(4/12/2001)

 

PRINCIPALI EMENDAMENTI RELATIVI AL DDL 795

 

Art. 4

 

- Alla lettera c) del comma 3 bis inserito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 4, le parole

“due anni”

sono sostituite dalle seguenti:

“tre anni”.

 

- Al comma 3 quater inserito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 4, le parole

 “della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana”

sono soppresse.

 

- La lettera e) del comma 1 dell’art. 4 e’ soppressa.

 

Art. 5

 

- Al comma 1 dell’art. 5, la lettera b) del comma 1 del nuovo articolo 5 bis e’ soppressa.

 

Art. 8

 

- L’articolo 8 e’ soppresso.

 

Art. 11

 

- Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 11, nel nuovo testo del comma 4, dopo le parole

“eseguita dal questore”

sono inserite le seguenti:

“, previa convalida da parte dell’autorita’ giudiziaria”.

 

- Alla lettera h) del comma 1 dell’art. 11, nel nuovo testo del comma 14, le parole

“dieci anni”

sono sostituite dalle seguenti:

“cinque anni”.

 

Art. 15

 

- Al comma 1 dell’art. 15, nella lettera c) del comma 2 del nuovo testo dell’articolo 22, le parole da “, comprensiva” fino a “provenienza” sono soppresse.

 

- Al comma 1 dell’art. 15, nel comma 11 del nuovo testo dell’articolo 22, le parole

“sei mesi”

sono sostituite dalle seguenti:

“un anno”.

 

- Al comma 1 dell’art. 15, nel comma 13 del nuovo testo dell’articolo 22, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.”.

 

- Il comma 2 dell’art. 15 e’ soppresso.

 

Art. 16

 

- Al comma 1 dell’art. 16, le parole:

“L’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e’ sostituito dal seguente: <<Art. 23.”

sono sostituite dalle seguenti:

“Dopo l’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e’ inserito il seguente: <<Art. 23 bis.”

 

Art. 20

 

- Al punto 1) della lettera a) del comma 1 dell’art. 20, dopo le parole

“altri figli”

sono inserite le seguenti

“che provvedano al loro mantenimento”.

 

- Il punto 2) della lettera a) del comma 1 dell’art. 20 e’ soppresso.

 

Art. 21

 

- La lettera a) del comma 1 dell’art. 21 e’ soppressa.

 

Art. 25

 

- Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 bis inserito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 25, le parole:

a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare”

sono sotituite dalle seguenti:

“a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato in condizioni di soggiorno irregolare o per avere eluso il controllo di frontiera”.

 

- In fine all’articolo 1 bis inserito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 25, e’ inserito il seguente comma:

“6. Il regolamento di cui al comma 3 determina modalita’ di accesso ai centri di accoglienza di cui al medesimo comma e ai centri di permanenza temporanea e assistenza di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per gli stranieri che abbiano presentato richiesta di asilo, di rappresentanti dell’ Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o di persone da questi delegate o appartenenti a organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali.

 

- Al comma 6 dell’articolo 1 ter inserito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 25, le parole da “quindici giorni”  fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

“otto giorni. Contestualmente alla presentazione del ricorso il ricorrente puo’ chiedere a detto tribunale la sospensione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. Il tribunale decide sulla richiesta di sospensione entro le successive quarantotto ore. Fino alla scadenza di tale termine, si da’ luogo al prolungamento del trattenimento del richiedente. Ove la richiesta di sospensione sia accolta, il questore rilascia allo straniero un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla decisione sul ricorso. Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato in seguito a decisione di rigetto del ricorso e’ immediatamente esecutivo.”