8. . La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che ci siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione di Dublino. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell'articolo 4.

In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato o il Questore all'esecuzione dell'espulsione, disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora dall'atto scritto e motivato di cui al comma 7 risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:

  1. risulti da precedenti accertamenti la falsita' della identita' e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo;
  2. il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in un Centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14 del del D. Leg.vo 25 luglio 1998 n. 286,

ovvero qualora il richiedente asilo presti espressamente il suo consenso. Il regolamento di attuazione di cui al comma 7 dell'articolo 3 definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso.

Negli altri casi il funzionario di frontiera o il Questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero, qualora questo sia stato già disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di tribunale in funzione monocratica. Il giudice valuta, nel provvedimento di convalida, anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione. Per quanto applicabili si seguono le previsioni dell’art. 14 del D. leg.vo. 25 luglio 1998 n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all’espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell’interessato, qualora ricorrano le condizioni previste del comma 1 dell’art. 14 del D. Leg.vo 25 luglio 1998 n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.