Ministero dell'Interno

 

                                       di concerto con

 

                       Il Ministro per la Solidarietà Sociale

 

 

 

 

 

Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2001

 

OGGETTO: Decreto del 22 dicembre 2000 riguardo alle modalità per l'espletamento dei servizi di

accoglienza presso i valichi di frontiera.

 

Visto l'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente la previsione di

servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri

che e intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata

superiore a tre mesi;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, recante "Approvazione del documento

programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma

dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40";

 

Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che prevede

l'istituzione di detti servizi presso i valichi di frontiera nei quali e' stato registrato negli ultimi tre anni il

maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale;

 

                                            Decreta:

 

Art. 1.

 

1. I servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera, previsti dall'art. 11, comma 6, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono istituiti con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 24

del decreto del Presidente della Repubb.lica.3.l.agosto. 1999, n. 394.

 

2. In relazione al modificarsi dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, con proprio provvedimento,

può' individuare ulteriori valichi ove disporre l'attivazione di nuovi servizi di accoglienza.

 

Con analogo provvedimento il Ministro dell'interno può' disporre. la chiusura o la temporanea

sospensione delle attività' di quelli già' esistenti.

 

Art. 2.

 

1. I servizi di accoglienza sono rivolti a stranieri che intendano presentare domanda di asilo, a quelli

che entrano in Italia per motivi diversi dal turismo e comunque a stranieri per i quali si rendano

necessarie forme di assistenza in attesa della definizione degli accertamenti connessi al loro ingresso in

Italia.

 

Art. 3

 

1. I prefetti, territorialmente competenti, attivano i servizi di accoglienza alle frontiere e ne coordinano

gli interventi, provvedendo alla loro gestione, direttamente o attraverso la stipula di apposite

convenzioni in via prioritaria con enti, associazioni o altri organismi del privato sociale iscritti nel

Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività' a favore degli immigrati, istituito presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari sociali, ai sensi dell'art. 52 del. decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, invia residuale con enti che possano dimostrare

una comprovata esperienza nel settore dell'immigrazione.

 

2. Il delegato in Italia dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e i suoi rappresentanti

hanno diritto di accedere ai servizi di accoglienza e di prendere diretto contatto con gli stranieri

richiedenti asilo.

 

3. Il servizio informativo presso il valico di frontiera può essere espletato, o comunque integrato,

attraverso l'utilizzo dì sistemi automatizzati autorizzati con decreto del Ministro dell'Interno.

 

Art. 4.

 

1. I servizi di accoglienza provvedono a fornire informazioni. sulla legislazione vigente in materia di

immigrazione e di asilo e sugli adempimenti di legge relativi alla procedure connesse al riconoscimento

dello status di rifugiato, a garantire un supporto di interpretariato, ad assicurare, in caso di urgente

necessiti, interventi di prima assistenza.

 

In casi eccezionali, qualora i suddetti servizi di prima assistenza non siano sufficienti o non siano stati

attivati, la prefettura interessa l'ente locale competente per territorio per l'eventuale accoglienza

presso uno dei centri istituiti a norma dell'art. 40 del testo unico.

 

Art. 5.

 

1. Le prestazioni sanitarie eventualmente occorrenti sono assicurate dalle locali strutture sanitarie

pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nei termini e con le modalità' previsti

dagli articoli 34, 35, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

Art.6.

 

1.I locali e le aree attrezzate necessari per l'attivazione dei predetti servizi, da reperire, ove possibile',

all'interno della zona di transito, sono messi a disposizione dall'amministrazione demaniale o, anche a

titolo oneroso, dall'ente concessionario della gestione e/o dei servizi degli scali, aeroportuali e portuali,

territorialmente competenti. In caso di valichi terrestri, i locali dovranno essere situati, ove possibile,

nella zona immediatamente circostante.

 

2. Nelle. more dei necessari adempimenti per gli atti relativi alla concessione, in caso: di urgente

necessita', il prefetto territorialmente competente dispone l'immediata acquisizione dei locali e delle

aree necessarie.

 

3. I locali e le aree attrezzate sono date in uso al Ministero dell'interno che provvede agli oneri

necessari connessi a l'attivazione e alla gestione dei servizi di accoglienza.

 

Art.7.

 

1. Le spese occorrenti per l'esuzione del presente decretofanno carico al capitolo 2351 "Spese per

l'attivazione e la gestione presso i valichi di frontiera, portuali e aeroportuali di servizi di accoglienza in

favore di stranieri che fanno ingresso nel territorio italiano per motivi di asilo o comunque per soggiorni

superiori a tre mesi" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2000,

centro di responsabilità "Servizi civili" - unita' previsionale di base 5.1.2.5. "Immigrati, profughi e

rifugiati".

 

il Ministro dell'interno Bianco

 

il Ministro per la solidarietà sociale Turco

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2001

 

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