MANCONI. - Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dell’Interno e della Solidarietà Sociale, degli Affari Esteri, del Lavoro e della Giustizia - Premesso che:

la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall’Italia nel 1991, ha stabilito che nelle azioni e nelle decisioni che riguardano i minori deve essere tenuto in preminente considerazione il superiore interesse del minore;

la Convenzione ha stabilito i diritti fondamentali del minore, quali il diritto alla non discriminazione, soprattutto con riferimento alla nazionalità; il diritto alla partecipazione, che garantisce la possibilità di esprimersi liberamente su decisioni e fatti che lo riguardano, sia pubblici che privati; il diritto allo sviluppo, inteso come un livello di vita sufficiente per consentire la sua crescita fisica, mentale, spirituale, morale e sociale; nonchè i diritti alla salute, all’istruzione, alla protezione dallo sfruttamento economico;

il Testo unico sull’immigrazione del 1998 ha recepito il carattere di priorità del superiore interesse del fanciullo, anche nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e ha disposto la non espellibilità dei minori stranieri fino al compimento del diciottesimo anno di età;

il Testo unico ha inoltre equiparato la condizione dei minori stranieri, ai fini dell’ottenimento di un permesso di soggiorno in Italia e della carta di soggiorno, sia che essi siano figli conviventi sia che siano minori affidati di uno straniero regolarmente soggiornante e ha disposto che i minori abbandonati siano affidati al Tribunale dei minorenni;

per questi minori stranieri - figli conviventi, "comunque" affidati e abbandonati -, il Testo unico prevede che , al compimento del diciottesimo anno di età, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato e autonomo;

il Regolamento attuativo del 1999 del Testo unico sull’immigrazione stabilisce che il questore rilasci un permesso di soggiorno per minore età ai minori stranieri inespellibili, specificando che della loro situazione, qualora abbandonati, deve essere immediatamente informato il Tribunale dei minorenni;

la circolare del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2000 rende noto che il permesso di soggiorno per minore età destinato ai minori inespellibili, non deve essere attribuito a coloro che sono "in stato di clandestinità" né a coloro che sono accompagnati, anche se entrati irregolarmente . Per questi minori è anche preclusa la possibilità di modificare il titolo del permesso di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età;

chiede

che le disposizioni amministrative, emanate con la circolare del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2000, siano conformi ai principi stabiliti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione fra minori stranieri;

che le suddette disposizioni amministrative applichino gli articoli 31 e 32 del Testo unico sull’immigrazione per quanto concerne la parità di trattamento per il rilascio del permesso di soggiorno e per l’accesso al lavoro;

che sia annullata la citata circolare del Ministero dell’Interno e che siano revocate le espulsioni, comminate a cittadini stranieri al compimento del diciottesimo anno di età a seguito delle disposizioni in essa contenute;

che nelle disposizioni amministrative, riguardanti i minori stranieri, si faccia esplicito riferimento al diritto di partecipazione del minore, sancito dalla Convenzione di New York, fornendo le opportune norme di attuazione.