Il rito camerale di convalida del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea lede i diritti costituzionali di difesa

TRIBUNALE DI BRINDISI, 23.01.2001 (ordinanza) - G. O. T. avv. Micelli - Questore di Bari c/ RIFAII Said (Avv. Antonio Di Muro)

Condizione giuridica dello straniero — Provvedimento di trattenimento dello straniero in centro di permanenza temporanea ed assistenza, in attesa di accompagnamento coatto alla frontiera — atto di esecuzione di pregressa espulsione cui è però seguita la concessione di permesso di soggiorno, senza formale rimozione dell’espulsione medesima — scadenza del permesso di soggiorno e diniego del rinnovo del medesimo a causa della ritenuta perdurante validità della precedente espulsione — pendenza di ricorso gerarchico avverso detto diniego di rinnovo — convalidabilità, nelle more, del trattenimento — esclusione (artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 286/98; art. 20 D.P.R. 394/99).

E’ illegittimo, e non può essere convalidato, il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea, qualora esso venga disposto in esecuzione di un pregresso decreto di espulsione che, sebbene formalmente non revocato, sia da ritenersi superato a causa della successiva concessione di permesso di soggiorno. E ciò anche quando di detto permesso, giunto a scadenza, sia stato rifiutato il rinnovo proprio sull’assunto della ritenuta perdurante validità della pregressa espulsione; quantomeno laddove siffatto provvedimento di diniego sia stato tempestivamente impugnato con ricorso gerarchico e l’impugnazione risulti ancora pendente.

 

Procedura civile — norme regolatrici del procedimento camerale di convalida del trattenimento degli stranieri nei centri di permanenza temporanea ed assistenza — lesione dei diritti costituzionali di difesa — sussiste (artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 286/98; art. 20 D.P.R. 394/99).

Meritano di essere condivisi i sospetti di illegittimità costituzionale delle norme regolatrici del procedimento camerale di convalida del trattenimento degli stranieri - in vista del loro accompagnamento coatto alla frontiera - nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, nella parte in cui esse non assicurano il rispetto del diritto costituzionalmente tutelato ad una adeguata difesa.

Il Giudice

sciogliendo la riserva che precede, letti tutti gli atti del presente procedimento, considerato che:

- tale ultimo provvedimento di diniego è stato regolarmente fatto oggetto di ricorso gerarchico dal sig. Said Rafaii e che il procedimento è tuttora pendente;

esaminata altresì la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa nella udienza dei 22.01.2001, pur condividendo i sospetti di incostituzionalità avanzati in confronto dell'impianto normativo della I. 40/98 ed in particolare per ciò che concerne la violazione dei diritto fondamentale ad una adeguata difesa, ritiene non rilevante al fine della decisione del presente procedimento la prospettata questione, identica peraltro a quella già sollevata dal giudice di Mílano con ordinanza di rimessione dei 9.11.2000;

ritenuti infine non sussistenti i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 e T.U. 286/98,

NON CONVALIDA

il provvedimento di trattenimento del Questore di Bari emesso in data 19.01.2001 e, per l'effetto, dispone l'immediato rilascio dello straniero Said Rafaii.

Brindisi, li 23.01.2001

Il G.o.t.

Avv. Maria Giovanna Micelli

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Ai fini della miglior comprensione del provvedimento in oggetto, si riporta il testo dell’eccezione di illegittimità costituzionale proposta in udienza dall’avv. Antonio Di Muro:

<< L’avv. Antonio Di Muro sottopone all’attenzione del Tribunale la seguente questione di legittimità costituzionale:

illegittimità costituzionale dell’art. 14 D. Lgs. N. 286/98, siccome attuato ed integrato dall’art. 20 comma 2 DPR 394/99, per contrasto con gli artt. 3, 24 comma 2 e 111 Cost., nella parte in cui, pur avendo delineato il provvedimento di trattenimento dello straniero in precisa analogia strutturale con quanto previsto dal c.p.p. per l’arresto in flagranza, non estende al procedimento di convalida di trattenimento gli stessi diritti difesa, costituzionalmente necessari, previsti per gli arrestati.

In particolare, non è previsto, in difformità dall’art. 386 c.p.p., l’obbligo degli ufficiali di polizia giudiziaria di informare l’arrestato della facoltà di nominare un difensore di fiducia, né il conseguente dovere di informare immediatamente il difensore così nominato.

L’Avv. Antonio Di Muro dichiara di aver informalmente appreso, tardivamente e per interposta persona, del trattenimento del proprio assistito, ma di aver potuto verificare detto trattenimento, e l’intenzione del proprio assistito di nominarlo difensore di fiducia, solo nella mattinata della presente udienza >>.