L’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR):
sottolineando
che ritiene opportuno e necessario che l’Italia si doti di una
legislazione organica sull’asilo distinta da quella
sull’immigrazione;
auspicando
che l’adozione della su menzionata legge organica avvenga nel più
breve tempo possibile;
ricordando che
l’Italia è l’unico Paese dell’Unione europea che
ancora non dispone di una legislazione organica sull’asilo;
constatando,
nonostante quanto sopra, la volontà del Governo italiano di trattare,
comunque, in precedenza, del problema dell’immigrazione e che, a tal
fine, è stato elaborato un disegno di legge (n.795);
notando
che tale disegno di legge prevede che gli articoli 24 e 25 dispongano in
materia d’asilo;
avendo attentamente esaminato
la proposta dal Governo, suggerisce che il disegno di legge adotti i seguenti
emendamenti ritenuti
indispensabili perché la legislazione possa essere in qualche modo in
linea con le raccomandazioni adottate in materia d’asilo dal Consiglio
d’Europa, dall’Unione Europea, e dall’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati:
All art. 24, dopo la cifra “1.” e prima della parole “l’ultimo periodo
del comma 5 ” è
inserito il seguente testo:
Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, è sostituito dal seguente testo:
La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima
dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di
dimora. La domanda di asilo
è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale,
verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha
comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa
presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della
domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a
confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto
rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella
propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua
a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e
facoltà di cui può disporre nonché di richiedere
l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove
possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del
richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di
maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in
questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per
i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad
organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell’Interno. Nella presentazione e
nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile,
si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale
appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà.
Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione
della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata
dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.
Nell’art. 25, nel secondo periodo del primo comma dell’art.
1-bis, dopo le parole “tempo strettamente necessario” e prima delle parole “alla
definizione” è
inserito il seguente inciso:
– e comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque
giorni -
Nell’art. 25, alla fine del primo comma dell’art. 1-bis,
dopo le parole “territorio dello Stato.” è inserito il seguente paragrafo:
I minori non accompagnati
potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per
stabilirne l’identità, e la nazionalità, e confermarne
minore età.
Nell’art. 25, nel primo periodo del secondo comma dell’art. 1-bis, le parole “deve
sempre” sono sostituite dalle seguenti:
può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni,
Nell’art. 25, nella lettera a) del secondo comma dell’art. 1-bis, la parola “presentata”
è sostituita dalla
seguente:
inoltrata
Nell’art. 25, nella lettera a) del secondo comma dell’art. 1-bis, le parole “subito
dopo, o, comunque” sono
soppresse.
Nell’art. 25, alla fine della lettera a) del secondo comma
dell’art. 1-bis, dopo le parole “di soggiorno irregolare.”
è aggiunto il seguente
periodo:
Gli stranieri che – pur essendo entrati irregolarmente nel
territorio italiano – si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda
di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b), e
c) del comma 1 dell’articolo 1-bis.
Nell’art. 25, alla fine del terzo comma dell’art. 1-bis,
dopo le parole “di tali
strutture” è aggiunto il seguente testo:
e tiene conto degli atti adottati dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. L’accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell’Interno.
Nell’art. 25, alla fine del quarto comma dell’art. 1-bis,
dopo le parole “decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,” è
aggiunto il seguente testo:
e agli stessi sarà comunque consentito l’accesso ai
rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati. L’accesso
sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di
tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell’Interno.
Nell’art. 25, nel secondo comma dell’art. 1-ter, dopo le
parole “di cui
all’articolo 1-bis, comma 3.” è inserito il seguente testo:
Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3), 4), dell’articolo 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.
La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo
per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice
unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici
giorni.
Nell’art. 25, nel quarto comma dell’art. 1-ter, le
parole “equivale a
rinuncia alla.” sono sostituite dalle seguenti:
comporta l’archiviazione della
Nell’art. 25, nel primo periodo del sesto comma dell’art.
1-ter, le parole “al
tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro
quindici giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze
diplomatiche” sono sostituite dalle seguenti:
dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui
all’articolo 1- quinquies, entro otto giorni dalla notifica della
decisione.
Nell’art. 25, nella prima parte del secondo periodo del sesto
comma dell’art. 1-ter, la parola
“non” è soppressa.
Nell’art. 25, dopo la prima parte del secondo periodo del sesto
comma dell’art. 1-ter, le parole “il richiedente asilo
può, tuttavia, chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a
rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La
decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.” sono sostituite dal seguente testo:
Nell’ambito della procedura semplificata, la Commissione
nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione
– tramite almeno uno dei suoi membri - può procedere all’audizione del richiedente
asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell’articolo 1-quarter. La
decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi
del comma 3 dell’articolo 1-quater, sulla base del verbale
dell’eventuale audizione, dei documenti concernenti l’esame da
parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato
dal richiedente o acquisito d’ufficio.
Nell’art. 25, dopo il sesto comma dell’art. 1-ter, sono
aggiunti i seguenti commi:
7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione
nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica
territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall’estero
tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione
monocratica territorialmente competente non sospende l’eventuale
provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo
può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a
rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La
decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e
la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire
entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell’articolo 1-bis, al loro
scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un
permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile
fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o
nazionale. La domanda
d’asilo del richiedente il quale – una volta rilasciato – non
si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo
verrà considerata decaduta.
Nell’art. 25, il secondo comma dell’art. 1-quarter,
è sostituito dal seguente:
2. Durante lo svolgimento
dell’audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono
di interpreti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene redatto
verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse
verranno notificate al richiedente, unitamente all’informazione sulle
modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta.
Nell’art. 25, il terzo comma dell’art. 1-quarter, è
sostituito dal seguente:
3. Nell’esaminare la domanda d’asilo le commissioni
valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti
dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria e in
particolare dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto
rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il
richiedente otterrà un permesso di soggiorno per motivi umanitari della
validità di un anno rinnovabile.
Nell’art. 25, dopo il terzo comma dell’art. 1-quarter,
è aggiunto il seguente comma:
4. (Procedura ordinaria) –
a)
entro due giorni
dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede
all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre
giorni;
b) avverso le decisioni delle commissioni territoriali è
ammesso ricorso alla commissione nazionale entro quindici giorni con effetto
sospensivo.
Nell’art. 25, al secondo comma dell’art. 1-quinquies, dopo
le parole “cessazione
dello status concessi.” è aggiunto il seguente periodo:
La Commissione nazionale, inoltre, deciderà sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all’Articolo 1-ter comma 6 e 1-quarter comma 4 b).
Nell’art. 25, al terzo comma dell’art. 1-quinquies, dopo le
parole “e di quelle
territoriali.” è aggiunto il seguente testo:
I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle
loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto
internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno
svolgere. Le Commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria
struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo
decisionale.
Nell’art. 25, dopo l’art. 1-septies, è aggiunto il seguente articolo:
Art 1-octies (Disposizioni in
situazioni di sbarchi sulle coste nazionali). In situazioni di sbarchi sulle
coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali
richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di
finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri,
avranno cura di informare tempestivamente l’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati, affinché sia messo in grado, ove
necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od
organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.