Art. 1
(Cooperazione con Stati stranieri)
Art. 2
(Comitato per il coordinamento ed il
monitoraggio dell’attuazione)
1) Dopo l’articolo
2 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero è inserito il seguente:
Articolo 2-bis: (Comitato per il coordinamento
e il monitoraggio dell'attuazione)
1. È istituito
un Comitato per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del presente
Testo Unico.
2. Il Comitato è
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal
Ministro dell'interno, ed è composto dai Ministri degli affari esteri,
dell’interno, dell’economia e finanze, del lavoro della salute e
delle politiche sociali, della sanità, dell'industria, delle
attività produttive, della giustizia, dell’istruzione, dell’università
e della ricerca scientifica, delle politiche comunitarie, delle pari
opportunità e degli affari regionali
3. Per l'istruttoria
delle questioni di competenza del Comitato è istituito un gruppo tecnico
di lavoro coordinato dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione del ministero dell’interno e composto da
rappresentanti dei ministeri di cui al
comma 2; alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame,
possono essere invitati anche rappresentanti delle altre amministrazioni
interessate all'attuazione del presente Testo Unico. Le funzioni di segreteria
e supporto amministrative sono svolte dal Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione del ministero dell’interno».
Art. 3
(politiche migratorie)
1) Il comma 4
dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero è sostituito dal seguente:
"4. Con decreto annuale
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le
competenti Commissioni parlamentari, sono definite, entro il termine del 31
dicembre dell’anno precedente a quello al quale si riferisce il decreto
stesso, sulla base dei criteri di cui al Documento programmatico di cui al comma
1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora
se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti potranno essere emanati
durante l’anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo,
sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale non si fa luogo al rilascio
dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, fatto salvo quanto previsto
agli articoli 20, 27, 28, 29, 30 e 36.
Art. 4
(permesso di soggiorno e contratto di
soggiorno)
2. Al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 25
luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
dopo le parole “la durata del permesso di soggiorno è quella
prevista dal visto di ingresso” aggiungere le seguenti “salvo
quanto stabilito dal comma 3-bis”.
“3-bis. Possono
altresì soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell’articolo 4, che siano muniti di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a seguito della stipula di un
contratto di soggiorno per lavoro. La durata del relativo permesso di soggiorno
per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno. Il contratto di
soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dal
successivo articolo 22 presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
della provincia nella quale risiede il datore di lavoro secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione:
a) in relazione ad
un lavoro stagionale con durata non superiore a nove mesi;
b) in relazione ad
un lavoro subordinato a tempo determinato con durata pari a quella del
contratto e comunque non superiore ad un anno.
c) in relazione ad
un lavoro subordinato a tempo indeterminato con durata non superiore a due
anni.
“3-ter. Possono inoltre soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro
autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente
Rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall’articolo 26 del presente Testo Unico. Il permesso di
soggiorno non potrà avere validità superiore ad un periodo di due
anni.”
3-quater. Presso le Rappresentanze
diplomatiche italiane sono
istituiti i ruoli di immigrazione cui è iscritto lo straniero che ha
sottoscritto il contratto di soggiorno o ottenuta la certificazione per lavoro
autonomo. A tutti i soggetti iscritti nei ruoli di immigrazione è attribuito
il codice fiscale italiano.”
4. Il
comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante
il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è
sostituito dal seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve
essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede,
almeno novanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla
verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni
previste dal presente Testo Unico.
Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente Testo Unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una
durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale".
5. Il
comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante
il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è
sostituito dai seguenti:
"8. il permesso
di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di carte magnetiche con caratteristiche anticontraffazione
conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'Interno, in
attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16
dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di
soggiorno.
8-bis. Chiunque
redige un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di
soggiorno falsi o ne altera di veri, ovvero redige documenti falsi o ne altera
di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la
reclusione da un anno a quattro anni e con la multa da 20 milioni a 50 milioni
di lire. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni".
6. entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, possono altresì stipulare, presso le Prefetture -
Uffici Territoriali del Governo territorialmente competenti, un contratto di
soggiorno per lavoro gli stranieri che, oltre a dimostrare di possedere un
adeguato alloggio e non esser stati destinatari di un provvedimento di
espulsione, abbiano presentato domanda di lavoro subordinato o autonomo ai
sensi del Decreto di programmazione degli ingressi del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 16 ottobre 1998 o che abbiano ottenuto, nei cinque anni
antecedenti all’entrata in vigore del presente legge, un permesso di soggiorno
per lavoro.
Articolo 5
(facoltà inerenti il soggiorno)
(sanzioni per l’inosservanza degli
obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro)
1. All’articolo 7 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, aggiungere il seguente comma:
“3. Le
violazioni delle disposizioni di cui presente articolo sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire
due milioni”.
Art. 7
(Carta di soggiorno)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, le parole:
"cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: “otto
anni”.
Art. 8
(Potenziamento e coordinamento dei controlli di
frontiera)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998
n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è
inserito il seguente:
1.-bis Il ministro dell’interno, sentito, se del caso, il
Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica emana le misure
necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
marittima e terrestre italiana. Il ministro dell’interno promuove
altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane
competenti in materia di controlli sull’immigrazione e le autorità
europee competenti in materia di controlli sull’immigrazione ai sensi del
Trattato di Schengen.
Art. 9
(Disposizioni penali contro le immigrazioni
clandestine)
3.“Chiunque
compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente Testo
Unico al fine di lucro o in
concorso con due o più persone utilizzando servizi di trasporto
internazionale o documenti contraffatti ovvero quando il fatto riguarda
l’ingresso di cinque o più persone è punito con la pena
della reclusione da quattro a dodici anni e la multa di lire trenta milioni per
ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione
del presente testo unico.”
3.Dopo il comma 3
dell’ art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il
Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero sono inseriti
i seguenti:
3-bis
“Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso
degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente Testo Unico al fine di reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero quando il fatto
riguarda l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da 5 a
quindici anni e con la multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di
cui è stato favorito l’ingresso in violazione delle norme del
presente Testo Unico.”
3-ter. : “Alle
persone condannate per i fatti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano le
disposizioni dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n.354.”
4.Dopo il comma 9 dell'art.
12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero sono inseriti i seguenti:
9-bis. La nave italiana da
guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in acque
territoriali una nave nazionale anche da diporto che si ha fondato motivo di
ritenere essere adibita al trasporto di stranieri clandestini, può
fermarla, sottoporla a visita e a perquisizione, sequestrarla e condurla in un
porto dello Stato o nel porto estero più vicino in cui risieda una
autorità consolare italiana.
9-ter. I poteri di cui al
comma 9-bis possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali,
e, al di fuori di queste, nei limiti consentiti dalle norme dell'ordinamento
internazionale, o da accordi bilaterali o multilaterali.
9-quater. Le disposizioni di
cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano, in quanto compatibili, anche agli
aeromobili".
Art. 10
(espulsione amministrativa)
1. Il primo periodo del comma 3,
dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il
Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è
sostituito dal seguente:
“3.
L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a impugnativa da parte
dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento
penale, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla
osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate anche in relazione
all’interesse della persona offesa. In tal caso il provvedimento è
sospeso fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la
cessazione delle esigenze processuali.
Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma
4. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità
giudiziaria non provveda entro 15 giorni dalla richiesta. In attesa della sua
concessione, il questore può adottare la misura del trattenimento presso
un centro di permanenza temporanea.
2. I commi 4 e 5 dell’articolo 13 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero sono sostituiti dai seguenti:
4. L’espulsione è sempre eseguita dal Questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei
casi di cui al successivo comma 5.
5. Nei confronti dello
straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il
permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di
sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione
contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. In tal caso, il questore può adottare la
misura di cui all’articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi,
tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale,
familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che
quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento.”
3. Il
comma 6 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è
abrogato.
4. Il comma 8 dell'art. 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero è sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto
di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale
in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità
che ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni
dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione
monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento
adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche
personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione
del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità
giudiziaria, Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un
patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
dall'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito
dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
nonché ove necessario, da un interprete".
5. I commi 9 e 10 dell'art. 13 del decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
sono abrogati:
6. Sostituire il comma 13 dell’articolo 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero con il seguente:
“13. Lo
straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione,
è punito con la reclusione da uno a quattro anni. E’ obbligatorio
l’arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di primo
grado il giudice ordina l’espulsione coattiva dello straniero.
7. Sostituire il comma 14 dell’articolo
13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero con il seguente:
“14. Il
divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni, salvo che il
tribunale in composizione monocratica o il tribunale amministrativo regionale,
con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne
determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni,
sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della
complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato.”
Art. 11
(Esecuzione dell'espulsione)
1. “Il comma 5 dell’articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero è sostituito con il seguente con il seguente:
“La convalida
comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora sia particolarmente
difficoltoso l’accertamento dell’identità e della
nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio, il
giudice unico, su richiesta del questore, può prorogare il termine di
ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l’espulsione o il respingimento non appena possibile, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice unico”.
2. Dopo il comma 5
dell’art.14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il
Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è
aggiunto il seguente:
“5-bis) Quando non sia stato possibile
trattenere lo straniero presso un Centro di permanenza temporanea ovvero
trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione ovvero
il respingimento il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
cinque giorni. Lo straniero che senza giustificato motivo si è
trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito
dal questore ai sensi del comma precedente, è punito con la reclusione
da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica. E’ obbligatorio l’arresto e si procede con rito
direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione,
il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo”.
Art. 12
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1.
Dopo il comma 4 dell'art.21 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è
inserito il seguente:
"4-bis. Il decreto annuale o i decreti annuali
devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva
richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e comuni, elaborati
dall’anagrafe annuale informatizzata istituita presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali di cui al successivo articolo 21 comma 7 il
cui regolamento di attuazione dovrà prevedere anche possibili forme di
collaborazione con altre strutture pubbliche e private.
Art. 13
(Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato e lavoro autonomo)
1. L’articolo 22 del decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
è sostituito dal seguente:
1.
Il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare alla
Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo della provincia di residenza
apposita richiesta nominativa di nulla osta al lavoro. Nei casi in cui il
datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può
richiedere il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle
liste di cui all’art. 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione. Analogamente il datore di lavoro procede nei
casi di contratto per lavoro stagionale o per assistenza domestica o
domiciliare privato stipulato da appositi soggetti accreditati e autorizzati
dalle regioni ad assumere lavoratori stranieri.
2.
Contestualmente
alla domanda di nulla osta al lavoro, il datore di lavoro deve presentare
idonea documentazione indicando le modalità della sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero.
3.
La prefettura
- Ufficio Territoriale del Governo tramite l’ufficio provinciale del
lavoro rilascia il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma 4 e
dell’articolo 21 previa verifica delle condizioni offerte dal datore di
lavoro allo straniero che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai
contratti collettivi nazionali di categoria.
4.
Ai fini di
cui al comma 3 la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo fornisce mensilmente
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero e il tipo dei nulla
osta rilasciati secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui
all’art. 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non
appartenenti all’Unione Europea con quote riservate.
5.
Il nulla osta
al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei
mesi dalla data del rilascio. Qualora il nulla osta sia rilasciato, il datore
di lavoro consegna alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo la
proposta di contratto di soggiorno comprensiva dell’accollo per lo stesso
datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza. La prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, ricevuta la
proposta e acquisito il nulla osta da parte della competente Questura,
trasmette la documentazione agli Uffici Consolari tramite il Ministero degli
Affari Esteri. Gli uffici consolari, del Paese di residenza o di origine dello
straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito presso quelle
autorità di polizia, a rilasciare il visto di ingresso. Entro otto
giorni dall’ingresso, lo straniero dovrà recarsi presso la
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo per la firma del contratto di
soggiorno che sarà, a cura di quest’ultima, trasmesso
all’autorità consolare competente.
6.
E’
fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare alla prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo qualsiasi variazione del rapporto di lavoro
intervenuto con lo straniero. Il datore di lavoro che viola tale obbligo
è soggetto al pagamento di una somma di denaro da un milione a cinque
milioni di lire.
7.
Salvo quanto
previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di
lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla
osta provvisorio della questura competente.
8.
Le questure
forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso
al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
“Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari”, da
condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi
tra le Amministrazioni interessate.
9.
La perdita
del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di
soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni,
può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si
tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non
superiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le
modalità di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche
ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento
con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
10.
Il datore di
lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso
sia scaduto, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei
mesi a due anni e con la multa di 5 milioni per ogni immigrato irregolare
impiegato.
11.
Salvo quanto
previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di
rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di
sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla
vigilanza di un accordo di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che
abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio
nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non
sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che
risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria
maggiorati del 5 per cento annuo.
12.
Le
attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
13.
I lavoratori
italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di
formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento
delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può
inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di
formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
2. All’articolo 26, comma 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La rappresentanza
diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero, la
certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 3-ter,
del presente Testo Unico, per la concessione del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo.”
Art. 14
(prestazione di garanzia per l’accesso al
lavoro)
1. L'articolo 23 del decreto legislativo 25
luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
è abrogato.
Art. 15
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero è aggiunto il seguente:
7-bis. “La
condanna definitiva per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo
III, Capo III, Sezione II della legge 22 aprile 1941, n.633 e successive
modifiche e integrazioni relativi alla tutela del diritto di autore, e degli
articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di
soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”.
Art. 16
(Ricongiungimento familiare)
“1. Sono abrogate le lettere c) e d) del comma 1
dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il
Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;”
Art. 17
(Centri di accoglienza e accesso
all'abitazione)
1.
L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25
luglio 1998 n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
è soppresso.
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998
n. 286 recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero è
inserito il seguente:
"1-bis.
L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli
extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente Testo Unico, e delle
leggi e regolamenti vigenti in materia".
Art. 18
(aggiornamenti normativi)
1.
“Nelle disposizioni del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, tutte le
volte in cui ricorre la parola “pretore”, si intende sostituita da
“tribunale in composizione monocratica”
2.
Nelle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante
il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, tutte le
volte in cui ricorre la locuzione “ufficio periferico del ministero del
lavoro” si intende sostituita da “Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo”.
Art. 19
(Ampliamento dell’organico della Polizia
di Stato)
1.
Ai fini dell’attuazione della presente legge l’organico
della Polizia di Stato è aumentato di mille unità nel ruolo degli agenti ed assistenti, di
duecentoventicinque unità nel ruolo dei sovrintendenti, di
duecentocinquanta unità nel ruolo degli ispettori, di venticinque
unità nel ruolo dei commissari, da destinare agli uffici di polizia di
frontiera e uffici immigrazione.
2.
All’assunzione del personale di cui al comma 1 nel 2002 si
provvede in deroga a quanto stabilito dall’art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
3.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo
pari a 90.505 milioni di lire per il 2002, a 90.505 milioni di lire per il 2003
e a 90.505 milioni a partire dal 2004, si provvede mediante.....
Art. 20
(permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
L’ultimo periodo del comma 5
dell’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con
legge 28 febbraio 1990, n. 39 è sostituito come segue: “Il
Questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste
nei successivi articoli 1 bis e 1 ter, rilascia, dietro richiesta un permesso
di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento”.
Art. 21
(procedura accelerata)
Dopo l’articolo 1 del decreto legge 30
dicembre 1989, n.416, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono
inseriti i seguenti articoli:
Art.1 bis
a)
per
verificare e determinare la sua nazionalità o identità, qualora
egli abbia smarrito, distrutto o comunque fatto scomparire i suoi documenti di
viaggio e/o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato membro,
presentato documenti falsi per fuorviare le autorità;
b)
per
verificare gli elementi su cui si
basa la domanda di asilo, qualora tali elementi vadano altrimenti perduti;
c)
nell'ambito
di un procedimento avviato per decidere se il richiedente ha il diritto di
essere ammesso nel territorio dello Stato.
Il
trattenimento deve sempre aver luogo nei seguenti casi:
d)
nell’ambito
della valutazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero
intercettato, suo malgrado, in
fase di elusione dei controlli di frontiera o subito dopo, o, comunque, in
condizioni di soggiorno irregolare;
e)
nell’ambito
della valutazione di una domanda di asilo presentata da uno straniero
già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
Art. 1 ter
Art. 1-quater
La Commissione centrale per
il riconoscimento per lo status di rifugiato di cui all’articolo 2 del
D.P.R. 15.5.1990, n. 136 è trasformata in Commissione nazionale per il
diritto di asilo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta congiunta del Ministro dell’Interno e degli Affari
Esteri. Essa è presieduta da un Prefetto ed è composta da un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un
funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle Libertà Civili e
dell’Immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza. Alle riunioni partecipa
un rappresentante del delegato in
Italia dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione
nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga
composizione.
La Commissione nazionale ha
compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di
formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta
di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione
degli status concessi.
Con il regolamento di cui,
all’articolo 1 bis, 2^ comma, saranno fissate le modalità di
funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Il comma
7 dell’articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 come convertito in
legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.
E’
prevista la possibilità di concedere contributi a richiedenti asilo in
condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza
o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le
modalità che saranno stabilite con il regolamento di cui
all’articolo 1 bis. 2^ comma.
Fino
all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 1 bis, 2^ comma,
rimangono in vigore le normative e le procedure attuali
Articolo 23
(norme finali)
(norme finanziarie)