(Sergio Briguglio 7/4/2001)
PROPOSTE PER UN PROGRAMMA DI LEGISLATURA SU IMMIGRAZIONE E ASILO
1. Tener conto della vasta domanda di manodopera non saturata dall’offerta italiana nella periodica determinazione delle quote massime di immigrazione per lavoro ammesse in Italia.
2. Favorire l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro, per settori a qualificazione medio-alta, con la
realizzazione, su iniziativa pubblica o privata, di corsi di formazione nei
paesi di emigrazione e la conseguente predisposizione di liste di lavoratori da
proporre, per la chiamata nominativa, agli imprenditori italiani.
3. Favorire l’incontro diretto in Italia
tra domanda e offerta di lavoro, per settori a bassa qualificazione
a)
predisponendo liste
di prenotazione nelle ambasciate e nei consolati italiani (ovvero
un’unica lista centralizzata presso un ministero competente, con
possibilita’ di accesso per posta o per via telematica);
b)
consentendo, ai
titolari di permesso di soggiorno di breve durata che abbiano depositato
impronte digitali e titolo di viaggio per il rimpatrio,
-
lo svolgimento
di attivita’ occasionale di lavoro autonomo,
-
il rinnovo del
permesso previa dimostrazione di capacita’ di ulteriore sostentamento,
-
la conversione
del permesso di soggiorno (entro le quote massime fissate) in permesso per
lavoro in caso di possibilita’ di stabilizzazione
dell’attivita’ lavorativa (subordinata o autonoma).
1. Posporre la verifica del
requisito di reddito annuo non inferiore ai sedici milioni di lire alla fase di
rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, evitando di imporla ai
fini del rilascio o della conversione di altro permesso, stante la difficolta',
per lo straniero proveniente da un Paese in via di sviluppo, di dimostrare,
prima dell'ingresso o dell’effettivo avvio dell’attivita’, la
prescritta disponibilita' di reddito.
1. Modificare, tenendo conto del prevalente
diritto al ristabilimento dell’unita’ familiare, la disposizione in
base alla quale lo straniero che chieda di ricongiungersi con i propri
familiari deve dimostrare di disporre di un alloggio che soddisfi i requisiti
– eccessivamente stringenti - previsti dalle leggi regionali per
l’edilizia popolare.
1. Stabilire che la ricevuta della richiesta
di rilascio o rinnovo del permesso e’ utilizzabile a tutti gli effetti
come permesso di soggiorno, fino alla decisione dell’amministrazione
sulla richiesta, evitando cosi’ che eventuali ritardi
dell’amministrazione incidano negativamente sul diritto dello straniero.
2. Stabilire esplicitamente che il meccanismo
di iscrizione per un periodo non inferiore a un anno nelle liste di
collocamento si applica ogni qual volta si concluda il rapporto di lavoro e
anche in caso di conclusione di rapporto di lavoro a tempo determinato,
evitando cosi’ che la perdita del lavoro si traduca di fatto nella revoca
dell’autorizzazione al soggiorno, in violazione della Convenzione OIL n.
143.
1. Rivedere la disposizione in base alla quale
e’ preclusa la possibilita’ di ottenere la carta di soggiorno allo
straniero condannato per i reati non colposi previsti dagli articoli 380 e 381
del Codice di procedura penale, limitando l’esclusione al caso di
condanne di una rilevante entita’ o per le quali l’espiazione della
pena non si sia conclusa da un congruo numero di anni.
1. Stabilire che le richieste di conversione
di permessi di soggiorno per studio in permessi per lavoro presentate prima
della pubblicazione del decreto di programmazione dei flussi siano esaminate
con precedenza rispetto alle richieste relative a nuovi ingressi, per evitare
che lo studente veda scadere definitivamente il proprio permesso senza poter
accedere alla conversione.
1. Far prevalere, riguardo al rimpatrio del
minore non accompagnato, l’interesse del minore su qualunque altra
esigenza, nel rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, e
tenere nella opportuna considerazione, nella valutazione di tale interesse, la
volonta’ del minore e della sua famiglia.
2. Fissare tempi certi e brevi per la
procedura con cui si decide riguardo al rimpatrio del minore non accompagnato,
per evitare che il minore stesso resti per un lungo periodo in una condizione
di incertezza riguardo al proprio futuro immediato.
3. Evitare discriminazioni tra minori
a)
prevedendo, ove
sia possibile, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari
anche nei casi in cui non si proceda ad affidamento formale del minore non
accompagnato;
b)
equiparando il
minore non accompagnato, laddove non si proceda al suo effettivo rimpatrio in
tempi brevi, al coetaneo titolare di un permesso per motivi familiari o per
affidamento, in particolare riguardo alla possibilita’ di intraprendere,
in Italia, un percorso formativo e di accedere ad attivita’ lavorativa,
fatti salvi i requisiti di eta’ previsti dalla legge, e di convertire il
permesso di soggiorno, al compimento della maggiore eta’, in un permesso
per lavoro, per inserimento nel mercato del lavoro o per studio.
Espulsione
1. Stabilire che, nei casi in cui
il provvedimento di espulsione risulti spoporzionato a sanzionare il soggiorno
illegale di uno straniero, si possa dar luogo a un rimpatrio su base volontaria
non gravato di un divieto di reingresso (previo il rilevamento delle impronte
digitali dell’interessato) ovvero, in presenza dei requisiti sostanziali,
rilasciare un permesso di soggiorno.
2. Garantire, in tutti i casi di
adozione del provvedimento di espulsione, salvi quelli in cui vi sia un
concreto e grave pericolo per la sicurezza dello Stato o per l’ordine
pubblico, la possibilita’ di un effettivo controllo giurisdizionale da
concludersi – almeno in prima istanza – prima che lo straniero sia
allontanato dal territorio dello Stato.
3. Dare dignita’ di legge
alle norme contenute nella Direttiva del Ministro dell’interno sui
diritti e doveri per il trattenimento della persona ospitata nei Centri di
permanenza temporanea, in particolare, con riferimento al diritto di
a)
effettuare
colloqui con organismi di tutela prima che della convalida dei provvedimenti di
trattenimento e di allontanamento,
b)
avvalersi
dell’assistenza di un difensore di fiducia e accedere al gratuito
patrocinio,
c)
recuperare
effetti personali e risparmi,
d)
avvertire
del trattenimento familiari e conoscenti,
e)
preservare
l’unita’ familiare,
f)
ricevere
visite.
1. Favorire, con il rafforzamento della
stabilita’ del permesso di soggiorno e con l’eventuale ricongiungimento
familiare facilitato, il percorso del beneficiario di una misura di protezione
sociale nei casi di grave pericolo o di collaborazione effettiva con la
giustizia, anche quando non sia immediatamente attivabile un programma di
inserimento sociale.
2. Predisporre forme di rimpatrio assistito,
evitando che si producano forme di aggiramento delle norme
sull’immigrazione, nei casi in cui sia da favorire la cessazione
dell’attivita’ di prostituzione (o di altra attivita’ “a
rischio”), mancando pero’ i presupposti di pericolo attuale o di
collaborazione con la giustizia.
3. Introdurre una specifica aggravante per il
reato di favoreggiamento, a fini di lucro, della permanenza illegale in relazione al caso di straniero
destinato alla prostituzione o allo sfruttamento di essa, e prevedere, per
questi casi, l’arresto facoltativo in flagranza.
Completare la regolarizzazione avviata nel
1998 con il rilascio, ai richiedenti per i quali permangano incertezze sul
soddisfacimento dei requisiti a suo tempo fissati, di un permesso di soggiorno
per motivi umanitari o per gli altri motivi per i quali siano soddisfatti oggi
i requisiti.
1. Varare una riforma organica delle norme sul
diritto d’asilo che
a)
adegui alle
nuove necessita’ e al processo di armonizzazione europea le procedure per
il riconoscimento dello status di rifugiato,
b)
stabilisca
opportune garanzie (principio di non refoulement e misure di assistenza) per lo straniero che abbia
chiesto al giudice ordinario il riconoscimento del diritto d’asilo
costituzionale,
c)
definisca i
diritti e le facolta’ che conseguono al riconoscimento dello status di
rifugiato o del diritto costituzionale.
1. Garantire che la Commissione per il
riconoscimento dello status di rifugiato operi in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione e sia costituita da personale
qualificato e aggiornato e collocato fuori ruolo per il periodo di durata della
carica.
2. Dare alla Commissione una struttura
(provvista, ad esempio, di sezioni periferiche o dislocabili,
all’occorrenza, in periferia) che consenta procedure di riconoscimento
rapide ed efficaci.
3. Prevedere la partecipazione, con compiti
consultivi, alle sedute della Commissione e delle sue sezioni di un
rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati.
Pre-esame delle domande
1. Limitare le possibilita’ di
respingimento accelerato di una domanda di asilo ai casi di
inammissibilita’ (per la provenienza da un paese disposto a proteggere lo
straniero o ad esaminare la sua richiesta di protezione) o di manifesta
infondatezza della domanda.
2. Garantire in ogni caso il rispetto del
principio di non refoulement,
anche rispetto alla possibilita’ di esito negativo dell’esame della
richiesta di protezione, nel paese disposto ad esaminarla.
3. Garantire in ogni caso la
possibilita’ di un riesame, in tempi brevi, della decisione di
respingimento accelerato della domanda, prima che si proceda
all’eventuale eventuale allontanamento del richiedente dal territorio
dello Stato, dando luogo, eventualmente, al trattenimento dello straniero fino
a completamento del riesame.
4. Garantire in ogni caso la
possibilita’, per lo straniero, di presentare al giudice ordinario
richiesta di riconoscimento del diritto d’asilo costituzionale,
condizionando, in caso di richiesta, al consenso del giudice l’eventuale
allontanamento dell’interessato.
Assistenza del richiedente asilo e accesso
al lavoro
1. Prevedere una copertura assistenziale, per
il richiedente asilo che ne abbia bisogno, per tutta la durata della procedura
di esame della domanda (ricorsi inclusi), come pure la possibilita’ di
accesso ad attivita’ di lavoro o di studio quando la durata della
procedura (ricorsi inclusi) ecceda un limite prefissato.
1. Prevedere, per i casi in cui sussistano
rischi associati al rimpatrio per l’incolumita’ dello straniero la
cui domanda di asilo debba essere respinta (anche a seguito di una procedura
accelerata), forme di protezione temporanea che consistano nella concessione di
un permesso di soggiorno per “asilo umanitario” della durata di un
anno, rinnovabile finche’ perdura la condizione di impossibilita’
di allontanamento, con facolta’, per il titolare, di svolgere
attivita’ di lavoro subordinato o autonomo o di studio.
2. Garantire al richiedente asilo la
possibilita’ di impugnare davanti all’autorita’ giudiziaria
una decisione sfavorevole sulla domanda da lui presentata, con sospensione
dell’eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato
e proroga del permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
Diritti del rifugiato
1. Equiparare il rifugiato al titolare di
carta di soggiorno per quanto riguarda accesso a lavoro, formazione e studio, e
fruizione delle misure di assistenza e previdenza, e al cittadino italiano per
quanto riguarda l’accesso al pubblico impiego (in considerazione della
sua particolare condizione).
2. Allargare a figli maggiorenni, fratelli ed
altri familiari conviventi il novero dei familiari per i quali il rifugiato
puo’ chiedere il ricongiungimento, e prevedere procedure semplificate per
il rilascio dei visti di ingresso ai congiunti o al convivente more uxorio del rifugiato e per l’esame delle
richieste di asilo da questi eventualmente presentate.
1. Prevedere che, qualora la Commissione,
entro cinque anni dal riconoscimento, ritenga cessato, per il venir meno dei
presupposti, il diritto d’asilo, lo straniero abbia il diritto di
impugnare davanti all’autorita’ giudiziaria la decisione di
cessazione, con la sospensione dell’eventuale allontanamento dal
territorio dello Stato e il mantenimento dello status fino alla decisione sul
risorso stesso.
2. Stabilire che, in caso di cessazione del
diritto d’asilo, lo straniero possa convertire il permesso di soggiorno
per asilo in altro permesso per il quale possegga i requisiti, ovvero, se
e’ in possesso di carta di soggiorno, conservarne la titolarita’.