Proposte di emendamenti al disegno di legge di iniziativa governativa  n. 795, di modificazioni alla normativa di immigrazione e asilo. 

 

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IIN MATERIA DI ASILO

 

 

Articolo 25. Procedura semplificata

 

 

Art. 1-bis. – (Casi di trattenimento)

 

3 Al comma 1, dell’ art. 1-bis, dopo le parole

 

“non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata.”

 

aggiungere il seguente periodo:

 

“Comunque, in nessun caso potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, e neppure dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente,  l’intenzione di chiedere asilo.”

 

 

3 Al comma 1, dell’ art. 1-bis, dopo le parole

 

“essere trattenuto per il tempo strettamente necessario”

 

aggiungere le parole:

 

“e comunque non superiore complessivamente a 30 giorni,”

 

 

3 Al comma 3, dell’ art. 1-bis, dopo il periodo

 

“è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge.”

 

aggiungere il seguente periodo:

 

“Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore”.

 

 

3 Al comma 3, dell’ art. 1-bis,  successivamente, dopo il periodo

 

“per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”

 

aggiungere il periodo:

 

“Nei centri  per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore”.

 

 

Art. 1-ter. – (Procedura semplificata)

 

3 Al comma 2, dell’art. 1-ter, dopo le parole

 

“dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all’art. 1-bis, comma 3”

 

aggiungere i seguenti periodi:

 

“Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico senza ritardo e, comunque, entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento.

Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l’interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto  qualora non si convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.

 

 

3 Al comma 2, dell’art. 1-ter, successivamente, dopo le parole

 

“che, entro quindici giorni provvede all’audizione”

 

aggiungere i seguenti periodi:

 

“Durante lo svolgimento dell’audizione, è presente, ove necessario, un interprete, ed eventualmente un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale.”

 

 

3 Al comma 2, dell’art. 1-ter, successivamente, dopo le parole,

 

“La decisione è adottata entro i successivi tre giorni”

 

aggiungere le parole:

 

“con atto scritto e motivato consegnato all’interessato unitamente ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta”.

 

 

3 Al comma 3, dell’art. 1-ter, dopo le parole

 

“dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all’articolo 14 del decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286”

 

aggiungere i seguenti periodi:

 

“Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico senza ritardo e, comunque, entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento.

Il giudice unico ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l’interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto  qualora non si convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni”.

 

 

3 Al comma 3, dell’art. 1-ter, successivamente, dopo le parole

 

“che entro quindici giorni provvede all’audizione”

 

aggiungere i seguenti periodi:

 

“Durante lo svolgimento dell’audizione, è presente, ove necessario, un interprete, ed eventualmente un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale.”

 

 

3 Al comma 3, dell’art. 1-ter, successivamente, dopo le parole,

 

“La decisione è adottata entro i successivi tre giorni”

 

aggiungere le parole:

 

“con atto scritto e motivato consegnato all’interessato unitamente ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta”.

 

 

3 Al comma 4, dell’art. 1-ter, successivamente, dopo le parole

 

“equivale a rinuncia della domanda”

 

aggiungere le parole:

 

“salvo che lo straniero non dimostri che era nell’impossibilità di venire a conoscenza del fatto che l’allontanamento costituisse rinuncia alla domanda”.

 

 

3  Al comma 6, dell’art. 1-ter, alla fine del primo periodo, sostituire le parole

 

“entro quindici giorni”

 

con le seguenti:

 

“entro dieci giorni”

 

 

3 Inoltre al comma 6, dell’art. 1-ter, alla fine del primo periodo,  le parole

 

“anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche”

 

sono soppresse.

 

 

3  Al comma 6, dell’art. 1-ter, sostituire i periodi

 

“Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente per territorio di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.”

 

con i seguenti:

 

“Entro dieci giorni dalla notificazione della decisione della commissione territoriale il richiedente asilo potrà inoltre richiedere al giudice unico la sospensione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il giudice unico decide nei successivi 10 giorni, nei modi di cui agli articoli 737 del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di non refoulement di cui all’articolo 33, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, del 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, dell’articolo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950, resa esecutiva in Italia con legge n. 848, del 1955, dell’articolo 19, del testo unico di cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dell’articolo 1-septies (come emendato), di modificazioni al decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

 

 

3 Dopo il comma 6, dell’art. 1-ter, aggiungere il seguente nuovo comma:

 

“Il giudice unico, nel termine di dieci giorni dalla presentazione della istanza di sospensione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale,  valuta altresì se sia necessario disporre una proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni, eventualmente prorogabili per ulteriori trenta giorni”.

 

“Il termine che intercorre tra il giorno della notifica dell’atto di citazione ed il giorno indicato per la prima udienza di trattazione innanzi al tribunale in composizione monocratica è ridotto a quindici giorni. Si fissa in trenta giorni dalla data della notifica dell’atto di citazione, il termine entro il quale il tribunale in composizione monocratica adotta la decisione sul ricorso avverso la decisione della commissione territoriale. La sentenza del tribunale in composizione monocratica è impugnabile innanzi alla Corte di appello competente per territorio, entro il termine di dieci giorni dalla notifica. Il termine che intercorre tra il giorno della notifica dell’atto di citazione in appello ed il giorno indicato per la prima udienza di trattazione innanzi al alla Corte di appello è ridotto a quindici giorni. Si fissa in trenta giorni dalla data della notifica dell’atto di citazione, il termine entro il quale la Corte di appello adotta la decisione .La sentenza pronunciata dalla Corte di appello è ricorribile per Cassazione, entro il termine di venti giorni dalla notifica. 

 

 

Art. 1-quater. – (Commissioni territoriali)

 

3 Al comma 1, dell’art. 1-quater, al secondo periodo, dopo le parole

 

“da un funzionario della polizia di Stato”

 

aggiungere le parole:

 

“con qualifica non inferiore a quella di vicequestore”

 

 

3 Al comma 1, dell’art. 1-quater, al secondo periodo, successivamente, dopo le parole

 

“e da un rappresentante dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati ACNUR”

 

aggiungere le parole:

 

“o da persona da questi delegata”

 

 

3 Al comma 1, dell’art. 1-quater, al secondo periodo, successivamente, aggiungere le parole:

 

“da un esperto in materia di diritti civili e di diritti fondamentali della persona umana, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché da un magistrato svolgente funzioni onorarie”.

 

 

3 Al comma 2, dell’art. 1-quater, al primo periodo, dopo le parole,

 

“che entro trenta giorni provvede all’audizione”

 

aggiungere i seguenti periodi:

 

“Durante lo svolgimento dell’audizione, è presente, ove necessario, un interprete, ed eventualmente un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale.”

 

 

3 Al comma 2, dell’art. 1-quater, al secondo periodo, dopo le parole,

 

“La decisione è adottata entro i successivi tre giorni”

 

aggiungere le parole:

 

“con atto scritto e motivato consegnato all’interessato unitamente ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta”.

 

 

3 Al comma 2, dell’art. 1-quater, successivamente, alla fine del secondo periodo,

 

aggiungere il seguente periodo:

 

“La decisione della commissione territoriale dovrà comunque tenere in considerazione gli atti adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dagli stati membri del Consiglio d’Europa, con particolare riguardo al rispetto dell’articolo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva in Italia con legge n. 848 del 1955, nonché degli atti adottati dall’Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione dello status di rifugiato”.

 

 

Art. 1-quiquies. – (Commissione nazionale per il diritto di asilo)

 

Al comma 2, dell’art. 1-quiquies, al primo periodo, dopo le parole

 

“poteri decisionali in materia di revoche e cessazione degli status concessi”

 

aggiungere le seguenti parole:

 

“in conformità delle disposizioni della Convezione relativa allo status dei rifugiati, adottata a Ginevra il 28 luglio 1950 sotto gli auspici delle Nazioni Unite, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722.”

 

 

3 Dopo l’art. 1-quinquies,

 

è aggiunto il seguente nuovo articolo:

 

“Art. 1-sexies. – (Riservatezza degli atti concernenti il diritto di asilo). I verbali delle dichiarazioni rese dallo straniero al momento della presentazione della domanda di asilo, nonché i verbali dell’audizione svolta innanzi alle Commissioni territoriali, nonché i verbali dell’audizione svolta innanzi alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, in sede di revoca o cessazione dello status di rifugiato devono riportare i contenuti e la sottoscrizione degli intervenuti secondo le disposizioni previste dagli articoli 136 e 137 del codice di procedura penale, in quanto applicabile. 

 

 

3 Dopo l’articolo 1-sexies,

 

è aggiunto il seguente nuovo articolo:

 

Art. 1- septies. – (Divieto di espulsione e di respingimento dei richiedenti lo status di rifugiato e dei rifugiati)

 

“In nessun caso potrà essere disposta l’espulsione o il respingimento di un richiedente lo status di rifugiato o di un rifugiato riconosciuto verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche, ovvero verso uno Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che rischi di essere sottoposto a tortura.”

 

 

3 Dopo l’articolo 1-septies,

 

è aggiunto il seguente nuovo articolo:

 

Art. 1-octaves.- (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali)In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o a traverso persona da esso delegata,  ai richiedenti asilo.