Art. 6.

(Pre-esame della domanda).

        1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.

        2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è un delegato della Commissione centrale, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.

        3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 9. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.

        4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:

                a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

                b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

                c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste dall’art. 705, comma 2, del Codice di procedura penale o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;

                d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

                e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni;

                f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

        5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in particolare che:

                a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

                b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

                c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;

                d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

        6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazione di pericolo.

. 7. I provvedimenti che dichiarano l’inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all’Italia l’esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal delegato con atto scritto e motivato e consegnato entro ventiquattro ore all’interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, recante anche le modalità di impugnazione.

7-bis. La domanda è trasmessa alla Commissione Periferica per l’esame della stessa, ai sensi dell’art. 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l’Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata.

Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che ci siano elementi validi per ritenere che l’Italia non sia lo Stato competente per l’esame della domanda, la domanda viene trasmessa all’Unità Dublino del Ministero dell’Interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il Questore competente rilascia un permesso di soggiorno "in attesa di determinazione Stato competente (Convenzione di Dublino)". Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell’art. 4.

In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera o il Questore, ove il richiedente non abbia altro titolo ad entrare o permanere nel territorio nazionale, provvedono al respingimento immediato o all’esecuzione dell’espulsione disposta dal Prefetto, a condizione che il richiedente dia il suo consenso scritto. Il regolamento di attuazione di cui al comma 7 dell’art. 3 definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui comprensibile, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso.

Nel caso in cui il richiedente non presti il suo consenso il Questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero, qualora questo sia stato già disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di tribunale in funzione monocratica, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.leg.vo 25 luglio 1998 n. 286.

        8. L'interessato ha comunque la possibilita', nelle quarantotto ore successive alla notifica della decisione del delegato e del conseguente provvedimento di trattenimento, di presentare, nella sua lingua e per le vie brevi, ricorso alla Commissione Periferica avverso la decisione negativa del delegato. tutti gli atti concernenti la procedura di ricorso sono esenti ogni imposta o tributo. La presentazione del ricorso sospende l'allontanamento dal territorio dello Stato.

La Commissione Periferica decide con provvedimento adottato entro dieci giorni dalla data del ricevimento del ricorso, sentito l'interessato. Trascorso tale limite senza che la Commissione Periferica abbia adottato detto provvedimento, il ricorso si considera accolto e lo straniero e' autorizzato a soggiornare nel territorio della Repubblica ai sensi del co.3 dell'art.4.

L'impugnazione avverso il provvedimento negativo adottato dalla Commissione Periferica non sospende l'eventuale allontanamento dal territorio dello Stato.

 

   9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, nonché nelle more dell’allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 11. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n.40. In caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza, si applica l'articolo 650 del codice penale.

        10. In caso di mancata convalida, da parte del giudice, del provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n.40, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 9 con le modalità indicate nel medesimo comma.

10.bis Ferma restando l’applicazione dell’art. 650 c.p. in caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza ovvero dal domicilio eletto la domanda si intende rinunciata

        11. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n.40, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

        12. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al comma 11, nè il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 38 della legge 6 marzo 1998, n.40, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n.563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 6 marzo 1998, n.40.

 

Art. 7.

(Esame della domanda di asilo).

        1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione Periferica, che a tal fine valuta:

                a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

                b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;

                c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

                d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

        2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione Periferica costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

        3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

        4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione Periferica può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

        5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete.

        6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

        7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

        8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.

        9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonchè, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.

        10. Al termine dell'audizione, la Commissione Periferica rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.

11. Qualora la Commissione Periferica non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.
 

Art. 8.

(Decisione sulla domanda di asilo).

        1. Al termine dell'istruttoria la Commissione Periferica adotta una delle seguenti decisioni:

                a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

                b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge;

                c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui all'articolo 9.

        2. La Commissione Periferica decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.

        3. La Commissione Periferica si pronuncia sulla domanda entro trenta giorni dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.

        4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

        5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

        6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità di cui all'articolo 4, comma 2, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.