(Sergio Briguglio, 6/12/2001)

 

 

ALCUNE PROPOSTE DI MODIFICA DEL TESTO UNICO SULL’IMMIGRAZIONE E DEL SUO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

 

 

Rilascio del permesso di soggiorno

 

In fine al comma 9 dell'articolo 5 del Testo Unico aggiungere il seguente periodo:

"La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 da parte dell’Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, (nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4), allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validita’ o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell’articolo 10 del Regolamento di attuazione del presente Testo unico contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394."

 

Nota: Questa modifica si accorda con la proposta di direttiva su ingresso e soggiorno per lavoro. L’inciso in parentesi condiziona il rilascio del permesso al rispetto delle quote massime fissate dai decreti di programmazione dei flussi. In base alla normativa vigente il criterio guida per la determinazione di tali quote fa riferimento, in primo luogo, all’andamento del mercato del lavoro. In questo contesto l’inciso potrebbe essere eliminato senza danno, giacche’ – per esempio – la stipula di un contratto di soggiorno eccedente la quota programmata dimostrerebbe che la programmazione dei flussi e’ stata inadeguata e che il mercato e’ interessato ad assorbire ulteriore manodopera. Qualora invece, con una modifica della normativa – in linea con quanto propsettato dalla proposta di direttiva citata – si stabilisse di determinare le quote sulla base di eventuali limiti di ricettivita’ della societa’, l’inciso dovrebbe essere mantenuto.

 

 

Rinnovo del permesso di soggiorno

 

In fine al comma 2 dell’articolo 13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e’ aggiunto il seguente periodo:

 

La disponibilita’ dei mezzi di sostentamento ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno puo’ essere altresi’ comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilita’ di risparmi.”

 

oppure il seguente:

 

“La disponibilita’ dei mezzi di sostentamento ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno si considera comunque provata nei casi in cui lo straniero e i familiari conviventi a carico non abbiano fatto ricorso alle misure di assistenza pubblica previste per gli indigenti per un periodo di durata complessiva superiore a tre mesi negli ultimi dodici.”

 

Nota: la prima formulazione e’ estratta dalla direttiva del Ministro dell’interno sui mezzi di sostentamento emanata ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del Testo unico. La seconda formulazione riprende una disposizione contenuta nella proposta di direttiva su ingresso e soggiorno per lavoro.

 

 

Espulsioni

 

Al comma 2 dell'articolo 13 del Testo Unico, sostituire le parole

 

"L’espulsione è disposta dal prefetto"

con le seguenti:

"Il prefetto puo' disporre l'espulsione".

 

Corrispondentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 13 del Testo Unico aggiungere il seguente:

 

"2 bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il Prefetto non rilevi la necessita' di adottare un provvedimento di espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 o 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del Questore, il Prefetto ne dispone l’espulsione. (Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilita’ predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo, anche avvalendosi delle risorse ricavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione del presente Testo unico.)”

 

Nota: Questa proposta si accorda con le indicazioni della recente Comunicazione della Commisisone su una politica comune in materia di immigrazione illegale. Il periodo in parentesi arricchisce il quadro degli elementi che incentivano lo straniero illegalmente soggiornante a ottemperare all’obbligo di allontanamento.