Art. 1
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Le erogazioni liberali a favore delle iniziative
missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi non
appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE) sono, senza limiti di importo, deducibili dal reddito imponibile, ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG e dal valore aggiunto della
produzione imponibile, ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP).
2. Il Governo procede alla revisione immediata dei
programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi non
appartenenti all'Unione Europea, quando i relativi governi non adottano le
necessarie misure di contrasto alle organizzazioni criminali impegnate
nell'immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel
traffico di stupefacenti e di armamenti.
Art. 2
(Politiche migratorie)
1. Il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di
seguito denominato "testo unico", è sostituito dal seguente:
"4 Con unico decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari,
sono definite, entro il termine improrogabile del 30 marzo di ogni anno,
sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, le quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. I visti di ingresso ed i
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite
delle quote predette. Non è ammesso alle quote lo straniero che sia stato
oggetto di provvedimento di espulsione, fatte salve le deroghe espressamente
previste dalla legge o da provvedimenti straordinari adottati dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'immigrazione. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale non si fa luogo
al rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, fatto salvo
quanto previsto agli articoli 20, 23, 27, 28, 30 e 362.
Art. 3
(Contratto e permesso di soggiorno)
1. Al comma 3 dell'articolo 5 del testo unico le lettere b) e d) sono
abrogate.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del testo unico sono inseriti i
seguenti:
"3-bis. Possono altresì soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
entrati regolarmente ai sensi dellart. 4, che siano muniti di contratto di
soggiorno. Il contratto di soggiorno è stipulato dallo straniero, presso gli
uffici del servizio consolare nei paesi di appartenenza, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico, prima
dell'ingresso nel territorio dello Stato:
a) in relazione ad un lavoro stagionale; in tale caso la durata del
contratto non può avere durata superiore a sei mesi o nove mesi, per lavoro
stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
b) in relazione a lavoro autonomo o a lavoro subordinato a
tempo indeterminato; in tale caso il contratto di soggiorno non può avere
durata superiore a due anni.
3-ter Il servizio consolare forma e pubblica, nei Paesi di immigrazione, i
ruoli di immigrazione, cui è iscritto lo straniero che ha stipulato il
contratto di soggiorno: A tutti i soggetti iscritti nei ruoli di
immigrazione è attribuito il codice fiscale italiano.
3-quater. Il contratto di soggiorno non può essere rinnovato, se non nel
caso di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il quale lo straniero
ha obbligo, alla scadenza del contratto di soggiorno, di dimostrare la
sussistenza dei requisiti per il rinnovo.
3-quinquies. Per quanto non espressamente previsto dai commi 3-bis, 3-ter e
3-quater, si applicano ai contratti di soggiorno le disposizioni previste
per i permessi di soggiorno".
3. Il comma 4 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"4, Il rinnovo del permesso di soggiorno o del contratto di soggiorno deve
essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede,
almeno novanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica
delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni
previste dal presente testo unico, nonché alla verifica dei carichi
pendenti in caso di reingresso. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di
soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con
rilascio iniziale".
4. Al comma 7 dell'articolo 5 del testo unico, le parole: "può essere
disposta l'espulsione amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "è
disposta l'espulsione amministrativa".
5. Il comma 8 dell'articolo 5 del testo unico è sostituito dai seguenti:
"8. il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9
sono rilasciati mediante utilizzo di carte magnetiche con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dell'Interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno.
8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o
una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri, ovvero redige documenti
falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso
di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è
punito con la reclusione da un anno a quattro anni e con la multa da 20
milioni a 50 milioni di lire. La pena è aumentata se il fatto è commesso da
un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni".
Art. 4
(Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del testo unico sono inseriti i
seguenti :
"3-bis. Lo straniero che entra clandestinamente nel territorio dello Stato
in violazione delle disposizioni del presente testo unico, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma,
è obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza
di condanna di primo grado, il giudice ordina la sanzione amministrativa
dell'espulsione del reo. Il provvedimento di espulsione, è immediatamente
esecutivo anche in caso di sospensione della pena principale e ancorché
soggetto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. In caso di
assoluzione nei successivi gradi di giudizio, è disposta la revoca della
sanzione amministrativa. Qualora sussistano le condizioni di cui
all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria
dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo
luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di
assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo
straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello
status di rifugiato politico o quelli per l'accesso alle misure di
protezione sociale o temporanea, ovvero i requisiti di cui all'articolo 19.
3-ter. Lo straniero che, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre
qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false ad un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle
funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Nei casi previsti dal presente comma è obbligatorio l'arresto e si procede
con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna di primo grado, il
giudice ordina la sanzione amministrativa dell'espulsione del reo. Il
provvedimento di espulsione è immediatamente esecutivo anche in caso di
sospensione della pena principale, e ancorché soggetto a gravame e/o
impugnativa da parte dell'interessato. In caso di assoluzione nei successivi
gradi di giudizio, è disposta la revoca della sanzione amministrativa.
Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo questi
è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di
assistenza"
Ovvero, in alternativa al capoverso 3-bis del comma 1 dell'art. 4 ed
all'art. 8 (sull'espulsione amministrativa)
3-bis. E' disposta l'espulsione coattiva dello straniero che:
a)è entrato clandestinamente nel territorio dello Stato;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senta titolo di soggiorno nel
termine prescritto, ovvero quando il titolo di soggiorno è stato revocato o
annullato, ovvero è scaduto e non è stato chiesto il rinnovo;
c) per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.
3-ter. Lo straniero espulso è rinviato coattivamente allo Stato di
appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
3-quater. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato
per un periodo di dieci anni.
3-quinquies. Lo straniero già espulso che, prima del periodo di cui al comma
3, entri nuovamente nel territorio dello Stato è espulso in via definitiva.
3-sexies. Ove lo straniero, già espulso in via definitiva, entri nuovamente
nel territorio dello Stato, è punito con l'arresto da due a sei mesi, ed è
nuovamente espulso con accompagnamento coattivo immediato.
3-septies. Ove lo straniero di cui al comma 5 entri nuovamente nel
territorio dello Stato, è punito con la reclusione da due a sei mesi, con
aumento da un terzo al triplo della pena in ragione di ogni ulteriore
ingresso clandestino.
3-opties. L'espulsione è in ogni caso disposta con decreto motivato. Quando
nei confronti dellos straniero sia riferita all'Autorità giudiziaria notizie
di reato ovvero quando pende procedimento penale, anche in esito a querela,
l'autoritò giudiziaria rilascia il nulla osta all'espulsione, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali ovvero probatorie, anche in
riferimento ad altri imputati. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che debba applicare
una misura detentiva ai sensi dell'art, 391, comma 5 del codice di procedura
penale.
3- nonies. Avverso il decreto di espulsione può essere proposto unicamente
ricorso al tribunale entro cinque giorni dalla relativa comunicazione. Il
terminieè di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con
accompagnamento immediato. Il ricorso può essere sottoscritto anche
personalmente. Il tribunale accogli o rigetta il ricorso nel termine di
dieci giorni alla data di deposito. Lo straniero può essere ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato e qualora sia sprovvisto di un
difensore è assistito da un difensore d'ufficio. Il ricorso non sospende
l'esercuzione del decreto.
L'articolo 13 del testo unico è abrogato.
Art. 5
(Carta di soggiorno)
1. Al comma 1 dell'articolo 9 del testo unico, le parole: "cinque anni"
sono sostituite dalle seguenti: "otto anni.
Art. 6
(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico è inserito il
seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa,
sentiti i comandanti generali del Corpo delle capitaneri di Porto - Guardia
costiera, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della
Polizia di Stato, promuove le misure necessarie per il coordinamento
unificato dei controlli sulla frontiera marittima italiana. Il Ministro
dell'interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le
autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le
autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai
sensi del Trattato di Schengen".
Art. 7
(Disposizioni penali contro le immigrazioni clandestine)
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico, le parole: "è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a cinque
anni e con la multa fino a lire 100 milioni".
2. Al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole "a fine di lucro" sono
inserite le seguenti "ovvero di altra utilità" e le parole "reclusione da
quattro a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da cinque
a quindici anni";
b) al secondo periodo, le parole "reclusione da cinque a
quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sei a diciotto
anni".
3. Il comma 4 dell'articolo 12 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"4. Nei casi previsti dai commi precedenti nonché dall'articolo 416-quater
del codice penale, è sempre obbligatorio l'arresto in flagranza ed è sempre
disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il
profitto o che ne costituiscono l'impiego. In particolare è sempre disposta
la immediata distruzione del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi
reati, anche qualora sia pronunciata sentenza di patteggiamento ai sensi
degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale. Nei medesimi casi,
si procede con giudizio direttissimo, salvo che si rendano necessarie
speciali indagini".
4. Il comma 5 dell'articolo 12 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione fina a
cinque anni e della multa fino a lire 30 milioni per chiunque, al fine di
trarre profitto dalla condizione di illegalità dello straniero ovvero
comunque nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo,
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato".
5.Dopo il comma 7 dell'art. 12 del testo unico è inserito il
seguente:
"7-bis. Nel corso delle operazioni finalizzate alla prevenzione ovvero al
contrasto delle immigrazioni clandestine, nell'ambito del mare territoriale,
gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza e gli altri pubblici
ufficiali che, in tale contesto, adempiono un dovere del proprio ufficio,
possono usare ovvero ordinare di far uso delle armi o di un altro mezzo di
coazione fisica quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 53 del codice
penale e quando le imbarcazioni adibite al trasporto di stranieri
clandestini siano sulla rotta del ritorno e comunque abbiano a bordo
soltanto i soggetti responsabili delle attività di immigrazione
clandestina".
5. Dopo il comma 8 dell'art. 12 del testo unico sono inseriti i
seguenti:
"8-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51 del codice penale, non sono
punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, al solo fine di
acquisire elementi di prova in ordine ai reati previsti nel presente
articolo e dall'articolo 416-quater del codice penale, procedono
all'infiltrazione nelle associazioni di cui al suddetto articolo 416-quater.
Per lo stesso motivo, i suddetti ufficiali di polizia giudiziaria possono
omettere o ritardare di compiere gli atti di rispettiva competenza, dandone
immediato avviso anche telefonico all'autorità giudiziaria.
8-ter. Le navi italiane da guerra o in servizio di polizia, che incontrino
in mare territoriale o in altro mare una nave nazionale ovvero altra
imbarcazione che si sospetta essere adibita al trasporto di stranieri
clandestini, possono fermarla, sottoporla a visita e a perquisizione,
sequestrarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più
vicino in cui risieda una autorità consolare.
8-quater. I poteri di cui al comma 8-ter possono esplicarsi su navi ovvero
altre imbarcazioni non nazionali nelle acque territoriali, e, al di fuori di
queste, nei limiti consentiti dalle norme dell'ordinamento nazionale, dal
codice penale militare di pace, laddove ne ricorrano gli estremi, e da
accordi bilaterali o internazionali.
8-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater si applicano,
in quanto compatibili, anche agli aeromobili".
7. Dopo l'art. 12 del testo unico è inserito il seguente:
"Art. 12 -bis (destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di
operazioni contro l'immigrazione clandestina). 1. I beni mobili iscritti in
pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili,
sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria di contrasto
all'immigrazione clandestina, sono affidati dall'autorità giudiziaria in
custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri
organi dello Stato o di altri enti pubblici non economici, per finalità di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni ed all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico
dell'ufficio o comando cui i beni sono assegnati.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento o custodia
giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini
della loro rottamazione mediante distruzione, sulla base di apposite
convenzioni, che possono essere stipulate anche in deroga sulla contabilità
generale dello Stato.
4. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si
sia proceduto alla rottamazione all'avente diritto è corrisposta una
indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni
specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.
5. I beni immobili di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli
organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non
presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del
comma 3.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della giustizia, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n, 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente
articolo".*
· L'art. 12-bis del testo unico, introdotto dal comma 7 dell'art. 6
del progetto, riproduce analoga disposizione prevista dall'art. 1 della
legge n. 92 del 2001 (anticontrabbando)
Art. 8
(Espulsione amministrativa)
1. Al primo periodo del comma 3 dell'art. 13 del testo unico sono
aggiunte le seguenti parole: "Immediatamente esecutivo, anche se sottoposto
a gravame o impugnativa da parte dell'interessato".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 13 del testo unico è
sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall'art. 6 in ordine ai
casi in cui l'espulsione deve essere ordinata direttamente dall'autorità
giudiziaria, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale,
l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta a meno che sussistano
inderogabili esigenze processuali".
3. Il comma 4 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica. Qualora, ai fini dell'espulsione, sia
necessario accertare le generalità dello straniero, questi viene trattenuto
nel più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza".
4. I commi 5 e 6 dell'art. 13 del testo unico sono abrogati.
5. Il comma 8 dell'art. 13 del testo unico è sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il
ricorso al pretore. Il termine è di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il ricorso è presentato al pretore dell'ultima
dimora conosciuta dello straniero. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso,
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può
essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato per il tramite
della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche
o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano
l'inoltro all'autorità giudiziaria, Lo straniero è ammesso all'assistenza
legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura
speciale rilasciata dall'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso
al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
nonché ove necessario, da un interprete".
6. I commi 9 e 10 dell'art. 13 del testo unico sono abrogati:
Art. 9
(Esecuzione dell'espulsione)
1. Il comma 3 dell'art. 14 del testo unico è sostituito dal seguente:
"3. Il provvedimento del questore comporta la permanenza nel centro per un
periodo complessivo massimo di sessanta giorni. Il questore può prorogare il
termine sino ad un massimo di ulteriori venti giorni, qualora sia imminente
l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento, ovvero
qualora la proroga si renda necessaria per il completamento
dell'identificazione dello straniero. Contro i provvedimenti del questore è
ammesso ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione della
misura".
2. I commi 4, 5 e 6 dell'art. 14 del testo unico sono abrogati.
3. Dopo il comma 9 dell'art. 14 del testo unico è aggiunto il seguente:
"9-bis. In accordo con quanto previsto dal presente articolo, e nell'ambito
delle proprie specifiche attribuzioni, il ministro dell'Interno, di concerto
con i Ministri degli Affari Esteri e del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, promuova la conclusione di accordi internazionali
con Stati esteri non appartenenti all'Unione Europea, finalizzati a
realizzare centri di permanenza ed assistenza temporanea entro il territorio
di questi ultimi".
Art. 10
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. Dopo il comma 4 dell'art.21 del testo unico sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il decreto annuale deve altresì essere predisposto in base ai dati
sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e
comuni, elaborati dalle locali camere di commercio, industria, agricoltura e
artigianato, e da queste trasmessi al Ministero dell'Interno ed al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di febbraio di ciascun
anno.
4.ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale si deve, altresì,
tenere conto dei livelli della distribuzione delle presenze degli
extracomunitari nelle aree dello Stato, al fine di evitare squilibri di
concentrazione. Il decreto annuale, in particolare, deve prevedere la
distribuzione dei nuovi ingressi sul territorio in base ai seguenti criteri:
a) per quanto riguarda i comuni, il decreto annuale deve precludere
incrementi delle presenze degli extracomunitari di una medesima area
geografica di provenienza superiori al 2 per cento del totale degli
extracomunitari appartenenti alla stessa area, già soggiornanti nel comune;
b) b) per quanto riguarda le regioni, il decreto annuale deve precludere
incrementi delle presenze di extracomunitari superiori al 5 per cento del
totale degli extracomunitari già soggiornanti nella regione.
4-quater. Se le presenze di extracomunitari eccedono le percentuali fissate
dal comma 4-ter, gli ingressi di extracomunitari nelle regioni e nei comuni
ove si verifica l'eccedenza restano bloccati sino a che tali percentuali non
risultino ristabilite.
4-quinquies, Al fine dell'attuazione dei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater il
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, istituisce l'ufficio per la rilevazione statistica della
presenza e della distribuzione dei lavoratori extracomunitari in Italia. I
decreti di cui all'art. 3 comma 4, stabiliscono quale percentuale dei flussi
di ingresso possa concentrarsi nelle varie regioni italiane, nelle province
e nei principali comuni".
2. Dopo il comma 6 dell'art. 21 del testo unico sono inseriti i
seguenti:
"6-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente promuove la
predisposizione di progetti integrati per l'inseriemento dei lavoratori
extracomunitari in Itali, quali, in particolare, progetti che prevedano
l'utilizzo dei lavoratori extracomunitari per finalità di tutela ecologica
del territorio italiano.
6-ter: Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la regioni
e gli enti locali interessati può altresì approvare domande di enti pubblici
e privati anche consorziati tra loro, che richiedano di predisporre progetti
analoghi a quelli indicati dal comma 6-bis.
Art. 11
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)
1. Il comma 5 dell'articolo 22 del testo unico è sostituito dal
seguente:
"5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e
non oltre sei mesi dalla data del rilascio: A tal fine, il datore di lavoro
trasmette al Ministro degli Affari esteri la proposta di contratto di
soggiorno, comprensivo dell'accollo per lo stesso datore di lavoro delle
spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza. Gli uffici
consolari, ricevuta la proposta di contratto di soggiorno, attestano
l'avvenuta stipulazione del contratto da parte dello straniero,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 del presente testo unico. Il
Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, individua le procedure di coordinamento tra gli uffici
periferici del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici
consolari".
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 22 del testo unico è inserito il
seguente:
"8-bis. Il decreto annuale di cui all'articolo 21 è predisposto tenendo
conto del numero dei permessi rilasciati ai sensi del presente articolo".
3. Al comma 9 dell'articolo 22 del testo unico, le parole : "per un
periodo non inferiore ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "per un
periodo non superiore a sei mesi".
4. Al comma 10 dell'articolo 22 del testo unico, le parole:"con
l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire
sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da sei mesi
a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 50 milioni. E' altresì
disposto il sequestro temporaneo per quindici giorni dell'esercizio di
impresa".
Art. 12
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del testo unico sono inseriti i
seguenti:
"2-bis. Chi intende farsi garante, all'atto della presentazione della
domanda, e conformemente alle modalità indicate dal regolamento di
attuazione del presente testo unico, deve dimostrare di essere in regola con
le leggi ed i regolamenti che disciplinano il soggiorno degli
extracomunitari in Italia.
"2-ter. Il rilascio dell'autorizzazione e del conseguente visto di
ingresso è subordinato al deposito, da parte del garante, di apposita
cauzione pari a lire 10 milioni presso un istituto di credito allo scopo
autorizzato. Se il soggetto garantito viola le norme che disciplinano il
soggiorno degli extracomunitari in Italia, lo Stato ha diritto di incamerare
la cauzione, fatti salvi i diritti di difesa del garante".
Ovvero, in alternativa all'art. 12
Art. 12
L'articolo 23 del testo unico è abrogato.
Art. 13
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del testo unico è aggiunto il
seguente:
"7-bis. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore
extracomunitario titolare di un contratto di soggiorno per lavoro autonomo
che produca, commerci o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca
del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di
espulsione amministrativa di cui all'articolo 13"
Art. 13
(Ricongiungimento familiare)
1. L'articolo 29 del testo unico è abrogato.
2. All'articolo 30, comma 1, del testo unico, la lettera a) è abrogata.
3.All'articolo 30 del testo unico il comma 3 è abrogato.
5. All'articolo 30, comma 6, del testo unico, le parole: "del nulla osta
al ricongiungimento familiare e" sono soppresse.
Art. 15
(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è
soppresso.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è inserito il
seguente:
"1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli
extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico, e
delle leggi e regolamenti vigenti in materia".
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 40 del testo unico sono inseriti i
seguenti:
"5-bis. La distribuzione dei centri di accoglienza sul territorio deve
rispettare le esigenze di distribuzione demografica degli extracomunitari di
cui all'articolo 21.
5-ter. L'accesso ai centri di accoglienza è riservato agli extracomunitari
che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano l'ingresso
ed il soggiorno in Italia degli stranieri".
Art. 16
(Disposizioni penali)
1. Dopo l'articolo 416-ter del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 416-quater
(Associazione per delinquere finalizzata all'organizzazione ed allo
sfruttamento dell'immigrazione clandestina)
Si applica la pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis a chi fa
parte di un'associazione finalizzata all'organizzazione ed allo sfruttamento
dell'immigrazione clandestina.
Coloro che promuovono ovvero dirigono l'associazione sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
Se l'associazione è armata, si applica la pena della reclusione da quattro a
dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei
casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di
armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".
Art. 17
(Copertura finanziaria)
1. Alla copertura delle spese derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero, salvo reintegro finanziario con i minori costi e con le maggiori
entrate prodotti dallo sviluppo indotto dall'attuazione della presente
legge.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.