Art. 25
- Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1
bis inserito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 25, le parole:
“a seguito della
presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per
avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni
di soggiorno irregolare”
sono sotituite dalle seguenti:
“a seguito della presentazione di una domanda
di asilo presentata dallo straniero fermato in condizioni di soggiorno
irregolare o per avere eluso il controllo di frontiera”.
- In fine all’articolo 1 bis inserito dalla
lettera b) del comma 1 dell’art. 25, e’ inserito il seguente comma:
“6. Il regolamento di cui al comma 3 determina
modalita’ di accesso ai centri di accoglienza di cui al medesimo comma e
ai centri di permanenza temporanea e assistenza di cui all’articolo 14 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di
prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per gli stranieri che
abbiano presentato richiesta di asilo, di rappresentanti dell’ Alto
Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o di persone da questi delegate
o appartenenti a organizzazioni non governative per la tutela dei diritti
civili e dei diritti fondamentali.
- Al comma 6 dell’articolo 1 ter inserito dalla
lettera b) del comma 1 dell’art. 25, le parole da “quindici
giorni” fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti:
“otto giorni. Contestualmente alla
presentazione del ricorso il ricorrente puo’ chiedere a detto tribunale
la sospensione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.
Il tribunale decide sulla richiesta di sospensione entro le successive
quarantotto ore. Fino alla scadenza di tale termine, si da’ luogo al
prolungamento del trattenimento del richiedente. Ove la richiesta di
sospensione sia accolta, il questore rilascia allo straniero un permesso di
soggiorno temporaneo valido fino alla decisione sul ricorso. Il provvedimento
di allontanamento dal territorio dello Stato in seguito a decisione di rigetto
del ricorso e’ immediatamente esecutivo.”
- Al comma 1 dell’articolo 1 quater inserito
dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 25, dopo le parole:
“autonomie locali”
sono inserite le seguenti:
“, da un magistrato onorario”.
- Al comma 1 dell’articolo 1 quater inserito
dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 25, dopo le parole:
“Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (ACNUR)”
sono inserite le seguenti:
“o da persona da questi delegata”.