L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR):

 

sottolineando che ritiene opportuno e necessario che l’Italia si doti di una legislazione organica sull’asilo distinta da quella sull’immigrazione;

 

auspicando che l’adozione della su menzionata legge organica avvenga nel più breve tempo possibile;

 

ricordando che l’Italia è l’unico Paese dell’Unione europea che ancora non dispone di una legislazione organica sull’asilo;

 

constatando, nonostante quanto sopra, la volontà del Governo italiano di trattare, comunque, in precedenza, del problema dell’immigrazione e che, a tal fine, è stato elaborato un disegno di legge (n.795);

 

notando che tale disegno di legge prevede che gli articoli 24 e 25 dispongano in materia d’asilo;

 

 

avendo attentamente esaminato la proposta dal Governo, suggerisce che il disegno di legge adotti i seguenti emendamenti  ritenuti indispensabili perché la legislazione possa essere in qualche modo in linea con le raccomandazioni adottate in materia d’asilo dal Consiglio d’Europa, dall’Unione Europea, e dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati:

 

 

 

 

 

 

 

Proposte di emendamenti

 

al capo II

(disposizioni in materia di asilo)

 

del ddl 795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

All art. 24, dopo la cifra “1.” e prima della parole “l’ultimo periodo del comma 5 ” è inserito  il seguente testo:

 

Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente testo:

 

La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.  La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell’Interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

 


Nell’art. 25, nel secondo periodo del primo comma dell’art. 1-bis, dopo le parole “tempo strettamente necessario” e prima delle parole “alla definizione” è inserito il seguente inciso:

 

e comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni -


Nell’art. 25, alla fine del primo comma dell’art. 1-bis, dopo le parole “territorio dello Stato.”  è inserito il seguente paragrafo:

 

I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l’identità, e la nazionalità, e confermarne minore età.


Nell’art. 25, nel primo periodo del secondo  comma dell’art. 1-bis, le parole “deve sempre”  sono sostituite dalle seguenti:

 

 

può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni,

 


Nell’art. 25, nella lettera a) del secondo  comma dell’art. 1-bis, la parola “presentata” è sostituita dalla seguente:

 

inoltrata

 

Nell’art. 25, nella lettera a) del secondo  comma dell’art. 1-bis, le parole “subito dopo, o, comunque” sono soppresse.

 

 

 


 

Nell’art. 25, alla fine della lettera a) del secondo comma dell’art. 1-bis, dopo le parole “di soggiorno irregolare.” è aggiunto il seguente periodo:

 

 

Gli stranieri che – pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano – si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell’articolo 1-bis.

 


Nell’art. 25, alla fine del terzo comma dell’art. 1-bis, dopo le parole  “di tali strutture”  è aggiunto il seguente testo:

 

e tiene conto degli atti adottati dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea.  Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. L’accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell’Interno.

 


Nell’art. 25, alla fine del quarto comma dell’art. 1-bis, dopo le parole  “decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,”  è aggiunto il seguente testo:

 

 

e agli stessi sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.  L’accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell’Interno.

 


Nell’art. 25, nel secondo comma dell’art. 1-ter, dopo le parole  “di cui all’articolo 1-bis, comma 3.” è inserito il seguente testo:

 

 

Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3), 4), dell’articolo 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.

 


Nell’art. 25, nel quarto comma dell’art. 1-ter, le parole  “equivale a rinuncia alla.”  sono sostituite dalle seguenti:

 

 

comporta l’archiviazione della

 

 

 


Nell’art. 25, nel primo periodo del sesto comma dell’art. 1-ter, le parole  “al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche”  sono sostituite dalle seguenti:

 

dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui all’articolo 1- quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione.

 


 

 

Nell’art. 25, nella prima parte del secondo periodo del sesto comma dell’art. 1-ter, la parola  “non”  è soppressa.

 

 


Nell’art. 25, dopo la prima parte del secondo periodo del sesto comma dell’art. 1-ter, le parole “il richiedente asilo può, tuttavia, chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.” sono sostituite dal seguente testo:

 

 

Nell’ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione – tramite almeno uno dei suoi membri -  può procedere all’audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell’articolo 1-quarter. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell’articolo 1-quater, sulla base del verbale dell’eventuale audizione, dei documenti concernenti l’esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d’ufficio.

 


Nell’art. 25, dopo il sesto comma dell’art. 1-ter, sono aggiunti i seguenti commi:

 

 

7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l’eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

 

8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell’articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della  commissione territoriale e/o nazionale.  La domanda d’asilo del richiedente il quale – una volta rilasciato – non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.

 

 

 


 

 

Nell’art. 25, il secondo comma dell’art. 1-quarter, è sostituito dal seguente:

 

 

2. Durante lo svolgimento dell’audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno notificate al richiedente, unitamente all’informazione sulle modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta.

 

 

 


 

Nell’art. 25, il terzo comma dell’art. 1-quarter, è sostituito dal seguente:

 

 

3. Nell’esaminare la domanda d’asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria e in particolare dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente otterrà un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.


Nell’art. 25, dopo il terzo comma dell’art. 1-quarter, è aggiunto il seguente comma:

 

 

4. (Procedura ordinaria) –

 

a)    entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni;

 

b) avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso alla commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo.

 

 

 

 


Nell’art. 25, al secondo comma dell’art. 1-quinquies, dopo le parole  “cessazione dello status concessi.”  è aggiunto il seguente periodo:

 

La Commissione nazionale, inoltre, deciderà sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all’Articolo 1-ter comma 6 e 1-quarter comma 4 b).

 


Nell’art. 25, al terzo comma dell’art. 1-quinquies, dopo le parole  “e di quelle territoriali.”  è aggiunto il seguente testo:

 

I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.

 

 


Nell’art. 25, dopo l’art. 1-septies,  è aggiunto il seguente articolo:

 

 

Art 1-octies (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali). In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.