Circolare del Ministero dell’Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per la polizia
stradale, ferroviaria, di frontiera e postale - 9 Aprile 2001
N. 300/C/2001/2081/A/12.229.28/1^DIV
OGGETTO: Minori stranieri non accompagnati.
Permesso di soggiorno per minore età, rilasciato ai sensi
dell’art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. 394/99.
Di
seguito alla nota N.300/C/2000/785/P/12.229.28 del 13 novembre scorso, con la
quale sono state date indicazioni in ordine al rilascio del permesso di
soggiorno di cui all'oggetto, si ritiene utile fornire ulteriori precisazioni
anche alla luce di intese intercorse con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali.
Lo
status di minore non accompagnato comporta prioritariamente
l'accertamento della identità del soggetto in questione da parte
dell'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la
collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine
del minore (art.5, comma 3, del DPCM 9 dicembre 1999, n.535).
Qualora,
sulla base delle informazioni raccolte, possa essere ipotizzata la condizione
di minore non accompagnato, le SS.LL. rilasceranno un permesso di soggiorno per
minore età ‑ secondo le indicazioni già fornite nella richiamata
nota ‑ segnalando il caso al Comitato per i Minori Stranieri.
lI
predetto Organismo, dopo aver interessato il Giudice Tutelare per la nomina di
un tutore provvisorio ai sensi degli artt.343 e ss. del Codice Civile,
provvederà, entro sessanta giorni:
a)
a verificare se si tratta realmente di minore non accompagnato (art 2, comma 2,
lettera e) del DPCM 535/99);
b)
ad avviare le indagini per il rintraccio dei familiari ed il rimpatrio
assistito (art.2, comma 2, 1ettere f) e g) del DPCM 535/99), dopo aver sentito
il Tribunale per i Minorenni circa eventuali provvedimenti giurisdizionali a
carico del minore, tali da impedirne il rimpatrio.
Nel
caso in cui le indagini per il rintraccio dei familiari risultassero positive,
il minore sarà rimpatriato e riaffidato alla famiglia ovvero, qualora
non fossero stati rintracciati parenti, alle autorità del Paese
d'origine.
Nell'ipotesi
in cui il rimpatrio non fosse realizzabile, qualsiasi valutazione in ordine ad
una permanenza più duratura del minore sul territorio nazionale spetta
unicamente al Comitato per i Minori Stranieri che, dopo aver esaminato, caso
per caso, tutta la documentazione in suo possesso, potrà formulare la
raccomandazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti per
l'affidamento del minore ai sensi dell'art.2 della legge 184/83, informando il
Giudice Tutelare e la Questura competenti.
In
tali circostanze le SS.LL. potranno procedere alla modifica, a richiesta dei
Servizi Sociali territoriali, del permesso di soggiorno per ''minore
età" in uno per "affidamento", previa esibizione del
provvedimento di convalida della competente autorità giudiziaria.
A
tale proposito, si rammenta che il permesso di soggiorno per affidamento, che
sia stato disposto ai sensi della legge 184/83, consente al minore non
accompagnato l’accesso allo studio e ad attività formative e, ove
sussistano i requisiti previsti dalla normativa italiana in materia di lavoro
minorile, anche al lavoro, consentendo, altresì, di ottenere, al
raggiungimento della maggiore età, un nuovo titolo di soggiorno per
motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo
(art.32 del D.L.vo 286/98).
Nel
confidare nella puntuale osservanza delle presenti disposizioni, si resta in
attesa di un cortese cenno di assicurazione, significando che la disciplina di
cui sopra è applicabile anche ai casi di minori già presenti sul
territorio.
Il
Direttore Centrale
Pansa