Ministero dell'Interno
di concerto con
Il Ministro per la Solidarietà Sociale
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2001
OGGETTO: Decreto del 22 dicembre 2000 riguardo alle modalità per l'espletamento dei servizi di
accoglienza presso i valichi di frontiera.
Visto l'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente la previsione di
servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri
che e intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, recante "Approvazione del documento
programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40";
Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che prevede
l'istituzione di detti servizi presso i valichi di frontiera nei quali e' stato registrato negli ultimi tre anni il
maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1.
1. I servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera, previsti dall'art. 11, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono istituiti con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 24
del decreto del Presidente della Repubb.lica.3.l.agosto. 1999, n. 394.
2. In relazione al modificarsi dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, con proprio provvedimento,
può' individuare ulteriori valichi ove disporre l'attivazione di nuovi servizi di accoglienza.
Con analogo provvedimento il Ministro dell'interno può' disporre. la chiusura o la temporanea
sospensione delle attività' di quelli già' esistenti.
Art. 2.
1. I servizi di accoglienza sono rivolti a stranieri che intendano presentare domanda di asilo, a quelli
che entrano in Italia per motivi diversi dal turismo e comunque a stranieri per i quali si rendano
necessarie forme di assistenza in attesa della definizione degli accertamenti connessi al loro ingresso in
Italia.
Art. 3
1. I prefetti, territorialmente competenti, attivano i servizi di accoglienza alle frontiere e ne coordinano
gli interventi, provvedendo alla loro gestione, direttamente o attraverso la stipula di apposite
convenzioni in via prioritaria con enti, associazioni o altri organismi del privato sociale iscritti nel
Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività' a favore degli immigrati, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari sociali, ai sensi dell'art. 52 del. decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, invia residuale con enti che possano dimostrare
una comprovata esperienza nel settore dell'immigrazione.
2. Il delegato in Italia dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e i suoi rappresentanti
hanno diritto di accedere ai servizi di accoglienza e di prendere diretto contatto con gli stranieri
richiedenti asilo.
3. Il servizio informativo presso il valico di frontiera può essere espletato, o comunque integrato,
attraverso l'utilizzo dì sistemi automatizzati autorizzati con decreto del Ministro dell'Interno.
Art. 4.
1. I servizi di accoglienza provvedono a fornire informazioni. sulla legislazione vigente in materia di
immigrazione e di asilo e sugli adempimenti di legge relativi alla procedure connesse al riconoscimento
dello status di rifugiato, a garantire un supporto di interpretariato, ad assicurare, in caso di urgente
necessiti, interventi di prima assistenza.
In casi eccezionali, qualora i suddetti servizi di prima assistenza non siano sufficienti o non siano stati
attivati, la prefettura interessa l'ente locale competente per territorio per l'eventuale accoglienza
presso uno dei centri istituiti a norma dell'art. 40 del testo unico.
Art. 5.
1. Le prestazioni sanitarie eventualmente occorrenti sono assicurate dalle locali strutture sanitarie
pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nei termini e con le modalità' previsti
dagli articoli 34, 35, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art.6.
1.I locali e le aree attrezzate necessari per l'attivazione dei predetti servizi, da reperire, ove possibile',
all'interno della zona di transito, sono messi a disposizione dall'amministrazione demaniale o, anche a
titolo oneroso, dall'ente concessionario della gestione e/o dei servizi degli scali, aeroportuali e portuali,
territorialmente competenti. In caso di valichi terrestri, i locali dovranno essere situati, ove possibile,
nella zona immediatamente circostante.
2. Nelle. more dei necessari adempimenti per gli atti relativi alla concessione, in caso: di urgente
necessita', il prefetto territorialmente competente dispone l'immediata acquisizione dei locali e delle
aree necessarie.
3. I locali e le aree attrezzate sono date in uso al Ministero dell'interno che provvede agli oneri
necessari connessi a l'attivazione e alla gestione dei servizi di accoglienza.
Art.7.
1. Le spese occorrenti per l'esuzione del presente decretofanno carico al capitolo 2351 "Spese per
l'attivazione e la gestione presso i valichi di frontiera, portuali e aeroportuali di servizi di accoglienza in
favore di stranieri che fanno ingresso nel territorio italiano per motivi di asilo o comunque per soggiorni
superiori a tre mesi" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2000,
centro di responsabilità "Servizi civili" - unita' previsionale di base 5.1.2.5. "Immigrati, profughi e
rifugiati".
il Ministro dell'interno Bianco
il Ministro per la solidarietà sociale Turco
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1. Interno