Progetti di legge n. 5381-3439-5463-5460-6018.

 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

 

S. 203-554-2425 — D’iniziativa dei senatori SALVATO ed altri, Biscardi ed altri e d’iniziativa del Governo: Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (Approvato in un testo unificato dal Senato)

 

N. 4<

EMENDAMENTI<

 

 

Seduta del 16 gennaio 2001<

 

Capo I

PRINCIPI GENERALI

 

 

ART. 1<

(Protezione della persona)

 

#Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

1. 1. Lembo.

 

 

(Votazione dell’articolo 1)

 

Capo II<

ASILO<

 

 

ART. 2.<

(Titolari del diritto di asilo)<

 

#Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di sesso aggiungere le seguenti: di orientamento sessuale, legati alla sessualità.

2. 6. Nardini, Bartolich.

 

#Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

#a-bis) alle donne straniere o apolidi che sono state vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale per la loro appartenenza al genere femminile, o per le quali sussiste il pericolo di subire tali violenze;

#a-ter) agli stranieri o apolidi che sono stati vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale a motivo del loro orientamento sessuale o per i quali sussiste il pericolo di subire tali violenze.

2. 10. Moroni.

 

#Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

# b) allo straniero o all’apolide che, anche a causa di grave e non transitoria crisi dell’ordine pubblico, non possa avvalersi della protezione del paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale e si trovi nella necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo di subire nel territorio di tale paese danni ingiusti alla propria vita o sicurezza o libertà personale o ad altre libertà democraticamente garantite dalla Costituzione italiana.

2. 2. Saraceni.

 

#Al comma 1, lettera b), dopo la parola: danni aggiungere la seguente: illegittimi.

2. 11. Saraceni.

 

#Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: o ad altre libertà fino alla fine della lettera con le seguenti: o gli sia impedito o negato:

#1) l’effettivo esercizio del diritto alla libertà di pensiero e di parola in modo discriminante rispetto ai suoi concittadini o rispetto ai diritti goduti dai cittadini del Paese di residenza abituale;

#2) l’effettivo esercizio del diritto alla libertà di pensiero e di parola per motivi politici.

2. 9. Fontanini.

 

#Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: o ad altre libertà fino alla fine della lettera con le seguenti: in conseguenza di gravi limitazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana.

2. 1. Moroni.

 

#Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ad altre libertà con le seguenti: gli sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà.

* 2. 3. Garra.

#Al comma 1, lettera b), sostituire le parole ad altre libertà con le seguenti: gli sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà.

* 2. 8. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

#Sopprimere il comma 2.

2. 4. Garra.

 

#Al comma 2, sostituire le parole da: non legalmente separato fino alla fine del comma con le seguenti: o alla persona stabilmente convivente con il rifugiato, nonché ai figli minori.

2. 7. Bartolich, Moroni.

 

#Al comma 2, sostituire le parole da: e al figlio minore fino alla fine del comma con le seguenti: , ai figli minori e alla persona stabilmente convivente con il rifugiato, anche se con lui non coniugato.

2. 12. Saraceni.

 

#Al comma 2, sopprimere le parole da: , nonché alla persona fino alla fine del comma.

2. 5. Garra.

 

#Sopprimere il comma 3.

2. 13. Lembo, Landi.

 

(Votazione dell’articolo 2)

 

 

#Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

#Art. 2-bis. (Cause ostative al riconoscimento del diritto di asilo) — 1. Non è consentito l’ingresso nel territorio dello Stato allo straniero che intende chiedere il riconoscimento dell’asilo politico quando, da riscontri obiettivi o comunque acquisiti dalla polizia di frontiera, risulta che il richiedente:

##a) è già riconosciuto rifugiato in altro Stato nel quale ha acquisito il diritto di asilo. In ogni caso non è consentito il respingimento verso lo Stato nel quale si ritiene possa essere esposto ai pregiudizi di cui all’articolo 2, comma 1;

##b) proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che ha aderito alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, nel quale ha trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito dal relativo territorio sino alla frontiera. In ogni caso non è consentito il respingimento verso lo Stato nel quale si ritiene possa essere esposto ai pregiudizi di cui all’articolo 2, comma 1;

##c) si trova nelle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo F), della citata Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;

##d) è stato in precedenza condannato in Italia per uno dei delitti previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 381, comma 2, del codice di procedura penale o è stato destinatario di misure di prevenzione o risulta appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti ovvero ad organizzazioni terroristiche;

##e) è stato destinatario di mandato di cattura internazionale da parte di un paese membro dell’Unione europea.

2. 01. Garra.

 

 

ART. 3.<

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo)

 

#Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla quale è affidato fino alla fine del comma con le seguenti: che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e secondo il principio di legalità. Alla Commissione stessa è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate, ai sensi della presente legge, sull’esistenza dei requisiti per godere del diritto di asilo come sulla permanenza o sulla cessazione del diritto medesimo o su ogni altra funzione, anche consultiva, conferita dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

3. 2. Garra

 

#Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: In ogni caso la Commissione centrale con le seguenti: La Commissione ha sede presso il Ministero dell’interno e, in ogni caso,

* 3. 8. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

#Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: In ogni caso la Commissione centrale con le seguenti: La Commissione ha sede presso il Ministero dell’interno e, in ogni caso,

* 3. 19. Lembo, Anedda.

 

#Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

#1-bis. In casi di evidente rilevanza politica ai fini della sicurezza nazionale e della salvaguardia dei rapporti internazionali, la decisione sulla domanda di asilo è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro degli affari esteri.

3. 3. Armaroli, Anedda, Lembo.

 

#Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: presiedute rispettivamente fino alla fine del comma con il seguente periodo: Il Presidente della Commissione presiede di diritto la prima sezione e le altre due sono presiedute da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d’ambasciata.

3. 15. Fontanini.

 

#Al comma 4, primo periodo, premettere le parole: Oltre al Presidente,

3. 16. Fontanini.

 

#Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: sezione aggiungere le seguenti: ,oltre al Presidente,

#Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: esperto aggiungere le seguenti: dipendente pubblico.

3. 9. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

#Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole di vicequestore con le seguenti: di primo dirigente.

* 3. 1. Moroni.

#Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole di vicequestore con le seguenti: di primo dirigente.

* 3. 4. Manzione, Scoca.

 

#Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

*3. 10. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

#Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

*3. 20. Lembo, Anedda.

 

#Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ovvero dei singoli ministeri.

3. 17. Fontanini.

 


#Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: indennità di presenza con le seguenti: indennità di funzione, spettanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti,

3. 11. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

#Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

*3. 12. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

#Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

*3. 21. Lembo, Anedda.

 

#Al comma 9, sostituire le parole: fuori ruolo nelle con le seguenti: comando o distacco dalle.

#Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: nella carica con le seguenti: nell’incarico.

3. 13. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

#Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

3. 5. Nardini.

 

#Al comma 10, terzo periodo sostituire le parole: nella valutazione con le seguenti: nell’esame.

3. 18. Saraceni.

 

#Al comma 10, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell’interno.

*3. 14. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

#Al comma 10, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell’interno.

*3. 22. Lembo, Anedda.

 

#Sopprimere il comma 11.

3. 6. Nardini.

 

#Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Analoga copia viene trasmessa alla Presidenza delle giunte regionali.

3. 23. Zacchera, Lembo

 

(Votazione dell’articolo 3)

 

 

ART. 4.<

(Presentazione della domanda di asilo)

 

#Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: semprechè si tratti di soggetto che non sia entrato o permanga nel territorio italiano illegalmente o clandestinamente.

4. 10. Garra.

 

#Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

##1-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 10 e al comma 6 dell’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso in cui lo straniero presenti, all’arrivo in Italia, domanda di asilo, e il comandante del vettore abbia dato, ove ed appena possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.

4. 2. Moroni.

 

#Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: deve con la seguente: può.

4. 11. Nardini.

 

 

#Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di ottenere aggiungere le seguenti: , mediante appositi prestampati,

#Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: richiedere l’assistenza aggiungere le seguenti:, a proprie spese,

4. 22. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

#Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di ottenere aggiungere le seguenti: , mediante appositi moduli o altra documentazione idonea,

4. 30. Lembo, Anedda.

 

#Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , il cui onorario è a suo carico. Nel caso in cui sia oggettivamente dimostrabile che il richiedente asilo sia sprovvisto di mezzi economici, la Commissione provvede, qualora reputi vi sia l’esigenza, all’assegnazione di un avvocato d’ufficio il cui onorario è a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. 26. Fontanini.

 

#Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: necessario con la seguente: possibile.

*4. 23. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

#Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: necessario con la seguente: possibile.

*4. 31. Lembo, Anedda

 

#Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale con le seguenti: di altra lingua a lui comprensibile.

4. 12. Nardini.

 

#Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.

4. 14. Lembo, Landi.

 

#Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: organizzazioni non governative aggiungere le seguenti: , associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità di tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, ovvero di assistenza agli immigrati.

4. 13. Nardini.

 

#Al comma 2, sopprimere il sesto ed il settimo periodo.

4. 1. Giovanardi.

 

#Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: possono avvalersi di un’assistenza adeguata e specifica con le seguenti: ove possibile, si avvalgono di un’assistenza.

4. 29. Fontanini.

 

#Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: possono avvalersi con le seguenti: , ove possibile, si avvalgono.

*4. 24. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

#Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: possono avvalersi con le seguenti: , ove possibile, si avvalgono.

*4. 32. Lembo, Anedda.

 

#Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell’articolo 6,

4. 15. Nardini.

 

#Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a soggiornare con le seguenti: all’ingresso.

4. 16. Manzione, Scoca.

 

#Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L’avvenuta presentazione della domanda non preclude al richiedente la possibilità di inviare o depositare, presso ogni questura o direttamente all’autorità competente per le decisioni o per il pre-esame, memorie integrative o nuovi documenti. La questura che li riceve dovrà trasmetterli senza indugio all’autorità competente.

4. 17. Nardini.

 

#Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nel territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza con le seguenti: e indicare un domicilio nel territorio dello Stato.

4. 28. Saraceni.

 

#Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: luogo di residenza con la seguente: domicilio.

4. 7. Moroni.

 

#Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: luogo di residenza con la seguente: proprio domicilio.

4. 19. Nardini, Pisapia.

 

#Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: residenza con la seguente: domicilio.

* 4. 8. Moroni.

#Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: residenza con la seguente: domicilio.

* 4. 18. Manzione, Scoca.

 

#Al comma 6, dopo le parole: Al richiedente asilo aggiungere le seguenti: , che non abbia altro titolo per soggiornare nel territorio dello Stato,

4. 3. Moroni.

 

#Al comma 6, dopo le parole: salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10 aggiungere le seguenti: , ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla espressa rinuncia da parte dell’interessato alla richiesta d’asilo.

4. 4. Moroni.

 

#Al comma 6, sopprimere le parole da: il Ministro dell’interno fino alla fine del comma.

* 4. 9. Moroni.

#Al comma 6, sopprimere le parole da: il Ministro dell’interno fino alla fine del comma.

* 4. 21. Manzione, Scoca.

 

#Al comma 7, sostituire le parole: è in possesso lo straniero con le seguenti: lo straniero sia eventualmente in possesso.

4. 20. Nardini.

 

#Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo o di carta di soggiorno si applicano in ogni caso le disposizioni più favorevoli previste per i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

4. 5. Moroni.

 

#Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: In tutti i casi, qualora siano presenti in Italia familiari del richiedente asilo privi di altro permesso di soggiorno valido, a ciascuno di essi è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

4. 6. Moroni.

 


#Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui all’articolo 2.

*4. 25. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)


#Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui all’articolo 2.

*4. 33. Lembo, Anedda.

 


(Votazione dell’articolo 4)

 

 

ART. 5. <

(Minori non accompagnati richiedenti asilo)<

 

#Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L’ufficio del giudice tutelare competente per territorio procede alla nomina del tutore appena ricevuta notizia della presenza del minore non accompagnato richiedente asilo e comunque entro un termine massimo di quindici giorni.

5. 1. Moroni.

 

#Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

##2-bis. Il tutore del minore non accompagnato richiedente asilo può conferire delega per atti specifici inerenti il procedimento per il riconoscimento del diritto d’asilo ad uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all’articolo 4, comma 2.

5. 2. Moroni.

 

#Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o all’adozione del provvedimento di impossibilità temporanea di rimpatrio di cui all’articolo 9, salvo che il ricongiungimento possa essere autorizzato in base ad altre disposizioni vigenti.

5. 3. Moroni.

 

 

(Votazione dell’articolo 5)

 

 

ART. 6.

(Pre-esame della domanda)

 

#Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: un delegato della Commissione centrale con le seguenti: uno dei delegati di cui all’articolo 3, comma 11,

6. 40. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

#Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il richiedente asilo deve essere sentito personalmente dal delegato della Commissione centrale

6. 41. Moroni.

 

#Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: Al pre-esame può intervenire aggiungere le seguenti: un difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero e.

6. 12. Moroni.

 

#Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: Al pre-esame può intervenire aggiungere le seguenti: un difensore di fiducia eventualmente nominato dal richiedente asilo e.

6. 19. Nardini, Pisapia.

 

#Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: non governative aggiungere le seguenti: o associazioni.

6. 20. Nardini.

 

#Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: non considerandosi tale con le seguenti: eccedente di oltre due mesi.

6. 2. Saraceni.

 

#Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: un grave delitto fino a: codice di procedura penale con le seguenti: per un qualsiasi reato di natura non colposa commesso all'estero.

6. 34. Armaroli, Anedda, Lembo.

 

#Al comma 4, lettera c), dopo le parole: delitto di diritto comune aggiungere le seguenti: ai sensi del terzo comma dell’articolo 8 del codice penale.

6. 22. Nardini, Pisapia.

 

#Al comma 4, lettera c), dopo le parole: del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: e del terzo comma dell’articolo 8 del codice penale.

6. 23. Nardini, Pisapia.

 

#Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: se la domanda è stata presentata, senza giustificato motivo, dopo oltre sei mesi dall’ingresso nel territorio dello Stato e successivamente ad un provvedimento di espulsione, la sua credibilità può essere valutata con maggiore rigore da un giudice a cui sia garantita l’autonomia e l’indipendenza dal potere esecutivo e a seguito di un processo in cui sia rispettato il diritto di difesa e i diritti previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

6. 21. Nardini.


#Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: delitti previsti con le seguenti: delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

6. 3. Saraceni.

 

#Al comma 4, lettera e), sostituire le parole da: dall’articolo 380 fino alla fine della lettera con le seguenti: dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6. 24. Nardini.

 

#Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.

6. 4. Saraceni.

 

#Al comma 4, sopprimere la lettera f).

6. 25. Nardini.

 

#Al comma 4, lettera f), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sulla base di specifiche e concrete circostanze.

6. 5. Saraceni.

 

#Al comma 4, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole: l’attuale pericolosità con le seguenti: l’attualità del pericolo.

6. 6. Saraceni.

 

#Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

#g) sia stato destinatario di mandato di cattura internazionale da parte di un Paese membro dell’Unione europea.

6. 18. Garra

 

#Al comma 5, sopprimere la lettera c).

6. 10. Moroni.

 

#Al comma 6, sostituire le parole da: nel caso fino alla fine del comma con le seguenti: solo nel caso in cui si dimostri oggettivamente che il richiedente asilo versa in una situazione di estremo pericolo per la sua vita o per la sua libertà personale.

6. 35. Armaroli, Anedda, Lembo.

#Al comma 6, sopprimere le parole: o degradanti.

6. 1. Giovanardi.

 

#Sostituire il comma 7 con il seguente:

#7. Quando l’esame preliminare e il pre-esame si concludono positivamente, la domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l’esame ai sensi dell’articolo 7.

6. 7. Saraceni.

 

#Al comma 7, dopo le parole: lingua a lui conosciuta aggiungere le seguenti: o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo.

6. 13. Moroni.

 

#Al comma 7, dopo le parole: lingua a lui conosciuta aggiungere le seguenti: ovvero, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo.

6. 28. Manzione, Scoca.

 

#Al comma 7, sostituire le parole: recante anche le modalità di impugnazione con le seguenti: nonché all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il provvedimento contiene altresì le opportune comunicazioni sugli sviluppi del procedimento ai sensi del comma 8.

6. 36. Saraceni.

 

#Sostituire il comma 8 con il seguente:

#8. In caso di esito negativo, i relativi provvedimenti sono adottati con atto scritto e motivato, consegnato entro 24 ore all’interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, nonché all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il provvedimento contiene altresì l’avvertimento che, ove l’interessato presti il suo consenso, egli sarà immediatamente respinto o allontanato dal territorio dello Stato, altrimenti sarà trattenuto, nelle more del procedimento di convalida di cui al comma seguente, presso la più vicina sezione speciale dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 11.

6. 8. Saraceni.

 

#Sostituire il comma 8 con il seguente:

#8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che ci siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione di Dublino. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell'articolo 4. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera o il questore, ove il richiedente non abbia altro titolo ad entrare o permanere nel territorio nazionale, provvedono al respingimento immediato o all'esecuzione dell'espulsione disposta dal prefetto, a condizione che il richiedente dia il suo consenso scritto. Il regolamento di attuazione di cui al comma 7 dell'articolo 3 definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Nel caso in cui il richiedente non presti il suo consenso il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero, qualora questo sia stato già disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta, nel provvedimento di convalida, anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione. Per quanto applicabili si seguono le previsioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

6. 14. Moroni.

 

#Sostituire il comma 8 con il seguente:

#8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che ci siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione di Dublino. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell'articolo 4. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, e qualora il richiedente non abbia altro titolo a permanere sul territorio nazionale, il funzionario di frontiera o il prefetto dispongono rispettivamente il respingimento o l'espulsione. Il funzionario di frontiera o il questore danno esecuzione ai provvedimenti indicati, qualora il richiedente non abbia, entro le ventiquattro ore dalla notifica, proposto impugnazione, anche personalmente e in una lingua a lui conosciuta, congiuntamente o disgiuntamente, avverso la decisione del delegato della Commissione o il provvedimento di respingimento o espulsione. In tal caso il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile nei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in funzione monocratica. Il giudice, nel provvedimento di convalida, valuta anche la legittimità ed il merito della decisione del delegato della Commissione. Per quanto applicabili si seguono le previsioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

6. 15. Moroni.

 

#Sostituire il comma 8 con il seguente:

#8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l’esame della stessa, ai sensi dell’articolo 7, quando il delegato abbia rilevato che l’Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione rilevi che l’Italia non sia lo Stato competente ai sensi del comma 1, la domanda è trasmessa al Ministero dell’Interno per l’esame ai sensi della Convenzione di Dublino. In tal caso il richiedente è provvisoriamente ammesso nel territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente. Per la reperibilità del richiedente si applicano i commi 3 e 5 dell’articolo 4. Il funzionario di frontiera o il questore, se dichiarano la domanda inammissibile o manifestamente infondata, provvedono al respingimento immediato o all’espulsione del richiedente che non abbia titolo per entrare o permanere nel territorio nazionale e che presti il suo consenso in forma scritta o con dichiarazione raccolta a verbale. Ove il richiedente non presta il consenso al respingimento o all’esplusione e non offre sufficienti garanzie in ordine alla sua reperibilità e al suo mantenimento, il questore ne dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero, qualora il trattenimento sia stato già disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione. In ogni caso il questore trasmette gli atti senza ritardo, e comunque entro 48 ore, al giudice del tribunale in composizione monocratica, per la convalida del provvedimento di respingimento o di espulsione e dell’eventuale provvedimento di trattenimento. Se ricorrono le condizioni e i presupposti di cui ai commi precedenti, il giudice nelle successive 48 ore convalida i provvedimenti e trasmette gli atti al questore per la loro esecuzione immediata, salva l’applicazione del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. All’udienza di convalida può partecipare un rappresentante dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite e l’interessato può farsi assistere da un difensore. Avverso la convalida è ammesso ricorso per cassazione, che non sospende l’esecuzione dei provvedimenti. Se il provvedimento di respingimento o di espulsione non viene convalidato nelle 48 ore, il giudice, revocato l’eventuale trattenimento, restituisce gli atti al questore per il successivo inoltro alla Commissione centrale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del predetto articolo 14.

6. 37. Saraceni.

 

#Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: la più vicina sezione speciale nei centri con le seguenti: il più vicino centro.

#Conseguentemente:

##al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri con le seguenti: il più vicino centro;

##sopprimere il comma 12.

6. 41. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

#Al comma 8, sopprimere gli ultimi due periodi.

#Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

#8-bis. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento o di espulsione non sospende l’esecuzione di quest’ultimo, che è immediatamente esecutivo. Il ricorso, l’istanza di sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere presentati, anche senza l’assistenza legale, dallo stesso interessato entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero, che provvede alle prescritte notifiche. L’Avvocatura generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi atti relativi al procedimento sono inviati, a cura dell’amministrazione resistente o intimata, ancorchè non costituita, al ricorrente presso il domicilio, anche all’estero, dallo stesso indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.

6. 17. Garra.

 

#Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui il delegato della commissione consideri che ci siano elementi validi per ritenere che l’Italia non sia lo Stato competente per l’esame della domanda, questa viene trasmessa all’ufficio competente del Ministero dell’interno. Il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa della decisione sullo Stato competente ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.

6. 29. Nardini, Pisapia.

 

#Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

#8-bis. Disposto il trattenimento di cui al comma precedente, il funzionario della Commissione chiede entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. All’udienza di convalida può partecipare un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l’interessato può farsi assistere da un difensore. Il giudice nel procedimento di convalida valuta anche la legittimità ed il merito del provvedimento negativo del funzionario delegato della Commissione. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all’espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell’interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento.

#8-ter. Se il provvedimento di diniego non è convalidato, il giudice trasmette gli atti alla Commissione centrale per l’esame di cui all’articolo 7.

6. 9. Saraceni.

 

#Sostituire il comma 10 con il seguente:

#10. In caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza, si applica, in quanto ne sussistano i presupposti, l’articolo 650 del codice penale.

6. 31. Nardini, Pisapia.

 

#Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: pretore con la seguente: giudice.

6. 32. Nardini, Pisapia.

 

#Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: dal funzionario di polizia con le seguenti: dal questore.

* 6. 16. Moroni.

#Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: dal funzionario di polizia con le seguenti: dal questore.

* 6. 33. Manzione, Scoca.

 

#Aggiungere, in fine, il seguente comma:

#14. In ogni caso il pre-esame della domanda di asilo deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. Qualora entro tale termine non sia stata comunicata al richiedente asilo alcuna decisione circa il pre-esame, esso si intende concluso con esito positivo e al richiedente asilo è consentito l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano.

6. 30. Nardini, Pisapia.

 

#Aggiungere, in fine, il seguente comma:

#14. In ogni caso il pre-esame della domanda di asilo deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. Qualora entro tale termine non sia stata comunicata al richiedente asilo alcuna decisione circa il pre-esame, e salvi i casi in cui egli si sia arbitrariamente allontanato dal centro di permanenza o dal territorio comunale, il pre-esame si intende concluso con esito positivo e al richiedente asilo è consentito l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano.

6. 11. Moroni.

 

(Votazione dell’articolo 6)

 

 

ART. 7.

(Esame della domanda di asilo)

 

#Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L’interprete deve essere scelto tra persone qualificate. Nei casi in cui, per gli eventi vissuti o per l’origine culturale, ne faccia richiesta, prima dell’inizio dell’audizione, la donna richiedente asilo o la persona che l’assiste, l’interprete deve essere di sesso femminile.

7. 1. Moroni.

 

#Al comma 11, dopo le parole: attività lavorativa aggiungere le seguenti: derivante da un regolare rapporto di lavoro.

7. 2. Lembo.

 

 

(Votazione dell’articolo 7)

 

 

 

ART. 8.

(Decisione sulla domanda di asilo)

 

#Al comma 1, sostituire l’alinea con il seguente: La Commissione centrale dichiara inammissibile o manifestamente infondata la domanda nei casi previsti dall’articolo 6, commi 1, 4 e 5, quando non vi abbia già provveduto il funzionario delegato della Commissione. Negli altri casi, terminata l’istruttoria, adotta una delle seguenti decisioni:

8. 1. Saraceni.

 

#Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: dieci.

8. 4. Lembo, Landi.

 

#Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e.

8. 5. Lembo, Landi.

 

#Al comma 6, sopprimere le parole: di cui all’articolo 4, comma 2.

*8. 2. Moroni.

#Al comma 6, sopprimere le parole: di cui all’articolo 4, comma 2.

*8. 3. Manzione, Scoca.

 



(Votazione dell’articolo 8)

 

 

ART. 9

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio)

 

#Sopprimerlo.

9. 2. Garra.

 

#Sopprimere il comma 1.

9. 7. Armaroli, Anedda, Lembo.

 

#Al comma 1, sopprimere le parole: , anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica,

9. 1. Saraceni.

 

#Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per una durata non eccedente l’anno.

9. 3. Garra

 

#Sopprimere il comma 2.

*9. 4. Garra

#Sopprimere il comma 2.

*9. 8. Armaroli, Anedda, Lembo.

 

#Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

**9. 5. Garra

#Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

**9. 6. Lembo, Landi.

 

#Al comma 3, sopprimere l’ultimo periodo.

9. 9. Armaroli, Anedda, Lembo.

 

 

(Votazione dell’articolo 9)

 

 

ART. 10. <

(Ricorsi)

 

#Al comma 1, sostituire le parole da: tribunale del luogo fino alla fine dell’articolo con le seguenti: tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

#2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà e la competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.

#3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

#4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

#5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.

#6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso di fronte al predetto tribunale.

#7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.

*10. 11. Garra

#Al comma 1, sostituire le parole da: tribunale del luogo fino alla fine dell’articolo con le seguenti: tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

#2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà e la competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.

#3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

#4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

#5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.

#6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso di fronte al predetto tribunale.

#7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.

*10. 13. Lembo.

 

#Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ai suoi familiari aggiungere le seguenti: di cui all’articolo 2, comma 2,

10. 12. Armaroli, Lembo, Anedda.

 

#Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: in possesso fino a: di giustizia con le seguenti: di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno di cui sono in possesso.

#Conseguentemente, all’articolo 13, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: concesso per motivi di giustizia con la seguente: rinnovato.

10. 5. Moroni.

 

#Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un permesso di soggiorno per motivi di giustizia con le seguenti: il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo.

*10. 7. Moroni.

#Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un permesso di soggiorno per motivi di giustizia con le seguenti: il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo.

*10. 14. Nardini, Pisapia.

 

#Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: salvo diniego fino alla fine del comma.

10. 16. Nardini.

 

#Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: salvo diniego per motivi di ordine pubblico fino alla fine a: dello Stato o di con le seguenti: salvo che ricorrano concreti e specifici motivi di pericolo attuale per l’ordine pubblico, la sicurezza dello Stato o la.

10. 1. Saraceni.

 

#Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o di tutela delle relazioni internazionali.

10. 6. Moroni.

 

#Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la quale aggiungere le seguenti: , fatte salve le norme sui documenti classificati e sul trattamento dei dati personali,

10. 10. Moroni.

 

#Al comma 3, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

10. 2. Saraceni.

 

#Al comma 5, sostituire le parole: L’eventuale ricorso in appello con le seguenti: l’eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla consegna della sentenza ai sensi del comma 3. L’appello.

10. 3. Saraceni.

 

#Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Scaduto detto termine, la sospensione dell’esecuzione si intende concessa.

10. 4. Saraceni.

 

#Sopprimere il comma 6.

10. 9. Moroni.

 

#Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i procedimenti previsti dal presente articolo lo straniero è comunque ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

10. 8. Moroni.

 

#Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i procedimenti previsti dal presente articolo lo straniero è comunque ammesso, se vi sono i presupposti di cui all’articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, attestati anche mediante autocertificazione, al patrocinio a spese dello Stato.

10. 15. Nardini, Pisapia.

 

 

(Votazione dell’articolo 10)

 

 

ART. 11

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio)

 

(Votazione dell’articolo 11)

 

 

ART. 12. <

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio)

 

#Alla rubrica, sopprimere le parole: e del documento di viaggio.

12. 1. Nardini.

 

 

 

(Votazione dell’articolo 12)

 

 

 

ART. 13. <

(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno)

 

#Sopprimere il comma 4.

13. 3. Armaroli, Anedda, Lembo.

 

 

#Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o sussistano rilevanti motivi di carattere umanitario.

13. 1. Moroni.

 

 

 

(Votazione dell’articolo 13)

 

 

#Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

##Art. 13-bis. (Limiti al provvedimento di respingimento e di espulsione dal territorio dello stato). - 1. Lo straniero al quale sia stato riconosciuto il diritto di asilo può essere espulso dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di pubblico o di sicurezza dello Stato, salvo che sia divenuta definitiva l’estinzione del diritto di asilo. La medesima disposizione si applica allo straniero che abbia presentato domanda di asilo, per tutto il tempo necessario per il procedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

13. 01. Moroni.

 

 

Capo III

MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

 

 

ART. 14. <

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo)

 

#Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la propria residenza con le seguenti: il proprio domicilio.

*14. 3. Moroni.

#Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la propria residenza con le seguenti: il proprio domicilio.

*14. 4. Nardini, Pisapia.

 

#Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: la propria residenza aggiungere le seguenti: o, in mancanza, quello in cui ha eletto il proprio domicilio.

14. 1. Moroni.

 

#Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: alla durata fino alla fine del periodo con le seguenti: ai primi quarantacinque giorni.

14. 4. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

#Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L’iscrizione e l’assistenza si estendono per tutto il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

14. 2. Moroni.

 

#Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che dispongano di redditi propri.

14. 6. Zacchera, Lembo.

 

#Aggiungere, in fine, il seguente comma:

#8. Il Ministero dell’interno rimborsa ai comuni, entro il termine di novanta giorni, le somme spese dagli stessi nell’applicazione delle incombenze di cui al presente articolo.

14. 7. Zacchera, Lembo.

 

(Votazione dell’articolo 14)

 

 

ART. 15.

(Diritti del titolare del diritto di asilo)

 

#Sostituire il comma 1 con il seguente:

##1. Ai fini del ricongiungimento familiare e del rilascio del permesso per motivi familiari di cui agli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lo straniero per il quale è adottato il provvedimento di impossibilità temporanea di rimpatrio o che sia stato accolto sulla base di misure straordinarie di accoglienza temporanea di cui all’articolo 20 di detto testo unico è equiparato al rifugiato.

15. 1. Moroni.

 

#Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire l’effettiva attuazione del ricongiungimento familiare ogni rappresentanza italiana all’estero, anche quelle aventi sede in un Paese diverso da quello di origine o di residenza familiare, è competente a rilasciare il relativo visto di ingresso e, in mancanza di altra documentazione prodotta dal familiare, provvede d’ufficio, anche con il supporto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, agli accertamenti relativi alla sua identità e ai legami di parentela con il rifugiato soggiornante in Italia; nei casi in cui il familiare sia sprovvisto di un documento di viaggio in corso di validità, la rappresentanza italiana provvede d’ufficio a rilasciargli un documento di viaggio idoneo a consentirgli il transito verso l’Italia e l’ingresso nel territorio italiano.

15. 2. Moroni.

 

#Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

15. 3. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

(Votazione dell’articolo 15)

 

 

ART. 16 <

(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati)

 

#Al comma 2, sostituire le parole: i comuni erogano con le seguenti: il Ministero dell’interno eroga.

16. 1. Lembo, Landi.

 

#Al comma 2, aggiungere, in fine, la parola: statale.

16. 2. Lembo, Landi.

 

 

(Votazione dell’articolo 16)

 

#Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

#Art. 16-bis (Misure di protezione della vita e dell’incolumità personale dell’asilante) — 1. Il questore adotta, con il concorso delle forze di polizia, efficaci misure di prevenzione, sorveglianza e protezione di un richiedente asilo o di un rifugiato e dei loro familiari presenti in Italia, qualora, anche per effetto della domanda di asilo presentata o dell’avvenuto riconoscimento del diritto di asilo, la vita o l’incolumità personale di costoro sia effettivamente in pericolo in Italia sulla base di minacce concrete ed attuali provenienti da qualunque parte.

16. 01. Moroni.

 

 

Capo IV<

DISPOSIZIONI FINALI<

 

 

#Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

#Art. 16-bis. La definizione delle quote massime di stranieri, di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dovrà avvenire anche sulla base del numero delle richieste di asilo accolte ai sensi della presente legge.

16. 02. Armaroli, Lembo, Anedda.

 

 

ART. 17 <

(Disposizioni transitorie)

 

#Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

#1-bis. All’articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono premesse le parole: "Salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di diritto di asilo".

17. 5. Saraceni.

 

#Aggiungere, in fine, il seguente comma:

##3. Le procedure di pre-esame di cui all’articolo 6, comma 1, nonché l’avvio dei richiedenti asilo alle strutture di cui al comma 11 del medesimo articolo 6 avranno luogo a partire dal centoottantesimo giorno seguente all’approvazione del regolamento di cui al comma 7 dell’articolo 3. Fino a tale data i richiedenti asilo saranno inviati direttamente alla Commissione centrale con procedure analoghe a quelle previste dall’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

*17. 2. Moroni.

#Aggiungere, in fine, il seguente comma:

##3. Le procedure di pre-esame di cui all’articolo 6, comma 1, nonché l’avvio dei richiedenti asilo alle strutture di cui al comma 11 del medesimo articolo 6 avranno luogo a partire dal centoottantesimo giorno seguente all’approvazione del regolamento di cui al comma 7 dell’articolo 3. Fino a tale data i richiedenti asilo saranno inviati direttamente alla Commissione centrale con procedure analoghe a quelle previste dall’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

*17. 3. Manzione, Scoca.

 

#Aggiungere, in fine, il seguente comma:

#3. Il decreto del Ministro dell’interno, emanato ai sensi dell’articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l’effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti questure secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

**17. 1. Moroni.

 

#Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

##3. Il decreto del Ministro dell’interno, emanato ai sensi dell’articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l’effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti Questure secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

**17. 4. Nardini, Pisapia.

 

 

(Votazione dell’articolo 17)

 

ART. 18 <

(Disposizioni finanziarie)

 

#Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All’attuazione della presente legge si provvede entro i limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio appositamente stanziate a seguito delle variazioni compensative di cui al comma 2 del presente articolo."

18. 1. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

 

(Votazione dell’articolo 18).

 

 

#Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

##Art. 19. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione anche in vista del processo di armonizzazione comunitaria in materia di concessione e ritiro dello status di rifugiato.

###2. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, al Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

18. 01. Moroni.