Fondo Inps per il rimpatrio ( art. 13 legge 943/19986)

 

            Il Fondo, in vigore dal 1986 fino al 31 dicembre 1999 e alimentato dal contributo dello 0,50% sulla retribuzione dei lavoratori non comunitari, era destinato a coprire le spese per il  rimpatrio di coloro che,  essendo privi di mezzi, decidevano di rientrare nel proprio paese; era previsto anche il trasporto delle salme. In sostanza, era un Fondo per sostenere il pagamento del biglietto di ritorno in patria, una specie di fondo di solidarietà, al quale dovevano contribuire tutti i lavoratori regolari.

            Per usufruire del Fondo l'interessato doveva essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, avere versato almeno un contributo obbligatorio come previsto dall'art, 13 e dimostrare la mancanza di mezzi economici per sostenere le spese di rimpatrio.

            Erano esclusi dalla prestazione ( e di conseguenza dall'obbligo della contribuzione) i soggetti che erano esclusi  dall'ambito di applicazione delle legge: lavoratori frontalieri, studenti ( anche nel caso di formazione professionale) lavoratori distaccati, impiegati in organizzazioni internazionali, artisti e lavoratori dello spettacolo. Erano altresì esclusi i cittadini comunitari e i lavoratori non comunitari per i quali erano previsti norme particolari più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.

 

Norme particolari più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali

Se come dice l’Inps ( vedi circolare n. 135/95) l’espressione.. "norme piu' favorevoli" vada intesa con riferimento ad una norma anche di convenzione o accordo, che specificamente preveda garanzie per il rimpa trio del lavoratore privo di mezzi economici, in mancanza della quale tale obbligo deve considerarsi sussistente,  possiamo dire che nessun accordo internazionale ( bilaterale o multilaterale) in materia di sicurezza sociale ha previsto una simile garanzia ( di solito gli accordi internazionali in materia di sicurezza sociale trattano  la materia pensionistica (pensioni, infortuni, maternità, assegni familiari, ecc); 

Caso cittadini svizzeri; la convenzione non prevede norme che possano agevolare il rimpatrio ( vedi sotto);

Caso cittadini statunitensi: in base all’accordo bilaterale di sicurezza sociale tali cittadini possono optare per la contribuzione statunitense pur lavorando in Italia ( ma solo nel caso di questioni di tipo pensionistico);

Trattamento più favorevole : nel caso dei cittadini sammarinesi equiparati ai cittadini italiani( vedi circolare più sotto)  e secondo me anche dei rifugiati che godono del trattamento riservato al cittadino italiano nella materia delle previdenza e dell’assistenza sociale.

In definitiva, credo che tutti i lavoratori extracomunitari erano soggetti alla contribuzione  e quindi all’iscrizione al Fondo Inps per il rimpatrio, salvo, i cittadini sammarinesi e i rifugiati in virtù della parità di trattamento ( in materia previdenziale e assistenziale) con il cittadino italiano.

 

Spero di essere stata chiara. Allego alcune circolari dell’Inps, anche con riferimento alla  codifica dell’archivio anagrafico presso l’Inps

 

 

Circolare n. 204. 5 agosto 1992

FONDO PER IL RIMPATRIO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 943/1986. A) ISTRUZIONI NORMATIVE L'ART. 13 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1986, N. 943 (ALL. 1), HA ISTITUITO PRESSO L'INPS UN FONDO "CON LO SCOPO DI ASSICURARE I NECESSARI MEZZI ECONOMICI PER IL RIMPATRIO DEL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO CHE NE SIA PRIVO", ALIMENTATO CON UNO SPECIFICO CONTRIBUTO A CARICO DEGLI STESSI LAVORATORI. TALE FONDO E' CONFLUITO, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 9 MARZO 1989, N. 88, NELLA GESTIONE PRESTAZIONI TEMPORANEE AI LAVORATORI DIPENDENTI. IN MERITO ALLE MODALITA' DI INTERVENTO DEL PREDETTO FONDO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE HA FATTO CONOSCERE LE DIRETTIVE CUI SI DEVE UNIFORMARE L'ISTITUTO PER PROCEDERE ALLA EROGAZIONE DELLA PARTICOLARE PRESTAZIONE. DI SEGUITO SI FORNISCONO PERTANTO LE RELATIVE ISTRUZIONI. IL LAVORATORE EXTRACOMUNITARIO HA TITOLO A DETTA PRESTAZIONE SOLTANTO SE INTENDE RIMPATRIARE NELLO STATO DI CUI HA LA CITTADINANZA E RISULTI PRIVO DEI "NECESSARI MEZZI ECONOMICI PER IL RIMPATRIO". A TAL FINE - PREMESSO CHE CIASCUN LAVORATORE PUO' BENEFICIARE DELLA PRESTAZIONE IN PAROLA SOLTANTO PER UNA VOLTA - SI PRECISA CHE IL COMPITO DI ACCERTARE L'ESISTENZA DELLO STATO DI BISOGNO NEI CONFRONTI DEL RICHIEDENTE E' AFFIDATO ALLE AUTORITA' LOCALI DI PUBBLICA SICUREZZA, CON LE QUALI PERTANTO LE SAP DOVRANNO PRENDERE GLI OPPORTUNI CONTATTI IN SEDE DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE. PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMA IN OGGETTO OCCORRE INOLTRE TENER CONTO CHE: A) BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE IN QUESTIONE DEVONO CONSIDERARSI GLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI IN ITALIA ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA SPECIFICA DOMANDA (V. ALL. 2), IN REGOLA CON LA VIGENTE NORMATIVA SULL'INGRESSO E SOGGIORNO E PER I QUALI SIA STATA VERSATA O SIA DOVUTA LA CONTRIBUZIONE ISTITUITA DALL'ART. 13, 2 COMMA, DELLA LEGGE N. 943/1986; B) SONO ESCLUSI DA TALE PRESTAZIONE, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DELLA SUDDETTA LEGGE, I LAVORATORI FRONTALIERI; GLI STRANIERI OSPITI PER MOTIVI DI STUDIO O DI FORMAZIONE PROFESSIONALE; GLI STRANIERI OCCUPATI DA ORGANIZZAZIONI O IMPRESE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CHE SIANO STATE AMMESSE TEMPORANEAMENTE, SU DOMANDA DEL DATORE DI LAVORO, PER ADEMPIERE A FUNZIONI O COMPITI SPECIFICI, PER UN PERIODO LIMITATO E DETERMINATO, E CHE SIANO TENUTE A LASCIARE IL PAESE QUANDO TALI FUNZIONI O COMPITI SIANO TERMINATI; GLI STRANIERI OCCUPATI IN ISTITUZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE; GLI ARTISTI E I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO; I MARITTIMI. SONO ALTRESI' ESCLUSI I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI PER I QUALI SONO PREVISTE NORME PARTICOLARI PIU' FAVOREVOLI ANCHE IN ATTUAZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI; C) L'ISTITUTO SI ASSUME L'ONERE DEL RIMPATRIO SOSTENENDO IL COSTO DEL BIGLIETTO RELATIVO AL MEZZO DI TRASPORTO DI CUI IL LAVORATORE SI SERVIRA' (AEREO, TRENO, NAVE O ALTRO MEZZO PUBBLICO). IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL BIGLIETTO AEREO, L'IMPORTO DELLO STESSO E' PARI AL PREZZO DEL BIGLIETTO IN CLASSE ECONOMICA IN PARTENZA DALL'AEROPORTO PIU' VICINO AL COMUNE DI RESIDENZA DEL LAVORATORE CHE CHIEDE DI RIMPATRIARE, MAGGIORATO DEL PREZZO DEL BIGLIETTO FERROVIARIO, O DI ALTRO MEZZO PUBBLICO, DI SECONDA CLASSE NECESSARIO PER RECARSI DAL COMUNE DI RESIDENZA AL SUDDETTO AEROPORTO. PER COMPLETEZZA SI AGGIUNGE CHE LA NORMATIVA DI CUI TRATTASI PUO' TROVARE APPLICAZIONE ANCHE PER EVENTUALI RIMPATRI DI SALME DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI DECEDUTI IN ITALIA; IN TALI CASI IL RIMBORSO SARA' COMPRENSIVO DEL COSTO DI TRASLAZIONE DELLA SALMA, TRAMITE AGENZIA FUNEBRE. B) ISTRUZIONI OPERATIVE E CONTABILI PER LA CONCESSIONE DELLA PRESTAZIONE GLI INTERESSATI DEVONO PRESENTARE APPOSITA DOMANDA ALLA SEDE PROVINCIALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN BASE ALL'ULTIMA RESIDENZA ITALIANA, DA REDIGERSI, PROVVISORIAMENTE, SUL MOD. RIMP/1 (ALL. 2) CHE DOVRA' ESSERE RIPRODOTTO LOCALMENTE. LA DOMANDA DOVRA' ESSERE CORREDATA DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: - PASSAPORTO, DA PRESENTARE IN VISIONE, NECESSARIO PER ACCERTARE LA CITTADINANZA DEL RICHIEDENTE (DEL DOCUMENTO DOVRA' ESSERE TRATTA COPIA AUTENTICATA DA TRATTENERE); - DICHIARAZIONE DELL'ULTIMO DATORE DI LAVORO COMPROVANTE IL RAPPORTO DI LAVORO O DOCUMENTI EQUIVALENTI (BOLLETTINO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI, MOD. O1M SOST., COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIAMENTO AL LAVORO CONTROFIRMATA DAL DATORE DI LAVORO, BUSTA PAGA, ECC.). PER QUANTO RIGUARDA I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI DECEDUTI IN ITALIA, COMPETENTE A DISPORRE IL RIMPATRIO DELLE SALME E' LA SEDE PROVINCIALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN BASE ALLA LOCALITA' IN CUI SI E' VERIFICATO L'EVENTO. L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE VERRA' EFFETTUATA A CURA DEL REPARTO PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE CHE PROCEDERA' ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI RICHIESTE SULLA BASE SIA DELLE NOTIZIE FORNITE DAI RICHIEDENTI SIA DEI DATI GIA' IN POSSESSO DELL'ISTITUTO. DOPO AVER EFFETTUATO TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA LE SAP COMUNICHERANNO PER ISCRITTO AGLI INTERESSATI, UTILIZZANDO IL MODELLO DI CUI ALL'ALLEGATO N. 3 DA RIPRODURRE LOCALMENTE, SE HANNO DIRITTO O MENO ALLA PRESTAZIONE, INVITANDOLI, IN CASO POSITIVO, AD ATTENDERE APPOSITA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI (O.I.M.), ORGANIZZAZIONE INCARICATA DALL'ISTITUTO DI CURARE IL RILASCIO DEI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI PER IL RIMPATRIO. CONTEMPORANEAMENTE DOVRANNO, ALTRESI', TRASMETTERE ALLA SAP DI ROMA-OSTIA LIDO, VIA DELLE BALENIERE N. 8 - SEDE COMPETENTE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO ALL'O.I.M. DEL SERVIZIO RICHIESTO PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - COPIA DELLA LETTERA DI AUTORIZZAZIONE (ALL. 3) RILASCIATA AI LAVORATORI CUI E' STATO RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE. LA STESSA SAP DI ROMA OSTIA-LIDO, RICEVUTA LA RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA SUDDETTA ORGANIZZAZIONE, DOPO AVER VERIFICATO LA REGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA RISCONTRANDOLA ANCHE CON LA DOCUMENTAZIONE IN PROPRIO POSSESSO, PROVVEDERA' AD EFFETTUARE IL RELATIVO PAGAMENTO CHE DOVRA' ESSERE IMPUTATO AL CONTO ESISTENTE PTM 30/14 "PRESTAZIONI ECONOMICHE PER IL RIMPATRIO DEI LAVORATORI EXTRA COMUNITARI". NEL FAR PRESENTE CHE EVENTUALI DUBBI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN PAROLA DOVRANNO ESSERE RAPPRESENTATI ALLA DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE, SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELLE SAP SULLA NECESSITA' DI DEFINIRE CON LA MASSIMA TEMPESTIVITA' LE DOMANDE IN QUESTIONE. IL DIRETTORE GENERALE

 

DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 12 maggio 1995 Circolare n. 135

Precisazioni in materia contributiva. Indennita' di trasferta. Contributo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari. SOMMARIO: 1) A seguito dell'elevazione della quota dell'indennita' di trasferta esente da imposizione fiscale, viene fornito il riepilogo delle norme da applicare in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale. 2) Il contributo di rimpatrio a carico dei lavoratori extracomunitari e' dovuto in tutti i casi in cui non siano previste da norme o da accordi internazionali trattamenti piu' favorevoli per il rimpatrio. 1) Indennita' di trasferta. Con la circolare n. 100 del 10.4.1995 e' stata data comunicazione della elevazione del limite dell'importo dell'indennita' di trasferta esente da imposizione fiscale e quindi dalla contribuzione SSN, per le indennita' economiche di malattia, maternita' e di solidarieta'. Cio' in attuazione di quanto disposto dall'art. 33, comma 3, del D.L. 23.2.1995, n. 41, convertito nella legge 22.3.1995, n. 85. Si ritiene ora opportuno di riepilogare le norme da applicare in tema di sottoposizione a contribuzione previ- denziale ed assistenziale delle indennita' per trasferte effettuate dal 25.2.1995. a) Traferte in Italia. - per le contribuzioni SSN, per le prestazioni economiche di malattia e maternita' e per il contributo di solidarieta' si applica il regime fiscale (art. 31, comma 6, della legge 28.2.1986, n. 41): pertanto l'indennita' e' esente per un ammontare sino a lire 90.000 giornaliere (1); - restanti contribuzioni di previdenza e GESCAL (art. 12 legge 30.4.1969, n. 153): l'indennita' e' esente per un importo pari al 50% dell'ammontare della stessa. b) Trasferte in Paesi esteri. Per tutte le contribuzioni di previdenza e di assi- stenza sociale e di malattia si applica il regime fiscale (art. 5 della legge 3.10.1987, n. 398): pertanto l'indennita' di trasferta e' esente per un ammontare sino a lire 150.000 giornaliere (1). Per il recupero delle contribuzioni versate in piu' per i periodi pregressi, i datori di lavoro si atteranno alle indicazioni fornite con la citata circolare n. 100 del 10.4.1995. c) Imprese dell'autotrasporto (art. 11 della legge 4.8.1984, n. 467). Per i dipendenti delle imprese di autotrasporto per i quali la materia e' regolata dalla norma in epigrafe, le quote di esenzione di lire 90.000 e 150.000 non trovano applicazione in quanto per il settore di cui trattasi le quote dell'indennita' di trasferta esenti da contribuzione previdenziale ed assistenziale devono essere annualmente determinate con apposito decreto interministeriale. 2) Contributo di rimpatrio dello 0,50% a carico dei lavoratori extracomunitari. Precisazioni. L'art. 13 della legge 30.12.1986, n. 943, per il finanziamento del Fondo istituito allo scopo di garantire i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo, al secondo comma, ha istituito un contributo dello 0,50% della retribuzione imponibile a carico dei lavoratori extracomunitari. Inoltre, l'art. 14, comma 3, della legge stabilisce che la stessa non si applica, tra l'altro, ai lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari piu' favorevoli anche in attuazione di accordi internazio- nali. Agli effetti della individuazione dell'ambito di applicazione dell'obbligo contributivo suddetto, e' stato ritenuto che l'espressione "norme piu' favorevoli" vada intesa con riferimento ad una norma anche di convenzione o accordo, che specificamente preveda garanzie per il rimpa- trio del lavoratore privo di mezzi economici, in mancanza della quale tale obbligo deve considerarsi sussistente. In assenza di siffatta previsione negli accordi di sicurezza sociale italo-svizzeri, il Ministero del Lavoro ha di recente confermato anche per i lavoratori di cittadinanza svizzera l'obbligatorieta' del contributo di cui trattasi e, ove ne ricorrano gli estremi, il diritto alle correlative prestazioni. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO

 

Circolare n. 107 OGGETTO: Archivio anagrafico dei lavoratori extra-comunitari. La Legge 8 agosto 1995, n. 335, ha previsto all'art. 3, comma 13, che l'INPS e' tenuto a costituire un "Archivio Anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, avvalendosi delle informazioni anagrafiche fornite dalle Questure e relative ai lavoratori extracomunitari, ai quali viene concesso il permesso di soggiorno. Sulla base dell' obbligo legislativo, l' Istituto ha realizzato un Archivio alimentato con le informazioni fornite dal Ministero dell' Interno e relative ai lavoratori extra-comunitari con permesso di soggiorno. Nell' Archivio sono state inserite, in forma codificata, anche le motivazioni in base alle quali la Questura competente ha rilasciato il permesso di soggiorno. Il prospetto seguente mostra la decodifica delle causali: CODIFICA MOTIVAZIONE - COMME : Motivi commerciali o lavoro autonomo ; - COMM1 : Attesa perfezionamento lavoro autonomo/professionale; - FAMIG : Motivi di famiglia; - LAVOR : Lavoro subordinato; - LAVO1 : Attesa perfezionamento pratica lavorativa; - LAVO2 : Iscrizione liste collocamento; - STRAL : Motivi straordinari con possibilita' di lavoro; - NOSOG : Motivi vari. Il livello di aggiornamento dell' archivio e' relativo ai dati risultanti alle Questure di Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo alla data del 31 marzo 1996, mentre per tutte le altre Questure le informazioni risalgono al 30 novembre 1995. Nel corso del corrente mese di maggio anche per queste ultime Questure verranno inserite in archivio le informazioni relative ai lavoratori che hanno ottenuto il permesso di soggiorno entro la data del 31 marzo 1996. A regime gli aggiornamenti verranno effettuati in tempo reale attraverso collegamenti telematici che attualmente sono in corso di attivazione con il Ministero dell' Interno. Le informazioni contenute nell' archivio dovranno essere utilizzate nella fase di prima iscrizione all'INPS dei lavoratori extracomunitari e potranno essere utilizzate dagli ispettori di vigilanza a supporto degli adempimenti connessi all' attivita' ispettiva. Si comunica che a breve saranno rilasciate procedure che integreranno l' archivio dei lavoratori extracomunitari con gli altri archivi dell'Istituto consentendo l' immediata disponibilita' di tutte le informazioni riguardanti il soggetto interessato. Il manuale operativo necessario per la consultazione delle informazioni contenute nell'archivio in questione e. stato inviato tramite posta elettronica nella casella postale delle direzioni delle Sedi Regionali, delle Sedi Autonome di Produzione e dei Centri Operativi. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO

 

 

OGGETTO:

FONDO DI RIMPATRIO EX LEGE 30.12.1986, N. 943.

LAVORATORI DI CITTADINANZA SAMMARINESE.

 

SOMMARIO:

NON ASSOGGETTABILITÀ DEI LAVORATORI DI CITTADINANZA SAMMARINESE AL CONTRIBUTO AL FONDO PER IL RIMPATRIO DI CUI ALLA LEGGE N. 943/1986.

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE SI È ESPRESSO, CON NOTA PROT. N. 13535/E/I/61/C DEL 15.9.1998, PER LA NON ASSOGGETTABILITÀ DEI LAVORATORI DI CITTADINANZA SAMMARINESE OPERANTI IN ITALIA AL CONTRIBUTO DELLO 0,50% DELLA RETRIBUZIONE DESTINATO A FINANZIARE IL FONDO PER IL RIMPATRIO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI.

LA NORMA CONTENUTA NELL'ART. 4 DEL TRATTATO DI AMICIZIA E BUON VICINATO, FIRMATO FRA ITALIA E SAN MARINO NEL 1939, EQUIPARA, INFATTI, I CITTADINI SAMMARINESI AGLI ITALIANI.

L'ACCORDO DI COOPERAZIONE E DI UNIONE DOGANALE, FIRMATO NEL 1991 FRA LA CEE E SAN MARINO, GIÀ RATIFICATO DALL'ITALIA MA NON ANCORA ENTRATO IN VIGORE, EQUIPARA PIENAMENTE, INOLTRE, I CITTADINI SAMMARINESI AI CITTADINI EUROPEI.

DA TUTTO CIÒ DISCENDE LA NON ASSOGGETTABILITÀ AL CONTRIBUTO SIN DALL'INIZIO.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

Roma, 11 aprile 1987 OGGETTO: Artt. 13 e 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 - Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine. Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti. Con circolare n. 827 R.C.V. del 9 febbraio 1987 (1) e con altra circolare in corso di stampa (*) sono stati enunciati i criteri di carattere generale circa l'attuazione pratica delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 16 della legge di cui all'oggetto. Con la presente si impartiscono istruzioni circa l'applicazione di detta normativa al settore degli addetti ai servizi domestici e familiari e si forniscono alcune precisazioni riguardanti in genere i datori di lavoro di prestatori d'opera extracomunitari nonche' le istruzioni contabili relative ed allo specifico settore al principio menzionato ed a quello delle aziende che contribuiscono a mezzo della procedura DM. 1) VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI (ART. 13) Com'e' noto, l'art. 13 della norma prevede l'istituzione presso l'INPS, con contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione, di un fondo avente lo scopo di garantire i necessari mezzi per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari che ne siano privi. Al fondo contribuisce la generalita' dei lavoratori extracomunitari in misura pari allo 0,50% calcolato sulla retribuzione di cui all'art 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153 (2) e versato dai relativi datori di lavoro secondo le modalita' stabilite per la riscossione dei contributi dovuti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Per quanto riguarda il particolare settore del lavoro domestico per il quale sono stabilite fasce di retribuzione convenzionale, il contributo dello 0,50% di cui si discute deve essere calcolato su tali fasce di retribuzione convenzionale. Tenuto conto altresi' che la legge e' entrata in vigore il 27 gennaio 1987, la nuova disposizione trova applicazione dall'inizio del trimestre solare in corso a tale data. Sicche' il datore di lavoro domestico, che occupi alle proprie dipendenze personale extracomunitario, e' tenuto al versamento dell'ulteriore contributo dello 0,50% a decorrere dal primo trimestre solare (gennaio-marzo) e cioe' entro il 10 aprile 1987 unitamente ai contributi dovuti per le altre gestioni assicurative. In proposito e' stata predisposta la tabella contenente l'importo dei contributi orari che debbono essere versati dal 1 gennaio 1987 complessivamente per tali lavoratori, comprendente, quindi, anche la quota di contributo espressamente previsto dalla L. 943/86 (*). Retribuzione Retrib. conv.le Comprensivo Senza quota effettiva oraria oraria CUAF CUAF fino a L. 4.260 3.000 1.018(155) 868(155) da L. 4.261 a L. 6.380 4.260 1.445(220) 1.232(220) oltre L. 6.380 6.380 2.164(330) 1.845(330) La cifra fra parentesi e' la quota a carico del lavoratore (vedasi prospetto analitico in allegato 1). Per la tabella dei coefficienti di ripartizione dei contributi vedasi allegato 2. L'esattezza e la tempestivita' dei versamenti effettuati per il suddetto personale saranno controllati dai programmi che accreditano in archivio i versamenti in questione. Per il controllo sulla congruita' dei versamenti, il Centro Elettronico, al fine di stabilire se trattasi di lavoratore extracomunitario, in mancanza del campo "nazionalita'" sul mod. LD 09, si basera' sul luogo di nascita del lavoratore stesso. Eventuale contestazioni su addebiti contributivi non dovuti saranno sanati con le normali procedure (mod. LD 04). In proposito le Sedi, in attesa della ristampa dei modd. LD 09 con il campo "nazionalita'", avranno cura di richiedere al lavoratore tale dato e di riportarlo sui modd. LD 09 in uso.