AFFARI COSTITUZIONALI (1)

GIOVEDI' 6 DICEMBRE 2001
64 Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE


Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Al.

La seduta inizia alle ore 8,40.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE ricorda che sono stati iscritti all'ordine del giorno alcuni disegni di legge fatti propri dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, anche per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 3, terzo periodo del Regolamento. Tuttavia nella settimana in corso non stato possibile, in Assemblea, dedicare il previsto spazio di discussione agli argomenti indicati dalle opposizioni. Quanto all'ordine del giorno della Commissione, quei disegni di legge in tanto vi saranno confermati anche per la settimana prossima, in quanto essi siano ancora previsti come possibile oggetto di trattazione nel calendario dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.


IN SEDE REFERENTE

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
(55) EUFEMI e altri. - Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione.
(770) CREMA. - Nuove norme in materia di immigrazione.
(797) Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivit sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che sono terminate le audizioni davanti all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e che, la prossima settimana, previsto l'intervento del senatore Fabbri, relatore alla Commissione lavoro in sede consultiva, per illustrare il parere che quella Commissione avr formulato sui provvedimenti in titolo.

Il senatore BOSCETTO, intervenendo in replica, ringrazia il Presidente e i colleghi senatori per l'utile lavoro svolto, anche con le numerose audizioni che hanno consentito di ampliare il bagaglio delle informazioni e di porre le premesse per un miglioramento del disegno di legge.
Con riferimento alla sentenza n. 105 del 22 marzo 2001, che avrebbe considerato l'espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera atto coercitivo che direttamente incide sulla libert della persona, fa notare che la Corte costituzionale ha giudicato soltanto su una ipotesi di convalida del trattenimento e non entrata nel problema dell'espulsione senza trattenimento. E' in ogni caso opportuno valutare approfonditamente le modifiche all'articolo 13 del testo unico, visto che la Corte, sia pure per incidens, ha affermato che l'accompagnamento inerisce alla libert personale e non alla semplice libert di circolazione.
L'istituto dello sponsor, di cui si chiede il mantenimento, anche a prescindere da valutazioni di merito sull'esperienza fin qui condotta, appare in contrasto con il meccanismo giuridico del contratto di soggiorno di lavoro. Anche le limitazioni stabilite dall'articolo 20 del disegno di legge per il ricongiungimento familiare appaiono logiche, con la precisazione che l'ammissione del ricongiungimento dei genitori a carico nel caso in cui non vi siano "altri figli", deve intendersi nel senso che questi siano residenti nei paesi di origine.
Quanto alla richiesta di stralciare le disposizioni in materia di diritto d'asilo, si tratta di modifiche limitate, in sintonia con l'impostazione generale del disegno di legge, che anticipano la riforma organica della disciplina da adottare dopo l'approvazione dell'apposita direttiva europea. Le critiche rivolte alla norma di contrasto dei matrimoni simulati, sul presupposto che si determinerebbe un'indebita invasione della sfera privata, non sembrano conferenti, trattandosi piuttosto, in questi casi, di una sfera truffaldina. La facolt, prevista per i lavoratori che cessino l'attivit in Italia e lascino il territorio nazionale, di richiedere la liquidazione dei contributi previdenziali versati in loro favore da considerarsi puramente gratificatoria e subordinata all'assenza di convenzioni che prevedano forme di ricongiunzione. Pertanto, la sua soppressione costituzionalmente compatibile, oltre che condivisibile.
Per quanto attiene alla richiesta di adeguamento redazionale delle parti del testo unico non modificate, si rimette all'opinione del Governo, suggerendo l'elaborazione di disposizioni aggiuntive al fine di rendere omogenea la formulazione del testo unico. A proposito delle osservazioni sull'articolo 5-bis del disegno di legge, che disciplina i contenuti del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, mentre appaiono incongrui i dubbi circa il contrasto con gli articoli 3 e 35 della Costituzione, sul presupposto di una discriminazione del lavoratore italiano che si realizzerebbe laddove lo straniero fosse favorito con la messa a disposizione di un alloggio, auspica una pi puntuale specificazione del concetto di "garanzia di un'adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore", nel senso che si tratta dell'onere di reperire un alloggio disponibile, il cui costo in ogni caso a carico del lavoratore.
Quanto alle sanzioni penali, l'eliminazione della disposizione originariamente contenuta nell'articolo 12 del testo unico, riguardante il caso di ingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, collegata all'introduzione nel codice penale dell'articolo 602-bis (Tratta di persone), disposta con il disegno di legge recante "Misure contro la tratta di persone", approvato dalla Camera dei deputati il 21 novembre e trasmesso al Senato (A.S. 885).
Circa la proposta di regolarizzare i lavoratori gi presenti in Italia, o quanto meno coloro che svolgono lavoro domestico o di cura, ricorda che stata suggerita la concessione di un periodo di sei mesi per stipulare un regolare contratto di lavoro, ma non stato precisato il meccanismo idoneo a garantire che la misura non ecceda in una sanatoria generalizzata, rischio che il disegno di legge intende escludere.

Il sottosegretario D'ALI' ribadisce le linee innovative recate dal disegno di legge di riforma, che corrispondono a un punto essenziale del programma delle forze politiche di maggioranza.
Replicando alle osservazioni espresse nel corso dell'esame, sottolinea che l'istituto del contratto di soggiorno di lavoro non fa altro che anticipare i contenuti di una direttiva europea gi approvata dalla Commissione e allo studio dell'apposito gruppo di lavoro del Consiglio europeo. Lo sportello unico per l'immigrazione che si istituisce presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo diventer il punto di riferimento e di snodo per gli ingressi a fini di lavoro, soddisfacendo l'esigenza di certezza nel procedimento.
Per i provvedimenti di espulsione, il Governo ha inteso capovolgere il meccanismo previsto dalla vigente normativa, privilegiando l'accompagnamento alla frontiera rispetto all'intimazione ad abbandonare il territorio nazionale, in modo da accelerare le procedure di contrasto dell'immigrazione clandestina. Nello stesso senso si orientano le disposizioni penali di maggior rigore. In tale prospettiva, opportuna anche la preferenza per l'allontanamento dell'immigrato clandestino in luogo dell'espiazione della pena, specie se si considera che una quota rilevante della popolazione carceraria rappresentata da immigrati clandestini.
Ricorda l'importante novit della partecipazione delle regioni nella definizione delle quote degli ingressi e le disposizioni di rafforzamento della cooperazione internazionale; il Governo nel frattempo ha accelerato i negoziati per la conclusione di trattati con i paesi fonti principali di immigrazione, regolare e clandestina. Conferma quindi che la garanzia di sistemazione alloggiativa, prevista quale contenuto obbligatorio del contratto di soggiorno di lavoro, deve intendersi non nel senso di una quota complementare della retribuzione, bens come impegno del datore di lavoro di adoperarsi affinch il lavoratore abbia a disposizione un'adeguata condizione abitativa, il cui costo resta comunque a carico di quest'ultimo.
Ribadisce la contrariet allo stralcio delle disposizioni in materia di diritto d'asilo, che intendono far fronte a gravi distorsioni, come le istanze manifestamente infondate, precisando che le misure proposte con il disegno di legge anticipano la riforma organica di questo istituto che sar tempestivamente predisposta dal Governo quando si concluder l'iter delle normative europee. Conferma anche la validit delle disposizioni di contrasto dei matrimoni simulati e la soppressione dell'istituto dello sponsor, che nella pratica stato strumentalizzato a fini elusivi della disciplina sull'immigrazione.
Quanto alla proposta di regolarizzare la posizione dei lavoratori presenti sul territorio nazionale, il Governo vuole far emergere il lavoro nero, ma si oppone a una sanatoria indiscriminata, che fra l'altro realizzerebbe un improprio privilegio a favore di chi non abbia osservato la procedura regolare di ingresso e di permanenza a fini di lavoro.
Riservandosi di approfondire le singole disposizioni in sede di esame degli emendamenti, sottolinea che le modifiche sostanziali previste dal disegno di legge assicureranno una migliore regolamentazione del lavoro delle persone straniere e agevoleranno il contrasto dell'immigrazione clandestina.

Il senatore VITALI, in riferimento all'affermazione del sottosegretario D'Al secondo la quale le disposizioni contenute nell'articolo 5-bis del disegno di legge rappresenterebbero l'anticipazione dell'attuazione della direttiva approvata dalla Commissione europea, precisa che questa non prevede il collegamento diretto fra permesso di soggiorno e contratto di lavoro e riproduce sostanzialmente i contenuti dell'articolo 22 del vigente testo unico.

Il seguito dell'esame congiunto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.