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Atti preparatori comunitari

Piano analitico

Documento 599PC0686

Capitoli del repertorio in cui tale documento Ë reperibile:
[ 19.10.30.20- Misure applicabili ai rifugiati ed agli sfollati (che non beneficiano del diritto d'asilo) ]


599PC0686
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati

Modifiche successive:


Testo:

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati
(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Un'impostazione globale e solidale
In seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, le questioni attinenti all'asilo e all'immigrazione rientrano nella competenza comunitaria nel quadro del nuovo Titolo IV del trattato modificato che istituisce la Comunitý europea.
Pertanto, le misure relative all'accoglienza e al rimpatrio volontario di rifugiati, sfollati e richiedenti asilo si collocano ormai in un contesto completamente nuovo che consente di riunirle, per la prima volta, alle misure dirette a promuovere l'integrazione dei rifugiati in modo da riavvicinare, allo scopo di dar loro maggiore coerenza, i vari elementi costitutivi di un'impostazione globale che va incontro ai desideri sia della Commissione che del Parlamento europeo e degli Stati membri.
In effetti, la politica d'asilo costituisce un tutto unico: non Ë possibile accogliere rifugiati e sfollati conformemente agli impegni internazionali degli Stati membri e alla loro tradizione umanitaria comune senza:
… Da un lato, adottare procedure di ammissibilitý accessibili, efficaci ed eque e creare un dispositivo di accoglienza che permetta loro di garantire delle condizioni di esistenza decenti per tutta la durata delle procedure.
… Dall'altro, prendere le disposizioni necessarie per assicurare l'integrazione dei rifugiati nella societý del paese ospitante conformemente alle disposizioni della Convenzione di Ginevra.
… Infine, adottare le misure necessarie affinchÈ le persone che, alla conclusione delle procedure, non possono essere ammesse a restare sul territorio del paese al quale hanno chiesto protezione, rientrino nel loro paese d'origine al fine di conservare la permanenza e la credibilitý dell'istituzione dell'asilo.
Va detto che l'onere che grava sugli Stati membri in questo settore varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa del diverso orientamento dei flussi di persone in cerca di protezione e della ripartizione disuguale delle popolazioni dei rifugiati e degli sfollati nell'Unione europea.
Per queste ragioni la proposta della Commissione mira a favorire un equilibrio tra gli sforzi espletati dagli Stati membri in materia di asilo istituendo un dispositivo che consenta una ripartizione delle risorse proporzionate agli oneri assunti da ogni Stato membro, incoraggiando gli Stati membri le cui infrastrutture e servizi destinati all'asilo ed ai rifugiati sono meno sviluppati, recuperare il loro ritardo in questo settore.
Infine, la proposta della Commissione fornisce una prima risposta alla richiesta proveniente dal Consiglio europeo riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, prevedendo un dispositivo adeguato alle situazioni di urgenza provocate da un eventuale afflusso massiccio di rifugiati, sfollati o richiedenti asilo, senza rimettere in questione le azioni a lungo termine che costituiscono l'obiettivo principale del Fondo europeo per i rifugiati.
Azioni
Allo scopo di raggiungere un equilibrio fra gli sforzi espletati dagli stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di questa accoglienza, Ë necessario offrire un sostegno agli stati in proporzione all'onere che essi assumono in ognuno dei settori individuati mettendo quegli stati membri, il cui dispositivo Ë meno perfezionato, in grado di partecipare allo sforzo comune.
1. Condizioni di accoglienza e procedure di asilo
Gli Stati membri riconoscono agli stranieri cittadini di paesi terzi il diritto di chiedere il riconoscimento della qualitý di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e di far valere presso gli organi competenti i motivi che rendono impossibile un ritorno nel paese di origine. Tale diritto verrebbe vanificato ed il suo effettivo esercizio reso impossibile, se le persone che chiedono una protezione non venissero informate in merito alle procedure esistenti e non disponessero di alcun mezzo di sussistenza nell'attesa di una decisione relativa alla loro domanda.
Per questo motivo, gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e quanti chiedono una protezione internazionale, conformemente ai loro impegni internazionali e alla loro tradizione umanitaria comune presuppongono l'esistenza di procedure accessibili, giuste ed efficaci e di un dispositivo di accoglienza adeguato.
Va detto perÚ, che i dispositivi di accoglienza esistenti negli Stati membri sono sviluppati in maniera ineguale, sia da un punto di vista qualitativo che da quello quantitativo. Tale circostanza spinge un certo numero di richiedenti lo status di rifugiato, vuoi a dirigersi verso quegli Stati membri il cui dispositivo di accoglienza sembra loro pi˜ favorevole, vuoi a spostarsi da uno Stato membro ad un altro. Il moltiplicarsi di questi "movimenti secondari" appesantisce gli oneri che gravano sugli Stati membri i cui dispositivi sono pi˜ perfezionati e rende pi˜ difficile stabilire quale debba essere lo Stato responsabile dell'esame di una richiesta di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunitý europee.
Per porre rimedio a questa situazione Ë fondamentale che le persone che desiderano chiedere una protezione internazionale abbiano l'effettiva possibilitý di presentare una domanda nel primo Stato membro in cui arrivano, qualunque esso sia e che possano ricevere mezzi di sussistenza adeguati durante la procedura.
Pertanto, le iniziative alle quali il Fondo europeo per i rifugiati permetterý di fornire un contributo riguardano i vari aspetti di questi dispositivi di accoglienza (alloggio, accesso all'assistenza sanitaria, assistenza giuridica, ecc.) al fine, da un lato, di spingere gli Stati membri il cui sistema Ë meno sviluppato a colmare il loro ritardo e, d'altro lato, ad agevolare l'adeguamento dei dispositivi esistenti in quegli Stati membri che registrano importanti variazioni nel volume o nella natura dei flussi dei rifugiati. Infine, tenuto conto delle recenti esperienze, Ë previsto che le iniziative messe in atto in materia di accoglienza dei rifugiati possano riguardare anche gli sfollati.
2. Integrazione
La convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 comporta a favore dei rifugiati numerose disposizioni relative alla condizione giuridica, alle condizioni di accesso a impieghi lucrativi, al loro benessere e alle misure amministrative aventi lo scopo di favorire la loro integrazione nella societý del paese di accoglienza.
Le persone che hanno dovuto fuggire dal loro paese non sono sempre in grado di poter beneficiare pienamente delle misure e dei programmi di carattere generale diretti a favorire sia l'integrazione sociale che la formazione professionale. Inoltre, esse hanno a questo riguardo necessitý particolari, non fosse altro che per preparare il loro inserimento nei programmi generali esistenti. Di conseguenza, gli Stati membri che accolgono dei rifugiati sono spesso indotti ad attuare delle politiche volontariste per poter realizzare nelle migliori condizioni l'integrazione di queste persone.
In questa prospettiva, le azioni specifiche a favore dei rifugiati, degli sfollati e delle persone che necessitano di una protezione internazionale messe in atto negli Stati membri, devono essere sostenute dalla Comunitý allo scopo di realizzare quell'equilibrio degli sforzi menzionato all'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) del trattato.
Nella presente proposta la Commissione distingue tre campi di azione:
- la presa a carico delle necessitý immediate che devono essere soddisfatte sin dall'ammissione dei beneficiari ad una forma di protezione;
- l'adeguamento socioculturale dei beneficiari alle realtý sociale del paese di accoglienza;
- le misure dirette a favorire l'acquisizione dell'autonomia, mettendo gli interessati in grado di sovvenire alle loro necessitý con mezzi propri senza dover far ricorso al dispositivo di assistenza.
Le azioni di integrazione devono poter riguardare tutte le categorie di persone che beneficiano di una forma di protezione internazionale quando il loro soggiorno sul territorio degli Stati membri presenti un certo carattere di durata o di stabilitý.
3. Rimpatrio volontario e reinserimento
Il ritorno volontario dovrebbe essere l'esito naturale della cessazione della protezione temporanea per la maggior parte dei beneficiari. L'esperienza del Kosovo ha mostrato che una gran parte degli sfollati, comprese persone che avevano ottenuto lo status di rifugiato, Ë disposta a rientrare nel proprio paese di origine quando vi sono le condizioni. Tuttavia, gli interessati hanno bisogno, a questo riguardo, di informazioni affidabili. Inoltre, le condizioni materiali di esistenza in un paese che esce da un conflitto fanno sÏ che gli interessati abbiano bisogno di un'assistenza materiale per prepararsi al ritorno o per riprendere la loro esistenza nel paese di origine.
Le persone che hanno chiesto una protezione internazionale ma la cui domanda Ë stata respinta e non possono ottenere autorizzazioni di soggiorno ad altro titolo dovrebbero, di norma, abbandonare i territori degli Stati membri e ritornare nel loro paese. Tuttavia, come ha osservato la Commissione nella sua Comunicazione del 1994 al Consiglio e al Parlamento europeo sulle politiche di immigrazione e di asilo [1], gli Stati membri incontrano spesso difficoltý ad applicare le misure di espulsione.
[1] COM(94) 23 def. del 23 febbraio 1994. Cfr. in particolare i paragrafi 111-112.
I lavori del Gruppo ad alto livello sull'asilo e la migrazione hanno confermato che lo sviluppo di programmi di ritorno volontario poteva costituire un'alternativa credibile ed umana ai ritorni forzati, vantaggiosa sia per i diretti interessati che per gli Stati membri ed interessare i paesi di origine desiderosi di beneficiare degli sforzi che l'Unione europea Ë disposta a compiere per favorire "lo sviluppo nella cooperazione". Questa impostazione ha ottenuto l'avallo del Consiglio europeo di Tampere che ha inoltre chiesto di incrementare l'aiuto ai paesi di origine e di transito al fine di facilitare i ritorni volontari.
4. Altre misure ammissibili
Ai tre campi di azione previsti sopra, la Commissione ha previsto di aggiungere la possibilitý per la Commissione di riservare una parte degli stanziamenti disponibili allo scopo, da un lato, di sostenere azioni che presentino un interesse a livello comunitario o aventi carattere innovatore e transnazionale e, dall'altro, far procedere a studi o alla valutazione delle misure messe in atto.
5. Misure urgenti
La Commissione ritiene che debbano poter essere messe in atto delle misure urgenti in uno spirito di solidarietý europea e nei tempi pi˜ brevi possibili, in caso di arrivo massiccio di rifugiati o di sfollati sul territorio di uno o pi˜ Stati membri, senza che per questo l'esecuzione di iniziative a lungo termine debba essere rimessa in questione o subire delle perturbazioni. Queste misure riguardano le prime necessitý delle persone che arrivano in tali situazioni, vale a dire l'alloggio, il vitto e l'assistenza medica;
Le necessitý stesse dell'urgenza richiedono che il meccanismo di decisione sia semplificato e che la Commissione sia messa in grado di procedere ad una valutazione dei bisogni degli Stati membri colpiti e ripartire fra di essi le risorse addizionali disponibili. L'indipendenza delle misure urgenti rispetto alle misure di carattere pi˜ strutturale previste per il regime normale di funzionamento del FER, dovrebbe riflettersi nella creazione di una rubrica di bilancio distinta.
Modalitý
La Commissione, traendo gli insegnamenti dell'esperienza acquisita nell'attuazione dei progetti pilota e delle misure finanziati nel corso degli ultimi anni [2], coglie l'occasione per introdurre una modifica di fondo nelle modalitý di gestione e di attuazione.
[2] Cfr. documenti di lavoro dei servizi della Commissione SEC(1988) 1263 e SEC(1999) 1105 concernenti l'attuazione delle misure relative all'accoglienza ed al rimpatrio volontario. Per quanto riguarda le misure pilota relative all'integrazione, Ë attualmente in atto una valutazione completa del lavoro compiuto.
La prima innovazione riguarda la durata. La Commissione propone una decisione che resterý in vigore per cinque anni, e questo per rendere possibile una programmazione pluriennale che tenga meglio conto del carattere di azioni a medio o lungo termine delle iniziative previste assicurando la possibilitý di adeguare il quadro giuridico di riferimento all'evoluzione del contesto politico e istituzionale.
In effetti, emerge dalla valutazione dei progetti pilota finanziati nel corso degli ultimi anni che la durata costituisce un elemento essenziale per la riuscita delle azioni e che una prospettiva a medio o lungo termine non puÚ che facilitare le scelte degli Stati membri e delle organizzazioni titolari di progetti consentendo una effettiva pianificazione.
Per quanto riguarda l'accoglienza, la realizzazione di infrastrutture richiede delle previsioni a lungo termine, mentre la creazione di servizi destinati ai rifugiati e agli sfollati non puÚ essere razionalmente concepita per un periodo limitato a dodici mesi.
In materia di integrazione, la relazione di valutazione indipendente delle misure messe in atto dalla DG Occupazione e Affari sociali sulla base della linea di bilancio B3-4113, preparata dal "Berliner Institut fuer vergleichende Sozialforschung", osserva che "dai colloqui avuti con i coordinatori di progetti emerge che un periodo di un anno Ë generalmente troppo breve per poter realizzare tutti gli obiettivi e contemporaneamente assicurare un controllo adeguato. Un finanziamento prolungato, per questa ragione, costituisce un elemento fondamentale dal punto di vista costo-efficacia di un progetto. Su un piano generale, i progetti pilota dovrebbero beneficiare di un sostegno per un periodo pi˜ lungo per consentire l'organizzazione di misure di controllo ed evitare il fenomeno piuttosto frequente per cui dei progetti vengono conclusi cosÏ rapidamente che i vantaggi a lungo termine finiscono per non realizzarsi".
Inoltre, in materia di ritorno volontario, la Commissione ha constatato nel suo documento di valutazione (SEC(1999) 1105) che sono necessari spesso diversi mesi prima che una persona decida di ritornare nel proprio paese d'origine e che il reinserimento in tale paese d'origine, che Ë la garanzia di un rimpatrio duraturo, Ë pi˜ sicuro quando esiste un controllo in loco, il che induce a ritenere che "tale compito dovrebbe essere affidato a uffici locali di consulenza per il ritorno, la cui durata di vita dovrebbe allora superare i normali dodici mesi".
La seconda innovazione riguarda le modalitý di attuazione che, sull'esempio di quanto avviene per i Fondi strutturali, saranno ampiamente decentrate: la selezione delle azioni e la loro gestione spetteranno infatti agli Stati membri. In effetti l'esperienza ha dimostrato che, sia per la selezione delle azioni che per poter garantire un seguito ed un controllo effettivi della loro applicazione, la vicinanza al terreno e alle realtý quotidiane concrete costituisce un vantaggio insostituibile. Questa scelta fondamentale comporta per gli Stati membri e per la Commissione delle modalitý di controllo, in particolare finanziario, di seguito e di valutazione, adattate sia alla ripartizione delle competenze che al volume degli stanziamenti in questione.
Coordinamento e Complementaritý
» necessario assicurare la coerenza e la complementaritý fra tutte le iniziative dell'Unione europea allo scopo di evitare i duplicati e ottenere il miglior risultato con le risorse disponibili. In particolare, Ë opportuno vigilare affinchÈ le azioni intraprese in materia di integrazione prendano in considerazione le eventuali sinergie con i programmi sviluppati a titolo dei Fondi strutturali per quanto riguarda l'accesso all'occupazione e, in particolare, il programma EQUAL. Analogamente, le misure dirette al rimpatrio volontario devono essere compatibili con le azioni condotte dall'Unione in materia di sviluppo, di aiuto umanitario e di relazioni con i paesi terzi interessati, in generale.
A questo riguardo, sarý opportuno mettere in atto dei meccanismi di coordinamento a livello della Comunitý e degli Stati membri, in particolare assicurando l'informazione dei vari Comitati e degli altri organi incaricati del controllo e della messa in atto di azioni aventi obiettivi simili o complementari. Gli Stati membri ai quali incombe la responsabilitý principale nella realizzazione delle misure coperte dal FER dovranno inoltre assicurare al loro livello il coordinamento tra le varie misure e gli agenti incaricati della loro attuazione.
Sussidiarietý e Proporzionalitý
L'inserimento, nel trattato che istituisce la Comunitý europea, del nuovo Titolo IV sulle politiche di visto, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone, stabilisce una competenza comunitaria in questi settori. Tuttavia, tale competenza deve essere esercitata conformemente all'articolo 5 del trattato sulla Comunitý europea, vale a dire se, e nella misura in cui, un'azione condotta a livello comunitario presenti dei vantaggi manifesti, per le sue dimensioni o i suoi effetti, rispetto ad un'azione condotta a livello degli Stati membri. La proposta di decisione risponde a questi criteri.
1. Sussidiarietý
Appare chiaramente che l'esigenza di mantenere un equilibrio tra gli sforzi espletati dagli Stati membri richiede uno sforzo in termini finanziari diretto contemporaneamente ad alleviare l'onere degli Stati membri pi˜ colpiti ed a sviluppare le capacitý degli Stati membri, le cui infrastrutture e servizi destinati all'asilo sono insufficienti e presuppone un effetto di ridistribuzione a livello dell'Unione europea che non puÚ essere assicurato dagli Stati membri isolatamente.
2. Proporzionalitý
La presente decisione consente di destinare il contributo finanziario del Fondo europeo per i rifugiati alle misure in esso elencate in ognuno dei settori di azione che esso comporta, pur lasciando agli Stati membri la scelta delle azioni ed il modo in cui esse debbano essere attuate nel quadro dei progetti adottati di concerto con la Commissione. Dato che gli Stati membri sono responsabili della selezione e della gestione delle azioni, Ë necessario che l'utilizzo degli stanziamenti comunitari venga sottoposto a regole precise ed uniformi nel quadro di una decisione del Consiglio che costituisce lo strumento adeguato alla attuazione di programmi comunitari.
Commento sugli articoli
Articolo 1
Questo articolo istituisce il Fondo europeo per i rifugiati e ne descrive genericamente l'obiettivo che consiste nel sostenere gli sforzi degli Stati membri per accogliere i rifugiati e gli sfollati allo scopo di contribuire alla realizzazione dell'equilibrio fra gli sforzi da essi espletati a questo riguardo.
Il Fondo Ë istituito per il periodo dal 1ƒ gennaio 2000 al 31 dicembre 2004. In effetti, nel 2004 scadrý il periodo transitorio di 5 anni previsto dall'articolo 67 del trattato.
Articolo 2
Questo articolo contiene la descrizione delle diverse categorie che costituiscono i gruppi destinatari che possono essere interessati, a questo o quel titolo, dalle azioni oggetto della decisione.
Articolo 3
Questo articolo elenca i tre campi d'azione nei quali il sostegno del Fondo europeo per i rifugiati contribuisce all'obiettivo esposto all'articolo 1, vale a dire:
- le condizioni materiali di accoglienza e le procedure di ammissibilitý;
- l'integrazione dei rifugiati e degli sfollati nella societý dello Stato membro di accoglienza;
- il rimpatrio volontario dei beneficiari verso il loro paese d'origine.
1. Per quanto riguarda le condizioni di accoglienza durante la durata delle procedure e la qualitý delle procedure stesse, il Fondo europeo per i rifugiati sostiene le azioni degli Stati membri dirette a mantenere, sviluppare o adeguare le infrastrutture e i servizi in grado di assicurare l'alloggio dei rifugiati e degli sfollati; fornir loro un aiuto materiale, ad esempio per quanto riguarda l'abbigliamento o il vitto; o un'assistenza sociale, vale a dire delle informazioni e un aiuto per ottenere le prestazioni a cui possono accedere nonchÈ un'assistenza di carattere amministrativo per le pratiche connesse alla procedura d'asilo.
2. In materia di integrazione, il Fondo europeo per i rifugiati sostiene l'azione degli Stati membri per quanto riguarda la presa a carico delle necessitý immediate di rifugiati e sfollati grazie ad un'assistenza nel disbrigo delle pratiche per poter ottenere un alloggio e percepire gli aiuti e le indennitý alle quali queste persone hanno diritto in virt˜ del loro status nonchÈ la presa a carico delle necessitý di assistenza medica e/o psicologica; l'adattamento socioculturale, ad esempio, l'acquisizione di una padronanza pi˜ completa possibile della lingua, delle informazioni sui valori, gli usi e le regole di comportamento della societý di accoglienza, l'acquisizione dell'autonomia, vale a dire la capacitý degli interessati di gestire la loro esistenza con i propri mezzi, soprattutto aiutandoli a trovare un'occupazione secondo formule (orientamento professionale, formazione, riconversione, collocamento) che tengono conto del fatto che i rifugiati e gli sfollati non sono necessariamente preparati alle caratteristiche del mercato del lavoro del paese ospitante.
3. Per quanto riguarda il rimpatrio volontario ed il reintegro nel paese di origine dei rifugiati e sfollati che desiderano ritornare nel loro paese in seguito ad un cambiamento delle circostanze nonchÈ di persone che rinunciano alla loro domanda di ammissione allo status di rifugiato o al beneficio della protezione temporanea o che ne sono esclusi in seguito ad una decisione negativa definitiva, il Fondo europeo per i rifugiati sostiene l'azione degli Stati membri in materia di informazione sull'esistenza dei programmi di ritorno e sulla situazione nei paesi d'origine, la consulenza e la formazione generale e/o professionale destinata a permettere ai candidati al ritorno di acquisire o ritrovare delle qualifiche che potranno essere utili nel loro paese d'origine e, se del caso, delle azioni dirette al reinserimento nel paese d'origine, ad esempio sotto forma di un controllo in loco.
Articolo 4
Questo articolo autorizza la Commissione ad ordinare o selezionare essa stessa, entro il limite del 10% della dotazione annuale, dei progetti che essa ritiene abbiano un'importanza particolare per la Comunitý, per il loro carattere di innovativo o la loro portata transnazionale o per il loro interesse documentario o culturale pi˜ che immediatamente pratico e che, in ragione delle suddette caratteristiche, hanno poche possibilitý di essere adottati da uno Stato membro individualmente. PuÚ trattarsi di scambi di esperienze e di studi, comprese valutazioni delle misure attuate negli Stati membri o, eventualmente, di un'assistenza tecnica.
Queste misure possono essere integralmente prese a carico dal FER.
Articolo 5
Questo articolo offre la possibilitý di finanziare da parte del Fondo europeo per i rifugiati misure urgenti in caso di arrivo massiccio e improvviso di rifugiati o sfollati sul territorio di uno o pi˜ Stati membri.
Le misure urgenti si collocano al di fuori dell'applicazione delle misure a lungo termine che beneficiano del sostegno del Fondo europeo per i rifugiati alle quali esse vengono ad aggiungersi. Esse corrispondono alle necessitý primarie di persone che hanno dovuto fuggire precipitosamente, vale a dire l'alloggio, il vitto e l'assistenza sanitaria.
Articolo 6
Questo articolo descrive modalitý di attuazione decentrate ispirate alle modalitý applicabili ai Fondi strutturali [3], nei quali, in applicazione del principio di sussidiarietý, gli Stati membri svolgono il ruolo essenziale. Un dialogo fra gli Stati membri e la Commissione sulla base di una domanda di cofinanziamento presentata da ogni Stato membro permette di adottare gli indirizzi e le prioritý; l'applicazione delle misure concrete dirette a raggiungere gli obiettivi convenuti Ë responsabilitý degli Stati membri.
[3] Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
Articolo 7
Questo articolo descrive la struttura delle domande di cofinanziamento sulla cui base si avvia il dialogo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.
Articolo 8
Questo articolo enuncia i criteri che verranno presi in considerazione per la selezione dei progetti in vista di un finanziamento da parte del FER, nel quadro del sistema di gestione decentrata nel quale gli Stati membri, sulla base del programma negoziato con la Commissione, sono incaricati di procedere essi stessi alla selezione dei progetti pi˜ adeguati per il raggiungimento degli obiettivi che essi si sono fissati.
Viene precisato che le azioni sono selezionate sulla base di un bando pubblico a presentare proposte e che esse possono essere presentate sia da amministrazioni che da istituti di insegnamento o di ricerca, organismi di formazione, parti sociali, organizzazioni internazionali e ONG.
Articolo 9
Questo articolo precisa su quali basi le risorse disponibili vengono ripartite tra gli Stati membri.
Allo scopo di tener conto dell'obiettivo fissato all'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) del trattato, Ë previsto che la ripartizione delle risorse sia proporzionale, da un lato, al numero delle domande di ammissione ad una forma di protezione registrate da ogni Stato membro e, dall'altro, al numero delle persone ammesse al beneficio dello status di rifugiato o di una protezione temporanea nel corso del periodo di riferimento (che sarý, per maggiore affidabilitý e per limitare gli "effetti di picco" la media degli ultimi tre anni di cui si conoscono le statistiche).
Il numero delle domande di protezione copre una percentuale del 65% delle risorse e quello dei rifugiati riconosciuti e sfollati che ricevono una protezione temporanea del 35%. Questa differenza tiene conto del fatto, da un lato, che i rifugiati cominciano con il richiedere una protezione prima che lo status di rifugiato venga loro riconosciuto. Essa deriva, d'altro lato, dal fatto che essi sono, nella maggior parte dei casi, presi a carico durante tutta la durata della procedura che, tenuto conto dei ricorsi, Ë spesso molto lunga. Infine, essa si giustifica con la circostanza che le misure di integrazione riguardano solo i rifugiati riconosciuti e gli sfollati, che rappresentano solo una percentuale relativamente modesta sul totale dei candidati e che sono destinati, man mano che le misure di integrazione producono i loro effetti, ad uscire gradualmente dal dispositivo di assistenza per condurre un'esistenza autonoma.
Articolo 10
Questo articolo definisce la cronologia dell'attuazione dei programmi.
Il Fondo europeo per i rifugiati Ë istituito per un periodo di cinque anni al termine del quale occorrerý adeguarlo agli sviluppi del contesto politico e istituzionale.
Tuttavia, per tener conto, da un lato, del fatto che si tratta di un dispositivo totalmente nuovo nel settore della Giustizia e degli Affari interni e, dall'altro, del fatto che la presente decisione con tutta probabilitý entrerý in vigore solo nel corso dell'anno 2000, Ë previsto che i progetti d'azione degli Stati membri:
- possono essere riveduti ogni anno su iniziativa dello Stato membro o della Commissione alla luce delle indicazioni contenute nella relazione annuale;
- devono essere sottoposti a revisione a metý percorso.
Articolo 11
Il finanziamento proveniente dal FER Ë destinato a facilitare l'applicazione di misure nazionali alleviando l'onere che esse costituiscono per le finanze pubbliche, ma non a sostituirsi all'azione degli Stati membri o a permettere agli Stati membri di sottrarsi ai loro impegni. Per questo motivo, nel quadro del cofinanziamento, il livello del contributo finanziario del FER Ë limitato al 50% del costo totale di ogni azione particolare. Questa percentuale, tuttavia, puÚ salire del 25%, per raggiungere il 75%, nel caso degli Stati membri che rientrano nel Fondo di coesione, allo scopo di permettere a questi ultimi di recuperare pi˜ facilmente un eventuale ritardo a livello di infrastrutture.
Articolo 12
Questo articolo, che si ispira all'articolo 30 del regolamento relativo ai Fondi strutturali menzionato sopra, precisa le condizioni di ammissibilitý delle spese. La partecipazione del FER non puÚ servire a rimborsare lo Stato membro delle spese sostenute precedentemente.
Regole pi˜ precise per quanto riguarda le spese ammissibili saranno adottate dalla Commissione previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 19.
Articolo 13
Quando la Commissione approva la domanda di cofinanziamento di uno Stato membro, essa adotta, previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 19, una decisione che attribuisce allo Stato membro il cofinanziamento che ad esso spetta in funzione della ripartizione delle risorse prevista all'articolo 9 e dell'importo delle spese ammissibili che figura nella domanda.
Articolo 14
Questo articolo, che si ispira all'articolo 31 del regolamento relativo ai Fondi strutturali, fissa le condizioni degli impegni di bilancio che assume la Commissione.
Articolo 15
Questo articolo precisa le modalitý in base alle quali vengono effettuati i pagamenti all'autoritý responsabile.
Articolo 16
Questo articolo, che riguarda le modalitý di controllo, Ë ispirato direttamente dall'articolo 38 del regolamento relativo ai Fondi strutturali menzionato sopra, adattandolo sotto taluni aspetti. Questi adattamenti si basano sulla considerazione che gli importi in gioco sono notevolmente meno elevati e le operazioni meno complesse, ed Ë opportuno pertanto semplificare di conseguenza le modalitý di gestione e di controllo affinchÈ l'onere amministrativo che comporta il finanziamento delle misure da parte del FER non scoraggi gli Stati membri dal presentare programmi nazionali ambiziosi.
Esso stabilisce inoltre le condizioni alle quali la Commissione puÚ reagire se uno Stato membro non rispetta il programma convenuto.
Articolo 17
Questo articolo, direttamente ispirato dall'articolo 39 del regolamento relativo ai Fondi strutturali precisa le condizioni alle quali possono essere apportate delle correzioni finanziarie se un organismo incaricato dell'attuazione di una azione si rivela inadempiente o se uno Stato membro non si Ë conformato ai suoi obblighi.
Articolo 18
Questo articolo precisa le condizioni nelle quali avvengono il controllo e la valutazione delle azioni che beneficiano del contributo del FER. » previsto l'obbligo di presentare una relazione annuale per le organizzazioni incaricate dell'esecuzione delle azioni concrete alle autoritý responsabili dello Stato membro e di una relazione annuale dello Stato membro alla Commissione.
A metý durata e alla fine del periodo coperto dalla decisione, lo Stato membro dispone una valutazione indipendente della realizzazione delle azioni. A questo fine puÚ essere riservato un importo pari al massimo all'1% della dotazione assegnata allo Stato membro.
» previsto che la Commissione presenti due relazioni al Parlamento europeo ed al Consiglio, vale a dire una prima volta a metý percorso ed una seconda nel 2005.
Articolo 19
» previsto che la Commissione sarý assistita da un comitato consultivo. La scelta di questo tipo di comitato Ë conforme ai criteri esposti nella decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalitý per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1999/468/CE) [4].
[4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
Articolo 20
Modalitý particolari vengono applicate per assicurare la messa in atto delle misure urgenti:
… Il sostegno a queste misure Ë limitato alla fase dell'urgenza, vale a dire una durata di sei mesi, e non puÚ superare l'80% del costo di ciascuna delle misure.
… Gli Stati membri interessati devono far sapere alla Commissione quali sono le loro necessitý e le misure che intendono mettere in atto.
… La Commissione selezionerý le misure che rispondono meglio ai criteri definiti dalla presente decisione e ripartirý le risorse disponibili fra gli Stati membri in funzione dell'importanza dell'afflusso che colpisce ognuno di essi ed della qualitý dei progetti presentati. L'arbitrato della Commissione costituisce qui una garanzia di rapiditý nelle decisioni e di proporzionalitý nella ripartizione delle risorse e nella selezione delle misure.
Articolo 21
Questo articolo comporta le misure transitorie eccezionali necessarie per consentire di avviare delle azioni ammissibili ad un contributo del FER fin dal 2000 ed assicurare in tal modo la continuitý con le azioni finanziate sulla base dell'azione comune del 26 aprile 1999 ed i progetti pilota messi in atto dalla Commissione in materia di integrazione dei rifugiati, nonostante il fatto che la presente decisione entrerý in vigore solo nel corso dell'anno 2000.
Articolo 22
Questo articolo conferma la competenza della Commissione per quanto riguarda l'adozione delle misure di applicazione.
Articolo 23
Questo articolo prevede esplicitamente il riesame della presente decisione al termine del periodo di cinque anni.
Articolo 24
Articolo sui destinatari.
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunitý europea, in particolare l'articolo 63, punto 2, lettera b),
vista la proposta della Commissione [5],
[5] GU ...
visto il parere del Parlamento europeo [6],
[6] GU ...
visto il parere del Comitato economico e sociale [7],
[7] GU ...
visto il parere del Comitato delle regioni [8],
[8] GU ...
considerando quanto segue:
(1) L'elaborazione di una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea volto a realizzare gradualmente uno spazio di libertý, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, chiedono legittimamente una protezione nell'Unione europea.
(2) L'attuazione di tale politica deve basarsi sulla solidarietý fra gli Stati membri e presuppone l'esistenza di strumenti che contribuiscano alla realizzazione di un equilibrio fra gli sforzi intrapresi dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e per sostenere le conseguenze di tale accoglienza. A tal fine Ë opportuno istituire un Fondo europeo per i rifugiati.
(3) » necessario sostenere le iniziative prese dagli Stati membri per concedere ai rifugiati e agli sfollati condizioni di accoglienza adeguate, incluse procedure di asilo eque ed efficienti, allo scopo di proteggere i diritti di quanti necessitano di una protezione internazionale.
(4) L'integrazione dei rifugiati nella societý del paese in cui si sono stabiliti costituisce uno degli obiettivi della Convenzione di Ginevra ed Ë necessario, a questo fine, sostenere le iniziative degli Stati membri dirette alla promozione della loro integrazione sociale ed economica, in quanto questa contribuisce alla coesione economica e sociale la cui promozione e il cui rafforzamento figurano fra gli obiettivi fondamentali della Comunitý menzionati all'articolo 2 ed all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k) del trattato.
(5) » nell'interesse degli Stati membri e degli interessati che i rifugiati e gli sfollati ammessi a soggiornare sul territorio degli Stati membri possano sopperire alle loro necessitý attraverso un'attivitý lavorativa.
(6) Le misure che beneficiano del contributo dei Fondi strutturali, nonchÈ le altre misure comunitarie nel settore dell'insegnamento e della formazione professionale non sono sufficienti da sole a promuovere questa integrazione, ed Ë quindi opportuno favorire misure specifiche che permettano ai rifugiati ed agli sfollati di beneficiare pienamente dei programmi esistenti.
(7) » necessario un aiuto concreto per creare o migliorare le condizioni che permettano ai rifugiati e agli sfollati che lo desiderino, di decidere in piena conoscenza di causa di abbandonare il territorio degli Stati membri e rientrare nel loro paese di origine.
(8) » necessario saggiare concretamente degli interventi innovatori in questi settori e promuovere scambi tra gli Stati membri allo scopo di individuare e promuovere le pratiche pi˜ efficaci.
(9) Occorre tener conto dell'esperienza acquisita in occasione dell'attuazione delle azioni comuni adottate dal Consiglio in materia di accoglienza e rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo.
(10) Come richiesto dal Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, deve essere costituita una riserva finanziaria destinata alla attuazione di misure urgenti connesse con la protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di rifugiati.
(11) Le risorse vanno ripartite in maniera proporzionata all'onere che grava su ogni Stato membro in conseguenza delle iniziative prese per accogliere rifugiati e sfollati.
(12) Il sostegno fornito dal Fondo europeo per i rifugiati sarý pi˜ efficace e meglio orientato se il cofinanziamento degli interventi ammissibili sarý basato su una domanda formulata da ogni Stato membro in funzione della propria situazione e delle necessitý accertate.
(13) Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di cofinanziamento, Ë opportuno distinguere le competenze della Commissione e degli Stati membri. A questo riguardo, Ë necessario prevedere che la Commissione, dopo aver esaminato le domande degli Stati membri, adotti le decisioni di cofinanziamento e che gli Stati membri assicurino la gestione degli interventi.
(14) L'attuazione decentrata delle azioni da parte degli Stati membri deve offrire garanzie per quanto riguarda le modalitý e la qualitý, i risultati e la loro valutazione nonchÈ la sana gestione finanziaria e il suo controllo.
(15) Una delle garanzie dell'efficacia del Fondo europeo per i rifugiati Ë costituita da una sorveglianza efficiente: Ë necessario precisare le condizioni nelle quali avviene tale sorveglianza.
(16) Nel rispetto delle competenze della Commissione in materia di controllo finanziario, Ë opportuno istituire una cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo settore.
(17) » necessario attribuire agli Stati membri la responsabilitý di perseguire, sanare e sanzionare irregolaritý ed infrazioni, e alla Commissione quella d'intervenire in caso di inadempienze degli Stati membri.
(18) L'efficacia e l'effetto degli interventi sostenuti dal Fondo europeo per i rifugiati dipendono anche dalla valutazione che ne viene fatta ed Ë opportuno precisare le competenze degli Stati membri e della Commissione in materia nonchÈ le modalitý che garantiscano l'affidabilitý della valutazione.
(19) » opportuno procedere ad una valutazione degli interventi in vista della loro revisione intermedia e dell'apprezzamento del loro effetto e integrare il processo di valutazione nella sorveglianza degli interventi.
(20) Alla luce dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalitý per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [9], Ë opportuno che le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione siano adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della stessa.
[9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(21) In base ai principÓ di sussidiarietý e di proporzionalitý enunciati all'articolo 5 del trattato gli scopi della presente decisione, vale a dire concretizzare la solidarietý tra gli Stati membri tendendo ad assicurare un equilibrio fra gli sforzi di detti Stati per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti della presente misura, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente decisione si limita a quanto Ë necessario per conseguire tali scopi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPO I
Obiettivi e Compiti
Articolo 1
Istituzione ed obiettivi del Fondo europeo per i rifugiati
1. » istituito un Fondo europeo per i rifugiati (in prosieguo: "il Fondo") destinato a sostenere e a favorire gli sforzi intrapresi dagli Stati membri per accogliere i rifugiati e gli sfollati e per sostenere le conseguenze di tale accoglienza.
2. Il Fondo viene istituito per il periodo dal 1ƒ gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.
Articolo 2
Gruppi destinatari
Ai fini della presente decisione, i gruppi destinatari sono composti dalle seguenti categorie:
1) i "rifugiati", intesi come qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici dello status definito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951, e ammessi a risiedere a tale titolo in uno degli Stati membri e, se necessario, le persone che chiedono di ottenere tale status;
2) gli "sfollati", intesi come qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di un regime di protezione temporanea in uno Stato membro e, se necessario, le persone che chiedono di ottenere tale protezione.
Articolo 3
Compiti
1. Al fine della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 1, il Fondo sostiene gli interventi degli Stati membri relativi a quanto segue:
a) le condizioni di accoglienza dei rifugiati e degli sfollati;
b) l'integrazione dei rifugiati e degli sfollati;
c) eventualmente il rimpatrio volontario di queste persone inteso come il ritorno nel paese d'origine eseguito in maniera non coattiva, anche quando l'interessato Ë oggetto di una decisione che pone fine all'autorizzazione di soggiorno concessa quando rientrava in uno dei gruppi destinatari di cui all'articolo 2.
2. Per quanto riguarda l'accoglienza dei rifugiati e degli sfollati e le procedure, gli interventi possono riguardare le infrastrutture o i servizi destinati all'alloggio, alla fornitura di un aiuto materiale, di una assistenza sociale o di una assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative.
3. Per quanto riguarda l'integrazione nella societý dello Stato membro di residenza delle persone che godono dello status di rifugiato o di un regime di protezione temporanea nonchÈ delle loro famiglie, puÚ trattarsi di interventi di assistenza sociale in settori come l'alloggio, i mezzi di sussistenza e le cure mediche o di interventi finalizzati a rendere autonomi i beneficiari o al loro adattamento alla societý dello Stato membro.
4. Per quanto riguarda il rimpatrio volontario dei rifugiati e degli sfollati, compresi coloro che hanno cessato di godere di tale status, coloro ai quali esso Ë stato rifiutato e coloro che hanno ritirato la relativa domanda, a condizione che non abbiano acquisito una nuova nazionalitý e non abbiano abbandonato il territorio dello Stato membro, gli interventi possono riguardare l'informazione e i servizi di consulenza relativi ai programmi di rientro volontario e alla situazione nei paesi d'origine, la formazione generale o professionale e l'aiuto al reinserimento.
Articolo 4
Azioni comunitarie
Il Fondo puÚ finanziare, su iniziativa della Commissione, al di fuori delle azioni organizzate dagli Stati membri, e nel limite del 10% della sua dotazione annuale, interventi innovatori o di interesse comunitario, compresi studi, progetti pilota, scambi di esperienze e la promozione della cooperazione a livello comunitario, nonchÈ la valutazione dell'attuazione degli interventi e l'assistenza tecnica.
Il finanziamento di questi interventi da parte del Fondo puÚ raggiungere il 100%.
Articolo 5
Misure urgenti
1. Oltre alle azioni di cui all'articolo 3 e in aggiunta a queste ultime, il Fondo puÚ finanziare misure urgenti a favore di uno o pi˜ Stati membri in caso di arrivo improvviso e massiccio di rifugiati o di sfollati.
2. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 1, le misure urgenti ammissibili riguardano quanto segue:
a) accoglienza e alloggio;
b) fornitura di mezzi di sussistenza, compreso il vitto ed il vestiario;
c) assistenza medica, psicologica o di altro genere;
d) spese di personale e di amministrazione conseguenti all'accoglienza delle persone e all'attuazione delle misure.
CAPO II
Modalitý
Articolo 6
Modalitý di attuazione
Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione degli interventi che beneficiano del sostegno del Fondo.
A questo fine, ogni Stato membro nomina un'autoritý responsabile che sarý l'unico interlocutore della Commissione. Tale autoritý deve essere un'amministrazione pubblica, ma puÚ delegare le responsabilitý di attuazione ad un'altra autoritý pubblica o ad un'organizzazione non governativa.
Articolo 7
Domande di cofinanziamento
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo il calendario stabilito all'articolo 10, una domanda di cofinanziamento delle azioni di cui all'articolo 3, nella quale viene illustrato quanto segue:
a) le necessitý che giustificano l'attuazione degli interventi che possono beneficiare del sostegno del Fondo;
b) gli interventi previsti per e durante il periodo coperto dalla presente decisione;
c) il finanziamento concesso dallo Stato membro e, se del caso, dalla o dalle organizzazioni partecipanti;
d) il dispositivo realizzato dallo Stato membro ai seguenti fini:
i) assicurare la selezione degli interventi e la trasparenza del relativo procedimento,
ii) assicurare la gestione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione degli interventi,
iii) favorire il coordinamento fra gli interventi e gli scambi fra i soggetti incaricati della loro esecuzione diretta,
iv) assicurare la pubblicitý del finanziamento comunitario.
Per ognuna delle rubriche di cui al primo comma, la domanda deve contenere le precisazioni necessarie affinchÈ la Commissione possa esprimere una valutazione in piena conoscenza di causa.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 Ë oggetto di una concertazione con la Commissione.
Articolo 8
Criteri di selezione
La selezione individuale e la gestione finanziaria ed amministrativa degli interventi che beneficiano del sostegno del Fondo sono di competenza esclusiva degli Stati membri, nel rispetto delle politiche comunitarie e dei criteri di ammissibilitý.
Gli interventi vengono presentati previo invito a presentare proposte, da amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali o locali, centrali o decentralizzate), da istituti di insegnamento o di ricerca, da organismi di formazione, parti sociali, organizzazioni governative, organizzazioni internazionali o organizzazioni non governative, individualmente o associate, in vista di un finanziamento del Fondo.
L'autoritý responsabile procede alla selezione tenendo conto dei seguenti criteri:
a) la situazione e le necessitý nello Stato membro;
b) il rapporto costo/efficacia e la redditivitý delle spese, tenuto conto del numero di persone cui si rivolge l'intervento dalla azione;
c) il carattere innovatore degli interventi e la possibilitý di utilizzare i risultati per rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri o per consentire ad altri Stati membri di applicare gli insegnamenti che si sono ricavati;
d) l'esperienza, la capacitý, l'affidabilitý ed il contributo finanziario dell'organizzazione richiedente e di qualsiasi organizzazione compartecipe;
e) la complementaritý fra gli interventi ed altre iniziative finanziate sul bilancio delle Comunitý europee o nell'ambito di programmi nazionali.
Inoltre, l'autoritý responsabile vigila affinchÈ gli interventi siano fondati sui principÓ di cooperazione fra tutti gli attori interessati e di partecipazione, in particolare dei beneficiari, per quanto riguarda la concezione e l'attuazione, e favoriscano un'impostazione multidimensionale, comprendente interventi coordinate in tutti i settori utili, che tenga conto della complessitý della situazione dei beneficiari nella societý di accoglienza.
Articolo 9
Ripartizione delle risorse
Le risorse disponibili sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione di quanto segue:
a) del numero medio delle persone che hanno chiesto di essere ammesse ad una forma di protezione internazionale registrate nel corso dei tre anni precedenti, per il 65% del loro volume,
b) del numero di persone ammesse a godere dello status di rifugiato o di un regime di protezione temporanea nel corso dei tre anni precedenti, per il 35% del loro volume.
Le cifre di riferimento sono le ultime cifre rilevate dall'Istituto statistico delle Comunitý europee.
Articolo 10
Calendario
Gli interventi vengono attuati nel periodo dal 1ƒ gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.
La Commissione comunica agli Stati membri, entro il 1ƒ luglio di ogni anno, una stima degli importi che saranno loro destinati per l'anno seguente all'interno degli stanziamenti globalmente concessi nell'ambito della procedura di bilancio annuale.
Gli Stati membri presentano alla Commissione la domanda di cofinanziamento di cui all'articolo 7 entro i due mesi successivi alla data di decorrenza della presente decisione.
La Commissione e lo Stato membro decidono di comune accordo l'elenco definitivo degli interventi prescelti, entro tre mesi dalla presentazione della domanda di cofinanziamento.
Sulla base della relazione annuale prevista all'articolo 18, la Commissione e lo Stato membro possono formulare ogni anno proposte dirette a modificare l'elenco o la natura degli interventi.
In ogni caso, la Commissione e lo Stato membro procedono entro il primo giugno 2002 ad una revisione dell'elenco o della natura degli interventi sulla base della valutazione intermedia prevista all'articolo 18 e decidono di comune accordo le modificazioni necessarie.
CAPO III
Disposizioni finanziarie
Articolo 11
Struttura del finanziamento
Il contributo finanziario proveniente dal Fondo non puÚ superare il 50% del costo totale di ogni misura.
Tale percentuale puÚ essere portata al 75% negli Stati membri che partecipano al Fondo di coesione.
Articolo 12
Ammissibilitý
1. Non puÚ essere considerata ammissibile al sostegno del Fondo una spesa effettivamente pagata prima della data in cui la domanda di cofinanziamento dello Stato membro Ë stata approvata dalla Commissione. L'ammissibilitý delle spese decorre da tale data.
2. La Commissione adotta le norme relative all'ammissibilitý delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
Articolo 13
Decisione di cofinanziamento del Fondo
Esaminata la domanda di cofinanziamento, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, la decisione di cofinanziamento del Fondo. La decisione indica l'importo attribuito allo Stato membro.
Articolo 14
Impegni di bilancio
Gli impegni di bilancio comunitari sono presi sulla base della decisione di cofinanziamento adottata dalla Commissione.
Articolo 15
Pagamenti
1. Il pagamento da parte della Commissione della partecipazione del Fondo viene eseguito all'autoritý responsabile e conformemente agli impegni di bilancio.
2. Non appena Ë adottata la decisione della Commissione relativa alla partecipazione del Fondo, viene versato un acconto pari al 50% dell'importo attribuito allo Stato membro per l'anno in questione.
Un pagamento intermedio che puÚ arrivare fino al 30%, viene effettuato quando lo Stato membro dichiara di avere effettivamente speso la metý del primo acconto.
Il saldo viene versato entro un termine non superiore a tre mesi dopo l'approvazione dei conti finanziari presentati dallo Stato membro, nonchÈ della relazione annuale sull'esecuzione del programma.
CAPO IV
Controllo e Valutazione
Articolo 16
Controllo
1. Fatta salva la responsabilitý della Commissione nell'esecuzione del bilancio generale delle Comunitý europee, gli Stati membri assumono la responsabilitý primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano in particolare le misure seguenti:
a) verificano che i sistemi di gestione e di controllo siano stati predisposti e siano applicati in modo da assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari;
b) comunicano alla Commissione la descrizione di tali sistemi;
c) si accertano che gli interventi siano gestiti secondo la normativa comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati secondo i principi di sana gestione finanziaria;
d) attestano che le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione sono esatte e assicurano che provengono da sistemi di contabilitý fondati su documenti giustificativi verificabili;
e) prevengono, individuano e correggono le irregolaritý, ne danno comunicazione alla Commissione secondo la normativa vigente, e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari;
f) collaborano con la Commissione per assicurare un impiego dei fondi comunitari conforme ai principÓ di sana gestione finanziaria;
g) recuperano gli importi persi in seguito ad irregolaritý accertate, applicando se del caso interessi di mora.
2. La Commissione, in quanto responsabile dell'esecuzione del bilancio generale delle Comunitý europee, accerta che negli Stati membri esistano e funzionano regolarmente sistemi di gestione e di controllo che consentano l'impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari.
A tal fine, salve le competenze della Corte dei conti e salvi i controlli effettuati dagli Stati membri secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono procedere, conformemente alle modalitý concordate con gli Stati membri nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, comma f), a controlli in loco, in particolare mediante sondaggio sulle operazioni finanziate dal Fondo e sui sistemi di gestione e controllo, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato, per ottenerne tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro possono partecipare ai controlli.
La Commissione puÚ chiedere allo Stato membro interessato di eseguire un controllo in loco per verificare la regolaritý di una o pi˜ operazioni. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare ai controlli.
3. Dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, la Commissione sospende i pagamenti intermedi nelle seguenti fattispecie:
a) se uno Stato membro non attua gli interventi come convenuti nella decisione di cofinanziamento;

b) se una parte o la totalitý di un intervento non giustifica nÈ una parte nÈ la totalitý del cofinanziamento del Fondo.
In tal caso la Commissione, indicando i propri motivi, chiede allo Stato membro di presentare osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine stabilito.
4. Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non Ë stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha proceduto alle rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle eventuali osservazioni di quest'ultimo, puÚ decidere, entro tre mesi:
a) di ridurre il pagamento intermedio di cui all'articolo 15, paragrafo 2

b) di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprimendo in tutto o in parte la partecipazione del Fondo all'intervento in questione.
In assenza di decisione di agire a norma della lettera a) o della lettera b), la sospensione dei pagamenti intermedi cessa con effetto immediato.
Articolo 17
Rettifiche finanziarie
1. Spetta in primo luogo agli Stati membri perseguire le irregolaritý, agire quando viene accertata una modificazione importante che incide sulla natura o le condizioni di esecuzione o di controllo di un intervento ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.
Gli Stati membri procedono alle necessarie rettifiche finanziarie connesse con l'irregolaritý isolata o sistemica. Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione comunitaria. I fondi comunitari cosÏ liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro ad interventi attinenti allo stesso campo d'azione di cui all'articolo 3, secondo modalitý da definire secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
2. Se, dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude che uno Stato membro non si Ë conformato agli obblighi previsti dal paragrafo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 16, paragrafi 3 e 4.
3. Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebito vengono riversati alla Commissione, maggiorati degli interessi di mora.
Articolo 18
Sorveglianza e valutazione
1. In ogni Stato membro l'autoritý responsabile adotta le misure necessarie per assicurare la sorveglianza e la valutazione degli interventi.
A questo fine, gli accordi e contratti che essa conclude con le organizzazioni incaricate dell'esecuzione degli interventi comportano clausole relative all'obbligo di rendere conto almeno una volta all'anno, mediante una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento e sulla realizzazione degli obiettivi assegnati.
2. L'autoritý responsabile invia ogni anno alla Commissione i conti finanziari e una relazione dettagliata sull'attuazione degli interventi secondo le norme adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
Inoltre, l'autoritý responsabile fa procedere a quanto segue:
a) a metý percorso, ai fini della revisione prevista dall'articolo 11, ad una valutazione indipendente dell'esecuzione degli interventi,
b) dopo il completamento del programma, ad una valutazione indipendente dell'esecuzione e dell'impatto degli interventi attuati.
Una somma non superiore all'1% della dotazione destinata allo Stato membro puÚ essere riservata a questo fine.
La relazione di valutazione Ë unita alla relazione finale.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia entro il 31 dicembre 2002 ed una relazione finale entro il 1ƒ giugno 2005.
CAPO V
Comitato
Articolo 19
Comitato
1. La Commissione Ë assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 di quest'ultima.
3. Il comitato puÚ esaminare qualsiasi questione attinente alla presente decisione evocata dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.
CAPO VI
Modalitý particolari relative alle misure urgenti
Articolo 20
Modalitý particolari relative alle misure urgenti
1. Salvo il disposto degli articoli da 6 a 19, per l'attuazione delle misure urgenti di cui all'articolo 5 si applicano le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. Il contributo finanziario proveniente dal Fondo Ë limitato ad una durata di sei mesi e non puÚ superare l'80% del costo di ogni misura.
3. Lo Stato o gli Stati membri su cui incide l'arrivo massiccio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, presentano alla Commissione uno stato del fabbisogno ed un piano di attuazione delle misure urgenti, comprendente una descrizione degli interventi previsti e degli organismi preposti alla loro esecuzione.
4. La Commissione esamina e seleziona i progetti presentati dal o dagli Stati membri, tenendo conto dei criteri enunciati all'articolo 8.
5. Le risorse disponibili sono, se del caso, ripartite tra gli Stati membri in funzione di quanto segue:
a) del numero delle persone entrate in ogni Stato membro in occasione dell'arrivo massiccio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per l'80% del loro volume;
b) della qualitý dei progetti presentati, per il 20% del loro volume.
CAPO VII
Disposizioni transitorie
Articolo 21
Disposizioni transitorie
Nel primo anno di applicazione della presente decisione, la Commissione fa conoscere agli Stati membri la stima degli importi loro destinati entro le due settimane successive alla data di decorrenza di efficacia della presente decisione. Se l'Istituto statistico delle Comunitý europee non dispone ancora di tutti i dati statistici di cui all'articolo 9, le cifre prese in considerazione sono quelle fornite dagli Stati membri; in questo caso, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, le regole relative all'interpretazione dei dati statistici forniti dagli Stati membri.
In deroga all'articolo 12, per l'esercizio 2000 le spese effettivamente sostenute fra il 1ƒ gennaio 2000 e l'approvazione della domanda di cofinanziamento sono ammissibili ad un sostegno del Fondo.
CAPO VIII
Disposizioni finali
Articolo 22
Modalitý di esecuzione
1. La Commissione Ë incaricata dell'esecuzione della presente decisione.
2. La Commissione adotta secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, ogni altra modalitý eventualmente necessaria all'esecuzione della presente decisione.
Articolo 23
Clausola di riesame
Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina la presente decisione entro il 31 dicembre 2004.
Articolo 24
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA
1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE
Decisione relativa al Fondo europeo per i rifugiati.
2. LINEA DI BILANCIO
B5-803 (nomenclatura PPB 2000) o B5-810N e B5-811N (nomenclatura Parlamento europeo).
3. BASE GIURIDICA
Articolo 63 del trattato che istituisce le Comunitý europee.
4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE
4.1 Obiettivo generale dell'azione
L'obiettivo della decisione Ë di dotare l'Unione europea di uno strumento che permetta di fornire, nel quadro di una programmazione pluriennale, un sostegno all'azione degli Stati membri nei settori:
a) delle condizioni di accoglienza dei rifugiati e degli sfollati e dell'equitý, l'accessibilitý e l'efficacia delle procedure di asilo;
b) promuovere l'integrazione dei rifugiati e degli sfollati;
c) del rimpatrio volontario e del reinserimento nel paese di origine
e ciÚ allo scopo di contribuire alla realizzazione dell'equilibrio tra gli sforzi compiuti dagli Stati membri per accogliere dei rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza.
Pi˜ precisamente, si tratta di:
- procurare ai richiedenti dello status di rifugiati o della protezione temporanea delle condizioni di accoglienza adeguate, in particolare per quanto riguarda l'alloggio, la consulenza giuridica ed altre forme di presa a carico e sviluppare l'accessibilitý, l'efficacia e l'equitý delle procedure di asilo allo scopo di agevolare l'esercizio effettivo del diritto di chiedere l'asilo conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New-York del 31 gennaio 1967;
- contribuire all'integrazione dei rifugiati e degli sfollati nella societý dello Stato membro di residenza, comprese misure dirette a favorire l'accesso all'occupazione al fine di tener conto delle specificitý che distinguono tali categorie di stranieri dalle altre categorie di migranti e delle difficoltý particolari che esse possono incontrare;
- creare le condizioni che permettano ai rifugiati e agli sfollati nonchÈ alle persone che hanno chiesto una di queste forme di protezione internazionale, comprese le persone alle quali una di queste qualifiche non viene pi˜ riconosciuta, di tornare nel loro paese di origine fornendo loro, da un lato, le informazioni necessarie per prendere una decisione in piena conoscenza di causa e, d'altro lato, un'assistenza materiale, in particolare sotto forma di preparazione al reinserimento nella societý del loro paese di origine.
- favorire scambi fra gli Stati membri allo scopo di contribuire alla diffusione delle "buone pratiche";
- consentire, in caso di arrivo improvviso e massiccio di rifugiati o di sfollati sul territorio di uno o pi˜ Stati membri, la realizzazione di misure urgenti dirette a prendere a carico le necessitý immediate delle persone interessate.
4.2 Periodo coperto dall'azione e modalitý previste per il suo rinnovo
Dal 1ƒ gennaio 2000 al 31 dicembre 2004; il Consiglio riesamina la presente decisione entro e non oltre il 31 dicembre 2004 su proposta della Commissione.
5. CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA/ENTRATA
5.1 SO/SNO
Spesa non obbligatoria.
5.2 SD/SND
Stanziamento dissociato.
5.3 Tipo di entrate previste
Senza oggetto.
6. NATURA DELLA SPESA/ENTRATA
Sovvenzione per cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato. Tuttavia, il finanziamento dei lavori gestiti direttamente dalla Commissione sulla base della percentuale della dotazione annuale del Fondo riservato a questo riguardo puÚ raggiungere il 100%.
7. INCIDENZA FINANZIARIA
7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (rapporto tra i costi unitari ed il costo totale)
Il calcolo del costo delle azioni oggetto della decisione si basa sull'attuazione dei programmi pilota gestiti dalla Commissione a partire dal 1997 allo scopo di sostenere concretamente l'accoglienza ed il rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo (linee di bilancio B3-4113, B5-803 e B7-6008), nonchÈ l'integrazione dei rifugiati (linea di bilancio B3-4113).
La dotazione globale destinata alle tre linee di bilancio menzionate Ë stata la seguente:
1997: 23,75 milioni di EUR
1998: 26,75 milioni di EUR
I fase 1999: 20 milioni di EUR
II fase 1999: decisione dell'autoritý di bilancio in corso per un importo previsto di 15 milioni di EUR.
La dotazione annuale media puÚ quindi essere stimata a 28,5 milioni di EUR (nell'ipotesi di uno stanziamento addizionale di 15 milioni di EUR per la II fase del 1999). Tale importo si Ë rivelato ampiamente insufficiente per far fronte alle necessitý constatate sul terreno.
Pi˜ in particolare per quanto riguarda le misure di aiuto all'accoglienza ed al rimpatrio volontario, l'aiuto finanziario chiesto nel 1997 superava del 30% la dotazione disponibile. Tale percentuale Ë salita al 45% nel 1998 ed ha raggiunto un livello dell'850% nel 1999 (effetto dovuto alla crisi del Kosovo). In genere, i servizi ritengono che pi˜ della metý delle domande che non hanno potuto essere soddisfatte fossero ammissibili al cofinanziamento comunitario.
L'attuazione nel 1999 ha inoltre evidenziato che l'obiettivo di finanziare delle misure "strutturali" nel campo di azione dell'articolo 63 del trattato CE puÚ anche essere totalmente vanificato dall'afflusso massiccio di rifugiati che puÚ verificarsi in caso di crisi. In effetti, in assenza di una linea di bilancio specifica per far fronte a situazioni di urgenza, tutta la dotazione finanziaria iniziale della linea di bilancio B5-803 Ë stata consacrata a misure urgenti concernenti le persone che sono fuggite dal Kosovo. L'esistenza di una riserva Ë quindi essenziale per poter far fronte sia alle necessitý urgenti che alle necessitý "strutturali" come ha auspicato il Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999.
Tenuto conto di quanto precede, nonchÈ dello stato attuale della procedura di approvazione del bilancio 2000, la dotazione annuale del Fondo europeo per i rifugiati Ë calcolata come segue:
a) linea di bilancio B5-810 "Misure strutturali" 26 milioni di EUR per il 2000,
b) riserva (B5-811 nella nomenclatura proposta dal Parlamento europeo) "Misure urgenti afflusso massiccio di rifugiati": 10 milioni di EUR per il 2000.
La dotazione finanziaria globale dell'azione nonchÈ la ripartizione degli stanziamenti sul periodo 2001-2004 saranno determinate dopo il dibattito di orientamento di bilancio per il 2001 della Commissione.
7.2 Ripartizione per elementi dell'azione
PuÚ essere prevista la ripartizione seguente sulla base delle azioni di preparazione condotte nel 1997-1999 e tenendo conto dell'esigenza di conservare una dotazione sufficiente per favorire la diffusione delle buone pratiche a livello comunitario. In ogni caso, tenuto conto dell'instabilitý che caratterizza queste situazioni e delle differenze nelle dimensioni dei progetti che potrebbero essere sovvenzionati, la seguente tabella costituisce una stima provvisoria della ripartizione delle spese che rispecchia la ripartizione constatata nel 1997-1999.
B5 - 810
RIPARTIZIONE //
// % stimata del bilancio
Accoglienza // 36
Integrazione // 36
Rimpatrio volontario // 18
Diffusione delle buone pratiche // 10
TOTALE // 100


>SPAZIO PER TABELLA>

Riserva (o B5 - 811 nella nomenclatura proposta dal PE)
In questa fase non Ë possibile una ripartizione del costo delle azioni per tipo di misura. In effetti, la tipologia delle azioni si limita alle sole misure urgenti che normalmente rientrano tutte in un progetto totale. Inoltre, le misure di questo tipo finanziate nel 1999 sono attualmente in corso ed una classificazione potrý eventualmente avvenire solo al momento del loro completamento.
SI in milioni di EUR (prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>


7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc. inclusi nella parte B del bilancio
Verrý destinato un importo massimo di 800.000 EUR all'anno ad azioni di assistenza tecnica e amministrativa. Tali azioni mirano ad assicurare una attuazione efficiente e concreta dell'azione in questione. Tale assistenza verrý messa a disposizione della Commissione nonchÈ dei beneficiari di questa operazione quando essa non riguarda normali funzioni di servizio pubblico ma piuttosto la preparazione, la gestione, il controllo e la valutazione del programma. Tale assistenza sarý limitata alla durata del programma.
7.4 Scadenzario stanziamenti di impegno/stanziamenti di pagamento
B5 - 810
SI in milioni di EUR

>SPAZIO PER TABELLA>


Riserva (B5 - 811 nella nomenclatura proposta dal PE)
SI in milioni di EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE
- Misure specifiche di controllo previste
Gli Stati membri sono responsabili della scelta delle azioni nonchÈ della loro gestione finanziaria ed amministrativa; essi assumono in prima istanza la responsabilitý del controllo finanziario delle azioni. A questo riguardo, devono conformarsi ai criteri di ammissibilitý fissati nella presente decisione e viene precisato che essi devono verificare l'esistenza ed il funzionamento di sistemi di gestione e di controllo adeguati di cui trasmettono una descrizione alla Commissione, devono assicurare che la gestione rispetti le norme comunitarie applicabili ed i principi di sana gestione finanziaria, devono certificare le dichiarazioni di spesa e vigilare affinchÈ il sistema contabile si basi su documenti giustificativi verificabili, prevengono, individuano e correggono le irregolaritý, avviano le azioni necessarie e ne informano la Commissione, cooperano con la Commissione e recuperano gli importi persi in seguito ad irregolaritý. Inoltre, la Commissione deve assicurarsi dell'esistenza e del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo organizzati negli Stati membri, procedere a dei controlli in loco o chiedere allo Stato membro interessato di procedere a controlli ai quali funzionari o agenti della Commissione devono poter partecipare.
Infine sono previste disposizioni che permettono di apportare correzioni finanziarie in caso di insufficienza individuale o sistemica.
9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA
9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari
- Obiettivi specifici e quantificabili
… realizzazione o miglioramento di infrastrutture o di servizi,
… fornitura di un'assistenza materiale ai beneficiari.
- Beneficiari
… Rifugiati e sfollati di cui all'articolo 2 nonchÈ persone che hanno fatto parte di una di queste categorie.
9.2 Giustificazione dell'azione
- Necessitý dell'intervento finanziario comunitario, alla luce in particolare del principio di sussidiarietý
L'istituzione del Fondo europeo per i rifugiati mira, a promuovere e sostenere gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza e in particolare, in primo luogo, completare l'attuazione delle politiche nazionali di assistenza alle persone alla ricerca di una protezione internazionale; in secondo luogo, a favorire lo sviluppo di programmi di inserimento dei rifugiati e delle altre categorie di persone che beneficiano di una protezione; infine, ad incoraggiare il ritorno volontario dei richiedenti lo status di rifugiato, in particolare quando la loro domanda Ë stata respinta, ma anche degli sfollati, dei rifugiati e delle persone che necessitano di una protezione internazionale, in particolare quando la necessitý di protezione Ë venuta meno. In effetti, in ognuno di questi settori Ë necessario promuovere l'idea della responsabilitý condivisa e dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri nello sforzo generale compiuto per assistere queste persone dato che le situazioni possono variare notevolmente.
L'esigenza di equilibrio tra gli sforzi compiuti dagli Stati membri richiede uno sforzo in termini finanziari diretto contemporaneamente ad alleggerire gli Stati membri pi˜ colpiti ed a sviluppare le capacitý degli Stati membri le cui infrastrutture sono insufficienti e presuppone un effetto di ridistribuzione a livello dell'Unione europea che non puÚ essere assicurato dagli Stati membri individualmente.
- Scelta delle modalitý dell'intervento
* vantaggi rispetto ad altre misure prevedibili (vantaggi comparati)
La sola alternativa alle modalitý proposte Ë la gestione diretta delle misure e dei progetti individuali da parte dei servizi della Commissione, di cui l'esperienza delle azioni comuni e dei progetti pilota che hanno preceduto la presente decisione ha dimostrato che essa impone un onere amministrativo sproporzionato senza per questo assicurare la migliore efficienza.
La scelta di una gestione delegata agli Stati membri permette alla Commissione di concentrarsi sulla definizione degli obiettivi generali e sulla coerenza generale dell'azione, assicurando che la selezione delle azioni individuali e la loro realizzazione possa avvenire pi˜ vicino al luogo di operativitý, tenendo conto delle realtý specifiche degli Stati membri e delle esigenze concrete. Essa permette, inoltre, di escludere in futuro il ricorso ad un Ufficio di assistenza tecnica per la selezione ed il controllo delle azioni messe in atto.
* analisi delle azioni analoghe eventualmente condotte a livello comunitario o nazionale
* effetti derivati e moltiplicatori previsti
Dato che la partecipazione del Fondo europeo per i rifugiati Ë limitata al 50% del costo totale delle misure (75% negli Stati membri che partecipano al Fondo di coesione), si dovrebbe assistere ad un aumento della spesa totale consacrata alla realizzazione degli obiettivi del Fondo. L'esperienza, d'altronde, ha dimostrato che il finanziamento pubblico nazionale sostituisce spesso il cofinanziamento comunitario per quanto riguarda le azioni delle quali sono stati dimostrati l'interesse e l'efficienza.
In effetti, la riuscita delle azioni ammissibili ha, per gli Stati membri come per i beneficiari, un certo numero di vantaggi derivati, quali:
- diminuzione delle situazioni di difficoltý che esigono il ricorso agli aiuti sociali urgenti,
- e riduzione dell'esclusione sociale e delle sue conseguenze in termini di presa a carico da parte dei bilanci sociali degli Stati membri per quanto riguarda le popolazioni di rifugiati, sfollati e persone che necessitano di una protezione internazionale,
- riduzione del numero degli stranieri in situazione irregolare che scompaiono nella clandestinitý totale a causa dell'assenza di qualsiasi prospettiva di regolarizzazione o di ritorno nel paese di origine, per quanto riguarda le popolazioni ammissibili alle misure di rimpatrio volontario, in particolare i richiedenti lo status di rifugiato la cui domanda ha ricevuto un rifiuto definitivo.
- Principali fattori aleatori che possono incidere sui risultati specifici dell'azione.
… variazione dei flussi di rifugiati.
9.3 Controllo e valutazione dell'azione
- Indicatori di efficacia prescelti
* indicatori di output (misura delle attivitý intraprese)
… Accoglienza ed integrazione: capacitý di alloggio (numero di letti, qualitý dei locali), creazione di nuovi servizi o rafforzamento della capacitý dei servizi esistenti, frequentazione, numero dei beneficiari.
… Rimpatrio volontario: creazione di nuovi servizi o rafforzamento della capacitý dei servizi esistenti, numero di persone che ricorrono ai servizi (informazione, formazione), numero di ritorni effettivi.
* indicatori di impatto secondo gli obiettivi perseguiti
… Accoglienza: diminuzione dei movimenti secondari di rifugiati (spostamento da uno Stato membro ad un altro alla ricerca di condizioni migliori).
… Integrazione: diminuzione del tasso di esclusione sociale nelle popolazioni interessate.
… Rimpatrio volontario: aumento del numero dei ritorni effettivi, interesse dei paesi di origine nel quadro delle politiche dette di "co-sviluppo".
- Modalitý e periodicitý previste della valutazione
Relazioni (almeno) annuali degli organismi incaricati dell'applicazione delle misure all'autoritý responsabile negli Stati membri.
Relazioni annuali degli Stati membri alla Commissione.
Valutazione indipendente di ogni azione in ognuno degli Stati membri.
- Valutazione dei risultati ottenuti (in caso di prosecuzione o di rinnovo di un'azione esistente)
Il 16 luglio 1998 Ë stata presentata al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione interinale sull'esecuzione nel 1997 delle linee di bilancio B7-6008 e B5-803 (Documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC (1998) 1263).
Una seconda relazione concernente la valutazione dei risultati dei progetti finanziati nel 1997 a titolo delle stesse linee di bilancio Ë stata presentata al Parlamento europeo il 13 luglio 1999 (Documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC (1999) 1105).
Le conclusioni di tale valutazione possono essere riassunte come segue:
(a) Il finanziamento comunitario ha svolto un ruolo di catalizzatore, favorendo un'azione concertata a livello nazionale, in particolare negli Stati membri che fino ad epoca recente non costituivano ancora una destinazione tradizionale dei rifugiati e nei quali le strutture generali di accoglienza devono essere urgentemente migliorate.
(b) Un maggiore coordinamento nella messa in atto delle misure Ë necessario a due livelli: anzitutto, fra i governi nazionali e la Commissione al fine di armonizzare i programmi europei e nazionali esistenti; in secondo luogo, fra le amministrazioni nazionali e le ONG allo scopo di accertare che i loro progetti si inseriscano in una strategia concertata ed approvata da tutte le parti.
(c) Il finanziamento comunitario dovrebbe essere rivolto in particolare alla creazione di infrastrutture di consulenza per il ritorno, a progetti di formazione specifici ed al miglioramento delle condizioni di accoglienza ed accesso alle procedure di asilo. Un seguito in loco delle persone rimpatriate volontariamente Ë particolarmente auspicabile.
(d) La richiesta di finanziamento supera di gran lunga il bilancio disponibile e si dovrý procedere ad una nuova valutazione dell'impatto del finanziamento paragonato all'ampiezza dei problemi da risolvere.
La valutazione dei risultati dei progetti finanziati nel 1997 a titolo della linea di bilancio B3-4113 Ë stata affidata ad una societý di esperti esterna. La relazione sta per essere conclusa e dovrebbe essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro la fine del 1999.
I progetti finanziati nel 1998 e nel 1999 sono attualmente in corso di attuazione. La Commissione procederý ad una valutazione dei risultati dopo aver ricevuto le relazioni finali (primo trimestre 2000 per i progetti finanziati nel 1998, nonchÈ per le misure di aiuto urgente finanziate nel 1999). » prevista inoltre una valutazione indipendente (procedura di aggiudicazione degli appalti in corso).
In ogni caso, uno degli insegnamenti che si possono trarre fin da adesso dall'attuazione dei progetti pilota Ë che una durata di un anno Ë inadeguata alla natura di azioni a medio o lungo termine della maggior parte dei progetti e che, sia gli Stati membri che gli organismi titolari dei progetti hanno bisogno di una visibilitý a pi˜ lungo termine per poter assicurare una pianificazione coerente delle loro azioni.
10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE)
La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie risulterý dalla decisione annuale della Commissione relativa allo stanziamento delle risorse, tenuto conto in particolare dell'organico e degli importi supplementari che saranno stati concessi dall'autoritý di bilancio.
10.1 Incidenza sul numero di posti

>SPAZIO PER TABELLA>

Le risorse supplementari dovranno essere disponibili a partire dall'anno 2000.
10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari
(EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi esprimono il costo totale dei posti supplementari per la durata totale dell'azione se questa Ë a durata determinata, per un periodo di 12 mesi se la durata Ë indeterminata.
10.3 Aumento di altre spese di funzionamento derivanti dall'azione, in particolare spese indotte da riunioni di comitati e gruppi di esperti
(EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

Le spese relative al Titolo A-7, che figurano al punto 10.3, saranno coperte dagli stanziamenti della dotazione globale corrispondente alla DG.

Fine del documento


Piano analitico Documento fornito in: 07/02/2000


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