(Sergio Briguglio 7/4/2001)

 

PROPOSTE PER UN PROGRAMMA DI LEGISLATURA SU IMMIGRAZIONE E ASILO

 

I. Immigrazione

 

Ingressi per lavoro

 

1. Tener conto della vasta domanda di manodopera non saturata dall’offerta italiana nella periodica determinazione delle quote massime di immigrazione per lavoro ammesse in Italia.

 

2. Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, per settori a qualificazione medio-alta, con la realizzazione, su iniziativa pubblica o privata, di corsi di formazione nei paesi di emigrazione e la conseguente predisposizione di liste di lavoratori da proporre, per la chiamata nominativa, agli imprenditori italiani.

 

3. Favorire l’incontro diretto in Italia tra domanda e offerta di lavoro, per settori a bassa qualificazione

 

a)      predisponendo liste di prenotazione nelle ambasciate e nei consolati italiani (ovvero un’unica lista centralizzata presso un ministero competente, con possibilita’ di accesso per posta o per via telematica);

b)     consentendo, ai titolari di permesso di soggiorno di breve durata che abbiano depositato impronte digitali e titolo di viaggio per il rimpatrio,

-        lo svolgimento di attivita’ occasionale di lavoro autonomo,

-        il rinnovo del permesso previa dimostrazione di capacita’ di ulteriore sostentamento,

-        la conversione del permesso di soggiorno (entro le quote massime fissate) in permesso per lavoro in caso di possibilita’ di stabilizzazione dell’attivita’ lavorativa (subordinata o autonoma).

 

 

Lavoro autonomo

 

1. Posporre la verifica del requisito di reddito annuo non inferiore ai sedici milioni di lire alla fase di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, evitando di imporla ai fini del rilascio o della conversione di altro permesso, stante la difficolta', per lo straniero proveniente da un Paese in via di sviluppo, di dimostrare, prima dell'ingresso o dell’effettivo avvio dell’attivita’, la prescritta disponibilita' di reddito.

 

 

Ricongiungimento familiare

 

1. Modificare, tenendo conto del prevalente diritto al ristabilimento dell’unita’ familiare, la disposizione in base alla quale lo straniero che chieda di ricongiungersi con i propri familiari deve dimostrare di disporre di un alloggio che soddisfi i requisiti – eccessivamente stringenti - previsti dalle leggi regionali per l’edilizia popolare.

 

 

Rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno

 

1. Stabilire che la ricevuta della richiesta di rilascio o rinnovo del permesso e’ utilizzabile a tutti gli effetti come permesso di soggiorno, fino alla decisione dell’amministrazione sulla richiesta, evitando cosi’ che eventuali ritardi dell’amministrazione incidano negativamente sul diritto dello straniero.

 

2. Stabilire esplicitamente che il meccanismo di iscrizione per un periodo non inferiore a un anno nelle liste di collocamento si applica ogni qual volta si concluda il rapporto di lavoro e anche in caso di conclusione di rapporto di lavoro a tempo determinato, evitando cosi’ che la perdita del lavoro si traduca di fatto nella revoca dell’autorizzazione al soggiorno, in violazione della Convenzione OIL n. 143.

 

 

Carta di soggiorno

 

1. Rivedere la disposizione in base alla quale e’ preclusa la possibilita’ di ottenere la carta di soggiorno allo straniero condannato per i reati non colposi previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice di procedura penale, limitando l’esclusione al caso di condanne di una rilevante entita’ o per le quali l’espiazione della pena non si sia conclusa da un congruo numero di anni.

 

 

Studenti

 

1. Stabilire che le richieste di conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi per lavoro presentate prima della pubblicazione del decreto di programmazione dei flussi siano esaminate con precedenza rispetto alle richieste relative a nuovi ingressi, per evitare che lo studente veda scadere definitivamente il proprio permesso senza poter accedere alla conversione.

 

 

Minori non accompagnati

 

1. Far prevalere, riguardo al rimpatrio del minore non accompagnato, l’interesse del minore su qualunque altra esigenza, nel rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, e tenere nella opportuna considerazione, nella valutazione di tale interesse, la volonta’ del minore e della sua famiglia.

 

2. Fissare tempi certi e brevi per la procedura con cui si decide riguardo al rimpatrio del minore non accompagnato, per evitare che il minore stesso resti per un lungo periodo in una condizione di incertezza riguardo al proprio futuro immediato.

 

3. Evitare discriminazioni tra minori

a)      prevedendo, ove sia possibile, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari anche nei casi in cui non si proceda ad affidamento formale del minore non accompagnato;

b)     equiparando il minore non accompagnato, laddove non si proceda al suo effettivo rimpatrio in tempi brevi, al coetaneo titolare di un permesso per motivi familiari o per affidamento, in particolare riguardo alla possibilita’ di intraprendere, in Italia, un percorso formativo e di accedere ad attivita’ lavorativa, fatti salvi i requisiti di eta’ previsti dalla legge, e di convertire il permesso di soggiorno, al compimento della maggiore eta’, in un permesso per lavoro, per inserimento nel mercato del lavoro o per studio.

 

 

Espulsione

 

1. Stabilire che, nei casi in cui il provvedimento di espulsione risulti spoporzionato a sanzionare il soggiorno illegale di uno straniero, si possa dar luogo a un rimpatrio su base volontaria non gravato di un divieto di reingresso (previo il rilevamento delle impronte digitali dell’interessato) ovvero, in presenza dei requisiti sostanziali, rilasciare un permesso di soggiorno.

 

2. Garantire, in tutti i casi di adozione del provvedimento di espulsione, salvi quelli in cui vi sia un concreto e grave pericolo per la sicurezza dello Stato o per l’ordine pubblico, la possibilita’ di un effettivo controllo giurisdizionale da concludersi – almeno in prima istanza – prima che lo straniero sia allontanato dal territorio dello Stato.

 

3. Dare dignita’ di legge alle norme contenute nella Direttiva del Ministro dell’interno sui diritti e doveri per il trattenimento della persona ospitata nei Centri di permanenza temporanea, in particolare, con riferimento al diritto di

a)      effettuare colloqui con organismi di tutela prima che della convalida dei provvedimenti di trattenimento e di allontanamento,

b)     avvalersi dell’assistenza di un difensore di fiducia e accedere al gratuito patrocinio,

c)      recuperare effetti personali e risparmi,

d)      avvertire del trattenimento familiari e conoscenti,

e)      preservare l’unita’ familiare,

f)      ricevere visite.

 

 

Protezione sociale

 

1. Favorire, con il rafforzamento della stabilita’ del permesso di soggiorno e con l’eventuale ricongiungimento familiare facilitato, il percorso del beneficiario di una misura di protezione sociale nei casi di grave pericolo o di collaborazione effettiva con la giustizia, anche quando non sia immediatamente attivabile un programma di inserimento sociale.

 

2. Predisporre forme di rimpatrio assistito, evitando che si producano forme di aggiramento delle norme sull’immigrazione, nei casi in cui sia da favorire la cessazione dell’attivita’ di prostituzione (o di altra attivita’ “a rischio”), mancando pero’ i presupposti di pericolo attuale o di collaborazione con la giustizia.

 

3. Introdurre una specifica aggravante per il reato di favoreggiamento, a fini di lucro, della permanenza illegale in relazione al caso di straniero destinato alla prostituzione o allo sfruttamento di essa, e prevedere, per questi casi, l’arresto facoltativo in flagranza.

 

 

Regolarizzazione

 

Completare la regolarizzazione avviata nel 1998 con il rilascio, ai richiedenti per i quali permangano incertezze sul soddisfacimento dei requisiti a suo tempo fissati, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per gli altri motivi per i quali siano soddisfatti oggi i requisiti.

 

 

 

II. Asilo

 

Attuazione del dettato costituzionale

 

1. Varare una riforma organica delle norme sul diritto d’asilo che

a)          adegui alle nuove necessita’ e al processo di armonizzazione europea le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato,

b)          stabilisca opportune garanzie (principio di non refoulement e misure di assistenza) per lo straniero che abbia chiesto al giudice ordinario il riconoscimento del diritto d’asilo costituzionale,

c)          definisca i diritti e le facolta’ che conseguono al riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto costituzionale.

 

 

Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato

 

1. Garantire che la Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e sia costituita da personale qualificato e aggiornato e collocato fuori ruolo per il periodo di durata della carica.

 

2. Dare alla Commissione una struttura (provvista, ad esempio, di sezioni periferiche o dislocabili, all’occorrenza, in periferia) che consenta procedure di riconoscimento rapide ed efficaci. 

 

3. Prevedere la partecipazione, con compiti consultivi, alle sedute della Commissione e delle sue sezioni di un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

 

 

Pre-esame delle domande

 

1. Limitare le possibilita’ di respingimento accelerato di una domanda di asilo ai casi di inammissibilita’ (per la provenienza da un paese disposto a proteggere lo straniero o ad esaminare la sua richiesta di protezione) o di manifesta infondatezza della domanda.

 

2. Garantire in ogni caso il rispetto del principio di non refoulement, anche rispetto alla possibilita’ di esito negativo dell’esame della richiesta di protezione, nel paese disposto ad esaminarla.

 

3. Garantire in ogni caso la possibilita’ di un riesame, in tempi brevi, della decisione di respingimento accelerato della domanda, prima che si proceda all’eventuale eventuale allontanamento del richiedente dal territorio dello Stato, dando luogo, eventualmente, al trattenimento dello straniero fino a completamento del riesame.

 

4. Garantire in ogni caso la possibilita’, per lo straniero, di presentare al giudice ordinario richiesta di riconoscimento del diritto d’asilo costituzionale, condizionando, in caso di richiesta, al consenso del giudice l’eventuale allontanamento dell’interessato.

 

 

Assistenza del richiedente asilo e accesso al lavoro

 

1. Prevedere una copertura assistenziale, per il richiedente asilo che ne abbia bisogno, per tutta la durata della procedura di esame della domanda (ricorsi inclusi), come pure la possibilita’ di accesso ad attivita’ di lavoro o di studio quando la durata della procedura (ricorsi inclusi) ecceda un limite prefissato.

 

 

Decisione sulla domanda di asilo

 

1. Prevedere, per i casi in cui sussistano rischi associati al rimpatrio per l’incolumita’ dello straniero la cui domanda di asilo debba essere respinta (anche a seguito di una procedura accelerata), forme di protezione temporanea che consistano nella concessione di un permesso di soggiorno per “asilo umanitario” della durata di un anno, rinnovabile finche’ perdura la condizione di impossibilita’ di allontanamento, con facolta’, per il titolare, di svolgere attivita’ di lavoro subordinato o autonomo o di studio.

 

2. Garantire al richiedente asilo la possibilita’ di impugnare davanti all’autorita’ giudiziaria una decisione sfavorevole sulla domanda da lui presentata, con sospensione dell’eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato e proroga del permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

 

Diritti del rifugiato

 

1. Equiparare il rifugiato al titolare di carta di soggiorno per quanto riguarda accesso a lavoro, formazione e studio, e fruizione delle misure di assistenza e previdenza, e al cittadino italiano per quanto riguarda l’accesso al pubblico impiego (in considerazione della sua particolare condizione).

 

2. Allargare a figli maggiorenni, fratelli ed altri familiari conviventi il novero dei familiari per i quali il rifugiato puo’ chiedere il ricongiungimento, e prevedere procedure semplificate per il rilascio dei visti di ingresso ai congiunti o al convivente more uxorio del rifugiato e per l’esame delle richieste di asilo da questi eventualmente presentate.

 

 

Cessazione del diritto d’asilo

 

1. Prevedere che, qualora la Commissione, entro cinque anni dal riconoscimento, ritenga cessato, per il venir meno dei presupposti, il diritto d’asilo, lo straniero abbia il diritto di impugnare davanti all’autorita’ giudiziaria la decisione di cessazione, con la sospensione dell’eventuale allontanamento dal territorio dello Stato e il mantenimento dello status fino alla decisione sul risorso stesso.

 

2. Stabilire che, in caso di cessazione del diritto d’asilo, lo straniero possa convertire il permesso di soggiorno per asilo in altro permesso per il quale possegga i requisiti, ovvero, se e’ in possesso di carta di soggiorno, conservarne la titolarita’.