I COMMI 7 e 8 DELL'ARTICOLO 6 DELL'A.C. 5381/A, COME MODIFICATI DALL'EMENDAMENTO SINISI, RIVISTO DA SODA.

 

7. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal delegato della Commissione centrale con atto scritto e motivato e consegnato entro ventiquattro ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, recante anche le modalità di impugnazione.

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera su delega del questore, o quello di questura, provvede al respingimento immediato o all'espulsione del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora:

a) risulti da precedenti accertamenti la falsita' della identita' e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo;

  1. il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in un Centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14 del del D. Leg.vo 25 luglio 1998 n. 286;
  2. il richiedente asilo presti espressamente il suo consenso.

Negli altri casi il funzionario di frontiera o quello di questura dispone il trattenimento presso la più vicina sezione speciale nei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 12, chiedendo entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Il giudice nel procedimento di convalida valuta anche la legittimità ed il merito del provvedimento negativo del funzionario delegato della Commissione centrale. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.