Art. 25

- Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 bis inserito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 25, le parole:

a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare”

sono sotituite dalle seguenti:

“a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato in condizioni di soggiorno irregolare o per avere eluso il controllo di frontiera”.

 

- In fine all’articolo 1 bis inserito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 25, e’ inserito il seguente comma:

“6. Il regolamento di cui al comma 3 determina modalita’ di accesso ai centri di accoglienza di cui al medesimo comma e ai centri di permanenza temporanea e assistenza di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per gli stranieri che abbiano presentato richiesta di asilo, di rappresentanti dell’ Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o di persone da questi delegate o appartenenti a organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali.

 

- Al comma 6 dell’articolo 1 ter inserito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 25, le parole da “quindici giorni”  fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

“otto giorni. Contestualmente alla presentazione del ricorso il ricorrente puo’ chiedere a detto tribunale la sospensione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. Il tribunale decide sulla richiesta di sospensione entro le successive quarantotto ore. Fino alla scadenza di tale termine, si da’ luogo al prolungamento del trattenimento del richiedente. Ove la richiesta di sospensione sia accolta, il questore rilascia allo straniero un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla decisione sul ricorso. Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato in seguito a decisione di rigetto del ricorso e’ immediatamente esecutivo.”

 

- Al comma 1 dell’articolo 1 quater inserito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 25, dopo le parole:

“autonomie locali”

sono inserite le seguenti:

“, da un magistrato onorario”.

 

- Al comma 1 dell’articolo 1 quater inserito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 25, dopo le parole:

“Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR)”

sono inserite le seguenti:

“o da persona da questi delegata”.