CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI

A cura del Servizio Legale

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Proposta di emendamenti al Disegno di Legge n.795, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo”.

 

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Art.25

Procedura semplificata

 

Art.1-bis (Casi di trattenimento)

 

Em.1

Al comma 1, dell’art.1-bis, primo periodo, dopo le parole:

 

“non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata”

 

aggiungere il seguente periodo:

 

“Comunque in nessun caso potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo.”

 

Motivazione: la posizione dei minori non accompagnati richiedenti asilo è tale da imporre una speciale tutela in loro favore garantendoli in particolare da ogni forma si trattenimento.

 

Em.2

Al comma 1, dell’art.1-bis, secondo periodo, dopo le parole:

 

“essere trattenuto per il tempo strettamente necessario”

 

aggiungere il seguente periodo:

 

“e comunque non superiore complessivamente a trenta giorni”

 

Motivazione: si ritiene che la finalità dell’accertamento della nazionalità e/o identità del richiedente asilo non giustifichi un trattenimento di durata superiore a quella proposta.

 

Em.3

Al comma 1, dell’art.1-bis, abrogare la lettera b) e c)

 

Motivazione: si ritiene che la – improbabile – verifica degli elementi su cui si basa la domanda di asilo non abbia nulla a che vedere con l’obiettivo di evitare la strumentalizzazione del diritto di asilo. La previsione della lettera c) rappresenta una tautologia con rispetto al primo capoverso del comma 1 dell’art.1-bis.

 

 

 

 

 

 

Em.4

Al comma 2 dell’art.1-bis, abrogare la lettera a)

 

Motivazione: si ritiene che la semplice condizione di soggiorno irregolare non giustifichi il trattenimento obbligatorio del richiedente asilo che si presenti spontaneamente alla Questura per chiedere asilo o che venga fermato subito dopo il suo ingresso sul territorio nazionale.

 

Em.5

Sostituire il comma 3 dell’art.1-bis,  con il seguente:

 

“il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 1 lettera  a) e al comma 2, lettera b) è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro cento ottanta giorni dall’approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità digestione di tali strutture.”

 

Motivazione: la modifica proposta è la logica conseguenza degli emendamenti n.3 e 4.

 

Em.6

Abrogare il comma 4 dell’art.1-bis

 

Motivazione: al comma 3 dell’art.1-ter è già disciplinata la procedura da seguire per il trattenimento del richiedente asilo nelle ipotesi dell’art.1-bis, comma 2 lettera b)

 

 

Art.1-ter (Procedura semplificata)

 

 

Em.7

Eliminare al comma 1 dell’art.1-ter il riferimento all’ipotesi della’rt.1-bis, comma 2 lettera a) perché abrogata dall’emendamento n.4

 

Em.8

Sostituire il comma 4 dell’art.1-ter con il seguente:

 

“L’allontanamento non autorizzato dai centri di cui all’art.1-bis comma 3, equivale a rinuncia alla domanda di asilo. Tuttavia, nel caso in cui il richiedente asilo presenti nuovamente la domanda di asilo e in cui non abbia nel frattempo ottenuto un permesso di soggiorno ad altro titolo, si applica il trattenimento nel centro di permanenza temporanea secondo le modalità previste dall’art14 del T.U. D.lgs.286/98 con attivazione della procedura accelerata prevista dall’art.1-ter.”

 

Motivazione: si ritiene che l’allontanamento non autorizzato dai centri di accoglienza di cui all’art.1-bis comma 3 non debba significare automaticamente e definitivamente la negazione della protezione, se non altro per rispetto del principio di proporzionalità

 

Em.9

Sostituire il comma 6 dell’art.1-ter con il seguente:

 

“Avverso la decisione negativa della commissione territoriale è ammesso ricorso giurisdizionale. Il ricorso è presentato entro 10 giorni al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, con contestuale istanza di sospensione degli effetti negativi della decisione della commissione territoriale. Il giudice unico decide sull’istanza di sospensiva entro i successivi dieci giorni, nei modi di cui agli artt.737 e seguenti del codice di procedura civile. L’accoglimento dell’istanza di sospensione interrompe la misura del trattenimento nel centro di permanenza temporanea.”

 

Motivazione: si ritiene condizione imprescindibile che il ricorso avverso la decisione negativa della commissione territoriale dia titolo a chiedere la sospensione degli effetti negativi  del provvedimento stesso; si ritiene inoltre che organo competente a valutare tale istanza non possa che essere il giudice che valuta nel merito il ricorso stesso.

 

 

 

Art.1- sexies (Contributi)

 

Em.10

Aggiungere all’art.1-sexies i seguenti comma:

 

Comma 2: “Al fine di razionalizzare e ottimizzare i costi del sistema d’accoglienza dei richiedenti asilo, e monitorare la loro permanenza sul territorio nonché per organizzare misure di rimpatrio volontario e per potenziare interventi di integrazione dei rifugiati e degli stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dell’Interno, d’intesa con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia, promuove l’attivazione di un Centro di Coordinamento Nazionale con sede presso l’ANCI.

 

Comma 3: “Il Centro di Coordinamento Nazionale provvede al supporto tecnico dei progetti territoriali d’accoglienza gestiti dagli Enti Locali favorendone l’attivazione, uniformando e curando gli standard di gestione. Provvede altresì a fornire assistenza tecnica nei casi previsti dall’art20 del T.U. D.Lgs.286/98.”

 

Comma 4: “Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza Unificata, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento del Centro di Coordinamento Nazionale indicando, in particolare, gli interventi per il  monitoraggio del sistema di accoglienza e per la creazione di una banca dati dei richiedenti asilo e dei rifugiati presenti sul territorio nazionale.”

 

Comma 5: “Per il funzionamento delle attività del Centro Nazionale e per gli interventi territoriali attivati dagli Enti locali è istituito presso il Ministero dell’interno un Fondo per le politiche sull’asilo”.

 

Comma 6: “I progetti territoriali dei Comuni di cui al precedente comma sono finanziati per un massimo del 70% con il fondo per le politiche sull’asilo.”

 

Comma 7: “In fase di prima applicazione, per il triennio 2002-2004 si provvede al finanziamento del fondo di cui al precedente comma 5 con le risorse, devolute alla diretta gestione statale, previste dal DPR n.76 del 10 marzo 1998 per un importo non superiore a 40 miliardi.”

 

Motivazione: si ritiene che l’esperienza sin qui fatta con l’attivazione del Programma Nazionale Asilo sia stata sotto molti profili più che positiva, anche al fine di evitare lo spostamento illegale dei richiedenti asilo verso altri Paesi dell’Unione Europea, spostamento che ha tra le altre  cause anche la mancanza di adeguate strutture di accoglienza nel nostro paese.