EMENDAMENTI AL DDL SUL DIRITTO D’ASILO NEL TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEL NOVEMBRE 2000

 

 

 

1.1

Nell’articolo 1 aggiungere il seguente nuovo comma:

2. Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito indicato come "regolamento di attuazione" è adottato dal Governo ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge lo schema di regolamento è inviato alle commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

 

 

3.1

Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 aggiungere le seguenti parole:

Alla Commissione è assicurata autonomia organizzativa, gestionale e contabile. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di chiedere ed ottenere da esse notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un tempestivo e completo svolgimento delle sue funzioni ed ha altresì il diritto di chiedere ed ottenere informazioni da organismi che esercitano funzioni analoghe in altri Paesi membri dell’Unione europea e da organismi, anche internazionali e non governativi, di tutela dei diritti umani. La Commissione ha personalità giuridica e la sua gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

 

 

 

3.2.

Alla fine del comma 2 dell’articolo 3 aggiungere le seguenti parole

I componenti della Commissione devono essere scelti in modo tale che in ogni sezione siano presenti in modo equilibrato persone di riconosciuta competenza ed esperienza sia in materia di applicazione di accordi internazionali e di tutela dei diritti fondamentali della persona, sia nella polizia dell`immigrazione o nella polizia di frontiera, sia nell`applicazione degli accordi internazionali, sia nella conoscenza delle situazioni socio-politiche straniere sia in materia di protezione dei diritti dell`uomo o di disciplina della condizione giuridica dello straniero.

 

 

3.7.

Sostituire il comma 7 dell’articolo 3 con le seguenti parole::

Il regolamento di attuazione prevede le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l’assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della Commissione, l’aggiornamento permanente della Commissione sulla situazione internazionale in materia di rispetto dei diritti umani, l’istituzione e l’organizzazione di un massimario delle decisioni della Commissione liberamente consultabile, i criteri e le modalità di collaborazione indicati dall’articolo 4, comma 2.

 

 

 

3.10

Nel comma 10 dell’articolo 3 dopo le parole "presidenti delle singole sezioni" sostituire le parole ".Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del Presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati." con le seguenti parole:

, nonchè il più anziano di età tra gli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4. Può partecipare al consiglio di presidenza, con funzione consultiva, anche un rappresentante del delegato in Italia dell’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.

3.11-bis

Dopo il comma 11 dell’articolo 3 aggiungere il seguente nuovo comma:

11-bis. Le linee direttive, i criteri e le modalità indicati nei commi 10 e 11 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e devono comunque rispettare gli atti adottati dall`Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d`Europa e dall`Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle esigenze minime che devono essere assicurate nell`ambito delle stesse.

 

 

4.1.

Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 aggiungere il seguente periodo:

In conformità dell’articolo 31 della Convenzione di Ginevra non sono consentiti il provvedimento di respingimento o il provvedimento amministrativo di espulsione per ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato nei confronti di persona che al fine di presentare la domanda di asilo si trovi il giorno stesso del suo ingresso nei locali in cui ha sede la polizia di frontiera ovvero si trovi da meno di otto giorni dal suo ingresso nel territorio italiano nei locali in cui ha sede la Questura; in ogni caso l’ingresso e il soggiorno illegali nel territorio dello Stato non possono costituire motivo per i provvedimenti di respingimento o di espulsione amministrativa del richiedente asilo, fatti salvi gli effetti dell’eventuale esito negativo del pre-esame della domanda di asilo.

 

 

4.2.

Dopo il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 4 aggiungere il seguente periodo:

La persona chiamata a svolgere le funzioni di inteprete deve comunque assicurare garanzie di riservatezza e di imparzialità e neutralità della traduzione. In ogni caso la domanda deve indicare tutti i motivi per i quali lo straniero è stato indotto all’espatrio o per i quali non può o non vuole, a causa di questo timore avvalersi della protezione del Paese di cui è cittadino o in cui risiede.

 

4.7

Alla fine del comma 7 dell’articolo 4 aggiungere il seguente periodo:

Al richiedente asilo che sia già regolarmente soggiornante in Italia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato soltanto allorchè il permesso di soggiorno ad altro titolo o la carta di soggiorno di cui è titolare siano scaduti e non siano più rinnovabili o siano stati revocati per altri motivi.

 

4.8.

Alla fine del comma 8 dell’articolo 4 aggiungere le seguenti parole:

Nei casi previsti dal presente comma la Commissione centrale può procedere, salvo diversa richiesta degli interessati, all`audizione di un solo membro della famiglia, con preferenza per le persone adulte, e adotta la decisione su ciascuna domanda di asilo presentata da ciascuno degli appartenenti al nucleo familiare tenendo conto della sussistenza dei requisiti che in base alla presente legge sono a fondamento del diritto di asilo di almeno uno dei membri del nucleo familiare; in tale caso la decisione produce i medesimi effetti per ciascuno dei componenti del nucleo familiare, salvo che per coloro per i quali sussista una delle cause di inammissibilità indicate nel comma 4 dell’articolo 6 e non sussistano le circostanze indicate nel comma 6 dell’articolo 6. Anche nei predetti casi di inammissibilità e in ogni caso in cui nei confronti di uno solo dei membri della famiglia ricorrano i presupposti indicati dall’articolo 9 la Commissione adotta nei confronti di ciascuno di tali familiari la decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio di cui all’articolo 9.

 

 

5.1.

Nel comma 1 dell’articolo 5 sostituire le parole "di persona cui sia stata formalmente attribuita la potesta tutoria" con le seguenti parole:

di persona che ne abbia legalmente l’affidamento o la tutela o l’adozione.

 

 

 

5-bis

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente nuovo articolo:

ART. 5-bis

(Verbali e dichiarazioni. Riservatezza degli atti concernenti il diritto d’asilo)

1. I verbali delle dichiarazioni rese dallo straniero o dall’apolide al momento della presentazione della domanda di asilo, nonchè i verbali del pre-esame e dell’audizione svolta di fronte alla Commissione, anche in sede di dichiarazione di cessazione del diritto d’asilo, devono riportare i contenuti e la sottoscrizione degli intervenuti secondo le disposizioni previste dagli articoli 136 e 137 del codice di procedura penale, in quanto applicabile.

2. In ogni caso le parole del richiedente asilo riportate in ogni tipo di verbale devono essere a lui rilette, in lingua a lui comprensibile, prima della sottoscrizione dello stesso. Lo straniero ha comunque diritto di far inserire nel verbale rettifiche, integrazioni e precisazioni alle proprie dichiarazioni.

3. Senza l’espressa autorizzazione scritta dello straniero o dell’apolide che ha presentato la domanda di asilo, nessun atto relativo alla domanda di asilo, al pre-esame, all’esame da parte della Commissione centrale, inclusi i verbali e le dichiarazioni dell’interessato, gli atti allegati, prodotti o comunque acquisiti anche d’ufficio, gli eventuali provvedimenti di respingimento o di espulsione del richiedente asilo, i provvedimenti della Commissione sulla domanda d’asilo, nonchè i ricorsi giurisdizionali e le conseguenti pronunce dell’autorità giudiziaria, può essere in qualsiasi forma trasmesso, divulgato, comunicato, trattato, nè se ne può fare copia, se non nei casi in cui ciò sia indispensabile per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge ai fini del pre-esame o dell’esame della domanda o per l’espletamento dei ricorsi giurisdizionali. In ogni altro caso i medesimi atti possono essere trattati soltanto previa autorizzazione espressa del Garante per la protezione dei dati personali, che deve negarla qualora si tratti di atti che rivelino l’appartenenza dello straniero o dell’apolide ad un gruppo politico o religioso o etnico nonchè qualora vi sia il pericolo che la divulgazione degli atti possa comunque pregiudicare la vita, l’incolumità o le libertà delle persone straniere o apolidi o dei loro familiari o di terzi.

4. In tutti i procedimenti giurisdizionali in materia di ricorsi avverso l’esito del pre-esame o il provvedimento di diniego del diritto d’asilo o di cessazione del diritto d’asilo e in ogni altro procedimento giurisdizionale che abbia per soggetto un richiedente asilo ovvero uno straniero o un apolide al quale sia stato riconosciuto il diritto di asilo ai sensi della presente legge il giudice e le parti nel redigere gli atti processuali e il testo della decisione finale devono indicare soltanto le lettere iniziali del cognome e nome dello straniero o dell’apolide. In ogni caso il giudice può disporre, d’ufficio o su richiesta del difensore dello straniero o dell’apolide, che al fine di proteggere la riservatezza e l’incolumità di costui, le udienze del giudizio si svolgano senza la presenza del pubblico e adotta ogni disposizione opportuna in tal senso.

 

 

6.2.

Nel testo del comma 2 dell’art. 6 sostituire le parole "di cui all’articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione comunica tempestivamente all’Alto Commissariato o alla Organizzazione dallo stesso indicata l’inizio del pre-esame." con le seguenti parole:

, nonchè l’avvocato di fiducia eventualmente nominato dallo straniero. Il delegato della Commissione comunica tempestivamente e preventivamente al difensore, all’Alto Commissariato o alla Organizzazione dallo stesso indicata l’inizio del pre-esame Il pre-esame si svolge in luogo non aperto al pubblico e avviene secondo i principi del contraddittorio e mediante domande che possono essere poste da ciascuno degli intervenuti. Il richiedente asilo ha diritto di esprimersi nella sua lingua o in una lingua a lui nota, con l’assistenza, ove necessario, di un interprete o di una persona imparziale e neutrale che sia conoscenza della lingua usata dal richiedente. Subito dopo la conclusione del colloquio svolto durante il pre-esame il richiedente asilo riceve copia del verbale dello stesso, vistate dall’autorità di fronte alla quale si è svolto il pre-esame.

 

6.3.

Nel comma 3 dell’articolo 6 dopo le parole "richiedente asilo" aggiungere le seguenti parole

che non sia titolare di una carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità

 

6.4. lett. c)

Nella lettera c) del comma 4 dell’articolo 6 dopo le parole "grave delitto di diritto comune commesso all’estero" aggiungere le seguenti parole:

prima di giungere nel territorio della Repubblica italiana, per il quale le competenti autorità italiane abbiano già adottato, prima della presentazione della domanda di asilo, il provvedimento di concessione dell’estradizione o la sentenza di riconoscimento della sentenza penale straniera,

 

 

6.4. lett. d)

Nella lettera d) del comma 4 dell’articolo 4 sostituire le parole "cui l’Italia aderisce"

con le seguenti parole:

in vigore per l’Italia

 

 

 

6.5.

Al comma 5 dell’articolo 6 sopprimere le parole "anche non vincolanti"

 

 

6.5 b), c), d).

Al comma 5 dell’articolo 6 sostituire il testo delle lettere b) e c) con il seguente:

b) sussistono elementi concreti ed attuali, in base ai quali si può ritenere che lo straniero dopo l`ingresso nel territorio italiano e comunque prima dello svolgimento del pre-esame abbia distrutto, alterato o occultato il passaporto o altro tipo di documento di viaggio o di identificazione con i quali abbia fatto ingresso nel territorio italiano ovvero nella domanda di asilo abbia fornito generalità che si rivelino successivamente false o comunque si rifiuti di fornire alle autorità italiane le proprie generalità; in ogni caso non è considerata manifestamente infondata la domanda per il solo fatto che sia stata presentata da persona che, al fine di riuscire ad allontanarsi dal territorio del Paese di provenienza e a raggiungere il territorio di altri Paesi per ottenere protezione o asilo, abbia usato documenti di viaggio falsi o contraffatti;

c) gli elementi o i motivi posti a fondamento della domanda risultano provati soltanto mediante elementi di prova manifestamente falsi o contraffatti ovvero si riferiscono a circostanze prodotte fraudolentemente prima o dopo l’espatrio dal Paese di origine o di stabile residenza al solo fine di fornire elementi di prova a sostegno della domanda di asilo;

d) la domanda è presentata, senza giustificato motivo, dopo che allo straniero è stato comunicato un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato; in ogni caso è nullo il provvedimento amministrativo di espulsione per ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato adottato dal Prefetto nei confronti di persona che al fine di presentare la domanda di asilo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, si trovi nei locali in cui ha sede la Questura, qualora il decreto sia comunicato alla persona il giorno stesso in cui ha fatto ingresso nei locali della Questura al fine di presentare la propria domanda di asilo.

 

 

6.6.

Alla fine del comma 6 dell’articolo 6 aggiungere le seguenti parole:

, e nel caso in cui nel Paese di origine o di provenienza del richiedente siano in corso situazioni di guerra o di guerra civile o di aggressione esterna o di occupazione o di dominio straniero o di violenza generalizzata o di gravi, persistenti e generalizzati turbamenti dell`ordine pubblico.

 

6.7bis

Dopo il secondo periodo del comma 7 bis dell’articolo 6 aggiungere il seguente periodo:

Il consenso deve essere dato per iscritto in calce ad un atto nel quale, in lingua comprensibile allo straniero, si illustrano le conseguenze del consenso stesso e in particolare la rinuncia alla prosecuzione della domanda di asilo e l’obbligo di allontanamento immediato dal territorio italiano.

 

 

6.7bis.

Alla fine del comma 7bis dell’articolo 6 aggiungere il seguente periodo:

Non si fa luogo ai provvedimenti di trattenimento, di respingimento e di espulsione se il richiedente asilo abbia i requisiti per il soggiorno regolare in Italia ad altro titolo ovvero appartenga ad un unico nucleo familiare che abbia presentato contemporaneamente domanda di asilo ai sensi dell’articolo 4, comma 8, nel quale è ritenuta non manifestamente infondata e ammissibile la domanda di asilo presentata da almeno uno dei membri del nucleo familiare; in tale ultimo caso è rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo anche ai familiari la cui domanda sia stata ritenuta inammissibile o manifestamente infondata.

 

 

6-7bis

Nel comma 7-bis dell’articolo 6 sostituire le parole " In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all’espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell’interessato" con le seguenti parole:

In caso di convalida del provvedimento il giudice stesso, su richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza, dispone contestualmente il provvedimento di espulsione o il respingimento dello straniero se non ha i requisiti previsti dalle norme vigenti per soggiornare regolarmente nel territorio italiano ad altro titolo, e la conseguente prosecuzione del trattenimento dello straniero stesso

 

 

6.11

Il secondo periodo del comma 11 dell’articolo 6 è sostituito con il seguente periodo:

Ove vi siano posti disponibili fin dall’inizio del trattenimento il richiedente asilo e i suoi familiari devono essere comunque avviati a centri di permanenza temporanea ed assistenza, da istituirsi con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e per la solidarietà sociale, destinati ad ospitare esclusivamente richiedenti asilo, anche durante lo svolgimento del ricorso avverso l’esito negativo del pre-esame; il regolamento di attuazione prevede le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo e dei centri di permanenza temporanea e assistenza destinati ad ospitare esclusivamente richiedenti asilo, nonchè le modalità di trasferimento dei richiedenti asilo dalle predette sezioni speciali ai centri di permanenza temporanea e assistenza destinati ad ospitare esclusivamente richiedenti asilo.

 

 

6.13

Alla fine dell’articolo 6 aggiungere il seguente nuovo comma:

13. In ogni caso il pre-esame della domanda di asilo deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di asilo. Qualora entro tale termine non sia stata comunicata al richiedente asilo alcuna decisione circa il pre-esame, e salvi i casi in cui egli si sia arbitrariamente allontanato dal centro di permanenza o dal territorio comunale, il pre-esame si intende concluso con esito positivo e al richiedente asilo è consentito l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano fino alla decisione della Commissione centrale sulla domanda di asilo; in tali casi il Questore d’ufficio provvede al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo e trasmette alla Commissione centrale la domanda di asilo e copia di tutti gli atti e degli accertamenti compiuti dai funzionari preposti allo svolgimento del pre-esame.

 

 

6.14

Alla fine dell’articolo 6 dopo il comma aggiuntivo 13 aggiungere il seguente ulteriore nuovo comma:

14. Nelle situazioni in cui, a causa del verificarsi all`estero di una delle circostanze che in base all’articolo 2 della presente legge consentono il riconoscimento dell`asilo in Italia ovvero di altri gravi circostanze di carattere eccezionale che espongono le persone ivi residenti a gravi pericoli per l`incolumità personale, sia imminente o sia in corso l`ingresso, anche illegale, nel territorio dello Stato di stranieri costretti ad abbandonare il Paese di origine o di residenza, in un numero tale che, per concentrazione nel tempo o nello spazio, comporti gravi pericoli per il mantenimento dell`ordine pubblico o della sicurezza nazionale ovvero comporti comunque esigenze alle quali, per intensità o per estensione, i pubblici poteri possono provvedere soltanto avvalendosi di mezzi e poteri straordinari ed eccezionali, il consiglio di presidenza della Commissione centrale, d’ufficio ovvero su richiesta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri o del delegato in Italia dell’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, può adottare un provvedimento generale, che è immediatamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale si dispone la determinazione di gruppo del diritto d’asilo ovvero un provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio, da conferire agli stranieri che appartengano ad un determinato gruppo o che siano fuggiti da un determinato territorio in un determinato periodo o che comunque siano giunti nel territorio italiano in un determinato periodo, indicando particolari criteri e modalità e disponendo altresì che, salvo i casi in cui il delegato al pre-esame ritenga necessario l’esame diretto della domanda di asilo da parte della Commissione a causa dei dubbi sull’effettiva provenienza dello straniero o dell’apolide o sulla data del suo ingresso nel territorio italiano, la decisione di riconoscimento del diritto d’asilo o di impossibilità temporanea al rimpatrio sia direttamente comunicata da parte dei delegati al pre-esame al termine dello stesso. Il presente comma non si applica nei confronti degli stranieri per i quali siano stati adottati provvedimenti di protezione temporanea ai sensi dell’articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

7.1. b)

Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 dopo la parola "rese" aggiungere le seguenti parole:

durante il pre-esame e

 

 

7.1. d)

Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 dopo la parola "presentata" aggiungere (inserire) le seguenti parole:

dal richiedente asilo o dal suo difensore o dall’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati o

 

 

7.2.

Alla fine del comma 2 dell’articolo 7 aggiungere le seguenti parole:

La data per l’audizione è comunicata almeno dieci giorni prima dalla competente sezione della Commissione per iscritto al richiedente asilo, nonchè all’eventuale persona che lo assiste da questi indicato, al delegato dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La comunicazione della Commissione dell’audizione costituisce titolo di viaggio gratuito per il richiedente asilo dal luogo della sua dimora al luogo di svolgimento dell’audizione e viceversa.

 

 

7.5.

Alla fine del comma 5 dell’articolo 7 sono aggiunte le seguenti parole:

L’inteprete deve essere scelto tra persone qualificate, ha l’obbligo di svolgere una traduzione fedele e di mantenere riservato il nome del richiedente asilo e il contenuto dei fatti svoltisi durante la audizione o dei quali sia comunque venuto a conoscenza durante l’esame della domanda di asilo. Nei casi in cui per gli eventi vissuti o per l’origine culturale, ne faccia richiesta prima dell’inizio dell’audizione la donna richiedente asilo o la persona che l’assiste, l’interprete deve essere di sesso femminile.

 

 

7.8.

Al comma 8 dell’articolo 7 sostituire le parole "due membri della competente sezione" con le seguenti:

tre membri della competente sezione, tra i quali deve essere comunque presente l’esperto in materia di diritti civili e umani.

 

 

7.11

Alla fine dell’articolo 7 aggiungere il seguente nuovo comma:

11. Al fine di esaminare con tempestività e completezza ogni domanda di asilo la Commissione acquisisce costantemente informazioni sull’effettivo rispetto dei diritti umani e sull’effettiva situazione socio-politica nei diversi Paesi e mantiene collegamenti tempestivi con gli organismi nazionali ed internazionali, anche non governativi, competenti in materia.

 

 

8.5.

Nel comma 5 dell’articolo 8 dopo le parole "la decisione di cui al comma 1, lettera b)" aggiungere le seguenti parole:

può essere adottata soltanto col voto favorevole della maggioranza dei componenti della sezione della Commissione e

 

 

 

 

 

8.6

nel comma 6 dell’articolo 8 dopo le parole "programma di rientro" aggiungere la seguente parola:

volontario

 

 

8.7.

Alla fine dell’articolo 8 aggiungere il seguente nuovo comma:

7. In ogni caso ogni sezione della Commissione centrale ha comunque la facoltà di revocare la propria decisione di rigetto della domanda di asilo sulla base di fatti nuovi o di nuovi elementi probanti acquisiti d’ufficio ovvero formalmente prodotti o indicati per iscritto alla Commissione dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dallo straniero o dalla persona che l’assiste. La competente sezione della Commissione si pronuncia con atto scritto e motivato sulle richieste pervenute entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

 

 

9.2.

Nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 9 sostituire le parole "trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma" con le seguenti parole:

Dopo cinque anni dal primo rilascio del permesso di soggiorno

 

 

9.4

Alla fine dell’articolo 9 aggiungere il seguente nuovo comma:

4. Il titolare del permesso di soggiorno per impossibilità temporanea al rimpatrio ha diritto di attuare il diritto all’unità familiare alle medesime condizioni previste dalle norme vigenti per i cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione europea.

 

10.1

Nel comma 1 dell’articolo 10 sopprimere le parole "salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali".

 

 

10.4.

Nel comma 4 dell’articolo 10 sostituire le parole "intima allo stesso" con le seguenti parole

allo straniero che non abbia i requisiti per ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno

 

 

10.7

Alla fine dell’ultimo comma dell’articolo 10 aggiungere le seguenti parole:

Per i procedimenti previsti dal presente articolo lo straniero è comunque ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

 

 

11.2

Alla fine del comma 2 dell’articolo 11 aggiungere il seguente periodo:

Qualora lo straniero sia già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo il questore provvede a convertire il permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per asilo o a far iscrivere sulla carta di soggiorno la menzione dell’avvenuto riconoscimento del diritto d’asilo.

 

 

11.3.

Alla fine del comma 3 dell’articolo 11 è aggiunto il seguente periodo:

Qualora il certificato della Commissione centrale o la sentenza del tribunale adottata ai sensi dell’articolo 10 attesti che il diritto d’asilo è riconosciuto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) allo straniero è rilasciato un titolo di viaggio per stranieri avente la medesima durata del permesso di soggiorno per asilo e avente le caratteristiche previste nel medesimo regolamento di attuazione.

 

 

11.4.

Nel comma 4 dell’articolo 11 sostituire le parole "e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori" con le seguenti parole:

e di un documento di viaggio o di un titolo di viaggio per stranieri a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori di età inferiore a 14 anni, che devono essere iscritti sul permesso di soggiorno e sul documento di viaggio o titolo di viaggio dei genitori o della persona che ne abbia legalmente la tutela o l’affidamento.

 

 

12

Nel comma 1 dell’articolo 12 sostituire le parole "la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione" con le seguenti parole:

la carta di soggiorno prevista dalle norme vigenti in materia di disciplina dell’immigrazione e di condizione dello straniero, nella quale deve essere apposta l’espressa menzione dell’avvenuto riconoscimento del diritto d’asilo.

 

 

 

13

Nella rubrica e in tutto il testo dell’articolo 13 e in ogni altra parte del testo della legge sostituire la parola "estinzione" con la parola

cessazione

 

 

 

 

 

 

13. 2

Sostituire il testo del comma 2 dell’articolo 13 con le seguenti parole:

2. La competente sezione della Commissione centrale qualora ritenga non sussista più alcun tipo di condizione di quelle previste dall’articolo 2, anche per motivi diversi da quelli che avevano originariamente determinato il riconoscimento del diritto d’asilo, avvia un apposito procedimento iniziato d’ufficio ovvero su richiesta scritta e motivata presentata dal Questore o dal Ministro dell`Interno. Gli elementi che sono a fondamento dell’avvio del procedimento per la dichiarazione dell’avvenuta cessazione del diritto d’asilo sono notificati dalla Commissione al delegato dell’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, nonchè allo straniero interessato con traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo. In tali casi lo straniero o la persona che l’assiste, entro trenta giorni dalla notificazione dell’avvio del procedimento, ha diritto di inviare alla Commissione per il tramite della Questura del luogo in cui dimora le proprie controdeduzioni scritte allegandovi ogni documentazione utile, nonchè la richiesta di essere ascoltato dalla Commissione in apposita audizione. La Questura rilascia allo straniero copia vistata delle controdeduzioni e della documentazione prodotta. La sezione della Commissione adotta la decisione soltanto dopo che siano trascorsi almeno quaranta giorni dalla data di notificazione allo straniero dell’avvio del procedimento e comunque dopo aver esaminato le controdeduzioni e la documentazione eventualmente inviate e prodotte dell’interessato, nonchè, ove sia stata richiesta, dopo aver effettuato l’audizione dello straniero. La commissione si esprime in senso favorevole alla permanenza del diritto d’asilo, anche per motivi differenti rispetto a quelli sussistenti al momento della presentazione della domanda di asilo, ovvero dichiara la estinzione del diritto d’asilo ovvero adotta la decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio di cui all’articolo 9, qualora ritenga che sussistono fondati motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni che impediscono comunque allo straniero o all’apolide di ritornare nel Paese di origine o di residenza.

 

 

 

13.3.

Alla fine del comma 3 dell’articolo 13 aggiungere il seguente periodo:

In conformità degli articoli 32 e 33 della Convenzione di Ginevra il provvedimento di espulsione per gravi motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, da adottarsi con decreto scritto e motivato del Ministro dell’Interno, comporta l’obbligo di lasciare il territorio italiano entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto; qualora entro tale data sia presentato e notificato il ricorso al tribunale ordinario il provvedimento non è eseguibile fino alla decisione del tribunale che deve essere depositata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del ricorso; durante tali periodi il Questore ha facoltà di adottare la misura del trattenimento ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286 anche disponendo l’applicazione della misura presso l’alloggio di cui legalmente dispone il rifugiato in Italia; tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente comma sono esenti da ogni tributo.

 

 

 

 

 

 

13.4.

Alla fine del comma 4 dell’articolo 14 aggiungere le seguenti parole:

In caso di cessazione del diritto d’asilo lo straniero resta titolare della carta di soggiorno che gli sia stata in precedenza rilasciata ai sensi dell’articolo 12, salvo l’obbligo per il Questore di provvedere alla cancellazone della menzione del riconoscimento del diritto d’asilo. Negli altri casi allo straniero o apolide che sia regolarmente iscritto ad un corso di studi o che abbia in corso un regolare rapporto di lavoro o una regolare attività di lavoro autonomo o che abbia titolo per attuare o mantenere il diritto all’unità familiare con altro familiare italano o straniero regolarmente soggiornante in Italia o dimostri di percepire in Italia una pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità, reversibilità ovvero altri redditi non occasionali derivanti da fonte lecita di importo annuo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale è rilasciato un permesso di soggiorno rispettivamente per studio, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per motivi familiari o per residenza elettiva.

 

 

 

13. 7

Nel comma 7 dell’articolo 13 sostituire le parole "Qualora lo straniero presenti alla Questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto d’asilo" con le seguenti parole:

Qualora lo straniero presenti personalmente alla Questura una dichiarazione scritta e motivata con cui, consapevole che in tal caso il permesso di soggiorno per asilo gli sarà revocato, liberamente e spontaneamente rinuncia espressamente a godere in Italia del diritto d’asilo.

 

 

 

13.8

Nel comma 8 dell’articolo 13 dopo le parole "programmi di rientro" aggiungere la parola seguente:

volontario

 

 

14.1

Alla fine del comma 1 dell’articolo 14 è aggiunto il seguente periodo:

In ogni caso i posti di frontiera e le questure sono individuati tenendo conto dell’effettiva possibilità che, sulla base delle distanze da percorrere e dei mezzi di trasporto e di comunicazione disponibili, i delegati dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, delle organizzazioni non governative indicate nel comma 2 dell’articolo 4 e il difensore del richiedente asilo possano essere effettivamente presenti nei locali in cui il richiedente asilo si trova in tempo utile per prestare la loro opera in occasione della formale presentazione della domanda di asilo e dello svolgimento del pre-esame della stessa.

 

14.2

Nel comma 2 dell’articolo 14 sostituire le parole "per malattia od infortunio" con le seguenti parole:

per malattia, infortunio o maternità, gli interventi di profilassi internazionale,

 

 

 

14.7

All’inizio del comma 7 dell’articolo 14 aggiungere le seguenti parole:

Fermo restando l’obbligo per il richiedente asilo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 32 della legge 6 marzo 1998, n. 40,

 

 

 

15.1

Alla fine del comma 1 dell’articolo 15 aggiungere il seguente periodo:

Al fine di consentire l’effettiva attuazione del ricongiungimento familiare ogni Rappresentanza italiana all’estero, anche quelle aventi sede in un Paese diverso da quello di origine o di residenza del familiare, è competente a rilasciare il relativo visto di ingresso e, in mancanza di altra documentazione prodotta dal familiare, provvede d’ufficio, anche tramite gli uffici dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, agli accertamenti relativi all’identità, alla nazionalità e allo status del rifugiato soggiornante in Italia e ai legami di parentela con le persone che richiedono il visto di ingresso; nei casi in cui il familiare sia sprovvisto di un documento di viaggio in corso di validità la Rappresentanza italiana provvede d’ufficio a rilasciargli un documento di viaggio idoneo a consentirgli il transito verso l’Italia e l’ingresso nel territorio italiano.

 

 

 

16.1

Al comma 1 dell’articolo 16 sostituire le parole "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 un regolamento inteso a definire" con le seguenti parole:

Il regolamento di attuazione definisce

 

 

 

16-bis

Dopo l’articolo 16 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 16 - bis

(Misure di protezione della vita e dell’incolumità personale dell’asilante)

1. Il Questore adotta, con il concorso di tutte le forze di polizia, efficaci misure di prevenzione, sorveglianza e protezione di un richiedente asilo o di un rifugiato e dei loro familiari presenti in Italia qualora, anche per effetto della domanda di asilo presentata o dell’avvenuto riconoscimento del diritto di asilo, la vita od incolumità personale di costoro sia effettivamente in pericolo in Italia sulla base di minacce concrete ed attuali provenienti da qualunque parte.

2. Il Questore adotta tempestivamente le misure di cui al comma 1 informandone il Dipartimento della Pubblica sicurezza, la Commissione centrale e il Prefetto competente, nonchè, ove possibile, lo straniero o l’apolide interessato alla protezione e il delegato in Italia dell’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.

3. Le misure di protezione sono adottate, anche sulla base di segnalazioni dell’autorità giudiziaria o delle forze di polizia o dei servizi di informazione e sicurezza, nonchè su documentata richiesta presentata alle autorità locali di pubblica sicurezza dal richiedente asilo o dal rifugiato o dalla persona o ente che l’assiste o dalla delegazione in Italia dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ove necessario e salvo che ricorrano motivi di somma urgenza il Questore può richiedere la convocazione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

4. In ogni caso le misure adottate ai sensi del presente articolo devono mirare alla protezione della vita e dell’incolumità delle persone ed alla tempestiva individuazione e cattura degli autori delle minacce.

5. Qualora ciò sia indispensabile per assicurare durevole ed effettiva protezione al rifugiato e alla sua famiglia il Ministero dell’Interno, su richiesta del Questore, dispone l’applicazione anche a costoro delle disposizioni vigenti in materia di cambio di identità e di protezione dei collaboratori di giustizia.

 

 

 

17.2.

Alla fine del comma 2 dell’articolo 17 aggiungere le seguenti parole:

Tuttavia anche in tali procedimenti si osservano le disposizioni più favorevoli allo straniero o all’apolide previste dalla presente legge, in quanto direttamente applicabili. Fino all’entrata in funzione della Commissione centrale per il riconoscimento del diritto d’asilo, le procedure per essa previste dalla presente legge sono osservate dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

 

 

 

 

 

 

 

17.3.

Alla fine dell’articolo 17 aggiungere i seguenti nuovi commi:

3. Entro il termine perentorio di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge gli stranieri comunque presenti nel territorio nazionale la cui domanda di riconoscimento dello status di rifugiato sia stata respinta dalla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato possono presentare al tribunale ordinario un ricorso ai sensi dell’articolo 10 della presente legge allegando gli elementi concreti e attuali che dimostrino la sussistenza di uno dei requisiti previsti dall’art. 2 della presente legge per ottenere il diritto d’asilo. Al ricorso deve essere allegata copia della decisione della Commissione centrale. Il ricorso deve essere altresì notificato, a pena di nullità, all’Avvocatura dello Stato. Agli stranieri sprovvisti di altro titolo di soggiorno e ai loro familiari è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di giustizia previsto dall’articolo 10.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri emana i decreti di nomina dei componenti della Commissione centrale prevista dall’articolo 3 entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge. I componenti della Commissione entrano in funzione non oltre quindici giorni dalla data di registrazione del decreto di nomina.

5. Il decreto del Ministro dell’Interno emanato ai sensi dell’articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l’effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati istituiti destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle compententi Questure secondo la medesima procedura prevista prima dell’entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.