PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL DDL 795

Le associazioni Antigone, Progetto Diritti e Servizio Legale Immigrati presentano le proprie proposte di emendamenti al d.d.l. 795 ed esprimono la loro forte contrarietà e la loro preoccupazione nei confronti di questo disegno di legge adottato dal Governo.

La normativa prospettata, ove adottata, segnerebbe un arretramento nelle condizioni di tutti i cittadini immigrati presenti nel nostro territorio: per i non regolari si prospettano espulsioni più rapide e sicure, oltre che un’ulteriore compressione delle garanzie e dei diritti; per i regolari si prospetta un surplus di precarietà; per i rifugiati e i richiedenti asilo si prospetta una normativa che rischia di vanificare e di rendere completamento ineffettivo il diritto sancito dall’art. 10 della nostra Costituzione e dalla Convenzione di Ginevra del 1951.

Per questi motivi, per la filosofia che esprime – tesa al peggioramento delle condizioni di tutti indistintamente gli stranieri - questo d.d.l. appare scarsamente, o assai difficilmente, emendabile.

Una battaglia parlamentare è tuttavia d’obbligo, e in tal senso le menzionate associazioni condividono gli obiettivi e le analisi espressi dall’A.S.G.I., che ha presentato anche una propria lista di possibili emendamenti. Le associazioni Antigone, Progetto Diritti e Servizio Legale Immigrati condividono l’ispirazione e il merito delle proposte elaborate dall’ASGI, e intendono soltanto aggiungere un esiguo numero di emendamenti aggiuntivi, che in quella proposte non sono contemplati. Una parte delle proposte qui di seguito elencate riprendono delle idee suggerire da Sergio Briguglio.

 

Art. 4

Alla lettera c) del comma 3 bis inserito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 4, le parole: <<due anni>> sono sostituite dalle seguenti:

<<tre anni>>

NOTA: In considerazione della maggior rigidità delle disposizioni introdotte dal disegno di legge in merito all’accesso al lavoro, si estende la durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in relazione a contratti a tempo indeterminato, allineandola ai tre anni previsti dalla proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea.

 

Art.11

All’art. 11 comma 1 lett. d) dopo le parole: << non ne è stato chiesto il rinnovo>> sono inserire le seguenti:

<<o nei casi in cui, per qualsiasi ragione, non è stato possibile procedere al trattenimento dello straniero in un centro di permanenza temporanea>>

NOTA: L’aggiunta di questo inciso evita che nei casi in cui non sia stato possibile disporre il trattenimento dello straniero per indisponibilità di posti all’interno dei Centri di Permanenza Temporanea, possano applicarsi le disposizioni di cui all’art. 12 d.d.l. 795 (intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni, sanzioni penali in caso di inosservanza).

Si tratta di norma di buon senso, che consente un adeguamento “morbido” del regime delle espulsioni alle nuove disposizioni previste dal d.d.l. 795. In sostanza la disciplina delle espulsioni rimane invariata, fintanto che non si provvederà ad istituire un numero adeguato di CPT, idoneo a contenere tutti gli espellendi.

 

Art.13

Al nuovo testo dell’art.16  comma 5 D.Lgs. 286/98, introdotto dall’art. 13 ddl 795, dopo le parole: <<Nei confronti dello straniero identificato, detenuto, che si trova>> sono aggiunte le seguenti:

<<al momento del suo ingresso in carcere>>

NOTA: Si evita di sanzionare con l’espulsione lo straniero che sia entrato in carcere in condizioni di regolarità, e che abbia perso la titolarità del permesso di soggiorno proprio a causa dello stato di detenzione.

 

 

Nel nuovo testo dell’art.16 D.Lgs. 286/98, introdotto dall’art. 13 ddl 795, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<comma. 5bis: L’esecutività del provvedimento espulsivo rimane sospesa nei casi in cui sia stato concesso il beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ovvero qualsiasi altro beneficio che accordi la facoltà di lavorare all’esterno. L’esecutività rimane sospesa anche nei casi in cui, al momento dell’adozione del provvedimento di espulsione, risulti pendente una istanza volta al conseguimento dei summenzionati benefici. La revoca del beneficio o il rigetto della relativa istanza comportano l’immediata esecutività del provvedimento espulsivo>>.   

NOTA: Con questo meccanismo si fa salva –almeno in parte- la funzione rieducativi della pena, prevedendo un percorso di inserimento sociale per lo straniero detenuto in condizioni di irregolarità amministrativa. Si impedisce l’esecuzione dell’espulsione, per lo straniero cui sia concessa la facoltà di lavorare durante lo strato di detenzione; tale situazione potrebbe precludere ad una eventuale regolarizzazione della posizione di soggiorno, previo ottenimento di un visto per lavoro nel paese d’origine.

 

Al nuovo testo dell’art.16 comma 7 D.Lgs. 286/98, introdotto dall’art. 13 ddl 795, le parole:

<<e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio>>

sono soppresse.

NOTA: Si sopprime una norma palesemente incostituzionale, che legittima la prosecuzione dello stato di detenzione per violazioni di carattere amministrativo, e senza che sia indicato un termine ultimo perentorio.

 

Art.18

-       è soppresso

NOTA: La revoca immediata di qualsiasi permesso di soggiorno, e l’espulsione dal TN, appaiono sanzioni eccessive rispetto alla violazione degli artt.473 e 474 del codice penale. Tale articolo non è emendabile e va soppresso.

 

Art.15

Al comma 1 dell’art. 15, nel comma 11 del nuovo testo dell’art. 22, le parole:

<<sei mesi>>

sono sostituite dalle seguenti:

<<un anno>>.

NOTA: Si riporta al valore di un anno la durata del periodo minimo di disoccupazione “tollerata” del lavoratore straniero.

 

Art.16

Al comma 1 dell’art. 16 , le parole:

<<L’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito del seguente: “Art. 23>> sono sostituite dalle seguenti:

<<Dopo l’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è inserito il seguente: “Art.23bis>>.

NOTA: Si ripristina l’articolo sulla sponsorizzazione.

 

Tra l’art. 20 e l’art. 21 del d.d.l. 795 è inserito il seguente:

<<art. 21 bis: all’art. 30 comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 286 del 1998, dopo le parole: “il minore che risulta affidato ai sensi dell’art. 4 della legge 4 maggio 1983 n.184” sono aggiunte le seguenti: “ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado che si siano dimostrati idonei a provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione”>>.

NOTA: Si coglie, con il presente d.d.l., l’occasione per eliminare la disparità di trattamento tra minori affidati e minori sottoposti a tutela o affidati di fatto, che tante perplessità ha suscitato fino ad oggi.