A.C. 5381/A Norme in materia di diritto di asilo
Emendamento proposto da SINISI
ART. 6
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da "o quello di questura" fino alla fine del periodo con le seguenti: "su delega del questore, o quello di questura provvede al respingimento immediato o allespulsione del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora:
- il richiedente asilo rifiuti di dichiarare la propria identità e cittadinanza, ovvero la falsità della dichiarazione risulti comprovata alla stregua di elementi inoppugnabili, ovvero di precedenti accertamenti;
- il richiedente presenti la domanda di asilo quando risulta già iniziato il procedimento di respingimento o di espulsione, pur potendo presentarla precedentemente;
- la domanda di asilo sia formulata su presupposti non previsti dalla convenzione di Ginevra, dallart.3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, ovvero dalla presente legge;
- il richiedente asilo presti espressamente il suo consenso;
La fattispecie descritta dallemendamento si colloca temporalmente dopo il pre-esame ed in caso di esito sfavorevole dello stesso.
Il funzionario della polizia di frontiera non può, neppure su delega del questore espellere il richiedente asilo: lespulsione è riservata al prefetto; per operare il respingimento immediato in frontiera non ha bisogno della delega del questore in quanto tale potere gli è attribuita in via autonoma dallart. 10 del Decreto Legislativo 286/98;
non si può verificare il caso sub a) del richiedente asilo che rifiuti di dichiarare le proprie generalità: oltre ad essere un controsenso, visto che il pre-esame è già avvenuto le generalità, magari false, saranno già state fornite;
è difficile il verificarsi dellipotesi prevista sub b) di una domanda di asilo presentata quando è già iniziato il procedimento di respingimento immediato, visto che il relativo procedimento inizia con il presentarsi senza titolo alla frontiera;
Larticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, cui si riferisce lipotesi sub c) recita: "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".
Note sul testo in AULA
il comma 7 dellart. 6 esplicitamente dispone che il provvedimento negativo del delegato della Commissione Centrale rechi "anche le modalità di impugnazione", configurando quindi un ricorso di cui poi, nel prosieguo del testo, si perdono le tracce, visto che non è descritto il relativo procedimento e che lintervento del giudice, in sede di convalida, si configura più come una verifica automatica delloperato del delegato della Commissione Centrale che come un vero e proprio giudizio di appello.
Anche volendo considerare lintervento del giudice come un appello, i tempi concessi ad ambo le parti (48 ore) sono troppo brevi per assicurare le garanzie necessarie ad ogni contenzioso.
Nel testo portato in Aula, poi, non si rinviene alcuna soluzione al caso in cui il giudice convalida o meno il trattenimento, ma non si pronunci o si riservi la pronuncia sul provvedimento negativo del delegato della Commissione Centrale.
In entrambe le soluzioni prospettate ed anche nel testo portato in Aula la diminuzione della libertà del richiedente asilo va oltre i termini previsti dallart. 13 della costituzione. Infatti il richiedente asilo è trattenuto per due giorni per lo svolgimento del pre-esame, e per altre 24 ore concesse al delegato della Commissione Centrale per la notifica del provvedimento. In caso di esito sfavorevole del pre-esame verrà condotto nella sezione speciale dei Centri di permanenza e solo da questo momento, secondo il testo presentato, decorrono le 48 ore entro le quali il Questore deve dare avviso allAutorità giudiziaria.
Il testo non reca alcuna dilazione per lapplicazione dei nuovi istituti rispetto allentrata in vigore della legge. E assolutamente impossibile ipotizzare limmediata operatività di organi quali le Commissioni periferiche o i delegati della Commissione Centrale senza un minimo di formazione e limmediato approntamento delle sezioni speciali dei Centri di permanenza
Il testo approvato dalla Commissione reca, allart. 2, comma 2, la previsione dellestensione del diritto di asilo alla "persona stabilmente convivente con il rifugiato". Tale previsione reca una disposizione più favorevole allo straniero rispetto al cittadino per il cui convivente non esiste alcuna tutela.
Emendamenti "tecnici" al disegno di legge "ASILO" (A.C. 5381) di cui si raccomanda lapprovazione
- 3.1 Moroni e 3.4 Manzione, Scoca; lemendamento sostituisce allarticolo 3, comma 4, la dizione "vicequestore" , che indica la funzione, con quello più esatto, nello specifico, di primo dirigente della Polizia di Stato"
- 4.7, 4.8 Moroni , 4.19 Nardini, Pisapia e 4.18 Manzione, Scoca. Lemendamento è volto a consentire, al comma 5 dellart. 4. la sostituzione delobbligo di residenza con il semplice domicilio: è molto difficile, infatti, che un richiedente asilo, nella primissima fase della procedura, possa ottenere la residenza anagrafica in un Comune. I medesimi motivi sono alla base degli emendamenti 14.3 Moroni e 14.4 Nardini, Pisapia.
- 4.9 Moroni e 4.21 Manzione, Scoca. Lemendamento, caldeggiato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è volto a sopprimere il periodo "il Ministro dellinterno, provvede, con proprio decreto, a determinare le misure opportune e necessarie per assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del suddetto termine": non è possibile una limitazione della libertà di movimento con un semplice decreto del Ministro.
- 4.16 Manzione, Scoca; il comma 3 dellarticolo 4 dispone che "il dirigente dellUfficio di frontiera
.. autorizza lo straniero a soggiornare nel territorio della Repubblica.. con lobbligo di recarsi entro otto giorni presso la Questura". Il dirigente dellUfficio di frontiera non può autorizzare lo straniero a soggiornare, competenza questa del Questore. Lemendamento dispone che il dirigente dellUfficio di frontiera autorizza lingresso nel territorio della Repubblica.
- 6.13 Moroni e 6.28 Manzione, Scoca: lart. 6, comma 7, impongono di consegnare il provvedimenti in lingua conosciuta dal richiedente asilo; lemendamento dispone che, in caso di lingua non conosciuta, i provvedimenti possono essere scritti in francese, inglese, spagnolo, arabo o cinese.
- 6.17 Moroni e 6.33 Manzione, Scoca: nellarticolo 6, comma 10, si dispone circa il trattenimento disposto "dal funzionario di polizia"; lemendamento tende a precisare che la competenza a disporre il trattenimento è del Questore.
- 6.32 Nardini, Pisapia; lemendamento sostituisce la parola "giudice" alla parola "pretore" nellarticolo 6, comma 10.
- 8.2 Moroni e 8.3 Manzione, Scoca; lemendamento sopprime, allarticolo 8, comma 6, le parole "di cui allarticolo 4, comma 2"; la soppressione si intende necessaria in quanto, nel comma ove si tratta di collaborazione per i rimpatri assistiti, tale dizione, riferita ad associazioni non governative, esclude da tale possibilità lOIM, organizzazione intergovernativa specializzata in tali programmi.
- 10.10 Moroni; lemendamento aggiunge al comma 2 dellarticolo 10 le parole "fatte salve le norme sui documenti classificati e sul trattamento dei dati personali" riferiti ai documenti che la Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato deve inviare alla Cancelleria del Tribunale in caso di appello.
- 10.9 Moroni; lemendamento sopprime il comma 6 dellarticolo 10 che dà al richiedente asilo la possibilità di accedere al lavoro dopo 6 mesi dal ricorso in appello. La soppressione si rende necessaria in quanto nel testo portato in Aula, il comma 11 dellarticolo 7, dà già questa possibilità dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda di asilo.
- 17.1 e 17.2 Moroni, 17.3 Manzione, Scoca e 17.4 Nardini, Pisapia; gli emendamenti sono intesi a concedere una dilazione dellapplicazione dellistituto del pre-esame, dei punti di accoglienza alla frontiera, e delle sezioni speciali dei centri di permanenza, dopo lentrata in vigore della legge, onde permettere allAmministrazione di formare adeguatamente i Delegati della Commissione Centrale e di approntare i punti di accoglienza e le sezioni speciali dei Centri di permanenza. (Lapprovazione di questo emendamento, ritardando di fatto gli istituti più costosi del disegno di legge, alleggerirebbero di molto la già carente copertura finanziaria per il 2001).