Art. 1

 

(Cooperazione con Stati stranieri)

 

 

 

1.                      Le erogazioni liberali a favore delle iniziative

missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi non

appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

(OCSE) sono, senza limiti di importo, deducibili dal reddito imponibile, ai

fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta

sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG e dal valore aggiunto della

produzione imponibile, ai fini dell'imposta regionale sulle attività

produttive (IRAP).

 

2.                      Il Governo procede alla revisione immediata dei

programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi non

appartenenti all'Unione Europea, quando i relativi governi non adottano le

necessarie misure di contrasto alle organizzazioni criminali impegnate

nell'immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel

traffico di stupefacenti e di armamenti.

 

 

 

Art. 2

 

(Politiche migratorie)

 

 

 

 

 

1.     Il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di

seguito denominato "testo unico", è sostituito dal seguente:

 

 

 

 

 

"4 Con unico decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri,

sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari,

sono definite, entro il termine improrogabile del 30 marzo di ogni anno,

sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, le quote massime di stranieri

da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per

esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei

ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea

eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. I visti di ingresso ed i

permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di

carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite

delle quote predette. Non è ammesso alle quote lo straniero che sia stato

oggetto di provvedimento di espulsione, fatte salve le deroghe espressamente

previste dalla legge o da provvedimenti straordinari adottati dal Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'immigrazione. In caso di

mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale non si fa luogo

al rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, fatto salvo

quanto previsto agli articoli 20, 23, 27, 28, 30 e 362.

 

 

 

 

Art. 3

 

(Contratto e permesso di soggiorno)

 

 

 

1.     Al comma 3 dell'articolo 5 del testo unico le lettere b) e d) sono

abrogate.

 

2.     Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del testo unico sono inseriti i

seguenti:

 

"3-bis. Possono altresì soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri

entrati regolarmente ai sensi dellart. 4, che siano muniti di contratto di

soggiorno. Il contratto di soggiorno è stipulato dallo straniero, presso gli

uffici del servizio consolare nei paesi di appartenenza, secondo le modalità

previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico, prima

dell'ingresso nel territorio dello Stato:

 

a)   in relazione ad un lavoro stagionale; in tale caso la durata del

contratto non può avere durata superiore a sei mesi o nove mesi, per lavoro

stagionale nei settori che richiedono tale estensione;

 

b)                 in relazione a lavoro autonomo o a lavoro subordinato a

tempo indeterminato; in tale caso il contratto di soggiorno non può avere

durata superiore a due anni.

 

 

 

3-ter Il servizio consolare forma e pubblica, nei Paesi di immigrazione, i

ruoli di immigrazione, cui è iscritto lo straniero che ha stipulato il

contratto di soggiorno: A tutti i soggetti iscritti nei ruoli di

immigrazione è attribuito il codice fiscale italiano.

 

3-quater. Il contratto di soggiorno non può essere rinnovato, se non nel

caso di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il quale lo straniero

ha obbligo, alla scadenza del contratto di soggiorno, di dimostrare la

sussistenza dei requisiti per il rinnovo.

 

3-quinquies. Per quanto non espressamente previsto dai commi 3-bis, 3-ter e

3-quater, si applicano ai contratti di soggiorno le disposizioni previste

per i permessi di soggiorno".

 

 

 

3.     Il comma 4 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito  dal

seguente:

 

"4, Il rinnovo del permesso di soggiorno o del contratto di soggiorno deve

essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede,

almeno novanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica

delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni

previste dal  presente testo unico, nonché alla verifica dei carichi

pendenti in caso di reingresso. Fatti salvi i diversi termini previsti dal

presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di

soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con

rilascio iniziale".

 

 

 

4.     Al comma 7 dell'articolo 5 del testo unico, le parole: "può essere

disposta l'espulsione amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "è

disposta l'espulsione amministrativa".

 

5.     Il comma 8 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dai seguenti:

 

 

 

"8. il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9

sono rilasciati mediante utilizzo di carte magnetiche con caratteristiche

anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro

dell'Interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio

dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un

modello uniforme per i permessi di soggiorno.

 

8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o

una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri, ovvero redige documenti

falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso

di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è

punito con la reclusione da un anno a quattro anni e con la multa da 20

milioni a 50 milioni di lire. La pena è aumentata se il fatto è commesso da

un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni".

 

 

 

Art. 4

 

(Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno)

 

 

 

1.     Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico sono inseriti i

seguenti :

 

 

 

"3-bis. Lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato

in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la

reclusione da sei mesi a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma,

è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza

di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa

dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione, è immediatamente

esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale e ancorché

soggetto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di

assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della

sanzione amministrativa. Qualora sussistano le condizioni di cui

all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria

dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo

luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di

assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo

straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello

status di rifugiato politico o quelli per l'accesso alle misure di

protezione sociale o temporanea, ovvero i requisiti di cui all'articolo 19.

 

 

 

3-ter. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre

qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false ad un pubblico

ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle

funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede

con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il

giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il

provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di

sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o

impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi

gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa.

Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo questi

è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di

assistenza"

 

 

 

Ovvero, in alternativa al capoverso 3-bis del comma 1 dell'art. 4 ed

all'art. 8 (sull'espulsione amministrativa)

 

3-bis. E' disposta l'espulsione coattiva dello straniero che:

 

a)è entrato clandestinamente nel territorio dello Stato;

 

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senta titolo di soggiorno nel

termine prescritto, ovvero quando il titolo di soggiorno è stato revocato o

annullato, ovvero è scaduto e non è stato chiesto il rinnovo;

 

c) per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

 

3-ter. Lo straniero espulso è rinviato coattivamente allo Stato di

appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di

provenienza.

 

 

 

3-quater. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato

per un periodo di dieci anni.

 

 

 

3-quinquies. Lo straniero già espulso che, prima del periodo di cui al comma

3, entri nuovamente nel territorio dello Stato è espulso in via definitiva.

 

 

 

3-sexies. Ove lo straniero, già espulso in via definitiva, entri nuovamente

nel territorio dello Stato, è punito con l'arresto da due a sei mesi, ed è

nuovamente espulso con accompagnamento coattivo immediato.

 

 

 

3-septies. Ove lo straniero di cui al comma 5 entri nuovamente nel

territorio dello Stato, è punito con la reclusione da due a sei mesi, con

aumento da un terzo al triplo della pena in ragione di ogni ulteriore

ingresso clandestino.

 

 

 

3-opties. L'espulsione è in ogni caso disposta con decreto motivato. Quando

nei confronti dellos straniero sia riferita all'Autorità giudiziaria notizie

di reato ovvero quando pende procedimento penale, anche in esito a querela,

l'autoritò giudiziaria rilascia il nulla osta all'espulsione, salvo che

sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero probatorie, anche in

riferimento ad altri imputati. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice

rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che debba applicare

una misura detentiva ai sensi dell'art, 391, comma 5 del codice di procedura

penale.

 

 

 

3- nonies. Avverso il decreto di espulsione può essere proposto unicamente

ricorso al tribunale entro cinque giorni dalla relativa comunicazione. Il

terminieè di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con

accompagnamento immediato. Il ricorso può essere sottoscritto anche

personalmente. Il tribunale accogli o rigetta il ricorso nel termine di

dieci giorni alla data di deposito. Lo straniero può essere ammesso al

gratuito patrocinio a spese dello Stato e qualora sia sprovvisto di un

difensore è assistito da un difensore d'ufficio. Il ricorso non sospende

l'esercuzione del decreto.

 

 

 

L'articolo 13 del testo unico è abrogato.

 

 

 

Art. 5

 

(Carta di soggiorno)

 

 

 

1.     Al comma 1 dell'articolo 9 del testo unico, le parole: "cinque anni"

sono sostituite dalle seguenti: "otto anni.

 

 

 

Art. 6

 

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)

 

 

 

1.     Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico è inserito il

seguente:

 

"1-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa,

sentiti i comandanti generali del Corpo delle capitaneri di Porto - Guardia

costiera, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della

Polizia di Stato, promuove le misure necessarie per il coordinamento

unificato dei controlli sulla frontiera marittima italiana. Il Ministro

dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le

autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le

autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai

sensi del Trattato di Schengen".

 

 

 

Art. 7

 

(Disposizioni penali contro le immigrazioni clandestine)

 

 

 

1.     Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico, le parole: "è punito con

la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni"

sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a cinque

anni e con la multa fino a lire 100 milioni".

 

2.     Al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico sono apportate le

seguenti modificazioni:

 

a)                 al primo periodo, dopo le parole "a fine di lucro" sono

inserite le seguenti "ovvero di altra utilità" e le parole "reclusione da

quattro a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da cinque

a quindici anni";

 

b)                al secondo periodo, le parole "reclusione da cinque a

quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sei a diciotto

anni".

 

 

 

3.     Il comma 4 dell'articolo 12 del testo unico è sostituito dal

seguente:

 

"4. Nei casi previsti dai commi precedenti nonché dall'articolo 416-quater

del codice penale, è sempre obbligatorio l'arresto in flagranza ed è sempre

disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a

commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il

profitto o che ne costituiscono l'impiego. In particolare è sempre disposta

la immediata distruzione del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi

reati, anche qualora sia pronunciata sentenza di patteggiamento ai sensi

degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale. Nei medesimi casi,

si procede con giudizio direttissimo, salvo che si rendano necessarie

speciali indagini".

 

4.     Il comma 5 dell'articolo 12 del testo unico è sostituito dal

seguente:

 

"5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non

costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione fina a

cinque anni e della multa fino a lire 30 milioni per chiunque, al fine di

trarre profitto dalla condizione di illegalità dello straniero ovvero

comunque nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo,

favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato".

 

 

 

         5.Dopo il comma 7 dell'art. 12 del testo unico è inserito il

seguente:

 

"7-bis. Nel corso delle operazioni finalizzate alla prevenzione ovvero al

contrasto delle immigrazioni clandestine, nell'ambito del mare territoriale,

gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza e gli altri pubblici

ufficiali che, in tale contesto, adempiono un dovere del proprio ufficio,

possono usare ovvero ordinare di far uso delle armi o di un altro mezzo di

coazione fisica quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 53 del codice

penale e quando le imbarcazioni adibite al trasporto di stranieri

clandestini siano sulla rotta del ritorno e comunque abbiano a bordo

soltanto i soggetti responsabili delle attività di immigrazione

clandestina".

 

 

 

5.     Dopo il comma 8 dell'art. 12 del testo unico sono inseriti i

seguenti:

 

"8-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51 del codice penale, non sono

punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, al solo fine di

acquisire elementi di prova in ordine ai reati previsti nel presente

articolo e dall'articolo 416-quater del codice penale, procedono

all'infiltrazione nelle associazioni di cui al suddetto articolo 416-quater.

Per  lo stesso motivo, i suddetti ufficiali di polizia giudiziaria possono

omettere o ritardare di compiere gli atti di rispettiva competenza, dandone

immediato avviso anche telefonico all'autorità giudiziaria.

 

8-ter. Le navi italiane da guerra o in servizio di polizia, che incontrino

in mare territoriale o in altro mare una nave nazionale ovvero altra

imbarcazione che si sospetta essere adibita al trasporto di stranieri

clandestini, possono fermarla, sottoporla a visita e a perquisizione,

sequestrarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più

vicino in cui risieda una autorità consolare.

 

8-quater. I poteri di cui al comma 8-ter possono esplicarsi su navi ovvero

altre imbarcazioni non nazionali nelle acque territoriali, e, al di fuori di

queste, nei limiti consentiti dalle norme dell'ordinamento nazionale, dal

codice penale militare di pace, laddove ne ricorrano gli estremi, e da

accordi bilaterali o internazionali.

 

8-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater si applicano,

in quanto compatibili, anche agli aeromobili".

 

7. Dopo l'art. 12 del testo unico è inserito il seguente:

 

"Art. 12 -bis (destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di

operazioni contro l'immigrazione clandestina). 1. I beni mobili iscritti in

pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili,

sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria di contrasto

all'immigrazione clandestina, sono affidati dall'autorità giudiziaria in

custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per

l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri

organi dello Stato o di altri enti pubblici non economici, per finalità di

giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

 

2.     Gli oneri relativi alla gestione dei beni ed all'assicurazione

obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico

dell'ufficio o comando cui i beni sono assegnati.

 

3.     Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento o custodia

giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini

della loro rottamazione mediante distruzione, sulla base di apposite

convenzioni, che possono essere stipulate anche in deroga sulla contabilità

generale dello Stato.

 

4.     Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si

sia proceduto alla rottamazione all'avente diritto è corrisposta una

indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni

specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

 

5.     I beni immobili di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di

provvedimento definitivo di  confisca, sono assegnati, a richiesta, agli

organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non

presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del

comma 3.

 

6.     Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

della giustizia, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n, 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente

articolo".*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        L'art. 12-bis del testo unico, introdotto dal comma 7 dell'art. 6

del progetto, riproduce analoga disposizione prevista dall'art. 1 della

legge n. 92 del 2001 (anticontrabbando)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8

 

(Espulsione amministrativa)

 

 

 

1.     Al primo periodo del comma 3 dell'art. 13 del testo unico sono

aggiunte le seguenti parole: "Immediatamente esecutivo, anche se sottoposto

a gravame o impugnativa da parte dell'interessato".

 

2.     Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 13 del testo unico è

sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall'art. 6 in ordine ai

casi in cui l'espulsione deve essere ordinata direttamente dall'autorità

giudiziaria, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale,

l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta a meno che sussistano

inderogabili esigenze processuali".

 

3.     Il comma 4 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal

seguente:

 

 

 

"4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera

a mezzo della forza pubblica. Qualora, ai fini dell'espulsione, sia

necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto

nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza".

 

4.     I commi 5 e 6 dell'art. 13 del testo unico sono abrogati.

 

5.     Il comma 8 dell'art. 13 del testo unico è sostituito dal seguente:

 

"8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il

ricorso al pretore. Il termine è di sessanta giorni dalla data del

provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al pretore dell'ultima

dimora conosciuta dello straniero. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso,

decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni

dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può

essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato per il tramite

della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di

destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona

interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche

o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano

l'inoltro all'autorità giudiziaria, Lo straniero è ammesso all'assistenza

legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura

speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso

al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un

difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei

soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,

nonché ove necessario, da un interprete".

 

6.     I commi 9 e 10 dell'art. 13 del testo unico sono abrogati:

 

 

 

 

 

Art. 9

 

(Esecuzione dell'espulsione)

 

 

 

1.     Il comma 3 dell'art. 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

 

"3. Il provvedimento del questore comporta la permanenza nel centro per un

periodo complessivo massimo di sessanta giorni. Il questore può prorogare il

termine sino ad un massimo di ulteriori venti giorni, qualora sia imminente

l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento, ovvero

qualora la proroga si renda necessaria per il completamento

dell'identificazione dello straniero. Contro i provvedimenti del questore è

ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della

misura".

 

2.     I commi 4, 5 e 6 dell'art. 14 del testo unico sono abrogati.

 

3.     Dopo il comma 9 dell'art. 14 del testo unico è aggiunto il seguente:

 

"9-bis. In accordo con quanto previsto dal presente articolo, e nell'ambito

delle proprie specifiche attribuzioni, il ministro dell'Interno, di concerto

con i Ministri degli Affari Esteri e del Tesoro, del Bilancio e della

Programmazione Economica, promuova la conclusione di accordi internazionali

con Stati esteri non appartenenti all'Unione Europea, finalizzati a

realizzare centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio

di questi ultimi".

 

 

 

Art. 10

 

(Determinazione dei flussi di ingresso)

 

 

 

1.     Dopo il comma 4 dell'art.21 del testo unico sono inseriti i seguenti:

 

 

 

"4-bis. Il decreto annuale deve altresì essere predisposto in  base ai dati

sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e

comuni, elaborati dalle locali camere di commercio, industria, agricoltura e

artigianato, e da queste trasmessi al Ministero dell'Interno ed al Ministero

del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di febbraio di ciascun

anno.

 

4.ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale si deve, altresì,

tenere conto dei livelli della distribuzione delle presenze degli

extracomunitari nelle aree dello Stato, al fine di evitare squilibri di

concentrazione. Il decreto annuale, in particolare, deve prevedere la

distribuzione dei nuovi ingressi sul territorio in base ai seguenti criteri:

 

a)     per quanto riguarda i comuni, il decreto annuale deve precludere

incrementi delle presenze degli extracomunitari di una medesima area

geografica di provenienza superiori al 2 per cento del totale degli

extracomunitari appartenenti alla stessa area,  già soggiornanti nel comune;

 

b)    b) per quanto riguarda le regioni, il decreto annuale deve precludere

incrementi delle presenze di extracomunitari superiori al 5 per cento del

totale degli extracomunitari già soggiornanti nella regione.

 

4-quater. Se le presenze di extracomunitari eccedono le percentuali fissate

dal comma 4-ter, gli ingressi di extracomunitari nelle regioni e nei comuni

ove si verifica l'eccedenza restano bloccati sino a che tali percentuali non

risultino ristabilite.

 

4-quinquies, Al fine dell'attuazione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater il

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, istituisce l'ufficio per la rilevazione statistica della

presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia. I

decreti di cui all'art. 3 comma 4, stabiliscono quale percentuale dei flussi

di ingresso possa concentrarsi nelle varie regioni italiane, nelle province

e nei principali comuni".

 

 

 

2.     Dopo il comma 6 dell'art. 21 del testo unico sono inseriti i

seguenti:

 

"6-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il

Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente promuove la

predisposizione di progetti integrati per l'inseriemento dei lavoratori

extracomunitari in Itali, quali, in particolare, progetti che prevedano

l'utilizzo dei lavoratori extracomunitari per finalità di tutela ecologica

del territorio italiano.

 

6-ter: Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la regioni

e gli enti locali interessati può altresì approvare domande di enti pubblici

e privati anche consorziati tra loro, che richiedano di predisporre progetti

analoghi a quelli indicati dal comma 6-bis.

 

 

 

Art. 11

 

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

 

 

 

1.     Il comma 5 dell'articolo 22 del testo unico è sostituito dal

seguente:

 

"5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e

non oltre sei mesi dalla data del rilascio: A tal fine, il datore di lavoro

trasmette al Ministro degli Affari esteri la proposta di contratto di

soggiorno, comprensivo dell'accollo per lo stesso datore di lavoro delle

spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza. Gli uffici

consolari, ricevuta la proposta di contratto di soggiorno, attestano

l'avvenuta stipulazione del contratto da parte dello straniero,

conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 del presente testo unico. Il

Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, individua le procedure di coordinamento tra gli uffici

periferici del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici

consolari".

 

 

 

2.     Dopo il comma 8 dell'articolo 22 del testo unico è inserito il

seguente:

 

 

 

"8-bis. Il decreto annuale di cui all'articolo 21 è predisposto tenendo

conto del numero dei permessi rilasciati ai sensi del presente articolo".

 

 

 

3.     Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico, le parole : "per un

periodo non inferiore ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "per un

periodo non superiore a sei mesi".

 

 

 

4.     Al comma 10 dell'articolo 22 del testo unico, le parole:"con

l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire

sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da sei mesi

a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 50 milioni. E' altresì

disposto il sequestro temporaneo per quindici giorni dell'esercizio di

impresa".

 

 

 

 

 

Art. 12

 

(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)

 

 

 

1.     Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico sono inseriti i

seguenti:

 

 

 

"2-bis. Chi intende farsi garante, all'atto della presentazione della

domanda, e conformemente alle modalità indicate dal regolamento di

attuazione del presente testo unico, deve dimostrare di essere in regola con

le leggi ed i regolamenti  che disciplinano il soggiorno degli

extracomunitari in Italia.

 

 

 

     "2-ter. Il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto di

ingresso è subordinato al deposito, da parte del garante, di apposita

cauzione pari a lire 10 milioni presso un istituto di credito allo scopo

autorizzato. Se il soggetto garantito viola le norme che disciplinano il

soggiorno degli extracomunitari in Italia, lo Stato ha diritto di incamerare

la cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garante".

 

 

 

Ovvero, in alternativa all'art. 12

 

 

 

Art. 12

 

 

 

         L'articolo 23 del testo unico è abrogato.

 

 

 

 

 

Art. 13

 

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

 

 

 

1.     Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico è aggiunto il

seguente:

 

 

 

"7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore

extracomunitario titolare di un contratto di soggiorno per lavoro autonomo

che produca, commerci o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca

del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di

espulsione amministrativa di cui all'articolo 13"

 

 

 

Art. 13

 

(Ricongiungimento familiare)

 

 

 

1.     L'articolo 29 del testo unico è abrogato.

 

 

 

2. All'articolo 30, comma 1, del testo unico, la lettera a) è abrogata.

 

 

 

3.All'articolo 30 del testo unico il comma 3 è abrogato.

 

 

 

5.     All'articolo 30, comma 6, del testo unico, le parole: "del nulla osta

al ricongiungimento familiare e" sono soppresse.

 

 

 

Art. 15

 

(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)

 

 

 

1.     L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è

soppresso.

 

2.     Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è inserito il

seguente:

 

 

 

"1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli

extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che

disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico, e

delle leggi e regolamenti vigenti in materia".

 

 

 

3.     Dopo il comma 5 dell'articolo 40 del testo unico sono inseriti i

seguenti:

 

 

 

"5-bis. La distribuzione dei centri di accoglienza sul territorio deve

rispettare le esigenze di distribuzione demografica degli extracomunitari di

cui all'articolo 21.

 

 

 

5-ter. L'accesso ai centri di accoglienza è riservato agli extracomunitari

che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano l'ingresso

ed il soggiorno in Italia degli stranieri".

 

 

 

Art. 16

 

(Disposizioni penali)

 

 

 

1.     Dopo l'articolo 416-ter del codice penale è inserito il seguente:

 

 

 

"Art. 416-quater

 

(Associazione per delinquere finalizzata all'organizzazione ed allo

sfruttamento dell'immigrazione clandestina)

 

 

 

Si applica la pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis a chi fa

parte di un'associazione finalizzata all'organizzazione ed allo sfruttamento

dell'immigrazione clandestina.

 

Coloro che promuovono ovvero dirigono l'associazione sono puniti, per ciò

solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

 

Se l'associazione è armata, si applica la pena della reclusione da quattro a

dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei

casi previsti dal secondo comma.

 

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la

disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di

armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

 

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".

 

 

 

Art. 17

 

(Copertura finanziaria)

 

 

 

1.     Alla copertura delle spese derivanti dall'attuazione della presente

legge, pari a lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte

corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero, salvo reintegro finanziario con i minori costi e con le maggiori

entrate prodotti  dallo sviluppo indotto dall'attuazione della presente

legge.

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.