Paolo Bonetti
(testo aggiornato al 6/12/2001)
N.B.:
1) Il neretto di taluni emendamenti si riferisce a testi che in parte riproducono la norma del disegno di legge e in parte (neretto) la modificano o integrano.
2) l’asterisco (*) all’inizio di taluni emendamenti
significa che il testo è stato cambiato
EMENDAMENTI
ALL’ART. 1
1. All’articolo 1 nel comma 1 lett. b) sostituire le parole
“nonchè le iniziative umanitarie,
religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell’articolo 13-bis,
comma 1, lettera i-bis),
nei paesi non appartenenti all’OCSE”
con le seguenti
parole:
“nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), effettuate nei Paesi non appartenenti all’OCSE di maggiore emigrazione verso l’Italia e finalizzate alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono le persone all’emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri emigrati in Italia. “
1.
(*) Sostituire
il testo del comma 1, con il seguente:
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Comitato di cui all’articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite sulla base dei
criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. Lo schema del
decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari
competenti, con il pareri del Comitato e della Conferenza unificata, entro il
15 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto; le
commissioni parlamentari si esprimono entro i venti giorni successivi all
ricevimento; il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, deve essere emanato
entro il 30 novembre ed è subito inviato alla Corte dei conti che
provvede al controllo di sua competenza entro 10 giorni dal ricevimento; il
decreto registrato deve essere pubblicato entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello a cui si riferisce. Qualora se ne ravvisi la necessità e
comunque allorchè il numero di autorizzazioni al lavoro rimaste inevase
per esaurimento delle quote superi del cinquanta per cento il numero delle
quote previste per l’anno in corso, ulteriori decreti possono essere emanati durante
l’anno, osservando termini analoghi. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del
Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto, nel
limite delle quote previste per l’anno precedente ovvero, qualora sia
superiore, nel limite della metà del numero delle richieste di
autorizzazione al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote previste
per l’anno precedente, dopo aver acquisito i pareri delle commissioni
parlamentari competenti e della Conferenza unificata, che devono esprimersi
entro 20 giorni dal ricevimento dello schema di decreto; il decreto si
riferisce soltanto al periodo precedente alla data di entrata in vigore del
nuovo decreto annuale.».
1.
Nel comma 1
dell’art. 4 sopprimere la lettera a),
2.
Nel comma 1
dell’art. 4 sopprimere la lettera b),
3.
Nel comma 1
dell’art. 4 sopprimere la lettera c),
4.
Nel comma 1
dell’art. 4 sostituire la lettera d) con le seguenti parole:
“3-bis: Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia
almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere
rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale,
a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di
cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo
provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.[…]
3-ter: La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato o per lavoro stagionale o per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del familiare ne dà immediata comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma 7 dell’articolo 22.”
5.
Nel comma 1
dell’art. 4 sopprimere la lettera e).
6.
Nel comma 1 dell’art. 4 sostituire la lettera
g) con la seguente:
«8-bis.
Chiunque redige un visto di ingresso o di reingresso o un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne
altera di autentici, ovvero redige documenti falsi o ne altera di autentici al
fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno o di una carta
di soggiorno, è punito con le pene previste dall’articolo 476
codice penale. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale.».
EMENDAMENTI ALL’ART. 5
1.
Sopprimere
l’art. 5
EMENDAMENTI ALL’ART. 6
1.
Sopprimere
l’art. 6.
EMENDAMENTI ALL’ART. 7
1. Sopprimere l’art. 7.
EMENDAMENTI ALL’ART. 8
1.
Sopprimere
l’attuale testo dell’art. 8
2.
Inserire il
seguente nuovo testo:
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 9, comma 1, sostituire la parola
“Questore”
con la parola
“Sportello unico per l’immigrazione presso l’Ufficio territoriale del Governo”.
EMENDAMENTI ALL’ART. 9
1. Nel comma 1-bis introdotto dal comma 1 sostituire le parole
“Il Ministro dell’interno promuove”
con le seguenti
“Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno e sentito il parere del comitato previsto dall’art. 2-bis, promuove”
EMENDAMENTI ALL’ART. 10
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 sostituire le parole:
«ovvero l’ingresso degli stranieri, presenti illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato»
con le seguenti parole:
«ovvero l’ingresso illegale nel territorio di un altro Stato degli stranieri, regolarmente soggiornanti o presenti illegalmente in Italia»
2. Nella lettera b) del comma 1 dell’art. 10 sostituire la parola
“utilizzando ”
con le parole
“ovvero utilizzando”
3. Nella lettera c) del comma 1 dell’art. 10 sostituire il testo del nuovo comma 3-bis con le seguenti:
“3-bis. Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso o il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine del reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite per favorirne lo sfruttamento ovvero da destinare alla commissione di uno dei delitti indicati nell’articolo nell’articolo 407, comma 2 lett. a) del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 26.000 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso o il soggiorno in violazione delle norme del presente decreto.”
4. Aggiungere nel comma 1 dell’art. 10 le seguenti nuove lettere:
c-bis) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
“ 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente decreto, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa di 16.000 euro per ogni straniero di cui è stato favorito il soggiorno illegale.”
c-ter) dopo il comma 5 aggiungere il seguente :
“5-bis: Sono aumentate le pene previste dalle norme vigenti
per i delitti dolosi quando essi siano compiuti in Italia da uno straniero
presente illegalmente nel territorio dello Stato ovvero siano compiuti nei
confronti di costui.”
EMENDAMENTI ALL’ART. 11
1. Sostituire la lettera a) del comma 1 dell’art. 11 con la seguente:
a)
il comma 3
è sostituito dal seguente:
«3. L’espulsione è disposta in ogni
caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero
è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia
cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione,
richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può
negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all’accertamento della responsabilità di persone
concorrenti nei reati o imputate in procedimenti per reati connessi, e
all’interesse della persona offesa, incluso il caso in cui
l’offeso sia lo straniero stesso. In tal caso l’esecuzione del provvedimento
è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la
cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il
nulla osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non
provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta da
parte dell’autorità giudiziaria competente. In attesa della decisione sulla richiesta di
nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso
un centro di permanenza temporaneo, secondo i termini, le modalità e le
garanzie previste ai sensi dell’articolo 14, nei confronti dello
straniero qualora sussista il pericolo concreto ed attuale che egli si renda
irreperibile.»
2.
Alla lettera b)
del comma 1 dell’art. 11 sostituire il testo del nuovo comma 3-sexies con
il seguente:
“3-sexies. Il nullaosta all’espulsione non può essere
concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall’articolo
380 del codice di procedura penale, nonchè
dall’articolo 12 del presente decreto.”
3. Sostituire il testo della lettera c) del comma 1 dell’art. 11 con il seguente:
«4. Il
provvedimento amministrativo di espulsione è eseguito dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei
casi di cui al comma 5. In tutti i casi in cui un provvedimento
amministrativo di espulsione deve essere eseguito con accompagnamento immediato
alla frontiera il questore presenta al giudice del tribunale del luogo in cui
lo straniero si trova la richiesta scritta e motivata di autorizzazione
all’accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso e
contestualmente, in attesa della decisione del giudice, se sussistono elementi
concreti ed attuali che fanno ritenere che lo straniero possa rendersi
irreperibile o comunque sottrarsi all’esecuzione del provvedimento di
espulsione, adotta nei confronti dello straniero stesso che non sia già
sottoposto a custodia cautelare in carcere il provvedimento di trattenimento
presso un centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi
dell’articolo 14. Quando sussista una delle cause ostative
all’esecuzione materiale dell’accompagnamento indicate nel comma 1
dell’art. 14 il questore invia contestualmente al giudice
l’ulteriore richiesta motivata che qualora autorizzi
l’accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso disponga
altresì il provvedimento di ulteriore trattenimento di costui per la
durata massima indicata nell’art. 14. Il Questore con
la richiesta invia al giudice procedente, non oltre le quarantotto ore
dall’emanazione del trattenimento, anche il provvedimento di
trattenimento consegnato allo straniero, il provvedimento amministrativo di
espulsione e l’eventuale nulla-osta all’espulsione concesso
dall’autorità giudiziaria competente o la relativa richiesta
presentata da più di 15 giorni, e contestualmente consegna allo
straniero trattenuto copia di tale documentazione inviata al giudice e qualora
ne sia sprovvisto provvede a nominare un difensore d’ufficio ai sensi
dell’articolo 14. Il giudice entro quarantotto ore dal ricevimento degli
atti, sentito l’interessato e il suo difensore, con unico decreto
provvede a disporre, se sussistono i requisiti previsti dalla legge, nell’ordine,
la convalida del trattenimento temporaneo disposto dal questore,
l’autorizzazione all’accompagnamento alla frontiera e il
provvedimento di ulteriore trattenimento dello straniero per uno dei motivi e
per i termini indicati nell’articolo 14. In ogni caso il giudice rigetta
tali provvedimenti se non sussistono i presupposti previsti dalla legge per
adottare il provvedimento amministrativo di espulsione o per la sua esecuzione
con accompagnamento alla
frontiera, ovvero se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate
negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico e in tali casi
annulla il provvedimento di espulsione e dispone che il Questore rilasci i
titoli di soggiorno previsti dalle norme vigenti. La decisione del giudice
è immediatamente esecutiva anche in pendenza di un ricorso per
Cassazione ed è immediatamente comunicata anche per le vie brevi al
competente questore, nonchè, con la necessaria traduzione,
all’interessato.
»
4.
Sostituire il
testo della lettera d) del comma 1 dell’art. 11 con il seguente:
d)
il comma 5
è sostituito dal seguente:
«5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel
territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di
validità da più di sessanta giorni e non ne è stato
chiesto il rinnovo ovvero quando il permesso di soggiorno è stato
revocato o annullato, il
provvedimento amministrativo di espulsione contiene l’intimazione a
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. In
tali casi il questore dispone
l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero osservando
la procedura prevista dal comma 4, qualora i termini indicati siano scaduti
senza che lo straniero abbia lasciato il territorio dello Stato o quando il prefetto rilevi il concreto pericolo
che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento.»;
5.
Sostituire il
testo della lettera e) del comma 1 dell’art. 11 con il seguente:
e)
Il comma 8
è sostituito dal seguente:
«8. Avverso
il provvedimento amministrativo di espulsione può essere presentato
unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui
ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione entro il
termine di sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento di espulsione
è stato comunicato allo straniero. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o
rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso,
entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito
l’interessato, anche per il tramite della competente rappresentanza
diplomatico-consolare italiana. Il
ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche
personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione
del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro
all’autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso
all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia
munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità
consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio
a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è
assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
nonchè ove necessario, da un interprete. Qualora il decreto di
espulsione sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta
di autorizzazione all’accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4 l’annullamento del decreto impugnato
deve essere immediatamente comunicato dall’autorità di pubblica
sicurezza al giudice, il quale dichiara estinto il giudizio.»
6. Nella lettera g) del comma 1 dell’art. 11 sostituire il comma 13 con le seguenti parole:
“13. Lo straniero espulso per effetto di qualsiasi tipo di provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione su domanda motivata dell’interessato presentata dall’interessato alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine o di residenza dello straniero. L’autorizzazione è rilasciata con atto scritto e motivato dal Ministro dell’interno se lo straniero era stato espulso con provvedimento amministrativo o dal competente magistrato di sorveglianza se lo straniero era stato espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione o a titolo di misura di sicurezza. In caso di trasgressione al divieto di rientro lo straniero è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e il provvedimento amministrativo di espulsione violato è nuovamente eseguito dal Questore con accompagnamento immediato alla frontiera disposto ai sensi dei commi 3 e 4.”
7. Sopprimere la lettera h) del comma 1 dell’art. 11.
EMENDAMENTI ALL’ART. 12
1. Nella lettera b) del comma 1 dell’art. 12 alla fine del nuovo comma 5-bis aggiungere le seguenti parole:
“L’ordine è dato con provvedimento scritto e motivato, recante l’indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, e deve contenere la traduzione nella lingua dell’interessato o, qualora non sia possibile, in una lingua a scelta dell’interessato, tra inglese, francese, spagnolo, arabo o cinese”.
EMENDAMENTI ALL’ART.13
1. Sostituire il comma 3 dell’art.16, come modificato dall’art. 13 con il seguente testo:
“3. L’espulsione di cui al comma 1 non può
essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti
previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente
decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni,
nonché se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate
negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico.”
2. Nel comma 5 dell’art. 16, come modificato dall’art. 13, sostituire l’ultimo periodo con il seguente periodo:
“Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna
riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente
decreto, ovvero se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate
negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico”.
EMENDAMENTI ALL’ART. 14
1. Nella lettera a) del comma 1 dell’art. 14 sostituire le parole:
«ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari, nonchè»
con le seguenti parole:
“agli cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea residenti in Paesi extracomunitari, dei quali almeno uno degli ascendenti in linea retta fino al terzo grado sia cittadino italiano”
(*) 2. Alla fine dell’art. 14 aggiungere il seguente nuovo comma:
“2. Nell’articolo 27, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente nuova lettera:
“e-bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno 24 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiori a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio;”
EMENDAMENTI ALL’ART. 15
1. (*) Sostituire il comma 1 dell’articolo 15 con il seguente:
“ 1. Nell’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole “all’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio” sono sostituite dalle parole “allo sportello unico per l’immigrazione istituito presso l’Ufficio territoriale del Governo competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del datore di lavoro”
b) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono sostituiti dai seguenti:
“ 3. Lo sportello unico per l’immigrazione comunica
le richieste di autorizzazioni al lavoro al centro per l’impiego di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale.
Il centro per l’impiego provvede a diffondere le offerte per via
telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva,
gli eventuali interventi previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata
alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario o extracomunitario
regolarmente soggiornante, il
centro trasmette all’ufficio territoriale richiedente una certificazione
negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di
lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l’impiego
abbia fornito riscontro ovvero qualora la richiesta riguardi un lavoro
domestico o un lavoro di assistenza a persone non autosufficienti ovvero
qualora gli altri lavoratori che avevano presentato domanda non si siano
presentati entro i successivi dieci giorni o non abbiano accettato
l’offerta di assunzione ovvero qualora il centro per l’impiego
abbia positivamente confermato la dichiarazione motivata del datore di lavoro
che dichiara i lavoratori avviati dal centro stesso non idonei per il lavoro
richiesto, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 4.
4. Lo sportello unico
per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni
dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie,
rilascia, in ogni caso, sentito il questore, l’autorizzazione al
lavoro nel rispetto dei
limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 21, e, a richiesta del
datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale,
agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il l’autorizzazione
al lavoro subordinato ha
validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del
rilascio.
5. L’ufficio
consolare italiano del Paese di residenza o di origine dello straniero, dopo
aver compiuto gli altri accertamenti previsti dalle norme vigenti, provvede a
rilasciare il visto di ingresso per lavoro subordinato entro quindici giorni
dalla presentazione della domanda di visto con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo
sportello unico per l’immigrazione. Entro otto giorni
dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
l’immigrazione che ha rilasciato l’autorizzazione al lavoro per la firma del contratto di lavoro che resta ivi conservato ed, a cura di
quest’ultima, trasmesso in copia all’ufficio consolare che ha
rilasciato il visto, alla questura competente ed al centro per l’impiego competente.
6. Il datore di lavoro che
presenta domanda di autorizzazione al lavoro deve esibire copia del contratto
di lavoro stipulato in via preliminare con lo straniero che deve recare le
condizioni di lavoro offerte che non possono essere inferiori a quelle previste
dai contratti collettivi di lavoro applicabili. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di
lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione
amministrativa da 520 a 2600 euro. Per l’accertamento e
l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
7. Le questure forniscono
all’INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso
di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l’accesso al
lavoro e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i
familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti; l’INPS, sulla base delle
informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo
scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura
delle questure, all’ufficio finanziario competente che provvede
all’attribuzione del codice fiscale.
8. Lo sportello unico per l’immigrazione
fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo
delle autorizzazioni al lavoro rilasciate secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
all’articolo 3, comma 4.”
c) nel comma 9 sostituire le parole “alla direzione provinciale del lavoro” con le seguenti “ai centri per l’impiego”
d) Il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per l’accesso al lavoro, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 2600 euro per ogni lavoratore impiegato.”
f) Il comma 12 è sostituito dal seguente:
“12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese agli stranieri che svolgano un’attività lavorativa in Italia”
2. Sopprimere il comma 2 dell’art. 15.
EMENDAMENTI ALL’ART. 16
1. Sostituire il comma 1 dell’art. 16 con il seguente:
“1. Nell’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 dopo il comma 3 è inserito il seguente nuovo comma:
3-bis. Nell’ambito di un piano programmato dal Ministero dell’interno, d’intesa con i Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri, le autorizzazioni all’ingresso sono rilasciate dalle Questure anzitutto agli stranieri i cui requisiti professionali, legalmente riconosciuti anche per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, sono idonei a consentire di svolgere attività lavorativa in determinati settori, qualifiche e mansioni, indicati nel decreto annuale di determinazione delle quote, nei quali si verifica una persistente e generalizzata carenza di manodopera e, dopo aver esaminato tutte le domande presentate entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di determinazione delle quote, seguendo il seguente ordine decrescente di priorità:
a) gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di
istruzione e di formazione professionale svolte nei Paesi di origine
finalizzate all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano in Italia o all’interno del Paese di origine o allo
sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei paesi
di origine, nell’ambito di programmi approvati, anche su proposta delle
regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province
autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e
datori di lavoro, nonchè con organismi internazionali finalizzati al
trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei
settori produttivi del Paese o con enti ed associazioni operanti nel settore
dell’immigrazione da almeno tre anni;
b) gli stranieri la cui autorizzazione all’ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una Provincia in cui il tasso di disoccupazione sia inferiore al quattro per cento;
c) gli stranieri la cui autorizzazione all’ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una Provincia in cui il tasso di disoccupazione sia inferiore alla media nazionale;
d) gli stranieri la cui autorizzazione all’ingresso sia richiesta sulla base di una garanzia alla quale sia allegata documentazione attestante la comprovata disponibilità a farsi carico per un anno dalla data di ingresso delle attività di inserimento lavorativo degli stranieri stessi da parte di società di collocamento legalmente autorizzate ad operare nella medesima provincia del garante ovvero da parte di associazioni o enti iscritti nel registro nazionale degli enti che operano in favore degli stranieri istituito dall’art. 42 del presente testo unico operanti nella stessa Provincia.”
EMENDAMENTI ALL’ART. 17
1. Sostituire il comma 6 dell’art. 24, come modificato dall’art. 17, con il seguente:
“ 6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri, privi di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno per lavoro stagionale o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per l’accesso al lavoro ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell’articolo 22, comma 10.”
EMENDAMENTI ALL’ART. 18
1. Nel nuovo comma 7-bis previsto dall’art. 18 sostituire le parole:
“comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”
con le seguenti parole
“comporta la pena accessoria della revoca di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e la misura di sicurezza dell’espulsione”.
EMENDAMENTI ALL’ART. 19
1. Sostituire il comma 1 dell’art. 19 con il seguente:
1. Al testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 27, dopo il comma 1
nella lettera p), sono aggiunte alla fine le seguenti parole:
“nell’ambito del limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, secondo una ripartizione tra le federazioni sportive nazionali effettuata dal CONI con una delibera che deve stabilire i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica e che deve essere approvata dal Ministro vigilante;”
EMENDAMENTI ALL’ART. 20
1. Sopprimere la lettera a) del comma 1 dell’art. 20.
EMENDAMENTI ALL’ART. 21
1. Sopprimere l’art. 21.
EMENDAMENTI ALL’ART. 23
1. Sostituire il testo del comma 1 dell’art. 23 con il seguente:
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, all’articolo 30, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passato in giudicato una sentenza che pronunzia l’annullamento del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli».
2. Aggiungere all’art. 23 il seguente nuovo comma:
2. Alla fine dell’articolo 116 del codice civile è aggiunto il seguente nuovo comma:
“L’ufficiale dello stato civile deve trasmettere immediatamente al pubblico ministero le richieste di pubblicazione relative al matrimonio del cittadino di Paese non appartenente all’Unione europea presente in Italia sprovvisto di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità. In tal caso il matrimonio non può essere celebrato prima che siano trascorsi sessanta giorni dopo che sia compiuta la pubblicazione ed entro tale termine il pubblico ministero può presentare al tribunale opposizione al matrimonio anche quando risultano elementi concreti che vi è simulazione o che il consenso di uno dei nubendi è viziato da violenza o errore; in presenza dell’opposizione del pubblico ministero, che deve essere comunicata anche all’ufficiale dello stato civile, la celebrazione del matrimonio è sospesa fino a che il tribunale abbia rimosso l’opposizione. Se l’opposizione del pubblico ministero al matrimonio dello straniero è accolta il tribunale ne dà immediata comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti di sua competenza.”
EMENDAMENTI ALL’ART. 24
1. Sostituire l’art. 24 con il seguente nuovo articolo:
Art. 24
(Norme generali in materia di diritto
d’asilo)
1. L’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Norme generali in materia di diritto d’asilo)- 1. La Repubblica garantisce il diritto di
asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi
stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell’articolo 10 della Costituzione
e in armonia con le convenzioni e con gli accordi internazionali a cui
l’Italia aderisce, nonchè nel rispetto della normativa comunitaria
in materia.
2. E’ riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione
relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il del 28 luglio 1951,
resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo
allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso
esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, allo straniero o apolide che si
trova nelle condizioni previste da tali atti internazionali o che, comunque,
trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel
quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione
di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di
razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche. Allo
straniero o all’apolide al quale la Commissione territoriale abbia
riconosciuto lo status di
rifugiato il Questore rilascia il
titolo di viaggio per rifugiati e un permesso di soggiorno per motivo di asilo
della durata di cinque anni. Il Questore, salvo che si applichi una delle clausole
di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di
Ginevra, su richiesta del
rifugiato, rilascia permesso di soggiorno per asilo di identica durata
nonché un titolo di viaggio al coniuge non legalmente separato e al
figlio minore non coniugato del rifugiato. In tali casi il permesso di
soggiorno per asilo è rinnovabile fino a quando la Commissione centrale
non abbia dichiarato la revoca o la cessazione dello status allo straniero al quale è stato
riconosciuto lo status di rifugiato, fatta salva la facoltà per il
titolare di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo o
della carta di soggiorno nei casi previsti dalla legge. Il rifugiato e i suoi
familiari conviventi possono essere espulsi dal territorio dello Stato soltanto
con provvedimento amministrativo adottato dal Ministro dell'Interno qualora
sulla base del loro comportamento la loro presenza costituisca un pericolo
grave, concreto ed attuale per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello
Stato. Essi ricevono il medesimo trattamento previsto per i profughi italiani
ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di
riserva di alloggi di edilizia economica e popolare, hanno diritto di godere
del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di
diritto al riacquisto o al mantenimento dell’unità familiare, di
lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda
l’iscrizione ad albi professionali, di accesso agli alloggi, di previdenza
sociale, di assistenza sanitaria e di assistenza sociale, di accesso agli studi
di ogni ordine e grado e di aiuti per il diritto allo studio, incluso il
diritto di ottenere borse di studio, e possono avere accesso al pubblico
impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello
Stato; allo straniero o apolide che abbia ottenuto
il riconoscimento dello status di rifugiato dopo aver compiuto cinquanta anni
di età, si applicano altresì, ai soli fini delle assunzioni
obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. E’ riconosciuto l’asilo
umanitario allo straniero o all'apolide, il quale, pur non avendo i requisiti
per ottenere lo status
di rifugiato, non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del
quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si
trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari
dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni
alla propria vita o sicurezza o libertà personale ovvero gli è
impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana, nonché allo straniero o all’apolide
per il quale sussiste comunque un’impossibilità temporanea al
rinvio nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi
di carattere umanitario. Il Questore rilascia allo straniero o
all’apolide al quale la Commissione territoriale abbia riconosciuto
l’asilo umanitario e, su richiesta di questi, al coniuge non legalmente
separato e al figlio minore non coniugato un permesso di soggiorno per asilo
della durata di due anni; il permesso consente l’accesso a parità
di condizioni con il cittadino italiano al lavoro autonomo e al lavoro subordinato
nel settore privato, allo studio e agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, nonchè il mantenimento o il riacquisto dell’unità
familiare ed è comunque rinnovabile fino a quando la Commissione
centrale dichiari cessata la situazione nel Paese di origine o di stabile
residenza, fatta salva la facoltà del titolare di ottenere il rilascio
del permesso di soggiorno ad altro titolo o della carta di soggiorno nei casi
previsti dalla legge.
4. La domanda di asilo può essere dichiarata inammissibile dalla
Commissione territoriale, qualora il richiedente:
a)
sia
stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri
adeguata protezione;
b)
provenga
da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla
Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza
presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non
considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il
territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;
c)
sia
stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la
pace o contro l’umanità o un crimine di guerra o un grave delitto
di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste
dall’articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale e dal terzo
comma dell’articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di
azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto
dall’articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;
d)
risulti
perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito
in applicazione di accordi internazionali cui l’Italia aderisce;
e)
sia
stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva,
per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura
penale, salvo che vi sia stata riabilitazione, ovvero quando lo stesso
richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall’articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della
legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall’articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre
1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una
delle misure di cui all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni;
f)
risulti
pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di
inammissibilità della domanda devono essere ponderate l’attuale
pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la
gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di
rientro nel Paese di origine o di provenienza.
5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima
dell’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo
in cui lo straniero dimora.
6. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 3, ed all’articolo 12, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso in cui lo straniero presenti, all’arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera. E’ fatta salva l’applicazione degli articoli 1-bis e 1-ter.
7. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall’autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda medesima, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e sulle facoltà di cui può disporre, nonchè di richiedere l’assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l’assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall’autorità che l’ha ricevuta ovvero copia del verbale.
8. Al fine di prestare
opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo sono
ammessi ai posti di frontiera, nei locali della questura, dei centri di
accoglienza e dei centri di permanenza temporanea e assistenza gli avvocati, i
rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, gli appartenenti ad enti ed associazioni iscritti nel registro
nazionale istituito ai sensi dell’articolo 42 del testo unico approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché gli appartenenti
ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei
diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di
collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.
9.
Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne
richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un’assistenza adeguata
e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono
essere informate di tale facoltà. Nei casi in cui presentino
contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un
unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo
che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei
genitori.
10. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell’ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, se non si tratta di un caso in cui è disposto il trattenimento ai sensi dell’articolo 1-bis, autorizza lo straniero all’ingresso nel territorio della Repubblica, con l’obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l’allegata documentazione alla questura.
11. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio
dello Stato e indicare il domicilio. L’autorità di pubblica sicurezza,
ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità
delle informazioni fornite dal richiedente asilo.
12. Il questore territorialmente competente
ritira il passaporto e ogni altro tipo di documento di riconoscimento o di
viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia una copia
autenticata del passaporto o documento trattenuto e, quando non ricorrano le ipotesi previste negli
articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta dello straniero o
dell’apolide che ha presentato domanda di asilo, un permesso di soggiorno per richiesta di
asilo valido fino alla
definizione della procedura di riconoscimento. Qualora siano trascorsi sei
mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo senza che la
Commissione territoriale abbia notificato una decisione sulla domanda di asilo,
lo straniero o l’apolide ha il diritto di svolgere regolare
attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di
riconoscimento.
13. Nei casi in cui
presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che
costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o
distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta
menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo
è rilasciato anche al coniuge non legalmente separato e al
figlio minore non coniugato del richiedente asilo.
14. Qualora la
domanda d’asilo sia presentata da un minore non accompagnato,
l’autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente
comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente
competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore,
appena nominato, prende contatto con la competente questura per la
riattivazione del procedimento. I procedimenti relativi ai minori non
accompagnati hanno priorità sugli altri.
15. La domanda di asilo
e tutti gli atti conseguenti, inclusi i verbali delle dichiarazioni rese dallo
straniero al momento della presentazione della domanda di asilo, nonché
i verbali dell’audizione svolta innanzi alle Commissioni territoriali
e i verbali dell’audizione
svolta innanzi alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, in sede di
revoca o cessazione dello status di rifugiato o dell’asilo umanitario devono
riportare i contenuti e la sottoscrizione degli intervenuti secondo le
disposizioni previste dagli articoli 136 e 137 del codice di procedura penale,
in quanto applicabili, e sono divulgabili soltanto allo straniero e al suo
difensore, alla competente Commissione territoriale, alla Commissione
nazionale, all’autorità giudiziaria e all’autorità di
pubblica sicurezza. ”
2. Restano fermi il ritiro della dichiarazione
della limitazione geografica e delle riserve e gli effetti favorevoli allo
straniero prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge
dall’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
EMENDAMENTI ALL’ART. 25
(*) 1. Aggiungere alla fine del comma 3 del nuovo art. 1-bis aggiunto dalla lettera b) dell’art. 25 il seguente testo:
“. In tali casi per il trattenimento si osservano comunque le norme dei
commi 3,4,5,6,7 dell’articolo 14 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Tuttavia in nessun caso potrà essere
disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo,
né dei richiedenti asilo che siano già entrati regolarmente nel
territorio dello Stato o che vi soggiornino regolarmente o che si siano
presentati spontaneamente alle autorità competenti per manifestare
l’intenzione di chiedere asilo. In tutti i casi avvengano ingressi
illegali nel territorio dello Stato di stranieri o apolidi tra i quali è
ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le
autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia
costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, ne informano
tempestivamente l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati,
affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto,
direttamente o a traverso persona da esso delegata, ai richiedenti
asilo.”
14. Alla fine del comma 3 del nuovo art. 1-bis aggiunto dalla lettera b) dell’art. 25 sostituire le parole
“allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa”
con le seguenti parole
“il Questore rilascia allo straniero o all’apolide un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido fino al termine della procedura stessa. Qualora siano trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo senza che la Commissione territoriale abbia notificato una decisione sulla domanda di asilo, lo straniero ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento. ”
3. Nel comma 1 del nuovo art. 1-ter aggiunto dalla lettera b) dell’art. 25 sostituire le parole
“procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato”
con le parole seguenti
“ procedura semplificata per l’esame della domanda di asilo”
4. Nei commi 2 e 3 del nuovo art. 1-ter aggiunto dalla lettera b) dell’art. 25 sostituire, ogni volta che ricorrono, le parole seguenti
“richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato”
con le parole seguenti:
“domanda di asilo”
5. Nel comma 2 del nuovo art. 1-ter aggiunto dalla lettera b) dell’art. 25 sostituire le parole seguenti
“Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni provvede all’audizione ”
con le parole seguenti:
“Entro due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il questore provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il riconoscimento del diritto d’asilo la domanda, la documentazione allegata dal richiedente e ogni altra documentazione necessaria. La Commissione entro i quindici giorni successivi al ricevimento di tali domanda e documentazione provvede comunque a svolgere l’audizione del richiedente asilo. ”
6. Nel comma 5 del nuovo art. 1-ter aggiunto dalla lettera b) dell’art. 25 sostituire le parole seguenti
“domande di riconoscimento dello status di rifugiato”
con le parole seguenti:
“domande di asilo”
(*) 6. Sostituire il comma 6 del nuovo art. 1-ter aggiunto dalla lettera b) dell’art. 25 con il seguente:
“6.
L’eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale adottato
con la procedura semplificata
è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente
competente entro il termine di quarantotto ore dalla notificazione o comunicazione della decisione della Commissione.
La decisione di rigetto della domanda d’asilo è immediatamente
comunicata, anche per le vie brevi, al Questore e all’interessato. In
caso di rigetto della domanda di asilo il Prefetto adotta nei confronti dello
straniero che non sia già respinto o espulso il provvedimento
amministrativo di espulsione, che è eseguito con accompagnamento alla
frontiera, e l’interessato deve presentare il ricorso contro la decisione
della commissione insieme con il ricorso contro il provvedimento amministrativo
di espulsione; il ricorso può essere presentato anche personalmente per
le vie brevi. Nelle more
del termine per la presentazione del ricorso contro la decisione di rigetto
della domanda di asilo e fino alla notificazione della sentenza del tribunale
sull’eventuale ricorso il Questore dispone il trattenimento o la proroga
del trattenimento dello straniero. Il Questore deve entro quarantotto ore
inviare al competente tribunale copia della decisione della Commissione
territoriale e del provvedimento di trattenimento, nonché la richiesta
di autorizzazione all’accompagnamento alla frontiera e l’eventuale
ricorso presentato dallo straniero o dall’apolide, e contestualmente
provvede a nominare a costui un difensore d’ufficio, qualora sia
sprovvisto di un difensore di fiducia, e ad inviare copia del ricorso alla
Commissione territoriale e alla competente avvocatura dello Stato. Il
tribunale, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile,
sentito l’interessato e il suo difensore, entro quarantotto ore dal
ricevimento del ricorso dispone, se sussistono i presupposti previsti dalla
legge, la convalida del trattenimento o della proroga del trattenimento e, se
non è stato presentato ricorso contro la decisione di rigetto della
domanda di asilo, l’autorizzazione all’accompagnamento alla
frontiera. Se è stato anche presentato ricorso contro la decisione di
rigetto della domanda di asilo il tribunale si pronuncia entro il termine perentorio
dei successivi venti giorni e la sentenza del tribunale deve essere notificata
entro tre giorni, anche per le vie brevi, all’interessato, alla
Commissione territoriale e al competente Questore. La decisione di rigetto del ricorso è
immediatamente esecutiva, anche in pendenza di un ricorso in appello o in
cassazione, comporta di diritto l’autorizzazione
all’accompagnamento alla frontiera e, qualora il tribunale accerti che
sussiste uno dei presupposti previsti dall’articolo 14 del testo unico
approvato con decreto legislativo 24 luglio 1986, n. 286, una ulteriore proroga
del trattenimento per un tempo di trenta giorni. Per quanto non incompatibile
con il presente articolo si osservano le norme dell’articolo 1-quater.”
7. Sostituire nel comma 1 del nuovo art. 1-quater aggiunto dalla
lettera b) dell’art. 25 le parole:
“commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato”
con le parole
seguenti
“commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto
d’asilo”
8. Sostituire i commi 2 e
3 del nuovo art. 1-quater aggiunto dalla lettera b) dell’art. 25 con i
seguenti:
2.
Entro due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il questore provvede a trasmettere alla
commissione territoriale per il riconoscimento del diritto d’asilo la
domanda, la documentazione allegata dal richiedente e ogni altra documentazione necessaria.
La decisione sulla domanda di
asilo spetta alla Commissione territoriale, che, nell’ambito delle
direttive impartite dalla Commissione nazionale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La Commissione territoriale al fine
di esaminare la domanda di asilo deve comunque valutare:
a) la domanda, il verbale e la documentazione
prodotta o acquisita d’ufficio;
b) le dichiarazioni rese in sede di audizione,
svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;
c)
l’effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine
da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento
relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima
dell’allontanamento;
d)
l’eventuale documentazione presentata da organizzazioni non
governative di tutela dei diritti civili ed umani.
3. La Commissione territoriale entro trenta giorni successivi al
ricevimento di tali domanda e documentazione procede all’audizione del richiedente asilo.
Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve
essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di
asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente. In casi
particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al
momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione può
disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un
pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo
psicologico ed emotivo, prevedendo l’eventuale presenza dello stesso
personale durante l’audizione del richiedente. L’audizione
può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le
particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente. Il richiedente
asilo ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui
nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete. Durante
l’audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una
persona di sua fiducia. L’audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a
verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o
prodotta dall’interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede
e l’eventuale documentazione prodotta durante l’audizione.
L’audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al
pubblico, con la partecipazione di almeno due membri. L’esame della
richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della
Commissione e della persona che assiste lo straniero. Al termine
dell’audizione, la Commissione rilascia allo straniero copia autenticata
del verbale dell’audizione medesima e della documentazione da lui
prodotta, in quella occasione.
4. La Commissione territoriale si pronuncia sulla domanda di asilo entro i tre giorni successivi alla data in cui si è svolta l’audizione e notifica la decisione non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che non disponga motivatamente un approfondimento dell’istruttoria per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla presentazione della domanda. Alla decisione sulla domanda di asilo deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l’audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.
5. Quando sussiste una
delle circostanze indicate nei commi 2 e 3 dell’articolo 1 la Commissione
riconosce allo straniero o all’apolide rispettivamente lo status di
rifugiato o l’asilo umanitario. In tali casi la decisione alla decisione
è allegato un apposito certificato. La decisione è comunicata
alla Questura. Il Questore provvede a consegnare immediatamente al richiedente
asilo la decisione e il certificato e a rilasciare agli interessati i permessi
di soggiorno e i documenti indicati nei commi 2 e 3 dell’articolo 1.
6. La Commissione territoriale rigetta la domanda di asilo nei casi in cui nella situazione del richiedente non sussista una delle circostanze indicate nei commi 2 e 3 dell’articolo 1 ovvero la dichiara inammissibile se ricorre una delle circostanze indicate nel comma 4 dell’articolo 1. La decisione di rigetto comporta l’obbligo per l’interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dal comma 7. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all’intimazione a lasciare entro 30 giorni il territorio nazionale, la cui violazione è sanzionata dal prefetto con la revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e con il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero da eseguirsi dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica secondo le procedure previste dalla legge. La decisione di inammissibilità comporta per lo straniero che non abbia i requisiti per ottenere un altro titolo di soggiorno la revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero da eseguirsi dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica secondo le procedure previste dalla legge; tuttavia in tal caso l’accompagnamento alla frontiera non può essere eseguito fino all’esaurimento dei termini per la presentazione del ricorso e della decisione del giudice.
7. Contro la decisione di rigetto o di
inammissibilità della Commissione territoriale può essere
presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente.
Il ricorso contro la decisione di rigetto è presentato nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione di rigetto e
entro provvedimento e consente all’interessato e ai suoi familiari in
possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o per asilo, di
richiedere il prolungamento di validità di detto permesso fino alla
conclusione del giudizio di primo grado sul ricorso. La presentazione del
ricorso contro la decisione di inammissibilità comporta il trattenimento
dello straniero ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio
286 fino alla decisione del tribunale.
8. Per lo
svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in
quanto applicabili, le norme previste dalla Sezione II del Capo I del Titolo IV
del Libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti
l’interrogatorio del ricorrente e l’assunzione di ogni altro mezzo
di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione, la
quale ha l’obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale
copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e
può, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, fare depositare
in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione,
ogni controdeduzione. Lo straniero che lo richieda è comunque ammesso al
patrocinio a spese dello Stato. Tutti gli atti concernenti i procedimenti
giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o
tributo.
9. La
sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo contro la
decisione di rigetto della domanda di asilo è comunicata alla questura
competente che immediatamente provvede a consegnarne una copia
all’interessato, a revocare il suo permesso di soggiorno per richiesta di
asilo e, nei casi in cui non abbia i requisiti per il soggiorno ad altro
titolo, intima allo straniero stesso di lasciare il territorio dello Stato
entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la
presentazione all’ufficio di polizia di frontiera. In caso di mancato
rispetto dell’obbligo, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto
dispone il provvedimento amministrativo di espulsione dell’interessato da
eseguirsi dal Questore con accompagnamento alla frontiera secondo le procedure
stabilite dalla legge.
10.
L’eventuale appello contro la sentenza indicata nel comma 9 deve essere
proposto a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla consegna della sentenza
che rigetta il ricorso. L’appello non sospende l’esecuzione della
decisione della Commissione e della sentenza di rigetto del ricorso. La
sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione o della sentenza di rigetto del ricorso
può essere chiesta dallo straniero, contestualmente alla presentazione
del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del tribunale si
pronuncia sull’istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito
del ricorso. Se l’istanza di sospensione è accolta, il Questore
rilascia allo straniero che non abbia altro titolo un permesso di soggiorno per
richiesta di asilo valido fino alla comunicazione della sentenza
d’appello.
11.
La sentenza del tribunale sul ricorso contro la decisione di
inammissibilità deve essere pronunciata entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla presentazione del ricorso e deve essere notificata alla Questura
e all’interessato. La sentenza è immediatamente esecutiva anche in
pendenza di appello. Se il ricorso contro la decisione di
inammissibilità è rigettato l’accompagnamento alla
frontiera dello straniero può essere effettuato, mentre se è
accolto cessa il trattenimento dello straniero.
12. La sentenza che accoglie il ricorso contro la decisione di rigetto della domanda d’asilo o contro la decisione di inammissibilità provvede anche a dichiarare espressamente che sussistono le circostanze per il riconoscimento del diritto di asilo in una delle forme indicate nei commi 2 e 3 e anche se non è definitiva sostituisce a tutti gli effetti l’analoga decisione della Commissione territoriale. Essa è immediatamente comunicata, anche per le vie brevi, allo straniero, alla Commissione territoriale, alla Commissione centrale e alla Questura competente. Il Questore rilascia immediatamente agli interessati i permessi di soggiorno e i documenti indicati nei commi 2 e 3 dell’articolo 1.”
9. Sostituire il comma 2 del nuovo art. 1-quinquies previsto dall’art. 25 con i seguenti
commi:
“2. La Commissione nazionale con deliberazione
che deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale stabilisce e modifica, in
conformità con le norme nazionali, comunitarie ed internazionali in
vigore, le linee direttive che ogni Commissione territoriale deve osservare
nella valutazione delle domande di asilo e svolge compiti
di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e
aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati
statistici.
3. La Commissione nazionale
è altresì competente a deliberare la revoca o la cessazione degli
status di rifugiato
o dell’asilo umanitario riconosciuti qualora accerti che non sussistono
più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di
asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 1
della Convenzione di Ginevra, e in tal caso ne dà immediata
comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione
all’interessato. In tali procedimenti, inclusi i ricorsi giurisdizionali,
si osservano, in quanto applicabili, le norme dell’articolo 1 e
dell’articolo 1-quater.
4. Il permesso di soggiorno
per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di
espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l’interessato vi abbia
espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì
revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui
l’interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia
divenuta definitiva la revoca o cessazione dello status di rifugiato o
dell’asilo umanitario. In tal caso lo straniero può richiedere di
continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purchè ne sussistano
i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e
soggiorno di stranieri in Italia, e il questore rilascia all’interessato
il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.
5. Contro la decisione che dichiara la revoca o la
cessazione dello status di rifugiato o dell’asilo umanitario è
ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio.
Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della
decisione negativa. Il permesso di soggiorno concesso ai sensi dell’art.
1-quater al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di
studio.
6. La sentenza che accoglie
il ricorso contro la decisione della Commissione di revoca o di cessazione
dello status di rifugiato o dell’asilo umanitario, anche se non è
definitiva comporta il ripristino ad ogni effetto del medesimo trattamento di
cui lo straniero godeva prima della decisione della Commissione centrale. Essa
è immediatamente comunicata, anche per le vie brevi, allo straniero,
alla Commissione centrale e alla Questura competente.”
10. Sostituire il nuovo art. 1-sexies previsto dall’art. 25 con il seguente:
“Art. 1-sexies. -
(Contributi) – 1. Il regolamento
di cui all’articolo 1-bis, comma 3, prevede:
a)
le
modalità con cui possono essere concessi contributi a richiedenti asilo e
a stranieri ai quali è riconosciuto lo status di rifugiato o
l’asilo umanitario, i
quali si trovino in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i
centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato, dalle
Regioni o da enti locali;
b)
i
programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di
rimpatrio nonchè le norme occorrenti per il coordinamento ed il
finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali
e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed
umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso
regolamento. Per l’attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni
apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti
nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di
assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi;
c)
le
modalità con cui gli uffici territoriali del Governo dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario degli
stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o
l’asilo umanitario e delle loro famiglie;
d)
i criteri con
cui i Comuni definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con
organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani,
progetti di integrazione lavorativa degli stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento
dello status di rifugiato o l’asilo umanitario e delle loro famiglie,
volti a favorire il raggiungimento dell’autosufficienza economica
nonchè l’attivazione di corsi di lingua italiana e di altri
eventuali servizi di assistenza.”