1. Dopo larticolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio dellattuazione). 1. È istituito un Comitato per il coordinamento e il monitoraggio dellattuazione del presente testo unico.
2. Il Comitato è presieduto
dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro
dellinterno, ed è composto dai Ministri degli affari esteri,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità, dellindustria, del
commercio e dellartigianato, della giustizia, della pubblica istruzione,
delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica,
per gli affari regionali e per la solidarietà sociale.
3. Per listruttoria delle
questioni di competenza del Comitato è istituito un gruppo tecnico
coordinato da un esperto designato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e composto da rappresentanti delle amministrazioni di cui al comma 2; alle
riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati
anche rappresentanti delle altre amministrazioni interessate allattuazione
del presente testo unico. Lesperto coordinatore è nominato
ai sensi dellarticolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nellambito della dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata
alla medesima legge; i componenti del gruppo tecnico e i rappresentanti
delle amministrazioni sono scelti tra funzionari pubblici, eventualmente
collocati in posizione di comando o di distacco. Agli oneri derivanti dallistituzione
e dal funzionamento del gruppo tecnico si provvede nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio a disposizione della Presidenza del Consiglio.
Le funzioni di segreteria e supporto amministrative sono svolte dal Dipartimento
per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei
ministri».
1. Al comma 1 dellarticolo 3 del testo unico, le parole: «predispone ogni tre anni il documento programmatico» sono sostituite dalle seguenti: «predispone ogni due anni il documento programmatico».
2. Al comma 4 dellarticolo 3 del testo unico, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» sono inserite le seguenti: «, nonchè la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e gli altri soggetti indicati al comma 1».
1. Al comma 3 dellarticolo 4 del testo unico, dopo le parole: «per la durata del soggiorno» sono inserite le seguenti: «in misura proporzionalmente non inferiore allimporto dellassegno sociale»; e le parole da: «I mezzi di sussistenza» fino a: «di cui allarticolo 3, comma 1» sono soppresse.
1. Dopo il comma 8 dellarticolo 5 del testo unico è inserito il seguente:
«8-bis. Chiunque redige un permesso
di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri ovvero
redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio
di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno è punito
con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire venti milioni
a lire cinquanta milioni. La pena è aumentata fino alla metà
se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nellesercizio
delle sue funzioni».
2. Al comma 9 dellarticolo 5 del testo unico,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lesistenza
di una richiesta di autorizzazione al lavoro o della prestazione di garanzia
di cui allarticolo 23 per il lavoratore straniero che rientri nellambito
delle quote fissate dai decreti di cui al comma 4 dellarticolo 3,
è considerata condizione sufficiente per la conversione di un permesso
di soggiorno rilasciato ad altro titolo, rispettivamente, in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, o per inserimento
nel mercato del lavoro».
1. Al comma 4 dellarticolo 6 del testo unico, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è».
1. Dopo il comma 1 dellarticolo 11 del testo unico è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro della difesa, sentiti il Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza e i comandanti generali dellArma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia costiera, promuove le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima italiana. Il Ministro dellinterno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sullimmigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sullimmigrazione ai sensi dellAccordo di Schengen. Allattuazione del presente comma si provvede nellambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione delle amministrazioni competenti».
1. Al comma 5 dellarticolo 12 del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto riguarda persone destinate alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stata favorita la permanenza in violazione del presente testo unico. In questo caso è sempre consentito larresto in flagranza».
1. Dopo larticolo 12 del testo unico sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis. - (Accertamento dellidentità personale o della nazionalità). 1. Se vi è ragionevole dubbio sulla identità personale o sulla nazionalità dellimputato, anche ai fini degli articoli 133 e 164 del codice penale, il giudice dispone gli accertamenti anche a mezzo della polizia giudiziaria. Lesito degli stessi, se difforme dalla documentazione esistente, è comunicato dalla stessa polizia giudiziaria al casellario giudiziale e allautorità competente per il rilascio dei documenti di identità. La sentenza che accerta lidentità della persona condannata è comunicata allufficio dello stato civile per le conseguenti rettifiche.
Art. 12-ter. - (Operazioni simulate).
1. Fermo quanto disposto dallarticolo 51 del codice penale,
non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture
specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo
unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità
organizzata che, nellambito delle operazioni specificamente disposte
e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dallarticolo
12, comma 3, al solo fine di evitare che lattività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di prova in
ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attività criminose
dirette a favorire limmigrazione clandestina.
2. Le operazioni di cui al
comma 1 sono disposte, anche ai fini del coordinamento, dintesa con
il competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo
lappartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili
dei servizi centrali di cui allarticolo 12 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, e, per il personale dipendente, con riferimento agli
specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa
antimafia.
3. Delle operazioni previste
dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.
Art. 12-quater. - (Ritardo od omissione
degli atti di cattura, di arresto o di sequestro). 1. Gli ufficiali
di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei
delitti indicati nellarticolo 12-ter, possono omettere o ritardare
gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente,
al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto
ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o lomissione
può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero
dispone diversamente.
2. Per gli stessi motivi indicati
nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare
lemissione o disporre che sia ritardata lesecuzione dei provvedimenti
che applicano una misura cautelare, dellarresto, del fermo di indiziato
di delitto o del sequestro. Nei casi durgenza, il ritardo dellesecuzione
dei citati provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma
il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto
ore».
1. Al comma 9 dellarticolo 13 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Salvo che nel caso di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, di cui al comma 4, in tutti i casi in cui sia stato presentato ricorso avverso il provvedimento di espulsione, lallontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non può avere luogo prima che il giudice abbia adottato la decisione sul ricorso. In tutti i casi in cui sia adottata, a carico dello straniero espulso, la misura di cui al comma 1 dellarticolo 14, lallontanamento dello straniero dal territorio dello Stato non può avere luogo prima che il giudice abbia convalidato detta misura. Dallapplicazione delle disposizioni di cui ai due precedenti periodi non deve conseguire laumento dei periodi di trattenimento presso i centri di permanenza temporanea previsti dalle disposizioni vigenti».
2. Dopo il comma 13 dellarticolo 13 del testo unico è inserito il seguente:
«13-bis. Con esclusione dellipotesi prevista dal comma 13, nel caso in cui lespulsione sia stata disposta dal giudice penale, ovvero ai sensi dellarticolo 15, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni».
1. Dopo il comma 6 dellarticolo 21 del testo unico sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro dellinterno e con il Ministro dellambiente, promuove la predisposizione di progetti integrati per linserimento dei lavoratori extracomunitari in Italia, quali, in particolare, progetti che prevedano lutilizzo dei lavoratori extracomunitari per finalità di tutela ecologica del territorio italiano.
6-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le regioni e gli enti locali interessati, può altresì approvare domande di enti pubblici o privati, anche consorziati tra loro, che richiedano di predisporre progetti analoghi a quelli indicati dal comma 6-bis».
1. Al comma 10 dellarticolo 22 del testo unico, le parole: «con larresto da tre mesi a un anno o con lammenda da lire due milioni a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 50 milioni. È altresì disposto il sequestro temporaneo per quindici giorni dellesercizio di impresa».
1. Al comma 5 dellarticolo 30 del testo unico, le parole: «può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «può essere convertito, entro la scadenza, in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro, anche in mancanza degli altri requisiti previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione».