Proposte di emendamenti al disegno di legge di iniziativa
governativa n. 795, di
modificazioni alla normativa di immigrazione e asilo.
CAPO II
DISPOSIZIONI IIN MATERIA DI ASILO
Articolo 25. Procedura semplificata
Art. 1-bis. – (Casi
di trattenimento)
3 Al
comma 1, dell’ art. 1-bis, dopo le parole
“non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata.”
aggiungere il seguente periodo:
“Comunque, in nessun caso potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, e neppure dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l’intenzione di chiedere asilo.”
3 Al
comma 1, dell’ art. 1-bis, dopo le parole
“essere trattenuto per il tempo strettamente
necessario”
aggiungere le parole:
“e comunque non superiore complessivamente a 30
giorni,”
3 Al
comma 3, dell’ art. 1-bis, dopo il periodo
“è attuato nei
centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito
regolamento emanato entro centottanta giorni dall’approvazione della
presente legge.”
aggiungere il seguente periodo:
“Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore”.
3 Al
comma 3, dell’ art. 1-bis, successivamente, dopo il periodo
“per il trattenimento di
cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all’articolo 14
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”
aggiungere il periodo:
“Nei centri per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore”.
Art. 1-ter. – (Procedura
semplificata)
3 Al comma 2,
dell’art. 1-ter, dopo le parole
“dispone il trattenimento
dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti
asilo di cui all’art. 1-bis, comma 3”
aggiungere i seguenti periodi:
“Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico senza ritardo e, comunque, entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento.
Il giudice unico, ove ritenga sussistere i
requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di
cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito
l’interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non si convalidato nelle quarantotto
ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti
asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il
giudice unico può
prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.
3 Al
comma 2, dell’art. 1-ter, successivamente, dopo le
parole
“che, entro quindici giorni provvede
all’audizione”
aggiungere i seguenti periodi:
“Durante lo svolgimento dell’audizione, è presente, ove necessario, un interprete, ed eventualmente un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale.”
3 Al
comma 2, dell’art. 1-ter, successivamente, dopo le
parole,
“La decisione è adottata entro i successivi
tre giorni”
aggiungere le parole:
“con atto scritto e motivato consegnato all’interessato unitamente ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta”.
3 Al
comma 3, dell’art. 1-ter, dopo le parole
“dispone il trattenimento
dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”
aggiungere i seguenti periodi:
“Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico senza ritardo e, comunque, entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento.
Il giudice unico ove ritenga sussistere i
requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di
cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito
l’interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non si convalidato nelle
quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per
richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del
questore il giudice unico può
prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni”.
3 Al
comma 3, dell’art. 1-ter, successivamente, dopo le
parole
“che entro quindici giorni provvede
all’audizione”
aggiungere i seguenti periodi:
“Durante lo svolgimento dell’audizione, è presente, ove necessario, un interprete, ed eventualmente un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale.”
3 Al
comma 3, dell’art. 1-ter, successivamente, dopo le
parole,
“La decisione è adottata entro i successivi
tre giorni”
aggiungere le parole:
“con atto scritto e motivato consegnato
all’interessato unitamente ad una traduzione in una lingua a lui
conosciuta”.
3 Al
comma 4, dell’art. 1-ter, successivamente, dopo le
parole
“equivale a rinuncia della domanda”
aggiungere le parole:
“salvo che lo straniero non dimostri che era nell’impossibilità di venire a conoscenza del fatto che l’allontanamento costituisse rinuncia alla domanda”.
3 Al comma 6, dell’art. 1-ter, alla
fine del primo periodo, sostituire le parole
“entro quindici giorni”
con le seguenti:
“entro dieci giorni”
3
Inoltre al comma 6, dell’art. 1-ter, alla fine
del primo periodo, le parole
“anche dall’estero tramite le rappresentanze
diplomatiche”
sono soppresse.
3 Al comma 6, dell’art. 1-ter,
sostituire i periodi
“Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente per territorio di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.”
con i seguenti:
“Entro dieci giorni dalla notificazione della decisione della commissione territoriale il richiedente asilo potrà inoltre richiedere al giudice unico la sospensione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il giudice unico decide nei successivi 10 giorni, nei modi di cui agli articoli 737 del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di non refoulement di cui all’articolo 33, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, del 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, dell’articolo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950, resa esecutiva in Italia con legge n. 848, del 1955, dell’articolo 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dell’articolo 1-septies (come emendato), di modificazioni al decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. ”
3 Dopo
il comma 6, dell’art. 1-ter, aggiungere il seguente nuovo
comma:
“Il giudice unico, nel termine di dieci giorni dalla presentazione della istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, valuta altresì se sia necessario disporre una proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni, eventualmente prorogabili per ulteriori trenta giorni”.
“Il termine che intercorre tra il giorno della notifica dell’atto di citazione ed il giorno indicato per la prima udienza di trattazione innanzi al tribunale in composizione monocratica è ridotto a quindici giorni. Si fissa in trenta giorni dalla data della notifica dell’atto di citazione, il termine entro il quale il tribunale in composizione monocratica adotta la decisione sul ricorso avverso la decisione della commissione territoriale. La sentenza del tribunale in composizione monocratica è impugnabile innanzi alla Corte di appello competente per territorio, entro il termine di dieci giorni dalla notifica. Il termine che intercorre tra il giorno della notifica dell’atto di citazione in appello ed il giorno indicato per la prima udienza di trattazione innanzi al alla Corte di appello è ridotto a quindici giorni. Si fissa in trenta giorni dalla data della notifica dell’atto di citazione, il termine entro il quale la Corte di appello adotta la decisione .La sentenza pronunciata dalla Corte di appello è ricorribile per Cassazione, entro il termine di venti giorni dalla notifica.
Art. 1-quater. – (Commissioni
territoriali)
3 Al
comma 1, dell’art. 1-quater, al secondo periodo, dopo le
parole
“da un funzionario della polizia di Stato”
aggiungere le parole:
“con qualifica non inferiore a quella di
vicequestore”
3 Al
comma 1, dell’art. 1-quater, al secondo periodo,
successivamente, dopo le parole
“e da un rappresentante dell’Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i Rifugiati ACNUR”
aggiungere le parole:
“o da persona da questi delegata”
3 Al
comma 1, dell’art. 1-quater, al secondo periodo,
successivamente, aggiungere le parole:
“da un esperto in materia di diritti civili e di diritti fondamentali della persona umana, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché da un magistrato svolgente funzioni onorarie”.
3 Al
comma 2, dell’art. 1-quater, al primo periodo, dopo le
parole,
“che entro trenta giorni provvede
all’audizione”
aggiungere i seguenti periodi:
“Durante lo svolgimento dell’audizione, è presente, ove necessario, un interprete, ed eventualmente un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale.”
3 Al
comma 2, dell’art. 1-quater, al secondo periodo, dopo le
parole,
“La decisione è adottata entro i successivi
tre giorni”
aggiungere le parole:
“con atto scritto e motivato consegnato
all’interessato unitamente ad una traduzione in una lingua a lui
conosciuta”.
3 Al
comma 2, dell’art. 1-quater, successivamente, alla fine
del secondo periodo,
aggiungere il seguente periodo:
“La decisione della commissione territoriale dovrà comunque tenere in considerazione gli atti adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dagli stati membri del Consiglio d’Europa, con particolare riguardo al rispetto dell’articolo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva in Italia con legge n. 848 del 1955, nonché degli atti adottati dall’Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione dello status di rifugiato”.
Art. 1-quiquies.
– (Commissione nazionale per il diritto di asilo)
Al comma 2, dell’art. 1-quiquies, al
primo periodo, dopo le parole
“poteri decisionali in
materia di revoche e cessazione degli status
concessi”
aggiungere le seguenti parole:
“in conformità
delle disposizioni della Convezione relativa allo status dei rifugiati, adottata
a Ginevra il 28 luglio 1950 sotto gli auspici delle Nazioni Unite, resa
esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722.”
3 Dopo
l’art. 1-quinquies,
è aggiunto il seguente
nuovo articolo:
“Art. 1-sexies.
– (Riservatezza degli atti concernenti il diritto di asilo). I
verbali delle dichiarazioni rese dallo straniero al momento della presentazione
della domanda di asilo, nonché i verbali dell’audizione svolta
innanzi alle Commissioni territoriali, nonché i verbali
dell’audizione svolta innanzi alla Commissione nazionale per il diritto
di asilo, in sede di revoca o cessazione dello status di
rifugiato devono riportare i contenuti e la sottoscrizione degli intervenuti
secondo le disposizioni previste dagli articoli 136 e 137 del codice di
procedura penale, in quanto applicabile.
3 Dopo
l’articolo 1-sexies,
è aggiunto il seguente
nuovo articolo:
Art. 1- septies.
– (Divieto di espulsione e di respingimento dei richiedenti lo status
di rifugiato e dei rifugiati)
“In nessun caso
potrà essere disposta l’espulsione o il respingimento di un
richiedente lo status di rifugiato o di un rifugiato
riconosciuto verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua
libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinata categoria sociale o delle
sue opinioni politiche, ovvero verso uno Stato nel quale vi siano seri motivi
di ritenere che rischi di essere sottoposto a tortura.”
3 Dopo
l’articolo 1-septies,
è aggiunto il seguente nuovo articolo:
Art. 1-octaves.- (Disposizioni
in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali)In situazioni
di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza
di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza,
della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei
Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affinché sia messo in
grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o a traverso persona
da esso delegata, ai richiedenti
asilo.