(4/12/2001)

 

PRINCIPALI EMENDAMENTI RELATIVI AL DDL 795

 

Art. 4

 

- Alla lettera c) del comma 3 bis inserito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 4, le parole

“due anni”

sono sostituite dalle seguenti:

“tre anni”.

 

Nota: In considerazione della maggior rigidita’ delle disposizioni introdotte del disegno di legge in merito all’accesso al lavoro, si estende la durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in relazione a contratti a tempo indeterminato, allinenandola ai tre anni previsti dalla proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea.

 

- Al comma 3 quater inserito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 4, le parole

 “della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana”

sono soppresse.

 

Nota: Si modifica una disposizione che, assegnando alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana il compito di certificare il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al lavoro autonomo, rischierebbe, se interpretata in modo restrittivo, di rendere impossibile, senza un preventivo ritorno in patria, la conversione di un permesso di soggiorno ad altro titolo in permesso per lavoro autonomo.

 

- La lettera e) del comma 1 dell’art. 4 e’ soppressa.

 

Nota: Si sopprime la modifica della disciplina del rinnovo del permesso di soggiorno, lasciando cosi’  intatta la disposizione vigente, che prevede che il rinnovo debba essere chiesto almeno trenta giorni prima della scadenza  (anziche’ sessanta o novanta, come da modifica).

 

 

Art. 5

 

- Al comma 1 dell’art. 5, la lettera b) del comma 1 del nuovo articolo 5 bis e’ soppressa.

 

Nota: Si esclude, dalla modifica della disciplina della chiamata nominativa (“contratto di soggiorno”) l’obbligo, per il datore di lavoro, di provvedere alle spese di viaggio per il rimpatrio del lavoratore.

 

 

Art. 8

 

- L’articolo 8 e’ soppresso.

 

Nota: Si sopprime l’innalzamento da cinque a sei anni della durata del periodo di soggiorno necessario ai fini del rilascio della carta di soggiorno.

 

 

Art. 11

 

- Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 11, nel nuovo testo del comma 4, dopo le parole

“eseguita dal questore”

sono inserite le seguenti:

“, previa convalida da parte dell’autorita’ giudiziaria”.

 

Nota: Si impone, coerentemente con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza relativa ai centri di permanenza temporanea e assistenza (CPT), che l’accompagnamento immediato alla frontiera, in quanto provvedimento limitativo della liberta’ della persona, sia sottoposto a convalida da parte dell’autorita’ giudiziaria.

 

- Alla lettera h) del comma 1 dell’art. 11, nel nuovo testo del comma 14, le parole

“dieci anni”

sono sostituite dalle seguenti:

“cinque anni”.

 

Nota: Si riporta alla durata di cinque anni, attualmente vigente, il divieto di reingresso dello straniero espulso.

 

 

Art. 15

 

- Al comma 1 dell’art. 15, nella lettera c) del comma 2 del nuovo testo dell’articolo 22, le parole da “, comprensiva” fino a “provenienza” sono soppresse.

 

Nota: Coerentemente con un precedente emendamento (art. 5), si esclude, dalla modifica della disciplina della chiamata nominativa (“contratto di soggiorno”) l’obbligo, per il datore di lavoro, di provvedere alle spese di viaggio per il rimpatrio del lavoratore.

 

- Al comma 1 dell’art. 15, nel comma 11 del nuovo testo dell’articolo 22, le parole

“sei mesi”

sono sostituite dalle seguenti:

“un anno”.

 

Nota: Si riporta al valore di un anno la durata del periodo minimo di disoccupazione “tollerata” del lavoratore straniero.

 

- Al comma 1 dell’art. 15, nel comma 13 del nuovo testo dell’articolo 22, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.”.

 

Nota: Si ripristina la disposizione che consente la liquidazione dei contributi a vantaggio del lavoratore che non abbia maturato il diritto a prestazioni pensionistiche e che non possa, d’altra parte, trasferire i contributi in base ad accordi bilaterali.

 

- Il comma 2 dell’art. 15 e’ soppresso.

 

Nota: Coerentemente con un precedente emendamento (art. 4),  si modifica una disposizione che, assegnando alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana il compito di certificare il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al lavoro autonomo, rischierebbe, se interpretata in modo restrittivo, di rendere impossibile, senza un preventivo ritorno in patria, la conversione di un permesso di soggiorno ad altro titolo in permesso per lavoro autonomo.

 

 

Art. 16

 

- Al comma 1 dell’art. 16, le parole:

“L’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e’ sostituito dal seguente: <<Art. 23.”

sono sostituite dalle seguenti:

“Dopo l’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e’ inserito il seguente: <<Art. 23 bis.”

 

Nota: Si ripristina l’articolo sulla sponsorizzazione.

 

 

Art. 20

 

- Al punto 1) della lettera a) del comma 1 dell’art. 20, dopo le parole

“altri figli”

sono inserite le seguenti

“che provvedano al loro mantenimento”.

 

Nota: Si tempera la modifica relativa alla disciplina del ricongiungimento familiare con il genitore a carico, consentendolo in quei casi in cui il genitore, pur avendo altri figli, non ha chi provveda al suo mantenimento, all’infuori del figlio soggiornante in Italia.

 

- Il punto 2) della lettera a) del comma 1 dell’art. 20 e’ soppresso.

 

Nota: Si ripristina la possibilita’ di ricongiungimento con familiari entro il terzo grado di parentela inabili al lavoro secondo la legge italiana e a carico del richiedente (es.: un fratello disabile). Si noti che, verosimilmente, la disposizione vigente e’ stata utilizzata in un numero di casi del tutto trascurabile.

 

 

Art. 21

 

- La lettera a) del comma 1 dell’art. 21 e’ soppressa.

 

Nota: Si ripristina la possibilita’, per il sindaco, di disporre l’alloggiamento di stranieri in posizione irregolare, nei casi di emergenza, ferme restando le disposizioni sull’allontanamento dal territorio dello Stato di detti stranieri.

 

 

Art. 25

 

- Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 bis inserito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 25, le parole:

a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare”

sono sotituite dalle seguenti:

“a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato in condizioni di soggiorno irregolare o per avere eluso il controllo di frontiera”.

 

Nota: Si corregge un’ambiguita’ del testo, allo scopo di evitare che il trattenimento obbligatorio sia esteso al caso di richiedente asilo che emerga spontaneamente dalla condizione di soggiorno irregolare, non potendosi, in tale caso, presumere la strumentalita’ della domanda di asilo.

 

- In fine all’articolo 1 bis inserito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 25, e’ inserito il seguente comma:

“6. Il regolamento di cui al comma 3 determina modalita’ di accesso ai centri di accoglienza di cui al medesimo comma e ai centri di permanenza temporanea e assistenza di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per gli stranieri che abbiano presentato richiesta di asilo, di rappresentanti dell’ Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o di persone da questi delegate o appartenenti a organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali.

 

Nota: Si stabilisce, demandando al regolamento la definizione di una disciplina dettagliata, che rappresentanti dell’ACNUR o di altre organizzazioni attive nel campo della tutela dei diritti dell’Uomo possano accedere ai centri in cui i richiedenti asilo sono trattenuti per prestar loro assistenza.

 

- Al comma 6 dell’articolo 1 ter inserito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 25, le parole da “quindici giorni”  fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

“otto giorni. Contestualmente alla presentazione del ricorso il ricorrente puo’ chiedere a detto tribunale la sospensione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. Il tribunale decide sulla richiesta di sospensione entro le successive quarantotto ore. Fino alla scadenza di tale termine, si da’ luogo al prolungamento del trattenimento del richiedente. Ove la richiesta di sospensione sia accolta, il questore rilascia allo straniero un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla decisione sul ricorso. Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato in seguito a decisione di rigetto del ricorso e’ immediatamente esecutivo.”

 

Nota: Si trasferisce al giudice competente per il ricorso coerentemente con la proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea, la responsabilita’ della decisione sulla sospensione (non automatica) dell’allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente asilo trattenuto obbligatoriamente che abbia presentato ricorso avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato.