Dal sito de La Padania 9 agosto 2001

 

 

STRANIERI IL NUOVO DECRETO

Nota di sintesi dei principali contenuti innovativi rispetto alla legislazione vigente

Art. 1 - COOPERAZIONE CON STATI STRANIERI
Si prevede la deducibilità dalle imposte delle erogazioni liberali effettuate in Paesi non Ocse.
È poi prevista la revisione immediata dei programmi di aiuto nei confronti dei Paesi che non realizzano misure di contrasto alla criminalità che sfrutta l’immigrazione clandestina.

 

Art. 2 - COMITATO PER IL COORDINAMENTO E IL MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO
Si istituisce tale comitato, presieduto dal presidente del Consiglio o, su sua delega, dal ministro dell’Interno.

 

Art. 3 - POLITICHE MIGRATORIE
Il decreto annuale sui flussi viene emanato entro il 31 dicembre antecedente all’anno di riferimento. Possibilità di aggiornamento in corso d’anno.

 

Art. 4 - PERMESSO DI SOGGIORNO E CONTRATTO DI SOGGIORNO
È consentito il soggiorno agli stranieri muniti di permessi di soggiorno rilasciati dopo la stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Il permesso ha la durata del contratto e comunque: non superiore a un anno per il lavoro subordinato a tempo determinato e non superiore a due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo non può avere durata superiore a due anni.
Presso le rappresentanze diplomatiche italiane è istituito il ruolo di immigrazione, cui sono iscritti coloro che hanno sottoscritto il contratto di soggiorno. A costoro è attribuito il codice fiscale.
Il permesso di soggiorno è rilasciato in carta magnetica.
Come norma transitoria, si prevede che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, possono stipulare il contratto di soggiorno gli stranieri che abbiano presentato domanda di lavoro in base al decreto-flussi 1998 o che abbiano ottenuto nell’ultimo quinquennio un permesso per lavoro.

 

Art. 5 - FACOLTÀ INERENTI IL SOGGIORNO
Si applica l’obbligo di stipula del contratto di lavoro anche a chi chiede di convertire il permesso di soggiorno ottenuto per altri motivi in permesso per causa di lavoro.

 

Art. 6 - SANZIONI PER L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL’OSPITANTE E DEL DATORE DI LAVORO
Si introduce una sanzione pecuniaria per il caso di mancata comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.

 

Art. 7 - CARTA DI SOGGIORNO
È portato da cinque a otto anni di soggiorno il termine per richiedere la carta di soggiorno.

 

Art. 8 - POTENZIAMENTO E COORDINAMENTO DEI CONTROLLI DI FRONTIERA
Si prevede un coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre.

 

Art. 9 - DISPOSIZIONI PENALI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE
Si introduce il reato di transito di clandestini in altri Paesi (comma 1).
Si prevede che il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina costituisce un’autonoma fattispecie di reato. A chi commette tale reato si applica il regime del “carcere duro” come per i mafiosi.
È introdotta la possibilità per navi militari o in servizio di polizia di fermare le imbarcazioni sospette.

 

Art. 10 - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA
L’immediata esecutività dell’espulsione diventa la regola. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, per l’espulsione è richiesto il nulla osta del giudice, che lo può negare solo per inderogabili esigenze processuali, valutate anche in relazione agli interessi della persona offesa. In tal caso l’espulsione è sospesa finché il giudice non comunichi la cessazione delle esigenze processuali. Trascorsi quindici giorni dalla richiesta di nulla osta, scatta il silenzio-assenso. In attesa della decisione, lo straniero può essere trattenuto presso un centro di permanenza temporanea.
L’espulsione è sempre eseguita con accompagnamento alla frontiera, ad eccezione del caso in cui sia scaduto il permesso di soggiorno da più di 60 giorni e lo straniero non ne abbia chiesto il rinnovo. In tale evenienza, vi è l’intimazione a lasciare il territorio ed è possibile trattenere lo straniero in un centro di permanenza.
Avverso il provvedimento di espulsione è possibile presentare ricorso al tribunale, entro 60 giorni. Il ricorso è presentato anche tramite le autorità diplomatiche italiane presenti nel Paese dello straniero.
Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato per un periodo di 10 anni (adesso sono 5 anni), salvo che il tribunale stabilisca diversamente e comunque per non meno di 3 anni.
In caso di trasgressione, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni (adesso è previsto l’arresto da 2 a 6 mesi); sono previsti l’arresto obbligatorio, il rito direttissimo e l’espulsione coattiva.

 

Art. 11 - ESECUZIONE DELL’ESPULSIONE
Viene portato a 60 giorni (dai 30 attuali) il periodo massimo di permanenza dello straniero nei centri di accoglienza.
Trascorso tale periodo senza che sia stato possibile procedere all’espulsione o al respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro 5 giorni. In caso di violazione dell’ordine è prevista la reclusione da 1 a 4 anni e l’espulsione coattiva con accompagnamento alla frontiera.

 

Art. 12 - DETERMINAZIONE DEI FLUSSI D’INGRESSO
Il decreto sui flussi deve essere predisposto sulla base dell’effettiva richiesta di lavoro, suddivisa per regioni, province e comuni.

 

Art. 13 - LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO E LAVORO AUTONOMO
Si introduce una nuova procedura per l’assunzione di lavoratori immigrati, dipendenti o stagionali o da impegnare nell’assistenza domestica o domiciliare. Il datore di lavoro avanza richiesta nominativa all’Ufficio territoriale del governo (Utg) oppure il nulla osta al lavoro di persone iscritte nelle liste previste da intese bilaterali con gli Stati di provenienza. Il datore di lavoro deve presentare documentazione sulla situazione alloggiativi per lo straniero. La prefettura - fatte le necessarie verifiche - rilascia nulla osta, che ha validità massima di sei mesi. Il datore di lavoro può presentare allora la proposta di contratto di soggiorno, con cui si accolla le spese di ritorno nel proprio Paese del lavoratore straniero. L’Utg trasmette la documentazione agli uffici consolari che, fatte le necessarie verifiche presso l’autorità di polizia locale, rilascia il visto d’ingresso. Entro 8 giorni lo straniero si deve recare presso l’Utg per firmare il contratto.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore straniero del permesso di soggiorno. Lo straniero è iscritto nelle liste di collocamento per un periodo massimo di sei mesi (adesso si prevede un periodo non inferiore a un anno).
Il datore di lavoro che impiega un lavoratore privo di regolare permesso è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni (adesso è previsto l’arresto da tre mesi a un anno) e la multa di 5 milioni per ogni irregolare impiegato (adesso è prevista l’ammenda complessiva da 2 a 6 milioni)*.

* È stato richiesto al ministero dell’Interno di prevedere anche la possibilità di stipula del contratto presso le sedi diplomatiche all’estero.

 

Art. 14 - PRESENTAZIONE DI GARANZIA PER L’ACCESSO AL LAVORO
È abrogato l’art. 23 del testo unico, sulle c.d. sponsorizzazioni.

 

Art. 15 - INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO
È revocato il permesso di soggiorno ed è previsto l’accompagnamento coattivo alla frontiera per chi produce, commercia o distribuisce prodotti falsi o contraffatti.

 

Art. 16 - RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
La possibilità del ricongiungimento è limitata al coniuge e ai figli minori (escluso il ricongiungimento con genitori a carico e parenti entro il terzo grado).

 

Art. 17 - CENTRI DI ACCOGLIENZA E ACCESSO ALL’ABITAZIONE
L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri in regola.

 

Art. 18 - AGGIORNAMENTI NORMATIVI
Modifiche di coordinamento.

 

Art. 19 - AMPLIAMENTO DELL’ORGANICO DELLA POLIZIA DI STATO
Si aumenta di 1.500 unità complessive l’organico della Polizia.

 

Artt. 20-21 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Si prevede una disciplina a stralcio della normativa in materia di asilo, in base a cui: si vogliono evitare richieste di asilo volte esclusivamente ad aggirare l’obbligo di lasciare il territorio nazionale; si prevede quindi una procedura accelerata per l’esame delle richieste di asilo; si stabilisce - in casi tassativamente indicati - l’obbligo di permanenza dei richiedenti asilo in centri di permanenza temporanea; si attribuisce il potere di decidere sulle richieste alle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato; avverso le decisioni delle Commissioni è possibile il ricorso al tribunale.

 

Art. 22 - NORME FINALI E FINANZIARIE
Le norme non sono al momento indicate. Si sottolinea il rilievo delle norme finanziarie. Da una prima stima del ministero dell’Interno, il provvedimento determinerebbe le seguenti maggiori spese:
- realizzazione delle nuove strutture di accoglienza: 180 mld (80 mld nel 2002 e 10 mld nel 2003);
- costi di gestione a regime, per il trattamento degli stranieri: 105 mld annui (si calcolano 11 mld nel 2002, per 3 nuovi centri, e 56 mld nel 2003);
- maggiori spese di personale, 146 mld.