Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

CIRCOLARE N. 82/2000

Prot. n. 6130 del 23 NOVEMBRE 2000

 

 

 

DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO
SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO FAMIGLIE

OGGETTO : D.L.vo 25.2.2000 n. 72 – Attuazione della Direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. Art. 27 1ƒ comma lett. i) del T.U. D.L.vo n. 286/98.

 

Alla Direzione Generale degli AA.GG. e del personale

Alla Direzione Generale RR.LL.

Alla Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza Sociale

LORO SEDI

Alle Direzioni Regionali del lavoro
LORO SEDI

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di Bolzano A.A.
Rip.ne 19 Lav. – Uff. Lav. – Ispett. Lavoro
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Assessorato al lavoro
TRENTO

Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale del Lavoro Friuli V.G.
TRIESTE

Alla Regione Siciliana – Ass.to al lavoro
Uff. Reg. Lav. – Ispett. Reg. Lav.
PALERMO

Agli Assessorati Regionali e Provinciali del Lavoro

LORO SEDI

Come Ë noto, con il D.L.vo 25.02.2000 n. 72 (All. n. 1) viene data attuazione alla Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, regolando anche il distacco da imprese stabilite in uno stato non membro.

La presente circolare disciplina esclusivamente questa ultima fattispecie.

La normativa predetta infatti riguarda anche le imprese straniere non appartenenti all’U.E. (vedi art. 1 comma 3) che, in occasione di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore, nei seguenti casi:

La condizione unificante i due casi Ë rappresentata dalla permanenza di un rapporto di lavoro fra il lavoratore distaccato e l’impresa distaccante (casa madre), durante l’intero periodo di distacco.

L’ambito di applicazione del citato Decreto Legislativo risulta piuttosto vasto, ricomprendendo ogni attivitý qualificata come prestazione di servizio, oltre a quelle specificate nello stesso testo e nella tabella ivi allegata.

Per quanto attiene agli adempimenti di carattere pi˜ generale del Ministero del Lavoro concernenti l’attuazione del Decreto Legislativo n. 72 del 25.2.2000, compresa l’applicabilitý della normativa in esame alle imprese di lavoro temporaneo, si fa riserva di adottare specifiche disposizioni con successiva circolare.

- CHIARIMENTI IN MERITO ALL’ART.27,1ƒ CO, LETT.I), T.U. D.LVO 286/98.

In attesa di una definizione pi˜ completa e risolutiva delle problematiche di cui trattasi anche da parte degli altri dicasteri interessati, si ritiene necessario fornire a codeste Direzioni le prime disposizioni applicative della normativa sull’immigrazione che regola gli ingressi di lavoratori in distacco, con particolare riferimento agli ingressi per lavoro ex art. 27, 1ƒ comma lett. i) del T.U. D.L.vo n. 286/98.

A questo proposito, si richiamano le circolari n. 34/2000 e 47/2000 dello scrivente Servizio relative alla impossibilitý, in assenza delle disposizioni attuative in linea con il D.L.vo 286/98, di rilasciare, da parte delle Direzioni in indirizzo, le autorizzazioni al lavoro per ingressi di stranieri residenti all’estero, al fine dell’esecuzione di opere determinate o di prestazione di servizi in Italia.

D’altra parte, le modalitý applicative della norma di cui al predetto art. 27, non possono prescindere dal quadro generale applicativo derivante dalla stipula di accordi bilaterali cosÏ come espressamente stabilito dalla lett. i).

Il legislatore, infatti, ha disciplinato la materia, rinviando a tali accordi, allo scopo evidente di non favorire situazioni di fatto di elusione del rispetto delle quote programmate di ingressi per lavoro di stranieri, nel quadro generale di realizzazione dei flussi di ingresso.

Fermo restando che la normativa sul distacco dei lavoratori stranieri in Italia, sopra accennata, riguarda, tra gli altri casi, anche le prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 27, 1ƒ comma lett. a), lett. g) e lett. i), si dispone il superamento della preclusione contenuta nelle preesistenti circolari per i lavoratori stranieri utilizzati a seguito della stipula di "contratti di appalto" con le ditte estere dalle quali dipendono i lavoratori richiesti.

CiÚ premesso, stante la necessitý di procedere fornendo un primo indirizzo interpretativo delle norme di che trattasi, per le esigenze predette, si dispone che codeste Direzioni possano rilasciare le autorizzazioni al lavoro ai sensi dell’art. 27, 1ƒ comma lett. i) secondo le seguenti modalitý.

In primo luogo si sottolinea l’esigenza di tenere fermo il requisito giý previsto dalla preesistente disciplina e che prevede che le richieste di autorizzazione al lavoro devono essere relative a lavoratori stranieri con qualifiche specializzate. Tale requisito potrý essere ritenuto non vincolante, solo nell’ipotesi in cui si individui una diversa regolamentazione mediante accordi bilaterali.

In sede istruttoria, inoltre, deve essere verificata l’esistenza della ditta estera e la dipendenza dalla medesima dei lavoratori stranieri per i quali viene richiesta l’autorizzazione al lavoro, sulla base dell’esame di idonea documentazione prodotta a tal fine dalla azienda italiana richiedente.

Codeste Direzioni, inoltre, devono verificare la corrispondenza tra le qualifiche possedute dagli stranieri e l’attivitý oggetto del contratto di appalto.

Sulle richieste di autorizzazione, le sedi provinciali competenti devono acquisire anche il parere della rappresentanza sindacale dell’azienda richiedente e delle OO.SS. di categoria dei lavoratori comparativamente pi˜ rappresentative a livello provinciale nel settore interessato.

Si ricorda inoltre che ai lavoratori stranieri distaccati sono garantite le condizioni di lavoro previste dall’art. 3 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 72, e che, qualora non esistano convenzioni in materia di sicurezza sociale con il paese straniero da cui provengono i lavoratori interessati, gli stessi e le aziende italiane datrici di lavoro sono assoggettati a tutta la legislazione vigente in Italia in materia previdenziale ed assicurativa.

Ferma restando la competenza del locale Servizio Ispezione del Lavoro ad effettuare gli accertamenti ritenuti necessari in ogni caso di ingresso di stranieri ai sensi della suddetta lett. i), si ritiene che il Servizio Ispezione possa effettuare le verifiche del caso sulle eventuali violazioni delle disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e sulla sussistenza delle convenzioni in materia di sicurezza sociale nel paese di provenienza del lavoratore, mediante la valutazione della documentazione fornita dall’impresa, con particolare riguardo alla natura dell’attivitý dell’impresa stessa e all’effettiva posizione dei lavoratori interessati sia sotto il profilo giuridico che retributivo e assicurativo - previdenziale.

                                                                                  FIRMATO
                                                                IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                                                                           PAOLO GUERRINI


Allegato

 DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 72

Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia didistacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (G.U. n. 75 del 30.03.2000)

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi;

VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dei trasporti e della navigazione;

 EMANA

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1
Campo d'applicazione

1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall'Italia, le quali, in occasione di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore, per conto proprio e sotto la loro direzione, in territorio nazionale italiano, nell’ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione di servizi che opera in territorio italiano, ovvero distaccano un lavoratore in territorio nazionale italiano, presso un’unitý produttiva della medesima impresa o presso altra impresa appartenente allo stesso gruppo, purchÈ in entrambi i casi durante il periodo di distacco continui ad esistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante.

2. Il presente decreto non si applica alle imprese della marina mercantile con riguardo al personale navigante.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato non membro che si trovano in una delle situazioni indicate al comma 1.

 Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per "lavoratore distaccato" il lavoratore abitualmente occupato in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall'Italia che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro in territorio nazionale italiano.

2. Il periodo limitato di cui al comma 1 Ë tale quando la durata del distacco del lavoratore in territorio nazionale italiano sia sin dall’inizio predeterminata o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo.

 Art. 3
Condizioni di lavoro

1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all’articolo 1, comma 1, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonchÈ dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi˜ rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attivitý in posizione di distacco.

2. Le disposizioni di legge e di contratto collettivo in materia di durata minima delle ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, compreso quello maggiorato per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell’impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione ai quali Ë stato disposto il distacco, non Ë superiore ad otto giorni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attivitý del settore edilizio individuate nell’allegato A del presente decreto legislativo.

3. Gli imprenditori che appaltano servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, da eseguirsi nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria di un appaltatore transnazionale, sono tenuti in solido con quest'ultimo a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti.

4. I diritti spettanti ai prestatori di lavoro dipendenti dall’appaltatore transnazionale possono essere esercitati nei confronti dell’imprenditore appaltante durante l’esecuzione dell’appalto e fino ad un anno dopo la data di cessazione del medesimo.

 Art. 4
Applicabilitý alle imprese di lavoro temporaneo

1. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia che, in quanto imprese fornitrici di lavoro temporaneo, distaccano un lavoratore presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unitý produttiva in territorio nazionale italiano, sono soggette alle disposizioni della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, purchÈ durante il periodo della fornitura continui ad esistere un rapporto di lavoro fra il lavoratore distaccato e l’impresa fornitrice di lavoro temporaneo.

2. L’autorizzazione prevista dall’articolo 2 della citata legge n. 196 del 1997, non Ë richiesta alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui al comma 1 che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, rilasciato dall’autoritý competente di uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia.

3. L’attestazione di equivalenza del provvedimento di cui al comma 2 Ë rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni dalla richiesta dell’impresa interessata e comporta la contestuale iscrizione dell'impresa interessata all’albo di cui all’art. 2, comma 1, della citata legge n. 196 del 1997. Il procedimento di rilascio dell’attestazione Ë disciplinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 Art. 5
Collaborazione amministrativa e cooperazione in materia di informazione

1. Ai fini della collaborazione amministrativa in attuazione delle disposizioni del presente decreto l’organismo nazionale competente Ë la Direzione generale per l’impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Le richieste motivate di informazioni da parte delle competenti autoritý degli altri Stati membri dell’Unione europea, in ordine ai rapporti di lavoro dei lavoratori distaccati ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 4, sono evase dalle Direzioni provinciali del lavoro.

 Art. 6
Giurisdizione

1. Il lavoratore distaccato che presta o ha prestato attivitý lavorativa nel territorio dello Stato italiano puÚ far valere i diritti e reclamare la tutela delle condizioni di lavoro garantite dagli articoli 3 e 4 anche avanti all’autoritý giudiziaria di altro Stato con il quale esista convenzione internazionale in tema di giurisdizione in materia di rapporti di lavoro.

2. Qualora per la risoluzione delle controversie di cui al comma 1 venga adita l’autoritý giudiziaria italiana, non si applica l’articolo 410 del codice di procedura civile.

Art. 7
Verifica

1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi˜ rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto, anche ai fini dell’eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarý inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 25 febbraio 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Toia, Ministro per le politiche Comunitarie

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Dini, Ministro degli affari esteri

Diliberto, Ministro della giustizia

Amato, Ministro del tesoro,del bilancio e della programmazzione economica

Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

 


ALLEGATO A
(Riferimento art. 3, comma 2)

Le attivitý di cui all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, comprendono tutte quelle del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l’eliminazione di edifici e in particolare i lavori seguenti:

  1. Scavo
  2. Sistemazione
  3. Costruzione
  4. Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
  5. Assetto o attrezzatura
  6. Trasformazione
  7. Rinnovo
  8. Riparazione
  9. Smantellamento
  10. Demolizione
  11. Manutenzione
  12. Manutenzione-lavori di pittura e di pulitura
  13. Bonifica