LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11)

GIOVEDI' 29 NOVEMBRE 2001
34a Seduta

Presidenza del presidente
ZANOLETTI



La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA
(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
(55) EUFEMI ed altri. - Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione.
(770) CREMA. - Nuove norme in materia di immigrazione.
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di marted 27 novembre 2001.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta stata svolta la relazione da parte del senatore Fabbri, relatore, e dichiara aperta la discussione.

Il senatore VIVIANI osserva che il disegno di legge n. 795 affronta un argomento di grande importanza e, per la sua impostazione, suscettibile di creare gravi problemi ai lavoratori, agli imprenditori e all'intera societ, poich la filosofia di fondo che lo ispira tende a negare il carattere strutturale del fenomeno dell'immigrazione e a considerare il cittadino extra-comunitario immigrato alla stregua di un soggetto indesiderabile. In altri termini, il Governo considera il fenomeno dell'immigrazione eminentemente come un problema di ordine pubblico, e non come una necessit del sistema produttivo e, pi in generale, di tutta la societ. Questo ultimo aspetto, peraltro, posto in evidenza da numerosi e autorevoli osservatori: ad esempio, in un recente studio, la Fondazione Nord-est ha messo in rilievo come l'afflusso di lavoratori immigrati favorisca la sopravvivenza di piccole comunit, altrimenti destinate a scomparire.
La disposizione che, all'articolo 5, introduce il contratto di soggiorno per contratto di lavoro subordinato desta poi forti preoccupazioni, in quanto costituisce una vera e propria mercificazione del lavoro che, eliminando nei fatti il permesso di soggiorno come rapporto distinto che si stabilisce tra il cittadino extra-comunitario e lo Stato ospitante, subordina l'ingresso all'esistenza di un rapporto di lavoro, con un irrigidimento che, tra l'altro, sar di pregiudizio anche alla competitivit delle imprese. Su queste ultime, peraltro, lo stesso articolo 5 fa gravare nuovi ed ulteriori oneri, stabilendo obblighi impropri, quali quelli relativi alla garanzia dell'alloggio e al pagamento delle spese per il viaggio di ritorno, difficilmente riconducibili alla disciplina civilistica dell'imprenditore. Questo aspetto, peraltro, stato rilevato anche dalla Confindustria, nel corso delle audizioni informali svoltesi presso la 1a Commissione permanente: in effetti, il disegno di legge all'esame pone impropriamente a carico dei soli datori di lavoro la soluzione del problema, di per s estremamente serio e meritevole di considerazione, di assicurare una sistemazione decorosa ai lavoratori extra-comunitari, problema che, invece dovrebbe essere, affrontato con il concorso delle parti sociali e delle comunit locali; purtroppo, in alcune zone del Nord-est, l'ipotesi di una soluzione basata su accordi tra le parti sociali, il comune e le imprese edili naufragata per il rifiuto della concessione delle aree edificabili da parte delle amministrazioni comunali nelle quali la Lega Nord in maggioranza. Anche per quanto riguarda il pagamento delle spese di viaggio per il rientro dei cittadini extra-comunitari nei Paesi di origine, si dovrebbero ricercare soluzioni pi pragmatiche, evitando di adottare una impostazione inutilmente punitiva a carico dei datori di lavoro.
All'articolo 20, i vincoli ulteriori posti ai ricongiungimenti familiari, considerati nel disegno di legge del Governo un canale privilegiato dell'immigrazione clandestina, sono ingiusti, e vanno rimossi, cos come peraltro va soppresso nel suo insieme l'articolo 5, che costituisce un passo indietro rispetto alla legislazione vigente e alla normativa comunitaria in tema di rapporto di lavoro per gli immigrati.
All'articolo 15, sorprende la scelta di conferire nuovi incarichi alle prefetture, la soppressione delle quali stata in un recente passato sollecitata da alcune componenti politiche dell'attuale maggioranza, ora evidentemente pentite. Lo sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione dei lavoratori stranieri, istituito, per l'appunto, presso le prefetture, configura una irrazionale gestione separata di uno specifico segmento del mercato del lavoro, integralmente ricondotta nell'ambito dell'amministrazione statale, a conferma di una impostazione generale del provvedimento all'esame che enfatizza i profili di ordine pubblico, a scapito, nella fattispecie, di un pi razionale assetto dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Un altro elemento fortemente discutibile del provvedimento del Governo riguarda la soppressione del secondo periodo del comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che prevede la facolt di richiedere – da parte dei lavoratori extra-comunitari che abbiano cessato l'attivit lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale – la liquidazione dei contributi previdenziali obbligatori che risultino versati in loro favore maggiorati del 5 per cento annuo: anche in questo caso, prevale una logica discriminatoria, rivolta a scoraggiare la presenza di lavoratori stranieri sul territorio nazionale.
La soppressione dell'istituto dello sponsor, ingiustamente considerato anch'esso un fattore di agevolazione dell'immigrazione clandestina, elimina invece un elemento di responsabilizzazione delle imprese per una gestione corretta degli ingressi sul territorio nazionale di lavoratori extra-comunitari, come avvenuto nella maggioranza dei casi, salvo poche e limitate distorsioni. Sempre nella logica di frapporre ostacoli immotivati all'integrazione dei lavoratori immigrati regolari, l'articolo 8 del disegno di legge n. 795 eleva da 5 a 6 anni il periodo di permanenza sul territorio nazionale necessario per ottenere la carta di soggiorno: un aggravio inutile, che rende pi difficile la condizione dei soggetti interessati, ma anche quella delle imprese che, soprattutto in alcune aree del Paese, si avvalgono ampiamente del concorso dei lavoratori stranieri e sono interessate ad agevolarne l'inserimento.
Nel corso del dibattito che ha accompagnato la presentazione dei disegni di legge in titolo – prosegue il senatore Viviani – le regioni hanno posto il problema di accrescere la loro partecipazione alle scelte relative alla determinazione degli ingressi: a tale proposito, bene chiarire che, ferma restando l'opportunit di una maggiore partecipazione delle regioni e delle autonomie locali nella messa a punto di politiche tese a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e a quantificare le connesse esigenze, nella determinazione e nella gestione dei flussi migratori non si pu prescindere da un forte coordinamento dello Stato, anche in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto degli accordi bilaterali stabiliti con i Paesi di provenienza dell'immigrazione.
Del tutto immotivata poi la disposizione che, all'articolo 14, prescrive l'inclusione, nei decreti di determinazione dei flussi di ingresso, di una quota riservata ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno di uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza. Non c' dubbio che il rientro dei lavoratori di origine italiana vada agevolato, ma il sistema delle quote appare del tutto inefficace e rispondente esclusivamente a preoccupazioni di carattere ideologico.
In conclusione, il senatore Viviani osserva che, malgrado le analisi di qualificati istituti di ricerca, concordi nel sottolineare la necessit di un consistente apporto dell'immigrazione per un migliore funzionamento del sistema produttivo e sociale italiano, il disegno di legge del Governo prospetta una visione del tutto negativa e punitiva, non, come giusto ed auspicabile, dell'immigrazione clandestina, ma del fenomeno migratorio nel suo complesso, senza considerare che l'adozione di politiche immotivatamente restrittive pu indurre i lavoratori extra-comunitari a scegliere come meta altri Paesi dell'Unione europea pi aperti alle problematiche dell'immigrazione e pi consapevoli del contributo che tali lavoratori possono offrire alla loro crescita. Nel complesso, viene prospettato dal Governo un vero e proprio passo indietro rispetto alla legislazione vigente e, per quel che riguarda l'assetto interno del provvedimento, sarebbe stato comunque preferibile evidenziare la parte lavoristica rispetto a quella volta a disciplinare la repressione degli ingressi irregolari, pervenendo, per quel che riguarda l'esame in sede referente, ad una assegnazione alle Commissioni riunite 1a e 11a come peraltro stato sostenuto, senza successo, nella precedente seduta.

Con riferimento alla questione da ultimo posto dal senatore Viviani, il relatore, senatore FABBRI informa la Commissione di avere l'intenzione di contattare in via informale la Presidenza della 1a Commissione, al fine di definire una data nella quale egli possa riferire a tale organismo circa i contenuti del parere che dovrebbe essere espresso la prossima settimana e nella quale sia possibile anche assicurare la partecipazione di altri componenti della Commissione lavoro, previdenza sociale, coerentemente con quanto deciso nella precedente seduta della Commissione medesima.

Il senatore PAGLIARULO si sofferma su alcuni aspetti del disegno di legge n. 795, a partire dall'articolo 4 che innova profondamente la disciplina dell'ingresso per lavoro. Tale disposizione, infatti, subordina il rilascio del permesso di soggiorno all'avvenuta stipula di un contratto di soggiorno per lavoro, a sua volta definito, nella relazione premessa al disegno di legge, come l'incontro della volont del datore di lavoro e del lavoratore. In altri termini, secondo il provvedimento all'esame, la condizione affinch si determini il diritto del cittadino straniero a conseguire il permesso di soggiorno determinata dalla formalizzazione delle due volont, datore di lavoro e lavoratore, nella forma del contratto di lavoro.
Secondo il senatore Pagliarulo, tale impostazione determina un grave e sconcertante capovolgimento delle fonti del diritto, poich non la norma giuridica che determina le modalit di una relazione fra privati, ma, al contrario, una relazione fra privati che determina le modalit del diritto.
Nel complesso, la proposta del Governo tende a prescindere dal carattere strutturale del fenomeno dell'immigrazione, e a dare vita ad una legislazione spiccatamente antieuropeista e fortemente esposta sul versante della repressione, ove assente qualsiasi idea di socialit. La figura dell'immigrato, che gi rappresenta l'anello debole della catena sociale, viene ulteriormente indebolita, in quanto egli non pi in alcun modo considerato un potenziale cittadino, ma un soggetto transitorio nel panorama sociale italiano, potenzialmente pericoloso; il lavoro dello straniero, anche se formalmente regolare, diventa poi di per se stesso strutturalmente precario e ci significa che la nuova normativa proposta del Governo determiner con tutta probabilit un aumento a dismisura dei fenomeni di irregolarit e di clandestinit, a fronte delle maglie strette - per non parlare di una vera e propria barriera - che essa pone nei confronti dei lavoratori regolari.
Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Pagliarulo richiama l'attenzione della Commissione sulla Direttiva comunitaria 2000/43/CE, in corso di recepimento nell'ambito del disegno di legge comunitaria all'esame del Senato, che attua il principio della parit di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dalla origine etnica. In questa direttiva si fissa fra l'altro una serie di requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni pi favorevoli, nel presupposto che l'attivit di recepimento non possa comunque comportare alcun regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascun Stato membro. Da un punto di vista sostanziale, il vincolo della stipula di un contratto di soggiorno per lavoro ai fini della concessione del permesso di soggiorno introduce indubitabilmente uno straordinario regresso rispetto alla normativa vigente.
L'articolo 3 della citata Direttiva specifica inoltre che essa si applica a tutti i campi relativi al lavoro, senza pregiudicare le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e alla residenza di cittadini di Paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri. Dunque, la disciplina comunitaria volta a garantire una serie di diritti e di tutele agli stranieri che si recano nei Paesi dell'Unione per lavoro, distinguendo tale ambito dalle norme relative alle modalit dell'ingresso e della permanenza sul territorio degli Stati ospitanti. Si tratta di un'impostazione radicalmente diversa da quella del disegno di legge n. 795, che, nella sua disposizione fondamentale, nega tutele e diritti che dovrebbe invece garantire, escludendoli proprio con riferimento alla ragione che determina o meno il rilascio del permesso di soggiorno: infatti sarebbero esclusi dalla possibilit di conseguirlo tutti coloro che, pur potendo acquisire un contratto di lavoro, non hanno avuto la possibilit n di cercarlo n di perfezionarlo col datore di lavoro.
Il contrasto con la normativa europea ancor pi palese se si tiene conto che nelle disposizioni finali di essa si afferma che tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parit di trattamento sono abrogate. Il disegno di legge n. 795 viola sia il principio della parit di trattamento fra le persone sia il principio del contrasto di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, pure sostenuti all'articolo 28 del disegno di legge n. 816, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit europee, che disciplina le modalit di recepimento della direttiva sulla parit di trattamento nell'ordinamento italiano.
Avviandosi alla conclusione, il senatore Pagliarulo si sofferma sulle disposizioni dell'articolo 5 che, nell'ambito del contatto di soggiorno per lavoro, contemplano, a pena di nullit, la garanzia da parte del datore di lavoro dell'alloggio e l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro nel Paese di provenienza. Questa norma, che apparentemente avvantaggia il lavoratore straniero, in realt trasferisce l'onere connesso agli interventi di tutela della dignit del lavoratore straniero dallo Stato alla societ, o meglio, ad una parte di essa, cio al datore di lavoro, su cui ricade viene fatto ricadere il costo dell'accoglienza, secondo una logica esasperatamente individualistica, che, nel disegno di legge n. 795, prospetta l'estinzione dell'ordinamento pubblico come titolare di poteri di intervento propositivo ed attivo nella vita sociale e tende invece ad accrescere il suo carattere escludente e repressivo. Emerge d'altra parte un'idea di societ neocorporativa, frantumata nella sua unitariet, vista come sommatoria di individui, senza aiuti dallo Stato, in cui datori di lavoro e lavoratori concorrono al fine della massima efficienza dell'impresa a tutti i costi e senza conflitti.
Rimane misterioso il senso del punto a) del comma 1 dell'articolo 5, ove si afferma che il contratto di soggiorno deve contenere la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione abitativa per il lavoratore. Non chiaro infatti se il datore sia tenuto a pagare l'alloggio in luogo del prestatore d'opera o di un soggetto terzo, n quali siano le conseguenze, in termini di annullamento del contratto, nel caso di una intervenuta cessazione, nel corso del rapporto di lavoro, della condizione abitativa che ne costituisce comunque il presupposto.
Il profilo della nuova normativa, prosegue il senatore Pagliarulo, in particolare per ci che riguarda le parti di competenza della Commissione, ha come unico obiettivo, peraltro mal determinato, l'uso della manodopera straniera ai fini della migliore soddisfazione possibile delle esigenze occupazionali dell'impresa italiana, con un aggravamento del livello di subordinazione dei lavoratori, privi della possibilit di prorogare la durata del contratto e, pi in generale, di qualsiasi opportunit di promozione sociale, e utilizzati esclusivamente come produttori di beni e servizi. Il giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro essi diventano inutili e ingombranti e per questo sono rispediti con posta celere nel loro Paese di origine. La solidariet, una visione equa ed umanistica dei diritti e dei doveri sul mercato del lavoro mondiale, sono del tutto ignorati nel disegno di legge del Governo che persegue in modo assai discutibile un modello di globalizzazione riferito alla sfera della produzione e dello scambio, ma non a quella dei diritti, in una visione aberrante dello Stato, come roccaforte protetta da una presunta invasione dei barbari, accolti solo come manodopera a basso costo. Tale visione per anche utopistica, perch tende a ignorare il carattere irreversibile del fenomeno migratorio contemporaneo: come per il Libro bianco sul mercato del lavoro, l'Esecutivo si ispira ad un'idea di modernit negativa, fondata sulla riduzione dei diritti e su di una pi generale regressione sociale, che esclude e allontana dall'Europa. La sua parte politica, conclude il senatore Pagliarulo, invece portatrice di un'idea opposta e molto pi laica, solidale ed avanzata della modernit, che si pone apertamente in contrasto con una iniziativa legislativa che fa giustizia della posizione di chi, in un recente passato, ha fatto molta retorica sulla sua idea di supremazia della civilt occidentale.

Poich non vi sono altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,20.