Servizio per i problemi dei
lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie
CIRCOLARE N. 54/2000 Prot. n. 457/SDGI/00/3422 del 21 luglio 2000
DIREZIONE GENERALE PER LIMPIEGO OGGETTO : T.U. D.L.vo 25.7.98 n. 286 artt. 6 e 27 e Regolamento di attuazione D.P.R. 31.8.99 n. 394 ingressi dei lavoratori stranieri subordinati ed autonomi nel settore dello spettacolo. |
Alle Direzioni Regionali del lavoro Settore
Politiche del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro LORO SEDI Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizio Politiche del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro Alla Provincia Autonoma di Trento Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alla Agenzia Regionale del Laovoro Alla Regione Siciliana Alla Direzione Generale per l'Impiego Alla Direzione Generale per l'Impiego e,p.c. Agli Assessorati Regionali del Lavoro Agli Assessorati Provinciali del Lavoro Al Ministero degli Affari Esteri Al Ministero dell'Interno Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri All'INPS |
In relazione alla recente attuazione del decentramento delle competenze, giý di questo Ministero, ex D.L.vo del 23.12.1997 n. 469 ed alla entrata in vigore del Regolamento di attuazione D.P.R. 31.8.99 n. 394 e del T.U. D. L.vo 25.7.1198 n. 286 sullimmigrazione, si rende necessario emanare le opportune disposizioni relativamente alloggetto, considerato che il predetto T.U. demanda al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con le Autoritý di governo competenti in materia di turismo e spettacolo, la determinazione delle procedure e delle modalitý per il rilascio dellautorizzazione al lavoro per il settore dello spettacolo.
Lart. 27 1ƒ comma del T.U. n. 286/98 prevede la possibilitý che vengano rilasciate le autorizzazioni al lavoro subordinato, al di fuori delle quote di ingresso di cui allart. 3, comma 4ƒ dello stesso Testo Unico, per le categorie di lavoratori stranieri comprese nelle lett. l) m) n) ed o) operanti nel settore dello spettacolo.
Per tali categorie chiaramente individuate, la normativa indica, al comma 2 dello stesso art. 27, i criteri cui la disciplina di tali ingressi deve attenersi, riconoscendo un carattere di specificitý al lavoro svolto nel settore dello spettacolo con il divieto esplicito, per il lavoratore, di cambiare il settore di attivitý e la qualifica di assunzione.
Per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per gli stranieri compresi nella lett. l) dellart. 27, 1ƒ comma predetto rientrano negli ingressi particolari, al di fuori delle quote, ai sensi del medesimo art. 27, tutti i lavoratori stranieri artisti e non artisti da occupare presso i circhi o spettacoli viaggianti, in Italia e allestero.
Le presenti disposizioni, che sono state definite sentiti il Ministero dellInterno, il Ministero degli Affari Esteri ed il Dipartimento dello spettacolo, sostituiscono quelle precedentemente emanate in materia.
1) LAVORO SUBORDINATO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO. PROCEDURE E MODALITA DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL LAVORO. ART. 27, 1ƒ e 2ƒ comma del T.U. n. 286/98 ART. 40, 2ƒ, 13ƒ, 18ƒ comma del Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 394/99.
Come giý stabilito nella circ. n. 80 dell1.12.1999 della Direzione Generale per lImpiego Divisione II questo Ministero Ë competente al rilascio delle autorizzazioni al lavoro per lingresso in Italia degli stranieri residenti allestero, al fine dellimpiego nel settore dello spettacolo.
A seguito dell attuazione del
decentramento amministrativo ex D.L.vo n. 469/97, tale competenza Ë assunta dalla
Direzione Generale per lImpiego in luogo del disciolto Ufficio Speciale
collocamento lavoratori dello spettacolo - fatta salva quella dellUfficio Speciale
collocamento dello spettacolo per la Regione Sicilia.
Lautorizzazione al lavoro deve essere rilasciata per le esigenze connesse alla
realizzazione e produzione di spettacoli, sentito il Dipartimento dello Spettacolo e
previo nulla-osta provvisorio dellAutoritý di pubblica sicurezza, prima che il
lavoratore straniero entri nel territorio nazionale, dove sarý ammesso soltanto se munito
del visto di ingresso della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana sulla
base della predetta autorizzazione al lavoro.
Si ricorda che il predetto nulla-osta provvisorio non richiede il rilascio da parte delle
Questure di ulteriori nulla-osta a conferma di quello provvisorio giý rilasciato.
Alla regola del necessario rilascio della prescritta autorizzazione al lavoro
anteriormente allingresso del lavoratore subordinato straniero nel territorio
nazionale, sono previste due eccezioni per i casi in cui si tratti:
a)di personale artistico;
b)di personale non artistico da utilizzare per periodi non superiori a 3 mesi.
Ai sensi dellart. 40, 2ƒ e 13ƒ
comma, lautorizzazione al lavoro Ë rilasciata per un periodo non superiore a sei
mesi.
I dati relativi alle autorizzazioni al lavoro, che vengono rilasciate per gli ingressi
dallestero nel settore dello spettacolo dalla Direzione Generale per lImpiego
Segreteria Collocamento Spettacolo Via Fornovo n. 8 00193 Roma e
dallUfficio Speciale Collocamento dello Spettacolo di Palermo, devono essere
trasmessi allo scrivente Servizio, come di consueto, in conformitý alle disposizioni
inviate con nota n. 645 del 26.2.99 dello scrivente, secondo le specificazioni richieste
nei prospetti riepilogativi trimestrali.
Domanda di autorizzazione al lavoro
La domanda di autorizzazione al lavoro di primo ingresso, corredata da tutta la necessaria documentazione di seguito specificata in aggiunta a quella prevista dallart. 30 del Regolamento DPR n. 394/99, dovrý essere presentata direttamente alla Direzione Generale per lImpiego Segreteria Collocamento Spettacolo Via Fornovo n. 8 00193 Roma, completa del nulla osta provvisorio, rilasciato dallAutoritý di P.S. su richiesta del datore di lavoro, e del parere del Dipartimento dello Spettacolo.
Autenticazione della sottoscrizione
Allo scopo di prevenire eventuali abusi, la
firma del datore di lavoro sulle domande di autorizzazione al lavoro, deve essere apposta
con losservanza delle modalitý di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e dal DPR
403/98 e successive modifiche, fatta eccezione per le richieste presentate da
Istituzioni ed Enti pubblici in genere.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia in grado di programmare in tempo utile
lingresso in Italia di lavoratori stranieri, Ë sufficiente che la firma sia
apposta, con le modalitý di cui sopra, in calce alla "nota di programmazione",
nella quale devono risultare specificati tutti i nominativi dei lavoratori da assumere.
Rappresentanza del datore di lavoro
Nel caso in cui la domanda di
autorizzazione al lavoro sia avanzata da un rappresentante del datore di lavoro, il
rappresentante stesso deve produrre una procura speciale, con firma autenticata nelle
forme di legge o una copia autentica della stessa.
Nel caso di datore di lavoro residente allestero, il rappresentante dello stesso in
Italia Ë tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, in carta legale e con firma
autenticata, con la quale assume a proprio carico tutti gli oneri contrattuali,
retributivi e previdenziali previsti a carico del datore di lavoro in dipendenza della
instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore straniero richiesto.
Le domande di autorizzazione per la utilizzazione in Italia di lavoratori subordinati non
appartenenti allU.E., dipendenti da aziende coproduttrici straniere, possono essere
presentate da uno dei coproduttori e devono essere corredate da apposita dichiarazione
rilasciata dalla societý estera interessata, nella quale deve essere precisato che i
lavoratori stessi sono stati assunti e vengono retribuiti allestero, nonchÈ il tipo
e la durata dellattivitý che gli stessi dovranno svolgere in Italia. Nella predetta
dichiarazione devono inoltre essere indicate le modalitý di versamento dei contributi
previdenziali ed assicurativi obbligatori. La medesima procedura deve essere osservata
qualora il rappresentante in Italia utilizzi sul territorio italiano personale assunto
allestero.
Documentazione professionale
Le domande di autorizzazione al lavoro per
lassunzione di lavoratori subordinati non appartenenti allU.E. devono essere
corredate da idonea certificazione professionale, rilasciata da organismi governativi del
Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla
autoritý consolare italiana nel Paese stesso, che attesti la legittimazione
dellorgano straniero al rilascio della certificazione stessa. I competenti uffici
potranno comunque ritenere valida ai fini della dimostrazione del possesso della qualifica
altra documentazione professionale relativa al lavoratore richiesto.
Non potranno, comunque, essere accolte richieste di autorizzazione al lavoro per
lassunzione di lavoratori stranieri aventi qualifiche a scarso contenuto
professionale, salvo i casi ove sussistono particolari necessitý o esigenze.
Per i lavoratori non appartenenti allU.E., occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti allestero, la certificazione di mestiere puÚ essere rilasciata anche dal
datore di lavoro presso il quale il lavoratore straniero Ë occupato, purchÈ convalidata
dallAutoritý consolare italiana del Paese dove si trova il circo o lo spettacolo
viaggiante o dallAssociazione Italiana Ente Nazionale Circhi.
Certificazione sanitaria
Considerata la particolaritý
dellambiente di lavoro, caratterizzato dalla presenza del pubblico e/o le condizioni
disagiate in cui spesso si trovano ad operare determinate categorie di lavoratori, si
ritiene necessario subordinare il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per
lassunzione di ballerini e artisti da impiegare presso i locali night, nonchÈ di
lavoratori da occupare presso circhi e spettacoli viaggianti, allacquisizione della
certificazione sanitaria, rilasciata da istituzioni pubbliche sanitarie, attestante
lidoneitý fisica e psichica nonchÈ la inesistenza di malattie infettive e
contagiose; tale certificazione, nel casi di primo ingresso, va convalidata
dallAutoritý consolare italiana allestero al fine di accertare la
legittimazione dellEnte al rilascio della certificazione stessa.
La validitý per le certificazioni rilasciate da Autoritý amministrative e/o sanitarie di
altri Paesi sarý quella prevista dalla Autoritý straniera che ha rilasciato latto,
entro perÚ il limite massimo di sei mesi previsto dalla legislazione italiana.
Inizio attivitý e certificato di agibilitý ENPALS
Il rilascio delle autorizzazioni al lavoro per il personale artistico straniero, compreso quello da impiegare in attrazioni e numeri di arte varia, Ë inoltre subordinato alla esibizione della "domanda di inizio attivitý", presentata al Dipartimento dello spettacolo, e dal "certificato di agibilitý" rilasciato dallENPALS, ove richiesto; fotocopia degli stessi verrý acquisita agli atti dellufficio.
Certificazione della Camera di Commercio
Le domande di autorizzazione al lavoro
dovranno essere corredate dal certificato di iscrizione della ditta richiedente
nellapposito Registro tenuto dalle competenti Camere di Commercio, industria e
artigianato; resta inteso che tale obbligo non sussiste per Istituzioni ed Enti pubblici
in genere. Ove tale certificazione sia stata giý acquisita agli atti in occasione di
precedenti richieste, Ë sufficiente che nella domanda venga fatto riferimento alla
suddetta certificazione, sempre che questa sia ancora valida; a tal riguardo si precisa
che il termine di validitý Ë di sei mesi dalla data del rilascio.
Nel caso in cui la richiesta autorizzazione al lavoro sia presentata da un rappresentante
in Italia di datore di lavoro straniero, sarý il rappresentante a dover produrre il
certificato attestante la propria iscrizione alla Camera di Commercio; ove trattasi di
soggetto non iscrivibile nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, linteressato
dovrý dichiarare qual Ë il settore di attivitý in cui opera, e dovrý essere acquisito
agli atti il numero di partita IVA o, nel caso di associazioni, copia dellatto
costitutivo e dello statuto.
Domanda di proroga di autorizzazione al lavoro
Ai sensi dellart. 40, comma 13 del
Regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/99, Ë consentito al datore di lavoro richiedere
la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Tale richiesta deve essere presentata prima della scadenza del periodo di lavoro, in modo
da assicurare la continuitý del rapporto stesso.
Si intende per richiesta di "proroga" di autorizzazione al lavoro la richiesta
di un prolungamento della originaria autorizzazione al lavoro in favore di un lavoratore
straniero per la prosecuzione, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro richiedente
presso la medesima sede di lavoro e senza soluzione di continuitý, del rapporto di lavoro
in corso.
La proroga dellautorizzazione al lavoro puÚ essere rilasciata anche in favore del
personale non artistico utilizzato "per periodi non superiori a tre mesi" ai
sensi dellart. 27, 2ƒ comma del T.U. n. 286/98, a condizione che i periodi di
lavoro autorizzati non superino complessivamente i tre mesi.
La proroga puÚ essere concessa per ulteriori periodi, non superiori a sei mesi, fino alla
conclusione della realizzazione dello spettacolo per il quale era stato richiesto il
lavoratore straniero.
Come giý stabilito con la circolare n. 80/99 sopracitata, la competenza al rilascio delle
proroghe Ë attribuita alle Direzioni Provinciali del lavoro, che devono attenersi alle
seguenti disposizioni.
I datori di lavoro devono presentare apposita domanda in carta legale corredata:
Domanda di rinnovo di autorizzazione al lavoro
Ai sensi dellart. 40, comma 18, del
Regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/99, non Ë consentito il rinnovo del rapporto di
lavoro nel settore dello spettacolo e, in caso di cessazione dello stesso, le
autorizzazioni al lavoro non possono essere utilizzate per un diverso rapporto di lavoro.
Tuttavia, come giý stabilito dalla citata circolare n. 80/99, le Direzioni Provinciali in
indirizzo sono competenti al rilascio di provvedimenti di rinnovo esclusivamente con
riferimento ai rapporti di lavoro sorti anteriormente allentrata in vigore del
Regolamento D.P.R. n. 394/99.
Si intende per domanda di "rinnovo" di autorizzazione al lavoro la richiesta di
nuova autorizzazione al lavoro in favore di un lavoratore non appartenente allU.E.,
giý precedentemente autorizzato a prestare lavoro subordinato in Italia nel settore dello
spettacolo alle dipendenze di un determinato datore di lavoro diverso o in altra sede da
quello alle cui dipendenze dovrebbe prestare la nuova attivitý lavorativa.
E in ogni caso esclusa la possibilitý del rinnovo dellautorizzazione al
lavoro, salvo casi di comprovata eccezionalitý, per il personale non artistico utilizzato
"per periodi non superiori a tre mesi" ai sensi dellart. 27, 2ƒ comma del
T.U. n. 286/98 e che, presente in Italia, abbia giý ottenuto unautorizzazione al
lavoro anche se per un periodo inferiore a tre mesi.
I datori di lavoro devono presentare apposita domanda in carta legale corredata:
2) LAVORO AUTONOMO NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO
Per quanto concerne gli ingressi di
stranieri che intendono svolgere in Italia attivitý lavorativa autonoma nel settore dello
spettacolo, si rileva che gli ingressi a tale titolo sono ricompresi nelle quote di cui
allart. 3 del T.U. D. L.vo n. 286/98.
Tuttavia, per la particolaritý del lavoro degli stranieri che in genere effettuano
prestazioni di breve durata nel settore dello spettacolo, si ritiene di consentire gli
ingressi per lavoro autonomo artistico al di fuori delle predette quote, per breve
soggiorno, fino ad un massimo di 90 giorni.
In tali casi, i lavoratori autonomi interessati non possono svolgere la loro attivitý per
un committente diverso da quello per il quale il visto Ë stato rilasciato e non possono
ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.
Considerata la specificitý e la professionalitý riconosciuta al lavoro artistico
autonomo, il compenso da corrispondere agli stessi deve essere superiore a quello previsto
dai contratti nazionali di categoria dei lavoratori subordinati con qualifiche simili,
considerando tutti i giorni compresi nel periodo di permanenza in Italia.
Nessuna preclusione Ë posta al passaggio del lavoratore nel settore dello spettacolo che
intenda prestare attivitý di lavoro autonomo quando sia stata giý rilasciata in suo
favore regolare autorizzazione al lavoro per altro settore, avendo quindi utilizzato le
quote di cui allart. 3 del T.U. n. 286/98.
A specificazione di quanto previsto sullargomento dallart. 14 lett. b) del
Regolamento di attuazione DPR n. 394/99, il lavoratore, che abbia svolto o che svolga
attivitý lavorativa autonoma nel settore dello spettacolo ed intenda svolgervi attivitý
lavorativa subordinata, Ë soggetto allordinaria disciplina in materia di
autorizzazione al lavoro subordinato nel settore dello spettacolo e, quindi, al rispetto
di tutte le procedure per lingresso e limpiego in Italia di lavoratori
subordinati nel settore dello spettacolo.
FIRMATO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ON.LE PAOLO GUERRINI