CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI
A cura del Servizio Legale
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Proposta di emendamenti al Disegno di Legge n.795, “Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e asilo”.
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Art.1-bis (Casi di trattenimento)
Al comma 1, dell’art.1-bis, primo periodo, dopo le parole:
“non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la
domanda di asilo presentata”
aggiungere il seguente periodo:
“Comunque in nessun caso potrà essere disposto il
trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo.”
Motivazione: la posizione dei minori non accompagnati
richiedenti asilo è tale da imporre una speciale tutela in loro favore
garantendoli in particolare da ogni forma si trattenimento.
Al comma 1, dell’art.1-bis, secondo periodo, dopo le parole:
“essere trattenuto per il tempo strettamente necessario”
aggiungere il seguente periodo:
“e comunque non superiore complessivamente a trenta giorni”
Motivazione: si ritiene che la finalità
dell’accertamento della nazionalità e/o identità del
richiedente asilo non giustifichi un trattenimento di durata superiore a quella
proposta.
Al comma 1, dell’art.1-bis, abrogare la lettera b) e c)
Motivazione: si ritiene che la – improbabile –
verifica degli elementi su cui si basa la domanda di asilo non abbia nulla a
che vedere con l’obiettivo di evitare la strumentalizzazione del diritto
di asilo. La previsione della lettera c) rappresenta una tautologia con rispetto
al primo capoverso del comma 1 dell’art.1-bis.
Al comma 2 dell’art.1-bis, abrogare la lettera a)
Motivazione: si ritiene che la semplice condizione di
soggiorno irregolare non giustifichi il trattenimento obbligatorio del
richiedente asilo che si presenti spontaneamente alla Questura per chiedere
asilo o che venga fermato subito dopo il suo ingresso sul territorio nazionale.
Sostituire il comma 3 dell’art.1-bis, con il seguente:
“il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 1
lettera a) e al comma 2, lettera
b) è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le
norme di apposito regolamento emanato entro cento ottanta giorni
dall’approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina
il numero, le caratteristiche e le modalità digestione di tali
strutture.”
Motivazione: la modifica proposta è la logica
conseguenza degli emendamenti n.3 e 4.
Motivazione: al comma 3 dell’art.1-ter è già disciplinata la procedura da seguire per il trattenimento del richiedente asilo nelle ipotesi dell’art.1-bis, comma 2 lettera b)
“L’allontanamento non autorizzato dai centri di cui
all’art.1-bis comma 3, equivale a rinuncia alla domanda di asilo.
Tuttavia, nel caso in cui il richiedente asilo presenti nuovamente la domanda
di asilo e in cui non abbia nel frattempo ottenuto un permesso di soggiorno ad
altro titolo, si applica il trattenimento nel centro di permanenza temporanea
secondo le modalità previste dall’art14 del T.U. D.lgs.286/98 con
attivazione della procedura accelerata prevista dall’art.1-ter.”
Motivazione: si ritiene che l’allontanamento non
autorizzato dai centri di accoglienza di cui all’art.1-bis comma 3 non
debba significare automaticamente e definitivamente la negazione della
protezione, se non altro per rispetto del principio di proporzionalità
Sostituire il comma 6 dell’art.1-ter con il seguente:
“Avverso la decisione negativa della commissione territoriale è ammesso ricorso giurisdizionale. Il ricorso è presentato entro 10 giorni al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, con contestuale istanza di sospensione degli effetti negativi della decisione della commissione territoriale. Il giudice unico decide sull’istanza di sospensiva entro i successivi dieci giorni, nei modi di cui agli artt.737 e seguenti del codice di procedura civile. L’accoglimento dell’istanza di sospensione interrompe la misura del trattenimento nel centro di permanenza temporanea.”
Motivazione:
si ritiene condizione imprescindibile che il ricorso avverso la decisione
negativa della commissione territoriale dia titolo a chiedere la sospensione
degli effetti negativi del
provvedimento stesso; si ritiene inoltre che organo competente a valutare tale
istanza non possa che essere il giudice che valuta nel merito il ricorso
stesso.
Art.1- sexies
(Contributi)
Aggiungere all’art.1-sexies i seguenti comma:
Comma 2: “Al fine di razionalizzare e ottimizzare i costi
del sistema d’accoglienza dei richiedenti asilo, e monitorare la loro
permanenza sul territorio nonché per organizzare misure di rimpatrio
volontario e per potenziare interventi di integrazione dei rifugiati e degli
stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero
dell’Interno, d’intesa con l’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,
sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia,
promuove l’attivazione di un Centro di Coordinamento Nazionale con sede
presso l’ANCI.
Comma 3: “Il Centro di Coordinamento Nazionale provvede al
supporto tecnico dei progetti territoriali d’accoglienza gestiti dagli
Enti Locali favorendone l’attivazione, uniformando e curando gli standard
di gestione. Provvede altresì a fornire assistenza tecnica nei casi
previsti dall’art20 del T.U. D.Lgs.286/98.”
Comma 4: “Entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell’Interno, sentita la
Conferenza Unificata, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative
e di funzionamento del Centro di Coordinamento Nazionale indicando, in
particolare, gli interventi per il
monitoraggio del sistema di accoglienza e per la creazione di una banca
dati dei richiedenti asilo e dei rifugiati presenti sul territorio
nazionale.”
Comma 5: “Per il funzionamento delle attività del
Centro Nazionale e per gli interventi territoriali attivati dagli Enti locali
è istituito presso il Ministero dell’interno un Fondo per le
politiche sull’asilo”.
Comma 6: “I progetti territoriali dei Comuni di cui al
precedente comma sono finanziati per un massimo del 70% con il fondo per le
politiche sull’asilo.”
Comma 7: “In fase di prima applicazione, per il triennio
2002-2004 si provvede al finanziamento del fondo di cui al precedente comma 5
con le risorse, devolute alla diretta gestione statale, previste dal DPR n.76
del 10 marzo 1998 per un importo non superiore a 40 miliardi.”
Motivazione: si ritiene che l’esperienza sin qui fatta
con l’attivazione del Programma Nazionale Asilo sia stata sotto molti
profili più che positiva, anche al fine di evitare lo spostamento
illegale dei richiedenti asilo verso altri Paesi dell’Unione Europea,
spostamento che ha tra le altre
cause anche la mancanza di adeguate strutture di accoglienza nel nostro
paese.