EMENDAMENTI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE E AI COMPITI DELLE COMMISSIONI PERIFERICHE

(Nota: in grassetto le modifiche apportate rispetto al testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera)

 

- Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

"Art. 3.

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo e Commissioni periferiche)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è costituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione centrale", alla quale è affidato il compito di (…) decidere (…) sulla permanenza o cessazione del diritto d’asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. Alla medesima Commissione e’ attribuita altresi’ la funzione di coordinamento e di supporto alle attivita’ delle Commissioni periferiche di cui al successivo comma 13. La Commissione centrale e quelle periferiche operano in ogni caso in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.

2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di vicequestore, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del Presidente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione Centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto amministrativo della prefettura competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto aggiunto.

5. Alle sedute delle sezioni e delle Commissioni periferiche di cui al comma 13 può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.

6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sue sezioni, nonche’ delle Commissioni periferiche di cui al comma 13, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della Commissione medesima e delle Commissioni periferiche, nonchè le indennità di presenza ai presidenti e ai componenti della Commissione centrale e delle Commissioni periferiche e le modalità di svolgimento dei corsi per la formazione dei membri delle Commissioni periferiche. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.

8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.

9. Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale e delle Commissioni periferiche di cui al comma 13 sono collocati in posizione di fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo nonchè i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato. Parimenti, all’inizio di ciascun anno, il Consiglio di presidenza determina linee direttive e criteri di massima per il funzionamento delle Commissioni periferiche, nonche’ modalita’ e mezzi per assicurare l’aggiornamento dei membri delle medesime.

11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascuna prefettura secondo i criteri e le modalità temporali nonchè territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.

12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente nonche’ dalle Commissioni periferiche nello stesso periodo, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano il documento entro trenta giorni dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere.

13. Con le modalita’ indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisce Commissioni periferiche secondo le necessita’ territoriali e l’andamento delle richieste di asilo. Le Commisisoni periferiche operano presso le Prefetture competenti per territorio e sono composte da un funzionario del Ministero dell’interno con qualifica non inferiore a Vice Prefetto, che presiede la Commissione periferica, da altro dirigente dell’amministrazione periferica dello Stato designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un dirigente dei ruoi della polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente. Ciascuna amministrazione rappresentata designa un membro supplente per ogni componente della Commisisone periferica. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione periferica e’ messo a disposizione dalla Prefettura competente per territorio, che assicura altresi’ i compiti di segreteria."

 

 

- All'articolo 6, sostituire il comma 7-bis con i seguenti:

"7-bis. La domanda è trasmessa alla Commissione periferica per l’esame della stessa, ai sensi dell’art. 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l’Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata.

Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che ci siano elementi validi per ritenere che l’Italia non sia lo Stato competente per l’esame della domanda, la domanda viene trasmessa all’Unità Dublino del Ministero dell’Interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il Questore competente rilascia un permesso di soggiorno "in attesa di determinazione Stato competente (Convenzione di Dublino)". Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell’art. 4.

In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera o il Questore, ove il richiedente non abbia altro titolo ad entrare o permanere nel territorio nazionale, provvedono al respingimento immediato o all’esecuzione dell’espulsione disposta dal Prefetto, a condizione che il richiedente dia il suo consenso scritto. Il regolamento di attuazione di cui al comma 7 dell’art. 3 definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui comprensibile, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso.

Nel caso in cui il richiedente non presti il suo consenso il Questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero, qualora questo sia stato già disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di tribunale in funzione monocratica, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.leg.vo 25 luglio 1998 n. 286.

7-ter. L'interessato ha comunque la possibilità, nelle quarantotto ore successive alla notifica della decisione del delegato e del conseguente provvedimento di trattenimento, di presentare, nella propria lingua e per le vie brevi, ricorso alla Commissione periferica avverso la decisione negativa del delegato. Tutti gli atti concernenti la procedura di ricorso sono esenti da ogni imposta o tributo. La presentazione del ricorso sospende l'allontanamento dal territorio dello Stato. La Commissione periferica decide con provvedimento adottato entro dieci giorni dalla data del ricevimento del ricorso, sentito l'interessato. Trascorso tale limite senza che la Commissione periferica abbia adottato detto provvedimento, il ricorso si considera accolto e lo straniero e' autorizzato a soggiornare nel territorio della Repubblica ai sensi del co.3 dell' art.4. L'impugnazione avverso il provvedimento negativo adottato dalla Commissione periferica non sospende l'eventuale allontanamento dal territorio dello Stato."

 

- Al comma 1 dell'articolo 11, dopo la parola

"decisione"

aggiungere le seguenti:

"e ne è trasmessa copia alla Commissione centrale unitamente a tutti gli atti istruttori"

 

- Al comma 6 dell'articolo 13, dopo le parole:

"si osservano"

aggiungere le seguenti:

", in quanto applicabili,"

 

- Sostituire

all'art.4, comma 3,

all'art.4, comma 6,

all'art.7, comma 1, primo periodo,

all'art.7, comma 2,

all'art.7, comma 4,

all'art.7, comma 9,

all'art.7, comma 10, in entrambe le occorrenze,

all'art.7, comma 11,

all'art.8, comma 1,

all'art.8, comma 2, primo periodo

all'art.8, comma 3,

all'art.9, comma 1,

all'art.9, comma 2,

all'art.10, comma 1,

all'art.10, comma 2,

all'art.10, comma 5, in entrambe le occorrenze,

all'art.10, comma 6,

all'art.11, comma 1,

all'art.11, comma 2,

all'art.14, comma 6,

le parole "Commissione centrale" con le seguenti:

"Commisisone periferica"

 

- Sostituire

all'art.7, comma 1, lettera b),

all'art.7, comma 5,

all'art.7, comma 7,

all'art.8, comma 2, secondo periodo,

all'art.10, comma 7,

la parola "Commissione" con le seguenti:

"Commisisone periferica"