Ministero della
Sanità
Direzione Generale Studi,Documentazione Sanitaria e Comunicazione ai Cittadini
ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI IMMIGRATI: GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA VIGENTE (APRILE 2001)
Normativa attuale di riferimento:
. Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (suppl. ordinario n. 139/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998) : Testo
Unico nel quale è confluita la
Legge 6 marzo 1998, n.40;
. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (suppl.
ordinario n. 190/L alla Gazzetta Ufficiale del 3 novembre
1999, n. 258);
. Circolare Ministeriale 24 marzo 2000, n. 5 (Gazzetta Ufficiale n.126
del 1 giugno 2000, [pag 36-43]) ;
. Telex del Ministero della Sanità, prot.DPS-X-40-286/98-240, del
1 aprile 2000 ;
. Decreto Ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 (suppl. ordinario n. 174/L
alla Gazzetta Ufficiale n.226 del 25 settembre 1999) ;
. Decreto Legislativo 22 giugno 1999, n.230 (suppl. ordinario n.132/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999);
. Legge 27 maggio 1991, n.176 (Convenzione sui diritti del bambino, 20
settembre 1989)(suppl. ordinario n. 35/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 135
dell’11 giugno 1991).
La normativa succitata si applica a tutti gli stranieri non appartenenti
all’Unione Europea, fatte salve le norme contenute in specifici accordi
internazionali.
Lo straniero immigrato, qualora non iscritto al SSN, al momento in cui richiede una prestazione sanitaria, può rientrare in una delle seguenti 3 categorie :
1. Immigrati regolarmente presenti:
. Iscritti obbligatorialmente al SSN (in
possesso dei permessi di soggiorno – o della ricevuta della richiesta di
rinnovo -elencati nella Circolare Ministeriale 24-3-2000 n.5 pag 37 G.U.:
lavoro subordinato; lavoro autonomo; iscrizione alle liste di collocamento;
motivi familiari e ricongiungimento familiare; asilo politico; asilo
umanitario, che comprende i permessi di soggiorno per protezione sociale, per i
minori di 18 anni – definiti a volte permessi “per minore
età” -, per donne in stato di gravidanza e di puerperio, per
motivi umanitari e motivi straordinari, per stranieri ospitati in centri di
accoglienza; richiesta di asilo, anche ai sensi della Convenzione di Dublino;
attesa adozione, affidamento, acquisto di cittadinanza): vengono obbligatoriamente iscritti al SSN, a
parità di condizioni con il cittadino italiano, ai sensi del primo
comma, art.34 D.Lgs. 286/98.
[Documenti necessari: permesso di soggiorno, codice fiscale,
certificato di residenza (eventualmente
autocertificata) o in assenza di essa dichiarazione di effettiva dimora come risulta dal permesso di soggiorno .
Per le modalità di
iscrizione vedi Circolare Ministeriale 24 marzo 2000, n. 5 pag. 39 G.U.].
N.B. :
·
L’iscrizione
obbligatoria vale anche per i familiari a carico.
·
L’iscrizione
obbligatoria al SSN è prevista anche per tutti i cittadini stranieri
detenuti e internati (in possesso o meno del permesso di soggiorno) anche se in
semilibertà o con forme alternative di pena (D.L. 22 giugno 1999, n.230
suppl.ordinario n. 132/L alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999).
·
Per
il cittadino straniero con permesso di soggiorno per richiesta di asilo e per i detenuti, le prestazioni
sanitarie sono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa
(Circolare Ministeriale 24-3-2000 n. 5 pg 39 G.U.).
·
E
da precisare che il permesso di soggiorno « per motivi di
salute » rilasciato a seguito di una malattia, infortunio o malattia
professionale, che non consentano allo straniero di lasciare il territorio
nazionale al momento della scadenza del permesso di soggiorno, dà luogo
all’iscrizione obbligatoria al SSN (Circolare Ministeriale 24-3-2000 n.5
pg.38 G.U.).
·
Il
permesso di soggiorno rilasciato a donne in stato di gravidanza e di puerperio
ai sensi dell’art. 19, comma 2 lettera a del D.Lgs 286/98, spesso
impropriamente chiamato « per cure mediche », comporta
anch’esso l’iscrizione obbligatoria al SSN.
·
La
prestazione sanitaria va comunque fornita (Circolare Ministeriale 24-3-2000 n.
5 pag. 38 G.U.), anche se non si è ancora provveduto alla
formalizzazione dell’iscrizione al SSN.
.
Iscritti facoltativamente al SSN
Gli stranieri che hanno un permesso di
soggiorno di durata superiore ai 3 mesi e che non rientrano tra coloro che sono
di diritto iscritti al SSN, possono chiedere l’iscrizione volontaria,
previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8-10-96. Detto contributo fa riferimento
all’anno solare (gennaio-dicembre), non è frazionabile e non
può essere attualmente inferiore a
£
750.000/anno. Tale iscrizione
è estesa anche ai familiari a carico. L’iscrizione volontaria può anche essere
richiesta dagli stranieri soggiornanti per motivi di studio e da quelli
collocati alla pari, anche se titolari di permessi di soggiorno di durata
inferiore ai tre mesi. E’ possibile scegliere un contributo annuo
ridotto che però non è valido per i familiari a carico :
attualmente £ 290.000 per gli studenti, £ 425.000 per i collocati alla
pari.
Documenti
necessari all’iscrizione su base volontaria : autocertificazione
di residenza o
dichiarazione di effettiva dimora ; permesso di soggiorno in corso di validità o
richiesta di rinnovo dello stesso ; autocertificazione del codice
fiscale ; ricevuta
di versamento al fondo sanitario regionale, (tramite conto corrente postale).
.
Non iscritti né iscrivibili al SSN
Gli stranieri in possesso di un permesso
di soggiorno non superiori a tre mesi, e quindi non iscritti al SSN, possono
accedere alle prestazioni ed ai servizi offerti dal SSN dietro pagamento delle
relative tariffe determinate dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi
dell’art. 8, commi 5 e 7 del D.Lgs. 502/92 e successive
modificazioni. Sono esclusi
da tali tariffe gli stranieri muniti di modelli attestanti il diritto
all’assistenza sanitaria in base a trattati ed accordi bilaterali.
2. Immigrati irregolari con domanda di
regolarizzazione (ai sensi del
D.P.C.M. 16 ottobre 1998: stranieri non appartenenti all’Unione Europea,
lavoratori subordinati, presenti
in Italia prima dell’entrata in vigore della Legge n.40 del 6 marzo
1998),
temporaneamente
iscrivibili al SSN (Telex Ministero della Sanità, prot.
DPS-X-40-286/98-240 del 1/4/00).
[Documenti
necessari: ricevuta di presentazione della domanda di regolarizzazione,
dichiarazione di effettiva dimora].
N.B. : La
prestazione sanitaria va comunque fornita
(Telex Ministero della Sanità, prot.DPS-X-40-286/98-240 del
1/4/00 e Circolare Ministeriale 24-3-00 n.5 pag 38 G.U.), anche se non si
è ancora provveduto alla formalizzazione dell’iscrizione al SSN.
3. Immigrati irregolarmente presenti:
Qualora sussista
uno stato di indigenza e venga sottoscritta la “DICHIARAZIONE DI
INDIGENZA”, valida 6 mesi,
(vedi modello 1, allegato alla Circolare Ministeriale n. 5 24-3-2000, pag. 44
G.U. , da rilasciare in copia all'immigrato), vengono erogate, gratuitamente o
con ticket, le seguenti prestazioni:
CURE URGENTI: esonero dal ticket a parità di
condizioni con il cittadino italiano
(D.Lgs.286/98, art.35, comma 4 e Circol. Minister. n.5 24-3-2000, pag.42
G.U.);
CURE ESSENZIALI:
[Per
cure essenziali si intendono “le prestazioni sanitarie, diagnostiche e
terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel
breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla
salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)
.”]
-
Prestazioni
sanitarie di primo livello (ad accesso diretto), e specialistiche, presso le
strutture della medicina del territorio o dei presidi sanitari pubblici e
privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera,
eventualmente in collegamento con organismi di volontariato aventi esperienza
specifica, ( DPR 394/99, art.43, comma 8 e Circol. Minister. n.5 24-3-2000,
pag.42 G.U.).
Le prestazioni sanitarie di primo livello saranno fornite senza ticket (
D.Lgs.286/98, art. 35,
comma 4 e Circol. Minister.
n.5 24-3-2000, pag.42 G.U.);
-
ricoveri: da
eseguirsi su richiesta del medico operante nelle strutture previste dal comma 8
art.43 del DPR 394/99.
N.B. : Per le PATOLOGIE
ESENTI, elencate nel D.M. 28
maggio 1999, n. 329, è previsto l’esonero dal ticket relativamente alle
prestazioni specialistiche correlate alla patologia
( Circol.Minister. n.5 24-3-2000, pag.42 G.U.).
TUTELA DELLA MATERNITA’ RESPONSABILE E DELLA GRAVIDANZA (prestazioni sanitarie in conformità alle leggi 29-7-1975 n.
405, 22-5-1978 n.194 e al D.M.
10-9-98) : esonero dal ticket ( D.Lgs.286/98, art.35,
comma 4 e Circol.Minister. n.5 24-3-2000, pag.42 G.U.);
MINORI (0-18 anni): prestazioni
sanitarie di primo livello (ad accesso diretto), presso strutture pubbliche e
private accreditate, ospedaliere o territoriali: per dette prestazioni esonero
dal ticket, (anche per i soggetti
di età superiore a 6 anni), (L 176/91, richiamata all’art.35 D.
Lgs.286/98 e Circol. Minister. n.5 24-3-2000, pag.42 G.U.); per tutte le altre prestazioni: ticket
come per il minore italiano.
Tutte le prestazioni, le prescrizioni e le pratiche di rendicontazione
saranno effettuate mediante l’utilizzo del codice STP (= straniero
temporaneamente presente), come da Circolare Ministeriale n. 5 del 24-3-2000,
pag.42.
Il codice STP sarà rilasciato dalle Aziende Ospedaliere e dalle
strutture territoriali individuate dalle USL.
Codice STP: costituito da 16 caratteri: -
3 per la scritta STP
- 3 per il codice ISTAT
della Regione
- 3 per il codice ISTAT della Struttura
Sanitaria erogante
- 7 = numero progressivo
assegnato da ogni Struttura.
Allegato: gli estratti dei 7 Testi di Legge elencati nella
« normativa attuale di riferimento ».