1. Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale prot. 301/SDG1/01 del 24 maggio 2001 "Decreto flussi 2001.
Ulteriori disposizioni alla circ. n. 53/2001
Nell'ambito della quota massima fissata di n. 3.000 ingressi per
specializzati nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, n. 100
ingressi sono destinati esclusivamente ai dirigenti con la precisazione che le
richieste di assunzione dei dirigenti di altri settori devono essere accolte
nell'ambito della stessa quota riservata per gli ingressi di dirigenti del
settore della tecnologia e dell'informazione.
Inoltre si specifica che gli ingressi per infermieri professionali
degli albanesi, tunisini, marocchini e somali vanno conteggiati nell'ambito
delle quote preferenziali destinate alle predette nazionalità. pertanto,
la quota riservata di 2.000 ingressi di infermieri professionali verrà
utilizzata per abanesi, tunisini, marocchini e somali solo se in eccedenza alle
quote riservate per le quattro nazionalità suddette.
2. Circolare Ministero del Lavoro e della previdenza sociale
del 24 maggio 2001 prot. n. 302/SDGI/01 "D.P.C.M. di programmazione flussi
migratori per il 2001 ingressi per operatori specializzati nella tecnologia
dell'informazione e della comunicazione"
In attesa della pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro
e della previdenza sociale da emanare entro il 14 agosto 2001 con cui si
stabiliscono i profili professionali degli operatori del settore della
tecnologia dell'informazione le Direzioni Provinciali del lavoro potranno
concedere le autorizzazioni all'ingresso in Italia di tali operatori
specializzati previo assenso della Direzione generale per l'Impiego- servizio
per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie
del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.
3. Circolare Ministero del Lavoro e della previdenza sociale
del 18 maggio 2001 - prot. n. 2665, n. 53/2001 "D.P.R. del 30.3.2001 -
Documento programmatico 2001/2003. DPCM del 9/04/2001. Decreto di
programmazione dei flussi per l'anno 2001. Disposizioni attuative"
E' stata istituita presso il Ministero del lavoro - Direzione
Generale per l'impiego, l'anagrafe informatizzata dei lavoratori stranieri che
consente di rispondere alle richieste degli imprenditori e più in generale
ai fabbisogni del mercato del lavoro.
La realizzazione ha previsto la predisposizione di una Banca dati
e di accordi bilaterali con i Paesi destinatari di quote riservate.
Nel mese di maggio dovrebbero essere stati stipulati accordi
bilaterali finalizzati al settore infermieristico con Polonia, Ungheria e
Bulgaria.
Lavoro subordinato stagionale, a tempo determinato e indeterminato
Il Ministero del Lavoro, nell'ambito dei fabbisogni dichiarati
dalle Regioni, ha definito quote regionali di lavoro autonomo escludendo
dall'assegnazione le Regioni con un elevato tasso di disoccupazione.
Per quanto concerne la quota di n. 4.000 ingressi per altri Paesi
che sottoscrivano accordi di cooperazione in materia migratoria, anche per
progetti sperimentali di formazione all'estero, non si procede al momento, ad
alcuna assegnazione.
Lavoro subordinato e autonomo degli infermieri professionali
Lavoro subordinato
Elemento essenziale per il rilascio da parte delle Direzioni
provinciali del lavoro ai datori di lavoro dell'autorizzazione al lavoro
è l'esibizione del titolo professionale del cittadino straniero,
conseguito all'estero, e previamente riconosciuto dal Ministero della
Sanità italiano.
Lavoro subordinato e lavoro autonomo per specializzati nelle tecnologie dell'informazione della comunicazione
Sia per il lavoro subordinato che per il lavoro autonomo la
circolare precisa che nelle quote previste per l'ingresso di operatori
specializzati nelle tecnologie dell'informazione rientrano anche la quota di n.
100 dirigenti che non rientrano per l'ingresso in Italia, nelle procedure dei
"distacchi" previste dall'art. 27 1° comma lett. a) del T.U.
286/98 in quanto vengono assunti o svolgono attività autonoma senza
alcun legame con altre aziende (es. casa madre, filiali, ecc.) se non con
quella che assume o che assegna il lavoro da svolgere in qualità di
committente.
Entro 90 giorni dalla pubblica del decreto annuale dei flussi di
ingresso il Ministero del lavoro provvederà a verificare l'ammontare dei
residui delle quote assegnate per una eventuale ripartizione nell'ambito della
quota massima.
4. Circolare Ministero dell’Interno n.
300.C/616/P/2001/15.16.1.26/1^ Div. Del 29 maggio 2001 "Iniziative
d’ospitalità a fini turistici – solidaristici di minori
stranieri. Disposizioni 2001"
Il Comitato per i minori stranieri prevede, per l’ingresso
in Italia di minori stranieri di età superiore a sei anni, accolti da
enti, associazioni o famiglie italiane nell’ambito di programmi solidaristici
di accoglienza temporanea , i seguenti requisiti:1) presentazione delle
iniziative di accoglienza al Comitato per i minori stranieri, da parte dei
soggetti proponenti;2) rilascio del nulla-osta, dal parte della Questura,
richiesto da enti pubblici e privati che presentano iniziative
d’ospitalità, in favore delle famiglie o strutture ospitanti
(p.s.: i moduli fac-simile per la richiesta del nulla-osta predisposti dal
Comitato sono allegati alla circolare in esame).Per il rilascio del nulla-osta
non è più necessario la dimostrazione, da parte dei proponenti,
di alcuna disponibilità economica e abitativa.Il nulla-osta è
costituito da una nota comprensiva di copia della richiesta avanzata e
dell’elenco debitamente timbrato in tutte le pagine dei minori e dei
relativi accompagnatori;3) qualora provenienti da Paesi assoggettati a regime
di visto gli stranieri dovranno richiedere, per l’ingresso in Italia,
l’apposizione del visto sul proprio passaporto rilasciato dalle
autorità diplomatiche o consolari italiane; 4) entro 5 giorni
dall’ingresso in Italia del gruppo autorizzato, il proponente deve
comunicare per iscritto al Comitato e alle Questure competenti il numero dei
minori e degli accompagnatori;5) le questure competenti rilasceranno il
permesso di soggiorno per turismo. Eventuali proroghe del soggiorno per singoli
minori possono essere autorizzate dal Comitato per gravi e comprovati motivi e
comunque non saranno concesse proroghe per patologie preesistenti
all’ingresso, salvo l’insorgere improvviso del pericolo di vita per
il minore.
5. Circolare Ministero dell’Interno del 19 maggio 2001,
n. 300/C/2001/P/1 32.24.5/1^ div. "Rinnovo dei permessi di
soggiorno. Dichiarazioni sostitutive"
La circolare conferma quanto previsto anche dal regolamentazione
d’attuazione delle leggi sull’immigrazione (DPR 31 agosto 1999, n.
394) secondo cui il cittadino extracomunitario regolarmente presente in Italia
può utilizzare le dichiarazioni sostitutive in ordine alle
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani. In particolare il DPR 28 dicembre 2000, n. 445
prevede l’utilizzo di dichiarazioni sostitutive per autocertificare:
* data
e luogo di nascita;
* residenza
* cittadinanza;
* godimento
dei diritti politici e civili;
* stato
di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
* stato
di famiglia;
* esistenza
in vita;
* nascita
del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
* iscrizione
in albi, registri, o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
* appartenenza
a ordini professionali;
* titolo
di studio, esami sostenuti;
* qualifica
professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
* situazione
reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
* assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare
corrisposto;
* possesso
e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
* stato
di disoccupazione;
* qualità
di pensionato e categoria di pensione;
* qualità
di studente;
* qualità
di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche e, di tutore, di
curatore e simili;
* iscrizione
presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
* tutte
le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi
compresa quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
* di
non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
* di
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
* qualità
di vivenza a carico;
* tutti
i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello
stato civile;
* di
non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato
di concordato.
La circolare in oggetto prevede inoltre la possibilità per
i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare
le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà previste
dall’art. 47 DPR 445/2000 che così stabilisce: "L’atto
di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti che
siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo…" .
* La
dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
* Fatte
salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nell’art. 46 (vedi elenco più sopra) sono comprovati
dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la
denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto
necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del
duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi
è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva."
Dal disposto normativo e in conformità a quanto previsto
dall’art. 2 del regolamento d’attuazione della legge
sull’immigrazione è previsto il ricorso
all’autocertificazione anche in relazione a quegli stati attestabili da
parte di soggetti privati italiani.
Restano invece salve le certificazioni che esplicita previsione
del d. lgs. 286/98 e del relativo Regolamento di attuazione, devono essere
prodotte a corredo dell’istanza, nonché quelle che per loro
natura, non possono essere sostituite da altro documento.
La circolare in oggetto risulta però illegittima nella
parte in cui stabilisce l’inammissibilità dell’utilizzo delle
dichiarazioni sostitutive nei procedimenti volti al rilascio della carta di
soggiorno e del nulla-osta per ricongiungimento familiare.
2. Per quanto concerne il rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, in caso di perdita del posto di lavoro, il titolo di
soggiorno verrà rinnovato fino ad un anno dalla data di avvenuta
iscrizione alle liste di collocamento.Il rinnovo si intende riferito sia ai
rapporti di lavoro a tempo indeterminato che determinato con esclusione del
solo rapporto di lavoro stagionale.
3. Per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo la
circolare prevede quale requisito indispensabile la disponibilità di un
reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a
carico per un ammontare pari a £. 8.575.450 nel caso il richiedente abbia
un solo familiare a carico, del doppio dell’importo nel caso di due o tre
familiari e del triplo dell’importo per quattro o più familiari a
carico.
4. Il permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro
può essere convertito, entro un anno dal suo rilascio, anche per lavoro
autonomo qualora lo straniero non abbia reperito alcun contratto di lavoro
subordinato e sia in possesso di tutti i requisiti previsti per lo svolgimento
dell’attività di lavoro autonomo.
6. Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale
del 18 giugno 2001 prot. n. 62/2001 "Decreto flussi 2001. Ulteriori
disposizioni alla circolare n. 5372001. Conversione del permesso di soggiorno
per studio in permesso di soggiorno per lavoro ai sensi dell'art. 14 comma 5
del D.P.R. 394/99"
Ciascuna Direzione Provinciale del Lavoro dovrà provvedere
a riservare n. 3 posti delle quote per lavoro subordinato a ciascuna assegnate,
agli studenti titolari di permesso di soggiorno per studio che intendono
chiederne la conversione in lavoro subordinato.
Per quanto riguarda invece il lavoro autonomo, il Ministero del
Lavoro provvederà a calcolare, in una quota pari a 80 ingressi, le
attestazioni delle disponibilità in quota.