TITOLO
I
Princìpi
generali
Articolo
1
Ambito
di applicazione.
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
1.
Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati
come stranieri.
2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli,
e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali
più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono princìpi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica.
5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge 6 marzo 1998, n. 40.
7.
Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
Diritti e doveri dello straniero.
(legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30
dicembre 1986, n. 943, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera
o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona
umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali
in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente
riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al
cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il
presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di
reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le
modalità previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della
convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile
1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa
alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta
parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei
provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti
sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue
francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti
e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi
ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia
e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero
presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del
Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni
pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria,
l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno
l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di
attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del
Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto
ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà
personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori,
di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero
ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale
rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano
essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla
predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una
domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di
protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le
finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni
giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a
speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine.
9. Lo straniero
presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli
obblighi previsti dalla normativa vigente.
Articolo 2-bis
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
dell’attuazione)
1. È istituito un Comitato
per il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione del presente testo
unico.
2. Il Comitato è presieduto
dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro
dell'interno, ed è composto dai Ministri degli affari esteri,
dell’economia e finanze, del lavoro della salute e delle politiche
sociali, della sanità, dell'industria, delle attività produttive,
della giustizia, dell’istruzione, dell’università e della
ricerca scientifica, delle politiche comunitarie e degli affari regionali
3. Per l'istruttoria delle questioni
di competenza del Comitato è istituito un gruppo tecnico coordinato dal
Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del
ministero dell’interno e composto da rappresentanti dei ministeri di cui
al comma 2; alle riunioni, in
relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche
rappresentanti delle altre amministrazioni interessate all'attuazione del presente
testo unico. Le funzioni di segreteria e supporto amministrative sono svolte
dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del
ministero dell’interno».
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie
locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla
politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che
è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è
emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della
Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una
relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del
documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e
gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli Stati
membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le
istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di
svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi
con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere
economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio
dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri
generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato,
delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari,
l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali
delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e
prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di
origine.
4. Con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni
parlamentari, sono definite annualmente, entro il termine del 31 dicembre
dell’anno precedente a quello al quale si riferisce il decreto stesso, sulla base dei criteri e
delle altre indicazioni del Documento programmatico di cui al comma 1, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo,
tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo 20. Qualora se ne
ravvisi la necessità, ulteriori decreti potranno essere emanati durante
l’anno.
I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione
annuale, non si fa luogo al rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno, fatto salvo quanto previsto agli articoli 20, 23, 27, 28, 30 e 36.
5.
Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni,
le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti
concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di
fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare
riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede
all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli
enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli
interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i
trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell’ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le
attività di raccolta di
dati a fini statistici sul
fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche
amministrazioni interessate alle politiche migratorie. [1]
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del
presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è
predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6
marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i
decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al
comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro trenta giorni.
Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
TITOLO II
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
l'allontanamento dal territorio dello Stato
Capo I - Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
Ingresso nel territorio dello Stato.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è
consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può
avvenire, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di
forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente
istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di
stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto
di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri
i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
Il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con
provvedimento scritto e motivato che deve essere comunicato all'interessato
unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a
lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per
lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini
del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorità di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a
specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio
territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea
documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno,
nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per
la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza
sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla
base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo
3, comma 1. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non
soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe
previsti nei suddetti accordi.
4. L'ingresso in Italia può essere
consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e
per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di
un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche
i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi
internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme
comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone
tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni
opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui
cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi
derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello
Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano
ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto
di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche
in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini
del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico,
di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato al
rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il
regolamento di attuazione.
Articolo 5
Permesso di soggiorno e contratto di soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del
presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore
della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal
suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le
attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il
regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di
rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia,
di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di
ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno è
quella prevista dal visto d'ingresso salvo quanto stabilito dal comma 3-bis,, nei limiti stabiliti
dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e
turismo;
b) superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il
permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi
pluriennali;
c) superiore alle necessità specificatamente
documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal
regolamento di attuazione.
“3-bis. Possono altresì soggiornare
nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi
dell’articolo 4 , che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno rilasciati a seguito della stipula di un contratto di soggiorno per
lavoro. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella
prevista dal contratto di soggiorno. Il contratto di soggiorno per lavoro
è sottoscritto in base a quanto previsto dal successivo art. 22 presso
la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell aprovincia preso la quale
risiede il datore di lavoro secondo le modalità previste nel regolamento
di attuazione:
a)
in
relazione ad un lavoro stagionale con durata non superiore a nove mesi;
b) in relazione ad un
lavoro subordinato a tempo determinato con durata pari a quella del contratto e
comunque non superiore ad un anno.
c) in relazione ad un
lavoro subordinato a tempo indeterminato con durata non superiore a due anni.
“3-ter. Possono inoltre soggiornare nel
territorio dello Stato gli Stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro
autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente
Rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall’articolo 26 del presente Testo Unico. Il permesso di
soggiorno non potrà avere validità superiore ad un periodo di due
anni.”
3-quater.
Presso le rappresentanze diplomatiche italiane sono istituiti i ruoli di
immigrazione cui è iscritto lo straniero che ha sottoscritto il
contratto di soggiorno o ottenuto il contratto di soggiorno o ottenuta la
certificazione per lavoro autonomo. A tutti i soggetti iscritti nei ruoli di
immigrazione è attribuito il codice fiscale italiano.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere
richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno novanta giorni prima della
scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico, nonchè
alla verifica dei carichi pendenti in caso di reingresso. Fatti salvi i diversi
termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella
stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso
è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di
irregolarità amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi
internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente
all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare
la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al
comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di
soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la
dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello
Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, e la carta di
soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati, mediante utilizzo di carte
magnetiche
con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro
dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l’adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno.
8-bis.
Chiunque rediga un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno falsi o ne altera di veri, ovvero redige documenti falsi o ne
alteri di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno,
è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20
milioni a 50 milioni di lire. La pena è aumentata se il fatto è
commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue
funzioni”.
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato,
rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata
presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di
soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso
da rilasciare in applicazione del presente testo unico.
Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno
1931, n. 773, artt. 144, comma 2°, e 148)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi
di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari per essere utilizzato anche
per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio
e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero il rilascio della
certificazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26
del presente Testo Unico da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo
competente per il luogo di residenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli
inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i
documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere
esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello
straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il
passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta
di soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a
lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della
identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto
a rilievi segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza,
quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti
comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte
legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel
territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi
militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato.
Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità
locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che
trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza
pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni
dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di
attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente
anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso
un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio
dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri
che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore
competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali
variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri
è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del
Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e
al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente.
Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio
ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume
per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la
proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel
territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro
quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle
generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli
estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano,
l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è
alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione
è dovuta.
3. Le violazioni
delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due
milioni.
Articolo 8
Disposizioni particolari.
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
1. Le disposizioni del presente capo non si
applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
Articolo 9
Carta di soggiorno.
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 7)
1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato da almeno otto anni, titolare di un permesso di
soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale
dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei
familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di
soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La
carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può essere
richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi
di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea
residente in Italia.
3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre
che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno
dei delitti di cui all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non
colposi, all'articolo 381 del codice di procedura penale, o pronunciata
sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la
riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il
questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna,
anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba
essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge,
è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della
carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta
di soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo
straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate
dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale,
esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia
con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio
1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di
soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi
motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso
appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (8),
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre
che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo
14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
Articolo 10
Respingimento.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri
che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla
frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli
stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato
sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito
dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono
stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico
soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno
straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque
respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello
che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello
straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle
dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello
status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per
motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista
l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono
registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.
Potenziamento e coordinamento dei controlli di
frontiera.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)
1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione
dei dati personali.
1.-bis
Il ministro dell’interno, sentito, se del caso, il Comitato nazionale per
l’ordine e la sicurezza pubblica emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì apposite
misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia
di controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in
materia di controlli sull’immigrazione ai sensi del Trattato di Schengen.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi
informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e
in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti
delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni
interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il
coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e
terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le
autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia,
di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e
sovrintendendo all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero
dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell’immigrazione clandestina. A tale
scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito
alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature
specificatamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali
e finanziarie definite dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di
beni, apparecchiature o servizi accessori fornite da altre amministrazioni, con
il Ministro competente.
5.
Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell’interno
predispone uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari
per l’acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari,
per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in
sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire
l’assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni,
apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono
adottati di concerto con il Ministro competente.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti
servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia
per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie
attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio
dello Stato, ovvero l’ingresso degli stranieri, presenti illegalmente
in Italia, nel territorio di un altro Stato, in violazione delle disposizioni
del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e
con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54
del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e
assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3.“Chiunque
compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente Testo
Unico al fine di lucro o in concorso con due o più persone utilizzando
servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti ovvero quando il
fatto riguarda l’ingresso di cinque o più persone è punito
con la pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa di lire trenta
milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in
violazione del presente testo unico.”
3-bis
“Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso
degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente Testo Unico al fine di reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero quando il fatto
riguarda l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al
fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da 5 a
quindici anni e con la multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di
cui è stato favorito l’ingresso in violazione delle norme del
presente Testo Unico.”
3-ter.
“Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3 e 3-bis si
applicano le disposizioni dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354.”
4. Nei casi previsti dai
commi 1 e 3 è obbligatorio
l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il
profitto o che ne costituiscono l’impiego, anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo
che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello
straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente
articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore
aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero
trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel
territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di
stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di un solo
degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per
ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è
disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa
italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di
trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689 .
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate
al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle
direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche
in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente
articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo
verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a
perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352,
commi 3 e 4 del codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso
di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione
e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria
procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in
attività di polizia ovvero ad altri organi dello
Stato o ad altri enti pubblici per
finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto
non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto
compatibili, le
disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. I beni acquisiti
dallo Stato, a seguito
di provvedimento definitivo
di confisca, sono, a
richiesta, assegnati all'Amministrazione o trasferiti all'Ente che ne abbiano avuto
l'uso ai sensi del comma 8, ovvero sono alienati. I
mezzi di trasporto che non sono assegnati o
trasferiti per le finalità
di cui al comma 8, non possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia
di gestione e destinazione dei
beni confiscati.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di
condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le
somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono
destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, rubrica “Sicurezza
pubblica”.
9-bis La nave italiana da guerra o in servizio
di polizia, che incontri in mare territoriale o in acque internazionali una
nave nazionale, anche da diporto che si ha fondato motivo di essere adibita al
trasporto di stranieri clandestini, può fermarla, sottoporla a visita e
a perquisizione, sequestrarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto
estero più vicino in cui risieda una autorità consolare italiana.
9-ter. I poteri
di cui al comma 9-bis possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque
territoriali o da accordi bilaterali o multilaterali.
9-quater.
Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano, in quanto
compatibile, anche agli aereomobili.
Espulsione amministrativa.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello
straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva
notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari
esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto
quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi
dell'articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello
Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da
più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con
decreto motivato, immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame da
parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento
penale, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla
osta all’autorità giudiziaria che può negarlo solo in
presenza
di inderogabili esigenze processuali valutate anche in relazione
all’interesse della persona offesa; In tal caso il provvediemento
è sospeso fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la
cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede
all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta
si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda
entro 15 giorni dalla richiesta. In attesa del nulla osta, il questore
può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza
ed assistenza temporanea. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il
nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai
sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale
misura non è applicata o è cessata, il questore può
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
4.
L’espulsione è sempre eseguita dal Questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al
successivo comma 5.
5. Nei confronti
dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il
permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di
sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione
contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. In tal caso il Questore può adottare la
misura dell’articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto
conto delle circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale,
familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che
quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento. .
6. soppresso.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di
cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato
unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una
traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in
lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può
essere presentato unicamente ricorso al pretore del luogo ove ha sede
l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è
di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale
incomposizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito
del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto
anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da
parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità
giudiziaria. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte
di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
dall’autorità consolare. Lo straniero è altresì
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di
un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice
nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo
29delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale nonchè, ove necessario, da un interprete..
9. abrogato
10. abrogato
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai
sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19,
lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero,
quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non può rientrare
nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con la reclusione da
uno a quattro anni. E’ obbligatorio l’arresto e si procede con rito
direttissimo. Con la sentenza di primo grado il giudice ordina
l’espulsione coattiva dello straniero.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un
periodo di dieci anni, salvo che il tribunale in composizione monocratica o il tribunale
amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai
commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non
inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e
tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio
dello Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si
applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di
essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare
la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8
miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
(Partecipazione dell'Amministrazione nei procedimenti in
camera di consiglio)
1. Se il ricorso di cui
all'articolo 13 è
tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto,
steso in calce al ricorso. Il
ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il
provvedimento del giudice è notificato, a
cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente
delegati. La stessa facoltà
può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo
14, comma 4.
3. Gli atti del
procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione
non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione. [3]
Esecuzione dell'espulsione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)
1. Quando non è possibile eseguire con
immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il
respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero,
accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o
nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero
per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il
questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente
necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più
vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con
modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno
rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2,
comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza
anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le
quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i
presupposti di cui all'articolo 13 ed al presente articolo, convalida il
provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche
in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. “La
convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
trenta giorni. Qualora sia
particolarmente difficoltoso l’accertamento dell’identità e
della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il
viaggio, il tribunale in composizione monoratica, su richiesta del questore,
può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale
termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento non appena
possibile, dandone comunicazione senza ritardo all’autorità giudiziaria”.
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un Centro d permanenza temporanea ovvero trascorsi i
termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione ovvero il
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
della Stato entro il termine di cinque giorni. Lo straniero che senza
giustificato motivo si è trattenuto nel territorio dello Stato in
violazione dell’ordine impartito dal Questore ai sensi del comma
precedente, è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è
nuovamente espulso con accompagnamento alla frontiera. E’ obbligatorio
l’arresto e si procede con rito direttissiomo. Al fine di assicurare
l’esecuzione dell’espulsione, il questore può disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 delpresente articolo.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di
cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso
non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si
allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la
misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo
alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che
esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono
attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno
adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal
presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree,
strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e
servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove
inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
Articolo 16
Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della
detenzione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna
per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero
che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2 e
nell’art. 14, comma 5-ter, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la
sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice
penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del
presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura
dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione è eseguita dal questore
anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di
cui all'articolo 13, comma 4.
Articolo 17
Diritto di difesa.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale
è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario
per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio
o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza.
L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o
del difensore.
Capo III - Disposizioni di carattere umanitario
Articolo 18
Soggiorno per motivi di protezione sociale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)
1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale,
ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti
locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua
incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su
proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della
stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per
consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed
integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,
sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni
ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed
attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo
straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la
individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso
comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed
integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite
le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma
a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali
dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso
regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la
capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale,
nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei
soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un
anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso
è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore
della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente
locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre
condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio,
nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di
lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla
scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un
rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o
rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo
indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere
altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora
il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni
dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del
giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che
ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi
durante la minore età, e già dato prova concreta di
partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo è
valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1998.
Articolo 19
Divieti di espulsione e di respingimento.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero
possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione.
2.
Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo
13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo
il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei
mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
Articolo 20
Misure straordinarie di accoglienza per eventi
eccezionali.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno,
per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente
interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione
temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo
unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri
naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti
all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un
Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione
delle misure adottate.
TITOLO III
Disciplina del lavoro
Articolo 21
Determinazione dei flussi di ingresso.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30
dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335,
art. 3, comma 13)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi
di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene
nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo
3, comma 4. Con tali decreti altresì assegnate in via preferenziale
quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati
alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia
di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità
nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di
provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro
subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o
servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori
devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e
modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle
indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione
e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul
numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti
nelle liste di collocamento.
4-bis. Il decreto o i decreti devono essere
altresì predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro
suddivisi per regioni, provincie e comuni, elaborati dall’anagrafe
annuale informatizzata istituita presso il ministero del lavoro e delle
politiche sociali di cui al successivo articolo 21 comma 7 il cui regolamento
di attuazione dovrà anche prevedere possibili forme di collaborazione con
altre strutture pubbliche e private.
5. Le intese o
accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori
stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro
subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate
dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni,
nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le
predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle
liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al
presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti
integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di
origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai
governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti
pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per
altri Paesi.
7. Il regolamento
di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale
informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei
lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con
l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo è
valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Articolo 22
Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30
dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3,
comma 13)
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai
fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano
presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore previa
esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio
della questura competente.
Articolo 23
Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 21)
abrogato
Articolo 24
Lavoro stagionale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornate in Italia, o le associazioni di categoria per conto
dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare
all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le
associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero,
la richiesta può essere effettuata nei confronti di una o più
persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può
avere la validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di
nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla
durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di
lavori di più breve periodo da svolgersi presso diversi datori di
lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato
le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro
in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per
motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono
stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con
gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei
lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni
possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non
inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per
assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e
dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue
dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri
privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso
sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22,
comma 10.
Articolo 25
Previdenza e assistenza per i lavoratori
stagionali.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)
1. In considerazione della durata limitata dei
contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme
di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori
di attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per
il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari
all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle
modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad
interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui
all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento
programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli
interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di
svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 11, concernenti il
trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata
da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori
che lasciano il territorio dello Stato. E' fatta salva la possibilità di
ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
Articolo 26
Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri
non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio
dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può
essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia
riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare
in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o
commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o
accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di
risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere
in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana
per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i
requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una
attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi
che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione
o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero
intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione
europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di
enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornati nel territorio
dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli
previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare,
accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti
i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e
del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo
straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro
autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce,
nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo
21. La rappresentanza Diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo
straniero la certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dal
presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5,
comma 3-ter, del presente Testo Unico, per la concessione del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo.
6. Le procedure
di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve
essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro
centottanta giorni dalla data del rilascio.
7-bis. La
condanna definitiva per alcuno dei rati previsti dalle disposizioni del Titolo
III, Capo III, Sezione II della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modifiche e integrazioni relativi alla tutela del diritto di autore e degli
articoli 473 e 474 del codice penale, comporta la revoca del permesso di
soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Articolo 27
Ingresso per lavoro in casi particolari.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30
dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui
agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari
modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei
visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per
ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di
rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di
attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale
del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società
italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre
lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati
a svolgere in Italia un incaricato accademico o un'attività retribuita
di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca
operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno
con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea
residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per
motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni
che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o
imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente
a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per
un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali
compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede
all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti
dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate
prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone
fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o
aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del
codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme
internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare
presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o
da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere
qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso
società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa
quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive
straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di
ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o
di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo
unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle
dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e
produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio
speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni
periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo
nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza.
L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale
artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre
mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I
lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa
subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di
attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo
competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le
procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal
presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate
attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene
altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi
internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori
stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o
di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori
frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con
gli Stati confinanti.
TITOLO IV
Diritto all'unità familiare e tutela dei
minori
Articolo 28
Diritto all'unità familiare.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare
l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è
riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non
inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo
ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o
di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.
1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del
regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità
familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con
carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo,
conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Articolo 29
Ricongiungimento familiare.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)
1. Lo straniero può chiedere il
ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati
fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione
che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) abrogato;
d) abrogato.
2. Ai fini del
ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18
anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai
figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero
che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al
seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale
il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi con il richiedente.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello
straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro
subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per
lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei
familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di
reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma
2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o
comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il
ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6,
è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore
regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro
un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di
disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della prescritta documentazione, è presentata alla
questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.
Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo,
emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla
osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del
nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della
copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi
previsti dal comma 5.
Articolo 30
Permesso di soggiorno per motivi familiari.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)
1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo
della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari
è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia
con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di
ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29,
ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad
altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio
dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea,
ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente
soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in
Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso
il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per
motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno
dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal
familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso
di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore
italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi
familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato
privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari
consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o
di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo
svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di
età per lo svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha
la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è
rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento
con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con
straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, è
rilasciata una carta di soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento
del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno,
al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno
può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo
svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità
amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato
può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale
provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può
disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del
procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra
tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato
in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Articolo 31
Disposizioni a favore dei minori.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)
1. Il figlio minore della straniero con questi
convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di
soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al
compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione
giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole
tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età
il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio
1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione
giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e
temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza
e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di
età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della
maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi
connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle
condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano,
può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo
di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente
testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i
gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del
familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in
Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o
consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba
essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è
adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.
Articolo 32
Disposizioni concernenti minori affidati al
compimento della maggiore età.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)
1. Al compimento della maggiore età, allo
straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui
all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di
soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo
23.
Comitato per i minori stranieri.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
1. Al fine di vigilare sulle modalità di
soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello
Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate
è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un
Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da
rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province
d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di
cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e
resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite:
a) le
regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri
in età superiore a sei
anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per
il rimpatrio dei medesimi;
b) le
modalità di
accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei
servizi sociali degli enti
locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del
ricongiungimento del minore con la
sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del
minore straniero non accompagnato
per le finalità di cui al
comma 2, è adottato dal Comitato di cui
al comma. Nel caso risulti
instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale,
l'autorità giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo
che
sussistano
inderogabili
esigenze processuali. [4]
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle
attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al
Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.
TITOLO V
Disposizioni in materia sanitaria, nonché di
istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale
Capo I - Disposizioni in materia sanitaria
Articolo 34
Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio
sanitario nazionale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio
sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di
diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo
contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale
e alla sua validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per
acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai
familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al
servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio
sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo
trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornate, non
rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad
assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità
mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo
italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante
iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a
carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere
corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di
importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul
reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero.
L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo
previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario
nazionale può essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari
di permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti
collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari,
adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi
della legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a
corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di
partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e
secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al
comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario
nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui
dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
Articolo 36
Ingresso e soggiorno per cure mediche.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche
in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di
ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati
devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana
prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la
durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto
deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile
delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal
regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in
Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di
convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio
o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da
chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio
di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito
nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del
Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.
Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono
rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una
durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è
rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
profilassi internazionale.
Capo II - Disposizioni in materia di istruzione e
diritto allo studio e professione
Articolo 37
Attività professionali.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia,
in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia
abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle
disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un
anno dalla data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo 1998, n. 40,
l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i
Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in
soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo
autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti
temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il
riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia
sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il
riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere
dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini,
Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in
conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato, è
garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i
cittadini italiani.
Articolo 38
Istruzione degli stranieri. Educazione
interculturale.
(Legge 6 marzo 1998. n. 40, art. 36)
(Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e
5)
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono
soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni
vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi,
di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio
è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche
mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento
della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le
differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del
rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale
fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività
interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al
comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di
una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le
associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari
dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una
programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni
con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione
nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida
per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il
titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli
studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo
dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di
lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione anche
nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali,
promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante
corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.
Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i
figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici
insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni
di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle
modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con
particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana
nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per
l'adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di
studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini
dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità
di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di
mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento
nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli
alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività
di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di
cui ai commi 4 e 5.
Articolo 39
Accesso ai corsi delle università.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)
1. In materia di accesso all'istruzione
universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è
assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino
italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei
limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte
al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui
all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di
cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 34, tenendo conto degli
orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di
una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con
gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché
organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono
disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il
conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di
studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di
copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione
di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello
studente straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di
soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di
attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero
titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi
agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo,
in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa
vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di
reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione
economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in
ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per
gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente
articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità
comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il
Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi
di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti
stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.
5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi
universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito
in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.
Capo III - Disposizioni in materia di alloggio e
assistenza sociale
Articolo 40
Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)
1. Le regioni, in
collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le
organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad
ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri
Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi
diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere
autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.
1-bis.
L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli
extracomunitari che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente articolo e delle
leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a
rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo
possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi
sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli
ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri
e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le
strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate
esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta
di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione
professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e
all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi
autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento
dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in
cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante
può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti
secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore
insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture
alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad
italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa
dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di
un alloggio ordinario in via definitiva.
5. Le regioni
concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali
pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di
loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per
almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta
soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo
umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e
comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo
sull'alloggio all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri
regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli
alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e
delle modalità previsti dalla legge regionale.
5-bis. L’accesso ai centri di accoglienza
è riservato agli extracomunitari che dimostrino di essere in regola con
le norme che disciplinano l’ingresso ed il soggiorno in Italia degli
stranieri.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e
gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di
collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità
con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai
servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da
ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione.
Articolo 41
Assistenza sociale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i
minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno,
sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze
e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i
sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti[i][5]
Misure di integrazione sociale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30
dicembre 1986, n. 943, art. 2)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni,
nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le
associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro
favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti
pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare
corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni
culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al
positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in
particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse
opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte
dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle
possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione
sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o
della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche
e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella
lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o
provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni
regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno
delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di
permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di
mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole
amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici,
nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione,
ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati
agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno
rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in
materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e
requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3.
Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo
scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le
iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo
esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito
delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di
attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente
testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni
degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del
collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6,
nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli
stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro
famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro
da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma
3 e rappresentanti delle
associazioni che svolgono attività particolarmente significative
nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci.
b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari
designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in
numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni
sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in
numero non inferiore a tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
dell'interno, di grazia e
giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarietà sociale e delle pari opportunità;
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno
dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), uno dall'
Unione delle province italiane
(UPI), e quattro dalla
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
g) due
rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in
numero non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta
è nominato un supplente.
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di
istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e
g), con competenza nelle loro materie loro attribuite dalla Costituzione e
dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le
modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma
4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi
4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita,
con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non
siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel
quale hanno sede i predetti organi.
Articolo 43
Discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)
1. Ai fini del presente capo, costituisce
discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti
una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il
colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le
pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di
compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di
parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo
politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita
pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di
pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica
necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti
nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia
o nazionali, lo discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni più
svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno
straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni
più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione,
all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e
socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto
in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od
omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente
intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in
ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali,
ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e
integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n.
108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro
appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una
confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione
indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri
che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad
una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una
determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti
non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si
applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei
confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati
membri dell'Unione europea presenti in Italia.
Articolo 44
Azione civile contro la discriminazione.
(Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42)
1. Quando il comportamento di un privato o della
pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi, il giudice però, su istanza di parte,
ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro
provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato,
anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di
domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza
all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i
provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con
decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso
fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé
entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un
termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del
decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca
i provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore è
ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo
comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il
giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del
danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del
pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma
6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la
sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della
razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della
confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto
anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi,
all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla
progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il
giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo
comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un
atto o una comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi
in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi
dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle
rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le
discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente
articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e
organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali
siano stati accordati benefìci ai sensi delle leggi vigenti dello Stato
o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è
immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che
abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni
finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano
il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del
responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e
con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai
fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del
fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza
legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi.
Articolo 45
Fondo nazionale per le politiche migratorie.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie; destinato al
finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46,
inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti
dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in lire 12.500 milioni per
l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni
per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono
altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente
disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi
dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la
presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la
revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni
adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali
relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con
particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente
testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali,
formative, informative, di integrazione e di promozione di pari
opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le
modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative
pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo,
compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del
programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non
successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal
gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre
1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di
cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore
del presente testo unico tale destinazione è disposta per l'intero
ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate
dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto
Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Commissione per le politiche di integrazione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari sociali è istituita la commissione per le
politiche di integrazione.
2. La commissione
ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di
riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle
politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di
interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a
quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione,
interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La commissione è composta da
rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per
le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro
e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione,
nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza
nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi
dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente
della commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo
esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori
ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati
a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di
altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di
esame. [7]
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono
determinati l'organizzazione della segreteria della commissione istituita
presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della
commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo
svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale
previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo
45, comma 1, la commissione può affidare l'effettuazione di studi e
ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori
mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente
della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale
necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la
commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti
pubblici, delle regioni e degli enti locali.
TITOLO VI
Articolo 47
Abrogazioni.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico, sono abrogati:
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n.
943, ad eccezione dell'art. 3;
c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto
1995, n. 335.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.
152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n.
943;
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del
decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre
1991, n. 390, restano soppresse le parole:
“, sempre che esistano trattati o accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la
Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le
diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in
via di sviluppo”.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni
ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18
giugno 1941, n. 773, delle leggi di sicurezza, approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
Articolo 48
Copertura finanziaria.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)
1. All'onere derivante dall'attuazione della legge
6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni
per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si
provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a
lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a
lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli
anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Disposizioni finali e transitorie
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)
1. Nella prima applicazione delle disposizioni
della legge 6 marzo 1998, n. 40, e del presente testo unico si provvede a
dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature
tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di
identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per
assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della
Direzione centrale della polizia criminale.
1-bis. Agli stranieri già presenti nel territorio
dello Stato anteriormente
all'entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40, in possesso dei
requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le
modalità e nei termini previsti dal medesimo
decreto, può essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi
ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli
ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4,
restano disciplinati secondo le
modalità ivi previste. In
mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio
dello Stato, si applicano le misure previste dal
presente testo unico.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma
1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle
risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa
ivi previsto.
2-bis. Per il
perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o
internate, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria adotta
modalità di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle già in atto
per le questure e si avvale delle procedure definite d’intesa con il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
[1]
Articolo modificato dal D.lgs. 13 aprile 1999, n.113
[2] Articolo modificato dal D.lgs. 19 ottobre 1998, n.380.
[3] Articolo modificato dal D.lgs. 13 aprile
1999, n.113.
[4] Articolo modificato dal D.lgs. 13 aprile
1999, n.113.
[5] ARTICOLO 19
DELLA LEGGE FINANZIARIA 2001
Legge
23 dicembre 2000, n. 388
"Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale
e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 - Supplemento
Ordinario n. 219
19. Ai sensi
dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno
sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in
base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle
condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano
titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali
l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri
che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad
un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18
giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni.
[6] Articolo modificato dal D.lgs. 13 aprile
1999, n.113
[7] Articolo modificato
dal D.lgs. 13 aprile 1999, n.113
[8] Articolo modificato dal D.lgs. 13 aprile
1999, n.113