Novitý Europa 16 dicembre 2001, ASGI ñ Provincia
di Torino, Progetto Atlante
1.
Laeken: una vera politica comune di asilo e
immigrazione
2.
Concessione e rifiuto dello status di
rifugiato
3.
Documento di lavoro della Commissione:
sicurezza interna e rispetto degli obblighi in materia di protezione dei
rifugiati
4.
Primo rapporto annuale sullíattuazione della
politica comunitaria in materia di asilo
5.
Proposta di Decisione-quadro sulla lotta
contro il razzismo e la xenofobia
6. Concluso
líaccordo di riammissione tra líUnione europea ed Hong Kong
8.
Eliminazione
del visto per la Romania e valutazioni per líadesione
10. Cooperazione consolare e visti
12.
Accordo Europol-USA per la collaborazione
nelle investigazioni
13.
Risoluzione del Parlamento europeo sulla
tragedia degli immigranti in Irlanda
14.
Risoluzione Parlamento europeo sulla
cooperazione giudiziaria tra l'UE e gli Stati Uniti nella lotta contro il
terrorismo
17. Il Parlamento europeo approva la relazione sulle proposte in materia
di visti e permessi di soggiorno
18.
La Commissione ritira proposte non pi˜
attuali
19.
Ancora ritardi nellíadozione dei documenti
finali di Durban
1. Laeken: Una vera
politica comune di asilo e immigrazione
Il Consiglio europeo di Laeken
doveva costituire una tappa cruciale nel processo di costruzione dello spazio
di libertý, sicurezza e giustizia ed in particolare per quanto riguarda la
realizzazione della politica comunitaria in materia di immigrazione e asilo.
Oltre al quadro di controllo pubblicato dalla Commissione lo scorso 30 ottobre,
il Consiglio ha esaminato un documento specifico, redatto dalla Presidenza,
sulla valutazione dellíattuazione delle conclusioni del Consiglio europeo di
Tampere (documento ancora inedito). La Presidenza, nelle conclusioni pubblicate
al termine del Consiglio europeo di Laeken, considerando che gli sviluppi si
sono rivelati meno rapidi e meno sostanziali di quanto previsto, prende atto
dei ritardi accumulati nel processo ed afferma che Ë necessario sviluppare un
nuovo approccio. La Presidenza procede cosÏ ribadendo alcune delle linee guida
giý evidenziate dai precedenti Consigli europei oltre che dai documenti delle
Commissione. Inoltre la Presidenza richiede alla Commissione di presentare
proposte modificate riguardanti le procedure díasilo, il ricongiungimento
familiare, il regolamento Dublino II, mentre invita il Consiglio dellíUnione
europea ad accelerare i lavori sugli altri progetti riguardanti le norme di
accoglienza, la definizione del termine di rifugiato e le forme di protezione
sussidiaria. A tal fine il Consiglio Giustizia e Affari interni dovrebbe
procedere a riunioni pi˜ frequenti. Una particolare enfasi Ë poi riservata alla
cooperazione per il controllo delle frontiere esterne misure per le quali, fino
ad oggi, non si registrano particolari difficoltý politiche in ordine al
raggiungimento di un accordo. Nel complesso dalle conclusioni non emerge una
chiara delineazione di quel ìnuovo approccioî che la Presidenza ritiene
necessario adottare per superare gli ostacoli sino ad ora incontrati.
Conclusioni della Presidenza ñ Consiglio europeo di Laeken, 14 e 15 dicembre
2001, in particolare paragrafi 38-42, http://ue.eu.int/Newsroom/LoadDoc.cfm?MAX=1&DOC=!!!&BID=76&DID=68767&GRP=4056&LANG=11
Sul tema del futuro
dellíEuropa si veda fra gli altri, http://www.camera.it/_aveur/it_sezione/default.asp,
http://www.governo.it/sez_dossier_nuovi/laeken/index.html
6. Concessione e rifiuto
dello status di rifugiato
Il Consiglio GAI del 5-6 dicembre ha discusso sulle norme minime per le procedure di concessione dello status di rifugiato avendo come base la proposta di direttiva della commissione. » stato raggiunto un accordo sui seguenti orientamenti che dovranno essere recepiti dalla Commissione nellíelaborare una proposta modificata di direttiva:
ì1. Campo díapplicazione
La direttiva dovrý applicarsi a
tutte le richieste díasilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951
resta aperta la questione
dellíapplicazione alle richieste díasilo inoltrate alla frontiera di unno Stato
membro cosÏ come la questione dellíapplicazione ad altre forme di protezione
la direttiva dovrý definire le
norme minime per la procedura normale mentre dovrý permettere líesplicarsi di
procedure díurgenza per quelle domande irricevibili e/o manifestamente
infondate secondo i criteri che la stessa definirý.
I criteri proposti dalla
Commissione dovranno essere completati in modo da tenere conto di un rifiuto di
cooperazione del richiedente asilo e dellíabuso eventuale della procedura
attraverso domande meramente dilatorie
La possibilitý di trattare in un
ambito particolare delle domande díasilo depositate dopo un rifiuto di una
domanda precedente da parte di uno Stato membro dovrý essere approfondita in
modo da assicurare un trattamento rapido
2. Qualitý del procedimento
decisionale
I richiedenti devono beneficiare
di garanzie rilevanti e la qualitý delle decisioni sia ottimale
Il futuro strumento dovrý
garantire: líesame individuale delle domande; líinformazione corretta dei
richiedenti; la possibilitý del trattenimento personale dovrý essere
considerata tenendo conto dellíinteresse dei richiedenti asilo e senza
pregiudizio del dovere di cooperazione dei richiedenti. Il trattenimento dovrý
essere condotto in condizioni che permettano di presentare in maniera completa
gli elementi che ritiene di invocare per sostenere la propria domanda con
líaiuto di un interprete se necessario, la possibilitý di comunicare con il
Commissariato per i rifugiati, la protezione dei dati di ogni caso soprattutto
nei confronti del Paese díorigine, una formazione di base del personale che
dovrý attuare il futuro strumento, líesclusione della detenzione per il solo
motivo che il soggetto abbia richiesto líasilo, le detenzione nellíambito delle
domande introdotte alla frontiera e in particolare presso le zone di transito
aeroportuale non puÚ comunque essere esclusa, uníattenzione particolare ai
bisogni dei gruppi vulnerabili ed ai minori.
Avuto riguardo al principio di
sussidiarietý le norme minime dovranno essere formulate conformemente
allíobbiettivo díefficacia e di rapiditý dellíesame delle domande díasilo e
tenere conto della natura delle domande presentate. Si tratterý allora di
semplificare le disposizioni relative senza rimettere in discussione il
carattere equo delle procedure e la qualitý del processo decisionale.
3. Procedure
Occorre operare una differenza tra
le procedure normali e quelle rapide.
Questa differenza dovrý portare
alla previsione di norme minime relative alla durata del trattamento delle
domande díasilo, al numero dei ricorsi, alla natura e alle competenze delle
istanze di ricorso oltre che agli effetti dei ricorsi
3.1 Procedura normale
3.1.1 Durata: Una durata non
perentoria ma indicante un obbiettivo da raggiungere dovrý essere determinata
per il trattamento delle domande díasilo.
3.1.2 Numero dei ricorsi, natura e
competenza delle istanze di ricorso
a) in caso di rigetto della
domanda un richiedente asilo ha il diritto di proporre un ricorso e, in caso di
uníaltra decisione sfavorevole, anche ad una terza istanza se prevista
nellíordinamento nazionale;
b) un ricorso dovrý essere
giurisdizionale qualunque sia il numero delle istanze concessi da uno Stato
c) almeno un ricorso dovrý
procedere allíesame approfondito della domanda díasilo
3.1.3 effetto del ricorso
la questione dellíeffetto
sospensivo dei ricorsi e le loro eventuali conseguenze sullíallontanamento
resta aperta. Il consiglio farý tutti gli sforzi necessari per apportare una
risposta soddisfacente durante i prossimi mesi
3.2 Procedura rapida:
3.2.1 Durata
La durata del trattamento della
domanda díasilo in primo grado non dovrý superare i tre mesi a partire dal
deposito della domanda. Una proroga per un motivo legittimo dovrý essere
ammessa. Gli Stati dovranno decidere che un richiedente asilo che Ë allíorigine
del ritardo non puÚ avvalersi delle conseguenze del mancato rispetto del
termine ossia il vedersi trattare la propria richiesta secondo la procedura
normale;
3.2.2 numero, natura e competenza
dei ricorsi
a) i richiedenti dovranno poter
ricorrere contro tutte le decisioni emesse in prima istanza
b) un ricorso dovrý essere
giurisdizionale qualunque sia il numero dei ricorsi previsti dal diritto
nazionale
c) gli Stati membri possono
prevedere che una giurisdizione sui ricorsi in ultima istanza possa limitarsi
agli elementi di diritto a condizione che consideri il caso dellíerrore
manifesto dellíapprezzamento dei fatti da parte del giudice del grado
inferiore.
Il termine istanza giurisdizionale
comprende quello che in alcuni Stati Ë definito come quasi-giurisdizionale
3.2.3. Effetti dei ricorsi
a) i ricorsi non dovranno
automaticamente avere un effetto sospensivo;
b) quando non cíË effetto
sospensivo automatico il richiedente dovrý avere la possibilitý di richiedere
líeffetto sospensivo del ricorso o di contestare la decisione di allontanamento
davanti líautoritý competente conformemente al diritto nazionale. La questione
dellíeffetto di questa domanda resta aperta".
3. Documento di lavoro
della Commissione: sicurezza interna e rispetto degli obblighi in materia di
protezione dei rifugiati
Il 5 dicembre 2001 la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro COM
(2001) 743 che ha lo scopo di stabilire un equilibrio tra il perseguimento
della sicurezza interna in Europa in seguito agli eventi dellí11 settembre, e
di proteggere i diritti dei rifugiati oltre ad altri valori essenziali alle
democrazie europee. Questo documento di lavoro Ë stato preparato in seguito al
Consiglio Giustizia e affari interni straordinario dello scorso 20 settembre e
vuole costituire un contributo alla discussione tra gli Stati membri come
richiesto dal Consiglio Giustizia e Affari interni oltre che per il dibattito
nella societý civile.
Il
documento si basa su due premesse: i richiedenti asilo e rifugiati in buona
fede non devono diventare le vittime dei recenti eventi; non ci dovrebbe essere
nessuna possibilitý di accesso per coloro che procurano líaccesso al territorio
degli Stati membri dellíUnione europea. Anche líasilo potrebbe essere un modo
utilizzato dai terroristi per entrare nel territorio degli Stati membri. La
Commissione ritiene che il modo migliore sia non di modificare il regime di
protezione dei rifugiati quanto di applicare scrupolosamente le eccezioni alla
protezione dei rifugiati giý previste nelle attuali leggi ed in particolare
dalla Convenzione di Ginevra.
Secondo la Commissione giý la
normative europea in vigore o le proposte in materia di immigrazione e asilo
contengono dei criteri da assicurare líesclusione di qualsiasi straniero che
possa essere considerato una minaccia alla sicurezza pubblica dal diritto alla
protezione internazionale, residenza o accesso a pubblici benefici. Ma le nuove
proposte saranno modificate sulla base delle nuove circostanze creatisi http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/immigration_fr.htm
4. Primo rapporto
annuale sullíattuazione della politica comunitaria in materia di asilo
Il 3 dicembre la Commissione
ha presentato la comunicazione COM (2001) 0710 del 28/11/2001 che contiene il
primo rapporto sullíattuazione della Comunicazione COM(2000)755 del 22 novembre
2000 sulla politica comune in materia di asilo.
Il
Commissario Vitorino ha sottolineato come il quadro di controllo rilevi un
ritardo nella realizzazione di un regime comune in materia di asilo, ritardo
dovuto soprattutto allíoperato del Consiglio dellíUnione europea. Il documento
in questione consiste in un rapporto diretto a permettere di fare un bilancio e
formulare delle raccomandazioni. Se ne ricava una puntuale verifica
dellíattuazione del programma normativo previsto per la prima fase, delle
misure di accompagnamento, della questione del rapporto tra protezione
internazionale e sicurezza (che Ë oggetto anche di un apposito documento di
lavoro) il tutto prendendo in considerazione aspetti comuni della politica
díasilo e la rilevanza della dimensione esterna. La Commissione sviluppa in
questo documento il concetto di metodo aperto di coordinamento formula delle
puntuali raccomandazioni. http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/immigration_fr.htm
5. Proposta di
Decisione-quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia
La decisione-quadro si
prefigge un obiettivo duplice: in primo luogo, garantire che il razzismo e la
xenofobia siano passibili in tutti gli Stati membri di sanzioni penali
effettive, proporzionate e dissuasive, che possano portare all'arresto o
all'estradizione, e in secondo luogo migliorare e incentivare la cooperazione
giudiziaria, rimuovendo potenziali ostacoli.
Lo strumento proposto prevede
che uno stesso comportamento razzista e xenofobo sia passibile di sanzioni in
tutti gli Stati membri, i quali definiranno una strategia legislativa comune, a
livello dell'Unione, per contrastare il fenomeno. Va da sÈ che i singoli Stati
membri sono liberi di prendere provvedimenti ulteriori. La decisione-quadro
stabilisce il ravvicinamento minimo necessario per garantire che la
legislazione nazionale copra un ambito sufficientemente esteso e che sia
possibile sviluppare efficacemente la cooperazione giudiziaria.
L'elenco di reati che
figurava nell'azione comune adottata nella stessa materia nel 1996, viene
allargato ad altre forme di comportamenti che costituiranno reati penali in
tutti gli Stati membri. I reati coperti dalla proposta comprendono,
infatti, la pubblica istigazione
alla violenza o all'odio per motivi razzisti o xenofobi, la direzione o il
finanziamento delle attivitý di gruppi razzisti o xenofobi, nonchÈ la
partecipazione alle stesse. Per questo tipo di comportamenti Ë proposta una
pena minima di durata non superiore a 2 anni. La diffusione pubblica di
materiale a sfondo razzista, attraverso qualunque mezzo, compreso via Internet,
Ë assimilata a sua volta a un reato penale. Rispetto all'azione comune,
l'elemento nuovo Ë dato dal fatto che, anzichÈ scegliere di incriminare queste
forme di comportamento o di derogare al principio della doppia
"incriminazione", gli Stati membri saranno tenuti a prendere le
necessarie misure affinchÈ tali comportamenti siano passibili di sanzioni alla
stregua di reati penali. COM (2001) 664 del 28 Novembre 2001, http://europa.eu.int/comm/justice_home/index_fr.htm
6.
Concluso líaccordo di riammissione tra líUnione europea ed Hong Kong
LíUnione Europea ha concluso
lo scorso 22 novembre il primo accordo di riammissione definito dal Commissario
Vitorino come una pietra miliare dellíUnione. Líaccordo Ë stato concluso in
tempi brevi a dimostrazione delle buone relazioni che intercorrono tra LíUnione
e Hong Kong. La rappresentanza di Hong Kong presso líUnione ha affermato di
considerare molto importante che questo sia il primo accordo di riammissione
concluso dallíUnione e che riflette la fiducia nellíefficienza del dipartimento
dellíimmigrazione del Paese. Líaccordo porterý alla conclusione di una pi˜
ampia cooperazione nella lotta allíimmigrazione clandestine nel mondo. http://europa.eu.int/comm/external_relations/hong_kong/intro/ip01_1638.htm
Il Consiglio GAI 5-6 dicembre í01, ha avuto uno scambio di opinioni su come procedere nei lavori circa la gestione comune dei controlli alle frontiere. Il Consiglio ha sostanzialmente concordato con il rapporto presentato dalla Presidenza che contiene i seguenti punti fondamentali:
rafforzare e uniformare il
controllo alle frontiere a livello europeo; aiutare gli Stati candidati a
organizzare i controlli alle frontiere esterne della Comunitý in modo da
attuare una cooperazione operativa, facilitare la gestione delle crisi in
materia di controllo alle frontiere, prevenire líimmigrazione illegale e le
altre forme di criminalitý transfrontaliera. Sarý il Comitato strategico su
frontiere asilo e immigrazione che dovrý occuparsi della realizzazione di
questi obbiettivi anche coinvolgendo i Paesi candidati e la cooperazione cosÏ
attuata costituirý la prima tappa della pi˜ ampia cooperazione che si
svilupperý nellíattuazione della futura direttiva che la Commissione emanerý in
materia. Il Consiglio ha anche ricordato líimportanza dello studio di
fattibilitý che líItalia sta conducendo circa la creazione di un servizio di
polizia di frontiera.
8. Eliminazione del visto
per la Romania e valutazioni per líadesione
Il Consiglio GAI 5-6 dicembre í01,
ha confermato líeliminazione del visto dei cittadini rumeni ai fini
dellíingresso nellíUnione europea. La misura sarý operativa a partire dal 1
gennaio 2002. Proposta COM (2001) 361. Il Consiglio si compiace delle misure
realizzate e registra le concrete misure adottate dalla Romania per garantire
la sicurezza e prevenire líimmigrazione illegale negli Stati membri dellíUnione
europea e che hanno apportato miglioramenti effettivi.
Nel quadro delle analisi
effettuate con la partecipazione degli Stati membri da parte del gruppo di
valutazione otre che da parte delle strutture della Commissione che riguardano
i progressi realizzati da parte di ciascuno Stato candidato allíadesione e
sulle lacune che restano da colmare per poter allinearsi allíacquis comunitario
nel settore della giustizia e affari interni il Consiglio presterý particolare
attenzione alle conseguenze per la sicurezza interna e líimmigrazione illegale
negli Stati membri oltre che ai seguenti aspetti:
Controlli alle frontiere
realizzati allíingresso, transito e uscita ; politica dei visti; documenti
di viaggio e carte d'identitý; disposizioni legali in materia di immigrazione e
asilo; normative sulla cittadinanza e sullíapolidia ; riammissione dei
cittadini di Paesi terzi che si trovano in condizione irregolare negli Stati
membri; dimensione economica e sociale; in seguito alle valutazioni periodiche
il Consiglio deciderý le misure adeguate conformemente al Trattato.
Il Consiglio GAI 5-6 dicembre í01,
ha preso atto di un rapporto della Presidenza relativo alla riunione degli alti
funzionari svoltasi a Belgrado il 30 novembre scorso nel quadro dellíattuazione
della dichiarazione di Sarajevo relativa alla cooperazione in materia di asilo
e immigrazione e di armonizzazione con la normativa europea.
10. Cooperazione consolare e
visti
Durante il Consiglio
Giustizia e affari interni del 5-6 dicembre, il Comitato misto ha esaminato una
serie di questioni. Rispetto ai visti Il Comitato misto ha preso atto
dellíampio consenso su un regolamento concernente il modello uniforme di visto
ed un modello uniforme per il modulo di richiesta del visto. Inoltre vi Ë stato
accordo anche su una decisione relativa allíimposta amministrativa per le
richieste di visto che sarý a breve sottoposta al Consiglio per líadozione.
Infine il Comitato misto ha preso atto di un rapporto della Presidenza relativo
allo stato della cooperazione consolare sostenendo il contenuto di tale
rapporto e sottolineato che la Presidenza spagnola continui in questo lavoro
volto a individuare gli ostacoli ed a proporre le soluzioni possibili.
Sono stati pubblicati nella
GUCE del 13 dicembre la decisione ed il Regolamento del Consiglio del 6
dicembre 2001 relativi allo sviluppo del SIS di seconda generazione. Inoltre
durante il Consiglio GAI del 5ñ6 dicembre il Comitato misto ha iniziato a
valutare possibili settori di utilizzo di tale sistema come líinserimento
sistematico di tutti i visti emessi dagli Stati membri. Si ricorda che nel
precedente Consiglio GAI, la delegazione austriaca aveva richiesto
líampliamento dellíuso del SIS. Decisione del Consiglio (2001/886/GAI) del 6
dicembre í01, in GUCE 328 del 13 dicembre í01, pp. 1-3; Regolamento n.
2424/2001 del 6 dicembre í01, in GUCE 328 del 13 dicembre í01, pp. 4-6.
12. Accordo Europol-USA
per la collaborazione nelle investigazioni
GiovedÏ 6 dicembre líUnione
europea ha concluso con gli Stati Uniti, delegando a tale scopo il direttore di
Europol, un accordo definito storico per la condivisione di maggiori informazioni
sulle inchieste in attivitý terroristiche ed altri gravi reati tra i quali la
tratta di esseri umani, il racket dellíimmigrazione clandestina, il traffico di
droga, il riciclaggio. Líaccordo dovrebbe essere limitato ad informazioni di
carattere strategico e tecnico escludendo la trasmissione di informazioni
relative a persone identificabili, http://www.europa.eu.int/news/110901/index.htm;
in GUCE 358 del 15 dicembre í01, p. 1. Si veda qui sotto la raccomandazione del
Parlamento Europeo del 13 dicembre.
- la revisione
delle norme UE sulla protezione dei dati e della vita privata;
- l'autorizzazione
alle autoritý di polizia di trattare direttamente con le autoritý giudiziarie
USA;
- l'autorizzazione
per scambi di informazioni sulla base di una richiesta orale;
- lo studio di
alternative all'estradizione, come l'espulsione e la deportazione;
- l'istituzione di
procedure per comunicare informazioni in caso di segnalazioni da parte dei
servizi dell'immigrazione su individui associati con organizzazioni
terroristiche;
- il miglioramento
della cooperazione in materia di allontanamento di irregolari, criminali e
"persone inammissibili" .
Il Parlamento considera che
le impostazioni USA e europee sono incompatibili, come dimostra anche il
recente Patriot Act ed il decreto presidenziale sui tribunali militari, dati i
diritti umani che devono essere rispettati nellíordinamento europeo primi fra
tutti quelli sanciti nella Convenzione europea sui diritti umani. Il Parlamento
ritiene che, in una simile situazione, potrebbero sorgere problemi giuridici a
causa del fatto che gli USA considerano i terroristi come criminali di guerra
mentre ciÚ non avviene nella UE; e che, pertanto, non sarebbe possibile
l'estradizione negli USA dagli Stati membri della UE di persone da sottoporre
al giudizio dei tribunali militari. Inoltre il decreto del presidente Bush non
definisce i limiti delle competenze giurisdizionali, nÈ la presunzione d'innocenza,
nÈ il diritto di ricorso a un giudice imparziale e, soprattutto, ammette una
decisione a maggioranza di due terzi per la comminazione della pena, compresa
la pena capitale. A questo proposito il Parlamento ribadisce la sua
richiesta concernente la completa abolizione della pena di morte negli USA e
ricorda agli Stati membri che sono vincolati non soltanto dalla ratifica
individuale del protocollo 6 della CEDU ma anche in quanto membri dell'Unione
in base all'articolo 6 del trattato. Pertanto, non puÚ essere raggiunto un
accordo generale UE/USA e l'estradizione non puÚ essere concessa qualora
l'imputato rischi una condanna alla pena capitale. Tutto questo premesso il
Parlamento europeo chiede che i procedimenti di espulsione o di deportazione
non vengano utilizzati come procedimenti ìmascheratiî di
estradizione e invita la UE a garantire standard europei di protezione dei dati
che siano proporzionati, efficaci e di durata limitata e a non consentire
alcuna trattenuta coercitiva di dati che metterebbe in pericolo i diritti e le
salvaguardie dei cittadini. Chiede, inoltre, che il Parlamento europeo venga
tenuto pienamente informato e sia consultato prima dell'adozione di eventuali
accordi di cooperazione UE/USA nel settore della giustizia e degli affari interni
e che la conclusione di un eventuale accordo sia subordinata a una sentenza di
conformitý con la legislazione UE pronunciata dalla Corte di giustizia ed
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio,
alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Congresso e al governo
USA. B5-0813/2001 del 13 dicembre í01, http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALEND&APP=PV2&LANGUE=IT&TPV=PROV&FILE=011213
14. Risoluzione del
Parlamento europeo sulla tragedia degli immigranti in Irlanda
Il Parlamento europeo ha
approvato lo scorso 13 dicembre una risoluzione sulla tragedia che ha visto la
morte di 8 persone, di cui 4 bambini, trovate in un container partito dal porto
belga di Zeebrugge. Il Parlamento ricordando che incidenti analoghi avvengono
quotidianamente alle frontiere dell'Unione, che innumerevoli immigranti e
rifugiati perdono la vita tentando di entrare nei paesi dell'Unione
illegalmente e che coloro che sono coinvolti nel traffico di esseri umani hanno
perpetrato una nuova atrocitý nei confronti delle vittime delle bande
organizzate di trafficanti che esigono somme sostanziali per i propri servizi,
ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime ed il proprio
cordoglio per tutte le vittime di questa intollerabile tragedia umana. Ritiene
necessario intensificare la lotta contro le reti criminali, spesso
transnazionali, implicate nel traffico di esseri umani e di coloro che
sfruttano il lavoro clandestino, in particolare rafforzando la cooperazione tra
i paesi europei e adottando sanzioni esemplari, senza confondere le vittime con
i responsabili. Riconosce che i sopravvissuti hanno subito un terribile trauma
e invita il governo irlandese a concedere lo status di rifugiati ai
sopravvissuti della tragedia di Wexford e a permettere loro di restare in
Irlanda, qualora lo desiderino, aiutandoli a ricostruirsi una vita. Il
Parlamento ha poi chiesto che sia attuata una vera politica europea in materia
di immigrazione e asilo sulla base del programma di Tampere non limitata al
controllo delle frontiere ma che affronti anche le ragioni politiche,
economiche e sociali che, nei paesi in via di sviluppo, inducono milioni di
persone a fuggire dai loro paesi. B5-0777, 0796, 0800 e 0805/2001
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALEND&APP=PV2&LANGUE=IT&TPV=PROV&FILE=011213
Il parlamento europeo ha
approvato una raccomandazione nella quale riaffermando la necessitý del
rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini europei, fra i quali ricorda il
diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero, di riunione pacifica,
di protezione dei dati personali, la libertý di movimento, richiede alle
istituzioni europee di adottare una serie di misure affinchÈ siano garantiti i
diritti fondamentali e la sicurezza dei cittadini europei anche in occasione
delle riunioni del Consiglio europeo ed eventi analoghi. Le violenze e gli
abusi verificatisi in occasione degli ultimi Consigli fino a quello di Genova,
non devono pi˜ ripetersi. Il Parlamento fra le altre misure richiede che siano
combattuti in modo efficace a livello europeo gruppi violenti come il
cosiddetto black bloc avviando prima possibile indagini
per scongiurare nuove infiltrazioni alle prossime manifestazioni pacifiche e
che sia evitato uno sproporzionato uso della forza evitando da parte delle
forze di polizia líuso delle armi. Il Parlamento europeo presterý particolare
attenzione alle indagini in corso in Italia in seguito ai disordini di Genova
in vista della relazione annuale per il 2001 sulla protezione dei diritti
fondamentali nellíUnione europea. http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALEND&APP=PV2&LANGUE=IT&TPV=PROV&FILE=011212
Il Parlamento europeo ha
approvato una risoluzione sul ruolo della componente Giustizia e affari interni
nelle attivitý di cooperazione allo sviluppo dellíUnione europea. Il Parlamento
europeo sottolinea la necessitý di rafforzare tale componente in particolare
promovendo una serie di azioni fra le quali il rafforzamento del dialogo fra
gli Stati membri e i Paesi terzi per esaminare le cause della migrazione, le
clausole di riammissione e i controlli ai confini esterni, oltre
all'individuazione delle necessitý dei richiedenti asilo; il sostegno alla
definizione e all'attuazione di una politica non discriminatoria di ampia
portata e coerente, sulla base dell'articolo 13 del trattato CE, che preveda
principalmente la lotta al razzismo e alla xenofobia, in collaborazione con le
ONG attive in tale settore. Inoltre il Parlamento europeo ritiene
indispensabile instaurare un forte nesso tra la politica di immigrazione
dell'Unione europea e quella di aiuto allo sviluppo tentando di ridurre, per
mezzo di accordi internazionali, le potenziali divergenze di interesse tra i
Paesi di origine, di transito e di destinazione e promovendo lo sviluppo economico
e sociale dei paesi meno avanzati; appoggia l'idea di un'iniziativa europea
destinata a incentivare il ritorno nel loro paese di origine di emigrati
qualificati che lavorano nell'Unione e a impedire, per quanto possibile,
"la fuga dei cervelli" da tali Paesi, in particolare per mezzo
di strumenti come i programmi integrati di aiuto allo sviluppo; sottolinea la
necessitý di adottare una politica comune in materia di asilo che includa norme
minime per l'accoglienza e la protezione temporanea dei richiedenti asilo.
Infine il Parlamento afferma di voler esercitare un controllo effettivo della
politica esterna GAI anche mediante una consultazione periodica
sulla strategia complessiva seguita, sulle prioritý e i
risultati; un controllo democratico specifico delle attivitý di
Eurogol ed il rafforzamento del ruolo dei membri di questo Parlamento
nelle delegazioni dell'Unione alle conferenze internazionali. http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALEND&APP=PV2&LANGUE=IT&TPV=PROV&FILE=011212
17. Il Parlamento europeo approva la relazione sulle proposte in
materia di visti e permessi di soggiorno
Il Parlamento europeo nella seduta del 12 dicembre ha approvato la
relazione della Commissione diritti dei cittadini sulla materia dei visti e dei
permessi di soggiorno. In particolare il parlamento ha approvato la risoluzione
che modifica tutte le proposte della Commissione chiedendo a questa di recepire
tali modifiche (si tratta perÚ della procedura consultiva). Proposta di
regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che
istituisce un modello uniforme per i visti (COM(2001) 577; Proposta di
regolamento del Consiglio relativo ad un modello uniforme di foglio
utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a
persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro
che emette il foglio (COM(2001) 157; Proposta di regolamento del Consiglio che
istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a
cittadini di paesi terzi (COM(2001) 157
18. La Commissione
ritira proposte non pi˜ attuali
La Commissione ha pubblicato
una Comunicazione relativa al ritiro delle proposte che, pubblicate negli anni
passati, non sono pi˜ attuali. Alcune di queste riguardano anche il settore
Giustizia e Affari interni. Si tratta di un provvedimento volto a semplificare
il quadro normativo esistente e che ritirerý in totale 108 proposte delle quali
5 relative a GAI elaborate tra il 1993 ed il 1997, fra líaltro tutte relative a
immigrazione e controllo delle frontiere. COM(2001)763 del 11 dicembre í01.
19. Ancora ritardi
nellíadozione dei documenti finali di Durban
Si deve ancora registrare un ritardo
nella presentazione del rapporto finale della conferenza di Durban svoltasi a
settembre. Il ritardo Ë dovuto ai disaccordi che ancora permangono tra i gruppi
di lavoro. Dopo la difficile conclusione della Conferenza di Durban, i
negoziati sono continuati essenzialmente tra líUnione europea e i Paesi
africani sulla questione della schiavit˜ e del colonialismo. Se non si riuscirý
a pervenire ad un accordo allora il Segretario generale delle Nazioni Unite
dovrý intervenire. La Commissione dei diritti dellíuomo ha cosÏ sospeso i
propri lavori fino a quando non le saranno consegnati i testi finali.