(4/12/2001)

 

 

SCHEMA DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DI RIFORMA

DELLA NORMATIVA SULL’IMMIGRAZIONE

 

Nota: L’articolato che segue ripercorre, con lievi aggiustamenti resi opportuni dagli sviluppi della riflessione in materia, le proposte in merito a una riforma della normativa sull’immigrazione, avanzate da numerose associazioni in vista delle scorse elezioni politiche.

 

 

Articolo 1

Ingresso nel territorio dello Stato

 

1. Al comma 3 dell'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato “Testo unico”, dopo le parole

“per la durata del soggiorno”

aggiungere le seguenti:

“in misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale”.

Successivamente, nello stesso comma, sostituire il periodo

“I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell’interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all’articolo 3, comma 1.”

con il seguente:

La disponibilita’ dei mezzi di sussistenza puo’ essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilita’ di risparmi o di fonti di reddito o di sussidio pubblico o privato.”.[1]

 

 

Articolo 2

Rinnovo del  permesso di soggiorno per turismo

 

1. In fine al comma 5 dell'articolo 5 del Testo unico aggiungere il seguente periodo:

"Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo e' considerata sufficiente la dimostrazione di

a) disponibilita' di idonea sistemazione alloggiativa;

b) disponibilità di una somma non inferiore all’importo dell’assegno sociale per il periodo, non superiore a tre mesi, per il quale si chiede il rinnovo;

c) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno."[2]

 

 

Articolo 3

Rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno

 

1. Al comma 5 dell'articolo 5 del Testo Unico, dopo le parole

"sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio"

inserire le seguenti:

", inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente". [3]

 

2. In fine al comma 9 dell'articolo 5 del Testo Unico aggiungere il seguente periodo:

"L'esistenza di una richiesta di autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 per il lavoratore straniero che depositi in questura fideiussione per la copertura delle spese di rimpatrio e gli elementi identificativi determinati dal Regolamento di attuazione del persente Testo unico sono considerate condizioni sufficienti per la conversione di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, o per inserimento nel mercato del lavoro, rispettivamente."[4]

 

3. Dopo il comma 9 dell’articolo 5 del Testo unico, e’ aggiunto il seguente comma:

“10. La ricevuta della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso e’ valida a tutti gli effetti come permesso di soggiorno, fino alla decisione dell’amministrazione sulla richiesta.”.[5]

 

4. Al comma 1 dell'articolo 6 del Testo Unico, le parole

"nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4,"

sono soppresse.[6]

 

 

Articolo 4

Utilizzazione del permesso di soggiorno

 

1. In fine al comma 1 dell'articolo 6 del Testo Unico aggiungere il seguente periodo:

"Qualunque permesso di soggiorno puo' essere utilizzato per lo svolgimento di attivita' saltuarie di lavoro autonomo."[7]

 

 

Articolo 5

Carta di soggiorno

 

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del Testo Unico sostituire le parole

"titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi"

con le seguenti:

"titolare, al momento della richiesta, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per motivi familiari, per asilo, per studio o per motivi religiosi”.[8]

 

 

Articolo 6

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

 

1. In fine al comma 5 dell'articolo 12 del Testo Unico aggiungere i seguenti periodi:

"Se il fatto riguarda persone destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stata favorita la permanenza in violazione del presente testo unico. In questo caso è sempre consentito l'arresto in flagranza."[9]

 

2. In fine al comma 6 dell'articolo 12 del Testo Unico aggiungere il seguente priodo:

"Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il comandante del vettore abbia dato senza indugio, ove possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera."[10]

 

 

Articolo 7

Provvedimento di espulsione

 

1. Al comma 2 dell'articolo 13 del Testo Unico, sostituire le parole

"L’espulsione è disposta dal prefetto"

con le seguenti:

"Il prefetto puo' disporre l'espulsione".[11]

 

2. Al comma 4 dell’articolo 13 del Testo unico, dopo le parole:

“accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,”

inserire le seguenti:

“previa convalida dell’autorita’ giudiziaria,”.[12]

 

3. Al comma 5 dell'articolo 13 del Testo Unico, sostituire le parole

"Si procede altresì all’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero"

con le seguenti:

"Il questore adotta la misura di cui all’articolo 14, comma 1, a carico dello straniero”.[13]

 

4. In fine al comma 6 dell'articolo 13 del Testo Unico aggiungere i seguenti periodi:

"Nei casi in cui, sulla base di dette circostanze, il Prefetto non rilevi la necessita' di adottare un provvedimento di espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 e 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del Questore, il Prefetto ne dispone l’espulsione.”[14]

 

5. In fine al comma 14 dell'articolo 13 del Testo Unico aggiungere i seguenti periodi:

“Il Regolamento di attuazione del presente Testo unico stabilisce le modalita’ per la cancellazione immediata, allo scadere di detto periodo, della segnalazione finalizzata alla non ammissione dello straniero dagli archivi del Sistema di Informazione Schengen di cui al Titolo IV della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva con Legge 30 settembre 1993, n. 388.”[15]

 

6. Inserire, dopo il comma 15 dell’articolo 13, il seguente:

“15 bis. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilita’ predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo.”.[16]

 

 

Articolo 8

Centri di permanenza temporanea ed assistenza

 

Al comma 2 dell’articolo 14 del Testo unico, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Il Regolamento di attuazione del presente Testo unico stabilisce le modalita’ con cui deve essere garantita allo straniero trattenuto nel centro la effettiva possibilita’ di

a) effettuare colloqui con organismi di tutela prima della convalida dei provvedimenti di trattenimento e di allontanamento;

b) avvalersi dell’assistenza di un difensore di fiducia e accedere al gratuito patrocinio;

c) recuperare effetti personali e risparmi;

d) avvertire del trattenimento familiari e conoscenti;

e) preservare l’unita’ familiare;

f) ricevere visite da parte di familiari e conoscenti;

g) usufruire delle forme necessarie di assistenza psicologica e spirituale.”.[17]

 

 

Articolo 9

Soggiorno per motivi di protezione sociale

 

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del Testo Unico, dopo la parola

“rilascia”

e’ aggiunta la seguente:

“immediatamente”.[18]

 

2. In fine al comma 1 dell'articolo 18 del Testo Unico, aggiungere il seguente periodo:

"Qualora se ne presenti la necessita', il Questore rilascia immediatamente allo straniero, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 29 e senza ulteriori formalita', il nulla-osta al ricongiungimento familiare con i familiari di cui al comma 1 dell'articolo 28 e, se necessario, con altri familiari per i quali si presentino, nel paese di stabile residenza, condizioni di grave e comprovato pericolo."[19]

 

 

Articolo 10

Formazione di lavoratori finalizzata all’inserimento in Italia

 

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 21 del Testo unico, inserire il seguente:

“5 bis. Nell’ambito di programmi approvati, anche, su proposta delle Regioni e delle Province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché organismi internazionali di comprovata affidabilita’, enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste corsi di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine finalizzati a un inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano nel territorio dello Stato. Gli stranieri che completano positivamente detti corsi sono iscritti nelle liste di cui al comma 5 o, in mancanza, in liste appositamente predisposte.”. [20]

 

2. Al comma 1 dell’articolo 22 del Testo unico, sostituire le parole

“articolo 21, comma 5”

con le seguenti:

“articolo 21, commi 5 e 5 bis”.[21]

 

 

Articolo 11

Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore disoccupato

 

1. Al comma 9 dell'articolo 22 del Testo Unico, sostituire il secondo periodo con il seguente:

"Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni o per conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento, anche piu' volte, per  il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,  per un periodo di durata non inferiore alla meta’ del periodo per il quale il permesso e’ stato rilasciato.".[22]

 

 

Articolo 12

Lista di prenotazione centralizzata

 

1. Al comma 4 dell'articolo 23 del Testo Unico sostituire le parole da

"iscritti in apposite liste"

fino alla fine del periodo con le seguenti:

"iscritti in un'apposita lista tenuta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con graduatoria basata sull’anzianità di iscrizione calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalita' di iscrizione, per posta ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonche' per la conferma annuale dell'iscrizione."[23]

 

 

Articolo 13

Lavoro autonomo

 

1. Al comma 3 dell'articolo 26 del Testo Unico, sostituire le parole

“di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”

sono sotituite con le seguenti:

“di importo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale”.[24]

 

 

Articolo 14

Diritto all’unita’ familiare e tutela dei minori

 

1. All’articolo 28 del Testo unico, nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“e tutela dei minori”.[25]

 

2. Il comma 3 dell’articolo 28 del Testo unico e’ sostituito dal seguente::

“3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare o comunque riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del  20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Il minore ha il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le sue opinioni essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua eta’ e del suo grado di maturita’, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 12, comma 1, di detta Convenzione.”.[26]

 

3. Allla lettera a) del comma 3 dell’articolo 29 del Testo unico, sostituire le parole

“di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica”

con le seguenti:

“di un alloggio adeguato”.[27]

 

4. Al comma 5 dell’articolo 30 del Testo unico, sostituire le parole

“In caso di separazione legale”

con le seguenti:

“In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o di separazione legale”[28]

 

5. Al comma 5 dell’articolo 30 del Testo unico, sostituire le parole

 “il permesso di soggiorno può essere convertito”

sono inserite le seguenti:

“, anche in assenza dei requisiti previsti dal presente Testo unico,”.[29]

 

6. Al comma 1 dell’articolo 31 del Testo unico, sostituire le parole

“il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,  è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato”

con le seguenti:

“il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado idonei a provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato o alla cui tutela e’ sottoposto”.[30]

 

7. Al comma 2 dell’articolo 31 del Testo unico, sostituire le parole

“dello straniero affidatario”

con le seguenti:

“dello straniero a cui e’ affidato o alla cui tutela e’ sottoposto”.[31]

 

8. Al comma 1 dell’articolo 32 del testo unico, dopo le parole

“comunque affidati”

inserire le seguenti:

“o inseriti in comunita’ di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati”.[32]

 

9. Al comma 2 bis dell’articolo 33 del Testo unico, come modificato dal Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.113, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

“Il minore straniero non accompagnato per il quale non si sia proceduto al rimpatrio entro sessanta giorni dal momento in cui la sua condizione e’ stata segnalata al Comitato per i minori stranieri e’ equiparato al minore straniero cui sia stato rilasciato un permesso per motivi familiari ai sensi del comma 2 dell’articolo 31. Si applicano, al compimento della maggiore eta’, le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 32.”.[33]

 

 

Articolo 15

Misure per l’integrazione sociale e contro la discriminazione

 

1. Dopo l’articolo 46 del Testo unico, e’ inserito il seguente articolo:

“Articolo 46 bis

Difensore civico dei diritti dello straniero.

 

1. E' istituito il difensore civico nazionale dei diritti dello straniero. Il difensore civico nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori a riposo, svolge il ruolo di garante dell'imparzialita’ e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di immigrazione straniera, segnalando, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, carenze o disfunzioni nell’operato di tali amministrazioni nei confronti degli stranieri presenti sul territorio nazionale.

 

2. Il difensore civico nazionale invia ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attivita’ svolta e sugli eventuali abusi, carenze o disfunzioni riscontrati.

 

3. L'ufficio del difensore civico nazionale dei diritti dello straniero e’ collocato presso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è dotato del personale e dei mezzi previsti con il Regolamento di attuazione del presente Testo unico. L’ufficio provvede alla pubblicazione in tempo utile, anche attraverso Internet, di tutte le disposizioni e le circolari che riguardano gli stranieri nonche’ delle indicazioni necessarie all’ottemperamento di dette disposizioni, e predispone modalita’ di comunicazione al difensore civico, anche per via telematica, degli eventuali abusi, carenze o disfunzioni di cui al comma 1.”.[34]

 

 

Articolo 16

Regolarizzazione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 Ottobre1998

 

1. Al comma 1 bis dell’articolo 49 del Testo unico, come modificato dal Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.113, sostituire il primo periodo con i seguenti:

“Agli stranieri che abbiano presentato richiesta di permesso di soggiorno con le modalità e nei termini previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 Ottobre1998, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all’art. 3, comma 1, e’ rilasciato il permesso di soggiorno peri i motivi ivi indicati, salvo che debba essere adottato un provvedimento di espulsione per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Sono revocati gli altri provvedimenti di espulsione eventualmente adottati a loro carico.”[35]



[1] Si fissa un livello minimo per i mezzi di sostentamento necessari per l’ingresso e il soggiorno indipendente dai motivi del soggiorno. Si stabilisce inoltre come la prova della capacita’ di sostentamento possa essere rappresentata dalla dimostrazione di disponibilita’ di redditi in corso o pregressi, di risparmi, di contante, di sussidi pubblici o privati, etc.

[2] Si consente il rinnovo del permesso di soggiorno per turismo a condizione che le condizioni economiche dello straniero siano tali da garantire un inserimento non marginale.

[3] Si chiarisce che tra i fatti nuovi che consentono il rilascio del permesso di soggiorno quando manchino gli usuali requisiti e' da includere l'esistenza di una frazione non utilizzata della quota di ingressi programmata per l'anno precedente.

[4] In analogia a quanto stabilito, per l'accesso al lavoro autonomo, dal comma 7 dell'articolo 39 del Regolamento di attuazione, si prevede la possibilita’ di conversione del permesso di soggiorno ad altro titolo in permesso per lavoro subordinato o per inserimento nel mercato del lavoro, senza che sia necessario il preventivo rimpatrio dello straniero, laddove se ne presenti l'opportunita' e risultino garantite la copertura delle eventuali spese di rimpatrio e la possibilita’ di successiva identificazione dello straniero.

[5] Si stabilisce che la ricevuta della richiesta di rilascio, rinnovo o conversione del permesso e’ utilizzabile a tutti gli effetti come permesso di soggiorno, fino alla decisione dell’amministrazione sulla richiesta, evitando cosi’ che eventuali ritardi dell’amministrazione incidano negativamente sul diritto dello straniero.

[6] Coerentemente con quanto stabilito dal comma precedente, si rimuove, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro, la limitazione relativa al rispetto delle quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi.

[7] Si stabilisce, coerentemente con il comma 7 dell'articolo 39 del Regolamento di attuazione, che lo svolgimento di attivita' saltuarie di lavoro autonomo e' sempre consentito allo straniero regolamente soggiornante.

[8] Si stabilisce quali siano gli specifici permessi di soggiorno il cui possesso abiliti alla richiesta, fermi restando gli altri requisiti, della carta di soggiorno. Si chiarisce anche come, ai fini dell’ottenimento della carta di soggiorno sia rilevante solo il permesso di soggiorno di cui lo straniero e’ titolare al momento della richiesta, non quello posseduto durante i cinque anni di soggiorno legale pregresso.

[9] Si introduce una specifica aggravante per il reato di favoreggiamento, a fini di lucro, della permanenza illegale in relazione al caso di straniero destinato alla prostituzione o allo sfruttamento di essa. Si prevede, in particolare, l'arresto facoltativo in flagranza.

[10] Si limita l'imposizione di sanzioni ai vettori che portino stranieri da respingere o privi dei documenti per l'ingresso in modo tale da evitare il rischio di un "refoulement all'origine" di potenziali rifugiati o di persone bisognose di protezione internazionale. Oggi il vettore tende a negare l’imbarco allo straniero privo di documenti, senza attenzione al fatto che potrebbe rientrare tra le categorie protette.

[11] Si attenua la disposizione secondo la quale "l'espulsione e' disposta dal prefetto quando...", introducendo una possibilita' di astensione: "il prefetto puo' disporre l'espulsione quando...". In tal modo si rende possibile (vedi successivo comma 4) l'applicazione del dettato dell'art. 5, co. 5, 6 e 9, ovvero la limitazione del procedimento di allontanamento ad un semplice "invito" a lasciare l'Italia entro un termine prefissato (non gravando lo straniero di un divieto di reingresso, e consentendo l'accesso a eventuali forme di rimpatrio assistito).

[12] Alla luce della sentenza n. 105/2001 della Corte Costituzionale, che ha chiarito come tale accompagnamento sia da considerare un “atto coercitivo (...) che direttamente incide sulle liberta’ della persona” e non sulla semplice liberta’ di circolazione, si sottopone l’accompagnamento coattivo alla frontiera alla convalida dell’autorita’ giudiziaria, in ossequio all’articolo 13 della Costituzione.

[13] Si stabilisce che, in luogo dell'accompagnamento alla frontiera del clandestino privo di documenti di identificazione, salvo che nei casi di recidiva, sia adottata, nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato, la misura di trattenimento nel CPT. In tal modo e' maggiormente tutelato il diritto al ricorso effettivo avverso il provvedimento di espulsione.

[14] Si stabilisce che, ove il prefetto non ritenga di dover adottare il provvedimento di espulsione, il questore rilasci un permesso per il quale siano verificate le condizioni ovvero ingiunga allo straniero di lasciare l'Italia entro quindici giorni (non gravando lo straniero di un divieto di reingresso, e consentendo l'accesso a eventuali forme di rimpatrio assistito). In caso di "invito", ci si premunisce dal rischio che lo straniero si sottragga al provvedimento, rilevandone le impronte digitali, e sanzionando con l'espulsione il recidivo.

[15] Si predispone un meccanismo di cancellazione automatica, alla scadenza del divieto di reingresso per uno straniero espulso, della corrispondente segnalazione al Sistema di Informazione Schengen finalizzata alla non ammissione dello straniero nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea.

[16] Si stabilisce che siano predisposti programmi per il rimpatrio assistito degli stranieri allontanati dal territorio dello Stato.

[17] Si da’ dignita’ di legge alle norme contenute nella Direttiva del Ministro dell’interno sui diritti e doveri per il trattenimento della persona ospitata nei Centri di permanenza temporanea.

[18] Si chiarisce come il permesso per motivi di protezione sociale debba essere rilasciato immediatamente, quando se ne rilevino i presupposti, anche quando non sia immediatamente attivabile un programma di inserimento sociale.

[19] Si prevede una forma di protezione per i familiari in patria, facilitando, all'occorrenza, il ricongiungimento, anche in assenza di requisiti di reddito e alloggio, e con procedura accelerata.

[20] Si mira a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, per settori a qualificazione medio-alta, con la realizzazione, su iniziativa pubblica o privata, di corsi di formazione nei paesi di emigrazione e la conseguente predisposizione di liste di lavoratori da proporre, per la chiamata nominativa, agli imprenditori italiani.

[21] Vedi nota precedente.

[22] Si stabilisce come il meccanismo di iscrizione nelle liste di collocamento per un periodo di durata non inferiore a un certo limite (la meta’ della durata con cui il permesso e’ stato rilasciato) scatti anche in caso di conclusione di rapporto di lavoro a tempo determinato. In caso contrario c'e' il rischio che la perdita del lavoro si traduca nella fine della regolarita' del soggiorno; il lavoratore non avrebbe allora alcuna possibilita' di cercare legalmente altra occupazione. Si chiarisce inoltre che a questo dispositivo si ricorre tutte le volte che si conclude il rapporto di lavoro, e non solo la prima volta che questo accade.

[23] Si stabilisce che la lista di prenotazione per l'ingresso per inseimento nel mercato del lavoro "senza sponsor" sia tenuta presso il Ministero del lavoro anziche' presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Si chiarisce come l'anzianita' di iscrizione non debba essere azzerata di anno in anno, a condizione di conferma annuale dell'iscrizione. Si stabilisce infine che l'iscrizione puo' essere effettuata per posta ordinaria o per via informatica.

[24] Si stabilisce, in analogia con quanto fatto con circolare del Capo della Polizia in relazione all'ultima regolarizzazione, che il requisito di reddito per lo svolgimento dell'attivita' di lavoro autonomo deve intendersi associato alla procedura di rinnovo del permesso, non a quella di rilascio o di conversione, stante la difficolta', per lo straniero provenienti da Paesi in via di sviluppo, di dimostrare, prima dell'ingresso o dell’avvio dell’attivita’ autonoma non occasionale, la prescritta disponibilita' di reddito.

[25] Vedi nota seguente.

[26] Si chiarisce come in tutti i provvedimenti riguardanti i minori l’interesse del minore debba essere considerato, nel rispetto della Convenzione di New York,  prevalente su qualunque altra esigenza, e come debba essere tenuta nella opportuna considerazione, nella valutazione di tale interesse, la volonta’ del minore.

[27] Si modifica, tenendo conto del diritto fondamentale al ristabilimento dell’unita’ familiare, la disposizione in base alla quale lo straniero che chieda di ricongiungersi con i propri familiari deve dimostrare di disporre di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali per l’edilizia popolare – requisiti che risulterebbero eccessivamente stringenti perfino per molte famiglie italiane.

[28] Si chiarisce come tra i motivi di scioglimento del vincolo familiare che giustificano la conversione del permesso per motivi familiari in assenza degli usuali requisiti (vedi successivo comma 5) rientri anche la morte del familiare.

[29] Si chiarisce come, ai fini della conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari in altro permesso, in caso di scioglimento del vincolo familiare o di compimento della maggiore eta’, si prescinda dalla verifica dei usuali requisiti.

[30] Si prevede, anche nei casi in cui il minore sia sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado idonei a provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione, l’iscrizione del minore di eta’ inferiore a quattordici anni nel permesso di soggiorno dello straniero cui e’ affidato o alla cui tutela e’ sottoposto.

[31] Si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, al compimento del quattordicesimo anno, anche nei casi in cui il minore sia sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado idonei a provvedere al suo mantenimento.

[32] Si amplia il riferimento all’articolo 2 della legge 184/83, includendo i minori inseriti in comunita’ di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati

[33] Si equipara il minore non accompagnato (titolare, ad esempio, di un permesso per minore eta’), laddove non si proceda al suo effettivo rimpatrio entro tre mesi, al coetaneo titolare di un permesso per motivi familiari o per affidamento, in particolare riguardo alla possibilita’ di accedere ad attivita’ lavorativa e di formazione e di convertire il permesso di soggiorno, al compimento della maggiore eta’, in un permesso per lavoro, per inserimento nel mercato del lavoro o per studio.

[34] Si istituisce il “Difensore civico nazionale dello straniero”. Ha il compito di segnalare abusi, carenze e disfunzioni nell’operato delle amministrazioni competenti in materia di immigrazione, e di sollecitarne l’eliminazione. Il suo ufficio provvede a mettere in rete, a disposizione di tutti gli interessati e in tempo utile, l'intero corpo di disposizioni e circolari ministeriali relative alla condizione dello straniero, con le indicazioni necessarie alla loro interpretazione.

[35] Si completa la regolarizzazione avviata nel 1998 con il rilascio del permesso di soggiorno ai richiedenti che non l’abbiano ancora ottenuto, salvi i casi in cui sussistano gravi ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.