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DDL AC n. 7366 Disposizioni in materia di espulsione dello straniero e di benefici penitenziari

 

Articoli estratti

 

TESTO EMENDAMENTI PROPOSTI

Capo II

MODIFICHE AL DECRETO

LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286


Art. 3.

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate anche in relazione all'interesse della persona offesa; il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla richiesta. In attesa del nulla osta e non oltre cinque giorni dalla sua concessione, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell'articolo 14, dandone avviso all'autorità giudiziaria procedente. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 14-bis";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) al comma 8, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";

c) al comma 13, le parole: "con l'arresto da due mesi a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a un anno"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza";

d) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto perde efficacia con il decorso del periodo sopra indicato, ovvero, prima del decorso, a seguito di una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) il comma 3 è sostituito dal seguente :

´ 3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando il Questore deve eseguire con accompagnamento alla frontiera il provvedimento amministrativo di espulsione disposto in uno dei casi indicati nei commi 4 e 5 presenta al giudice del tribunale del luogo in cui lo straniero si trova immediata richiesta scritta e motivata di autorizzazione all’esecuzione coattiva del provvedimento amministrativo di espulsione. Quando il Questore deve eseguire un provvedimento amministrativo di espulsione adottato prima dell’inizio di un procedimento penale a carico dello straniero che deve essere espulso presenta al giudice competente per il procedimento in corso richiesta scritta e motivata di nulla-osta all’espulsione. Il giudice provvede a depositare la decisione sulla richiesta di esecuzione coattiva dell’espulsione o sulla richiesta di nulla-osta entro il termine perentorio di quindici giorni. Salvo che lo straniero sia già sottoposto a custodia cautelare in carcere, il Questore, contestualmente alla presentazione della richiesta di esecuzione coattiva del provvedimento amministrativo di espulsione o alla richiesta di nulla-osta all’espulsione, se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate nell’articolo 14 o se sussistono elementi concreti ed attuali che fanno ritenere che lo straniero possa rendersi irreperibile o comunque sottrarsi all’esecuzione del provvedimento di espulsione, adotta la misura del trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell’articolo 14, in attesa della decisione del giudice e fino a quindici giorni dal deposito della decisione con cui si dispone l’esecuzione coattiva del provvedimento amministrativo di espulsione o la concessione del nulla-osta. Il Questore con la richiesta invia al giudice procedente anche il provvedimento di trattenimento consegnato allo straniero e il provvedimento amministrativo di espulsione e contestualmente consegna allo straniero trattenuto copia del provvedimento amministrativo di espulsione e della richiesta motivata di esecuzione coattiva del provvedimento amministrativo di espulsione ovvero copia della richiesta di nulla-osta presentate al giudice. Qualora lo straniero sia sottoposto a trattenimento i termini per la decisione sulla richiesta di esecuzione coattiva del provvedimento amministrativo di espulsione o di nulla-osta sono sospesi e riprendono soltanto dopo che si sia concluso il giudizio di convalida del trattenimento previsto dall’articolo 14, durante il quale il giudice competente per la convalida deve sentire lo straniero interessato e il suo difensore anche sulla richiesta di esecuzione coattiva dell’espulsione o di nulla-osta ; la cancelleria del giudice della convalida invia immediatamente per le vie brevi al giudice che deve pronunciarsi sulla richiesta di esecuzione coattiva del provvedimento amministrativo di espulsione o di nulla-osta il verbale della udienza di convalida. In ogni caso l’espulsione amministrativa adottata ai sensi del comma 2 non può essere disposta né eseguita o comunque il giudice deve rigettare la richiesta di esecuzione coattiva del provvedimento amministrativo di espulsione ai sensi del comma 2 se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico e in tali casi l’autorità amministrativa competente revoca il provvedimento di espulsione e dispone il rilascio dei titoli di soggiorno previsti dalle norme vigenti. Il giudice rigetta la richiesta di nulla-osta all’esecuzione dell’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale se sussistono inderogabili esigenze processuali valutate anche in relazione con l’interesse della persona offesa o se si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ovvero per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale, nonché dall’articolo 12, comma 3, del presente testo unico. La decisione del giudice è immediatamente comunicata anche per le vie brevi al competente questore ed è comunicata, con la necessaria traduzione, all’interessato. Se il giudice dispone l’esecuzione coattiva del provvedimento amministrativo di espulsione o concede il nulla-osta il Questore esegue l’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei commi 4 e 5 dell’articolo 14-bis. ª

 

b) sopprimere

Art. 4.

  1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è inserito il seguente:

    "Art. 14-bis - (Espulsione in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere) —

  1. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, a carico del quale è stato adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, ovvero nei confronti dello straniero che ne fa richiesta, il giudice sentito il pubblico ministero dispone che l'espulsione abbia esecuzione ovvero dispone l'espulsione immediata, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali, valutate anche in relazione all'interesse della persona offesa. Con l'adozione del provvedimento di custodia cautelare il giudice ordina immediatamente i necessari accertamenti sull'identità e sulla nazionalità dello straniero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L'espulsione non ha luogo nei casi in cui si procede per uno o più dei delitti previsti dall'articolo 407 , comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale, nonché dall'articolo 12, comma 3, del presente decreto legislativo ovvero nei casi in cui lo straniero sia già stato in precedenza espulso.
3. L'espulsione è immediatamente comunicata al questore che, acquisiti i documenti per il viaggio, provvede all'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora, alla scadenza dei termini di custodia cautelare, siano necessari accertamenti supplementari sulla identità o sulla nazionalità dello straniero, il questore dispone che sia trattenuto, ai sensi dell'articolo 14, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, dandone avviso all'autorità giudiziaria procedente.
4. Acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere. La custodia cautelare cessa con l'esecuzione dell'espulsione.
5. In caso di rientro dello straniero nel territorio dello Stato prima della scadenza del termine di sette anni dall'esecuzione dell'espulsione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 345 del codice di procedura penale, e la custodia cautelare è posta nuovamente in esecuzione. La prescrizione del reato è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di espulsione al momento in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia dell'avvenuto indebito rientro".

 

 

 

 

 

´ 1. Nei confronti dello straniero sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, a carico del quale è stato adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, ovvero nei confronti dello straniero che ne fa richiesta, il giudice, sentito il pubblico ministero e l’interessato, dispone che l’espulsione abbia esecuzione ovvero dispone l’espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali, valutate anche in relazione all’interesse della persona offesa, ovvero salvo che lo straniero possa mantenere o ottenere il permesso di soggiorno in base ad uno dei requisiti previsti negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico. Qualora lo straniero presenti o abbia presentato ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione competente a pronunciarsi sul ricorso è il medesimo giudice competente ad adottare i provvedimenti previsti dal presente articolo; in tal caso il giudice può adottare tali provvedimenti soltanto se sia stato rigettato il ricorso presentato contro il provvedimento amministrativo; il giudice deposita la decisione sul ricorso non oltre i trenta giorni precedenti il termine della custodia cautelare. In ogni caso con l’adozione del provvedimento di custodia cautelare il giudice ordina immediatamente alle autorità di polizia di provvedere agli accertamenti necessari sull’identità e sulla nazionalità dello straniero. ª

Art. 5.


1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro il limite di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite di tre anni" e le parole: "può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sostituisce la medesima pena con la misura dell'espulsione per dieci anni";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 14-bis.
2-ter. Qualora sia intervenuta sentenza di condanna irrevocabile, la pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tal caso è eseguita la pena inflitta.
2-quater. Fermo quanto stabilito dal comma 2-ter, nell'ipotesi ivi prevista lo straniero rientrato illegittimamente in Italia è punito con la reclusione fino a tre anni. Nei suoi confronti è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza".

 

Art. 6.


1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (Espulsione a titolo di misura alternativa

alla detenzione) —

1. Nei confronti dello straniero detenuto che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a tre anni, è disposta l'espulsione immediata allorché si versi in uno dei seguenti casi:

a) se trattasi di straniero nei confronti del quale è stata disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13;
b) se è stata applicata con la condanna la misura di sicurezza della espulsione, ovvero se la condanna riguarda un reato cui consegue automaticamente l'applicazione di detta misura di sicurezza;

c) se lo stesso straniero ne fa richiesta.

2. L'espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale, nonché dall'articolo 12, comma 3, del presente decreto legislativo ovvero nei casi in cui lo straniero sia già stato in precedenza espulso.
3. Competente a disporre l'espulsione è il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero su richiesta del detenuto.
4. Il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, senza formalità, acquisiti le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero, nonché i necessari documenti per il viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.
5. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b).
6. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tal caso lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
7. Fermo quanto stabilito dal comma 6 lo straniero rientrato illegittimamente in Italia è punito con la reclusione da uno a tre anni; nei suoi confronti è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza".

 

Art. 7.

  1. Dopo l'articolo 16-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è inserito il seguente:

    "Art. 16-ter. - (Disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione) —

1. Al fine di consentire l'applicabilità delle misure alternative alla detenzione anche agli stranieri, il magistrato di sorveglianza può tener conto della disponibilità di enti e associazioni, anche stranieri, a fornire ospitalità e opportunità di occupazione agli interessati per il tempo necessario e a collaborare con i servizi sociali. A tal fine il Ministro della giustizia provvede ad inserire in un apposito elenco gli enti e le associazioni che dimostrino di avere i requisiti previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

 

 

 

 

 

1. Al fine di consentire l'applicabilità delle misure alternative alla detenzione anche agli stranieri, il magistrato di sorveglianza può tener conto della manifestata disponibilità da parte di enti e associazioni, anche stranieri, a fornire un idoneo alloggio e concrete opportunità di regolare occupazione agli interessati per il tempo necessario e a collaborare con i servizi sociali. A tal fine gli enti e le associazioni che dimostrino di avere i requisiti per favorire il reinserimento sociale in Italia o nel Paese di origine dei detenuti e internati stranieri sono inseriti in un’apposita sezione del Registro nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati. Il competente tribunale di sorveglianza, gli enti locali e le autorità di pubblica sicurezza dei luoghi in cui operano gli enti e le associazioni iscritti sottopongono a particolare vigilanza i detenuti e internati stranieri collocati presso tali strutture e in caso di abusi propongono con atto scritto e motivato l’immediata cancellazione dell’ente dalla sezione del Registro

2. Le misure alternative alla detenzione possono essere applicate ai detenuti stranieri soltanto nei casi in cui l’autorità competente ad applicarle, sentito l’interessato e acquisite le necessarie informazioni dalle autorità di polizia e dai servizi sociali, abbia verificato la concreta disponibilità alloggiativa e la disponibilità di una regolare collocazione lavorativa e abbia accertato che lo straniero è titolare di un valido titolo di soggiorno in Italia ovvero ha uno dei requisiti previsti dagli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico o dalle norme vigenti per ottenere il rilascio, il rinnovo o la conversione di un titolo di soggiorno e che non sia stata applicata nei suoi confronti la misura di sicurezza dell’espulsione. L’autorità giudiziaria che applica la misura alternativa alla detenzione allo straniero ne dà immediata comunicazione alla competente Questura e, qualora ne sia privo, richiede alla questura il rilascio del titolo di soggiorno di cui lo straniero può fruire nei casi previsti dalle norme vigenti. Gli eventuali provvedimenti di revoca o di diniego di rinnovo del titolo di soggiorno del detenuto straniero ammesso alle misure alternative alla detenzione sono immediatamente trasmessi dall’autorità di pubblica sicurezza all’autorità giudiziaria competente, la quale provvede all’immediata revoca della misura alternativa alla detenzione, salvo che lo straniero abbia i presupposti per ottenere un altro titolo di soggiorno

Art. 8.


1. Dopo l'articolo 16-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è inserito il seguente:

"Art. 16-quater. - (Obblighi di informazione e accertamenti). - 1. All'atto dell'ingresso in istituto penitenziario di un cittadino straniero non appartenente a Paesi dell'Unione europea, l'amministrazione penitenziaria comunica al prefetto del luogo di detenzione ogni informazione utile ai fini degli accertamenti sulla identità del detenuto e sulla sua posizione sul territorio dello Stato e della eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 13.
2. Il prefetto provvede immediatamente agli accertamenti di cui al comma 1 e adotta i provvedimenti conseguenti. Se provvede all'espulsione il relativo provvedimento è inserito nel fascicolo del detenuto e comunicato all'interessato. Da tale momento decorrono i termini di cui all'articolo 13, comma 8".

 

 

 

 

 

Art. 8-bis

1. Al fine di dare attuazione alla presente legge e di istituire la quarta sezione del registro nazionale prevista dall’articolo 7, il Governo, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 1, comma 6, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le norme regolamentari necessarie per modificare o integrare le norme del regolamento di attuazione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.