La situazione delle proposte di direttiva, ad oggi, è la seguente:
Proposta di direttiva relativa alle norme
minime riguardanti la procedura di concessione e di revoca dello status di
rifugiato. (27-25/a-77)
Scopo della proposta di direttiva è quello di dettare uno standard minimo procedurale fra gli Stati membri al fine di evitare che i richiedenti asilo scelgano uno Stato più che un altro per porre la domanda di asilo.
Il diritto di asilo nel nostro Paese è regolato ancora dall’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (cd. legge Martelli) e le “norme minime” contenute nella proposta di direttiva non creano problemi di recepimento: bisognerà solo adeguare la futura normativa nazionale a quanto sarà deciso a livello comunitario.
Nel corso dell’ultima riunione (18 giugno) la delegazione italiana è intervenuta, con un “documento di seduta” al fine di modificare il testo proposto dalla Commissione nel senso di far prevalere il regime nazionale di trattenimento nei Centri di Permanenza dei clandestini o irregolari che presentino una domanda di asilo solo dopo l’inizio di un procedimento di allontanamento dal territorio nazionale.
La proposta, condivisa in particolar modo dal Lussemburgo, dalla Grecia dalla Gran Bretagna è stata prese in considerazione dalla Commissione che riproporrà un nuovo testo dell’articolato.
La Direttiva in argomento, però, essendo molto tecnica, trova l’ostilità di numerosi Paesi, molto restii a mutare l’impianto normativo nazionale. Il Belgio, presidente di turno dell’Unione nel secondo semestre 2001 ha già annunciato che concentrerà i suoi sforzi sulla proposta di direttiva contenente “norme minime di accoglienza” che incontra meno ostacoli per l’approvazione.
Proposta di Direttiva del Consiglio sulle
norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati. (27-25/A78)
La Direttiva, approvata durante il Consiglio GAI del 28 maggio 2001, mira a regolare una procedura comune dell’Unione in caso di afflusso massiccio di sfollati come si verificò nel 1999 durante il conflitto nel Kosovo.
Verrà pubblicata a settembre sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
In estrema sintesi, la Direttiva stabilisce che, in caso di afflusso massiccio di sfollati o di piani di evacuazione di aree interessate a conflitti, il Consiglio Europeo, stabilisce, con una procedura di urgenza e a maggioranza qualificata la concessione della protezione temporanea e, con il sistema del doppio consenso (dello sfollato e dello Stato) la ripartizione degli stessi fra gli Stati membri, nonchè le misure economiche per il loro sostentamento.
Incide direttamente sull’articolo 20 del Testo Unico sull’immigrazione.
Proposta di Direttiva relativa al
ricongiungimento familiare (5010-2/A 41).
Riveste una grande importanza perché indica a quali familiari si estende il diritto al ricongiungimento. Mentre per la famiglia nucleare non ci sono divergenze fra gli Stati membri, esistono difformità di vedute sugli altri parenti od affini ai quali estendere questo diritto: dal coniuge di fatto agli ascendenti diretti, dai figli del coniuge ricongiunto ai parenti meno prossimi. Il dibattito, portato fino al Comitato Strategico ed al COREPER e rinviato al Gruppo proprio per le divergenze suaccennate non è di poco conto. In sistemi come quello italiano, i ricongiungimenti familiari, pur dando diritto ad un permesso di soggiorno esteso al lavoro, non vengono computati nelle quote programmate di ingresso pur ascendendo a _______ nel 2000. Restringendo od allargando il diritto al ricongiungimento si allarga o si restringe, e di molto, il numero di lavoratori ammessi sul territorio
Proposta di direttiva recante norme
minime di accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (27-25/A88)
La proposta è complementare a quella sulle procedure per la concessione e revoca dello status di rifugiato e ad essa ripetutamente si richiama. E’ stata accolta con più favore dagli Stati membri, per cui il Belgio, presidente di turno dell’Unione, sta cercando di portare rapidamente a termine la discussione, “rimettendo nel cassetto” la direttiva sulle procedure che, comunque, dovrà essere approvata prima di questa proprio per i continui richiami.
Nel complesso non pone particolari problemi per il nostro Paese, salvo un notevole esborso economico per le misure di assistenza ai richiedenti asilo, particolarmente pregnanti.
Direttiva del Consiglio che integra le
disposizioni dell’art. 26 della Convenzione di Schengen (sanzioni ai
vettori) approvata (5010/A-68).
Approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Si tratta di un aggravio di pene, soprattutto economiche, per i vettori che non adempiono ai controlli sui documenti dei passeggeri previsti dall’articolo 26 della Convenzione di Schengen.
Si tratta ora di recepirla nell’ordinamento nazionale, probabilmente con la legge comunitaria.
Direttiva del Consiglio sul
riconoscimento reciproche delle decisioni di allontanamento dei cittadini del
Paesi Terzi . Approvata. (27-25/A-89)
Direttiva del Consiglio relativa alle
condizioni alle quali i cittadini dei Paesi terzi possono circolare liberamente
all’interno del territorio degli Stati membri (52-11/A-12)
La discussione non è ancora iniziata. Si tratta di stabilire regole comuni per la circolazione e lo stabilimento di cittadini extracomunitari che abbiano ottenuto un permesso di soggiorno in uno degli Stati Membri.
Direttiva sulle condizioni di
ingresso e soggiorno di cittadini
di Paesi terzi per lavoro
(52-2/A6)
La discussione non è ancora iniziata. Si tratta di stabilire regole comuni per l’ingresso per lavoro negli Stati membri di cittadini non appartenenti all’Unione Europea. Va notato come il testo della proposta di direttiva appare molto rigido ponendo molteplici vincoli all’ingresso per lavoro e si discosta alquanto dalla “Comunicazione” sull’immigrazione della Commissione del _____ che, al contrario, auspicava la massima flessibilità per le procedure di ingresso.
Direttiva sul diritto dei cittadini
comunitari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio
dell’Unione Europea. (5010-2 A -69)
La discussione non è ancora iniziata. Si tratta di un “Testo Unico” che raccoglie, armonizzandole, tutte le direttive fin ora emanate in materia.
Direttiva del Consiglio relativa allo
status di cittadini di Paesi terzi residenti di lungo periodo (27-25/a87)
La discussione non è ancora iniziata. La proposta di direttiva affronta il problema dell’armonizzazione delle disposizioni nazionali per la circolazione e lo stabilimento dei cittadini extracomunitari che risiedano stabilmente in uno degli Stati membri.
Proposta di regolamento del Consiglio che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione per l’esame di una
domanda di asilo presentata in uno degli stati membri da un cittadino di un
paese terzo. [Dublino 2] 50110-2/A
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Documento della massima importanza, destinato a modificare la Convezione di Dublino. SI ricorda che, per detta Convenzione, in linea generale un richiedente asilo intenzionato ad andare in Germania, per il solo fatto di esser transitato per l’Italia, rende quest’ultimo Paese competente per l’istruttoria e la concessione dello status di rifugiato.
Articolo 63 (ex articolo 73 K)
Il Consiglio, deliberando secondo la
procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di
cinque anni dall'entrata in vigore del
trattato di Amsterdam adotta:
1)misure in materia di asilo, a norma della
Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967,
relativo allo status dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti, nei
seguenti settori:
a)
criteri e
meccanismi per determinare quale Stato membro . competente per l'esame della
domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli
Stati membri,
b)
norme minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri,
c)
norme minime
relative all'attribuzione della qualifica di rifugiato a cittadini di paesi
d)
terzi,
e)
norme minime
sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o la
f)
revoca dello
status di rifugiato;
2)misure applicabili ai rifugiati ed agli
sfollati nei seguenti settori:
a)
norme minime
per assicurare protezione temporanea agli sfollati di paesi terzi che non
possono ritornare nel paese di origine e per le persone che altrimenti necessitano
di protezione internazionale,
b)
promozione di
un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli
sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;
3)misure in materia di politica
dell'immigrazione nei seguenti settori:
a)
condizioni di
ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli
Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi
quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare,
b)
immigrazione
e soggiorno irregolari, compreso il rimpatrio delle persone in soggiorno
irregolare;
4) misure che definiscono con quali diritti
e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in
uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri.
Le misure adottate dal Consiglio a norma
dei punti 3 e 4 non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca, nei
settori in questione, disposizioni nazionali compatibili con il presente
trattato e con gli accordi internazionali.
Alle misure da adottare a norma del punto 2, lettera b), del punto 3, lettera a), e del punto 4 non si applica il suddetto periodo di cinque anni.