CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Art. 24.
(Domanda di asilo e permesso
di soggiorno per i richiedenti asilo)
1.
Il
primo periodo del comma 5
dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal
seguente:
La domanda
di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel
territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata
in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata
dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di
ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della
domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve
produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le
circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e
ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e
di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui
comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà
di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un
avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con
l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non
disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito
internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di
prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo.
Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela
dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dell’Interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda
le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza
adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le
stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha
diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione
allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha
ricevuta ovvero copia del verbale.
2. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: «Il questore
territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli
articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino
alla definizione della procedura di riconoscimento».
(Procedura semplificata)
a)
all’articolo 1, il comma 7 è abrogato;
b)
dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
a) per verificare o
determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia
in possesso dei documenti di viaggio o d’identità, oppure abbia,
al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli
elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano
immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del
procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel
territorio dello Stato.
I minori non
accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente
necessario per stabilirne l’identità, e la nazionalità, e
confermarne minore età.
2. Il trattenimento deve sempre può,
altresí, essere disposto, durante
la procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter, per un periodo
massimo di quarantacinque giorni, nei seguenti casi:
a)
a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata inoltrata
dallo
straniero fermato per aver eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o,
comunque, in condizioni di soggiorno irregolare. Gli stranieri che
– pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano – si
presentino spontaneamente alle autorità competenti per
inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle
lettere a), b), e c) del comma 1 dell’articolo 1-bis.
b)
a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno
straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o
respingimento.
3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 2 lettera a), e
quello di cui alle lettere a) b) c)
del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti
asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro centottanta giorni
dall’approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina
il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali
strutture e tiene conto degli atti adottati dell’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dal Consiglio d’Europa e
dall’Unione Europea. Nei
centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito
l’accesso ai rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati. L’accesso sarà altresí consentito
agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza
consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell’Interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2 lettera b), si osservano le norme
di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e agli stessi sarà comunque consentito
l’accesso ai rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati.
L’accesso sarà altresí consentito agli avvocati e
agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell’Interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui
all’articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo
straniero è concesso un permesso di soggiorno fino al termine della
procedura stessa.
Art. 1 – ter (Procedura semplificata)
1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo
1-bis è istitutita la procedura semplificata per la definizione della
istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità
di cui ai commi sucessivi.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato
di cui all’articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente
per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il
trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per
richiedenti asilo di cui all’articolo 1-bis, comma 3. Per quanto
riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le
disposizioni nei modi di cui ai commi 3), 4), dell’articolo 14 del D.Lgs.
25 luglio 1998, n.286.
La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per
un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico
può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni. Entro due giorni dal
ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede
all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre
giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato
di cui all’articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente
per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il
trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza
temporanea di cui all’articolo 14 del Testo Unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il
trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di
trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l’esplettamento
della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento
dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di
rifugiato che entro quindici giorni provvede all’audizione. La decisione è
adottata entro i successivi tre giorni.
4. L’allontanamento non autorizzato dal centro di cui
all’articolo 1-bis comma 4 equivale a rinuncia alla comporta
l’archiviazione della domanda.
5. Lo stato italiano è competente all’esame delle domande di riconoscimento
dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo
consentano, ai sensi della convenzione di Dublino ratificata ai sensi della
legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6.
L’eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale
è presentato al tribunale in composizione monocratica
territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall’estero
tramite le rappresentanze diplomatiche. dal richiedente asilo alla
commissione nazionale di cui all’articolo 1- quinquies, entro otto giorni
dalla notifica della decisione. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal
territorio nazionale; il richiedente asilo può, tuttavia, chiedere al
prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale
fino all’esito del ricorso.
La decisione
di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva. Nell’ambito
della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette
giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione – tramite almeno uno
dei suoi membri - può
procedere all’audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al
comma 2 dell’articolo 1-quarter. La decisione sul ricorso è
comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell’articolo
1-quater, sulla base del verbale dell’eventuale audizione, dei documenti
concernenti l’esame da parte della Commissione territoriale e di ogni
altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d’ufficio.
7. Un
eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è
presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente
entro quindici giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze
diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica
territorialmente competente non sospende l’eventuale provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può
tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul
territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto
del ricorso è immediatamente esecutiva.
8. Qualora
il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della
commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini
massimi stabiliti al comma 2 dell’articolo 1-bis, al loro scadere cessa
il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di
soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla
finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d’asilo del
richiedente il quale – una volta rilasciato – non si presenta per
il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà
considerata decaduta.
Art 1 – quarter
1. (Commissioni
territoriali) - Presso gli uffici territoriali del Governo indicati con il
regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette
commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'Interno, sono presiedute da
un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della
polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). Per
ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali
commissioni possono essere integrate, su richiesta del presidente della
Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli Affari esteri con
la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario,
in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle
domande delle quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in
merito alla situazione dei paesi di provenienza di competenza del Ministero
degli Affari Esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Durante lo
svolgimento dell’audizione, ove necessario, le commissioni territoriali
si avvalgono di interpeti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene
redatto verbale. Le decisioni sono adottate con con atto scritto e motivato. Le
stesse verranno notificate al richiedente, unitamente all’informazione
sulle modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui
conosciuta.
3. Nell’esaminare la domanda d’asilo le commissioni
valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti
dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria e in
particolare dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto
rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il
richiedente otterrà un permesso di soggiorno per motivi umanitari della
validità di un anno rinnovabile.
4.
(Procedura ordinaria) –
a) entro due
giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per
il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede
all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre
giorni;
b) avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso
ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente la
commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo.
Art 1 – quinquies (Commissione nazionale per il diritto
d’asilo).
1. La
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubbilica 15 maggio 1990, n.136, è trasformata in Commissione
nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata “Commissione
nazionale” nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta congiunta dei Ministri dell'’nterno e degli Affari Esteri. La
commissione è presieduta da un Prefetto ed è composta da un
dirigente in servizio presso la Presdienza del Consiglio dei Ministri, da un
funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
prefettizia in servizio presso il dipartimento delle libertàà
civili e dell’immigrazione e da un dirigente del dipartimento della
pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in
Italia dell’ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresí, un
supplente. La commissione nazionale, ove necessario, può essere
articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle
commissioni territoriali, di formazione e di aggiornamento dei componenti delle
medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri
decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi. La
Commissione nazionale, inoltre, deciderà sui ricorsi presentati dai
richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo
le modalità stabilite all’Articolo 1-ter comma 6 e 1-quarter comma
4 b).
3. Con il
regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le
modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle
territoriali. I membri delle Commissioni verranno selezionati in
considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti
al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che
dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresí, dotate della
necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al
processo decisionale.
Art 1- sexies (Contributi) 1. Possono essere concessi contributi a
richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i
centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti
locali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui
all’articolo 1-bis comma 3.
Art 1- septies (Norma transitoria) 1. Fino all’emanazione del regolamento
di cui all’articolo 1-bis, comma 3, rimangono in vigore la normativa e le
procedure attuali.
Art 1-octies
(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali). In situazioni di
sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di
potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della
Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei
Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affinché sia messo in
grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona
od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.