Servizio per i problemi dei
lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie
CIRCOLARE N. 55/2000 Prot. n. 3566 del 28 luglio 2000
DIREZIONE GENERALE PER LIMPIEGO OGGETTO : Autorizzazioni al lavoro per ingresso dall'estero - artt. 22 e 24 del T.U. n. 286/98, artt. 30 e 38 del regolamento di attuazione D.P.R. n. 469/97. Autorizzazioni al lavoro domestico. |
Alle Direzioni Regionali del lavoro Settore
Politiche del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro LORO SEDI Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizio Politiche del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro Alla Provincia Autonoma di Trento Alla Provincia Autonoma di Bolzano Alla Agenzia Regionale del Laovoro Alla Regione Siciliana Alla Direzione Generale per l'Impiego e,p.c. Agli Assessorati Regionali del Lavoro Agli Assessorati Provinciali del Lavoro Al Ministero degli Affari Esteri Al Ministero dell'Interno All'INPS |
A seguito della recente
entrata in vigore del Regolamento di attuazione D.P.R. 31.8. 99 del T.U. n. 286/98
sullimmigrazione e tenuto conto del decentramento realizzato con D.L.vo n. 469/97,
si ritiene di fornire le seguenti indicazioni per lapplicazione della normativa
relativa al rilascio dalle autorizzazioni al lavoro di cui agli artt. 22 e 24 del T.U.
succitato e agli artt. 30 e 38 del Regolamento predetto.
Sulla presente circolare Ë stato acquisito il parere del Ministero
dellInterno e del Ministero degli Affari Esteri.
Le presenti disposizioni danno applicazione alle programmazioni dei
flussi migratori che annualmente definiscono i limiti massimi di autorizzazioni al lavoro
rilasciabili.
ComË noto, tali programmazioni tengono conto dellapporto
delle varie Amministrazioni coinvolte, sulla base della rilevazione dei fabbisogni
lavorativi di manodopera straniera che si prevede debbano essere soddisfatti
nellanno.
Tali fabbisogni lavorativi sono stimati dalle sedi periferiche del
Lavoro a livello provinciale e convogliati, successivamente, alle sedi regionali che li
comunicano allo scrivente Servizio per la predisposizione del relativo monitoraggio.
Il predetto monitoraggio si realizza sulla base delle valutazioni delle
sedi periferiche del lavoro che tengono conto dei pareri degli organismi locali regionali
operanti nei settori del lavoro, istituiti ai sensi del D.L.vo n. 469/97, nonchÈ dei
pareri e delle istanze fornite dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
I dati relativi alle autorizzazioni al lavoro, che vengono rilasciate ai sensi degli artt. 22, 24 e 27 del D.L.vo n. 286/98 dalle Direzioni Provinciali del Lavoro, devono essere trasmessi allo scrivente Servizio, come di consueto, in conformitý alle disposizioni inviate con la nota n. 646 del 26.2.99, secondo le specificazioni richieste nei prospetti riepilogativi o via e-mail: EXTRACOMUNITARI@LIBERO.it
ª ª ª
Come Ë noto, con la circolare n. 81 del 2.12.99 lo scrivente nellambito delle competenze di questo Ministero in tema di rilascio di autorizzazioni per il primo ingresso per lavoro dello straniero, in tutti i casi previsti dalla normativa, ha confermato che le autorizzazioni devono essere rilasciate dalle Direzioni Provinciali.
Non Ë soggetta ad alcuna autorizzazione da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro, loccupazione di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro (studio, minori in affido, motivi umanitari, .) che consentono, comunque, lo svolgimento di attivitý lavorativa nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi, i Centri per lImpiego provvederanno ai conseguenti adempimenti per consentire lo svolgimento dellattivitý lavorativa.
1. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL LAVORO AI SENSI DELLART. 22 DEL T.U. N. 286/98 E DELLART. 30 DEL REGOLAMENTO N. 394/99
Il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in
Italia un rapporto di lavoro con uno straniero residente allestero deve presentare
la domanda di autorizzazione al lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro competente
per il luogo in cui lattivitý lavorativa dovrý effettuarsi.
Tale domanda consiste in una richiesta nominativa o, nei casi in cui il
datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, in una richiesta di una
o pi˜ persone iscritte nelle apposite liste dei lavoratori non appartenenti
allU.E., che dovranno confluire nellanagrafe annuale informatizzata, in corso
di realizzazione presso lo scrivente Servizio ai sensi della vigente normativa
(T.U. n. 286/98 e Regolamento di attuazione - D.P.R n. 394/99).
Lautorizzazione al lavoro puÚ riguardare il lavoro subordinato a
tempo indeterminato o a tempo determinato, di cui una particolare specificazione Ë
rappresentata dal lavoro stagionale.
Questultimo tipo di lavoro subordinato trova regolamentazione nel
T.U. n. 286/98 per la prima volta, allart. 24, dove vengono delimitati i contorni
della figura del lavoro stagionale, caratterizzato da una breve permanenza sul territorio
italiano ( non inferiore ai 20 gg.) che puÚ raggiungere al massimo i sei mesi, oppure i
nove mesi nei settori che richiedono tale estensione e conformemente alla previsione
contenuta negli accordi eventualmente stipulati con i paesi interessati, ai sensi
dellart. 21, 1ƒ comma del giý
Con il citato T.U. D. L.vo n. 286/98 ed il Regolamento di attuazione
DPR n. 394/99, risulta ovviamente superata la norma di cui allart. 8, comma 4ƒ
della L. 943/86, relativa alla validitý biennale della autorizzazione al lavoro, nonchÈ
lobbligo della permanenza nella qualifica di ingresso per il corrispondente periodo,
con la precisazione che, comunque, lingresso dello straniero dovrý riguardare la
qualifica per la quale Ë stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
Tenuto conto che la nuova disciplina normativa sui flussi si fonda su
valutazioni quali-quantitative, si ritiene che, cosÏ come anche indicato nel Decreto
annuale sui flussi, la qualifica di ingresso del lavoratore straniero debba essere
opportunamente documentata dal datore di lavoro richiedente, anche in relazione alle
esigenze dellimpresa.
Per le richieste di autorizzazione al lavoro a tempo determinato ovvero
stagionale devono ricorrere le specifiche condizioni ed ipotesi previste dalle leggi
ovvero dai C.C.N.L. di categoria.
Il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente la eventuale
mancata instaurazione del rapporto di lavoro alla locale Questura ed alla Direzione
Provinciale del Lavoro competente, al fine della revoca dellautorizzazione al
lavoro. Tale revoca deve essere comunicata alla Questura medesima dalla predetta Direzione
Provinciale, cui va restituita, da parte del datore di lavoro, la copia originale
dellautorizzazione al lavoro revocata.
Con la presente circolare si intende fornire un quadro di disposizioni
attuative dellart. 30 del Regolamento n. 394/99.
1.1 ELEMENTI CHE LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL LAVORO DEVE CONTENERE
La domanda di autorizzazione al lavoro deve
contenere i seguenti elementi elencati allart. 30,
2ƒ comma del D.P.R. n. 394/99:
a) le complete generalitý del titolare
o legale rappresentante dellimpresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si
tratta di lavoro a domicilio, le complete generalitý del datore di lavoro committente;
b) le complete generalitý del lavoratore straniero o dei lavoratori
stranieri che si intende assumere;
c)limpegno di assicurare allo straniero il trattamento
retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;
d)la sede dellimpresa e dello stabilimento ovvero del luogo in
cui verrý prevalentemente svolta lattivitý inerente al rapporto di lavoro;
e)lindicazione delle modalitý di alloggio;
Per quanto riguarda la lett. e), si ritiene necessaria lindicazione dellubicazione dellalloggio nonchÈ il titolo in base al quale lo straniero viene alloggiato nella sede dichiarata dal datore di lavoro e la capienza di tale sede, da indicare in termini di superficie misurabile in metriquadri. Qualora lo straniero alloggiasse in alberghi o pensioni oppure fosse ospite del titolare dellalloggio, occorre allegare alla domanda una dichiarazione del titolare medesimo.
1.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Al fine della individuazione della documentazione idonea da allegare alla domanda di autorizzazione al lavoro, ai sensi dellart. 30, 3ƒ comma del D.P.R. n. 394/99, si specificano di seguito i documenti necessari a costituire la base per consentire alle Direzioni Provinciali del Lavoro di valutare le condizioni per il rilascio della autorizzazione al lavoro:
a) Il certificato di iscrizione
dellimpresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, muniti della dicitura
di cui allart. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252,
salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi lattivitý dimpresa;
b) Copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente
allestero, sottoposto alla sola condizione delleffettivo rilascio del relativo
permesso di soggiorno;
c) Copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini
fiscali, attestante la sua capacitý economica.
Per quanto riguarda la lett. b), dovrý
essere acquisita la copia del contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro (che
dovrý fare autenticare da subito la propria firma secondo la normativa vigente
eventualmente anche presso la Direzione Provinciale del Lavoro) e dallo straniero.
Tale sottoscrizione potrý verificarsi mediante invio della proposta di
contratto, da parte del datore di lavoro, al lavoratore che si trova allestero e
reinviato, a stretto giro di posta, dopo la firma, al datore medesimo, che deve allegare
il documento alla richiesta da presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Successivamente al rilascio dell autorizzazione al lavoro il
datore di lavoro deve inviare, al lavoratore allestero, la copia del contratto,
unitamente alla copia della autorizzazione medesima, in modo da consentire al lavoratore
il perfezionamento della documentazione, mediante autentica della sottoscrizione del
contratto presso la Rappresentanza Diplomatico-Consolare allestero, al momento del
rilascio del visto dingresso. Nello schema del provvedimento deve essere precisato
che lautorizzazione viene meno in mancanza del perfezionamento suddetto.
Analoga procedura dovrý essere seguita per i contratti di lavoro
stagionale, salvo quanto specificato al successivo punto 1.2 per lanno 2000.
Per agevolare le Direzioni Provinciali in indirizzo, si allega uno
schema tipo di contratto che potrý essere utilizzato come base fornita degli elementi
sufficienti, da integrare eventualmente secondo le situazioni del caso.
Per quanto riguarda la lettera c), la documentazione citata consiste
nelle copie delle denunce IRPEF/IRPEG (MODD.UNICO), nel registro dei corrispettivi (in
mancanza delle precedenti denunce), nel bilancio desercizio, nelle ricevute
dei contributi previdenziali versati ed in ogni altra documentazione utile ad attestare la
capacitý economica del datore di lavoro istante.
Conformemente agli indirizzi di semplificazione della attivitý
amministrativa, si ritiene facoltý del datore produrre gli originali o la
autocertificazione, laddove questultima sia possibile secondo quanto precisato di
seguito.
La facoltý di autocertificazione del datore di lavoro, laddove questi
intenda avvalersene e purchÈ riferita a stati, fatti e qualitý, si sostanzia in una
dichiarazione complessiva in cui il datore di lavoro attesta, oltre ai principali
indicatori di risultato ai fini fiscali per supportare e motivare la capacitý economica
dellazienda, anche liscrizione alla Camera di Commercio (anche ai fini
dellart. 9 D.P.R 252/98) ed il possesso dei requisiti richiesti
dallart. 30 di che trattasi, riguardanti lapplicazione del contratto
collettivo e la congruitý della richiesta rispetto sia alla capacitý economica, sia
allesigenza dellimpresa. Tale capacitý economica dellimprenditore va
valutata caso per caso, comunque, dalla Direzione Provinciale del Lavoro in relazione sia
al numero dei lavoratori da assumere sia allesigenza dellimpresa, anche a
mezzo di motivata relazione a cura del datore di lavoro richiedente. Si precisa che.il
termine di 20 gg. ha carattere ordinatorio.
Ad eccezione del lavoro nel settore dello spettacolo e fermo restando
che i lavoratori possono cumulare, in via generale, pi˜ rapporti di lavoro a part-time
per raggiungere lorario contrattuale pieno, si sottolinea la possibilitý
dellinstaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale con la sola condizione che
lorario di lavoro svolto abbia una consistenza tale da assicurare un reddito
sufficiente per il mantenimento del lavoratore stesso.
In particolare, per quanto concerne la misura del reddito richiesto al
fine della assunzione di lavoratori domestici nonchÈ il riconoscimento del part-time
degli stessi si rimanda al paragrafo 2.
1.3 AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STAGIONALE
Ai sensi dellart.
38 del Regolamento di attuazione, lautorizzazione al lavoro stagionale Ë rilasciata
secondo le stesse procedure definite nellart. 30 del medesimo Regolamento giý,
illustrate ai precedenti punti 1.1. e 1.2., nel rispetto del diritto di precedenza
riconosciuto allart. 24 comma 4ƒ del T.U. giý citato.
E previsto dalla normativa in vigore che, per le attivitý
stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possano essere presentate anche dalle
associazioni di categoria, per conto dei loro associati.
A questo proposito, si richiama lapposito accordo quadro
stipulato il giorno 8.2.2000 con le Organizzazioni di categoria dei datori di lavoro e dei
lavoratori interessati, giý inviato con circolare n. 11 del 17.2.2000, mediante il quale
si realizza il coordinamento fra organismi locali operanti a livello regionale e
provinciale.
In tale accordo sono state previste delle forme di semplificazione per
lo smaltimento degli incombenti relativi alla presentazione delle domande di lavoro
stagionale, che in alcune Regioni risultano piuttosto consistenti, nel rispetto delle
presenti disposizioni e sulla base degli accordi citati allart. 24 comma 5ƒ del
T.U. sulla immigrazione.
Si chiarisce che, per effetto del predetto accordo,
lautorizzazione per lavoro stagionale, almeno per lanno in corso, potrý
essere rilasciata con allegata la copia del contratto di lavoro (secondo lo schema
predisposto) sottoscritta solo dal datore di lavoro.
Il perfezionamento del contratto, con la sottoscrizione da parte del
lavoratore, potrý realizzarsi davanti allAutoritý di P.S. nel momento in cui il
lavoratore stesso richiederý il permesso di soggiorno.
Sarý cura del datore di lavoro, allatto della richiesta del
libretto di lavoro, depositare copia del contratto perfezionato, riportante il visto della
locale Questura.
2. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL LAVORO DOMESTICO
Il datore di lavoro, che
intende assumere uno straniero per lavoro domestico, deve presentare apposita richiesta di
autorizzazione al lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
Il rilascio della autorizzazione al lavoro per cittadini stranieri da
adibire ai servizi domestici Ë subordinato al rispetto delle stesse disposizioni previste
al paragrafo 1. della presente circolare con le ulteriori precisazioni che seguono.
Considerato che la domanda di autorizzazione al lavoro domestico si
fonda su effettive esigenze familiari e personali del datore di lavoro, possono essere
richiesti lautocertificazione per quanto riguarda la residenza e lo stato di
famiglia da cui desumere la consistenza e la composizione del nucleo familiare.
Il contratto di lavoro domestico Ë, di regola, a tempo indeterminato,
salvo le fattispecie di contratto a tempo determinato previste dalla normativa vigente in
materia.
Per quanto concerne la titolaritý di un reddito sufficiente a coprire
le spese per retribuzione, vitto, alloggio e contributi per il lavoratore da assumere, si
forniscono le seguenti indicazioni, precisando che detto reddito potrý risultare anche
dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o in mancanza, di altri
soggetti tenuti legalmente allassistenza, sulla base di una autocertificazione dei
medesimi.
Per la valutazione dell adeguatezza di detto reddito, Ë stata
valutata lesigenza di prendere atto di iniziative regolamentari adottate nelle varie
realtý e di ricondurle ad omogeneitý nel quadro di riferimento. Si Ë pertanto preso in
considerazione il c.d. "redditometro" D.M. 10.9.92 del Ministero delle
Finanze (cfr. circ. min.le n. 145/95 del 17.11.95) e, valutati i limiti reddituali
attualmente richiesti nelle singole province, Ë stata elaborata lallegata tabella.
Essa trae origine, appunto dal D.M. prima citato con un adeguamento del
50% di quello (pari al 22,8%) determinato dal Decreto della Direzione Generale delle
Entrate del 21.9.99 (G.U. 237 dell8.10.99).
Per quanto riguarda il numero minimo di ore settimanali, considerato
che il T.U. n.286/98 ha stabilito, tra laltro, labrogazione dellart. 6
comma 2 della Legge n.943/86, modificato dallart. 2 della L. n.81/88 che aveva
stabilito il limite non inferiore a 24 ore settimanali per lavoro domestico, e tenuto
conto che il contratto collettivo del settore non prevede un limite minimo di ore
giornaliere e settimanali stabilendo che la durata normale dellorario di lavoro Ë
quella concordata tra le parti, si ritiene che, ai fini del rilascio
dellautorizzazione al lavoro, possa farsi riferimento al numero minimo di ore tale
da garantire un reddito sufficiente £ 850.000 mensili oltre allalloggio.
Resta confermato che in caso di mancata utilizzazione del lavoratore
quale addetto ai servizi domestici, oppure di concreto accertamento di impiego diverso da
quello autorizzato, la Direzione Provinciale del lavoro revocherý lautorizzazione
dandone contestuale ed immediata comunicazione alla locale Questura.
Si dispone, inoltre, che, lautorizzazione potrý essere
rilasciata anche per la instaurazione di una pluralitý di rapporti con diversi datori di
lavoro che complessivamente assicurino unoccupazione che garantisca la
sufficienza del reddito di cui sopra.( £ 850.000 mensili oltre allalloggio).
3. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La cessazione del
rapporto di lavoro (anche domestico) deve essere comunicata dal datore di lavoro entro 5
gg. alla Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi della L. n.608/96.
A seguito della cessazione predetta, il datore di lavoro deve
restituire tempestivamente il libretto di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Tuttavia, considerato quanto previsto dalla Legge n. 469/97 e dalla
circolare n. 81/99 dello scrivente Servizio sul decentramento delle competenze in materia
di immigrazione, si ritiene che la suddetta norma vada intesa nel senso che la predetta
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro vada diretta al competente Centro per
limpiego e, contestualmente, alla competente sede provinciale INPS.
ª ª ª
Allo scopo di agevolare le Direzioni Provinciali Ë stata predisposta la allegata modulistica da utilizzare per le assunzioni di cui alla presente circolare.
FIRMATO IL DIRETTORE GENERALE DANIELA CARLA' |
download della modulistica e tabelle(zip 70 K)