OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA RELATIVA AGLI STANDARD MINIMI DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO

 

 

Art. 2 punto d) – i)

 

Il punto in questione appare certamente assi delicato. Le differenze, anche notevoli, tra i diversi paesi membri dell’Unione, sull’equiparazione o meno delle coppie non sposate alle coppie sposate (nonché l’equiparazione delle coppie etero alle coppie omosessuali) rischia di creare situazioni di notevole difformità di trattamento, tra i paesi dell’Unione, nei confronti dei richiedenti asilo. In particolare, possono ricorrere con frequenza i seguenti casi:a) il richiedente asilo può risultare coniugato secondo gli usi e le norme in vigore nel suo paese di origine, ma tali usi non sono riconosciuti nel paese membro; b) il richiedente asilo può risultare coniugato anche secondo le norme del paese membro, ma non è in grado di dimostrarlo in alcun modo.

Una modifica essenziale, che pure non affronta l’insieme della problematica (per la quale, va ammesso che non vi è una soluzione semplice) dovrebbe comunque essere introdotta chiarendo che, allo scopo di tutelare il superiore interesse del minore, in caso di presenza di figli minorenni, sia legittimi, naturali o adottivi, la coppia, se solo convivente, venga equiparata alla coppia sposata ai fini di tutte le disposizioni previste dalla direttiva.

 

Art. 3, co. 3

 

Dovrebbe essere previsto che gi Stati membri possano applicare le disposizioni della direttiva anche in relazione ai procedimenti di esame di domande originariamente intese all’ottenimento di un diverso tipo di protezione - anche quando, cioe’, non vi sia stato alcun diniego in relazione a una richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato. Qualora per tale tipo di procedimenti non fosse previsto il rispetto di standard minimi di accoglienza, infatti, risulterebbe incentivata la preventiva e impropria presentazione di domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

 

Tale precisazione risulta tanto più importante qualora si consideri che, in molto stati dell’unione (tra cui l’Italia) è possibile presentare un’istanza di protezione e chiedere che venga attivata una procedura diversa da quella prevista dalla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato (es: asilo costituzionale)

 

Art. 5, co. 3

 

Trattandosi di informazioni – quelle di cui al comma 1 – standard, non e’ ammissibile che si possa derogare all’obbligo di fornirle in lingua comprensibile al richiedente. Andrebbe soppresso l’inciso “per quanto possibile”.

 

Art. 6 co. 3

 

L’espressione “possa essere prorogata” dovrebbe essere sostituita con l’espressione “debba essere prorogata”; infatti, se il richiedente asilo è autorizzato a permanere a pieno titolo nel territorio dello stato membro in quanto pendente un ricorso o un riesame della sua posizione, non si comprende la ragione per la quale l’interessato possa correre il rischio di non disporre più dei documenti nominativi di cui al comma 1.

 

Art. 12, co. 1

 

Non e’ chiaro se la disposizione vada interpretata nel senso di garantire l’accesso allo studio anche in caso di decisione negativa sulla richiesta di protezione (cui non seguirebbe, di per se’, un provvedimento di espulsione). Una simile interpretazione corrisponderebbe a far prevalere – assai positivamente - il diritto del minore all’istruzione su quello dello Stato membro ad allontanare il richiedente e la sua famiglia. Sarebbe opportuna una formulazione maggiormente esplicita di questa disposizione che imponga tale interpretazione.

Del tutto incomprensibile e priva di motivazioni appare la dicitura della frase finale del comma 1, laddove si afferma che “gli stati membri possono limitare tale accesso al sistema scolastico pubblico” 

 

Art. 14

 

La previsione di tale articolo mi sembra molto importante e andrebbe senza dubbio mantenuta. Potrebbe tuttavia risultare utile integrare la previsione, facendo esplicito riferimento anche alla necessità che gli stati membri si adoperino affinché resa effettivamente possibile l’accesso dei richiedenti asilo adulti ai corsi di istruzione di base.

 

Per ciò che riguarda l’istruzione degli adulti e dei minori risulta interessante esaminare, allo scopo di trarre delle possibili indicazioni utili, quanto disposto dalla normativa italiana in materia di istruzione per gli stranieri. Essa risulta particolarmente attenta ed ispirata ad una visione aperta; in particolare: a) si prevede l’obbligo di iscrizione alla scuola di base per tutti i minori, indipendentemente dalla loro condizione di soggiorno (ovvero anche se il minore faccia parte di una famiglia irregolarmente presente sul territorio nazionale) b) si prevede l’attuazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana. In tale modo lo straniero, per l’apprendimento della lingua italiana e per l’acquisizione del diploma di base, non è costretto a ricorrere a corsi di natura privata, spesso erogati a pagamento.

 

(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)

D.Lgs 286/98 art. 38

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana. 3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie ;

b) la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell’obbligo ;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell’obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore ;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana ;

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l’Italia.

6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

7. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l’adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell’inserimento scolastico , nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l’ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l’iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

 

Art. 15, co. 1, lettera a)

 

L’accesso alle condizioni materiali di accoglienza dovrebbe essere previsto fino alla scadenza dei termini per l’impugnazione della decisione negativa di primo grado, anziche’ fino al momento della notifica di tale decisione.

 

Art. 16, co. 2, lettera a)

 

Dovrebbe essere garantito l’accesso alle cure mediche “essenziali”, anziche’ solo a quelle “indifferibili”, intendendo per “essenziali” quelle prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

La sostituzione dell’espressione “cure mediche indifferibili” con “cure mediche essenziali” dovrebbe riguardare almeno anche il comma 1 dell’art. 20.

 

Art. 16 co. 6

 

La previsione del coinvolgimento dei richiedenti asilo nella gestione delle strutture di accoglienza è assai importante e preziosa. Andrebbe forse rafforzato l’articolo indicando anche la necessità che, l’elaborazione e la realizzazione dei programmi di accoglienza debba tenere in massima considerazione la necessità di rispettare le culture e i costumi dei richiedenti asilo.

 

Art. 20 co. 1

 

Il comma 1 appare gravemente carente in quanto fa riferimento alle sole cure mediche di base prestate da medici generici. Non fa alcun riferimento alle cure ospedaliere, né alle cure specialistiche. Ciò appare del tutto inaccettabile qualora si consideri che il richiedente asilo, che è straniero regolarmente soggiornante nel paese membro, nonché persona bisognosa di protezione, si vedrebbe ricevere un trattamento apertamente discriminatorio rispetto ad un cittadino comunitario.

Il comma 1 andrebbe del tutto riformulato prevedendo che il richiedente asilo abbia diritto di accesso all’insieme dell’assistenza sanitaria assicurata per i cittadini comunitari (con eccezione delle sole prestazioni sanitarie considerate non essenziali per gli stessi cittadini dello stato membro (ad esempio, cure di carattere “estetico” et)

 

Art. 20 co. 3

 

Non si comprende l’espressione “cure mediche volte a prevenire l’aggravarsi di malattie in corso”. Ciò vorrebbe forse dire che sono ammesse cure mediche che mantengono, senza aggravarlo, il livello esistente di malattia, ma non la curano? L’espressione usata appare priva di ogni significato scientifico e deontologico.

 

 

La questione del diritto del richiedente asilo a potere godere delle cure mediche necessarie mi sembra un punto essenziale, sul quale la presente proposta di direttiva europea appare in generale carente.

Il confronto con la vigente legislazione italiana è estremamente interessante e degna di attenzione per le seguenti ragioni:

 

a), tutti gli stranieri che sono regolarmente soggiornanti nel Paese, ad eccezione di coloro che sono presenti per soggiorno di breve durata (quali turismo, affari, et) hanno il diritto/obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale, a piena parità di trattamento dei cittadini italiani. I richiedenti asilo hanno pertanto diritto all’assistenza sanitaria con assoluta parità di trattamento con i cittadini italiani e non solo il diritto alle cure mediche necessarie o essenziali o urgenti.

b) le misure riguardanti la tutela della maternità, le misure di profilassi, e gli interventi, anche continuativi, relativi a prestazioni di urgenza, debbono essere assicurati anche a stranieri irregolari e clandestini;

c) allo scopo di evitare che gli stranieri clandestini non si rivolgano alle strutture sanitarie per timore di essere segnalati alle autorità e che in tale modo la loro salute venga compromessa, la norma prevede l’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte del servizio pubblico non può comportare alcuna segnalazione dello straniero alle autorità di polizia.

 

Riporto di seguito quanto previsto dal testo unico delle leggi sull’immigrazione, sull’assistenza agli stranieri. Aggiungo che sono ben consapevole che, sull’aspetto sanitario, la legge italiana è estremamente avanzata e che ben difficilmente le sue previsioni possano intermante divenire accolte in sede comunitaria. Tuttavia proprio il suo alto grado di innovazione è tale da potere costituire un punto di confronto per “innalzare” il livello della direttiva europea.

 

D.Lgs 286/98 Art. 34

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)

1. Hanno l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale :

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

2. L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in Italia e all’estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L’iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio ;

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell’accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri  non iscritti al Servizio sanitario nazionale)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall’Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani ;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell’interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

 

Art. 20, co. 1, lettera a)

 

L’accesso alle condizioni materiali di accoglienza dovrebbe essere previsto fino alla scadenza dei termini per l’impugnazione della decisione negativa di primo grado, anziche’ fino al momento della notifica di tale decisione.

 

Art. 22, co. 1, lettera c)

 

La riduzione o la revoca delle condizioni di accoglienza in seguito a occultamento delle risorse dovrebbe poter scattare solo quando si tratti di risorse significative.

 

Art. 22, co. 1, lettera d)

 

La riduzione o la revoca delle condizioni di accoglienza non dovrebbe poter discendere dal fatto che il richiedente asilo sia considerato una minaccia per la sicurezza nazionale, ne’ da circostanze legate a eventuali crimini da lui commessi. Non vi e’ infatti alcuna correlazione tra questi fatti e le necessita’ del richiedente in quanto persona.

 

Art. 22, co. 2, lettera a)

 

La riduzione o la revoca delle condizioni di accoglienza in seguito a comportamento violento o minaccioso, e ripetuto, nei confronti di terzi dovrebbe poter scattare solo quando si tratti di comportamento immotivato.

 

Art. 22, co. 2, lettera b)

 

La riduzione o la revoca delle condizioni di accoglienza in seguito a mancata ottemperanza ad un provvedimento facente obbligo di soggiorno in una determinata localita’ dovrebbe poter scattare quando il comportamento dell’interessato non sia giustificato da valido motivo.

 

Art. 22, co. 3

 

La riduzione o la revoca delle condizioni di accoglienza in seguito alla mancata ottemperanza, da parte del richiedente, ai suoi doveri in relazione all’istruzione di minori per i quali e’ responsabile non sembra misura sufficiente a tutelare i diritti del minore. Al contrario, la misura appare irrazionale, in quanto nel caso previsto dovrebbero trovare applicazioni le stesse eventuali sanzioni civili o penali previste per i cittadini comunitari che fanno in modo che i loro figli contravvengano all’obbligo scolastico. Non vi è ragione per istituire un trattamento differenziato per i richiedenti asilo.

 

Art. 22 co. 6

 

La riduzione o la revoca dell’assistenza, oltre a non applicarsi all’assistenza medica urgente, andrebbe estesa anche alla tutela della maternità e ai casi vulnerabili, quali disabili, vittime di tortura et. (vedi anche ragionamento complessivo sulla sanità alcuni paragrafi sopra)

 

Art. 22 (generale)

 

Allo scopo di evitare che alcuni comportamenti del singolo richiedente asilo, pure sanzionabili, ledano in modo eccessivo i diritti del suo nucleo famigliare, ed in particolare finiscano per contrastare con il superiore interesse del minore,  andrebbe inserito un comma nel quale si prevede che la revoca o la riduzione delle condizioni di accoglienza dovranno essere valutate alla luce delle possibili conseguenze che le misure che si intende adottare possono avere sulla famiglia del richiedente e sui figli minori e che tali valutazioni debbano costituire parte integrante dei criteri in base ai quali la decisione verrà adottata.