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DDL AC n. 7366 Disposizioni in materia di espulsione dello straniero e di benefici penitenziari
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TESTO EMENDAMENTI PROPOSTI
Capo II MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286
Art. 3.
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 8, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni"; c) al comma 13, le parole: "con l'arresto da due mesi a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a un anno"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza";d) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto perde efficacia con il decorso del periodo sopra indicato, ovvero, prima del decorso, a seguito di una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno". |
a) il comma 3 è sostituito dal seguente : ´ 3. Lespulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando il Questore deve eseguire con accompagnamento alla frontiera il provvedimento amministrativo di espulsione disposto in uno dei casi indicati nei commi 4 e 5 presenta al giudice del tribunale del luogo in cui lo straniero si trova immediata richiesta scritta e motivata di autorizzazione allesecuzione coattiva del provvedimento amministrativo di espulsione. Quando il Questore deve eseguire un provvedimento amministrativo di espulsione adottato prima dellinizio di un procedimento penale a carico dello straniero che deve essere espulso presenta al giudice competente per il procedimento in corso richiesta scritta e motivata di nulla-osta allespulsione. Il giudice provvede a depositare la decisione sulla richiesta di esecuzione coattiva dellespulsione o sulla richiesta di nulla-osta entro il termine perentorio di quindici giorni. Salvo che lo straniero sia già sottoposto a custodia cautelare in carcere, il Questore, contestualmente alla presentazione della richiesta di esecuzione coattiva del provvedimento amministrativo di espulsione o alla richiesta di nulla-osta allespulsione, se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate nellarticolo 14 o se sussistono elementi concreti ed attuali che fanno ritenere che lo straniero possa rendersi irreperibile o comunque sottrarsi allesecuzione del provvedimento di espulsione, adotta la misura del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dellarticolo 14, in attesa della decisione del giudice e fino a quindici giorni dal deposito della decisione con cui si dispone lesecuzione coattiva del provvedimento amministrativo di espulsione o la concessione del nulla-osta. Il Questore con la richiesta invia al giudice procedente anche il provvedimento di trattenimento consegnato allo straniero e il provvedimento amministrativo di espulsione e contestualmente consegna allo straniero trattenuto copia del provvedimento amministrativo di espulsione e della richiesta motivata di esecuzione coattiva del provvedimento amministrativo di espulsione ovvero copia della richiesta di nulla-osta presentate al giudice. Qualora lo straniero sia sottoposto a trattenimento i termini per la decisione sulla richiesta di esecuzione coattiva del provvedimento amministrativo di espulsione o di nulla-osta sono sospesi e riprendono soltanto dopo che si sia concluso il giudizio di convalida del trattenimento previsto dallarticolo 14, durante il quale il giudice competente per la convalida deve sentire lo straniero interessato e il suo difensore anche sulla richiesta di esecuzione coattiva dellespulsione o di nulla-osta ; la cancelleria del giudice della convalida invia immediatamente per le vie brevi al giudice che deve pronunciarsi sulla richiesta di esecuzione coattiva del provvedimento amministrativo di espulsione o di nulla-osta il verbale della udienza di convalida. In ogni caso lespulsione amministrativa adottata ai sensi del comma 2 non può essere disposta né eseguita o comunque il giudice deve rigettare la richiesta di esecuzione coattiva del provvedimento amministrativo di espulsione ai sensi del comma 2 se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico e in tali casi lautorità amministrativa competente revoca il provvedimento di espulsione e dispone il rilascio dei titoli di soggiorno previsti dalle norme vigenti. Il giudice rigetta la richiesta di nulla-osta allesecuzione dellespulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale se sussistono inderogabili esigenze processuali valutate anche in relazione con linteresse della persona offesa o se si procede per uno dei delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ovvero per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale, nonché dallarticolo 12, comma 3, del presente testo unico. La decisione del giudice è immediatamente comunicata anche per le vie brevi al competente questore ed è comunicata, con la necessaria traduzione, allinteressato. Se il giudice dispone lesecuzione coattiva del provvedimento amministrativo di espulsione o concede il nulla-osta il Questore esegue lespulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei commi 4 e 5 dellarticolo 14-bis. ª
b) sopprimere |
Art. 4. "Art. 14-bis - (Espulsione in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere)
2. L'espulsione non ha luogo nei casi in cui si procede per uno o più dei delitti previsti dall'articolo 407 , comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale, nonché dall'articolo 12, comma 3, del presente decreto legislativo ovvero nei casi in cui lo straniero sia già stato in precedenza espulso. |
´ 1. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, a carico del quale è stato adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dellarticolo 13, ovvero nei confronti dello straniero che ne fa richiesta, il giudice, sentito il pubblico ministero e linteressato, dispone che lespulsione abbia esecuzione ovvero dispone lespulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali, valutate anche in relazione allinteresse della persona offesa, ovvero salvo che lo straniero possa mantenere o ottenere il permesso di soggiorno in base ad uno dei requisiti previsti negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico. Qualora lo straniero presenti o abbia presentato ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione competente a pronunciarsi sul ricorso è il medesimo giudice competente ad adottare i provvedimenti previsti dal presente articolo; in tal caso il giudice può adottare tali provvedimenti soltanto se sia stato rigettato il ricorso presentato contro il provvedimento amministrativo; il giudice deposita la decisione sul ricorso non oltre i trenta giorni precedenti il termine della custodia cautelare. In ogni caso con ladozione del provvedimento di custodia cautelare il giudice ordina immediatamente alle autorità di polizia di provvedere agli accertamenti necessari sullidentità e sulla nazionalità dello straniero. ª |
Art. 5.
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Art. 6.
alla detenzione) 1. Nei confronti dello straniero detenuto che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a tre anni, è disposta l'espulsione immediata allorché si versi in uno dei seguenti casi: |
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Art. 7. "Art. 16-ter. - (Disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione) 1. Al fine di consentire l'applicabilità delle misure alternative alla detenzione anche agli stranieri, il magistrato di sorveglianza può tener conto della disponibilità di enti e associazioni, anche stranieri, a fornire ospitalità e opportunità di occupazione agli interessati per il tempo necessario e a collaborare con i servizi sociali. A tal fine il Ministro della giustizia provvede ad inserire in un apposito elenco gli enti e le associazioni che dimostrino di avere i requisiti previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri". |
1. Al fine di consentire l'applicabilità delle misure alternative alla detenzione anche agli stranieri, il magistrato di sorveglianza può tener conto della manifestata disponibilità da parte di enti e associazioni, anche stranieri, a fornire un idoneo alloggio e concrete opportunità di regolare occupazione agli interessati per il tempo necessario e a collaborare con i servizi sociali. A tal fine gli enti e le associazioni che dimostrino di avere i requisiti per favorire il reinserimento sociale in Italia o nel Paese di origine dei detenuti e internati stranieri sono inseriti in unapposita sezione del Registro nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati. Il competente tribunale di sorveglianza, gli enti locali e le autorità di pubblica sicurezza dei luoghi in cui operano gli enti e le associazioni iscritti sottopongono a particolare vigilanza i detenuti e internati stranieri collocati presso tali strutture e in caso di abusi propongono con atto scritto e motivato limmediata cancellazione dellente dalla sezione del Registro 2. Le misure alternative alla detenzione possono essere applicate ai detenuti stranieri soltanto nei casi in cui lautorità competente ad applicarle, sentito linteressato e acquisite le necessarie informazioni dalle autorità di polizia e dai servizi sociali, abbia verificato la concreta disponibilità alloggiativa e la disponibilità di una regolare collocazione lavorativa e abbia accertato che lo straniero è titolare di un valido titolo di soggiorno in Italia ovvero ha uno dei requisiti previsti dagli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico o dalle norme vigenti per ottenere il rilascio, il rinnovo o la conversione di un titolo di soggiorno e che non sia stata applicata nei suoi confronti la misura di sicurezza dellespulsione. Lautorità giudiziaria che applica la misura alternativa alla detenzione allo straniero ne dà immediata comunicazione alla competente Questura e, qualora ne sia privo, richiede alla questura il rilascio del titolo di soggiorno di cui lo straniero può fruire nei casi previsti dalle norme vigenti. Gli eventuali provvedimenti di revoca o di diniego di rinnovo del titolo di soggiorno del detenuto straniero ammesso alle misure alternative alla detenzione sono immediatamente trasmessi dallautorità di pubblica sicurezza allautorità giudiziaria competente, la quale provvede allimmediata revoca della misura alternativa alla detenzione, salvo che lo straniero abbia i presupposti per ottenere un altro titolo di soggiorno |
Art. 8.
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Art. 8-bis 1. Al fine di dare attuazione alla presente legge e di istituire la quarta sezione del registro nazionale prevista dallarticolo 7, il Governo, entro 90 giorni dallentrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare, ai sensi dellarticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dellarticolo 1, comma 6, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le norme regolamentari necessarie per modificare o integrare le norme del regolamento di attuazione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |