DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI xx-xx-2001
Programmazione
dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari
nel
territorio dello Stato per l’anno 2001
Testo modificato
in seguito alle consultazioni previste dall’art 3 del Testo Unico
sull’Immigrazione e dall’art 3 del DPCM 2 agosto 2000.
14-3-2001
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto
il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n:286, e successive modificazioni;
Visto
in particolare, l’art. 3, comma 4, relativo alla definizione annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per
lavoro subordinato – anche per esigenze di carattere stagionale – e
per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti famigliari e delle
misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma
dell’articolo. 20 del suddetto decreto legislativo;
Visto
il relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n.394;
Visto
il documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e
degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell’art. 3 della
legge 6 marzo 1998, n. 40, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
xx-xx-2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del xx-xx-2001;
Visti
i decreti di programmazione dei flussi di ingresso, rispettivamente del 27
dicembre 1997, 16 ottobre 1998 e 15 marzo 2000;
Vista
la propria direttiva in data 4 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 6 settembre
1999;
Vista
la propria direttiva in data 2 febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 3
marzo 2001;
Visto
il proprio decreto in data 2 agosto 2000;
Considerato
che la programmazione annuale dei flussi migratori deve tener conto del
fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale nel documento programmatico per il triennio 2001-2003 e
dell’andamento dell’occupazione e dei tassi di disoccupazione a
livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri
non appartenenti all’Unione Europea iscritti nelle liste di collocamento,
ai sensi dell’art.21, comma 4, del testo unico;
Tenuto
conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero,
agricolo, dell’edilizia e dei servizi, richiedono manodopera straniera
per lo svolgimento di lavori a tempo determinato, specialmente stagionale;
Tenuto
conto che altri settori produttivi nazionali, quali siderurgico, meccanico,
artigianali, delle tecnologia dell’informazione e della comunicazione, ma
anche dei servizi alla persona, di cura e domestici, richiedono manodopera
straniera per ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato;
Tenuto
conto della necessità di aumentare la formazione professionale e la
partecipazione al mercato del lavoro della forza lavoro interna;
Tenuto
conto delle caratteristiche della mobilità all’interno dei confini
nazionali di lavoratori italiani e stranieri disoccupati;
Tenuto
conto altresì, delle previsioni di inserimento di lavoratori autonomi,
anche per lo svolgimento di attività professionali, verificate
d’intesa con il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e con il Ministro della giustizia;
Tenuto
conto della rilevazione dei fabbisogni degli operatori sanitari verificati dal
Ministero della Sanità;
Tenuto
conto delle esigenze espresse dalle Regioni, dagli enti locali, dalle parti
sociali e delle organizzazioni del privato sociale e del volontariato;
Considerati
i ricongiungimenti famigliari verificatesi nel corso dell’anno 2000 con
conseguente possibilità di accesso immediato al lavoro;
Sentita
la competente commissione della Camera dei Deputati e rilevata la decorrenza
del termine per l’espressione del parere da parte della competente
commissione del Senato della Repubblica;
Sentito
il Comitato dei ministri di cui al DPCM 2 agosto 2000;
Decreta:
Art.1.
1.
Per l’anno 2001 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato
non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari
residenti all’estero, entro una quota massima di 50.000 persone.
2. Per l’anno 2001 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, chiamati e autorizzati nominativamente, entro una quota massima di 33.000 persone.
Art. 2.
1.
Nell’ambito della quota massima di cui all’art. 1, comma 1, è consentito l’ingresso in
Italia per lavoro subordinato non stagionale e autonomo di 20.000 lavoratori così ripartiti:
a)
12.000 lavoratori per lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato a
carattere non stagionale, chiamati ed autorizzati nominativamente e provenienti
da qualsiasi Paese non comunitario, con esclusione dei paesi di cui
all’art. 3;
b) 3000 lavoratori per lavoro autonomo,
anche per lo svolgimento di attività professionali, provenienti da
qualsiasi Paese non comunitario, con esclusione dei Paesi di cui all’art.
3;
c) 2000 lavoratori per lavoro subordinato o
autonomo, quali infermieri professionali che hanno conseguito il titolo in
Italia ovvero ai quali il Ministero della Sanità ha riconosciuto il
titolo conseguito all’estero;
d) 3000 lavoratori per lavoro subordinato o
autonomo, specializzati nelle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione;
2.
Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro
dell’industria, e d’intesa con il Ministero degli esteri se si vorrà
valutare la provenienza,
da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione del seguente decreto, sono
stabiliti i profili professionali degli operatori del settore della tecnologia
dell’informazione e della comunicazione ricompresi nella quota di cui
alla parte e) del comma 1 del presente articolo.
Art. 3.
1.
Nell’ambito della quota massima di cui all’art.1, tenuto conto
della cooperazione in materia migratoria, è consentito l’ingresso
in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per l’inserimento
nel mercato del lavoro ad una quota di
6000
cittadini albanesi;
3000
cittadini tunisini;
1500
cittadini marocchini;
4000 cittadini di altri Paesi, non
appartenenti all’Unione europea che sottoscrivano specifici accordi di
cooperazione in materia migratoria anche riguardanti, per gli accordi in
materia di lavoro, progetti sperimentali di formazione all’estero, a
carico dei privati proponenti e nell’ambito e nei limiti delle risorse
destinate allo scopo, da
sviluppare su proposta dei ministri interessati, di concerto con il Ministero
del lavoro se non proponente, e in collaborazione con le organizzazioni
rappresentative degli imprenditori e dei datori di lavoro.
2.
Tenuto conto della particolare situazione politico-sociale della Somalia,
è consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato
o autonomo o per l’inserimento nel mercato del lavoro di una quota di 500
cittadini somali.
Art. 4.
1.
Nell’ambito della quota massima di cui all’art. 1 e conformemente
alle modalità individuate dal regolamento di attuazione del testo unico
25 luglio 1998, n. 286, è consentito l’ingresso fino ad un numero
massimo di 15.000 persone, provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario, ai
sensi dell’art. 23, commi 1, 2 e 3 del predetto testo unico.
2.
Ove le domande presentate ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni
dalla pubblicazione del presente decreto ed accolte ai sensi dell’art.
35, comma 2, del regolamento di attuazione, nei successivi sessanta giorni, non
siano sufficienti a coprire per intero la predetta quota di 15.000
unità, per la residua parte, possono essere rilasciati i permessi di
soggiorno ai sensi dell’art.23, comma 4, del predetto testo unico.
3.
Nei casi di cui al comma 2, in fase di prima applicazione e in
conformità all’art. 35 del regolamento di attuazione, i visti di
ingresso possono essere rilasciati ai lavoratori stranieri, residenti
all’estero, iscritti nelle liste presso le rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane nei paesi con i quali siano state concluse le intese
previste dall’articolo 21 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Art. 5.
1. Qualora, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si verifichino significativi residui delle quote di cui ai presenti articoli 2, 3 e 4, con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con i Ministri interessati e ferma restando la quota massima di cui all’art. 1 del presente decreto, si provvederà, sulla base dell’andamento delle effettive richieste, a rideterminare le ripartizioni numeriche stabilite
Roma,
xx,xx, 2001
Il
Presidente: Amato
Registrato alla
Corte dei conti il xx-xx-2001
Registro n. x,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. xx.