A.C. 5381/A Norme in materia di diritto di asilo

Emendamento proposto da SINISI

ART. 6

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da "o quello di questura" fino alla fine del periodo con le seguenti: "su delega del questore, o quello di questura provvede al respingimento immediato o all’espulsione del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora:

  1. il richiedente asilo rifiuti di dichiarare la propria identità e cittadinanza, ovvero la falsità della dichiarazione risulti comprovata alla stregua di elementi inoppugnabili, ovvero di precedenti accertamenti;
  2. il richiedente presenti la domanda di asilo quando risulta già iniziato il procedimento di respingimento o di espulsione, pur potendo presentarla precedentemente;
  3. la domanda di asilo sia formulata su presupposti non previsti dalla convenzione di Ginevra, dall’art.3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ovvero dalla presente legge;
  4. il richiedente asilo presti espressamente il suo consenso;

 

La fattispecie descritta dall’emendamento si colloca temporalmente dopo il pre-esame ed in caso di esito sfavorevole dello stesso.

Il funzionario della polizia di frontiera non può, neppure su delega del questore espellere il richiedente asilo: l’espulsione è riservata al prefetto; per operare il respingimento immediato in frontiera non ha bisogno della delega del questore in quanto tale potere gli è attribuita in via autonoma dall’art. 10 del Decreto Legislativo 286/98;

non si può verificare il caso sub a) del richiedente asilo che rifiuti di dichiarare le proprie generalità: oltre ad essere un controsenso, visto che il pre-esame è già avvenuto le generalità, magari false, saranno già state fornite;

è difficile il verificarsi dell’ipotesi prevista sub b) di una domanda di asilo presentata quando è già iniziato il procedimento di respingimento immediato, visto che il relativo procedimento inizia con il presentarsi senza titolo alla frontiera;

L’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cui si riferisce l’ipotesi sub c) recita: "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

 

 

Note sul testo in AULA

il comma 7 dell’art. 6 esplicitamente dispone che il provvedimento negativo del delegato della Commissione Centrale rechi "anche le modalità di impugnazione", configurando quindi un ricorso di cui poi, nel prosieguo del testo, si perdono le tracce, visto che non è descritto il relativo procedimento e che l’intervento del giudice, in sede di convalida, si configura più come una verifica automatica dell’operato del delegato della Commissione Centrale che come un vero e proprio giudizio di appello.

Anche volendo considerare l’intervento del giudice come un appello, i tempi concessi ad ambo le parti (48 ore) sono troppo brevi per assicurare le garanzie necessarie ad ogni contenzioso.

Nel testo portato in Aula, poi, non si rinviene alcuna soluzione al caso in cui il giudice convalida o meno il trattenimento, ma non si pronunci o si riservi la pronuncia sul provvedimento negativo del delegato della Commissione Centrale.

In entrambe le soluzioni prospettate — ed anche nel testo portato in Aula — la diminuzione della libertà del richiedente asilo va oltre i termini previsti dall’art. 13 della costituzione. Infatti il richiedente asilo è trattenuto per due giorni per lo svolgimento del pre-esame, e per altre 24 ore concesse al delegato della Commissione Centrale per la notifica del provvedimento. In caso di esito sfavorevole del pre-esame verrà condotto nella sezione speciale dei Centri di permanenza e solo da questo momento, secondo il testo presentato, decorrono le 48 ore entro le quali il Questore deve dare avviso all’Autorità giudiziaria.

Il testo non reca alcuna dilazione per l’applicazione dei nuovi istituti rispetto all’entrata in vigore della legge. E’ assolutamente impossibile ipotizzare l’immediata operatività di organi quali le Commissioni periferiche o i delegati della Commissione Centrale senza un minimo di formazione e l’immediato approntamento delle sezioni speciali dei Centri di permanenza

Il testo approvato dalla Commissione reca, all’art. 2, comma 2, la previsione dell’estensione del diritto di asilo alla "persona stabilmente convivente con il rifugiato". Tale previsione reca una disposizione più favorevole allo straniero rispetto al cittadino per il cui convivente non esiste alcuna tutela.

Emendamenti "tecnici" al disegno di legge "ASILO" (A.C. 5381) di cui si raccomanda l’approvazione