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Piano analitico

Documento 500PC0100

Capitoli del repertorio in cui tale documento Ë reperibile:
[ 19.10.30- Politica d'asilo ]


500PC0100
Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce il sistema ´Eurodacª per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri cittadini di paesi terzi, al fine di agevolare l'attuazione della convenzione di Dublino

Modifiche successive:
599PC0260.........MODIFICAZIONE.


Testo:

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce il sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri cittadini di paesi terzi, al fine di agevolare l'attuazione della convenzione di Dublino

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE
A. Il parere del Parlamento europeo e la risposta della Commissione
In data 18 novembre 1999, il Parlamento europeo ha adottato il proprio parere sulla proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che istituisce l'"Eurodac", per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri stranieri. Il Parlamento ha approvato la proposta della Commissione, a condizione che vengano introdotti alcuni emendamenti. Gli aspetti trattati dagli emendamenti del Parlamento e la risposta, caso per caso della Commissione sono illustrati qui di seguito.
(i) L'uso del termine "straniero" (emendamento 1). Il Parlamento ha ritenuto che il termine "straniero" avesse una connotazione negativa, e che fosse preferibile sostituirlo con l'espressione "cittadino di paese terzo". La Commissione ha accolto questo emendamento. Mentre in alcune lingue la parola "straniero" ha un valore neutro, Ë vero che in altre essa presenta una connotazione negativa. La Commissione ha proceduto pertanto alle necessarie modifiche in tutto il testo, oltre ad aggiungere una definizione del termine "cittadino di paese terzo" per chiarire che la portata dello strumento comprende le persone apolidi.
(ii) Titolo: il nesso esclusivo con la convenzione di Dublino (emendamento 2). Il Parlamento ha considerato che nel titolo del regolamento fosse opportuno aggiungere un riferimento alla convenzione di Dublino, per sottolineare che l'Eurodac Ë finalizzato unicamente all'attuazione della convenzione di Dublino. La Commissione ha accolto l'emendamento e modificato il titolo di conseguenza.
(iii) Etý minima per il rilevamento delle impronte digitali (emendamenti 3, 5, 8 e 10). Il Parlamento vorrebbe che l'etý minima per procedere al rilevamento delle impronte digitali presso le categorie di persone cui si applica il presente regolamento venisse portata da 14 a 18 anni. La Commissione riconosce che si tratta di una questione importante per il Parlamento, ma essa non ha accolto questo emendamento. La Commissione ricorda che in Consiglio vi Ë stata una forte pressione per abbassare piuttosto che innalzare il limite di etý. I movimenti migratori di persone alla ricerca di una protezione internazionale purtroppo coinvolgono bambini, e la portata degli strumenti ideati per reagire a movimenti del genere deve tener conto di questa circostanza. » ovviamente del tutto auspicabile che esistano salvaguardie per garantire che il rilevamento delle impronte digitali avvenga in modo adeguato, e la Commissione ha scelto di accogliere gli emendamenti del Parlamento che precisano che le impronte digitali devono essere rilevate in conformitý della convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertý fondamentali, nonchÈ della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Vi sarý un'ulteriore opportunitý per esaminare le norme sul trasferimento dei richiedenti asilo tra Stati membri, sulla loro applicazione ai bambini e sull'introduzione di salvaguardie speciali, nell'ambito delle future discussioni sulla sostituzione della convenzione di Dublino con uno strumento giuridico comunitario.
(iv) Cancellazione di dati dalla base centrale di dati (emendamenti 4, 7, 9 e 11). Il Parlamento Ë del parere che i dati relativi a richiedenti asilo e a persone fermate alle frontiere esterne vadano cancellati dalla base centrale di dati allorchÈ agli interessati viene riconosciuto lo status di rifugiati oppure qualsiasi altra forma di protezione sussidiaria o complementare, o ancora di status giuridico. La Commissione ha accettato alcuni di questi emendamenti, ma non tutti.
Essa ha accettato gli emendamenti del Parlamento che vertono sui dati relativi ai rifugiati riconosciuti. L'articolo 12 della proposta originaria della Commissione costituiva una soluzione di compromesso. Alcuni Stati membri consideravano che persone alle quali fosse stato riconosciuto lo status di rifugiati in uno Stato membro e che viaggiassero in un altro Stato membro per chiedervi asilo costituissero un problema, ed erano del parere che a casi del genere andasse applicata la convenzione di Dublino. Altri Stati membri non condividevano perÚ questa analisi. Di conseguenza fu proposto che i dati relativi a rifugiati riconosciuti venissero congelati nella base centrale di dati, in modo da permettere l'elaborazione di statistiche per valutare l'entitý del fenomeno. Ora la Commissione propone di affrontare questo aspetto in modo diverso. Se alcune persone che si sono viste riconoscere lo status di rifugiati in uno Stato membro figurano in un altro Stato membro come richiedenti asilo, Ë probabile che ciÚ accada perchÈ i rifugiati non godono di un diritto generale di risiedere in uno Stato membro diverso da quello nel quale sono stati riconosciuti o ammessi come rifugiati. La Commissione ritiene opportuno ovviare a questa situazione inserendo i rifugiati nel campo d'applicazione di uno strumento che definisca le circostanze in cui un cittadino di paese terzo legalmente residente in uno Stato membro sia autorizzato a risiedere in un altro Stato membro. Essa ha pertanto modificato la sua proposta di regolamento Eurodac sopprimendo integralmente l'ex-articolo 12 e riformulando l'articolo 7, per precisare chiaramente che i dati relativi ai rifugiati riconosciuti verranno cancellati.
La Commissione ritiene che non sia auspicabile cancellare i dati relativi ai richiedenti asilo non appena sia stata riconosciuta loro una forma di status giuridico. Se cosÏ si facesse, l'Eurodac cesserebbe di essere efficace in situazioni in cui a un richiedente asilo si fosse concessa l'autorizzazione di rimanere per un breve periodo di tempo in qualche altra veste, e se al termine di questo periodo l'interessato si trasferisse in un altro Stato membro e sollecitasse colý il diritto di asilo. La Commissione rammenta comunque che, nella relazione introduttiva alla sua proposta originaria, essa segnalava l'opportunitý di cancellare prima del termine anche i dati per i richiedenti asilo che risiedono da lungo tempo in uno Stato membro. Attualmente, a livello dell'Unione non esistono norme comuni sulla residenza a lungo termine, ma in futuro la questione andrý affrontata.
Per quel che riguarda le persone fermate alle frontiere esterne, la proposta della Commissione prevedeva giý che i dati venissero cancellati non appena le persone in questione avessero ottenuto un titolo di soggiorno, e questa disposizione copre in effetti le situazioni evocate dal Parlamento. (La definizione di permesso di soggiorno d'applicazione in questo contesto, ai sensi dell'attuale articolo 2, paragrafo 3 del regolamento, Ë la definizione piuttosto ampia adottata nella convenzione di Dublino, vale a dire "qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle autoritý di uno Stato membro che autorizzi il soggiorno di un cittadino di paese terzo sul suo territorio, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciate durante l'istruzione di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno o di una domanda d'asilo"). Ma per rendere il testo ancora pi˜ inequivoco in merito a questo aspetto, la Commissione ha modificato l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a) della proposta, per introdurre un riferimento specifico a persone ammesse come rifugiati o che beneficiano di una forma sussidiaria di protezione.
(v) Rilevamento delle impronte digitali nel rispetto delle disposizioni di salvaguardia previste dagli strumenti vigenti di diritto internazionale (emendamenti 5 e 8). Il Parlamento ha adottato emendamenti per ribadire che la procedura di rilevamento delle impronte digitali deve essere conforme alle disposizioni di salvaguardia previste dalla convenzione europea per i diritti dell'uomo e le libertý fondamentali, nonchÈ dalla convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo. La Commissione ha accettato questi emendamenti e modificato di conseguenza gli articoli 4, paragrafo 1 e 8, paragrafo 1.
(vi) Esigenza di una concordanza indubitabile tra le impronte digitali rilevate (emendamento 6). L'emendamento 6 stabilisce espressamente che deve esistere una concordanza indubitabile tra impronte digitali identiche, e quindi non Ë sufficiente identificare due serie di impronte simili. La Commissione aderisce a questo principio. Nel corso delle discussioni in Consiglio sulla proposta della Commissione, si Ë deciso di modificare l'articolo 4, paragrafo 5 per stabilire esplicitamente che allo Stato membro verrý trasmesso un riscontro positivo o negativo. La Commissione Ë del parere che questa modifica tenga conto delle preoccupazioni espresse dal Parlamento. Essa non ritiene del tutto adeguata la formulazione usata dal Parlamento nel suo emendamento, il quale prevede che in mancanza di una concordanza esatta, lo Stato membro che ha richiesto il confronto dattiloscopico dia inizio alla procedura di asilo. CiÚ risulterebbe in contrasto con le disposizioni della stessa convenzione di Dublino, e in determinate situazioni potrebbe addirittura impedire la riunificazione familiare, cosa che certo non rientra tra le intenzioni del Parlamento.
(vii) Divieto di trasferire dati a qualunque autoritý o agenzia di paesi terzi (emendamento 12). Per come lo comprende la Commissione, questo emendamento si prefigge di limitare il trasferimento di dati in due casi distinti. Il primo consiste nell'evitare che vengano trasmessi dati alle autoritý del paese d'origine del richiedente asilo, i quali potrebbero esporre a rischi il richiedente stesso. Nel secondo caso si tratta di bloccare la trasmissione di dati, all'interno di uno Stato membro, ad altre agenzie che non hanno competenze in materia di attuazione della convenzione di Dublino. La Commissione concorda su entrambi questi obiettivi.
Per quel che riguarda il trasferimento di dati a paesi terzi, il regolamento non ne fa menzione per nulla e, data la finalitý dell'Eurodac, risulta molto difficile (con un'eccezione evocata pi˜ oltre) prevedere circostanze nelle quali dati Eurodac potrebbero essere trasmessi legalmente a un paese terzo, conformemente alla legislazione comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali. La Commissione riconosce che la versione precedente del testo non comportava tuttavia una disposizione che facesse esplicito divieto di trasferire dati a paesi terzi, e ha ovviato a questa lacuna aggiungendo un nuovo paragrafo 5 all'articolo 14 (l'ex-articolo 15). Questa aggiunta prevede esplicitamente un'eccezione. La Commissione ha presentato una raccomandazione di decisione del Consiglio per essere autorizzato ad avviare negoziati con la Repubblica d'Islanda e col Regno di Norvegia, in merito a un accordo sui criteri e sui meccanismi per esaminare una richiesta di asilo presentata in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, oppure in Islanda o in Norvegia. L'articolo 7 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e col Regno di Norvegia, in merito all'associazione di questi due paesi in sede di attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen [1], prevede espressamente un accordo del genere, in considerazione del fatto che i provvedimenti in materia di responsabilitý per domande d'asilo costituiscono una misura di accompagnamento del processo di abolizione dei controlli alle frontiere. Essendo probabile che un accordo con l'Islanda e la Norvegia porterý a estendere l'Eurodac a questi due paesi, la modifica proposta dalla Commissione dell'articolo 14 del regolamento Eurodac vuole tenere conto di un'eventualitý del genere.
[1] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35.
Quanto al trasferimento di dati ad altre agenzie di uno Stato membro, la legislazione in materia di protezione dei dati personali adotta un'impostazione di tipo funzionale pi˜ che istituzionale. CiÚ significa che essa specifica gli scopi per cui i dati possono essere utilizzati, e a che condizioni, piuttosto che precisare quali agenzie abbiano la facoltý di servirsene. La Commissione desidera ricordare che, in base alla legislazione comunitaria vigente sulla protezione dei dati personali, questi ultimi devono essere raccolti per finalitý chiaramente specificate, esplicite e legittime, e non devono formare oggetto di ulteriore trattamento in forme incompatibili con dette finalitý. L'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento Eurodac prevede che i dati possano essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dall'articolo 15, paragrafo 1 della convenzione di Dublino. Si tratta di disposizioni che garantiscono concretamente l'impossibilitý di trasferire legalmente dati Eurodac a un'autoritý che non disponga di competenze in fatto di attuazione della convenzione di Dublino, e che per esempio si occupi esclusivamente di previdenza sociale.
B. Modifiche apportate in seguito agli sviluppi intervenuti dopo la presentazione della proposta originaria da parte della Commissione
Per tener conto degli sviluppi intervenuti dal 26 maggio 1999, data alla quale la Commissione aveva adottato la sua proposta originaria di regolamento Eurodac, Ë stato necessario apportare due modifiche.
(i) Comitato (articolo 21, ex articolo 22). L'articolo 22 della proposta originaria della Commissione si basava sulla procedura di regolamentazione fissata dalla decisione del Consiglio 87/373/CE. Nei commenti all'articolo 22 formulati nella relazione introduttiva, la Commissione spiegava che avrebbe potuto risultare necessario adeguare l'articolo qualora fosse stata raggiunta un'intesa sulla revisione della decisione in materia di "comitatologia". In data 28 giugno 1999, il Consiglio ha formalmente adottato la sua decisione che definisce le modalitý per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (decisione del Consiglio 1999/468/CE). Di conseguenza, il 20 luglio 1999 la Commissione ha deciso di modificare tutte le proposte legislative pendenti dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio in cui era previsto un ricorso alla procedura della comitatologia, per sostituire le modalitý previste in ciascuna proposta con la procedura dello stesso tipo definita dalla decisione 1999/468/CE. Il Segretario generale della Commissione ha scritto ai Segretari generali del Consiglio e del Parlamento europeo, in data 26 luglio 1999, per notificare loro questa decisione. L'articolo relativo al comitato Ë stato modificato secondo questa linea. La procedura per l'applicazione delle principali misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento, Ë la nuova procedura di regolamentazione. Quanto all'elaborazione delle statistiche generali di cui all'articolo 3, non si tratta di una misura di portata generale, senza contare che i criteri essenziali per l'elaborazione delle statistiche ora figurano nel regolamento medesimo, all'articolo 3, paragrafo 3 (si veda pi˜ oltre al punto C. iii) della relazione introduttiva. Ove si ricorresse poi all'articolo 3, paragrafo 4, sarebbe opportuno istituire un comitato consultivo.
(ii) Campo di applicazione territoriale (considerando e articolo 24, ex articolo 25). Il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato entrambi al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, che desideravano prendere parte all'adozione e all'applicazione del regolamento Eurodac. Per maggiore trasparenza, Ë stato aggiunto un considerando che chiarisce che il regolamento si applica a questi due Stati membri. L'articolo 24 (ex articolo 25) sul campo di applicazione territoriale Ë stato modificato a sua volta per motivi tecnici e giuridici, dato che nella situazione attuale l'applicazione territoriale del regolamento dovrebbe coincidere perfettamente con quella della convenzione di Dublino. Laddove l'applicazione territoriale del regolamento di massima Ë disciplinato dall'articolo 299 del trattato che istituisce la Comunitý europea, l'articolo 24 del regolamento stabilisce che le disposizioni di quest'ultimo non sono applicabili ai territori cui non si applica la convenzione di Dublino. Un apposito considerando Ë stato aggiunto anche sulla posizione della Danimarca.
C. Emendamenti presentati nel corso dei negoziati in Consiglio, accolti dalla Commissione
Il testo riveduto comprende una serie di emendamenti concordati in sede di Consiglio, che sono principalmente di natura tecnica.
(i) Definizioni relative alla protezione dei dati (articolo 2). La proposta originaria della Commissione comportava definizioni delle espressioni "dati personali" e "trattamento di dati personali" che non collimavano con le definizioni che figurano nella direttiva in materia di protezione dei dati personali (direttiva 95/46/CE). Queste definizioni sono state sostituite da un nuovo paragrafo 2 dell'articolo 2, in base al quale tutti i termini definiti nell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE hanno lo stesso significato nel regolamento Eurodac.
(ii) Uso dei termini "trasmettere" e "comunicare". La convenzione Eurodac usava il termine "trasmettere" per designare il trasferimento di dati relativi ai richiedenti asilo, e con l'espressione "trasmissione di dati" designava le norme specifiche in materia di dati relativi ai richiedenti asilo. Il protocollo Eurodac si serviva del termine "comunicare" con riferimento ai dati riguardanti persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, nonchÈ alle persone trovate in situazione illegale sul territorio di uno Stato membro, per tener conto del fatto che al trattamento dei dati relativi a queste categorie di persone si applicavano norme diverse. Ora Ë stato possibile accordarsi sull'uso di un unico termine - "trasmettere" - in tutto il testo, per riferirsi al trasferimento di dati, e sulla soppressione della definizione di "trasmissione di dati" che figurava precedentemente nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e). CiÚ lascia impregiudicata le disposizioni specifiche e diverse che si applicano a ciascuna delle categorie di persone soggette dal regolamento.
(iii) Statistica (articolo 3, paragrafo 3). BenchÈ la Commissione sarebbe stata favorevole ad affrontare la questione delle statistiche che l'unitý centrale deve elaborare in sede di misure di esecuzione, in Consiglio certi Stati membri hanno preferito precisare alcuni requisiti di queste statistiche nel regolamento medesimo. Tali statistiche svolgeranno comunque un ruolo di rilievo ai fini del monitoraggio e della valutazione previsti dall'articolo 22 (ex articolo 23).
(iv) Specificazione delle dita di cui sono richieste le impronte digitali (articoli 4, paragrafo 1, 8, paragrafo 1 e 11, paragrafo 2). BenchÈ la Commissione avrebbe affrontato la questione in sede di misure di esecuzione, in Consiglio alcuni Stati membri hanno preferito che l'argomento venisse trattato nel regolamento medesimo. Di conseguenza, sono stati modificati gli articoli 4, paragrafo 1 e 8, paragrafo 1, e si Ë provveduto a introdurre un nuovo articolo 11, paragrafo 2.
(v) I risultati di un confronto di impronte digitali (articolo 4, paragrafo 5). Il testo originario del regolamento ricalcava la terminologia del testo congelato della convenzione Eurodac, e parlava di dati che "secondo il parere dell'unitý centrale, sono cosÏ simili da potersi considerare corrispondenti alle impronte digitali trasmesse dallo Stato membro in questione". Ora si Ë deciso che la tecnologia Ë sufficientemente avanzata per adeguare il testo e parlare di precisi riscontri - positivi o negativi - tra i dati relativi a una stessa persona. Questa modifica Ë in linea con l'emendamento 6 proposto dal Parlamento (vedi sopra punto A.vi).
(vi) Riferimenti incrociati negli articoli 9, paragrafo 2 e 11, paragrafo 3 alla procedura dell'articolo 4. La Commissione ha provveduto a precisare meglio questi riferimenti incrociati.
(vii) Cancellazione di dati e distruzione di supporti di dati relativi a persone trovate in situazione illegale sul territorio di uno Strato membro (articolo 11, paragrafo 4). Per garantire la massima congruenza e completezza, l'attuale testo tratta esplicitamente sia della cancellazione di dati relativi a persone trovate in situazione illegale sul territorio di uno Stato membro sia della distruzione dei supporti usati per trasmettere questi dati all'unitý centrale.
(viii) Risarcimento dei danni (articolo 16, paragrafo 1; ex articolo 17, paragrafo 1). Il testo Ë stato allineato sulla disposizione corrispondente nella direttiva 95/46/CE. Nell'ultima frase, l'espressione "puÚ essere ... esonerato" viene sostituita da "Ë esonerato", in modo da definire una norma inequivocabile.
(ix) Diritti delle persone interessate (articolo 17, paragrafo 1; ex articolo 18, paragrafo 1). Questo paragrafo Ë stato riformulato per ricalcare il pi˜ possibile le disposizioni degli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE.
(x) Segreteria che assiste l'autoritý comune di controllo (articolo 19, paragrafo 7). In data 14 luglio 1999 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonchÈ la libera circolazione di tali dati (COM(1999)337 def.). Questo regolamento, basato sull'articolo 286 del trattato che istituisce la Comunitý europea, crea un'autoritý di vigilanza della tutela dei dati per le istituzioni europee, in conformitý di quanto previsto dal trattato. Quando questa autoritý sarý insediata, le incomberý il compito di vigilare sul trattamento dei dati personali presso l'unitý centrale dell'Eurodac. Se perÚ l'Eurodac entrerý in funzione prima di quel momento, in via transitoria verrý istituita un'autoritý comune di controllo ai sensi dell'articolo 19 (ex articolo 20) del regolamento Eurodac. Un'aggiunta al testo del paragrafo 7 dispone che questa autoritý comune di controllo sarý assistita da una segreteria.
(xi) Spese (articolo 20, ex articolo 21). A scanso di ogni dubbio, si Ë reintrodotto il paragrafo 1 della disposizione corrispondente nel testo congelato della convenzione. CiÚ chiarisce inequivocabilmente che le spese dell'unitý centrale sono a carico del bilancio delle Comunitý europee.
(xii) Sanzioni (articolo 23, ex articolo 24). BenchÈ la Commissione non sia in grado di accogliere alcune delle modifiche proposte dal Consiglio per questo articolo, essa accetta che le sanzioni vertano specificamente su un uso dei dati registrati nella base centrale di dati contrario alle finalitý dell'Eurodac.
D. Emendamenti proposti dal Consiglio che non figurano nella proposta modificata della Commissione
La Commissione dissente da tre emendamenti che il Consiglio propone di apportare al testo del regolamento Eurodac.
(i) Cancellazione del termine "cittadinanza dell'Unione" (articoli 7 e 10). Il Consiglio ha mosso obiezioni al termine "cittadinanza dell'Unione" e preferisce che si parli di "nazionalitý di uno Stato membro", in primo luogo perchÈ la cittadinanza dell'Unione non costituirebbe una nozione giuridica chiara, secondariamente in quanto essa scalzerebbe il concetto di cittadino di uno Stato membro. In reazione alla prima obiezione, la Commissione ha richiamato le disposizioni dell'articolo 17 del trattato che istituisce la Comunitý europea. Quanto al secondo timore, la Commissione semplicemente non vede come un riferimento alla "cittadinanza dell'Unione" nel regolamento Eurodac possa in un qualche modo scalzare il concetto di cittadinanza nazionale.
(ii) Competenze di esecuzione (articolo 21, ex articolo 22). Il Consiglio propone di riservare a se stesso, anzichÈ delegare alla Commissione, le principali competenze di esecuzione ai sensi del regolamento Eurodac. La Commissione ritiene affatto inadeguata la giustificazione addotta dal Consiglio per una soluzione del genere. Essa ha fatto rilevare che, avocando a sÈ le competenze di esecuzione, il Consiglio lederebbe le prerogative sia della Commissione sia del Parlamento. Il Parlamento perderebbe il suo diritto a essere informato sui provvedimenti di esecuzione, diritto che gli spetta ai sensi della nuova decisione sulla comitatologia (decisione del Consiglio 1999/468/CE). La Commissione ha rilevato inoltre come nel caso che presenta maggiori analogie, vale a dire la convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, si sia adottata la procedura del comitato di regolamentazione. La Commissione ha pertanto precisato di voler fare la dichiarazione seguente.
"La Commissione Ë del parere che l'articolo 22, ai sensi del quale il Consiglio mostra di voler riservare a se stesso quasi tutte le competenze di esecuzione, anzichÈ conferirle alla Commissione, non Ë stato motivato in modo sufficiente, conformemente all'articolo 1 della decisione 1999/468/CE, e che questa scelta Ë quindi in contrasto con i principi e le norme definiti dal Consiglio in applicazione dell'articolo 202 del trattato che istituisce la Comunitý europea, oltre a essere difforme dal modo in cui il Consiglio ha trattato casi analoghi in passato. La Commissione si riserva di conseguenza di salvaguardare i propri diritti a norma del trattato che istituisce la Comunitý europea. La Commissione considera inoltre che l'articolo 22 costituisca una modifica sostanziale rispetto alla propria proposta originaria, tale da rendere necessaria una nuova consultazione del Parlamento europeo."
(iii) Sanzioni (articolo 23, ex articolo 24). Il Consiglio propone di sostituire questo articolo con il testo seguente, ripreso dal progetto congelato della convenzione Eurodac: "Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi uso dei dati registrati nella base centrale di dati contrario allo scopo dell'Eurodac, quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, sia soggetto ad adeguate sanzioni." BenchÈ la Commissione possa accettare che le sanzioni debbano essere riferite specificamente a un uso di dati registrati nella base centrale di dati contrario allo scopo di Eurodac, essa ha tre obiezioni nei confronti del testo proposto. In primo luogo, la formulazione non Ë consona a un regolamento comunitario vincolante. Secondariamente, Ë spiacevole che il Consiglio cerchi di cancellare il riferimento al carattere efficace, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni, dato che la giurisprudenza della Corte di giustizia Ë molto esplicita su questo punto. Da ultimo, rincresce che il Consiglio cerchi di sopprimere l'obbligo di notificare alla Commissione i provvedimenti nazionali relativi alle sanzioni applicabili in questo caso, dato il ruolo di "guardiano dei trattati" che spetta alla Commissione.
La Commissione ha pertanto precisato di voler fare la dichiarazione seguente.
"La Commissione rammenta agli Stati membri che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, le sanzioni che essi sono tenuti applicare ai sensi dell'articolo 25 devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
La Commissione ricorda che, a norma dell'articolo 211 del trattato che istituisce la Comunitý europea, spetta a lei vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato e delle disposizioni adottate dalla istituzioni in virt˜ del trattato stesso, e che inoltre, ai sensi dell'articolo 284 del trattato, essa puÚ raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le verifiche necessarie per l'esecuzione dei compiti affidatile. Di conseguenza, la Commissione ritiene che gli Stati membri dovranno notificarle le disposizioni, sia procedurali sia sostanziali, che prenderanno ai sensi dell'articolo 25."

Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce il sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri cittadini di paesi terzi, al fine di agevolare l'attuazione della Convenzione di Dublino
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunitý europea, in particolare l'articolo 63, punto 1, lettera a),
vista la proposta della Commissione [2],
[2] GU C ...
visto il parere del Parlamento europeo [3],
[3] GU C ...
considerando quanto segue:
(1) Gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.
(2) Gli Stati membri hanno concluso la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunitý europee [4], firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (in prosieguo: "la convenzione di Dublino").
[4] GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.
(3) Ai fini dell'applicazione della convenzione di Dublino Ë necessario determinare l'identitý dei richiedenti asilo e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne della Comunitý; Ë inoltre auspicabile, ai fini di un'efficace applicazione della convenzione di Dublino, ed in particolare dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere c) ed e), consentire a ciascuno Stato membro di accertare se cittadini di paesi terzi trovati illegalmente presenti sul suo territorio abbiano presentato domanda di asilo in un altro Stato membro.
(4) Occorre istituire un sistema per confrontare i dati relativi alle impronte digitali che costituiscono un elemento importante per la determinazione dell'identitý esatta di dette persone.
(5) A tal fine, Ë necessario istituire un sistema, da denominarsi "Eurodac", consistente in un'unitý centrale che opererý presso la Commissione europea e che gestirý una banca di dati centrale informatizzata contenente i dati relativi alle impronte digitali (dati dattiloscopici) e predisporre i mezzi telematici necessari per lo scambio dei dati tra gli Stati membri e la banca di dati centrale.
(6) » altresÏ necessario disporre che gli Stati membri rilevino rapidamente le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo e di tutti i cittadini di paesi terzi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna della Comunitý, qualora costoro abbiano compiuto almeno 14 anni.
(7) » necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione all'unitý centrale dei dati relativi alle impronte digitali, alla registrazione, nella banca di dati centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro memorizzazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonchÈ in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al congelamento ed alla cancellazione dei dati registrati; dette disposizioni possono differire e devono essere specificamente adattate per quanto riguarda le varie categorie di cittadini di paesi terzi.
(8) I cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di asilo in uno Stato membro possono chiedere asilo per vari anni ancora in un altro Stato membro. Pertanto, il periodo massimo durante il quale le impronte digitali devono essere conservate dall'unitý centrale dovrebbe essere piuttosto lungo. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi, dopo aver soggiornato nella Comunitý per dieci anni, avranno ottenuto uno statuto giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza dell'Unione al termine di tale periodo, si ritiene generalmente che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati relativi alle impronte digitali.
(9) Il periodo di conservazione deve essere pi˜ breve in talune particolari situazioni in cui non vi sia necessitý di conservare i dati dattiloscopici per un periodo di tempo cosÏ lungo. I dati dattiloscopici dei cittadini di paesi terzi che acquisiscano la cittadinanza dell'Unione devono essere cancellati immediatamente.
(10) » necessario precisare chiaramente le competenze rispettive della Commissione e degli Stati membri nei riguardi dell'unitý centrale per quanto concerne l'utilizzazione, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati.
(11) Mentre la responsabilitý extracontrattuale della Comunitý in relazione alle attivitý del sistema Eurodac sarý disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato, Ë necessario dettare disposizioni specifiche in materia di responsabilitý extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento del sistema.
(12) Conformemente ai principi di sussidiarietý e di proporzionalitý enunciati all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo del presente regolamento, cioË l'istituzione presso la Commissione di un sistema per il confronto di dati dattiloscopici, come supporto per l'attuazione della politica di asilo della Comunitý, non puÚ, per sua stessa natura, essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri ed Ë pertanto meglio realizzabile a livello comunitario; le disposizioni del presente regolamento si limitano al minimo richiesto per perseguire detto obiettivo e non vanno al di lý di quanto necessario a tale scopo.
(13) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchÈ alla libera circolazione di tali dati [5] si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel contesto del sistema Eurodac.
[5] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(14) In forza dell'articolo 286 del trattato, la direttiva 95/46/CE si applica altresÏ alle istituzioni e agli organi della Comunitý; poichÈ l'unitý centrale Ë istituita presso la Commissione, la suddetta direttiva si applica al trattamento dei dati personali effettuato dall'unitý centrale.
(15) I principi sanciti dalla direttiva 95/46/CE in tema di protezione dei diritti e delle libertý delle persone fisiche, e in particolare il loro diritto alla tutela della vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali deve essere rafforzato o chiarito, in particolare in rapporto al alcuni settori.
(16) Le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7 del presente regolamento costituiscono delle misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalitý per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione [6]. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa.
[6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(17) Alla luce dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE Ë opportuno che le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 3 paragrafo 4 del presente regolamento siano adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della stessa.
(18) » opportuno controllare e valutare l'attivitý di Eurodac.
(19) Gli Stati membri devono istituire un sistema di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.
(20) Il presente regolamento si applica al Regno unito e all'Irlanda in forza delle notifiche da esse effettuate conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunitý europea.
(21) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, questo Stato membro non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non Ë da esso vincolato, nÈ soggetto alla sua applicazione.
(22) » opportuno far coincidere l'ambito di applicazione territoriale del regolamento con quello della convenzione di Dublino.
(23) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno stesso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunitý europee, al fine di fornire la base giuridica delle disposizioni di attuazione, necessarie per consentire agli Stati membri e alla Commissione di pervenire agli accordi tecnici richiesti da una rapida applicazione del regolamento stesso. La Commissione deve pertanto verificare la sussistenza di tali condizioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalitý di "Eurodac"
1. » istituito un sistema denominato "Eurodac" la cui finalitý Ë di concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi della convenzione di Dublino, per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro nonchÈ di facilitare l'applicazione di tale convenzione in conformitý alle disposizioni del presente regolamento.
2. Eurodac consiste:
a) dell'unitý centrale di cui all'articolo 3;
b) di una banca di dati centrale informatizzata, nella quale vengono trattati i dati menzionati all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2, che consenta il confronto dei dati dattiloscopici dei richiedenti asilo nonchÈ dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1;
c) di mezzi di trasmissione dei dati tra gli Stati membri e la banca di dati centrale.
Le norme che disciplinano Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati all'unitý centrale fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.
3. Ferma restando la facoltý dello Stato membro d'origine di utilizzare i dati destinati a Eurodac in banche di dati istituite ai sensi della propria legislazione nazionale, i dati dattiloscopici e altri dati personali possono essere trattati in Eurodac soltanto per i fini di cui all'articolo 15, paragrafo 1 della convenzione di Dublino.

Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "Convenzione di Dublino", la convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunitý europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990;
b) "richiedente asilo", il cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di asilo o a nome del quale Ë stata presentata una domanda di asilo;
c) "Stato membro d'origine":
i) con riferimento ai richiedenti asilo o alle persone di cui all'articolo 11, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'unitý centrale e che riceve i risultati del confronto;
ii) con riferimento alle persone di cui all'articolo 8, lo Stato membro che trasmette i dati all'unitý centrale;
d) "cittadino di paese terzo", chiunque non sia cittadino dell'Unione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato, sia che si tratti di persona avente la cittadinanza di un paese terzo, sia che si tratti di un apolide;
e) "rifugiato", la persona cui Ë stato riconosciuto lo statuto di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
f) "riscontro positivo", la corrispondenza o le corrispondenze, accertate dall'unitý centrale sulla base del confronto dei dati dattiloscopici di una persona, registrati nella banca di dati centrale e i dati corrispondenti trasmessi da uno Stato membro, a condizione che lo Stato membro proceda all'immediato controllo dei risultati del confronto.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 95/46/CE.
3. Salvo contraria disposizione, ai fini del presente regolamento si applicano altresÏ le definizioni di cui all'articolo 1 della convenzione di Dublino.

Articolo 3
Unitý centrale
1. » istituita presso la Commissione un'unitý centrale alla quale Ë affidato il compito di gestire per conto degli Stati membri la banca di dati centrale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). L'unitý centrale Ë dotata di un sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali.
2. I dati riguardanti i richiedenti asilo, le persone di cui all'articolo 8 e le persone di cui all'articolo 11 sono trattati dall'unitý centrale per conto dello Stato membro d'origine.
3. L'unitý centrale elabora, con cadenza trimestrale, statistiche della propria attivitý, dalle quali risultino:
a) il numero degli insiemi di dati trasmessi relativamente ai richiedenti asilo nonchÈ alle persone di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1);
b) il numero dei riscontri positivi riguardanti i richiedenti asilo che hanno presentato domanda in un altro Stato membro;
c) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 8, paragrafo 1, che abbiano presentato domanda in epoca successiva;
d) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all'articolo 11, paragrafo 1, che abbiano presentato domanda in un altro Stato membro in epoca precedente;
e) il numero di dati dattiloscopici che l'unitý centrale abbia dovuto richiedere agli Stati membri una seconda volta, non essendo i dati originariamente trasmessi idonei al confronto mediante il sistema informatizzato di riconoscimento delle impronte digitali.
Al termine di ogni anno i dati statistici sono elaborati in statistiche trimestrali, a partire dall'inizio dell'attivitý di Eurodac. Tali elaborazioni indicano il numero di persone per le quali sono stati registrati dati ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) e d).
Le statistiche ripartiscono i dati per singolo Stato membro.
4. L 'unitý centrale puÚ essere incaricata di elaborare altre statistiche, sulla scorta dei dati trattati dall'unitý centrale, secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 4.

CAPO II
RICHIEDENTI ASILO
Articolo 4
Rilevamento, trasmissione e confronto di impronte digitali
1. Ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita per ogni richiedente asilo di etý non inferiore a 14 anni e trasmette sollecitamente all'unitý centrale i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f).
La procedura di tale rilevamento Ë stabilita in conformitý alle prassi nazionali dello Stato membro interessato e con le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo.
2. I dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 sono registrati immediatamente nella banca di dati centrale ad opera dell'unitý centrale oppure direttamente dallo Stato membro di origine, se e in quanto siano soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine.
3. I dati dattiloscopici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) trasmessi da ogni Stato membro sono confrontati dall'unitý centrale con i dati dattiloscopici trasmessi da altri Stati membri e giý conservati nella banca di dati centrale.
4. L'unitý centrale provvede affinchÈ, a richiesta di uno Stato membro, il confronto di cui al paragrafo 3 venga effettuato con i dati dattiloscopici trasmessi precedentemente dallo stesso Stato membro, oltre che con i dati trasmessi dagli altri Stati membri.
5. L'unitý centrale trasmette senza indugio allo Stato membro d'origine il riscontro positivo o il risultato negativo del confronto. In caso di riscontro positivo, l'unitý centrale trasmette i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per tutti gli insiemi di dati relativi a detto riscontro. Tuttavia i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) sono trasmessi soltanto nei limiti in cui il riscontro positivo si basi su di essi.
I risultati del confronto possono essere trasmessi direttamente allo Stato membro d'origine purchÈ siano soddisfatte le condizioni tecniche necessarie a tal fine.
6. I risultati del confronto sono immediatamente controllati nello Stato membro d'origine. L'identificazione definitiva Ë effettuata dallo Stato membro d'origine in collaborazione con gli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 15 della convenzione di Dublino.
Le informazioni pervenute dall'unitý centrale in merito a eventuali dati incongruenti o a dati ritenuti inattendibili sono cancellati o distrutti dallo Stato membro d'origine non appena ne sia stata accertata l'incongruenza o l'inattendibilitý.
7. Le disposizioni necessarie per l'attuazione dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 5
Registrazione dei dati
1. Presso la banca di dati centrale vengono registrati unicamente i seguenti dati:
a) Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui Ë stata presentata la domanda di asilo;
b) dati dattiloscopici;
c) sesso;
d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
e) data del rilevamento delle impronte digitali;
f) data di trasmissione dei dati all'unitý centrale;
g) data di inserimento dei dati nella banca di dati centrale;
h) informazioni dettagliate relative ai destinatari dei dati trasmessi, nonchÈ la data o le date di trasmissione.
1. Dopo la registrazione dei dati nella banca di dati centrale, l'unitý centrale distrugge i supporti utilizzati per la trasmissione, a meno che lo Stato membro d'origine non ne chieda la restituzione.

Articolo 6
Conservazione dei dati
Ciascun insieme di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 viene conservata presso la banca di dati centrale per dieci anni, decorrenti dalla data alla quale le impronte digitali sono state rilevate.
Decorso tale termine l'unitý centrale cancella automaticamente i dati dalla banca di dati centrale.

Articolo 7
Cancellazione anticipata dei dati
Prima della scadenza del periodo di dieci anni di cui all'articolo 6, i dati relativi a un richiedente asilo sono immediatamente cancellati dalla banca di dati centrale, in conformitý all'articolo 14, paragrafo 3, quando lo Stato membro d'origine venga a conoscenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'interessato ha acquisito la cittadinanza dell'Unione;
b) l'interessato Ë stato riconosciuto e ammesso in uno Stato membro quale rifugiato.

CAPO III
CITTADINI DI PAESI TERZI FERMATI IN RELAZIONE ALL'ATTRAVERSAMENTO IRREGOLARE DI UNA FRONTIERA ESTERA
Articolo 8
Rilevamento e trasmissione di dati dattiloscopici
1. Ciascuno Stato membro procede sollecitamente con le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita dei cittadini di paesi terzi di etý non inferiore a quattordici anni, fermati dalle competenti autoritý di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera, in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti.
2. Lo Stato membro interessato trasmette sollecitamente all'unitý centrale i dati seguenti relativi ai cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 1:
a) Stato membro d'origine;
b) dati dattiloscopici;
c) sesso;
d) numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
e) data di rilevamento delle impronte digitali;
f) data alla quale i dati sono stati trasmessi all'unitý centrale.

Articolo 9
Registrazione dei dati
1. Sono registrati nella banca di dati centrale i dati di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e la relativa data di registrazione.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, i dati trasmessi all'unitý centrale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 sono registrati all'unico scopo di confrontarli con i dati relativi ai richiedenti asilo trasmessi successivamente alla stessa unitý centrale.
L'unitý centrale non confronta i dati che le sono trasmessi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 nÈ con i dati registrati in data precedente nella banca di dati centrale, nÈ con i dati che le vengono trasmessi in data successiva ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
2. Si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, nonchÈ le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7. Il confronto tra i dati di cui al paragrafo 1 e I dati relativi ai richiedenti asilo, trasmessi all'unitý centrale in data successiva, Ë effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 6.

Articolo 10
Conservazione dei dati
1. Ciascun insieme di dati riguardanti i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, viene conservato nella banca di dati centrale per due anni, decorrenti dalla data di rilevazione delle impronte. Decorso tale termine, l'unitý centrale cancella automaticamente i dati dalla banca di dati centrale.
2. I dati relativi ai cittadini dei paesi terzi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sono cancellati immediatamente dalla banca di dati centrale, in conformitý all'articolo 14, paragrafo 3, quando lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di due anni di cui al paragrafo 1, venga a conoscenza di una delle seguenti circostanze:
a) al cittadino del paese terzo Ë stato rilasciato un permesso di soggiorno, compreso un permesso di soggiorno rilasciato a un cittadino cui sia stato riconosciuto lo statuto di rifugiato o concessa una forma di protezione sussidiaria o complementare;
b) il cittadino del paese terzo ha lasciato il territorio degli Stati membri;
c) il cittadino del paese terzo ha acquisito la cittadinanza dell'Unione.
CAPO IV
CITTADINI DI PAESI TERZI ILLEGALMENTE PRESENTI IN UNO STATO MEMBRO
Articolo 11
Confronto dei dati dattiloscopici
1. Al fine di stabilire se un cittadino di un paese terzo trovato illegalmente presente nel proprio territorio abbia precedentemente presentato una domanda d'asilo in un altro Stato membro, ciascuno Stato membro puÚ comunicare all'unitý centrale i dati dattiloscopici relativi alle impronte digitali eventualmente rilevate di tale cittadino di un paese terzo, purchÈ di etý non inferiore a 14 anni, unitamente al numero di riferimento utilizzato da tale Stato membro.
Di norma, la verifica dell'avvenuta presentazione di una domanda d'asilo in un altro Stato membro, da parte di un cittadino di un paese terzo, ha luogo quando:
a) il cittadino di un paese terzo dichiara di avere inoltrato una domanda d'asilo, ma non indica lo Stato membro in cui l'ha presentata;
b) il cittadino di un paese terzo non chiede l'asilo ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo, oppure
c) il cittadino di un paese terzo cerca di evitare l'allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identitý oppure esibendo documenti falsi.
2. Quando gli Stati membri partecipano alla procedura di cui al paragrafo 1, essi trasmettono all'unitý centrale i dati dattiloscopici relativi a tutte le dita, ovvero almeno i dati relativi agli indici, ovvero, nel caso in cui tali dita siano mancanti, quelli relativi a tutte le altre dita dei cittadini dei paesi terzi di cui al paragrafo 1.
3. I dati dattiloscopici di un cittadino di un paese terzo di cui al paragrafo 1 sono trasmessi all'unitý centrale esclusivamente ai fini del confronto con i dati dattiloscopici di richiedenti asilo trasmessi da altri Stati membri e giý registrati nella banca di dati centrale.
Le impronte di detto cittadino di un paese terzo non sono registrate nella banca di dati centrale nÈ sono confrontate con i dati trasmessi all'unitý centrale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
4. Ai fini del confronto dei dati dattiloscopici trasmessi a norma del presente articolo con quelli di richiedenti asilo trasmessi da altri Stati membri, giý registrati nell'unitý centrale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 6, nonchÈ le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7.
5. Non appena i risultati del confronto sono stati comunicati allo Stato membro d'origine, l'unitý centrale provvede a :
a) cancellare i dati dattiloscopici e gli altri dati che le sono stati trasmessi a norma del paragrafo 1, nonchÈ,
b) distruggere i supporti. utilizzati dallo Stato membro d'origine per trasmettere I dati all'unitý centrale, a meno che lo Stato membro d'origine non ne abbia chiesto la restituzione.

CAPO V
UTILIZZAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI, SICUREZZA E RESPONSABILIT¿
Articolo 12
Responsabilitý in materia di utilizzazione dei dati
1. Lo Stato membro d'origine Ë tenuto a garantire:
a) la legalitý del rilevamento delle impronte digitali;
b) la legalitý della trasmissione all'unitý centrale dei dati dattiloscopici e degli altri dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2;
c) l'esattezza e l'attualitý dei dati al momento della trasmissione all'unitý centrale;
d) ferma restando la responsabilitý della Commissione, la legalitý della registrazione, della conservazione, della rettifica e della cancellazione dei dati nella base centrale;
e) la legalitý dell'utilizzazione dei risultati del confronto delle impronte digitali trasmessi dall'unitý centrale.
2. In conformitý dell'articolo 13, lo Stato membro d'origine garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione all'unitý centrale, nonchÈ la sicurezza dei dati che esso riceve da quest'ultima.
3. Lo Stato membro d'origine Ë responsabile dell'identificazione definitiva dei dati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6.
4. La Commissione provvede affinchÈ l'unitý centrale operi in conformitý delle disposizioni del presente regolamento e delle relative disposizioni di attuazione. In particolare, la Commissione:
a) adotta le misure necessarie affinchÈ le persone che operano nell'unitý centrale non usino i dati registrati presso la banca di dati centrale per scopi diversi da quelli di Eurodac, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1;
b) garantisce che le persone che operano nell'unitý centrale soddisfino ogni richiesta, effettuata dagli Stati membri in conformitý del presente regolamento, per quanto concerne la registrazione, il confronto, la rettifica e la cancellazione dei dati di cui sono responsabili;
c) adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'unitý centrale in conformitý dell'articolo 13;
d) garantisce che solo le persone autorizzate ad operare nell'unitý centrale abbiano accesso ai dati registrati presso la banca di dati centrale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19 e i poteri dell'organo di controllo indipendente che sarý istituito ai sensi dell'articolo 286, paragrafo 2 del trattato CE.
La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le misure adottate ai sensi del primo comma.

Articolo 13
Sicurezza
1. Lo Stato membro d'origine adotta le misure necessarie per:
a) vietare a persone non autorizzate l'accesso alle installazioni nazionali in cui gli Stati membri effettuano le operazioni di loro competenza in relazione alle finalitý di Eurodac;
b) impedire la lettura, la duplicazione, la modificazione o la cancellazione dei dati e dei supporti dei dati di Eurodac da parte di persone non autorizzate;
c) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati registrati in Eurodac, quando e ad opera di chi;
d) impedire la registrazione non autorizzata di dati in Eurodac, nonchÈ qualsiasi modifica o cancellazione non autorizzata di dati registrati;
e) garantire che le persone autorizzate all'uso di Eurodac accedano soltanto ai dati di loro competenza;
f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autoritý possano essere trasmessi i dati registrati in Eurodac mediante gli appositi dispositivi di trasmissione;
g) impedire la lettura, la duplicazione, la rettifica o la cancellazione non autorizzate di dati, sia durante la trasmissione diretta alla banca di dati centrale o in provenienza da essa, sia durante il trasporto dei loro supporti all'unitý centrale o in provenienza da essa.
2. La Commissione Ë responsabile dell'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 al funzionamento dell'unitý centrale.
Articolo 14
Accesso ai dati registrati in Eurodac e loro rettifica o cancellazione
1. Lo Stato membro d'origine puÚ accedere ai dati da esso trasmessi e che sono registrati nella banca di dati centrale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
Nessuno Stato membro puÚ consultare i dati trasmessi da un altro Stato membro nÈ puÚ ricevere tali dati, ad eccezione di quelli risultanti dal confronto di cui all'articolo 4, paragrafo 5.
2. Le autoritý degli Stati membri che hanno accesso ai dati registrati nella banca di dati centrale ai sensi del paragrafo 1 sono designate da ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco di dette autoritý.
3. Fatte salve le cancellazioni effettuate in applicazione dell'articolo 6, e dell'articolo 10, paragrafo 1, soltanto lo Stato membro d'origine ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso all'unitý centrale, rettificandoli o integrandoli, ovvero di cancellarli.
Qualora registri direttamente i dati nella banca di dati centrale, lo Stato membro d'origine puÚ provvedere direttamente a modificarli o cancellarli.
Se lo Stato membro d'origine non registra direttamente i dati nella banca di dati centrale, l'unitý centrale li modifica o li cancella su richiesta dello stesso Stato membro.
4. Se uno Stato membro o l'unitý centrale abbiano fondato motivo di ritenere che dati registrati nella banca di dati centrale sono di fatto inesatti, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine.
Se uno Stato membro abbia fondato motivo di ritenere che nella banca di dati centrale sono stati registrati dati in modo non conforme al presente regolamento, ne avvisa quanto prima lo Stato membro d'origine. Quest'ultimo controlla i dati in questione e, ove necessario, li modifica o cancella senza indugio.
5. L'unitý centrale non trasferisce nÈ mette a disposizione delle autoritý di un paese terzo dati registrati nella banca di dati centrale, a meno di esservi specificamente autorizzata nel quadro di un accordo comunitario relativo ai criteri ed ai meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo.

Articolo 15
Conservazione delle registrazioni da parte dell'unitý centrale
1. L'unitý centrale conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati avvenute nell'unitý centrale. Le registrazioni devono indicare lo scopo, la data e la durata dell'accesso, i dati trasmessi, i dati impiegati per l'interrogazione e la denominazione sia dell'unitý che ha immesso sia di quella che ha estratto i dati, nonchÈ le persone responsabili.
2. Le registrazioni possono essere utilizzate esclusivamente per controllare, a fini di protezione dei dati, l'ammissibilitý del trattamento dei dati, nonchÈ per garantire la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 13. Le registrazioni sono protette da adeguate misure contro l'accesso non autorizzato e sono cancellate dopo un anno, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo giý avviate.

Articolo 16
Risarcimento dei danni
1. Le persone e gli Stati membri che abbiano subito un danno, in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con le disposizioni del presente regolamento, hanno diritto di ottenere un risarcimento dallo Stato membro responsabile del pregiudizio. Lo Stato membro Ë esonerato in tutto o in parte da tale responsabilitý se prova che l'evento dannoso non gli Ë imputabile.
2. Ogni Stato membro Ë responsabile per i danni causati alla banca di dati centrale in caso di inosservanza da parte sua degli obblighi derivanti dal presente regolamento, tranne nel caso e nei limiti in cui la Commissione abbia omesso di adottare le misure idonee ad evitare i danni o a minimizzarne gli effetti.
3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle leggi dello Stato membro convenuto.

Articolo 17
Diritti delle persone interessate
1. Quando procede al rilevamento delle impronte digitali di una persona cui si applica il presente regolamento lo Stato membro d'origine provvede a informarla:
a) dell'identitý del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo rappresentante;
b) delle finalitý del trattamento dei dati da parte di Eurodac;
c) dei destinatari dei dati;
d) dell'esistenza di un obbligo di rilevare le impronte digitali, per quanto riguarda le persone cui si applicano l'articolo 4 e l'articolo 8;
e) dell'esistenza di un diritto di accesso e di rettifica dei dati che la riguardano.
Le informazioni di cui al primo comma sono fornite, per quanto riguarda le persone cui si applicano l'articolo 4 e l'articolo 8, al momento in cui si procede al rilevamento delle impronte digitali.
Le informazioni di cui al primo comma sono fornite, per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 11, al pi˜ tardi quando i dati che le concernono vengono trasmessi all'unitý centrale. Tale obbligo non sussiste quando fornire dette informazioni risulti impossibile o implichi un onere eccessivo.
2. In ogni Stato membro le persone interessate hanno diritto di esercitare i diritti di cui all'articolo 12 della direttiva 95/46/CE, conformemente alle leggi, ai regolamenti e alle procedure di tale Stato.
Fatto salvo l'obbligo di fornire altre informazioni ai sensi dell'articolo 12, lettera a) della direttiva 95/46/CE gli interessati hanno diritto di ottenere comunicazione dei dati che li riguardano registrati nella banca di dati centrale ed essere informati dello Stato membro che li ha trasmessi all'unitý centrale. L'accesso ai dati puÚ essere autorizzato soltanto dallo Stato membro.
3. In ogni Stato membro gli interessati possono chiedere che dati di fatto inesatti siano rettificati o che dati registrati illegalmente siano cancellati. La rettifica e la cancellazione vengono effettuate senza eccessivo indugio dallo Stato membro che ha trasmesso i dati in conformitý alle proprie leggi, regolamenti e procedure.
4. Se il diritto di rettifica e di cancellazione sono esercitati in uno Stato membro diverso da quello o da quelli che hanno trasmesso i dati, le autoritý di detto Stato membro prendono contatto con le autoritý dello Stato membro o degli Stati membri in questione affinchÈ questi verifichino l'esattezza dei dati, nonchÈ la legalitý della loro trasmissione e registrazione nella banca di dati centrale.
5. Qualora risulti che dati registrati nella banca di dati centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi li rettifica o li cancella conformemente all'articolo 14, paragrafo 3. Lo Stato membro conferma per iscritto agli interessati, senza eccessivo indugio, di aver preso le opportune misure per rettificare o cancellare i dati che li riguardano.
6. Ove contesti che dati registrati nella banca di dati centrale sono di fatto inesatti o vi sono stati registrati illegalmente, lo Stato membro che li ha trasmessi indica per iscritto alle persone interessate i motivi per cui rifiuta di rettificare o cancellare i dati in questione.
Lo Stato membro deve anche trasmettere agli interessati le informazioni relative alle azioni che possono avviare se non accettano le spiegazioni fornite. Le informazioni riguardano anche le modalitý per presentare denuncia dinanzi alle autoritý competenti o proporre ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali di detto Stato membro, nonchÈ l'assistenza finanziaria o di altro tipo disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le procedure di tale Stato membro.
7. Ogni richiesta a norma dei paragrafi 2 e 3 deve contenere tutti i particolari necessari per l'identificazione della persona interessata, comprese le impronte digitali. Questi dati sono utilizzati unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 e distrutti subito dopo.
8. Le autoritý competenti degli Stati membri collaborano attivamente fra di loro per rendere rapidamente effettivo l'esercizio dei diritti di rettifica e di cancellazione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.
9. In ciascuno Stato membro l'autoritý nazionale di controllo assiste gli interessati nell'esercizio dei loro diritti, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4 della direttiva 95/46/CE.
10. L'autoritý nazionale di controllo dello Stato membro che ha trasmesso i dati e l'autoritý nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona si trova le prestano assistenza e, a richiesta, consulenza nell'esercizio dei suoi diritti di rettifica o di cancellazione. Le autoritý nazionali di controllo dei due Stati cooperano a tal fine. Le richieste di assistenza possono essere rivolte all'autoritý nazionale di controllo dello Stato membro in cui la persona si trova, che le comunica all'autoritý dello Stato membro che ha trasmesso i dati. La persona interessata puÚ, inoltre, richiedere l'assistenza e la consulenza dell'autoritý comune di controllo di cui all'articolo 19.
11. In ogni Stato membro qualsiasi persona alla quale sia stato rifiutato il diritto di accesso di cui al paragrafo 2 puÚ presentare denuncia dinanzi alle autoritý competenti ovvero proporre ricorso agli organi giurisdizionali, in conformitý alle leggi, ai regolamenti e alle procedure di detto Stato.
12. Chiunque puÚ, in conformitý alle leggi, ai regolamenti e alle procedure dello Stato membro che ha trasmesso i dati, proporre ricorso o, se del caso, presentare denuncia dinanzi alle autoritý competenti o agli organi giurisdizionali di detto Stato, in merito ai dati che lo riguardano e che sono registrati nella banca di dati centrale, al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi del paragrafo 3. Alle autoritý nazionali di controllo Ë fatto obbligo di prestare assistenza e, a richiesta, consulenza alla persona interessata, ai sensi del paragrafo 10, per tutto l'iter processuale.

Articolo 18
Autoritý nazionale di controllo
1. Ciascuno Stato membro dispone affinchÈ le autoritý nazionali di controllo designate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE controllino in modo indipendente, in conformitý alla propria legislazione interna, che il trattamento dei dati a carattere personale da parte dello Stato membro in questione, nonchÈ la loro trasmissione all'unitý centrale avvengano legalmente e in conformitý alle disposizioni del presente regolamento.
2. Ogni Stato membro garantisce che la rispettiva autoritý nazionale di controllo possa avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di impronte digitali.

Articolo 19
Autoritý comune di controllo
1. » istituita un'autoritý comune indipendente di controllo, composta da un massimo di due rappresentanti delle autoritý di controllo di ciascuno Stato membro. Ogni delegazione dispone di un voto.
2. L'autoritý comune di controllo ha il compito di controllare l'attivitý dell'unitý centrale, onde garantire che il trattamento o l'uso dei dati che essa conserva non leda i diritti delle persone interessate. Essa controlla inoltre la legalitý delle trasmissioni dei dati di carattere personale agli Stati membri effettuate tramite l'unitý centrale.
3. L'autoritý comune di controllo Ë parimenti competente per analizzare le difficoltý di applicazione o di interpretazione che possono insorgere nel funzionamento di Eurodac, per studiare i problemi che possono presentarsi nell'esercizio dei controlli effettuati dalle autoritý nazionali di controllo e per elaborare proposte di soluzioni comuni ai problemi rilevati.
4. Nell'esecuzione dei suoi compiti l'autoritý comune di controllo Ë, se necessario, attivamente sostenuta dalle autoritý nazionali di controllo.
5. L'autoritý comune di controllo si avvale della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di impronte digitali.
6. La Commissione assiste l'autoritý comune di controllo nello svolgimento delle sue funzioni. In particolare, fornisce le informazioni che questa le richiede e le permette di consultare tutti i documenti e fascicoli, di accedere ai dati memorizzati nel sistema, nonchÈ, in qualsiasi momento, ai suoi locali.
7. L'autoritý comune di controllo adotta all'unanimitý il proprio regolamento interno. Essa Ë assistita da una segreteria i cui compiti sono definiti dal regolamento interno.
8. Le relazioni elaborate dall'autoritý comune di controllo sono pubblicate e trasmesse agli organi cui le autoritý nazionali di controllo presentano le loro relazioni nonchÈ, per informazione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. L'autoritý comune di controllo puÚ inoltre, in qualsiasi momento, presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione osservazioni o proposte di miglioramenti in merito alle funzioni che le competono.
9. Nell'espletamento delle loro funzioni, i membri dell'autoritý comune di controllo non ricevono istruzioni da alcun governo nÈ organismo.
10. L'autoritý comune di controllo Ë consultata sulla parte del progetto di bilancio di funzionamento dell'unitý centrale di Eurodac che la riguarda. Il suo parere Ë allegato al progetto di bilancio in questione.
11. L'autoritý comune di controllo Ë soppressa all'atto dell'istituzione dell'organo di controllo indipendente di cui all'articolo 286, paragrafo 2 del trattato. L'organo di controllo indipendente assume le funzioni dell'autoritý comune di controllo ed esercita tutti i poteri ad essa giý attribuiti nell'atto istitutivo.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20
Spese
1. Le spese relative all'istituzione e alla gestione dell'unitý centrale sono a carico del bilancio delle Comunitý europee.
2. Le spese relative alle unitý nazionali, incluse quelle per il loro collegamento con la banca di dati centrale, sono a carico degli Stati membri.
3. Le spese di trasmissione dei dati inviati dallo Stato membro d'origine e dei risultati del confronto inviati a tale Stato sono a carico di quest'ultimo.

Articolo 21
Comitato
1. La Commissione Ë assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell' articolo 7, paragrafo 3 della stessa.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE Ë fissato in tre mesi.
4. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE , salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

Articolo 22
Relazione annuale, monitoraggio e valutazione
1. La Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attivitý dell'unitý centrale. La relazione annuale contiene anche informazioni sulla gestione e le prestazioni del sistema, misurate sulla base di indicatori quantitativi predeterminati per ciascuno degli obiettivi di cui al paragrafo 2.
2. La Commissione provvede affinchÈ vengano attivati sistemi atti a monitorare il funzionamento dell'unitý centrale in rapporto a determinati obiettivi di produzione, economicitý e qualitý del servizio.
3. La Commissione sottopone periodicamente a valutazione il funzionamento dell'unitý centrale allo scopo di accertare il rapporto di efficacia dei costi rispetto agli obiettivi conseguiti e di fornire direttive per migliorare l'efficienza del suo futuro funzionamento.
4. Un anno dopo l'inizio dell'attivitý di Eurodac, la Commissione presenta una relazione valutativa sull'operato dell'unitý centrale, focalizzata in particolare sul livello della domanda in rapporto alle attese e sui problemi operativi e gestionali, alla luce dell'esperienza acquisita, allo scopo di individuare i possibili miglioramenti da introdurre nel breve termine nel suo funzionamento pratico.
5. Tre anni dopo l'inizio dell'attivitý dell'Eurodac, e successivamente ogni sei anni, la Commissione presenta una valutazione complessiva del sistema, nella quale analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, valuta se continuino a sussistere i motivi che ne avevano giustificato l'istituzione e formula gli opportuni rilievi in ordine alla sua futura attivitý.

Articolo 23
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare nel caso in cui l'utilizzazione dei dati registrati nella banca di dati centrale avvenga in violazione delle finalitý di Eurodac, di cui all'articolo 1 e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [ ], nonchÈ, quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardano.
Articolo 24
Ambito di applicazione territoriale
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai territori ai quali non Ë applicabile la Convenzione di Dublino.

Articolo 25
Data di entrata in vigore e decorrenza dell'applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunitý europee.
2. Il presente regolamento si applica ed Eurodac inizia la propria attivitý a decorrere dalla data indicata dalla Commissione in un comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunitý europee non appena siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) ciascuno Stato membro abbia notificato alla Commissione di aver effettuato i preparativi tecnici necessari per la trasmissione dei dati all'unitý centrale, in conformitý alle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7; e
b) la Commissione abbia effettuato i preparativi tecnici necessari affinchÈ l'unitý centrale inizi a funzionare in conformitý alle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7.
Il presente regolamento Ë obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a norma del trattato che istituisce la Comunitý europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il Presidente
SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE
Regolamento (CE) n. [ / ] del [ ] che istituisce il sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di taluni altri stranieri
2. LINEA DI BILANCIO
B5-801: Eurodac
3. BASE GIURIDICA
Articolo 63, paragrafo 1, lettera a) del trattato CE
4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE
4.1. Obiettivo generale dell'azione
Il sistema Eurodac ha lo scopo di fornire un ausilio nella determinazione dello Stato membro competente, ai sensi della convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro dell'UE ed anche per facilitare per altri aspetti l'applicazione della stessa convenzione di Dublino alle condizioni previste nella proposta.
I meccanismi che il regolamento istituisce intendono evitare situazioni in cui i richiedenti l'asilo vengono lasciati per troppo tempo nell'incertezza in merito all'accoglimento della loro domanda, fornire ai richiedenti asilo la garanzia che le loro domande verranno esaminate da uno degli Stati membri dell'UE e, infine, garantire che i richiedenti l'asilo non vengano rinviati da uno Stato all'altro senza che nessuno di loro si riconosca competente ad esaminare la loro domanda di asilo.
Un'ulteriore finalitý consiste nel facilitare l'applicazione delle disposizioni della convenzione di Dublino, prevedendo la raccolta dei dati relativi alle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'UE. Viene inoltre prevista la possibilitý di verificare in alcune circostanze, se una persona che risulti illegalmente presente nel territorio di uno Stato membro abbia in precedenza presentato domanda di asilo in un altro Stato membro.
Il regolamento dispone pertanto che le impronte digitali di tre diverse categorie di persone vengano trasmesse o comunicate all'unitý centrale ed ivi trattate in una banca dati centrale; le categorie sono le seguenti: i richiedenti asilo, le persone arrestate per attraversamento irregolare di una frontiera esterna e le persone che risultino illegalmente presenti nel territorio di uno Stato membro. Il regolamento detta disposizioni diverse per il trattamento dei dati di ciascuna categoria di soggetti.
4.2. Durata prevista
Non definita.
5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE
5.1 Spese obbligatorie/Non obbligatorie
Spese non obbligatorie
5.2 Stanziamenti
Dissociati
5.3 Natura delle entrate previste
Non applicabile
6. NATURA DELLE SPESE
Sovvenzione del 100%
7. INCIDENZA FINANZIARIA
7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione
Investimento in conto capitale per il sistema centrale (2000): 8,5 milioni di euro
Un calcolo preciso del costo unitario di ciascuna attivitý o di ciascuna voce di investimento Ë reso estremamente difficile dalla natura innovativa dell'iniziativa qui proposta e dalla continua evoluzione tecnologica e commerciale in atto nel settore.
» comunque possibile fare riferimento ad una serie di opzioni, che si basano sugli studi effettuati nel biennio 1997/98 dalla societý Bossard Consultants; infatti nÈ la Commissione nÈ i singoli Stati membri sono stati in grado di fornire le necessarie stime dei costi e delle attrezzature tecniche necessarie. Lo studio del consulente Ë stato discusso con gli esperti nazionali AFIS (sistemi di riconoscimento automatico delle impronte digitali) ed Ë stato approvato dagli Stati membri a livello di Consiglio dei ministri dell'UE.
Lo studio della societý Bossard aveva lo scopo di fornire una serie di opzioni tecniche modificabili in funzione dei criteri operativi e di ricerca intorno ai quali verrý strutturato il sistema, in funzione delle sue dimensioni, delle tecniche adottate, e di altri criteri ancora.
Le tre opzioni principali si differenziano l'una dall'altra sotto il profilo delle tecniche di trasmissione dei dati fra l'unitý centrale e gli Stati membri.
Le opzioni sono le seguenti:
- Opzione 1: trasmissione elettronica delle impronte digitali: integrale (100%); stazioni di lavoro: quattro; personale: otto addetti;
- Opzione 2: trasmissione elettronica delle impronte digitali: 75%, il restante 25% trasmesso per posta; stazioni di lavoro: 7; personale: dieci addetti;
- Opzione 3: trasmissione elettronica delle impronte digitali: 25%, il restante 75% trasmesso per posta; stazioni di lavoro: 11; personale: 17 addetti.
Criteri utilizzati per la suddetta valutazione:
- Sotto il profilo dell'apparecchiatura elettronica (hardware) e delle modalitý di comunicazione, la Commissione opta per il sistema che consente la trasmissione telematica di tutte le impronte digitali fra le stazioni di lavoro; in altri termini, nessun dato verrebbe inviato a mezzo posta, se non come opzione di copertura: Ë questa l' "opzione n. 1". Nel calcolo attuale dei costi effettuato dalla Commissione non Ë previsto l'uso di formulari cartacei in caso di emergenza. Questa situazione dovrý essere rivista a tempo debito con gli Stati membri. Altre opzioni richiederebbero maggior personale e farebbero ricorso a vari stadi di trasmissione dei dati a mezzo fax o a mezzo posta, situazione che non viene ritenuta accettabile per ragioni di sicurezza e di efficienza. L'opzione che Ë stata prescelta prevede inoltre l'utilizzo di un minor numero di stazioni di lavoro (cinque anzichÈ sei o dieci, come prevedono le altre opzioni). In definitiva, l'opzione n. 1 Ë quella pi˜ efficiente rispetto ai costi.
- La consistenza del gruppo-obiettivo Ë di circa 900 000 persone, cifra comprensiva dei richiedenti l'asilo, delle persone fermate per attraversamento irregolare di una frontiera esterna e delle persone che risultano illegalmente presenti nel territorio di uno Stato membro. Queste ultime due categorie ascendono complessivamente a 500 000 persone; va perÚ osservato che i dati di cui si dispone attualmente non sono attendibili e devono essere interpretati con cautela in mancanza di ulteriori studi al riguardo. Queste due categorie verranno prese in considerazione dal sistema Eurodac solo nella misura in cui devono essere confrontate con i richiedenti l'asilo.
- L'entitý dell'investimento iniziale varia a seconda degli altri criteri, uno dei quali consiste nel decidere se vi sarý o no una classificazione dei dati. Si tratta di una tecnica che potrebbe rivelarsi troppo complicata per la prima generazione del sistema Eurodac e, pertanto, non Ë stata ricompresa nella stima effettuata dalla Commissione.
- Nella stima si Ë tenuto conto anche di un criterio di ricerca basato sul genere (sesso maschile/sesso femminile) - si veda l'articolo 5 della proposta.
- Tutte le stime si basano su ricerche e confronti effettuati sulla base di due impronte digitali: in tal modo i confronti richiedono minor spesa anche se impronte rilevate su un maggior numero di dita potrebbero fornire risultati pi˜ accurati.
La stima iniziale dell'investimento in capitale fornita dal consulente scelto dagli Stati membri per l'opzione n. 1 Ë di 5,2 milioni di euro per un sistema che usi il genere come criterio di ricerca, ricerche basate su due impronte digitali e rinunci alla classificazione dei dati. Lo studio non fornisce dati precisi per le altre due opzioni, ma soltanto una forcella di valori compresi fra i 5,4 milioni e i 9,1 milioni di euro, basata sui listini pubblicati dagli operatori del settore.
» opportuno notare che le stime fornite dallo studio si riferiscono ad un sistema finalizzato a fornire prestazioni pi˜ limitate di quelle corrispondenti agli obiettivi definiti fino a questo momento.
L'aumento di spesa conseguente alla crescita della popolazione-obiettivo del sistema Eurodac, anche come conseguenza dell'estensione di quest'ultimo ad alcune categorie di stranieri, non Ë stata presa in considerazione nella presente azione. Ovviamente, l'accrescimento della popolazione si ripercuoterý sul numero delle impronte che verranno rilevate o delle schede che verranno registrate, portandolo da 1,6 milioni a 2,6 milioni nei primi due anni. Di conseguenza, non solo bisognerý aumentare le capacitý di memorizzazione del sistema, ma vi sarý anche una spinta ad innalzare le prestazioni generali del sistema, con conseguente lievitazione dei costi.
NÈ si deve dimenticare che si dovranno quasi certamente affrontare alcuni problemi di compatibilitý tecnica tra i sistemi nazionali. La questione Ë giý allo studio, ma la sua incidenza sul piano dei costi non puÚ essere determinata finchÈ le specificazioni tecniche non siano state definite da un consulente indipendente (mediante gara d'appalto) nel 1999.
7.2 Ripartizione per elementi
Come si Ë detto, le stime della Commissione si basano sulla relazione presentata da un consulente scelto dagli Stati membri. » evidente che tale relazione dovrý essere aggiornata e potrý fornire dati pi˜ precisi grazie ad uno studio di natura simile che verrý terminato nel 1999. Da questo studio la Commissione si ripromette di desumere con maggior precisione l'ammontare delle spese necessarie e il tipo di specificazioni tecniche necessarie.
» parimenti chiaro che l'attuazione pratica di questo regolamento del Consiglio costituirý a sua volta una fase di un processo che porterý maggiore chiarezza in ordine ai costi e soluzioni tecniche ottimali o realistiche.
Gli altri fattori di costo indicati precedentemente non erano comprese nello studio originario e pertanto non sono stati presi in considerazione dalla societý Bossard, che ha fornito una stima minima di 5,2 milioni di euro. Fino a che non saranno disponibili i risultati del nuovo studio questi fattori addizionali di costo non potranno essere quantificati con sufficiente precisione; tuttavia, Ë ovvio che per costituire una Unitý centrale occorreranno ulteriori risorse finanziarie.
L'attuale proposta della Commissione (8,5 milioni di euro) Ë pertanto una mera proiezione di spesa basata sui seguenti elementi:
- un aumento significativo del gruppo-obiettivo e della maggiore capacitý operativa che ciÚ implica;
- le spese necessarie per rendere il sistema centrale compatibile con tutti i sistemi nazionali (costi di integrazione);
- un maggiore sforzo di formazione del personale per affrontare e risolvere i problemi particolari connessi al funzionamento del sistema in un contesto multinazionale e politicamente delicato;
- il confronto con il costo di acquisizione (2 milioni di euro) di un attuale sistema nazionale AFIS avente capacitý inferiore al 25% di quella richiesta ad Eurodac e sprovvisto delle caratteristiche di integrazione e di sicurezza che quest'ultimo dovrý possedere.
La ripartizione delle spese e della stima dalla Commissione Ë la seguente
in milioni di EUR
Voci di spesa // 2000
Costruzione della unitý centrale // 7,250
Dispositivi di sicurezza (5% del valore di acquisto) // 0,350
Manutenzione del sistema (5% del valore di acquisto) // 0,350
Altre spese generali (7% del valore di acquisto) // 0,500
Formazione interna // 0,050
Spese impreviste (7% dei costi di esercizio) // -
TOTALE // 8,500

Spese di esercizio del sistema centrale a decorrere dal 2001: 0,800 milioni di EUR all'anno
La Commissione sta procedendo sulla base dell'ipotesi che il sistema sia operativo entro il 2001. La spesa in conto capitale che ritenuta necessaria verrý pertanto interamente iscritta nel bilancio dell'anno 2000. Una volta che il sistema abbia raggiunto la fase operativa, le spese amministrative diventeranno una parte rilevante della spesa generale (si veda la voce 10) poichÈ, stante la delicatezza del lavoro, tutto il personale sarý costituito da funzionari della Commissione europea. Il sistema Eurodac opererý sotto la diretta autoritý della Commissione e sarý ubicato nella sede di questa. Il sistema sarý operativo 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno. Il numero dei posti permanenti specificamente (e esclusivamente) richiesti per Eurodac sarý di 8 persone per 5 stazioni di lavoro operanti ininterrottamente.
I costi d'esercizio per ogni anno a decorrere dal 2001 sono valutati a 0,800 milioni di EUR/anno.
in milioni di EUR
Spesa annuale d'esercizio // 2001
Manutenzione dei sistemi (10% del valore d'acquisto) // 0,710
Formazione interna // 0,040
Spese impreviste (7% delle spese di esercizio) // 0,050
TOTALE // 0,800
8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE
Verranno applicate con rigore le procedure che la Commissione si Ë data per i suoi appalti, le quali contengono disposizioni che garantiscono l'osservanza della normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Gli Stati membri verranno tenuti pienamente al corrente della procedura di asta pubblica e potranno presentare le loro osservazioni sul testo definitivo.
9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO/EFFICACIA
9.1. Popolazione obiettivo
Il provvedimento ha per oggetto i richiedenti l'asilo (il cui numero nell'Unione europea oscilla intorno alle 350 000 - 400 000 unitý all'anno), alle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne e le persone illegalmente presenti nel territorio dello Stato membro. Queste ultime categorie dovrebbero complessivamente interessare circa 500.000 persone all'anno nel territorio dell'Unione europea.
9.2. Giustificazione del nuovo provvedimento
Il provvedimento ha i seguenti scopi: coordinare nella determinazione dello Stato membro che, ai sensi della convenzione di Dublino, Ë competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro e per facilitare in altri modi l'applicazione della suddetta convenzione nelle circostanze indicate dalla proposta. Questi obiettivi sono coerenti con le finalitý del titolo IV del trattato CE, ai fini della creazione di uno spazio di libertý, sicurezza e giustizia. Per istituire questo spazio, la Comunitý dovrý adottare provvedimenti diretti a garantire la libera circolazione delle persone e le misure di accompagnamento ad essi direttamente connesse, segnatamente in materia di asilo, ai sensi dell'articolo 63, n. 1, lettera a) del trattato CE. Quest'ultima disposizione del trattato impone alla Comunitý di adottare provvedimenti che definiscono criteri e meccanismi per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese extracomunitario in uno degli Stati membri.
9.3. Monitoraggio e valutazione dell'iniziativa
Il regolamento contiene una serie di disposizioni dettagliate relative all'utilizzazione dei dati, alla protezione dei dati, alla responsabilitý ed alle misure di sicurezza cosÏ da garantire il rispetto di rigorosi requisiti di protezione nell'osservanza, in particolare, della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 286 del trattato CE. Queste disposizioni riguardano in particolare la responsabilitý per l'utilizzo dei dati, le misure di sicurezza e la responsabilitý per i danni civili nel contesto del sistema Eurodac.
Le attivitý che il regolamento affida all'Unitý centrale, saranno poste sotto il controllo diretto di personale statutario della Commissione. L'osservanza delle disposizioni in tema di protezione dei dati sarý controllata da un organismo di vigilanza indipendente.
La Commissione procederý a scadenze regolari alla valutazione ed al monitoraggio del funzionamento e dell'efficienza dell'Unitý centrale, cosÏ da garantire che essa operi in modo conforme alle finalitý e ai requisiti dettati dal regolamento stesso e alle specifiche indicate dall'articolo 3, n. 3 e dall'articolo 4, n. 7 delle disposizioni di applicazione.
Questa valutazione dovrý cercare di raccogliere informazioni di natura quantitativa e qualitativa sul fondamento delle quali sviluppare ulteriormente il sistema. Al termine di ogni esercizio finanziario la Commissione riferirý al Parlamento europeo ed al Consiglio dell'UE sui risultati di questa valutazione e, se necessario, proporrý le opportune modifiche o adeguamenti del sistema.
10. SPESE AMMINISTRATIVE (sezione iii del bilancio generale)
Le risorse amministrative necessarie verranno mobilitate tramite la decisione annuale con la quale la Commissione assegna le risorse di bilancio, avendo riguardo, tra l'altro, alle ulteriori risorse finanziarie ed umane assegnate dall'autoritý di bilancio.
10.1 Incidenza sul numero dei posti

>SPAZIO PER TABELLA>
10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane aggiuntive

>SPAZIO PER TABELLA>

10.3 Aumento di altre spese amministrative in conseguenza dell'iniziativa
(in milioni di EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

Fine del documento


Piano analitico Documento fornito in: 03/04/2000


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