(Sergio Briguglio 16/4/2001)

 

PRINCIPALI CONTRIBUTI DI ROSANNA MORONI ALLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE E ASILO

 

Nota: Sono elencate le principali modifiche introdotte, in sede di approvazione della legge 40/1998, sulla base di emendamenti presentati di rettamente da Rosanna Moroni o da lei sostenuti in modo a giudizio di chi scrive - determinante. Lordine in cui le modifiche sono riportate fa riferimento allarticolato della legge.

 

      Riconoscimento dei diritti fondamentali della persona anche allo straniero comunque presente alla frontiera.

 

      Obbligo di consultazione dei principali enti ed associazioni attive nel campo dell'immigrazione ai fini dell'emanazione del documento programmatico.

 

      Determinazione delle quote disciplinata, in caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, in conformita' con gli ultimi decreti pubblicati.

 

      Coinvolgimento di amministrazioni locali dello Stato, regione, enti locali, enti e associazioni localmente attivi nel campo dell'immigrazione e organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro nei Consigli territoriali per l'immigrazione.

 

      Esenzione dall'obbligo di utilizzazione, ai fini dell'ingresso, dei valichi autorizzati nei casi di forza maggiore.

 

      Illustrazione di diritti e doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia allo straniero all'atto del rilascio del visto.

 

      Possibilita' di ricorso contro il diniego del visto di ingresso e di reingresso.

 

      Sufficienza di una preventiva comunicazione all'autorita' di frontiera, ai fini del reingresso dello straniero titolare di permesso di soggiorno.

 

      Esclusione della possibilita' che il regolamento stabilisca ulteriori condizioni per l'ingresso.

 

      Determinazione della durata del primo permesso per lavoro autonomo (due anni).

 

      Esclusa la revoca del permesso in caso di semplici irregolarita' amministrative sanabili.

 

      Obbligo di valutazione della sussistenza di requisiti per il rilascio di permesso diverso da quello richiesto, nei casi in cui questo dovrebbe essere negato.

 

      Equiparazione a dimora abituale, ai fini dell'iscrizione anagrafica, dell'ospitalit da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza.

 

      Possibilita' di ricorso al TAR contro i provvedimenti di rifiuto, diniego del rinnovo, e revoca del permesso.

 

      Estensione della possibilita' di accesso alla carta di soggiorno agli stranieri regolarmente soggiornanti da cinque anni, in possesso di permesso indefinitamente rinnovabile (anziche rinnovabile a tempo indeterminato).

 

      Possibilita' di rilascio della carta di soggiorno anche al genitore di cittadino italiano o comunitario.

 

      Limitazione al caso di condanna o rinvio a giudizio per reati non colposi degli articoli 380 e 381 del c.p.p. della previsione di diniego della carta di soggiorno.

 

      Limitazione al caso di condanna in primo grado per reati non colposi degli articoli 380 e 381 del c.p.p. della previsione di revoca della carta di soggiorno.

 

      Rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero cui sia revocata la carta di soggiorno, nei casi in cui non ne debba essere disposta l'espulsione quale misura di sicurezza.

 

      Possibilita' di ricorso al TAR contro rifiuto e revoca della carta di soggiorno.

 

      Limitazione al caso di straniero appena entrato in Italia, in elusione dei controlli di frontiera, del respingimento "dal territorio".

 

      Obbligo di registrazione dei respingimenti da parte della pubblica sicurezza.

 

      Garantita assistenza ai valichi di frontiera allo straniero respinto.

 

      Previsti, presso i valichi di frontiera e possibilmente nella zona di transito, servizi di accoglienza finalizzati all'informazione e assistenza di chi intenda presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi.

 

      Esclusione della punibilita' delle attivita' di soccorso nei confronti dello straniero irregolare in condizioni di bisogno.

 

      Valutazione delle condizioni di inserimento sociale, lavorativo e familiare dello straniero da espellere, ai fini della decisione relativa all'accompagnamento immediato o al trattenimento nei centri di custodia.

 

      Limitazione dellaccompagnamento immediato al caso di stranieri entrati in Italia dopo la data di entrata in vigore della legge, e che siano clandestini non identificabili o per i quali sia adottata lespulsione per motivi di prevenzione.

 

      Possibilita' di conversione del permesso per motivi di protezione sociale in permesso per studio.

 

      Possibilita' di rilascio del permesso per motivi di protezione sociale a stranieri che, condannati per reati commessi nella minore eta', abbiano espiato la pena detentiva e siano inseriti in un programma di riabilitazione.

 

      Estensione del divieto di allontanamento dello straniero verso un paese a rischio (principio di non refoulement) al caso di straniero respinto alla frontiera.

 

      Estensione del divieto di espulsione al caso di stranieri infra-diciottenni (anziche' solo infra-sedicenni) e di straniere in gravidanza (inclusi i primi tre mesi di gestazione).

 

      Possibilita' di ingresso per ricerca di lavoro, nei casi in cui dopo sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di programmazione, la quota programmata per inserimento nel mercato del lavoro non e' stata saturata dalle domande di sponsorizzazione, per gli iscritti in liste, da tenersi obbligatoriamente nelle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianita' di iscrizione.

 

      Possibilita di prestazione di garanzia anche da parte di regioni, enti locali e associazioni professionali e sindacali

 

      Possibilita', per il lavoratore stagionale, di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo reingresso.

 

      Possibilita' di ingresso in Italia per svolgimento di attivita' professionale.

 

      Possibilita' di prestazione di garanzia, in luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento, ai fini dell'ingresso del lavoratore autonomo.

 

      Possibilita', anche per i titolari di permesso per asilo, studio o motivi religiosi (oltre che per lavoro), di praticare il ricongiugnimento familiare.

 

      Possibilita' di ingresso al seguito anche per i familiari di titolari di permesso per studio o motivi religiosi (oltre che per lavoro).

 

      Possibilita' di coesione sul posto per qualunque straniero regolarmente soggiornante (purche in possesso di permesso di durata residua non inferiore a un anno) e, in caso di familiare di titolare di permesso per asilo, anche per lo straniero irregolare.

 

      Estensione della previsione relativa all'iscrizione agli albi professionali a tutte le professioni (non solo quelle sanitarie).

 

      Possibilita' di prestazione di garanzia, in luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento, ai fini dell'ingresso dello studente.

 

      Possibilita' di erogazione di borse di studio agli studenti universitari stranieri anche a partire da anni di corso successivi al primo.

 

      Possibilita', per il sindaco di dare alloggio, in condizioni di emergenza, anche a stranieri irregolari.

 

      Possibilita' di accesso all'edilizia popolare e alle altre facilitazioni previste per l'abitazione anche per gli iscritti nelle liste di collocamento (non solo per chi eserciti regolare attivita lavorativa).

 

      Equiparazione dei titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e dei minori iscritti sul loro permesso agli italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi (TBC), per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.