SENATO DELLA REPUBBLICA

———–    XIII LEGISLATURA    ———–

N. 4904
 


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell’interno

(JERVOLINO RUSSO)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(DINI)

col Ministro di grazia e giustizia

(DILIBERTO)

e col Ministro per la solidarietà sociale

(TURCO)

(V. Stampato Camera n. 5506)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2000

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1º dicembre 2000

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Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, concernenti disposizioni sanzionatorie contro le immigrazioni clandestine in transito

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. All’articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «ovvero l’ingresso di uno straniero, presente illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato,».

    2. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguardano l’ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui i fatti sono commessi mediante l’utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione del presente testo unico. Se i fatti sono commessi a fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione del presente testo unico».

Art. 2.

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.