Ministero dell’Interno

Direzione generale dei servizi Civili

Servizio Interventi di Assistenza Sociale

Divisione Assistenza Profughi

 

 

Roma, 1 settembre 2000

 

Oggetto. Prot. N. 4624/50 d.P.C.M. recante Misure relative alla conclusione degli interventi di protezione temporanea assicurati agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del d.P.C.M. del 12 maggio 1999, prorogato con d.P.C.M. del 30 settembre 1999.

 

Con decreto firmato in data odierna dal presidente del Consiglio dei Ministri ed in corso di perfezionamento, sono state emanate disposizioni concernenti le misure relative alla conclusione degli interventi di protezione umanitaria assicurati agli stranieri ai sensi dei provvedimenti meglio specificati in oggetto.

In relazione all’urgenza, si ritiene opportuno anticipare la conoscenza del contenuto normativo per la più tempestiva predisposizione degli interventi di competenza.

 

 

Art. 1

Modalità per la cessazione delle misure di protezione temporanea

 

  1. Il presente decreto disciplina le modalità per la cessazione delle misure di protezione temporanea in favore dei cittadini stranieri provenienti dall’area balcanica in possesso del permesso di soggiorno di cui ai decreti del Presidente dei Ministri del 12 maggio 1999 e 30 dicembre 1999.
  2. I cittadini di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare il territorio nazionale secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

 

Art. 2

Programma di rimpatrio

  1. I cittadini di cui all’articolo 1 possono aderire sino al 30 settembre 2000, al programma di rimpatrio assistito promosso dal Ministero dell’interno, d’intesa con il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli Affari Esteri e con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) e realizzato avvalendosi dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Il programma prevede interventi, anche finanziari, che favoriscano il primo reinserimento dei profughi nei territori di provenienza.
  2. La validità del permesso di soggiorno di cui all’articolo 1 si intende estesa senza necessità di apposito rinnovo, sino all’effettivo rimpatrio dei soggetti interessati purché iscritti nelle apposite liste di prenotazione predisposte dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni.
  3. I cittadini stranieri di cui all’articolo 1 che non hanno aderito entro il 30 settembre al programma di rimpatrio assistito di cui al comma 1 sono allontanati dal territorio nazionale adottando, nei loro confronti, i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente.

 

 

Art.3

Esclusione dai rimpatri

  1. Sono esclusi dal rimpatrio i cittadini stranieri di cui all’articolo 1 che siano in possesso dei requisiti per poter ottenere, ai sensi della legislazione vigente e delle convenzioni internazionali cui l’Italia aderisce, un permesso di soggiorno ad altro titolo.
  2. Sono, altresì, esclusi dal rimpatrio i titolari del permesso di protezione temporanea di cui all’articolo 1 che possono dimostrare gravi motivi che ne impediscano il rientro nelle zone di provenienza. Gli interessati devono presentare, entro il 30 settembre 2000, alla questura competente per territorio, motivata istanza di concessione di permesso di soggiorno a carattere umanitario previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n286.
  3. L’istanza di cui al comma 2 è trasmessa alla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato che provvede alla valutazione, anche tenendo conto degli elementi di valutazione forniti dal Ministero degli Affari Esteri e dall’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite. In caso di esito positivo la questura competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno a carattere umanitario.
  4. Al fine di continuare a favorire l’afflusso di rimesse economiche nei territori colpiti dalla crisi del 1999, sono, infine esclusi dal rimpatrio i cittadini stranieri di cui all’articolo 1 che siano in grado di dimostrare un adeguato grado di integrazione attraverso un effettivo e stabile inserimento nel mercato del lavoro nonché la disponibilità di un alloggio. La relativa motivata istanza è presentata, entro il 30 settembre 2000, alla prefettura competente per territorio corredata dalla documentazione giustificativa.
  5. La prefettura provvede ad inoltrare alla questura gli elenchi dei cittadini stranieri per i quali è stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, salvo che non sussistano motivi ostativi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
  6. La validità del permesso di soggiorno per protezione temporanea in possesso dei cittadini stranieri di cui all’articolo 1 si intende estesa, senza necessità di apposito rinnovo, fino alla definizione delle istanze presentate ai sensi del comma 2 e 4. Resta in ogni caso salva la facoltà di aderire, entro il 30 settembre 2000, al programma di rimpatrio assistito di cui all’articolo 2.

Art. 4

Proroga temporanea delle misure di accoglienza e assistenza

  1. In attuazione del D.P.C.M del 30 dicembre 1999, il Ministero dell’Interno dispone, ove necessario e sino al 30 settembre 2000, misure di accoglienza ed assistenza nei confronti dei cittadini stranieri titolari del permesso di protezione temporanea di cui all’articolo 1, che si trovino in condizioni di bisogno. Dopo tale data, le attività di assistenza sono limitate esclusivamente agli stranieri che, registrati nelle liste di prenotazione di cui all’articolo 2 siano in attesa del rimpatrio o a coloro nei confronti dei quali sia ancora in corso l’istruttoria sulle istanze presentate ai sensi dell’articolo 3, comma 2.

 

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Agli interventi per l’anno 2000 conseguenti all’attuazione del presente decreto, si provvede a carico del capitolo 2356 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno per l’anno 2000, nei limiti delle risorse preordinate al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all’articolo 45 del medesimo decreto legislativo.

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Ciò premesso si fa presente che il provvedimento in argomento consente la registrazione dei titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del d.P.C.M. 12 maggio 1999 al programma di rimpatrio assistito, in corso di esecuzione a cura dell’OIM, fino al prossimo 30 settembre 2000 e sulla base delle indicazioni formulate con circolare n.3518/50 di questa Direzione Generale del 27 giugno 2000.

Si richiama inoltre l’attenzione delle SS.VV. sulla necessità di disporre le necessarie iniziative per garantire, sino al 30 settembre p.v., la prosecuzione degli interventi assistenziali a favore dei titolari dello speciale permesso di protezione temporanea che si trovano in condizioni di bisogno.

Oltre tale data l’assistenza potrà proseguire solo a favore dei cittadini stranieri che, registrati nel programma di rimpatrio assistito O.I.M., siano in attesa del rimpatrio ovvero a favore di coloro i quali hanno presentato la domanda di conversione dello speciale titolo di soggiorno in quello umanitario e fino alla definizione del relativo procedimento

Le spese relative agli interventi assistenziali di cui trattasi sono imputabili al capitolo n° 2356 di questa Amministrazione.

Per quanto concerne, infine, lo speciale procedimento di conversione del titolo di soggiorno in quello per motivi di lavoro, le Prefetture sono chiamate ad accertare, attraverso la documentazione presentata dall’interessato, il grado di integrazione del cittadino straniero, valutando il suo inserimento lavorativo e la disponibilità dell’alloggio.

Si tratta, sostanzialmente, di procedere ad una valutazione approfondita della concreta situazione economica del soggetto o gruppo familiare interessato in relazione anche alla situazione socio - economica della realtà locale ove risiede.

Tale operazione dovrà effettuarsi sulla base della documentazione presentata dall’interessato eventualmente con l’ausilio degli Uffici interessati, anche in relazione all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate (Questura, Ufficio provinciale del lavoro, eventualmente Camera di Commercio ecc.).

 

Si ringrazia per l’attenzione.

Il Direttore Generale

Del Mese