Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

CIRCOLARE N. 55/2000

Prot. n. 3566 del 28 luglio 2000

 

 

 

DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO
SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO FAMIGLIE

OGGETTO : Autorizzazioni al lavoro per ingresso dall'estero - artt. 22 e 24 del T.U. n. 286/98, artt. 30 e 38 del regolamento di attuazione D.P.R. n. 469/97. Autorizzazioni al lavoro domestico.

Alle Direzioni Regionali del lavoro Settore Politiche del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro
LORO SEDI

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro Servizio Politiche del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro
LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali - Servizio Lavoro
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ass.to Affari Sociali e Sanitý.
Rip.ne 19  – Uff.del  Lavoro
BOLZANO

Alla Agenzia Regionale del Laovoro
Friuli Venezia Giulia
Servizio Programmazione Studi e Ricerche
TRIESTE

Alla Regione Siciliana
Ass.to Reg.le al Lavoro e alla P.S.
U.R.L.M.O.
Ufficio Speciale Collocamento dello
Spettacolo
PALERMO

Alla Direzione Generale per l'Impiego
Segreteria Collocamento Spettacolo
Via Fornovo 8
00193 ROMA

e,p.c. Agli Assessorati Regionali del Lavoro
LORO SEDI

Agli Assessorati Provinciali del Lavoro
LORO SEDI

Al Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto dell'on.le Ministro
Piazza della Farnesina
ROMA

Al Ministero dell'Interno
Gabinetto dell'On.le Ministro
Piazza del Viminale
ROMA

All'INPS
Via Ciro il Grande 21
ROMA

 

    A seguito della recente entrata in vigore del Regolamento di attuazione D.P.R. 31.8. 99 del T.U. n. 286/98 sull’immigrazione e tenuto conto del decentramento realizzato con D.L.vo n. 469/97, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni per l’applicazione della normativa relativa al rilascio dalle autorizzazioni al lavoro di cui agli artt. 22 e 24 del T.U. succitato e agli artt. 30 e 38 del Regolamento predetto.
    Sulla presente circolare Ë stato acquisito il parere del Ministero dell’Interno e del Ministero degli Affari Esteri.
    Le presenti disposizioni danno applicazione alle programmazioni dei flussi migratori che annualmente definiscono i limiti massimi di autorizzazioni al lavoro rilasciabili.
    Com’Ë noto, tali programmazioni tengono conto dell’apporto delle varie Amministrazioni coinvolte, sulla base della rilevazione dei fabbisogni lavorativi di manodopera straniera che si prevede debbano essere soddisfatti nell’anno.
    Tali fabbisogni lavorativi sono stimati dalle sedi periferiche del Lavoro a livello provinciale e convogliati, successivamente, alle sedi regionali che li comunicano allo scrivente Servizio per la predisposizione del relativo monitoraggio.
    Il predetto monitoraggio si realizza sulla base delle valutazioni delle sedi periferiche del lavoro che tengono conto dei pareri degli organismi locali regionali operanti nei settori del lavoro, istituiti ai sensi del D.L.vo n. 469/97, nonchÈ dei pareri e delle istanze fornite dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

    I dati relativi alle autorizzazioni al lavoro, che vengono rilasciate ai sensi degli artt. 22, 24 e 27 del D.L.vo n. 286/98 dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, devono essere trasmessi allo scrivente Servizio, come di consueto, in conformitý alle disposizioni inviate con la nota n. 646 del 26.2.99, secondo le specificazioni richieste nei prospetti riepilogativi o via e-mail: EXTRACOMUNITARI@LIBERO.it

ª ª ª

 

    Come Ë noto, con la circolare n. 81 del 2.12.99 lo scrivente nell’ambito delle competenze di questo Ministero in tema di rilascio di autorizzazioni per il primo ingresso per lavoro dello straniero, in tutti i casi previsti dalla normativa, ha confermato che le autorizzazioni devono essere rilasciate dalle Direzioni Provinciali.

    Non Ë soggetta ad alcuna autorizzazione da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro, l’occupazione di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro (studio, minori in affido, motivi umanitari, ….) che consentono, comunque, lo svolgimento di attivitý lavorativa nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi, i Centri per l’Impiego provvederanno ai conseguenti adempimenti per consentire lo svolgimento dell’attivitý lavorativa.

1. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL LAVORO AI SENSI DELL’ART. 22 DEL T.U. N. 286/98 E DELL’ART. 30 DEL REGOLAMENTO N. 394/99

    Il datore di lavoro – italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia – che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro con uno straniero residente all’estero deve presentare la domanda di autorizzazione al lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per il luogo in cui l’attivitý lavorativa dovrý effettuarsi.
    Tale domanda consiste in una richiesta nominativa o, nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, in una richiesta di una o pi˜ persone iscritte nelle apposite liste dei lavoratori non appartenenti all’U.E., che dovranno confluire nell’anagrafe annuale informatizzata, in corso di realizzazione presso lo scrivente Servizio ai sensi della vigente normativa (T.U. n. 286/98 e Regolamento di attuazione - D.P.R n. 394/99).
    L’autorizzazione al lavoro puÚ riguardare il lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, di cui una particolare specificazione Ë rappresentata dal lavoro stagionale.
    Quest’ultimo tipo di lavoro subordinato trova regolamentazione nel T.U. n. 286/98 per la prima volta, all’art. 24, dove vengono delimitati i contorni della figura del lavoro stagionale, caratterizzato da una breve permanenza sul territorio italiano ( non inferiore ai 20 gg.) che puÚ raggiungere al massimo i sei mesi, oppure i nove mesi nei settori che richiedono tale estensione e conformemente alla previsione contenuta negli accordi eventualmente stipulati con i paesi interessati, ai sensi dell’art. 21, 1ƒ comma del giý
    Con il citato T.U. D. L.vo n. 286/98 ed il Regolamento di attuazione DPR n. 394/99, risulta ovviamente superata la norma di cui all’art. 8, comma 4ƒ della L. 943/86, relativa alla validitý biennale della autorizzazione al lavoro, nonchÈ l’obbligo della permanenza nella qualifica di ingresso per il corrispondente periodo, con la precisazione che, comunque, l’ingresso dello straniero dovrý riguardare la qualifica per la quale Ë stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
    Tenuto conto che la nuova disciplina normativa sui flussi si fonda su valutazioni quali-quantitative, si ritiene che, cosÏ come anche indicato nel Decreto annuale sui flussi, la qualifica di ingresso del lavoratore straniero debba essere opportunamente documentata dal datore di lavoro richiedente, anche in relazione alle esigenze dell’impresa.
    Per le richieste di autorizzazione al lavoro a tempo determinato ovvero stagionale devono ricorrere le specifiche condizioni ed ipotesi previste dalle leggi ovvero dai C.C.N.L. di categoria.
    Il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente la eventuale mancata instaurazione del rapporto di lavoro alla locale Questura ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competente, al fine della revoca dell’autorizzazione al lavoro. Tale revoca deve essere comunicata alla Questura medesima dalla predetta Direzione Provinciale, cui va restituita, da parte del datore di lavoro, la copia originale dell’autorizzazione al lavoro revocata.
    Con la presente circolare si intende fornire un quadro di disposizioni attuative dell’art. 30 del Regolamento n. 394/99.

1.1 ELEMENTI CHE LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL LAVORO DEVE CONTENERE

La domanda di autorizzazione al lavoro deve contenere i seguenti elementi elencati all’art. 30,
2ƒ comma del D.P.R. n. 394/99:

    a) le complete generalitý del titolare o legale rappresentante dell’impresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalitý del datore di lavoro committente;
    b) le complete generalitý del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere;
    c)l’impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;
    d)la sede dell’impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrý prevalentemente svolta l’attivitý inerente al rapporto di lavoro;
    e)l’indicazione delle modalitý di alloggio;

    Per quanto riguarda la lett. e), si ritiene necessaria l’indicazione dell’ubicazione dell’alloggio nonchÈ il titolo in base al quale lo straniero viene alloggiato nella sede dichiarata dal datore di lavoro e la capienza di tale sede, da indicare in termini di superficie misurabile in metriquadri. Qualora lo straniero alloggiasse in alberghi o pensioni oppure fosse ospite del titolare dell’alloggio, occorre allegare alla domanda una dichiarazione del titolare medesimo.

1.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

    Al fine della individuazione della documentazione idonea da allegare alla domanda di autorizzazione al lavoro, ai sensi dell’art. 30, 3ƒ comma del D.P.R. n. 394/99, si specificano di seguito i documenti necessari a costituire la base per consentire alle Direzioni Provinciali del Lavoro di valutare le condizioni per il rilascio della autorizzazione al lavoro:

    a) Il certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, muniti della dicitura di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi l’attivitý d’impresa;
    b) Copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all’estero, sottoposto alla sola condizione dell’effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;
    c) Copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacitý economica.

    Per quanto riguarda la lett. b), dovrý essere acquisita la copia del contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro (che dovrý fare autenticare da subito la propria firma secondo la normativa vigente eventualmente anche presso la Direzione Provinciale del Lavoro) e dallo straniero.
    Tale sottoscrizione potrý verificarsi mediante invio della proposta di contratto, da parte del datore di lavoro, al lavoratore che si trova all’estero e reinviato, a stretto giro di posta, dopo la firma, al datore medesimo, che deve allegare il documento alla richiesta da presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro.
    Successivamente al rilascio dell’ autorizzazione al lavoro il datore di lavoro deve inviare, al lavoratore all’estero, la copia del contratto, unitamente alla copia della autorizzazione medesima, in modo da consentire al lavoratore il perfezionamento della documentazione, mediante autentica della sottoscrizione del contratto presso la Rappresentanza Diplomatico-Consolare all’estero, al momento del rilascio del visto d’ingresso. Nello schema del provvedimento deve essere precisato che l’autorizzazione viene meno in mancanza del perfezionamento suddetto.
    Analoga procedura dovrý essere seguita per i contratti di lavoro stagionale, salvo quanto specificato al successivo punto 1.2 per l’anno 2000.
    Per agevolare le Direzioni Provinciali in indirizzo, si allega uno schema tipo di contratto che potrý essere utilizzato come base fornita degli elementi sufficienti, da integrare eventualmente secondo le situazioni del caso.
    Per quanto riguarda la lettera c), la documentazione citata consiste nelle copie delle denunce IRPEF/IRPEG (MODD.UNICO), nel registro dei corrispettivi (in mancanza delle precedenti denunce), nel bilancio d’esercizio, nelle ricevute dei contributi previdenziali versati ed in ogni altra documentazione utile ad attestare la capacitý economica del datore di lavoro istante.
    Conformemente agli indirizzi di semplificazione della attivitý amministrativa, si ritiene facoltý del datore produrre gli originali o la autocertificazione, laddove quest’ultima sia possibile secondo quanto precisato di seguito.
    La facoltý di autocertificazione del datore di lavoro, laddove questi intenda avvalersene e purchÈ riferita a stati, fatti e qualitý, si sostanzia in una dichiarazione complessiva in cui il datore di lavoro attesta, oltre ai principali indicatori di risultato ai fini fiscali per supportare e motivare la capacitý economica dell’azienda, anche l’iscrizione alla Camera di Commercio (anche ai fini dell’art. 9 D.P.R 252/98) ed il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 30 di che trattasi, riguardanti l’applicazione del contratto collettivo e la congruitý della richiesta rispetto sia alla capacitý economica, sia all’esigenza dell’impresa. Tale capacitý economica dell’imprenditore va valutata caso per caso, comunque, dalla Direzione Provinciale del Lavoro in relazione sia al numero dei lavoratori da assumere sia all’esigenza dell’impresa, anche a mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente. Si precisa che.il termine di 20 gg. ha carattere ordinatorio.
   Ad eccezione del lavoro nel settore dello spettacolo e fermo restando che i lavoratori possono cumulare, in via generale, pi˜ rapporti di lavoro a part-time per raggiungere l’orario contrattuale pieno, si sottolinea la possibilitý dell’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale con la sola condizione che l’orario di lavoro svolto abbia una consistenza tale da assicurare un reddito sufficiente per il mantenimento del lavoratore stesso.    
    In particolare, per quanto concerne la misura del reddito richiesto al fine della assunzione di lavoratori domestici nonchÈ il riconoscimento del part-time degli stessi si rimanda al paragrafo 2.

1.3 AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STAGIONALE

    Ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di attuazione, l’autorizzazione al lavoro stagionale Ë rilasciata secondo le stesse procedure definite nell’art. 30 del medesimo Regolamento giý, illustrate ai precedenti punti 1.1. e 1.2., nel rispetto del diritto di precedenza riconosciuto all’art. 24 comma 4ƒ del T.U. giý citato.
    E’ previsto dalla normativa in vigore che, per le attivitý stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possano essere presentate anche dalle associazioni di categoria, per conto dei loro associati.
    A questo proposito, si richiama l’apposito accordo quadro stipulato il giorno 8.2.2000 con le Organizzazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, giý inviato con circolare n. 11 del 17.2.2000, mediante il quale si realizza il coordinamento fra organismi locali operanti a livello regionale e provinciale.
    In tale accordo sono state previste delle forme di semplificazione per lo smaltimento degli incombenti relativi alla presentazione delle domande di lavoro stagionale, che in alcune Regioni risultano piuttosto consistenti, nel rispetto delle presenti disposizioni e sulla base degli accordi citati all’art. 24 comma 5ƒ del T.U. sulla immigrazione.
    Si chiarisce che, per effetto del predetto accordo, l’autorizzazione per lavoro stagionale, almeno per l’anno in corso, potrý essere rilasciata con allegata la copia del contratto di lavoro (secondo lo schema predisposto) sottoscritta solo dal datore di lavoro.
    Il perfezionamento del contratto, con la sottoscrizione da parte del lavoratore, potrý realizzarsi davanti all’Autoritý di P.S. nel momento in cui il lavoratore stesso richiederý il permesso di soggiorno.
    Sarý cura del datore di lavoro, all’atto della richiesta del libretto di lavoro, depositare copia del contratto perfezionato, riportante il visto della locale Questura.

 

2. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL LAVORO DOMESTICO

    Il datore di lavoro, che intende assumere uno straniero per lavoro domestico, deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
    Il rilascio della autorizzazione al lavoro per cittadini stranieri da adibire ai servizi domestici Ë subordinato al rispetto delle stesse disposizioni previste al paragrafo 1. della presente circolare con le ulteriori precisazioni che seguono.
    Considerato che la domanda di autorizzazione al lavoro domestico si fonda su effettive esigenze familiari e personali del datore di lavoro, possono essere richiesti l’autocertificazione per quanto riguarda la residenza e lo stato di famiglia da cui desumere la consistenza e la composizione del nucleo familiare.
    Il contratto di lavoro domestico Ë, di regola, a tempo indeterminato, salvo le fattispecie di contratto a tempo determinato previste dalla normativa vigente in materia.
    Per quanto concerne la titolaritý di un reddito sufficiente a coprire le spese per retribuzione, vitto, alloggio e contributi per il lavoratore da assumere, si forniscono le seguenti indicazioni, precisando che detto reddito potrý risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza, sulla base di una autocertificazione dei medesimi.
    Per la valutazione dell’ adeguatezza di detto reddito, Ë stata valutata l’esigenza di prendere atto di iniziative regolamentari adottate nelle varie realtý e di ricondurle ad omogeneitý nel quadro di riferimento. Si Ë pertanto preso in considerazione il c.d. "redditometro" – D.M. 10.9.92 del Ministero delle Finanze (cfr. circ. min.le n. 145/95 del 17.11.95) e, valutati i limiti reddituali attualmente richiesti nelle singole province, Ë stata elaborata l’allegata tabella.
    Essa trae origine, appunto dal D.M. prima citato con un adeguamento del 50% di quello (pari al 22,8%) determinato dal Decreto della Direzione Generale delle Entrate del 21.9.99 (G.U. 237 dell’8.10.99).
    Per quanto riguarda il numero minimo di ore settimanali, considerato che il T.U. n.286/98 ha stabilito, tra l’altro, l’abrogazione dell’art. 6 comma 2 della Legge n.943/86, modificato dall’art. 2 della L. n.81/88 che aveva stabilito il limite non inferiore a 24 ore settimanali per lavoro domestico, e tenuto conto che il contratto collettivo del settore non prevede un limite minimo di ore giornaliere e settimanali stabilendo che la durata normale dell’orario di lavoro Ë quella concordata tra le parti, si ritiene che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al lavoro, possa farsi riferimento al numero minimo di ore tale da garantire un reddito sufficiente £ 850.000 mensili oltre all’alloggio.
    Resta confermato che in caso di mancata utilizzazione del lavoratore quale addetto ai servizi domestici, oppure di concreto accertamento di impiego diverso da quello autorizzato, la Direzione Provinciale del lavoro revocherý l’autorizzazione dandone contestuale ed immediata comunicazione alla locale Questura.
    Si dispone, inoltre, che, l’autorizzazione potrý essere rilasciata anche per la instaurazione di una pluralitý di rapporti con diversi datori di lavoro che complessivamente assicurino un’occupazione che garantisca la sufficienza del reddito di cui sopra.( £ 850.000 mensili oltre all’alloggio).

3. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

    La cessazione del rapporto di lavoro (anche domestico) deve essere comunicata dal datore di lavoro entro 5 gg. alla Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi della L. n.608/96.
    A seguito della cessazione predetta, il datore di lavoro deve restituire tempestivamente il libretto di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro.
   Tuttavia, considerato quanto previsto dalla Legge n. 469/97 e dalla circolare n. 81/99 dello scrivente Servizio sul decentramento delle competenze in materia di immigrazione, si ritiene che la suddetta norma vada intesa nel senso che la predetta comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro vada diretta al competente Centro per l’impiego e, contestualmente, alla competente sede provinciale INPS.

ª ª ª

 

    Allo scopo di agevolare le Direzioni Provinciali Ë stata predisposta la allegata modulistica da utilizzare per le assunzioni di cui alla presente circolare.

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE
DANIELA CARLA'

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