Trieste, 15 settembre 2000

Alla c.a. dei centri di accoglienza per profughi e rifugiati

Alla c.a delle organizzazioni e degli enti di tutela del diritto d’asilo

Alla c.a. di tutti gli interessati

URGENTISSIMO

Oggetto: chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni sui profughi del Kosovo in Italia

In riferimento ai problemi di applicazione del recente DPCM sui profughi del Kosovo oggetto di due precedenti messaggi dei giorni scorsi si segnalano le seguenti nuove importanti ed urgenti informazioni:

  1. La pubblicazione del DPCM è prevista sulla G.U. del giorno 18 settembre c.a.
  2. i profughi del Kosovo in possesso di un titolo di soggiorno per motivi umanitari in scadenza al 30.06.00 rilasciato a seguito di diniego con raccomandazione da parte della Commissione centrale e che erano stati equiparati di fatto ai titolari dei permessi di soggiorno per protezione temporanea non usufruiranno delle misure previste dal DPCM. Tuttavia, al fine di sanare la situazione di grave confusione che si era venuta fin qui a creare tra le due categorie giuridiche, il Ministero dell’Interno ha fatto sapere di essere in procinto di emanare una circolare urgente nella quale si danno istruzioni alle questure di rinnovare comunque il titolo di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ai sensi del D.Lgs 286/98 ART. 5 co. 6, fino al 30.06.2001 (o comunque di portare la durata del precedente pds a mesi 12, se rilasciato con scadenza inferiore) Tale rinnovo non è subordinato ad alcuna verifica sulle condizioni di autonomia socio-economica degli interessati.
  3. il Ministero dell’Interno ha inoltre reso noto che verranno impartite, anch’esse con circolare urgente, più dettagliate istruzioni alle Questure e alle Prefetture in merito ai requisiti ritenuti necessari per effettuare la valutazione sull’effettivo grado di inserimento lavorativo dei titolari di un pds per protezione temporanea scaduto il 30.06.00 che ora richiedano un titolo di soggiorno per lavoro. In particolare:
    1. in relazione al requisito del lavoro le Prefetture dovranno ritenere idonei, al fine di una valutazione positiva dell’istanza, sia il fatto di disporre di un rapporto di lavoro in corso a tempo determinato o indeterminato, sia di disporre di un’impegnativa di assunzione, ovvero di contratto di lavoro subordinato con clausola sospensiva con la quale il datore di lavoro si impegna ad assumere il richiedente non appena lo stesso disporrà di un permesso di soggiorno .
    2. Il relazione al requisito dell’alloggio dovrà essere ritenuto idoneo ai fini di una positiva valutazione dell’istanza non solo, come è evidente, la presentazione di un contratto di locazione, ma anche la dichiarazione di ospitalità presso privati, ovvero la dichiarazione di ospitalità presso una struttura di accoglienza. Tale ultimo caso è stato previsto proprio in considerazione della evidente difficoltà o impossibilità, da parte degli interessati, ad attivare, entro il 30.09.00, un contratto di locazione autonomo, in assenza di una definizione della posizione lavorativa ed in assenza di una stabilità di soggiorno. Tuttavia il richiedente che indicherà la struttura di accoglienza come proprio attuale domicilio non potrà in alcun modo risultare ancora a carico di progetto di accoglienza sostenuti da fondi pubblici. La permanenza residuale del richiedente nella struttura di accoglienza (presumibilmente per un tempo breve) dovrà essere a carico dell’organizzazione che gestisce la struttura di accoglienza stessa. Tale situazione verrà certificata nella dichiarazione di alloggio.

4.

Si ricorda che i titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea che non possono fare rientro nei territori di provenienza a causa di timori attuali di subire persecuzioni e violenze per ragioni politiche, etniche, appartenenza ad un determinato gruppo sociale et potranno richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Lo stesso permesso potrà venire richiesto da persone che, per ragioni personali, famigliari, di salute o di età si trovano in situazioni di particolare documentata difficoltà. E’ molto importante che le associazioni di tutela aiutino le persone che si trovano nelle condizioni di dovere richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari a motivare adeguatamente l’istanza stessa, in particolare per ciò che riguarda la raccolta delle dichiarazioni degli interessati (e della relativa documentazione, ove esiste) in relazione ai timori di persecuzione lamentati. Si ricorda infatti che la valutazione sull’opportunità del rilascio del citato permesso di soggiorno per motivi umanitari verrà effettuato dalla Commissione centrale solo su base della documentazione che le verrà trasmessa dalla Questura che riceverà l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza che sia prevista un’audizione dell’interessato.

5.

Si informa infine che sono stati stanziati ulteriori fondi a sostegno di coloro che scelgono l’opzione del rimpatrio volontario, prevedendo anche la possibile erogazione di un contribuito economico per un primo reinserimento nel Kosovo, da valutare caso per caso, sulla base della situazione di ogni nucleo famigliare e sulla base del progetto di rientro elaborato. (fino ad ora il sostegno era limitato al pagamento delle spese di viaggio ed ad un contributo in denaro assai modesto) La possibilità di usufruire di tali sostegni al rientro viene estesa anche a persone che abbiano ricevuto il diniego al riconoscimento dello status di rifugiato, nonché a coloro che presentino rinuncia alla domanda d’asilo e coloro che, anche in possesso di un titolo valido di soggiorno, intendano comunque fare rientro. Incaricato dell’attuazione di tali progetti è l’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni)

Poiché le informazioni sopra riportate presentano aspetti che debbono essere ulteriormente chiariti, in particolare per ciò che riguarda quanto indicato al punto 2b (alloggio), si chiede a tutti gli interessati, ed in particolare ai referenti dei centri di accoglienza, di mettersi subito in contatto, per ulteriori informazioni, con Il Servizio Rifugiati ICS a Trieste (040/34.80.622 — referente: Bruno Tassan e Veronica Martelanc) o a Roma (040/85.35.50.81 — referente: Maria Silvia Olivieri) oppure con la Segreteria di coordinamento di "Azione Comune" (tel: 06/ ………………..)

 

per il Servizio Rifugiati ICS

Gianfranco Schiavone