Novitý Europa 16 dicembre 2001, ASGI ñ Provincia di Torino, Progetto Atlante

 

1.     Laeken: una vera politica comune di asilo e immigrazione

2.     Concessione e rifiuto dello status di rifugiato

3.     Documento di lavoro della Commissione: sicurezza interna e rispetto degli obblighi in materia di protezione dei rifugiati

4.     Primo rapporto annuale sullíattuazione della politica comunitaria in materia di asilo

5.     Proposta di Decisione-quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia

6.     Concluso líaccordo di riammissione tra líUnione europea ed Hong Kong

7.     Gestione dei controlli alle frontiere

8.     Eliminazione del visto per la Romania e valutazioni per líadesione

9.     Seguito della dichiarazione di Sarajevo

10.  Cooperazione consolare e visti

11.  Sistema Informatico Schengen II

12.  Accordo Europol-USA per la collaborazione nelle investigazioni

13.  Risoluzione del Parlamento europeo sulla tragedia degli immigranti in Irlanda

14.  Risoluzione Parlamento europeo sulla cooperazione giudiziaria tra l'UE e gli Stati Uniti nella lotta contro il terrorismo

15.  Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio concernente uno spazio di libertý, sicurezza e giustizia: la sicurezza in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e di eventi analoghi

16.  Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione del Consiglio su prioritý e obiettivi dell'Unione europea per le relazioni esterne nel settore della giustizia e degli affari interni

17.  Il Parlamento europeo approva la relazione sulle proposte in materia di visti e permessi di soggiorno

18.  La Commissione ritira proposte non pi˜ attuali

19.  Ancora ritardi nellíadozione dei documenti finali di Durban

 


 

1. Laeken: Una vera politica comune di asilo e immigrazione

Il Consiglio europeo di Laeken doveva costituire una tappa cruciale nel processo di costruzione dello spazio di libertý, sicurezza e giustizia ed in particolare per quanto riguarda la realizzazione della politica comunitaria in materia di immigrazione e asilo. Oltre al quadro di controllo pubblicato dalla Commissione lo scorso 30 ottobre, il Consiglio ha esaminato un documento specifico, redatto dalla Presidenza, sulla valutazione dellíattuazione delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere (documento ancora inedito). La Presidenza, nelle conclusioni pubblicate al termine del Consiglio europeo di Laeken, considerando che gli sviluppi si sono rivelati meno rapidi e meno sostanziali di quanto previsto, prende atto dei ritardi accumulati nel processo ed afferma che Ë necessario sviluppare un nuovo approccio. La Presidenza procede cosÏ ribadendo alcune delle linee guida giý evidenziate dai precedenti Consigli europei oltre che dai documenti delle Commissione. Inoltre la Presidenza richiede alla Commissione di presentare proposte modificate riguardanti le procedure díasilo, il ricongiungimento familiare, il regolamento Dublino II, mentre invita il Consiglio dellíUnione europea ad accelerare i lavori sugli altri progetti riguardanti le norme di accoglienza, la definizione del termine di rifugiato e le forme di protezione sussidiaria. A tal fine il Consiglio Giustizia e Affari interni dovrebbe procedere a riunioni pi˜ frequenti. Una particolare enfasi Ë poi riservata alla cooperazione per il controllo delle frontiere esterne misure per le quali, fino ad oggi, non si registrano particolari difficoltý politiche in ordine al raggiungimento di un accordo. Nel complesso dalle conclusioni non emerge una chiara delineazione di quel ìnuovo approccioî che la Presidenza ritiene necessario adottare per superare gli ostacoli sino ad ora incontrati. Conclusioni della Presidenza ñ Consiglio europeo di Laeken, 14 e 15 dicembre 2001, in particolare paragrafi 38-42, http://ue.eu.int/Newsroom/LoadDoc.cfm?MAX=1&DOC=!!!&BID=76&DID=68767&GRP=4056&LANG=11

Sul tema del futuro dellíEuropa si veda fra gli altri, http://www.camera.it/_aveur/it_sezione/default.asp, http://www.governo.it/sez_dossier_nuovi/laeken/index.html

 

 

6. Concessione e rifiuto dello status di rifugiato

Il Consiglio GAI del 5-6 dicembre ha discusso sulle norme minime per le procedure di concessione dello status di rifugiato avendo come base la proposta di direttiva della commissione. » stato raggiunto un accordo sui seguenti orientamenti che dovranno essere recepiti dalla Commissione nellíelaborare una proposta modificata di direttiva:

ì1. Campo díapplicazione

La direttiva dovrý applicarsi a tutte le richieste díasilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951

resta aperta la questione dellíapplicazione alle richieste díasilo inoltrate alla frontiera di unno Stato membro cosÏ come la questione dellíapplicazione ad altre forme di protezione

la direttiva dovrý definire le norme minime per la procedura normale mentre dovrý permettere líesplicarsi di procedure díurgenza per quelle domande irricevibili e/o manifestamente infondate secondo i criteri che la stessa definirý.

I criteri proposti dalla Commissione dovranno essere completati in modo da tenere conto di un rifiuto di cooperazione del richiedente asilo e dellíabuso eventuale della procedura attraverso domande meramente dilatorie

La possibilitý di trattare in un ambito particolare delle domande díasilo depositate dopo un rifiuto di una domanda precedente da parte di uno Stato membro dovrý essere approfondita in modo da assicurare un trattamento rapido

2. Qualitý del procedimento decisionale

I richiedenti devono beneficiare di garanzie rilevanti e la qualitý delle decisioni sia ottimale

Il futuro strumento dovrý garantire: líesame individuale delle domande; líinformazione corretta dei richiedenti; la possibilitý del trattenimento personale dovrý essere considerata tenendo conto dellíinteresse dei richiedenti asilo e senza pregiudizio del dovere di cooperazione dei richiedenti. Il trattenimento dovrý essere condotto in condizioni che permettano di presentare in maniera completa gli elementi che ritiene di invocare per sostenere la propria domanda con líaiuto di un interprete se necessario, la possibilitý di comunicare con il Commissariato per i rifugiati, la protezione dei dati di ogni caso soprattutto nei confronti del Paese díorigine, una formazione di base del personale che dovrý attuare il futuro strumento, líesclusione della detenzione per il solo motivo che il soggetto abbia richiesto líasilo, le detenzione nellíambito delle domande introdotte alla frontiera e in particolare presso le zone di transito aeroportuale non puÚ comunque essere esclusa, uníattenzione particolare ai bisogni dei gruppi vulnerabili ed ai minori.

Avuto riguardo al principio di sussidiarietý le norme minime dovranno essere formulate conformemente allíobbiettivo díefficacia e di rapiditý dellíesame delle domande díasilo e tenere conto della natura delle domande presentate. Si tratterý allora di semplificare le disposizioni relative senza rimettere in discussione il carattere equo delle procedure e la qualitý del processo decisionale.

3. Procedure

Occorre operare una differenza tra le procedure normali e quelle rapide.

Questa differenza dovrý portare alla previsione di norme minime relative alla durata del trattamento delle domande díasilo, al numero dei ricorsi, alla natura e alle competenze delle istanze di ricorso oltre che agli effetti dei ricorsi

3.1 Procedura normale

3.1.1 Durata: Una durata non perentoria ma indicante un obbiettivo da raggiungere dovrý essere determinata per il trattamento delle domande díasilo.

3.1.2 Numero dei ricorsi, natura e competenza delle istanze di ricorso

a) in caso di rigetto della domanda un richiedente asilo ha il diritto di proporre un ricorso e, in caso di uníaltra decisione sfavorevole, anche ad una terza istanza se prevista nellíordinamento nazionale;

b) un ricorso dovrý essere giurisdizionale qualunque sia il numero delle istanze concessi da uno Stato

c) almeno un ricorso dovrý procedere allíesame approfondito della domanda díasilo

3.1.3 effetto del ricorso

la questione dellíeffetto sospensivo dei ricorsi e le loro eventuali conseguenze sullíallontanamento resta aperta. Il consiglio farý tutti gli sforzi necessari per apportare una risposta soddisfacente durante i prossimi mesi

3.2 Procedura rapida:

3.2.1 Durata

La durata del trattamento della domanda díasilo in primo grado non dovrý superare i tre mesi a partire dal deposito della domanda. Una proroga per un motivo legittimo dovrý essere ammessa. Gli Stati dovranno decidere che un richiedente asilo che Ë allíorigine del ritardo non puÚ avvalersi delle conseguenze del mancato rispetto del termine ossia il vedersi trattare la propria richiesta secondo la procedura normale;

3.2.2 numero, natura e competenza dei ricorsi

a) i richiedenti dovranno poter ricorrere contro tutte le decisioni emesse in prima istanza

b) un ricorso dovrý essere giurisdizionale qualunque sia il numero dei ricorsi previsti dal diritto nazionale

c) gli Stati membri possono prevedere che una giurisdizione sui ricorsi in ultima istanza possa limitarsi agli elementi di diritto a condizione che consideri il caso dellíerrore manifesto dellíapprezzamento dei fatti da parte del giudice del grado inferiore.

Il termine istanza giurisdizionale comprende quello che in alcuni Stati Ë definito come quasi-giurisdizionale

3.2.3. Effetti dei ricorsi

a) i ricorsi non dovranno automaticamente avere un effetto sospensivo;

b) quando non cíË effetto sospensivo automatico il richiedente dovrý avere la possibilitý di richiedere líeffetto sospensivo del ricorso o di contestare la decisione di allontanamento davanti líautoritý competente conformemente al diritto nazionale. La questione dellíeffetto di questa domanda resta aperta".

 

 

3. Documento di lavoro della Commissione: sicurezza interna e rispetto degli obblighi in materia di protezione dei rifugiati
Il 5 dicembre 2001 la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro COM (2001) 743 che ha lo scopo di stabilire un equilibrio tra il perseguimento della sicurezza interna in Europa in seguito agli eventi dellí11 settembre, e di proteggere i diritti dei rifugiati oltre ad altri valori essenziali alle democrazie europee. Questo documento di lavoro Ë stato preparato in seguito al Consiglio Giustizia e affari interni straordinario dello scorso 20 settembre e vuole costituire un contributo alla discussione tra gli Stati membri come richiesto dal Consiglio Giustizia e Affari interni oltre che per il dibattito nella societý civile.

Il documento si basa su due premesse: i richiedenti asilo e rifugiati in buona fede non devono diventare le vittime dei recenti eventi; non ci dovrebbe essere nessuna possibilitý di accesso per coloro che procurano líaccesso al territorio degli Stati membri dellíUnione europea. Anche líasilo potrebbe essere un modo utilizzato dai terroristi per entrare nel territorio degli Stati membri. La Commissione ritiene che il modo migliore sia non di modificare il regime di protezione dei rifugiati quanto di applicare scrupolosamente le eccezioni alla protezione dei rifugiati giý previste nelle attuali leggi ed in particolare dalla Convenzione di Ginevra.

Secondo la Commissione giý la normative europea in vigore o le proposte in materia di immigrazione e asilo contengono dei criteri da assicurare líesclusione di qualsiasi straniero che possa essere considerato una minaccia alla sicurezza pubblica dal diritto alla protezione internazionale, residenza o accesso a pubblici benefici. Ma le nuove proposte saranno modificate sulla base delle nuove circostanze creatisi http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/immigration_fr.htm

 

 

 

 

4. Primo rapporto annuale sullíattuazione della politica comunitaria in materia di asilo

Il 3 dicembre la Commissione ha presentato la comunicazione COM (2001) 0710 del 28/11/2001 che contiene il primo rapporto sullíattuazione della Comunicazione COM(2000)755 del 22 novembre 2000 sulla politica comune in materia di asilo.

Il Commissario Vitorino ha sottolineato come il quadro di controllo rilevi un ritardo nella realizzazione di un regime comune in materia di asilo, ritardo dovuto soprattutto allíoperato del Consiglio dellíUnione europea. Il documento in questione consiste in un rapporto diretto a permettere di fare un bilancio e formulare delle raccomandazioni. Se ne ricava una puntuale verifica dellíattuazione del programma normativo previsto per la prima fase, delle misure di accompagnamento, della questione del rapporto tra protezione internazionale e sicurezza (che Ë oggetto anche di un apposito documento di lavoro) il tutto prendendo in considerazione aspetti comuni della politica díasilo e la rilevanza della dimensione esterna. La Commissione sviluppa in questo documento il concetto di metodo aperto di coordinamento formula delle puntuali raccomandazioni. http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/immigration_fr.htm

 

 

5. Proposta di Decisione-quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia

La decisione-quadro si prefigge un obiettivo duplice: in primo luogo, garantire che il razzismo e la xenofobia siano passibili in tutti gli Stati membri di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che possano portare all'arresto o all'estradizione, e in secondo luogo migliorare e incentivare la cooperazione giudiziaria, rimuovendo potenziali ostacoli.

Lo strumento proposto prevede che uno stesso comportamento razzista e xenofobo sia passibile di sanzioni in tutti gli Stati membri, i quali definiranno una strategia legislativa comune, a livello dell'Unione, per contrastare il fenomeno. Va da sÈ che i singoli Stati membri sono liberi di prendere provvedimenti ulteriori. La decisione-quadro stabilisce il ravvicinamento minimo necessario per garantire che la legislazione nazionale copra un ambito sufficientemente esteso e che sia possibile sviluppare efficacemente la cooperazione giudiziaria.

L'elenco di reati che figurava nell'azione comune adottata nella stessa materia nel 1996, viene allargato ad altre forme di comportamenti che costituiranno reati penali in tutti gli Stati membri. I reati coperti dalla proposta comprendono, infatti,  la pubblica istigazione alla violenza o all'odio per motivi razzisti o xenofobi, la direzione o il finanziamento delle attivitý di gruppi razzisti o xenofobi, nonchÈ la partecipazione alle stesse. Per questo tipo di comportamenti Ë proposta una pena minima di durata non superiore a 2 anni. La diffusione pubblica di materiale a sfondo razzista, attraverso qualunque mezzo, compreso via Internet, Ë assimilata a sua volta a un reato penale. Rispetto all'azione comune, l'elemento nuovo Ë dato dal fatto che, anzichÈ scegliere di incriminare queste forme di comportamento o di derogare al principio della doppia "incriminazione", gli Stati membri saranno tenuti a prendere le necessarie misure affinchÈ tali comportamenti siano passibili di sanzioni alla stregua di reati penali. COM (2001) 664 del 28 Novembre 2001, http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_fr.htm

 

 

6. Concluso líaccordo di riammissione tra líUnione europea ed Hong Kong

LíUnione Europea ha concluso lo scorso 22 novembre il primo accordo di riammissione definito dal Commissario Vitorino come una pietra miliare dellíUnione. Líaccordo Ë stato concluso in tempi brevi a dimostrazione delle buone relazioni che intercorrono tra LíUnione e Hong Kong. La rappresentanza di Hong Kong presso líUnione ha affermato di considerare molto importante che questo sia il primo accordo di riammissione concluso dallíUnione e che riflette la fiducia nellíefficienza del dipartimento dellíimmigrazione del Paese. Líaccordo porterý alla conclusione di una pi˜ ampia cooperazione nella lotta allíimmigrazione clandestine nel mondo. http://europa.eu.int/comm/external_relations/hong_kong/intro/ip01_1638.htm

 

 

7. Gestione dei controlli alle frontiere

Il Consiglio GAI 5-6 dicembre í01, ha avuto uno scambio di opinioni su come procedere nei lavori circa la gestione comune dei controlli alle frontiere. Il Consiglio ha sostanzialmente concordato con il rapporto presentato dalla Presidenza che contiene i seguenti punti fondamentali:

rafforzare e uniformare il controllo alle frontiere a livello europeo; aiutare gli Stati candidati a organizzare i controlli alle frontiere esterne della Comunitý in modo da attuare una cooperazione operativa, facilitare la gestione delle crisi in materia di controllo alle frontiere, prevenire líimmigrazione illegale e le altre forme di criminalitý transfrontaliera. Sarý il Comitato strategico su frontiere asilo e immigrazione che dovrý occuparsi della realizzazione di questi obbiettivi anche coinvolgendo i Paesi candidati e la cooperazione cosÏ attuata costituirý la prima tappa della pi˜ ampia cooperazione che si svilupperý nellíattuazione della futura direttiva che la Commissione emanerý in materia. Il Consiglio ha anche ricordato líimportanza dello studio di fattibilitý che líItalia sta conducendo circa la creazione di un servizio di polizia di frontiera.

 

 

8. Eliminazione del visto per la Romania e valutazioni per líadesione

Il Consiglio GAI 5-6 dicembre í01, ha confermato líeliminazione del visto dei cittadini rumeni ai fini dellíingresso nellíUnione europea. La misura sarý operativa a partire dal 1 gennaio 2002. Proposta COM (2001) 361. Il Consiglio si compiace delle misure realizzate e registra le concrete misure adottate dalla Romania per garantire la sicurezza e prevenire líimmigrazione illegale negli Stati membri dellíUnione europea e che hanno apportato miglioramenti effettivi.

Nel quadro delle analisi effettuate con la partecipazione degli Stati membri da parte del gruppo di valutazione otre che da parte delle strutture della Commissione che riguardano i progressi realizzati da parte di ciascuno Stato candidato allíadesione e sulle lacune che restano da colmare per poter allinearsi allíacquis comunitario nel settore della giustizia e affari interni il Consiglio presterý particolare attenzione alle conseguenze per la sicurezza interna e líimmigrazione illegale negli Stati membri oltre che ai seguenti aspetti:

Controlli alle frontiere realizzati allíingresso, transito e uscita ; politica dei visti; documenti di viaggio e carte d'identitý; disposizioni legali in materia di immigrazione e asilo; normative sulla cittadinanza e sullíapolidia ; riammissione dei cittadini di Paesi terzi che si trovano in condizione irregolare negli Stati membri; dimensione economica e sociale; in seguito alle valutazioni periodiche il Consiglio deciderý le misure adeguate conformemente al Trattato.

 

9. Seguito della dichiarazione di Sarajevo

Il Consiglio GAI 5-6 dicembre í01, ha preso atto di un rapporto della Presidenza relativo alla riunione degli alti funzionari svoltasi a Belgrado il 30 novembre scorso nel quadro dellíattuazione della dichiarazione di Sarajevo relativa alla cooperazione in materia di asilo e immigrazione e di armonizzazione con la normativa europea.

 

 

10. Cooperazione consolare e visti

Durante il Consiglio Giustizia e affari interni del 5-6 dicembre, il Comitato misto ha esaminato una serie di questioni. Rispetto ai visti Il Comitato misto ha preso atto dellíampio consenso su un regolamento concernente il modello uniforme di visto ed un modello uniforme per il modulo di richiesta del visto. Inoltre vi Ë stato accordo anche su una decisione relativa allíimposta amministrativa per le richieste di visto che sarý a breve sottoposta al Consiglio per líadozione. Infine il Comitato misto ha preso atto di un rapporto della Presidenza relativo allo stato della cooperazione consolare sostenendo il contenuto di tale rapporto e sottolineato che la Presidenza spagnola continui in questo lavoro volto a individuare gli ostacoli ed a proporre le soluzioni possibili.

 

11. Sistema Informatico Schengen II

Sono stati pubblicati nella GUCE del 13 dicembre la decisione ed il Regolamento del Consiglio del 6 dicembre 2001 relativi allo sviluppo del SIS di seconda generazione. Inoltre durante il Consiglio GAI del 5ñ6 dicembre il Comitato misto ha iniziato a valutare possibili settori di utilizzo di tale sistema come líinserimento sistematico di tutti i visti emessi dagli Stati membri. Si ricorda che nel precedente Consiglio GAI, la delegazione austriaca aveva richiesto líampliamento dellíuso del SIS. Decisione del Consiglio (2001/886/GAI) del 6 dicembre í01, in GUCE 328 del 13 dicembre í01, pp. 1-3; Regolamento n. 2424/2001 del 6 dicembre í01, in GUCE 328 del 13 dicembre í01, pp. 4-6.

 

12. Accordo Europol-USA per la collaborazione nelle investigazioni

GiovedÏ 6 dicembre líUnione europea ha concluso con gli Stati Uniti, delegando a tale scopo il direttore di Europol, un accordo definito storico per la condivisione di maggiori informazioni sulle inchieste in attivitý terroristiche ed altri gravi reati tra i quali la tratta di esseri umani, il racket dellíimmigrazione clandestina, il traffico di droga, il riciclaggio. Líaccordo dovrebbe essere limitato ad informazioni di carattere strategico e tecnico escludendo la trasmissione di informazioni relative a persone identificabili, http://www.europa.eu.int/news/110901/index.htm; in GUCE 358 del 15 dicembre í01, p. 1. Si veda qui sotto la raccomandazione del Parlamento Europeo del 13 dicembre.

 

13. Risoluzione Parlamento europeo sulla cooperazione giudiziaria tra l'UE e gli Stati Uniti nella lotta contro il terrorismo

Il Parlamento europeo, ha approvato il 13 dicembre í01, uníimportantissima risoluzione relativa alla cooperazione giudiziaria tra Unione europea e gli Stati Uniti. Il Parlamento si riferisce in particolare alla lettera che il Presidente Gorge W. Bush ha inviato al Presidente in carica del Consiglio Guy Verhofstadt e al Presidente della Commissione Romano Prodi, avanzando 40 proposte fra le quali:

-  la revisione delle norme UE sulla protezione dei dati e della vita privata;

-  l'autorizzazione alle autoritý di polizia di trattare direttamente con le autoritý giudiziarie USA;

-  l'autorizzazione per scambi di informazioni sulla base di una richiesta orale;

-  lo studio di alternative all'estradizione, come l'espulsione e la deportazione;

-  l'istituzione di procedure per comunicare informazioni in caso di segnalazioni da parte dei servizi dell'immigrazione su individui associati con organizzazioni terroristiche;

-  il miglioramento della cooperazione in materia di allontanamento di irregolari, criminali e  "persone inammissibili" .

Il Parlamento considera che le impostazioni USA e europee sono incompatibili, come dimostra anche il recente Patriot Act ed il decreto presidenziale sui tribunali militari, dati i diritti umani che devono essere rispettati nellíordinamento europeo primi fra tutti quelli sanciti nella Convenzione europea sui diritti umani. Il Parlamento ritiene che, in una simile situazione, potrebbero sorgere problemi giuridici a causa del fatto che gli USA considerano i terroristi come criminali di guerra mentre ciÚ non avviene nella UE; e che, pertanto, non sarebbe possibile l'estradizione negli USA dagli Stati membri della UE di persone da sottoporre al giudizio dei tribunali militari. Inoltre il decreto del presidente Bush non definisce i limiti delle competenze giurisdizionali, nÈ la presunzione d'innocenza, nÈ il diritto di ricorso a un giudice imparziale e, soprattutto, ammette una decisione a maggioranza di due terzi per la comminazione della pena, compresa la pena capitale. A questo proposito il Parlamento ribadisce la sua richiesta concernente la completa abolizione della pena di morte negli USA e ricorda agli Stati membri che sono vincolati non soltanto dalla ratifica individuale del protocollo 6 della CEDU ma anche in quanto membri dell'Unione in base all'articolo 6 del trattato. Pertanto, non puÚ essere raggiunto un accordo generale UE/USA e l'estradizione non puÚ essere concessa qualora l'imputato rischi una condanna alla pena capitale. Tutto questo premesso il Parlamento europeo chiede che i procedimenti di espulsione o di deportazione non vengano utilizzati come procedimenti  ìmascheratiî  di estradizione e invita la UE a garantire standard europei di protezione dei dati che siano proporzionati, efficaci e di durata limitata e a non consentire alcuna trattenuta coercitiva di dati che metterebbe in pericolo i diritti e le salvaguardie dei cittadini. Chiede, inoltre, che il Parlamento europeo venga tenuto pienamente informato e sia consultato prima dell'adozione di eventuali accordi di cooperazione UE/USA nel settore della giustizia e degli affari interni e che la conclusione di un eventuale accordo sia subordinata a una sentenza di conformitý con la legislazione UE pronunciata dalla Corte di giustizia ed incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Congresso e al governo USA. B5-0813/2001 del 13 dicembre í01, http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALEND&APP=PV2&LANGUE=IT&TPV=PROV&FILE=011213

 

 

14. Risoluzione del Parlamento europeo sulla tragedia degli immigranti in Irlanda

Il Parlamento europeo ha approvato lo scorso 13 dicembre una risoluzione sulla tragedia che ha visto la morte di 8 persone, di cui 4 bambini, trovate in un container partito dal porto belga di Zeebrugge. Il Parlamento ricordando che incidenti analoghi avvengono quotidianamente alle frontiere dell'Unione, che innumerevoli immigranti e rifugiati perdono la vita tentando di entrare nei paesi dell'Unione illegalmente e che coloro che sono coinvolti nel traffico di esseri umani hanno perpetrato una nuova atrocitý nei confronti delle vittime delle bande organizzate di trafficanti che esigono somme sostanziali per i propri servizi, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime ed il proprio cordoglio per tutte le vittime di questa intollerabile tragedia umana. Ritiene necessario intensificare la lotta contro le reti criminali, spesso transnazionali, implicate nel traffico di esseri umani e di coloro che sfruttano il lavoro clandestino, in particolare rafforzando la cooperazione tra i paesi europei e adottando sanzioni esemplari, senza confondere le vittime con i responsabili. Riconosce che i sopravvissuti hanno subito un terribile trauma e invita il governo irlandese a concedere lo status di rifugiati ai sopravvissuti della tragedia di Wexford e a permettere loro di restare in Irlanda, qualora lo desiderino, aiutandoli a ricostruirsi una vita. Il Parlamento ha poi chiesto che sia attuata una vera politica europea in materia di immigrazione e asilo sulla base del programma di Tampere non limitata al controllo delle frontiere ma che affronti anche le ragioni politiche, economiche e sociali che, nei paesi in via di sviluppo, inducono milioni di persone a fuggire dai loro paesi. B5-0777, 0796, 0800 e 0805/2001

http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALEND&APP=PV2&LANGUE=IT&TPV=PROV&FILE=011213

 

 

15. Raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio concernente uno spazio di libertý, sicurezza e giustizia: la sicurezza in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e di eventi analoghi

Il parlamento europeo ha approvato una raccomandazione nella quale riaffermando la necessitý del rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini europei, fra i quali ricorda il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero, di riunione pacifica, di protezione dei dati personali, la libertý di movimento, richiede alle istituzioni europee di adottare una serie di misure affinchÈ siano garantiti i diritti fondamentali e la sicurezza dei cittadini europei anche in occasione delle riunioni del Consiglio europeo ed eventi analoghi. Le violenze e gli abusi verificatisi in occasione degli ultimi Consigli fino a quello di Genova, non devono pi˜ ripetersi. Il Parlamento fra le altre misure richiede che siano combattuti in modo efficace a livello europeo gruppi violenti come il cosiddetto black bloc avviando prima possibile indagini per scongiurare nuove infiltrazioni alle prossime manifestazioni pacifiche e che sia evitato uno sproporzionato uso della forza evitando da parte delle forze di polizia líuso delle armi. Il Parlamento europeo presterý particolare attenzione alle indagini in corso in Italia in seguito ai disordini di Genova in vista della relazione annuale per il 2001 sulla protezione dei diritti fondamentali nellíUnione europea. http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALEND&APP=PV2&LANGUE=IT&TPV=PROV&FILE=011212

 

 

16. Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione del Consiglio su prioritý e obiettivi dell'Unione europea per le relazioni esterne nel settore della giustizia e degli affari interni

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul ruolo della componente Giustizia e affari interni nelle attivitý di cooperazione allo sviluppo dellíUnione europea. Il Parlamento europeo sottolinea la necessitý di rafforzare tale componente in particolare promovendo una serie di azioni fra le quali il rafforzamento del dialogo fra gli Stati membri e i Paesi terzi per esaminare le cause della migrazione, le clausole di riammissione e i controlli ai confini esterni, oltre all'individuazione delle necessitý dei richiedenti asilo; il sostegno alla definizione e all'attuazione di una politica non discriminatoria di ampia portata e coerente, sulla base dell'articolo 13 del trattato CE, che preveda principalmente la lotta al razzismo e alla xenofobia, in collaborazione con le ONG attive in tale settore. Inoltre il Parlamento europeo ritiene indispensabile instaurare un forte nesso tra la politica di immigrazione dell'Unione europea e quella di aiuto allo sviluppo tentando di ridurre, per mezzo di accordi internazionali, le potenziali divergenze di interesse tra i Paesi di origine, di transito e di destinazione e promovendo lo sviluppo economico e sociale dei paesi meno avanzati; appoggia l'idea di un'iniziativa europea destinata a incentivare il ritorno nel loro paese di origine di emigrati qualificati che lavorano nell'Unione e a impedire, per quanto possibile, "la fuga dei cervelli"  da tali Paesi, in particolare per mezzo di strumenti come i programmi integrati di aiuto allo sviluppo; sottolinea la necessitý di adottare una politica comune in materia di asilo che includa norme minime per l'accoglienza e la protezione temporanea dei richiedenti asilo. Infine il Parlamento afferma di voler esercitare un controllo effettivo della politica esterna GAI anche mediante  una consultazione periodica sulla strategia complessiva seguita, sulle prioritý e i risultati;  un controllo democratico specifico delle attivitý di Eurogol ed il rafforzamento del ruolo dei membri di questo Parlamento nelle delegazioni dell'Unione alle conferenze internazionali. http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALEND&APP=PV2&LANGUE=IT&TPV=PROV&FILE=011212

 

 

17. Il Parlamento europeo approva la relazione sulle proposte in materia di visti e permessi di soggiorno

Il Parlamento europeo nella seduta del 12 dicembre ha approvato la relazione della Commissione diritti dei cittadini sulla materia dei visti e dei permessi di soggiorno. In particolare il parlamento ha approvato la risoluzione che modifica tutte le proposte della Commissione chiedendo a questa di recepire tali modifiche (si tratta perÚ della procedura consultiva). Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (COM(2001) 577; Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (COM(2001) 157; Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (COM(2001) 157

http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl?PROG=REPORT&L=IT&PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0445+0+NOT+SGML+V0//IT

 

 

18. La Commissione ritira proposte non pi˜ attuali

La Commissione ha pubblicato una Comunicazione relativa al ritiro delle proposte che, pubblicate negli anni passati, non sono pi˜ attuali. Alcune di queste riguardano anche il settore Giustizia e Affari interni. Si tratta di un provvedimento volto a semplificare il quadro normativo esistente e che ritirerý in totale 108 proposte delle quali 5 relative a GAI elaborate tra il 1993 ed il 1997, fra líaltro tutte relative a immigrazione e controllo delle frontiere. COM(2001)763 del 11 dicembre í01.

 

 

19. Ancora ritardi nellíadozione dei documenti finali di Durban

Si deve ancora registrare un ritardo nella presentazione del rapporto finale della conferenza di Durban svoltasi a settembre. Il ritardo Ë dovuto ai disaccordi che ancora permangono tra i gruppi di lavoro. Dopo la difficile conclusione della Conferenza di Durban, i negoziati sono continuati essenzialmente tra líUnione europea e i Paesi africani sulla questione della schiavit˜ e del colonialismo. Se non si riuscirý a pervenire ad un accordo allora il Segretario generale delle Nazioni Unite dovrý intervenire. La Commissione dei diritti dellíuomo ha cosÏ sospeso i propri lavori fino a quando non le saranno consegnati i testi finali.