(Sergio Briguglio, 6/12/2001)
ALCUNE PROPOSTE DI MODIFICA DEL TESTO UNICO SULL’IMMIGRAZIONE
E DEL SUO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Rilascio
del permesso di soggiorno
In fine al comma 9 dell'articolo 5 del Testo Unico aggiungere il seguente periodo:
"La stipula del contratto di
soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei
requisiti previsti dall’articolo 26 da parte dell’Ufficio
territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione
di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per
il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro
subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per
inserimento nel mercato del lavoro, (nell'ambito delle quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4), allo straniero titolare di un permesso di soggiorno
ad altro titolo in corso di validita’ o di rinnovo o della equivalente ricevuta
di cui al comma 3 dell’articolo 10 del Regolamento di attuazione del
presente Testo unico contenuto nel decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394."
Nota: Questa modifica si accorda con la proposta di
direttiva su ingresso e soggiorno per lavoro. L’inciso in parentesi
condiziona il rilascio del permesso al rispetto delle quote massime fissate dai
decreti di programmazione dei flussi. In base alla normativa vigente il
criterio guida per la determinazione di tali quote fa riferimento, in primo luogo,
all’andamento del mercato del lavoro. In questo contesto l’inciso
potrebbe essere eliminato senza danno, giacche’ – per esempio –
la stipula di un contratto di soggiorno eccedente la quota programmata dimostrerebbe
che la programmazione dei flussi e’ stata inadeguata e che il mercato e’
interessato ad assorbire ulteriore manodopera. Qualora invece, con una modifica
della normativa – in linea con quanto propsettato dalla proposta di
direttiva citata – si stabilisse di determinare le quote sulla base di
eventuali limiti di ricettivita’ della societa’, l’inciso
dovrebbe essere mantenuto.
Rinnovo
del permesso di soggiorno
In fine al comma 2 dell’articolo
13 del Regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e’ aggiunto il seguente periodo:
“La disponibilita’ dei mezzi di sostentamento
ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno puo’ essere altresi’ comprovata
mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie
assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi
prepagati o con atti comprovanti la disponibilita’ di risparmi.”
oppure il seguente:
“La disponibilita’ dei mezzi di sostentamento ai fini del
rinnovo del permesso di soggiorno si considera comunque provata nei casi in cui
lo straniero e i familiari conviventi a carico non abbiano fatto ricorso alle
misure di assistenza pubblica previste per gli indigenti per un periodo di
durata complessiva superiore a tre mesi negli ultimi dodici.”
Nota: la prima formulazione e’ estratta dalla direttiva del
Ministro dell’interno sui mezzi di sostentamento emanata ai sensi dell’articolo
4, comma 3 del Testo unico. La seconda formulazione riprende una disposizione
contenuta nella proposta di direttiva su ingresso e soggiorno per
lavoro.
Al comma 2 dell'articolo 13 del Testo Unico, sostituire le parole
"L’espulsione è disposta dal prefetto"
con le seguenti:
"Il prefetto puo' disporre l'espulsione".
Corrispondentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 13 del Testo Unico aggiungere il seguente:
"2 bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze
obiettive riguardanti l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero, il Prefetto non rilevi la necessita' di adottare un provvedimento di
espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei
commi 5, 6 o 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge
allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In
questo caso, il Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello
straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del Questore, il
Prefetto ne dispone l’espulsione. (Il Ministero dell'interno, in
collaborazione con la Croce Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie
specializzate di comprovata affidabilita’ predispone programmi per un
positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio
dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo,
anche avvalendosi delle risorse ricavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in
applicazione del presente Testo unico.)”
Nota: Questa proposta si
accorda con le indicazioni della recente Comunicazione della Commisisone su una
politica comune in materia di immigrazione illegale. Il periodo in parentesi
arricchisce il quadro degli elementi che incentivano lo straniero illegalmente
soggiornante a ottemperare all’obbligo di allontanamento.