Cari
amici,
1)
Alla pagina di aprile 2001 del mio sito potrete trovare il testo di un
messaggio inviato da Elena Rozzi in relazione alla situazione dei minori non
accompagnati, con particolare riferimento ai problemi posti dalla circolare del
Ministero dell’interno del 13 novembre scorso.
2) Ho letto la sentenza della Corte costituzionale sui CPT. Provo a darvene un breve resoconto da fisico – con possibilita’ di svarioni che faranno inorridire i giuristi.
La
questione sollevata dai giudici di Milano era riassumibile in questo modo:
a)
L’accompagnamento
immediato alla frontiera e’ una misura che incide sulla liberta’
personale (e non solo sulla liberta’ di circolazione);
b) Il provvedimento di espulsione
con accompagnamento immediato alla frontiera e’ sottratto alla convalida
dell’autorita’ giudiziaria, sia nei casi in cui esso venga
immediatamente eseguito, sia in quelli in cui si dia luogo a trattenimento nel
CPT. Anche in questi ultimi, infatti, la convalida del giudice dovrebbe
fondarsi sulla verifica della semplice esistenza di un provvedimento di
espulsione, e non sulla verifica della legittimita’ di questo; e la mancata convalida di un
provvedimento di trattenimento lascerebbe in piedi il provvedimento di
espulsione.
La
Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimita’
costituzionale sollevata dai giudici, stabilendo che
a)
La
questione in esame non puo’ vertere sul caso di provvedimento di
espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera non seguito da
trattenimento nel CPT, giacche’, altrimenti, dovrebbe essere dichiarata
inammissibile (non potrebbe essere sollevata dal gudice competente per la
convalida del trattenimento).
b) La misura dell’espulsione
con accompagnamento alla frontiera incide effettivamente sulla liberta’
personale.
c)
La
convalida del trattenimento nel CPT deve fondarsi sulla verifica dei
presupposti del provvedimento di espulsione, e non solo su quella dei
presupposti immediati per l’adozione del provvedimento di trattenimento.
La mancata convalida, quindi, benche’ la legge non lo preveda
espressamente, puo’ travolgere anche il provvedimento di espulsione
(qualora questo sia apparso illegittimo).
La
sentenza mi sembra interessantissima – se l’ho interpretata
correttamente – per due ragioni:
a)
Chiarisce
che il giudice della convalida e’ tenuto ad esaminare i presupposti del
provvedimento di espulsione, anche – sottolineo io – in assenza di
un ricorso dell’interessato contro questo provvedimento.
b) Non affronta –
perche’ avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la questione – il
problema del provvedimento di accompagnamento non seguito da trattenimento. Ma
chiarisce che il rischio di lesione della liberta’ personale
c’e’. Lascia quindi intendere che, laddove la questione di
legittimita’ costituzionale fosse sollevata dalle parti nel corso di un
giudizio relativo a un provvedimento del genere, il giudice potrebbe ben
considerarla non manifestamente infondata e rimetterla alla Corte
costituzionale. La Corte non potrebbe – a mio parere, naturalmente
– che concludere nel senso della caducazione delle disposizioni che
consentono l’accompagnamento immediato alla frontiera senza trattenimento
in un CPT e senza, quindi, alcuna convalida da parte dell’autorita’
giudiziaria.
Nota:
provvedimenti di questo genere (accompagnamento senza trattenimento) vengono -
a quanto mi consta - comunemente adottati a carico di stranieri provenienti da
paesi con i quali sia stato stipulato un accordo di riammissione (es.:
Albania).
Chiedo
ad ASGI ed esperti: e’ corretta la mia lettura?
Cordiali
saluti
sergio
briguglio