(Sergio Briguglio 16/4/2001)
PRINCIPALI CONTRIBUTI DI ROSANNA MORONI ALLA
NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE E ASILO
Nota:
Sono elencate le principali
modifiche introdotte, in sede di approvazione della legge 40/1998, sulla base
di emendamenti presentati di rettamente da Rosanna Moroni o da lei sostenuti in
modo a giudizio di chi scrive - determinante. Lordine in cui le modifiche
sono riportate fa riferimento allarticolato della legge.
Riconoscimento dei diritti
fondamentali della persona anche allo
straniero comunque presente alla frontiera.
Obbligo di consultazione
dei principali enti ed associazioni
attive nel campo dell'immigrazione ai fini dell'emanazione del documento
programmatico.
Determinazione delle
quote disciplinata, in caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, in conformita'
con gli ultimi decreti pubblicati.
Coinvolgimento di
amministrazioni locali dello Stato, regione, enti locali, enti e
associazioni localmente attivi nel
campo dell'immigrazione e organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
nei Consigli territoriali per l'immigrazione.
Esenzione dall'obbligo
di utilizzazione, ai fini dell'ingresso, dei valichi autorizzati nei casi di
forza maggiore.
Illustrazione di
diritti e doveri relativi all'ingresso
e al soggiorno in Italia allo straniero all'atto del rilascio del visto.
Possibilita' di ricorso
contro il diniego del visto di
ingresso e di reingresso.
Sufficienza di una
preventiva comunicazione all'autorita' di frontiera, ai fini del reingresso dello straniero titolare di permesso di soggiorno.
Esclusione della
possibilita' che il regolamento
stabilisca ulteriori condizioni per l'ingresso.
Determinazione della
durata del primo permesso per lavoro autonomo (due anni).
Esclusa la revoca del permesso in caso di semplici irregolarita'
amministrative sanabili.
Obbligo di valutazione
della sussistenza di requisiti per il rilascio di permesso diverso da quello richiesto, nei casi in cui questo dovrebbe
essere negato.
Equiparazione a dimora
abituale, ai fini dell'iscrizione anagrafica, dell'ospitalit da pi di tre mesi presso un centro
di accoglienza.
Possibilita' di ricorso
al TAR contro i provvedimenti di
rifiuto, diniego del rinnovo, e revoca del permesso.
Estensione della
possibilita' di accesso alla carta di soggiorno agli stranieri regolarmente soggiornanti da cinque
anni, in possesso di permesso indefinitamente rinnovabile (anziche rinnovabile
a tempo indeterminato).
Possibilita' di rilascio
della carta di soggiorno anche al genitore di cittadino italiano o comunitario.
Limitazione al caso di
condanna o rinvio a giudizio per reati non colposi degli articoli 380 e 381 del c.p.p. della previsione
di diniego della carta di soggiorno.
Limitazione al caso di condanna
in primo grado per reati non colposi
degli articoli 380 e 381 del c.p.p. della previsione di revoca della carta di
soggiorno.
Rilascio di un
permesso di soggiorno allo straniero
cui sia revocata la carta di soggiorno, nei casi in cui non ne debba essere
disposta l'espulsione quale misura di sicurezza.
Possibilita' di ricorso
al TAR contro rifiuto e revoca della
carta di soggiorno.
Limitazione al caso di
straniero appena entrato in Italia, in elusione dei controlli di frontiera, del
respingimento "dal territorio".
Obbligo di registrazione
dei respingimenti da parte della
pubblica sicurezza.
Garantita assistenza
ai valichi di frontiera allo
straniero respinto.
Previsti, presso i
valichi di frontiera e possibilmente nella zona di transito, servizi di
accoglienza finalizzati
all'informazione e assistenza di chi intenda presentare domanda di asilo o fare
ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi.
Esclusione della
punibilita' delle attivita' di soccorso nei confronti dello straniero irregolare in condizioni di bisogno.
Valutazione delle condizioni
di inserimento sociale, lavorativo e
familiare dello straniero da espellere, ai fini della decisione relativa
all'accompagnamento immediato o al trattenimento nei centri di custodia.
Limitazione dellaccompagnamento
immediato al caso di stranieri
entrati in Italia dopo la data di entrata in vigore della legge, e che siano
clandestini non identificabili o per i quali sia adottata lespulsione per
motivi di prevenzione.
Possibilita' di
conversione del permesso per motivi di protezione sociale in permesso per studio.
Possibilita' di rilascio
del permesso per motivi di protezione sociale a stranieri che, condannati per
reati commessi nella minore eta', abbiano espiato la pena detentiva e siano
inseriti in un programma di riabilitazione.
Estensione del divieto
di allontanamento dello straniero verso un paese a rischio (principio di non
refoulement) al caso di straniero respinto alla frontiera.
Estensione del divieto
di espulsione al caso di stranieri
infra-diciottenni (anziche' solo infra-sedicenni) e di straniere in gravidanza
(inclusi i primi tre mesi di gestazione).
Possibilita' di ingresso
per ricerca di lavoro, nei casi in
cui dopo sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di programmazione, la
quota programmata per inserimento nel mercato del lavoro non e' stata saturata
dalle domande di sponsorizzazione, per gli iscritti in liste, da tenersi
obbligatoriamente nelle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, con graduatoria
basata sull'anzianita' di iscrizione.
Possibilita di
prestazione di garanzia anche da parte di regioni, enti locali e
associazioni professionali e sindacali
Possibilita', per il
lavoratore stagionale, di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo reingresso.
Possibilita' di ingresso
in Italia per svolgimento di attivita' professionale.
Possibilita' di prestazione
di garanzia, in luogo della
dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sostentamento, ai fini dell'ingresso
del lavoratore autonomo.
Possibilita', anche per
i titolari di permesso per asilo, studio o motivi religiosi (oltre che per
lavoro), di praticare il ricongiugnimento familiare.
Possibilita' di ingresso
al seguito anche per i familiari di
titolari di permesso per studio o motivi religiosi (oltre che per lavoro).
Possibilita' di coesione
sul posto per qualunque straniero
regolarmente soggiornante (purche in possesso di permesso di durata residua
non inferiore a un anno) e, in caso di familiare di titolare di permesso per
asilo, anche per lo straniero irregolare.
Estensione della
previsione relativa all'iscrizione agli albi professionali a tutte le professioni (non solo quelle sanitarie).
Possibilita' di prestazione
di garanzia, in luogo della dimostrazione
di disponibilita' di mezzi di sostentamento, ai fini dell'ingresso dello
studente.
Possibilita' di
erogazione di borse di studio agli
studenti universitari stranieri anche a partire da anni di corso successivi al
primo.
Possibilita', per il
sindaco di dare alloggio, in condizioni di emergenza, anche a stranieri
irregolari.
Possibilita' di accesso
all'edilizia popolare e alle altre
facilitazioni previste per l'abitazione anche per gli iscritti nelle liste di
collocamento (non solo per chi eserciti regolare attivita lavorativa).
Equiparazione dei
titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno e dei
minori iscritti sul loro permesso agli italiani ai fini della fruizione delle
provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti
da morbo di Hansen o da
tubercolosi (TBC), per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi
civili e per gli indigenti.