Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE
Servizio immigrazione e Polizia di Frontiera
N. 300.C/2001/300/A/6.5/1^ DIV.
Roma, 27 febbraio 2001
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
OGGETTO: Art. 5, comma 7, del D.P.R. 3 I Agosto1999, n°394 Vistingresso per familiare al seguito.
L'art. 5, comma 7, del D.P.R. 3 I agosto1999, n. 394 disciplina, com'è noto, il rilascio del visto
d'ingresso per familiare al seguito che può essere concesso, a norma dell'art. 29, comma 4, del D.L.vo
286/98,allo straniero che intenda entrare in Italia al seguito di un familiare straniero titolare di carta di
soggiorno o di visto per lavoro subordinato relativo a contratto non inferiore a un anno o per lavoro
autonomo non occasionale ovvero per studio o per motivi religiosi.
Tra i requisiti indicati dal citato art. 5, comma 7, figura, alla lettera b), il nulla osta alla questura, u file
anche ai finì dell'accertamento della disponibilità di un alloggio, a norma dell'art. 29, comma 3, lettera
a), del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b).
Tanto premesso, attesa la necessità di dare pratica attuazione alla norma sopraindicata, su conforme
parere del Ministero degli Affari Esteri, si è ritenuto indispensabile ricorrere, sulla base dei principi
generali, alla figura del procuratore che, per conto dell'interessato tuttora all'estero, ottenga - rilascio
di apposito nulla osta.
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A tal fine, l'interessato - e cioè il titolare del visto principale - dovrà rivolgere apposita istanza alla
questura del luogo dove andrà a risiedere, indicando i familiari in cui favore intende richiedere il visto
per "familiare al seguito" e conferendo, contestualmente, apposita delega a cittadino italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia per la produzione della documentazione indicata dall'art
5, comma 7, lettera b) del D.P.R. 394/99. L'istanza in questione, tradotta in lingua italiana, dovrà
essere sottoscritta davanti al funzionario della rappresentanza diplomatico-consolare che ne accerta
l'autenticità previa identificazione del richiedente.
Il delegato, nell'esibire la predetta istanza alla questura competente, dovrà, per conto dello straniero
che intende fare ingresso in Italia per i motivi di cui all'ari. 29, comma 4, del D.L.vo 286/98 con i
familiari al seguito, documentare:
- la disponibilità di un alloggio idoneo. A tal fine, dovrà produrre l'attestazione dell'ufficio comunale dalla
quale risulti che l'alloggio rientra nei parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla competente
Azienda unità sanitaria locale. Si rammenta che, a norma dell'ari 29, comma 3, lettera a) del D.L.vo
286/98, nell'ipotesi di ingresso al seguito di uno dei genitori di un figlio di età inferiore agli anni 14, si
prescinde dalla predeùa certificazione, essendo sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale
il minore effettivamente dimorerà. La formulazione letterale della norma induce, tuttavia, a restringere
il suo ambito di applicazione al solo caso in cui il cittadino extracomunitario che intende fare ingresso in
Italia con il figlio infraquattordicenne al seguito non abbia la disponibilità diretta dell'immobile, in
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titolarità altrui (si pensi, per esempio, a coloro che, in ragione del proprio lavoro, - occupano il
medesimo. alloggio del titolare: collaboratori domestici, custodi, ecc.).
- la disponibilità di mezzi di sussistenza, parametrati agli importi previsti dall'ari. 29, comma 3, del
Testo Unico. Al riguardo, si evidenzia che, qualora il visto principale venga richiesto per motivi di lavoro
subordinato, l'accertamento del reddito, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all'art.5, comma 7 lettera
b) del D.P.R. 394/99, non potrà che essere fondato su una valutazione presuntiva, tenuto conto del
compenso pattuito nel contratto di lavoro che, pertanto, dovrà essere esibito.
Verificata la sussistenza dei predetti requisiti, la questura provvederà al rilascio del richiesto nulla osta
che dovrà essere apposto in calce alla domanda stessa, da restituire al delegato per il successivo
inoltro allo straniero interessato e da questi dovrà essere esibita alla rappresentanza
diplomatico-consolare competente ai fini del rilascio del visto di ingresso.
Nel confidare nella puntuale applicazione della procedura sopra descritta, si fa riserva di fornire ulteriori
istruzioni in relazione ad aspetti problematici che dovessero emergere e che le SS.LL. avranno cura di
segnalare tempestivamente.
IL DIRETTORE CENTRALE
Pansa