Testo coordinato

con le proposte di emendamenti

 

al capo II

(disposizioni in materia di asilo)

 

del ddl 795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

 

Art. 24.

(Domanda di asilo e permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)

 

 

1.   Il primo  periodo del comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

 

La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.  La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell’Interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

2. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: «Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento».

 

 

Art. 25

(Procedura semplificata)

 

Al decreto-legge 30 dicembre 1989 n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a)   all’articolo 1, il comma 7 è abrogato;

 

b)   dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

 

Art. 1 – bis (Casi di trattenimento) – 1 . Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario – e comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni - alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei seguenti casi:

 

a)  per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d’identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

b)     per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

c)     in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

 

I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l’identità, e la nazionalità, e confermarne minore età.

 

2. Il trattenimento deve sempre  può, altresí, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni, nei seguenti casi:

 

a)   a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata inoltrata dallo straniero fermato per aver eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare. Gli stranieri che – pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano – si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell’articolo 1-bis.

 

b)   a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

 

 

3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 2 lettera a), e quello di cui alle lettere a) b) c)  del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea.  Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. L’accesso sarà altresí consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell’Interno.

 

 

4. Per il trattenimento di cui al comma 2 lettera b), si osservano le norme di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli stessi sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.  L’accesso sarà altresí consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell’Interno.

 

5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno fino al termine della procedura stessa.

 

Art. 1 – ter (Procedura semplificata)

 

1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 1-bis è istitutita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi sucessivi.

 

2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all’articolo 1-bis, comma 3. Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3), 4), dell’articolo 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

 

3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all’articolo 14 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l’esplettamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.

 

4. L’allontanamento non autorizzato dal centro di cui all’articolo 1-bis comma 4 equivale a rinuncia alla comporta l’archiviazione della domanda.

 

5. Lo stato italiano è competente all’esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.

 

6. L’eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui all’articolo 1- quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può, tuttavia, chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso.

La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva. Nell’ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione – tramite almeno uno dei suoi membri -  può procedere all’audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell’articolo 1-quarter. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell’articolo 1-quater, sulla base del verbale dell’eventuale audizione, dei documenti concernenti l’esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d’ufficio.

 

 

7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l’eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

 

8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell’articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della  commissione territoriale e/o nazionale.  La domanda d’asilo del richiedente il quale – una volta rilasciato – non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.

 

 

Art 1 – quarter

1. (Commissioni territoriali) - Presso gli uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'Interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli Affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande delle quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei paesi di provenienza di competenza del Ministero degli Affari Esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

 

2. Durante lo svolgimento dell’audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpeti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con con atto scritto e motivato. Le stesse verranno notificate al richiedente, unitamente all’informazione sulle modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta.

 

3. Nell’esaminare la domanda d’asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria e in particolare dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente otterrà un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.

 

4. (Procedura ordinaria) –

 

a) entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni;

b) avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente la commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo.

 

Art 1 – quinquies (Commissione nazionale per il diritto d’asilo).

 

1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubbilica 15 maggio 1990, n.136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata “Commissione nazionale” nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta congiunta dei Ministri dell'’nterno e degli Affari Esteri. La commissione è presieduta da un Prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presdienza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il dipartimento delle libertàà civili e dell’immigrazione e da un dirigente del dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresí, un supplente. La commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

 

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e di aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi. La Commissione nazionale, inoltre, deciderà sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all’Articolo 1-ter comma 6 e 1-quarter comma 4 b).

 

3. Con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali. I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresí, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.

 

Art 1- sexies (Contributi) 1. Possono essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 1-bis comma 3.

 

Art 1- septies (Norma transitoria) 1. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, rimangono in vigore la normativa e le procedure attuali.

 

Art 1-octies (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali). In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.