1. Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale prot. 301/SDG1/01 del 24 maggio 2001 "Decreto flussi 2001. Ulteriori disposizioni alla circ. n. 53/2001

 

Nell'ambito della quota massima fissata di n. 3.000 ingressi per specializzati nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, n. 100 ingressi sono destinati esclusivamente ai dirigenti con la precisazione che le richieste di assunzione dei dirigenti di altri settori devono essere accolte nell'ambito della stessa quota riservata per gli ingressi di dirigenti del settore della tecnologia e dell'informazione.

Inoltre si specifica che gli ingressi per infermieri professionali degli albanesi, tunisini, marocchini e somali vanno conteggiati nell'ambito delle quote preferenziali destinate alle predette nazionalità. pertanto, la quota riservata di 2.000 ingressi di infermieri professionali verrà utilizzata per abanesi, tunisini, marocchini e somali solo se in eccedenza alle quote riservate per le quattro nazionalità suddette.

 

 

2. Circolare Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 24 maggio 2001 prot. n. 302/SDGI/01 "D.P.C.M. di programmazione flussi migratori per il 2001 ingressi per operatori specializzati nella tecnologia dell'informazione e della comunicazione"

 

In attesa della pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale da emanare entro il 14 agosto 2001 con cui si stabiliscono i profili professionali degli operatori del settore della tecnologia dell'informazione le Direzioni Provinciali del lavoro potranno concedere le autorizzazioni all'ingresso in Italia di tali operatori specializzati previo assenso della Direzione generale per l'Impiego- servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

 

 

3. Circolare Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 18 maggio 2001 - prot. n. 2665, n. 53/2001 "D.P.R. del 30.3.2001 - Documento programmatico 2001/2003. DPCM del 9/04/2001. Decreto di programmazione dei flussi per l'anno 2001. Disposizioni attuative"

 

E' stata istituita presso il Ministero del lavoro - Direzione Generale per l'impiego, l'anagrafe informatizzata dei lavoratori stranieri che consente di rispondere alle richieste degli imprenditori e più in generale ai fabbisogni del mercato del lavoro.

 

La realizzazione ha previsto la predisposizione di una Banca dati e di accordi bilaterali con i Paesi destinatari di quote riservate.

 

Nel mese di maggio dovrebbero essere stati stipulati accordi bilaterali finalizzati al settore infermieristico con Polonia, Ungheria e Bulgaria.

 

Lavoro subordinato stagionale, a tempo determinato e indeterminato

 

Il Ministero del Lavoro, nell'ambito dei fabbisogni dichiarati dalle Regioni, ha definito quote regionali di lavoro autonomo escludendo dall'assegnazione le Regioni con un elevato tasso di disoccupazione.

 

Per quanto concerne la quota di n. 4.000 ingressi per altri Paesi che sottoscrivano accordi di cooperazione in materia migratoria, anche per progetti sperimentali di formazione all'estero, non si procede al momento, ad alcuna assegnazione.

Lavoro subordinato e autonomo degli infermieri professionali

 

Lavoro subordinato

 

Elemento essenziale per il rilascio da parte delle Direzioni provinciali del lavoro ai datori di lavoro dell'autorizzazione al lavoro è l'esibizione del titolo professionale del cittadino straniero, conseguito all'estero, e previamente riconosciuto dal Ministero della Sanità italiano.

 

Lavoro subordinato e lavoro autonomo per specializzati nelle tecnologie dell'informazione della comunicazione

 

Lavoro subordinato

 

Sia per il lavoro subordinato che per il lavoro autonomo la circolare precisa che nelle quote previste per l'ingresso di operatori specializzati nelle tecnologie dell'informazione rientrano anche la quota di n. 100 dirigenti che non rientrano per l'ingresso in Italia, nelle procedure dei "distacchi" previste dall'art. 27 1° comma lett. a) del T.U. 286/98 in quanto vengono assunti o svolgono attività autonoma senza alcun legame con altre aziende (es. casa madre, filiali, ecc.) se non con quella che assume o che assegna il lavoro da svolgere in qualità di committente.

 

Statistiche

 

Entro 90 giorni dalla pubblica del decreto annuale dei flussi di ingresso il Ministero del lavoro provvederà a verificare l'ammontare dei residui delle quote assegnate per una eventuale ripartizione nell'ambito della quota massima.

 

 

MINORI

 

4. Circolare Ministero dell’Interno n. 300.C/616/P/2001/15.16.1.26/1^ Div. Del 29 maggio 2001 "Iniziative d’ospitalità a fini turistici – solidaristici di minori stranieri. Disposizioni 2001"

 

Il Comitato per i minori stranieri prevede, per l’ingresso in Italia di minori stranieri di età superiore a sei anni, accolti da enti, associazioni o famiglie italiane nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea , i seguenti requisiti:1) presentazione delle iniziative di accoglienza al Comitato per i minori stranieri, da parte dei soggetti proponenti;2) rilascio del nulla-osta, dal parte della Questura, richiesto da enti pubblici e privati che presentano iniziative d’ospitalità, in favore delle famiglie o strutture ospitanti (p.s.: i moduli fac-simile per la richiesta del nulla-osta predisposti dal Comitato sono allegati alla circolare in esame).Per il rilascio del nulla-osta non è più necessario la dimostrazione, da parte dei proponenti, di alcuna disponibilità economica e abitativa.Il nulla-osta è costituito da una nota comprensiva di copia della richiesta avanzata e dell’elenco debitamente timbrato in tutte le pagine dei minori e dei relativi accompagnatori;3) qualora provenienti da Paesi assoggettati a regime di visto gli stranieri dovranno richiedere, per l’ingresso in Italia, l’apposizione del visto sul proprio passaporto rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane; 4) entro 5 giorni dall’ingresso in Italia del gruppo autorizzato, il proponente deve comunicare per iscritto al Comitato e alle Questure competenti il numero dei minori e degli accompagnatori;5) le questure competenti rilasceranno il permesso di soggiorno per turismo. Eventuali proroghe del soggiorno per singoli minori possono essere autorizzate dal Comitato per gravi e comprovati motivi e comunque non saranno concesse proroghe per patologie preesistenti all’ingresso, salvo l’insorgere improvviso del pericolo di vita per il minore.

 

SOGGIORNO

 

5. Circolare Ministero dell’Interno del 19 maggio 2001, n. 300/C/2001/P/1 32.24.5/1^ div. "Rinnovo dei permessi di soggiorno. Dichiarazioni sostitutive"

 

La circolare conferma quanto previsto anche dal regolamentazione d’attuazione delle leggi sull’immigrazione (DPR 31 agosto 1999, n. 394) secondo cui il cittadino extracomunitario regolarmente presente in Italia può utilizzare le dichiarazioni sostitutive in ordine alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. In particolare il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 prevede l’utilizzo di dichiarazioni sostitutive per autocertificare:

 

 

 

*          data e luogo di nascita;

*          residenza

*          cittadinanza;

*          godimento dei diritti politici e civili;

*          stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

*          stato di famiglia;

*          esistenza in vita;

*          nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;

*          iscrizione in albi, registri, o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

*          appartenenza a ordini professionali;

*          titolo di studio, esami sostenuti;

*          qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

*          situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

*          assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;

*          possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;

*          stato di disoccupazione;

*          qualità di pensionato e categoria di pensione;

*          qualità di studente;

*          qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche e, di tutore, di curatore e simili;

*          iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

*          tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi compresa quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

*          di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

*          di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

*          qualità di vivenza a carico;

*          tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;

*          di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato di concordato.

 

 

La circolare in oggetto prevede inoltre la possibilità per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà previste dall’art. 47 DPR 445/2000 che così stabilisce: "L’atto di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo…" .

 

*          La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

 

 

*          Fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’art. 46 (vedi elenco più sopra) sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva."

 

 

 

Dal disposto normativo e in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del regolamento d’attuazione della legge sull’immigrazione è previsto il ricorso all’autocertificazione anche in relazione a quegli stati attestabili da parte di soggetti privati italiani.

 

Restano invece salve le certificazioni che esplicita previsione del d. lgs. 286/98 e del relativo Regolamento di attuazione, devono essere prodotte a corredo dell’istanza, nonché quelle che per loro natura, non possono essere sostituite da altro documento.

 

La circolare in oggetto risulta però illegittima nella parte in cui stabilisce l’inammissibilità dell’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive nei procedimenti volti al rilascio della carta di soggiorno e del nulla-osta per ricongiungimento familiare.

 

2. Per quanto concerne il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in caso di perdita del posto di lavoro, il titolo di soggiorno verrà rinnovato fino ad un anno dalla data di avvenuta iscrizione alle liste di collocamento.Il rinnovo si intende riferito sia ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato che determinato con esclusione del solo rapporto di lavoro stagionale.

 

3. Per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo la circolare prevede quale requisito indispensabile la disponibilità di un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico per un ammontare pari a £. 8.575.450 nel caso il richiedente abbia un solo familiare a carico, del doppio dell’importo nel caso di due o tre familiari e del triplo dell’importo per quattro o più familiari a carico.

 

4. Il permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro può essere convertito, entro un anno dal suo rilascio, anche per lavoro autonomo qualora lo straniero non abbia reperito alcun contratto di lavoro subordinato e sia in possesso di tutti i requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo.

 

 

 

 

 

 

6. Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 18 giugno 2001 prot. n. 62/2001 "Decreto flussi 2001. Ulteriori disposizioni alla circolare n. 5372001. Conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro ai sensi dell'art. 14 comma 5 del D.P.R. 394/99"

 

Ciascuna Direzione Provinciale del Lavoro dovrà provvedere a riservare n. 3 posti delle quote per lavoro subordinato a ciascuna assegnate, agli studenti titolari di permesso di soggiorno per studio che intendono chiederne la conversione in lavoro subordinato.

 

Per quanto riguarda invece il lavoro autonomo, il Ministero del Lavoro provvederà a calcolare, in una quota pari a 80 ingressi, le attestazioni delle disponibilità in quota.