Carissime/i,
vi inviamo le notizie in nostro possesso circa gli orientamenti del
Ministero dell‚Interno, del Dipartimento per gli Affari Sociali e del
Comitato per i minori stranieri riguardo alla questione dei minori
stranieri non accompagnati.
Si tratta di informazioni fornite telefonicamente e in via informale, e
dunque non vi è nulla di ufficiale: ci sembrava importante, tuttavia,
che le informazioni a noi pervenute circolassero, anche per rispondere
alle numerose persone che, avendo aderito all‚appello "Per i minori
stranieri, e per noi tutti" o avendo partecipato al convegno di Torino
del 10 marzo, ci hanno chiesto in queste settimane se vi fossero novità.
1) Il Comitato per i minori stranieri, nel decidere tra accoglienza del
minore in Italia e rimpatrio, in generale darà la priorità all'opzione
del rimpatrio, così come previsto dal "Piano nazionale di azioni e di
interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età
evolutiva 2000-2001" e dalle Linee Guida del Comitato per i minori
stranieri deliberate l'11 gennaio 2001.
Per ogni minore segnalato al Comitato, dunque, saranno svolte nel più
breve tempo possibile le indagini nel paese d'origine, per individuare
la famiglia o autorità del paese d‚origine disposte ad assumere
l‚affidamento del minore in seguito al rimpatrio.
Nei casi in cui il rimpatrio comporterebbe una situazione di pericolo
per il minore, questi non potrà essere rimpatriato, e sarà quindi
garantita la sua accoglienza in Italia: dovrebbe quindi essere disposto
l‚affidamento del minore, e in seguito egli dovrebbe ottenere un
permesso di soggiorno per motivi familiari (o di affidamento).
Negli altri casi, in generale, il minore dovrà essere rimpatriato. In
particolare, le condizioni di povertà della famiglia e del contesto
d'origine del minore non potranno essere considerate come ragioni
ostative al rimpatrio.
Ove non fosse possibile il ricongiungimento del minore alla famiglia, il
minore sarà tendenzialmente riaffidato alle autorità del paese d‚origine
disposte ad assumerne l‚affidamento.
Il minore dovrà essere sentito dai servizi sociali locali riguardo alla
sua opinione in merito al rimpatrio. Non è chiaro che cosa accadrà nei
casi in cui il minore esprima un‚opinione contraria al rimpatrio.
E' stato sottolineato con decisione, comunque, che il Comitato per i
minori stranieri non disporrà rimpatri coatti, ad opera della Polizia.
Nel periodo necessario a svolgere le indagini e a decidere in merito al
rimpatrio, al minore saranno garantiti i diritti fondamentali relativi
all‚accoglienza temporanea, ma non potrà essere inserito in percorsi di
accoglienza più stabili (comprendenti ad es. corsi di formazione
professionale ecc.).
2) Il Ministero dell'Interno sembra non avere alcuna intenzione di
modificare la circolare sui permessi di soggiorno per minore età del
13.11.2000 nella parte che stabilisce che il permesso per minore età non
consente di lavorare e che non può essere convertito ai 18 anni (con
conseguente successiva espulsione del neo-maggiorenne). Il Prefetto
Pansa, firmatario della circolare in questione, si è limitato a
comunicarci che "non c'è nulla di nuovo". Il Prefetto di Torino, Dott.
Catalani si è impegnato a risolvere positivamente il problema, ma a
tutt'oggi, salvo le dichiarazioni della Ministra Turco, non è giunta
alcuna conferma.
Sono state dunque completamente ignorate le richieste presentate
nell‚appello "Per i minori stranieri, e per noi tutti", firmato da
centinaia di associazioni, enti religiosi, enti sindacali, magistrati
ecc., e ribadite nel corso del convegno tenutosi il 10 marzo a Torino,
che ha visto una notevole partecipazione di persone provenienti da tutta
Italia.
L‚unico aspetto sul quale sembra che il Ministero dell‚Interno sia
disposto a modificare la circolare riguarda l‚estensione del concetto di
"minore affidato". Pare infatti che il Ministero emanerà a breve una
nuova circolare che estenderà il concetto di "minore affidato", in
particolare stabilendo che ai minori affidati all‚Ente locale sia
rilasciato un permesso di soggiorno per affidamento invece che un
permesso per minore età.
3) La Ministra Turco si è comunque impegnata a tutelare i minori già
inseriti da un certo tempo in percorsi di inserimento.
Il Comitato per i minori stranieri, sulla base delle indicazioni dei
Comuni, e valutando caso per caso, cercherà di garantire la permanenza e
la continuazione dei percorsi di inserimento per questi minori.
Si stanno cercando accordi in questo senso con il Ministero
dell‚Interno, e probabilmente la nuova circolare fornirà indicazioni
anche su tale questione.
4) Resta il forte timore ˆ per i minori che non beneficieranno di questa
garanzia e, più in generale, per il prossimo futuro ˆ che i minori che
non accetteranno il rimpatrio si trovino emarginati in un limbo nel
quale sia loro impedito ogni percorso di positivo inserimento nella
società italiana.
Questi minori, infatti, otterranno solo il permesso per minore età, o
più probabilmente non richiederanno alcun permesso di soggiorno,
cercando di rimanere il più invisibili possibile.
Essi, dunque, non potranno più essere avviati nei percorsi di
inserimento sperimentati con successo in questi anni, che prevedevano
l‚iscrizione a scuola, quindi a corsi di formazione professionale e in
seguito l‚avviamento al lavoro (resta garantito, ovviamente, il
diritto-dovere all‚istruzione, ma lo sganciamento dell‚istruzione dal
percorso che conduce al lavoro sta già portando molti ragazzi ad
allontanarsi dalla scuola); nuovamente, dunque, si sommergeranno nella
clandestinità, e si troveranno gravemente esposti allo sfruttamento ed
al rischio di coinvolgimento in attività devianti.
Ancora una volta, ci chiediamo se questo sia positivo, per i minori
stranieri e per la società italiana, e se possa essere considerato come
rispondente al principio del "superiore interesse del minore" sancito
dalla Convenzione di New York.
Terminiamo con due segnalazioni:
1) Sul sito della Rete d‚urgenza contro il razzismo (
www.unimondo.org/reteurg ) è disponibile il dossier "Minori stranieri
non accompagnati e irregolari, tra accoglienza in Italia e rimpatrio -
Aspetti giuridici", aggiornato con le ultime circolari, i documenti del
Comitato per i minori stranieri (e in particolare le Linee Guida
approvate l‚11.1. 2001), il Piano nazionale di azioni e di interventi
per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva
2000-2001.
Sarà disponibile sul sito, se e quando sarà emanata e non appena ne
avremo copia, anche la nuova circolare del Ministero dell‚Interno che
dovrebbe modificare la circolare del 13.11.2000.
2) Alcuni avvocati dell‚ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici
sull‚Immigrazione), e in particolare gli avvocati Luigi Gili e Mariella
Console, si stanno occupando di alcuni ricorsi alla Magistratura al fine
di far ottenere al minore un permesso di soggiorno per motivi familiari
invece del permesso per minore età.
I casi in cui è giuridicamente più sostenibile che il minore abbia
diritto al permesso per motivi familiari sono i casi di: a) minori in
tutela a cittadini italiani o stranieri; b) minori affidati di fatto a
parenti entro il quarto grado idonei a provvedervi e in grado di
dimostrare i requisiti per il ricongiungimento familiare.
Chi fosse interessato alla questione dei ricorsi, può rivolgersi
all‚avv. Mariella Console, il cui indirizzo di posta elettronica è:
alemari.c@iol.it
Cordiali saluti,
per la Rete d‚urgenza contro il razzismo,
Elena Rozzi