Paolo Bonetti

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 795

                                                             (testo aggiornato al 6/12/2001)

 

 

N.B.:

1) Il neretto di taluni emendamenti si riferisce a testi che in parte riproducono la norma del disegno di legge e in parte (neretto) la modificano o integrano.

2) l’asterisco (*) all’inizio di taluni emendamenti significa che il testo è stato cambiato

 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 1

 

1.     All’articolo 1 nel comma 1 lett. b) sostituire le parole

 

nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei paesi non appartenenti all’OCSE”

 

con le seguenti parole:

 

“nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), effettuate nei Paesi non appartenenti all’OCSE di maggiore emigrazione verso l’Italia e finalizzate alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono le persone all’emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri emigrati in Italia.

 

 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 3

 

1.     (*) Sostituire il testo del comma 1, con il seguente:

 

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

“4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all’articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. Lo schema del decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con il pareri del Comitato e della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto; le commissioni parlamentari si esprimono entro i venti giorni successivi all ricevimento; il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, deve essere emanato entro il 30 novembre ed è subito inviato alla Corte dei conti che provvede al controllo di sua competenza entro 10 giorni dal ricevimento; il decreto registrato deve essere pubblicato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce. Qualora se ne ravvisi la necessità e comunque allorchè il numero di autorizzazioni al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote superi del cinquanta per cento il numero delle quote previste per l’anno in corso, ulteriori decreti possono essere emanati durante l’anno, osservando termini analoghi. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote previste per l’anno precedente ovvero, qualora sia superiore, nel limite della metà del numero delle richieste di autorizzazione al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote previste per l’anno precedente, dopo aver acquisito i pareri delle commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata, che devono esprimersi entro 20 giorni dal ricevimento dello schema di decreto; il decreto si riferisce soltanto al periodo precedente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto annuale.».

 

 

 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 4

 

 

1.     Nel comma 1 dell’art. 4 sopprimere la lettera a),

 

 

2.     Nel comma 1 dell’art. 4 sopprimere la lettera b),

 

 

3.     Nel comma 1 dell’art. 4 sopprimere la lettera c),

 

 

4.     Nel comma 1 dell’art. 4 sostituire la lettera d) con le seguenti parole:

 

  3-bis: Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.[…]

  3-ter: La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato o per lavoro stagionale o per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del familiare ne dà immediata comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma 7 dell’articolo 22.”

 

 

5.     Nel comma 1 dell’art. 4 sopprimere la lettera e).

 

 

6.     Nel comma 1  dell’art. 4 sostituire la lettera g) con la seguente:

 

«8-bis. Chiunque redige un visto di ingresso o di reingresso o un permesso di soggiorno o  una carta di soggiorno falsi o ne altera di autentici, ovvero redige documenti falsi o ne altera di autentici al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con le pene previste dall’articolo 476 codice penale. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.».

 

 

 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 5

 

1.     Sopprimere l’art. 5

 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 6

 

1.     Sopprimere l’art. 6.

 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 7

 

1. Sopprimere l’art. 7.

 

 


EMENDAMENTI ALL’ART. 8

 

1.     Sopprimere l’attuale testo dell’art. 8

 

 

2.     Inserire il seguente nuovo testo:

 

1.     Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 9, comma 1, sostituire la parola

 “Questore”

con la parola

Sportello unico per l’immigrazione presso l’Ufficio territoriale del Governo”. 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 9

 

1.     Nel comma 1-bis introdotto dal comma 1 sostituire le parole

 

“Il Ministro dell’interno promuove”

 

con le seguenti

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno e sentito il parere del comitato previsto dall’art. 2-bis, promuove”

 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 10

 

1.     Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 10 sostituire le parole:

 

«ovvero l’ingresso degli stranieri, presenti illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato»

 

con le seguenti parole:

 

«ovvero l’ingresso illegale nel territorio di un altro Stato degli stranieri, regolarmente soggiornanti o presenti illegalmente in Italia»

 

 

 

 

 

2.     Nella lettera b) del comma 1 dell’art. 10 sostituire la parola

 

“utilizzando ”

 

con le parole

 

ovvero utilizzando”

 

 

3.     Nella lettera c) del comma 1 dell’art. 10 sostituire il testo del nuovo comma 3-bis con le seguenti:

 

“3-bis. Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso o il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine del reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite per favorirne lo sfruttamento ovvero da destinare alla commissione di uno dei delitti indicati nell’articolo nell’articolo 407, comma 2 lett. a) del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 26.000 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso o il soggiorno in violazione delle norme del presente decreto.”

 

 

4.     Aggiungere nel comma 1 dell’art. 10 le seguenti nuove lettere:

 

c-bis) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

“ 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente decreto, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa di 16.000 euro per ogni straniero di cui è stato favorito il soggiorno illegale.”

 

 

c-ter) dopo il comma 5 aggiungere il seguente :

 

“5-bis: Sono aumentate le pene previste dalle norme vigenti per i delitti dolosi quando essi siano compiuti in Italia da uno straniero presente illegalmente nel territorio dello Stato ovvero siano compiuti nei confronti di costui.”

 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 11

 

1.     Sostituire la lettera a) del comma 1 dell’art. 11 con la seguente:

 

 

a)    il comma 3 è sostituito dal seguente:

       «3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di persone concorrenti nei reati o imputate in procedimenti per reati connessi, e all’interesse della persona offesa, incluso il caso in cui l’offeso sia lo straniero stesso. In tal caso l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’autorità giudiziaria competente. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo, secondo i termini, le modalità e le garanzie previste ai sensi dell’articolo 14, nei confronti dello straniero qualora sussista il pericolo concreto ed attuale che egli si renda irreperibile.»

 

 

2.     Alla lettera b) del comma 1 dell’art. 11 sostituire il testo del nuovo comma 3-sexies con il seguente:

 

“3-sexies. Il nullaosta all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonchè dall’articolo 12 del presente decreto.”

 

 

3.     Sostituire il testo della lettera c) del comma 1 dell’art. 11 con il seguente:

 

    «4. Il provvedimento amministrativo di espulsione è eseguito dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5. In tutti i casi in cui un provvedimento amministrativo di espulsione deve essere eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera il questore presenta al giudice del tribunale del luogo in cui lo straniero si trova la richiesta scritta e motivata di autorizzazione all’accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso e contestualmente, in attesa della decisione del giudice, se sussistono elementi concreti ed attuali che fanno ritenere che lo straniero possa rendersi irreperibile o comunque sottrarsi all’esecuzione del provvedimento di espulsione, adotta nei confronti dello straniero stesso che non sia già sottoposto a custodia cautelare in carcere il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell’articolo 14. Quando sussista una delle cause ostative all’esecuzione materiale dell’accompagnamento indicate nel comma 1 dell’art. 14 il questore invia contestualmente al giudice l’ulteriore richiesta motivata che qualora autorizzi l’accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso disponga altresì il provvedimento di ulteriore trattenimento di costui per la durata massima indicata nell’art. 14.  Il Questore  con la richiesta invia al giudice procedente, non oltre le quarantotto ore dall’emanazione del trattenimento, anche il provvedimento di trattenimento consegnato allo straniero, il provvedimento amministrativo di espulsione e l’eventuale nulla-osta all’espulsione concesso dall’autorità giudiziaria competente o la relativa richiesta presentata da più di 15 giorni, e contestualmente consegna allo straniero trattenuto copia di tale documentazione inviata al giudice e qualora ne sia sprovvisto provvede a nominare un difensore d’ufficio ai sensi dell’articolo 14. Il giudice entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, sentito l’interessato e il suo difensore, con unico decreto provvede a disporre, se sussistono i requisiti previsti dalla legge, nell’ordine, la convalida del trattenimento temporaneo disposto dal questore, l’autorizzazione all’accompagnamento alla frontiera e il provvedimento di ulteriore trattenimento dello straniero per uno dei motivi e per i termini indicati nell’articolo 14. In ogni caso il giudice rigetta tali provvedimenti se non sussistono i presupposti previsti dalla legge per adottare il provvedimento amministrativo di espulsione o per la sua esecuzione con   accompagnamento alla frontiera, ovvero se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico e in tali casi annulla il provvedimento di espulsione e dispone che il Questore rilasci i titoli di soggiorno previsti dalle norme vigenti. La decisione del giudice è immediatamente esecutiva anche in pendenza di un ricorso per Cassazione ed è immediatamente comunicata anche per le vie brevi al competente questore, nonchè, con la necessaria traduzione, all’interessato. »

 

 

4.     Sostituire il testo della lettera d) del comma 1 dell’art. 11 con il seguente:

 

d)    il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

«5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, il provvedimento amministrativo di espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. In tali casi il questore dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero osservando la procedura prevista dal comma 4, qualora i termini indicati siano scaduti senza che lo straniero abbia lasciato il territorio dello Stato o quando il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento.»;

 

 

 

 

5.     Sostituire il testo della lettera e) del comma 1 dell’art. 11 con il seguente:

 

e)     Il comma 8 è sostituito dal seguente:

 

    «8. Avverso il provvedimento amministrativo di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento di espulsione è stato comunicato allo straniero. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l’interessato, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonchè ove necessario, da un interprete. Qualora il decreto di espulsione sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta di autorizzazione all’accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4 l’annullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente comunicato dall’autorità di pubblica sicurezza al giudice, il quale dichiara estinto il giudizio

 

 

6.     Nella lettera g) del comma 1 dell’art. 11 sostituire il comma 13 con le seguenti parole:

 

“13. Lo straniero espulso per effetto di qualsiasi tipo di provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione su domanda motivata dell’interessato presentata dall’interessato alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine o di residenza dello straniero. L’autorizzazione è rilasciata con atto scritto e motivato dal Ministro dell’interno se lo straniero era stato espulso con provvedimento amministrativo o dal competente magistrato di sorveglianza se lo straniero era stato espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione o a titolo di misura di sicurezza. In caso di trasgressione al divieto di rientro lo straniero è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e il provvedimento amministrativo di espulsione violato è nuovamente eseguito dal Questore con accompagnamento immediato alla frontiera disposto ai sensi dei commi 3 e 4.”

 

 

7.     Sopprimere la lettera h) del comma 1 dell’art. 11.

 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 12

 

 

1. Nella lettera b) del comma 1 dell’art. 12 alla fine del nuovo comma 5-bis aggiungere le seguenti parole:

 

“L’ordine è dato con provvedimento scritto e motivato, recante l’indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, e deve contenere la traduzione nella lingua dell’interessato o, qualora non sia possibile, in una lingua a scelta dell’interessato, tra inglese, francese, spagnolo, arabo o cinese”.

 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART.13

 

1. Sostituire il comma 3 dell’art.16, come modificato dall’art. 13 con il seguente testo:

 

“3. L’espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni, nonché se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico.”

 

 

 

2. Nel comma 5 dell’art. 16, come modificato dall’art. 13, sostituire l’ultimo periodo con il seguente periodo:

 

“Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, ovvero se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico”.

 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 14

 

1.     Nella lettera a) del comma 1 dell’art. 14 sostituire le parole:

 

«ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari, nonchè»

 

con le seguenti parole:

 

“agli cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea residenti in Paesi extracomunitari, dei quali almeno uno degli ascendenti in linea retta fino al terzo grado sia  cittadino italiano”

 

 

 

(*) 2. Alla fine dell’art. 14 aggiungere il seguente nuovo comma:

    

         “2. Nell’articolo 27, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente nuova lettera: 

        

              “e-bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno 24 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e  per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiori a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio;”

 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 15

 

 

1.     (*) Sostituire il comma 1 dell’articolo 15 con il seguente:

 

“ 1. Nell’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) nel comma 1 le parole “all’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio” sono sostituite dalle parole “allo sportello unico per l’immigrazione istituito presso l’Ufficio territoriale del Governo competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del datore di lavoro

 

 

b)    i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono sostituiti dai seguenti:

 

3. Lo sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste di autorizzazioni al lavoro al centro per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l’impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva, gli eventuali interventi previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario o extracomunitario regolarmente soggiornante, il centro trasmette all’ufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l’impiego abbia fornito riscontro ovvero qualora la richiesta riguardi un lavoro domestico o un lavoro di assistenza a persone non autosufficienti ovvero qualora gli altri lavoratori che avevano presentato domanda non si siano presentati entro i successivi dieci giorni o non abbiano accettato l’offerta di assunzione ovvero qualora il centro per l’impiego abbia positivamente confermato la dichiarazione motivata del datore di lavoro che dichiara i lavoratori avviati dal centro stesso non idonei per il lavoro richiesto, lo sportello unico procede ai sensi del comma 4.

    4.   Lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, l’autorizzazione al lavoro nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il l’autorizzazione al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

    5.  L’ufficio consolare italiano del Paese di residenza o di origine dello straniero, dopo aver compiuto gli altri accertamenti previsti dalle norme vigenti, provvede a rilasciare il visto di ingresso per lavoro subordinato entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di visto con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l’immigrazione. Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato l’autorizzazione al lavoro per la firma del contratto di lavoro che resta ivi conservato ed, a cura di quest’ultima, trasmesso in copia all’ufficio consolare che ha rilasciato il visto, alla questura competente ed al centro per l’impiego competente.

   6.  Il datore di lavoro che presenta domanda di autorizzazione al lavoro deve esibire copia del contratto di lavoro stipulato in via preliminare con lo straniero che deve recare le condizioni di lavoro offerte che non possono essere inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 520 a 2600 euro. Per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

   7. Le questure forniscono all’INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l’accesso al lavoro e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti; l’INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all’ufficio finanziario competente che provvede all’attribuzione del codice fiscale.

  8. Lo sportello unico per l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo delle autorizzazioni al lavoro rilasciate secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.”

 

 

c) nel comma 9 sostituire le parole “alla direzione provinciale del lavoro” con le seguenti “ai  centri per l’impiego”

 

 

d) Il comma 10 è sostituito dal seguente:

 

“10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per l’accesso al lavoro, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 2600 euro per ogni lavoratore impiegato.”

 

 

f)     Il comma 12 è sostituito dal seguente:

 

“12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese agli stranieri che svolgano un’attività lavorativa in Italia”  

 

 

 

2.     Sopprimere il comma 2 dell’art. 15.

 

 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 16

 

1.     Sostituire il comma 1 dell’art. 16 con il seguente:

 

“1. Nell’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 dopo il comma 3 è inserito il seguente nuovo comma:

 

    3-bis. Nell’ambito di un piano programmato dal Ministero dell’interno, d’intesa con i Ministeri del Lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri, le autorizzazioni all’ingresso sono rilasciate dalle Questure anzitutto agli stranieri i cui requisiti professionali, legalmente riconosciuti anche per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, sono idonei a consentire di  svolgere attività lavorativa in determinati settori, qualifiche e mansioni, indicati nel decreto annuale di determinazione delle quote, nei quali si verifica una persistente e generalizzata carenza di manodopera e, dopo aver esaminato tutte le domande presentate entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di determinazione delle quote, seguendo il seguente ordine decrescente di priorità:

a)    gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istruzione e di formazione professionale svolte nei Paesi di origine finalizzate all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano in Italia o all’interno del Paese di origine o allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei paesi di origine, nell’ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonchè con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese o con enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni;

b)    gli stranieri la cui autorizzazione all’ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una Provincia in cui il tasso di disoccupazione sia inferiore al quattro per cento;

c)     gli stranieri la cui autorizzazione all’ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una Provincia in cui il tasso di disoccupazione sia inferiore alla media nazionale;

d)    gli stranieri la cui  autorizzazione all’ingresso sia richiesta sulla base di una garanzia alla quale sia allegata documentazione attestante la comprovata disponibilità a farsi carico per un anno dalla data di ingresso delle attività di inserimento lavorativo degli stranieri stessi da parte di società di collocamento legalmente autorizzate ad operare nella medesima provincia del garante ovvero da parte di associazioni o enti iscritti nel registro nazionale degli enti che operano in favore degli stranieri istituito dall’art. 42 del presente testo unico operanti nella stessa Provincia.”

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 17

 

1.     Sostituire il comma 6 dell’art. 24, come modificato dall’art. 17, con il seguente:

 

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri, privi di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno per lavoro stagionale o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per l’accesso al lavoro ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell’articolo 22, comma 10.”

 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 18

 

1.     Nel nuovo comma 7-bis previsto dall’art. 18 sostituire le parole:

 

“comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”

 

con le seguenti parole

 

“comporta la pena accessoria della revoca di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e la misura di sicurezza dell’espulsione”.

 

 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 19

 

 

1.     Sostituire il comma 1 dell’art. 19 con il seguente:

 

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 27, dopo il comma 1 nella lettera p),  sono aggiunte alla fine le seguenti parole:

   

      “nell’ambito del limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, secondo una ripartizione tra le federazioni sportive nazionali effettuata dal CONI con una delibera che deve stabilire i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica e che deve essere approvata dal Ministro vigilante;”

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 20

 

1.     Sopprimere la lettera a) del comma 1 dell’art. 20.

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 21

 

1.     Sopprimere l’art. 21.

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 23

 

1.     Sostituire il testo del comma 1 dell’art. 23 con il seguente:

 

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 30, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

       «5-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passato in giudicato una sentenza che pronunzia l’annullamento del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli».

 

 

 

2.     Aggiungere all’art. 23 il seguente nuovo comma:

 

 

2.     Alla fine dell’articolo 116 del codice civile è aggiunto il seguente nuovo comma:

 

“L’ufficiale dello stato civile deve trasmettere immediatamente al pubblico ministero le richieste di pubblicazione relative al matrimonio del cittadino di Paese non appartenente all’Unione europea presente in Italia sprovvisto di carta di soggiorno o di  permesso di soggiorno in corso di validità. In tal caso il matrimonio non può essere celebrato prima che siano trascorsi sessanta giorni dopo che sia compiuta la pubblicazione ed entro tale termine il pubblico ministero può presentare al tribunale opposizione al matrimonio anche quando risultano elementi concreti che vi è simulazione o che il consenso di uno dei nubendi è viziato da violenza o errore; in presenza dell’opposizione del pubblico ministero, che deve essere comunicata anche all’ufficiale dello stato civile, la celebrazione del matrimonio è sospesa fino a che il tribunale abbia rimosso l’opposizione. Se l’opposizione del pubblico ministero al matrimonio dello straniero è accolta il tribunale ne dà immediata comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti di sua competenza.” 

 

 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 24

 

1.     Sostituire l’art. 24 con il seguente nuovo articolo:

 

   

Art. 24

(Norme generali in materia di diritto d’asilo)

 

1. L’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

 

    Art. 1 (Norme generali in materia di diritto d’asilo)- 1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell’articolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni e con gli accordi internazionali a cui l’Italia aderisce, nonchè nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

     2. E’ riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, allo straniero o apolide che si trova nelle condizioni previste da tali atti internazionali o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche. Allo straniero o all’apolide al quale la Commissione territoriale abbia riconosciuto lo status di rifugiato  il Questore rilascia il titolo di viaggio per rifugiati e un permesso di soggiorno per motivo di asilo della durata di cinque anni. Il Questore, salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra,  su richiesta del rifugiato, rilascia permesso di soggiorno per asilo di identica durata nonché un titolo di viaggio al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato. In tali casi il permesso di soggiorno per asilo è rinnovabile fino a quando la Commissione centrale non abbia dichiarato la revoca o la cessazione dello status allo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato, fatta salva la facoltà per il titolare di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo o della carta di soggiorno nei casi previsti dalla legge. Il rifugiato e i suoi familiari conviventi possono essere espulsi dal territorio dello Stato soltanto con provvedimento amministrativo adottato dal Ministro dell'Interno qualora sulla base del loro comportamento la loro presenza costituisca un pericolo grave, concreto ed attuale per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. Essi ricevono il medesimo trattamento previsto per i profughi italiani ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare, hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di diritto al riacquisto o al mantenimento dell’unità familiare, di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l’iscrizione ad albi professionali, di accesso agli alloggi, di previdenza sociale, di assistenza sanitaria e di assistenza sociale, di accesso agli studi di ogni ordine e grado e di aiuti per il diritto allo studio, incluso il diritto di ottenere borse di studio, e possono avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato; allo straniero o apolide che abbia ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato dopo aver compiuto cinquanta anni di età, si applicano altresì, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.

     3. E’ riconosciuto l’asilo umanitario allo straniero o all'apolide, il quale, pur non avendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale ovvero gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, nonché allo straniero o all’apolide per il quale sussiste comunque un’impossibilità temporanea al rinvio nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario. Il Questore rilascia allo straniero o all’apolide al quale la Commissione territoriale abbia riconosciuto l’asilo umanitario e, su richiesta di questi, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato un permesso di soggiorno per asilo della durata di due anni; il permesso consente l’accesso a parità di condizioni con il cittadino italiano al lavoro autonomo e al lavoro subordinato nel settore privato, allo studio e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonchè il mantenimento o il riacquisto dell’unità familiare ed è comunque rinnovabile fino a quando la Commissione centrale dichiari cessata la situazione nel Paese di origine o di stabile residenza, fatta salva la facoltà del titolare di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo o della carta di soggiorno nei casi previsti dalla legge.

    4. La domanda di asilo può essere dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale, qualora il richiedente:

a)    sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

b)    provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

c)     sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l’umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste dall’articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale e dal terzo comma dell’articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall’articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;

d)    risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l’Italia aderisce;

e)     sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, salvo che vi sia stata riabilitazione, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

f)     risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di inammissibilità della domanda devono essere ponderate l’attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

   5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo in cui lo straniero dimora.

   6.  Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 3, ed all’articolo 12, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso in cui lo straniero presenti, all’arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera. E’ fatta salva l’applicazione degli articoli 1-bis e 1-ter.

     7. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall’autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda medesima, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e sulle facoltà di cui può disporre, nonchè di richiedere l’assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l’assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall’autorità che l’ha ricevuta ovvero copia del verbale.

    8.  Al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo sono ammessi ai posti di frontiera, nei locali della questura, dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza temporanea e assistenza gli avvocati, i rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, gli appartenenti ad enti ed associazioni iscritti nel registro nazionale istituito ai sensi dell’articolo 42 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.

     9.  Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un’assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di tale facoltà. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori.

   10. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell’ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, se non si tratta di un caso in cui è disposto il trattenimento ai sensi dell’articolo 1-bis, autorizza lo straniero all’ingresso nel territorio della Repubblica, con l’obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l’allegata documentazione alla questura.

    11. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il domicilio. L’autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

    12.  Il questore territorialmente competente ritira il passaporto e ogni altro tipo di documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto e, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta dello straniero o dell’apolide che ha presentato domanda di asilo, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento. Qualora siano trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo senza che la Commissione territoriale abbia notificato una decisione sulla domanda di asilo, lo straniero o l’apolide ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

    13.  Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato anche al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del richiedente asilo.

    14.   Qualora la domanda d’asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l’autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

              15. La domanda di asilo e tutti gli atti conseguenti, inclusi i verbali delle dichiarazioni rese dallo straniero al momento della presentazione della domanda di asilo, nonché i verbali dell’audizione svolta innanzi alle Commissioni territoriali e  i verbali dell’audizione svolta innanzi alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, in sede di revoca o cessazione dello status di rifugiato o dell’asilo umanitario devono riportare i contenuti e la sottoscrizione degli intervenuti secondo le disposizioni previste dagli articoli 136 e 137 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, e sono divulgabili soltanto allo straniero e al suo difensore, alla competente Commissione territoriale, alla Commissione nazionale, all’autorità giudiziaria e all’autorità di pubblica sicurezza.

 


    
2. Restano fermi il ritiro della dichiarazione della limitazione geografica e delle riserve e gli effetti favorevoli allo straniero prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge dall’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

 

 



 

 

 

EMENDAMENTI ALL’ART. 25

 

(*) 1. Aggiungere alla fine del comma 3 del nuovo art. 1-bis aggiunto dalla lettera b) dell’art. 25 il seguente testo:

 

“. In tali casi per il trattenimento si osservano comunque le norme dei commi 3,4,5,6,7 dell’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Tuttavia in nessun caso potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo che siano già entrati regolarmente nel territorio dello Stato o che vi soggiornino regolarmente o che si siano presentati spontaneamente alle autorità competenti per manifestare l’intenzione di chiedere asilo. In tutti i casi avvengano ingressi illegali nel territorio dello Stato di stranieri o apolidi tra i quali è ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, ne informano tempestivamente l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o a traverso persona da esso delegata, ai richiedenti asilo.”

 

 

 

 

14.  Alla fine del comma 3 del nuovo art. 1-bis aggiunto dalla lettera b) dell’art. 25 sostituire le  parole

 

“allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa”

 

con le seguenti parole

 

il Questore rilascia allo straniero o all’apolide un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido fino al termine della procedura stessa. Qualora siano trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo senza che la Commissione territoriale abbia notificato una decisione sulla domanda di asilo, lo straniero ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

 

 

 

3. Nel comma 1 del nuovo art. 1-ter aggiunto dalla lettera b) dell’art. 25 sostituire le parole

 

     “procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato”

 

con le parole seguenti

 

    “ procedura semplificata per l’esame della domanda di asilo”

 

 

 

 

  4. Nei commi 2 e 3 del nuovo art. 1-ter aggiunto dalla lettera b) dell’art. 25 sostituire, ogni volta che ricorrono, le parole seguenti

 

“richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato”

 

con le parole seguenti:

 

 

“domanda di asilo”

 

 

 

5. Nel comma 2 del nuovo art. 1-ter aggiunto dalla lettera b) dell’art. 25 sostituire le parole seguenti

 

       “Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni provvede all’audizione ”

 

       con le parole seguenti:

 

    “Entro due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il questore provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il riconoscimento del diritto d’asilo la domanda, la documentazione allegata dal richiedente e ogni altra documentazione necessaria. La Commissione entro i quindici giorni successivi al ricevimento di tali domanda e documentazione provvede comunque a svolgere l’audizione del richiedente asilo. ”

 

 

 

 

 6. Nel comma 5 del nuovo art. 1-ter aggiunto dalla lettera b) dell’art. 25 sostituire le parole seguenti

 

“domande di riconoscimento dello status di rifugiato”

 

con le parole seguenti:

 

      “domande di asilo”

 

 

 

 

(*) 6. Sostituire il comma 6 del nuovo art. 1-ter aggiunto dalla lettera b) dell’art. 25 con il seguente:

 

 

  “6. L’eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale adottato con la procedura semplificata è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro il termine di quarantotto ore dalla notificazione o comunicazione della decisione della Commissione. La decisione di rigetto della domanda d’asilo è immediatamente comunicata, anche per le vie brevi, al Questore e all’interessato. In caso di rigetto della domanda di asilo il Prefetto adotta nei confronti dello straniero che non sia già respinto o espulso il provvedimento amministrativo di espulsione, che è eseguito con accompagnamento  alla frontiera, e l’interessato deve presentare il ricorso contro la decisione della commissione insieme con il ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione; il ricorso può essere presentato anche personalmente per le vie brevi. Nelle more del termine per la presentazione del ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di asilo e fino alla notificazione della sentenza del tribunale sull’eventuale ricorso il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento dello straniero. Il Questore deve entro quarantotto ore inviare al competente tribunale copia della decisione della Commissione territoriale e del provvedimento di trattenimento, nonché la richiesta di autorizzazione all’accompagnamento alla frontiera e l’eventuale ricorso presentato dallo straniero o dall’apolide, e contestualmente provvede a nominare a costui un difensore d’ufficio, qualora sia sprovvisto di un difensore di fiducia, e ad inviare copia del ricorso alla Commissione territoriale e alla competente avvocatura dello Stato. Il tribunale, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l’interessato e il suo difensore, entro quarantotto ore dal ricevimento del ricorso dispone, se sussistono i presupposti previsti dalla legge, la convalida del trattenimento o della proroga del trattenimento e, se non è stato presentato ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di asilo,  l’autorizzazione all’accompagnamento alla frontiera. Se è stato anche presentato ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di asilo il tribunale si pronuncia entro il termine perentorio dei successivi venti giorni e la sentenza del tribunale deve essere notificata entro tre giorni, anche per le vie brevi, all’interessato, alla Commissione territoriale e al competente Questore. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva, anche in pendenza di un ricorso in appello o in cassazione, comporta di diritto l’autorizzazione all’accompagnamento alla frontiera e, qualora il tribunale accerti che sussiste uno dei presupposti previsti dall’articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 24 luglio 1986, n. 286, una ulteriore proroga del trattenimento per un tempo di trenta giorni. Per quanto non incompatibile con il presente articolo si osservano le norme dell’articolo 1-quater.”

 

 

 

 

 

7. Sostituire nel comma 1 del nuovo art. 1-quater aggiunto dalla lettera b) dell’art. 25 le parole:

 

     “commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato”

 

    con le parole seguenti

   

     “commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto d’asilo”

 

 

 

 8. Sostituire i commi 2 e 3 del nuovo art. 1-quater aggiunto dalla lettera b) dell’art. 25 con i seguenti:

 

 

   2. Entro due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il questore provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il riconoscimento del diritto d’asilo la domanda, la documentazione allegata dal richiedente e ogni altra documentazione necessaria. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione territoriale, che, nell’ambito delle direttive impartite dalla Commissione nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La Commissione territoriale al fine di esaminare la domanda di asilo deve comunque valutare:

       a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d’ufficio;

       b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;
       c) l’effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell’allontanamento;

d)  l’eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

      3. La Commissione territoriale entro trenta giorni successivi al ricevimento di tali domanda e documentazione procede all’audizione del richiedente asilo. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l’eventuale presenza dello stesso personale durante l’audizione del richiedente. L’audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente. Il richiedente asilo ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete. Durante l’audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia. L’audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall’interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l’eventuale documentazione prodotta durante l’audizione. L’audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri. L’esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione e della persona che assiste lo straniero. Al termine dell’audizione, la Commissione rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell’audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione.

        4.     La Commissione territoriale si pronuncia sulla domanda di asilo entro i tre giorni successivi alla data in cui si è svolta l’audizione e notifica la decisione non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che non disponga motivatamente un approfondimento dell’istruttoria per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla presentazione della domanda. Alla decisione sulla domanda di asilo deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l’audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.

        5.     Quando sussiste una delle circostanze indicate nei commi 2 e 3 dell’articolo 1 la Commissione riconosce allo straniero o all’apolide rispettivamente lo status di rifugiato o l’asilo umanitario. In tali casi la decisione alla decisione è allegato un apposito certificato. La decisione è comunicata alla Questura. Il Questore provvede a consegnare immediatamente al richiedente asilo la decisione e il certificato e a rilasciare agli interessati i permessi di soggiorno e i documenti indicati nei commi 2 e 3 dell’articolo 1.

        6.   La Commissione territoriale rigetta la domanda di asilo nei casi in cui nella situazione del richiedente non sussista una delle circostanze indicate nei commi 2 e 3 dell’articolo 1 ovvero la dichiara inammissibile se ricorre una delle circostanze indicate nel comma 4 dell’articolo 1. La decisione di rigetto comporta l’obbligo per l’interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dal comma 7. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all’intimazione a lasciare entro 30 giorni il territorio nazionale, la cui violazione è sanzionata dal prefetto con la revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e con il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero da eseguirsi dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica secondo le procedure previste dalla legge. La decisione di inammissibilità comporta per lo straniero che non abbia i requisiti per ottenere un altro titolo di soggiorno la revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e il provvedimento amministrativo di espulsione dello straniero da eseguirsi dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica secondo le procedure previste dalla legge; tuttavia in tal caso l’accompagnamento alla frontiera non può essere eseguito fino all’esaurimento dei termini per la presentazione del ricorso e della decisione del giudice.

     7. Contro la decisione di rigetto o di inammissibilità della Commissione territoriale può essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso contro la decisione di rigetto è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione di rigetto e entro provvedimento e consente all’interessato e ai suoi familiari in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo o per asilo, di richiedere il prolungamento di validità di detto permesso fino alla conclusione del giudizio di primo grado sul ricorso. La presentazione del ricorso contro la decisione di inammissibilità comporta il trattenimento dello straniero ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 286 fino alla decisione del tribunale.

   8. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l’interrogatorio del ricorrente e l’assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione, la quale ha l’obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione, ogni controdeduzione. Lo straniero che lo richieda è comunque ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

    9. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo contro la decisione di rigetto della domanda di asilo è comunicata alla questura competente che immediatamente provvede a consegnarne una copia all’interessato, a revocare il suo permesso di soggiorno per richiesta di asilo e, nei casi in cui non abbia i requisiti per il soggiorno ad altro titolo, intima allo straniero stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all’ufficio di polizia di frontiera. In caso di mancato rispetto dell’obbligo, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone il provvedimento amministrativo di espulsione dell’interessato da eseguirsi dal Questore con accompagnamento alla frontiera secondo le procedure stabilite dalla legge.

    10. L’eventuale appello contro la sentenza indicata nel comma 9 deve essere proposto a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla consegna della sentenza che rigetta il ricorso. L’appello non sospende l’esecuzione della decisione della Commissione e della sentenza di rigetto del ricorso. La sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione  o della sentenza di rigetto del ricorso può essere chiesta dallo straniero, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sull’istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se l’istanza di sospensione è accolta, il Questore rilascia allo straniero che non abbia altro titolo un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido fino alla comunicazione della sentenza d’appello.

     11. La sentenza del tribunale sul ricorso contro la decisione di inammissibilità deve essere pronunciata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione del ricorso e deve essere notificata alla Questura e all’interessato. La sentenza è immediatamente esecutiva anche in pendenza di appello. Se il ricorso contro la decisione di inammissibilità è rigettato l’accompagnamento alla frontiera dello straniero può essere effettuato, mentre se è accolto cessa il trattenimento dello straniero.

     12. La sentenza che accoglie il ricorso contro la decisione di rigetto della domanda d’asilo o contro la decisione di inammissibilità provvede anche a dichiarare espressamente che sussistono le circostanze per il riconoscimento del diritto di asilo in una delle forme indicate nei commi 2 e 3 e anche se non è definitiva sostituisce a tutti gli effetti l’analoga decisione della Commissione territoriale. Essa è immediatamente comunicata, anche per le vie brevi, allo straniero, alla Commissione territoriale, alla Commissione centrale e alla Questura competente. Il Questore rilascia immediatamente agli interessati i permessi di soggiorno e i documenti indicati nei commi 2 e 3 dell’articolo 1.

 

 

 

9. Sostituire il comma 2 del nuovo art. 1-quinquies previsto dall’art. 25 con i seguenti commi:

 

   “2.  La Commissione nazionale con deliberazione che deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale stabilisce e modifica, in conformità con le norme nazionali, comunitarie ed internazionali in vigore, le linee direttive che ogni Commissione territoriale deve osservare nella valutazione delle domande di asilo e svolge compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici.

    3.  La Commissione nazionale è altresì competente a deliberare la revoca o la cessazione degli status di rifugiato o dell’asilo umanitario riconosciuti qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 1 della Convenzione di Ginevra, e in tal caso ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all’interessato. In tali procedimenti, inclusi i ricorsi giurisdizionali, si osservano, in quanto applicabili, le norme dell’articolo 1 e dell’articolo 1-quater.

    4.  Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l’interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la revoca o cessazione dello status di rifugiato o dell’asilo umanitario. In tal caso lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia, e il questore rilascia all’interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

     5.    Contro la decisione che dichiara la revoca o la cessazione dello status di rifugiato o dell’asilo umanitario è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della decisione negativa. Il permesso di soggiorno concesso ai sensi dell’art. 1-quater al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

    6.  La sentenza che accoglie il ricorso contro la decisione della Commissione di revoca o di cessazione dello status di rifugiato o dell’asilo umanitario, anche se non è definitiva comporta il ripristino ad ogni effetto del medesimo trattamento di cui lo straniero godeva prima della decisione della Commissione centrale. Essa è immediatamente comunicata, anche per le vie brevi, allo straniero, alla Commissione centrale e alla Questura competente.”



 

 

10. Sostituire il nuovo art. 1-sexies previsto dall’art. 25 con il seguente:

 

 

       “Art. 1-sexies. - (Contributi) – 1. Il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, prevede:

a)     le modalità con cui possono essere concessi contributi a richiedenti asilo e a stranieri ai quali è riconosciuto lo status di rifugiato o l’asilo umanitario, i quali si trovino in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato, dalle Regioni o da enti locali;

b)   i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonchè le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l’attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi;

c)     le modalità con cui gli uffici territoriali del Governo dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario degli stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o l’asilo umanitario e delle loro famiglie;

d)    i criteri con cui i Comuni definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa degli stranieri che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o l’asilo umanitario e delle loro famiglie, volti a favorire il raggiungimento dell’autosufficienza economica nonchè l’attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.”